STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |
|
|
“Contratti Online: le Clausole Vessatorie vanno approvate con Firma Digitale” |
Molto
interessante è l’ordinanza 18 – 30 aprile 2012 del Tribunale di Catanzaro
riguardante l’approvazione delle c.d. “clausole
vessatorie” nei "contratti telematici" (cioè conclusi Online). Provvedimento
che ha suscitato parecchie critiche ma che, ad oggi, risulta essere l’unico
precedente giurisprudenziale sul punto. Breve
premessa: per vessatorie si intendono quelle clausole che stabiliscono,
a favore di chi le ha predisposte (di regola il contraente economicamente più
forte): “limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". Tali clausole sono normalmente
contenute nei c.d. “contratti per adesione” (cioè in moduli o formulari già
predisposti e che il contraente “debole” si limita ad accettare) e che, ai
sensi dell’art. 1341 c.c., risultano “inefficaci“ se non specificamente
approvate per iscritto. Questo in
linea generale. Nel caso dei contratti conclusi con “consumatori”,
invece, le clausole vessatorie (quelle identificate come tali dall’art.
33 del Codice del Consumo) sono addirittura "nulle" (salvo che non
siano state oggetto di “trattativa individuale”). Ebbene, il
Tribunale di Catanzaro (esaminando, nello specifico, un contratto concluso
tra “professionisti”, cioè tra aziende) rammenta che Il contratto di adesione … destinato a
soddisfare le esigenze della contrattazione di massa, è caratterizzato … da
asimmetria di potere contrattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato
da condizioni generali ed uniformi unilateralmente predisposte da uno dei
contraenti, in assenza, quindi, di trattativa>. Per le clausole
vessatorie … è prescritto l’elemento formale della doppia sottoscrizione per
iscritto”> Nell’ipotesi
… in cui il contratto
per adesione venga concluso mediante un sistema telematico si pone una triplice serie di
questioni relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilità delle
condizioni generali di contratto e al requisito formale della approvazione specifica
delle clausole vessatorie.> In
ordine alla prima questione, è pacifico oramai che, vigendo nel nostro
ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica del “tasto virtuale” o “point and click”, utilizzata normalmente nella
contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e
ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratti a
forma libera>. Però,
prosegue l’ordinanza,
Con riguardo alla clausole
vessatorie on line,
l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene
che non
sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria
la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma
digitale.
Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si
perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno
efficaci e vincolanti sole se specificamente approvate con firma digitale.> Sulla
questione, infine, della conoscibilità delle condizioni generali nei contratti
telematici,
si ritiene che tale condizione
sia soddisfatta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo
contrattuale, ma sono
contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purchè venga
data risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata
sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link).
La conoscibilità ... richiede la intelligibilità della clausola, avuto
riguardo alla sua formulazione, alla linguistica e alla presentazione
grafica.> (Tribunale
di Catanzaro, sezione I civile, ordinanza 18 – 30 aprile 2012) (31 marzo 2016) |
|
|
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |