STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Fornitura di Programma Informatico e Assistenza Informatica: un caso di Inadempimento |
Una interessante
sentenza, in materia di “prestazioni
di assistenza informatica” è
la n. 806/2012 del Tribunale di Modena, riguardante un contratto <di cessione di un programma per
computer gestionale, oltre a vario materiale informatico necessario per la
messa in opera del programma stesso ed oltre ad un servizio di assistenza e
di personalizzazione del programma informatico rispetto alle esigenze
peculiari> della
cliente. Contratto
di cui la cliente (una società commerciale) chiedeva la risoluzione per inadempimento,
con condanna alla restituzione delle somme versate, lamentando <sin dai primi tempi
dell’installazione di questo programma numerose problematiche relative a vari
aspetti, ma in particolare alla difficoltà relativa alla possibilità
di “dialogo” tra i documenti prodotti dal programma acquistato e quelli
provenienti dall’esterno ad esempio da clienti e fornitori>. Dall’esame
del contratto risultava, poi, come il “pacchetto” venduto <comprendesse per il primo anno
l’abbonamento ad un programma “S.A.P.” inclusa assistenza telefonica ed
aggiornamento del software, mentre dal secondo anno il pagamento del canone
veniva indicato come facoltativo. Inoltre nello stesso pacchetto venivano
offerti in uso gratuito due “applicativi” denominati Sprix
e Collage senza che fosse in alcun modo specificato che per gli anni
successivi era necessario acquistare le licenze d’uso per mantenere in
funzione le personalizzazioni richieste>. La C.T.U.
esperita in corso di causa (anche se il programma non era stato conservato e
quindi il consulente aveva ricostruito solo ex post il funzionamento del sistema
informatico) giungeva alle seguenti testuali conclusioni (poi condivise dal
Giudice): <Per
il rilascio di un sistema ha grande importanza l’addestramento degli utenti
interessati accertandosi che i concetti siano stati compresi ….
1) Quindi una prima lacuna è la mancanza del piano di addestramento dal quale rilevare l’attività svolta,
i partecipanti, il livello di conoscenza acquisito, l’accettazione da parte
del cliente. Nell’uso di un sistema ha grande importanza la
documentazione così da consentire al personale … di gestire autonomamente con
competenza e responsabilità i parametri e la configurazione. 2) Quindi
una seconda lacuna è la
mancanza del manuale utente dal quale rilevare le modalità di funzionamento e le
possibilità di intervento sul sistema> e <…. il mancato collaudo (rimesso quindi all’uso da parte
dell’utente) e la mancanza
di un verbale di consegna della personalizzazione con approvazione e presa in carico da parte> dell’utente. < 3) Quindi una terza lacuna
è la mancanza
di una documentazione sulla consegna dell’applicativo più la
personalizzazione,
con le prove fatte dall’utente e con la sua approvazione. Non è chiaro poi
come si sia realizzata l’installazione del prodotto e delle successive messe
a punto … fatti … senza conservarne traccia e senza farne copia di
sicurezza. 4) Quindi una quarta lacuna è la mancanza di una documentazione sugli
interventi fatti
… e sulla loro ricostruzione e ripristino. 5) Quindi una quinta lacuna
è la mancanza
di analisi concordata
……. 6) Una sesta lacuna è la mancanza di preventivi … accettati …. 7) Ed una settima lacuna è la
cattiva conclusione del progetto …. Tutto questo globalmente sembra condurre
ad una scadente
gestione delle attività su un progetto da definire “chiavi in mano” …> Il Tribunale,
appurato: -
che, come emerso dai documenti e dalle testimonianze, il problema
fondamentale era il <malfunzionamento
della cd. personalizzazione cioè quella che era definita
tecnicamente “interfaccia” informatica e che avrebbe dovuto consentire il
dialogo del programma …. con i documenti provenienti dall’esterno: in
sostanza se anche l’attività gestionale in sé era possibile, tale dialogo tra
i vari programmi non avveniva correttamente e non consentiva quindi il
completo funzionamento del programma.>; -
che, come
risultato sotto vari profili, il pacchetto
fornito <non era adeguato né quanto ai prodotti in sé, né quanto ai servizi ad esso necessariamente correlati che
avrebbero dovuto consentire l’adeguata formazione del personale>; - che
tale programma, <definito
“chiavi in mani” in realtà non era risultato tale, non solo per il mancato rispetto degli obiettivi
promessi,
ma
anche perché
è emerso solo in un secondo momento che per il funzionamento … sarebbero
stati necessari costosi abbonamenti annuali … che non erano stati indicati con chiarezza come tecnicamente
necessari, ma anzi erano menzionati come “facoltativi”.>; ne ha
tratto la conclusione che si era, quindi, innanzi ad un caso
di inadempimento "di non scarsa importanza" ed ha dichiarato la risoluzione del contratto
per inadempimento della società fornitrice, condannandola alla restituzione delle somme che
gli erano state versate (maggiorate di interessi legali,
dal giorno del pagamento al saldo). (Tribunale
di Modena, prima sezione civile, sentenza 2 maggio 2012- 16 maggio 2012, n.
806) (21 gennaio 2016) |
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