STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Sul Software creato dal Dipendente al di fuori dell'orario di lavoro (e concesso in uso all'azienda)

 

 

Con la sentenza n. 15534/12 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) che, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'ambito lavorativo, aveva creato un software finalizzato alla gestione delle operazioni dell'Istituto.  

 

Se, inizialmente, il dipendente aveva fatto utilizzare, "gratuitamente", all'Istituto tale software, in seguito chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento di un compenso o indennizzo oppure alla restituzione del risultato utile, ex art. 2041, codice civile (cosiddetto "indebito arricchimento") conseguito dall'Istituto medesimo.

 

La Cassazione, nel confermare la sentenza del giudice di merito (che aveva respinto le richieste del dipendente), precisa che non spetta alcun compenso al Dipendente che fa usare liberamente alla propria Azienda il Software da lui creato al di fuori dell’orario di lavoro.

 

La normativa speciale prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore (art. 12-bis della Legge 633/41) stabilisce che  “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.

 

Quindi, è necessario, perché i diritti di utilizzazione economica del software appartengano al datore di lavoro, il verificarsi di due condizioni alternative: che la creazione del programma avvenga nell’ambito delle mansioni attribuite al dipendente oppure che ciò accada per disposizione del datore di lavoro.

 

Pertanto, se il dipendente crea un software al di fuori dell’ambito lavorativo, esclusivamente a lui (e non al datore di lavoro) spettano i diritti economici sul programma.   Tuttavia, se il dipendente lo fa poi usare liberamente (cioè senza stipulare un contratto di licenza d’uso) alla propria azienda non può, in seguito, pretendere alcun compenso o indennizzo.

 

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 luglio 2012 - 17 settembre 2012, n. 15534)

 

 

(22 marzo 2016)

 

 

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