STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

Fornitura di Programma Informatico e Assistenza Informatica:

un caso di Inadempimento

 

 

Una interessante sentenza, in materia di “prestazioni di assistenza informatica” è la n. 806/2012 del Tribunale di Modena, riguardante un contratto <di cessione di un programma per computer gestionale, oltre a vario materiale informatico necessario per la messa in opera del programma stesso ed oltre ad un servizio di assistenza e di personalizzazione del programma informatico rispetto alle esigenze peculiari> della cliente.

 

Contratto di cui la cliente (una società commerciale) chiedeva la risoluzione per inadempimento, con condanna alla restituzione delle somme versate, lamentando <sin dai primi tempi dell’installazione di questo programma numerose problematiche relative a vari aspetti, ma in particolare alla difficoltà relativa alla possibilità di “dialogo” tra i documenti prodotti dal programma acquistato e quelli provenienti dall’esterno ad esempio da clienti e fornitori>.

 

Dall’esame del contratto risultava, poi, come il “pacchetto” venduto <comprendesse per il primo anno l’abbonamento ad un programma “S.A.P.” inclusa assistenza telefonica ed aggiornamento del software, mentre dal secondo anno il pagamento del canone veniva indicato come facoltativo. Inoltre nello stesso pacchetto venivano offerti in uso gratuito due “applicativi” denominati Sprix e Collage senza che fosse in alcun modo specificato che per gli anni successivi era necessario acquistare le licenze d’uso per mantenere in funzione le personalizzazioni richieste>.

 

La C.T.U. esperita in corso di causa (anche se il programma non era stato conservato e quindi il consulente aveva ricostruito solo ex post il funzionamento del sistema informatico) giungeva alle seguenti testuali conclusioni (poi condivise dal Giudice):

 

<Per il rilascio di un sistema ha grande importanza l’addestramento degli utenti interessati accertandosi che i concetti siano stati compresi ….   1) Quindi una prima lacuna è la mancanza del piano di addestramento dal quale rilevare l’attività svolta, i partecipanti, il livello di conoscenza acquisito, l’accettazione da parte del cliente.  Nell’uso di un sistema ha grande importanza la documentazione così da consentire al personale … di gestire autonomamente con competenza e responsabilità i parametri e la configurazione.  2) Quindi una seconda lacuna è la mancanza del manuale utente dal quale rilevare le modalità di funzionamento e le possibilità di intervento sul sistema>  e  <…. il mancato collaudo (rimesso quindi all’uso da parte dell’utente) e la mancanza di un verbale di consegna della personalizzazione con approvazione e presa in carico da parte> dell’utente.  < 3) Quindi una terza lacuna è la mancanza di una documentazione sulla consegna dell’applicativo più la personalizzazione, con le prove fatte dall’utente e con la sua approvazione. Non è chiaro poi come si sia realizzata l’installazione del prodotto e delle successive messe a punto … fatti … senza conservarne traccia e senza farne copia di sicurezza.  4) Quindi una quarta lacuna è la mancanza di una documentazione sugli interventi fatti … e sulla loro ricostruzione e ripristino.  5) Quindi una quinta lacuna è la mancanza di analisi concordata ……. 6) Una sesta lacuna è la mancanza di preventivi … accettati ….  7) Ed una settima lacuna è la cattiva conclusione del progetto …. Tutto questo globalmente sembra condurre ad una scadente gestione delle attività su un progetto da definire “chiavi in mano” …>

 

Il Tribunale, appurato:

 

-  che, come emerso dai documenti e dalle testimonianze, il problema fondamentale era il <malfunzionamento della cd. personalizzazione cioè quella che era definita tecnicamente “interfaccia” informatica e che avrebbe dovuto consentire il dialogo del programma …. con i documenti provenienti dall’esterno: in sostanza se anche l’attività gestionale in sé era possibile, tale dialogo tra i vari programmi non avveniva correttamente e non consentiva quindi il completo funzionamento del programma.>;

 

che, come risultato sotto vari profili, il pacchetto fornito <non era adeguato né quanto ai prodotti in sé, né quanto ai servizi ad esso necessariamente correlati che avrebbero dovuto consentire l’adeguata formazione del personale>;

 

-  che tale programma, <definito “chiavi in mani” in realtà non era risultato tale, non solo per il mancato rispetto degli obiettivi promessi, ma anche perché è emerso solo in un secondo momento che per il funzionamento … sarebbero stati necessari costosi abbonamenti annualiche non erano stati indicati con chiarezza come tecnicamente necessari, ma anzi erano menzionati come “facoltativi”.>;

 

ne ha tratto la conclusione che si era, quindi, innanzi ad un caso di inadempimento "di non scarsa importanza" ed ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società fornitrice, condannandola alla restituzione delle somme che gli erano state versate (maggiorate di interessi legali, dal giorno del pagamento al saldo).

 

(Tribunale di Modena, prima sezione civile, sentenza 2 maggio 2012- 16 maggio 2012, n. 806)

 

 

(21 gennaio 2016)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie