STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sull'Accesso Abusivo alla E-mail del Collega d'ufficio |
Con la sentenza
n. 13057, depositata il 31.03.2016, la Cassazione si è pronunciata su un
caso di accesso
abusivo alla casella di posta elettronica del collega (anzi,
del subordinato) effettuato
(dal responsabile dell’Ufficio) all’interno
della Pubblica Amministrazione. Confermando
la sentenza della Corte d’Appello di Bologna (che aveva condannato l’autore, ai
sensi dell’art. 615 ter, comma secondo, n. 1, codice penale, per accesso
abusivo alla posta elettronica, nonché ai sensi dell’art. 616 codice penale,
per aver preso visione dei messaggi contenuti nella predetta casella di posta
elettronica), che
aveva irrogato una pena complessiva di 6 mesi di reclusione oltre
al risarcimento dei danni in favore della parte civile, la Suprema Corte
compie le seguenti considerazioni: La
casella
di posta elettronica rappresenta … un “sistema informatico” rilevante ai sensi dell’art. 615 ter
cod. pen.>. …”
il sistema informatico” recepito dal legislatore non può essere che il
complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che
compongono un apparato di elaborazione dati. Anche per la
Convenzione di Budapest … sistema informatico è, infatti, qualsiasi
apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica
dei dati”>. La
“casella
di posta” non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico
destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini,
video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un
provider del servizio.
E l’accesso a questo “spazio di memoria” concreta, chiaramente, un accesso al
sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della
complessa apparecchiatura – fisica e astratta – destinata alla memorizzazione
delle informazioni. Allorché questa porzione di memoria sia protetta …
- mediante l’apposizione di una password - in modo tale da rivelare la chiara
volontà di dell’utente di farne uno spazio a sé riservato, ogni accesso abusivo allo stesso
concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615 ter cod. pen.>. I
sistemi informatici rappresentano … “un’espansione ideale dell’area di
rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più
essenziali e tradizionali dagli art. 614 e 615>. Inaccettabile, pertanto, è l’equiparazione … della casella di
posta elettronica alla “cassetta delle lettere” collocata nei pressi dell’abitazione,
perché detta
“cassetta” non è affatto destinata a ricevere e custodire informazioni e non
rappresenta una “espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al
soggetto interessato”,
ma un contenitore fisico di elementi (cartacei e non) solo indirettamente
riferibili alla persona>. Allorché,
in un sistema informatico pubblico (che serva, cioè, una Pubblica
Amministrazione), siano attivate caselle di posta elettronica – protette da
password personalizzate – a nome di uno specifico dipendente, quelle caselle
rappresentano il domicilio informatico proprio del dipendente , sicché
l’accesso abusivo alle stesse, da parte di chiunque (quindi, anche del
superiore gerarchico), integra il reato di cui all’art. 615 ter cod. pen., giacché l’apposizione dello sbarramento
… dimostra che a quella “casella” è collegato un ius
excludendi, di cui anche i superiori devono tenere
conto. Dimostra anche che quella casella rappresenta uno “spazio” a
disposizione – in via esclusiva – della persona, sicché la sua invasione
costituisce, al contempo, lesione della riservatezza>. (Corte di
Cassazione, sezione V penale, sentenza 28 ottobre 2015 – 31 marzo 2016, n.
13057) (26 aprile 2016) |
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