STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Cartelle Esattoriali Equitalia,

a rischio di Nullità la notifica via PEC

 

 

Prima la CTP di Lecce, adesso la CTP di Napoli.

 

Anche se la notifica delle cartelle esattoriali tramite PEC, avviata fin dal 2010, diventerà obbligatoria, nei confronti di professionisti, imprenditori, ditte individuali e società, a partire dal prossimo 1° giugno (in forza del D. Lgs. n. 159/2015), alcuni provvedimenti dei giudici tributari fanno non poco rumore.

 

Lo scorso febbraio fece discutere la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 611 del 25.02.2016 secondo la quale sono “nulle” le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC. Anzi, più esattamente, fu dichiarato “nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento” (che era stata notificata al ricorrente via PEC).

 

Secondo la commissione tributaria salentina con “il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo…”.

“… il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale”.

 

Non solo!  “Il sistema pec non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario. Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio.” “Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.”

 

A distanza di pochi mesi, anche la Commissione Tributaria di Napoli, con la recentissima ordinanza sospensiva n. 1817 del 12.05.2016, pare sposare le argomentazioni formulate dalla CTP di Lecce.

 

Infatti, la Commissione Tributaria partenopea, sollevando “ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione”, pur rinviando la decisione nel merito all’udienza del 29.09.2016, ha deciso di “sospendere” l’efficacia della cartella impugnata.

 

Anche per la CTP di Napoli le perplessità riguardano la (mancata?) piena prova della effettiva consegna, tramite PEC, dell’atto al destinatario (a differenza della tradizionale notifica cartacea dove a dare la prova della consegna è l’attestazione del pubblico ufficiale che vi provvede) e la (mancata?) piena prova che la copia notificata del documento sia identica all’originale (che rimane al mittente, cioè Equitalia).

 

 

(19 maggio 2016)

 

 

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