STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Codice
Civile”
(estratto)
LIBRO V
- DEL LAVORO
TITOLO
IX
Dei
diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Capo
I
Del
diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575 (Oggetto
del diritto)
Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 (Acquisto del diritto)
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577 (Contenuto del diritto)
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’autore,
anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può
rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che
possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578 (Progetti
di lavoro)
All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 (Interpreti ed esecutori)
Agli
artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e
agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o
composizioni sopraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per
gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente
dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione,
rappresentazione, od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti
di chiunque diffonda o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinemafografica od altro apparecchio equivalente la
suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti
attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla
diffusione, trasmissione o riproduzione dalla loro recitazione,
rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione.
Art. 2580 (Soggetti
del diritto)
Il diritto
di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli
effetti fissati dalle leggi speciali.
(omissis)(*)
(*) seguiva un secondo comma, abrogato dall’art. 12 della
Legge 8 marzo 1975 n. 39
Art. 2581 (Trasferimento dei diritti di utilizzazione)
I diritti di
utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582 (Ritiro dell’opera dal commercio)
L’autore,
qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio,
salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di
riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera
medesima.
Questo
diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 (Leggi
speciali)
L’esecizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro
durata sono regolati dalle leggi speciali.
“Legge 31 maggio 1995
n. 218
(riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato)”
(estratto)
CAPO VIII
Diritti
reali
Art. 54 (Diritti su beni immateriali)
1. I diritti
su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.
Art. 55 (Pubblicazione degli atti relativi ai
diritti reali)
1. La
pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti
reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento
dell’atto.