STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Sull’invio "telematico" del certificato di malattia

 

 

Con la recentissima sentenza n. 15226/16 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento del dipendente per “assenza ingiustificata” nel caso in cui il certificato di malattia non risulti pervenuto all’INPS mediante invio telematico da parte del medico del lavoratore (e, comunque, di mancato avviso dell’assenza al datore di lavoro).

 

Infatti, secondo la Suprema Corte, la circostanza, nel caso de quo, che la lavoratrice avesse chiesto al proprio medico di base il certificato di malattia non esauriva l’obbligo di diligenza della medesima lavoratrice “considerando che restano comunque fermi l’obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di  lavoro la propria assenza e l’onere di controllare l’effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia”.

 

Lo stesso giudice di merito (Corte d’Appello di Cagliari) aveva argomentato che la “certificazione non era mai pervenuta all’istituto, né risultava dagli atti, al di là di quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse in effetti tentato l’invio telematico”.  Riteneva (la Corte d’Appello) che “… la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’Inps esonera unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza;  in ogni caso … il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare …”.

 

(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 aprile 2016 – 22 luglio 2016, n. 15226)

 

 

 (31 agosto 2016)

 

 

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