STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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“Contratti Online:

le Clausole Vessatorie vanno approvate con Firma Digitale”

 

 

Molto interessante è l’ordinanza 18 – 30 aprile 2012 del Tribunale di Catanzaro riguardante l’approvazione delle c.d. “clausole vessatorie” nei "contratti telematici" (cioè conclusi Online).

 

Provvedimento che ha suscitato parecchie critiche ma che, ad oggi, risulta essere l’unico precedente giurisprudenziale sul punto.

Breve premessa:  per vessatorie si intendono quelle clausole che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte (di regola il contraente economicamente più forte): “limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". Tali clausole sono normalmente contenute nei c.d. “contratti per adesione” (cioè in moduli o formulari già predisposti e che il contraente “debole” si limita ad accettare) e che, ai sensi dell’art. 1341 c.c., risultano “inefficaci“ se non specificamente approvate per iscritto.

 

Questo in linea generale. Nel caso dei contratti conclusi con “consumatori”, invece, le clausole vessatorie (quelle identificate come tali dall’art. 33 del Codice del Consumo) sono addirittura "nulle" (salvo che non siano state oggetto di “trattativa individuale”).

Ebbene, il Tribunale di Catanzaro (esaminando, nello specifico, un contratto concluso tra “professionisti”, cioè tra aziende) rammenta che Il contratto di adesione … destinato a soddisfare le esigenze della contrattazione di massa, è caratterizzato … da asimmetria di potere contrattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato da condizioni generali ed uniformi unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, in assenza, quindi, di trattativa>.  Per le clausole vessatorie … è prescritto l’elemento formale della doppia sottoscrizione per iscritto”>

 

Nell’ipotesi … in cui il contratto per adesione venga concluso mediante un sistema telematico si pone una triplice serie di questioni relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto e al requisito formale della approvazione specifica delle clausole vessatorie.>

 

In ordine alla prima questione, è pacifico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica del “tasto virtuale” o “point and click”, utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratti a forma libera>.

 

Però, prosegue l’ordinanza, Con riguardo alla clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale.  Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti sole se specificamente approvate con firma digitale.>

 

Sulla questione, infine, della conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici, si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purchè venga data risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link).   La conoscibilità ... richiede la intelligibilità della clausola, avuto riguardo alla sua formulazione, alla linguistica e alla presentazione grafica.>

 

(Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, ordinanza 18 – 30 aprile 2012)

 

 

(31 marzo 2016)

 

 

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