STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Tutela giuridica del Software e requisito della Originalità

 

 

"La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il cd. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità".

 

La sua tutela presuppone, quindi, che sia frutto di un autonomo sforzo elaborativo e non costituisca la copiatura od imitazione di un altro programma già realizzato.

 

"Si pone dunque  .... la necessità di stabilire se l'opera (ossia il programma) sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti ……"

 

"… la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale autonomo rispetto alle precedenti"

 

"… se da un lato è vero che "tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa  .…  presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali", dall'altro lato è patimenti vero che ciò "non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l'innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all'ambiente tecnologico specifico".

 

(Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 30 novembre 2006 - 12 gennaio 2007, n. 581)          

 

 

(214 gennaio 2016)

 

 

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