STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

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 “Codice Civile”

 

(estratto)

 

LIBRO  V  -  DEL  LAVORO

 

TITOLO IX

Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali

 

Capo I

Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche

 

Art. 2575  (Oggetto del diritto)

            Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

 

Art. 2576  (Acquisto del diritto)

            Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

 

Art. 2577  (Contenuto del diritto)

            L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

            L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi  a qualsiasi  deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

 

Art. 2578  (Progetti di lavoro)

            All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

 

Art. 2579  (Interpreti ed esecutori)

            Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sopraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione, od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinemafografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

            Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione dalla loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

 

Art. 2580  (Soggetti del diritto)

            Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

            (omissis)(*)

           

(*) seguiva un secondo comma, abrogato dall’art. 12 della Legge 8 marzo 1975 n. 39

 

Art. 2581  (Trasferimento dei diritti di utilizzazione)

            I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

            Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

 

Art.  2582  (Ritiro dell’opera dal commercio)

            L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

            Questo diritto è personale e intrasmissibile.

 

Art. 2583  (Leggi speciali)

            L’esecizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

 

 

 

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“Legge 31 maggio 1995 n. 218

(riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)”

 

 

(estratto)

 

 

CAPO VIII

Diritti reali

 

Art. 54 (Diritti su beni immateriali)

            1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

 

Art. 55  (Pubblicazione degli atti relativi ai diritti reali)

            1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell’atto.

 

 

 

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