STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

Debiti del Condominio: può il creditore

agire direttamente contro il singolo condomino?

 

 

Le obbligazioni che l’amministratore assume nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli condomini solo in proporzione delle rispettive quote millesimali.

 

La responsabilità dei condomini, in assenza di una espressa previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà (passiva) è retta dal principio della parziarietà.

 

Il  caso su cui la Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 14530/2017 riguardava un credito di un artigiano per lavori di manutenzione dell’edificio condominiale.

 

L’artigiano, non essendo stato pagato, aveva ottenuto l’emissione, dal Giudice di Pace, di decreto ingiuntivo che aveva notificato all’amministratore del condominio.

 

Successivamente il creditore notificava atto di precetto, pro quota, ad un singolo condomino, il quale, tuttavia, si opponeva, dimostrando di avere pagato all’amministratore, ancor prima della notificazione del precetto, la quota a suo carico dovuta per i lavori eseguiti.

 

L’opposizione al precetto del condomino veniva accolta con la motivazione che il credito preteso nei suoi confronti era inesistente.

 

Appellata la sentenza dall’artigiano, anche il Giudice di secondo grado confermava la pronuncia sull’asserto che il condomino “paga bene la sua quota di contribuzione alle spese comuni nelle mani dell’amministratore ove … abbia provveduto prima ancora dell’inizio della procedura esecutiva nei suoi confronti”.

 

La sentenza veniva quindi impugnata dall’artigiano avanti alla Cassazione.

 

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso (confermando, pertanto la sentenza impugnata), rileva come il giudice di merito abbia deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della medesima Cassazione, espressa dalla sentenza n. 9148 della Sezioni Unite Civili, ad avviso della quale “in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o , comunque, nell’interesse del Condominio, nei confronti di terzi … trattandosi di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e, perciò divisibile … la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie”.

 

“… ogni qual volta l’amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la primo al condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c.”.

 

“In particolare, il terzo creditore può agire nei confronti del condomino moroso per ottenere il pagamento della rispettiva quota di partecipazione alla spesa, ma sempre che e fintanto che questa sia inadempiuta”.

 

Presupposto per l’azione diretta del terzo creditore nei confronti del singolo condomino è che questi non abbia pagato la sua quota all’amministratore.  Infatti il singolo condomino è obbligato a pagare al Condominio, in persona dell’amministratore, e non direttamente al terzo creditore.

 

La “Corte ha affermato che il singolo condomino è pur sempre obbligato a pagare al Condominio, e non al terzo, le spese dovute … né può opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto … ciò altererebbe la gestione complessiva del Condominio”

“… l’amministratore è l’unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo … a mani del creditore del condominio non sarebbe idoneo ad estinguere il debito “pro quota” delle stesso …”

 

(Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 marzo 2017 – 9 giugno 2017, n. 14530)

 

 

 

 

 (14 giugno 2017)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie