STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie
ed artistiche”
del
9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il
13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2
giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a
Parigi il 24 luglio 1971.
Ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399
(in Suppl. ordinario alla G.U. del 2 agosto
1978, n. 214)
Testo ufficiale in lingua italiana (ai sensi dell'art. 37 della Convenzione).
I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più
efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere
letterarie ed artistiche.
Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a
Stoccolma nel 1967,
Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma,
lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro
pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto
segue:
Art. 1
I Paesi ai quali si
applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei
diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
Art. 2
1) L'espressione
"opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel
campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze,
allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o
drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni
musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono
assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla
cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione
e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere
espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti
applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici
relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
2) E’ tuttavia
riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che
le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non
sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.
3) Si proteggono
come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera
originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre
trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.
4) E’ riservato alle
legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai
testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche
alle traduzioni ufficiali di questi testi.
5) Le raccolte di
opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la
scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni
intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore
su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
6) Le opere
sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si
esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.
7) E’ riservato alle
legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione
delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli
industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli,
tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7. 4) della presente Convenzione.
Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli,
può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione
speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non
concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere
artistiche.
8) La protezione
della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di
cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.
Art. 2-bis
1) E’ riservata alle legislazioni dei Paesi
dell'Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla
protezione prevista dall'Articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi
pronunciati nei dibattimenti giudiziari.
2) E’ del pari riservata alle legislazioni dei
Paesi dell'Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali
conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono
essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico,
od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'art. 11 bis
1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia
giustificata dallo scopo informativo perseguito.
3) Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di
compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
Art. 3
1) Sono protetti in forza della presente
Convenzione:
a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi
dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
b)
gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere che
essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un
Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione.
2) Gli autori non
appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la loro residenza
abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della
presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.
3) Per "opere
pubblicate" si devono intendere le opere edite col consenso dei loro
autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi,
tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico
in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione
la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o
cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di
un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie
od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera di
architettura.
4) Si considera come
pubblicata simultaneamente in più Paesi l'opera che appaia in due o più Paesi
entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Art. 4
Sono protetti in
forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall'art. 3
non risultano adempiute:
a) gli autori di opere cinematografiche, il
cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione;
b) gli autori di opere di architettura edificate
in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate
in
uno stabile situato in un Paese dell'Unione.
Art. 5
1) Nei Paesi
dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono,
relativamente alle opere per le quali sono
protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive
leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente
conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla
presente Convenzione.
2) Il godimento e
l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono
indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera.
Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione,
l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per
salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione
del Paese nel quale la protezione è richiesta.
3) La protezione nel
Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore,
allorché non appartenga al paese
d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà,
in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
4) Si reputa Paese
d'origine:
a) per le opere pubblicate per la prima
volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere
pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono durante di
protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione
più breve;
b) per le opere pubblicate simultaneamente
in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle
pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione, senza
pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui
l'autore appartiene; tuttavia,
i) se si tratta di opere
cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese
dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e
ii) se si tratta di opere
architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti
grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese
dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.
Art. 6
1) Quando un Paese
estraneo all'Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori
appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potrà limitare la protezione
delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime,
appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese
dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà,
gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal
modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro
accordata nel paese di prima pubblicazione.
2) Nessuna
limitazione, stabilita in forza dell'alinea precedente, dovrà pregiudicare i
diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione,
prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.
3) I Paesi
dell'Unione che, in forza del presente Articolo, limiteranno la protezione dei
diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito
designato "Direttore Generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali
si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti
degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore Generale comunicherà
immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.
Art. 6-bis
1) Indipendentemente
dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti,
l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di
opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad
ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore
od alla sua reputazione.
2) I diritti
riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua
morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed
esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla
legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i
Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente
Atto o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la
protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in
forza dell'alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di
questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'autore.
3) I mezzi di
ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente Articolo sono regolati
dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
Art. 7
1) La durata della
protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e
un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.
2) Tuttavia, per le
opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che
la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata
resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora ciò non si
verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la
durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
3) Per le opere
anonime o pseudonime, la durata della protezione
concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia
stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo
adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della
protezione è quella prevista all'alinea 1). Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo
sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto
all'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere
anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il
loro autore sia morto da cinquanta anni.
4) E’ riservata alle
legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata della
protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette
in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere
inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una
tale opera.
5) Il termine di
protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4)
decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento
contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento.
6) I Paesi
dell'Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a
quelle previste negli alinea precedenti.
7) I Paesi
dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui
legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede
durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di
mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8) La durata è
comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione;
tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della
protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.
Art. 7-bis
Le disposizioni
dell'Articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore
spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva che i termini
successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della morte
dell'ultimo collaboratore superstite.
Art. 8
Gli autori di opere
letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta
la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare
od autorizzare la traduzione delle loro opere.
Art. 9
1) Gli autori di
opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi
maniera e forma.
2) E’ riservata alle
legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione
delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non
rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio
ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.
3) Qualsiasi registrazione
sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
Art. 10
1) Sono lecite le
citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico,
nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di
rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente
ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2) Restano fermi gli
effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari
tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne
la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo
illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse
o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta
conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3) Le citazioni e
utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte
e, se vi compare, il nome dell'autore.
Art. 10-bis
1) E’ riservata alle
legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione per
mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico
di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi,
pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse
aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione
o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la
fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è
stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
2) E’ del pari
riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni
alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia,
la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico,
le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono,
nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese
accessibili al pubblico.
Art. 11
1) Gli autori di
opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di
autorizzare: 1° la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere,
comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o
procedimento; 2° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della
rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere.
2) Gli stessi
diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali
per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne
la traduzione delle loro opere.
Art. 11-bis
1) Gli autori di
opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la
radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse
mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od
immagini; 2° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera
radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da
quello originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o
qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini,
dell'opera radiodiffusa.
2) Spetta alle
legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio
dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno
effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso
esse possono ledere il diritto morale dell'autore, né il diritto spettante
all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole
accordo, sarà fissato dall'autorità competente.
3) Salvo patto
contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformità dell'alinea 1) del
presente Articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti
riproduttori di suoni od immagini, l'opera radiodiffusa. è tuttavia riservata
alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni
effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue
emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte
registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale
carattere documentario.
Art. 11-ter
1) Gli autori di opere
letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la recitazione
pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi
mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo
della recitazione delle loro opere.
2) Gli stessi
diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei
loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro
opere.
Art. 12
Gli autori di opere
letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti,
variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.
Art. 13
1) Ciascun Paese
dell'Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni
relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e dell'autore
delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia già stata
autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta
opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno
però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non
possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un
equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato
dall'autorità competente.
2) Le registrazioni
di opere musicali realizzate in un Paese dell'Unione, in conformità dell'art.
13. 3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26
giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso
dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni
decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente atto.
3) Le registrazioni
effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente Articolo e importate,
senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano
lecite, possono esservi sequestrate.
Art. 14
1) Gli autori di
opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1°
l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in
circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2° la
rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al
pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2) L'adattamento in
qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da
opere letterarie od artistiche è soggetto, senza pregiudizio
dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione
dell'autore dell'opera originale.
3) Le disposizioni
dell'art. 13. 1) non sono applicabili.
Art. 14-bis
1) Senza pregiudizio
dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera
cinematografica è protetta come un'opera originale. Il titolare del diritto
d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di
un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'Articolo precedente.
2) a) Spetta alla
legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari
del diritto d'autore sull'opera cinematografica.
b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui
legislazione comprendefra i titolari gli autori dei
contributi apportati alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se
si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione
contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione,
alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al
pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di
sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica.
c) Spetta alla legislazione del Paese
dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza
abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno
debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro equivalente atto
scritto. è tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la
protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un
contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di
questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una
dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi
dell'Unione.
d) Per "stipulazione contraria o
particolare" devesi intendere qualsiasi
condizione restrittiva contemplata in detto impegno.
3) Tranne diversa
norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono
applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la
realizzazione dell'opera cinematografica, né al realizzatore principale di
essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione, la cui legislazione non prevede
l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo
al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà
senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Art. 14-ter
1) Per quel che
concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e
compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni
legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla
cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto
dopo la prima cessione effettuata dall'autore.
2) La protezione
stabilita dall'alinea precedente può essere invocata in ciascun Paese
dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore ammetta tale
protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa è
richiesta.
3) Le modalità di
riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione
nazionale.
Art. 15
1) Affinché gli
autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione
siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire
contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, è
sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il
presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché
questo non lasci dubbi sull'identità dell'autore.
2) Si presume
produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona
fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d'uso.
3) Per le opere
anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle
menzionate nell'alinea 1), l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, è,
senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore;
in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La
disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l'autore abbia
rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.
4) a) Per le opere
non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia
presumersi come appartenente ad un Paese dell'Unione, è riservata alla
legislazione di questo Paese la facoltà di designare l'autorità competente a
rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne a e farne valere i diritti
nei Paesi dell'Unione.
b) I paesi dell'Unione che, in forza di
questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al
Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le
informazioni relative all'autorità in tal modo designata. Il Direttore Generale
comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Art. 16
1) Ogni opera
contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera
originale ha diritto alla protezione legale.
2) Le disposizioni
dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti
da un Paese dove l'opera non è protetta o ha cessato di esserlo.
3) Il sequestro è
eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.
Art. 17
Le disposizioni
della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al
diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire,
vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la
circolazione, la rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o
produzione, nei cui confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il
diritto stesso.
Art. 18
1) La presente
Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in
vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per
effetto della scadenza della durata di protezione.
2) Pertanto, se
un'opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le era
anteriormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la
protezione è richiesta, l'opera stessa non vi sarà nuovamente protetta.
3) L'applicazione di
tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni
particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra
Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese
determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione
4) Le disposizioni
precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel
caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell'art. 7 o per
abbandono di riserve.
Art. 19
Le disposizioni
della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l'applicazione delle
più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese
dell'Unione.
Art. 20
I Governi dei Paesi
dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari,
in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi
dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in
contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni
degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate.
Art. 21
1) Disposizioni
particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell'Annesso.
2) Con riserva delle
disposizioni dell'art. 28, 1 b), l'Annesso forma parte integrante del presente
Atto.
Art. 22
1) a) L'Unione ha
un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a 26.
b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato
da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico del Governo che l'ha designata.
2) a) L'Assemblea:
i) tratta tutte le questioni
concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della
presente Convenzione;
ii) impartisce all'Ufficio
internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito
"Ufficio internazionale")
contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della
Proprietà Intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione") le
direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto
debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati
dagli articoli 22 a 26;
iii) esamina e approva le relazioni e
le attività del Direttore Generale dell'Organizzazione relative all'Unione e
gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza
dell'Unione;
iv) elegge i membri del Comitato
esecutivo dell'Assemblea;
v) esamina ed approva le relazioni e le
attività del Comitato esecutivo e gli impartisce le direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il
bilancio preventivo triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario
dell'Unione;
viii) crea i comitati di esperti e i
gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;
ix) decide quali Paesi non membri
dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni
internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come
osservatori.
x) adotta le modificazioni degli
articoli 22 e 26;
xi) intraprende qualsiasi altra azione
intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;
xii) svolge qualsiasi altro compito che
la presente Convenzione comporta;
xiii) esercita, ove li abbia accettati,
i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea statuisce su questioni che
interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver
consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3) a) Ciascun Paese
membro dell'Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea
costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b),
qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore
alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea,
questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate
quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano
soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette
risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati,
invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della
comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine,
il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione
risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del
quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutive, purché
nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Con riserva delle disposizioni dell'art.
26. 2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo
Paese e votare a nome di esso.
g) I Paesi dell'Unione che non sono membri
dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.
4) a) L'Assemblea si
riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del
Direttore Generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel
medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea è convocata in sessione
straordinaria dal Direttore Generale a richiesta del Comitato esecutivo o d'un
quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.
5) L'Assemblea
adotta il suo regolamento interno.
Art. 23
1) L'Assemblea ha un
Comitato esecutivo.
2) a) Il Comitato
esecutivo è composto dai Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri.
Inoltre, con riserva delle disposizioni dell'art. 25. 7 b), il Paese sul cui
territorio l'Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel
Comitato.
b) Il Governo di ogni Paese membro del
Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da
supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha
designata.
3) Il numero dei
Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi
membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della
divisione per quattro non è preso in considerazione.
4) Eleggendo i
membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa
ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi
particolari stipulabili in relazione all'Unione di far parte del Comitato
esecutivo.
5) a) I membri del
Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea
che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria
dell'Assemblea.
b) I membri del Comitato esecutivo sono
rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.
c) L'assemblea stabilisce le modalità
d'elezione e dell'eventuale rielezione dei membri del Comitato esecutivo.
6) a) Il Comitato
esecutivo:
i) prepara il progetto d'ordine del
giorno dell'Assemblea;
ii) sottopone all'Assemblea le proposte
relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale
dell'Unione preparati dal Direttore Generale;
iii) si pronuncia, nei limiti del
programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali
preparati dal Direttore generale;
iv) sottopone all'Assemblea, con gli
opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore Generale e i rapporti
annuali di verifica dei conti;
v) prende qualsiasi provvedimento utile
per l'esecuzione, da parte del Direttore Generale, del programma dell'Unione,
giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi
nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;
vi) svolge gli altri compiti che gli
sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
b) Il Comitato esecutivo statuisce su
questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione
previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7) a) Il Comitato
esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione
del Direttore Generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel
medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento
dell'Organizzazione.
b) Il Comitato esecutivo è convocato in
sessione straordinaria dal Direttore Generale sia per iniziativa di
quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi
membri.
8) a) Ciascun Paese
membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri del Comitato
esecutivo costituisce il quorum.
c) Le decisioni sono prese con la
maggioranza semplice dei voti espressi.
d) L'astensione non è considerata voto.
e) Un delegato può rappresentare un solo
Paese e votare a nome di esso.
9) I Paesi
dell'Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle
riunioni come osservatori.
10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
Art. 24
1) a) I compiti
amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale,
che succede all'Ufficio dell'Unione, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito
dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.
b) L'Ufficio internazionale assicura in
particolare la segreteria dei diversi organi dell'Unione.
c) Il Direttore Generale dell'Organizzazione
è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
2) L'Ufficio
internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione
del diritto d'autore. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il più presto
possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro
atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d'autore.
3) L'Ufficio
internazionale pubblica una rivista mensile.
4) L'Ufficio
internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta,
informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d'autore.
5) L'Ufficio
internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la
protezione del diritto d'autore.
6) Il Direttore
Generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto
di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di
qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o
un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi
organi.
7) a) L'Ufficio
internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in
collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle
disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.
b) L'Ufficio internazionale può consultare
organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative
sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore Generale e le persone da
lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette
conferenze.
8) L'Ufficio
internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 25
1) a) L'Unione ha un
bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione
comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al
bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a
disposizione del bilancio dalla Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle
Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione, bensì
anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il
contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che
dette spese presentano per essa.
2) Il bilancio dell'Unione
è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle
altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3) Il bilancio
dell'Unione è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione;
ii) le tasse e le somme riscosse per i
servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
iii) il ricavo della vendita di
pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione, e i diritti
inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri
diversi proventi.
4) a) Per
determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si
ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente
numero di unità:
Classe I .......................................... 25
Classe II ......................................... 20
Classe III ........................................ 15
Classe IV ....................................... 10
Classe V ..... .................................... 5
Classe VI ......................................... 3
Classe VII ........................................ 1
b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun
Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o
d'adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso
conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una
classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle
sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio
dell'anno civile successivo a tale sessione.
c) Il rapporto tra l'ammontare del
contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio
dell'Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità
della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità
dell'insieme dei Paesi.
d) I contributi sono esigibili al 1°
gennaio di ogni anno.
e) Un Paese in mora nel pagamento dei
contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi
dell'Unione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o
superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi
trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare
l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finchè
quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e
inevitabili.
f) Qualora il bilancio non sia ancora
adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va
ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L'ammontare delle
tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione
all'Unione è stabilito dal Direttore Generale, che ne fa rapporto all'Assemblea
e al Comitato esecutivo.
6) a) L'Unione
possiede un fondo di rotazione costituito mediante un pagamento unico
effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente,
l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di
ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è
proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo è costituito o
l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di
pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore Generale e
dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7) a) L'accordo di
sede concluso con il Paese sul territorio del quale l'Organizzazione è
stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente,
questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le
condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare
accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo
di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al
Comitato esecutivo.
b) Il Paese
contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di
denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta.
La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata
notificata.
8) La verifica dei
conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario,
da uno o più Paesi dell'Unione, oppure da controllori esteri designati, col
loro consenso, dall'Assemblea.
Art. 26
1) Proposte di
modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente Articolo possono
essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato
esecutivo o dal Direttore Generale.
Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi
prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2) Qualsiasi
modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1) va adottata
dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi;
tuttavia, le modificazioni dell'art. 22 e del presente alinea esigono la
maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione
degli articoli elencati nell'alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il
Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione
effettuata conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte
di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la
modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo
accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in
cui la modificazione stessa entra in vigore, o che ne divengono membri più
tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei
Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Art. 27
1) La presente
Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti
atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
2) A tal fine delle
conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i
delegati dei Paesi stessi.
3) Con riserva delle
disposizioni dell'art. 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a
26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l'Annesso, esige l'unanimità
dei voti espressi.
Art. 28
1) a) Ciascuno dei
Paesi dell'Unione che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non
l'ha firmato, può aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono
depositati presso il Direttore Generale.
b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare
nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è
applicabile agli articoli 1 a 21 e all'Annesso; tuttavia, se tale Paese ha già
fatto una dichiarazione in conformità all'art. VI. 1) dell'Annesso, può
solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l'adesione non si
applica agli articoli 1 a 20.
c) Ciascun Paese dell'Unione che,
conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o
dell'adesione le disposizioni contemplate nel detto comma può dichiarare, in
qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua
adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il
Direttore Generale.
2) a) Gli articoli 1
a 21 e l'Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le
due condizioni seguenti:
i) almeno cinque Paesi dell'Unione
abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la
dichiarazione secondo l'alinea 1) b);
ii) La Spagna, gli Stati Uniti
d'America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
siano diventati parti della Convenzione universale sul diritto d'autore,
riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
b) L'entrata in vigore contemplata al comma
a) è effettiva riguardo ai Paesi dell'Unione che, almeno tre mesi prima della
predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di
adesione non contenenti la dichiarazione conforme all'alinea 1) b).
c) Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui
non si applichi il comma b) e che ratifichi il presente Atto o vi aderisca
senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e
l'Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore
Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione
considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento
depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in
vigore, riguardo a questo Paese, alla data così indicata.
d) Le disposizioni dei commi a) e c) non
pregiudicano l'applicazione dell'art. VI dell'Annesso.
3) Riguardo a ogni Paese dell'Unione
che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione
secondo l'alinea 1) b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo
la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento
di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia
stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli
22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così
indicata.
Art. 29
1) Qualsiasi Paese
estraneo all'Unione può aderire al presente Atto e divenire così parte della
presente Convenzione e membro dell'Unione. Gli strumenti di adesione vanno
depositati presso il Direttore Generale.
2) a) Con riserva
del comma b), la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di qualsiasi
Paese estraneo all'Unione tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha
notificato il deposito del suo strumento di adesione, salvo che una data
posteriore sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso,
la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data
così indicata.
b) Se l'entrata in vigore in applicazione
del comma a) precede l'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso in
applicazione dell'art. 28. 2) a), il suddetto Paese sarà vincolato,
nell'intervallo, dagli articoli 1 a 20 dell'Atto di Bruxelles della presente
Convenzione, che sono sostituiti agli articoli 1 a 21 e all'Annesso.
Art. 29-bis
La ratifica del
presente Atto o l'adesione a questo Atto da parte di qualsiasi Paese che non
sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell'Atto di Stoccolma della presente
Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l'art. 14. 2) della
Convenzione istitutiva dell'Organizzazione, ratifica dell'Atto di Stoccolma o
adesione a quest'Atto con la limitazione prevista dall'art. 28. 1) b) i) di
tale Atto.
Art. 30
1) Con riserva delle
eccezioni permesse dall'alinea 2) del presente Articolo, dall'art. 28. 1) b),
dall'art. 33. 2), come pure dall'Annesso, la ratifica o la adesione implica, di
pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici
riconosciuti nella presente Convenzione.
2) a) Ciascun Paese
dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può, con riserva
dell'Articolo V. 2) dell'Annesso, conservare il beneficio delle riserve
anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso
depositando il suo strumento di ratifica o di adesione.
b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può
dichiarare, aderendo alla presente Convenzione e con riserva dell'Articolo
V. 2) dell'Annesso, che esso intende
sostituire, almeno provvisoriamente, all'art. 8 del presente Atto, concernente
il diritto di traduzione, le disposizioni dell'art. 5 della Convenzione di
Berna del 1886 completata a Parigi nel 1896, fermo restando che tali
disposizioni non riguardano se non la traduzione in una lingua di uso generale
in questo Paese. Con riserva dell'art. 1. 6) b) dell'Annesso, ciascun Paese ha
la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui
Paese di origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione
equivalente a quella accordata da quest'ultimo Paese.
c) Ciascun Paese può ritirare queste
riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore Generale.
Art. 31
1) Ciascun Paese può
dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per
iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente
Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella
dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con
l'estero.
2) Ogni Paese che ha
fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale notificazione può, in
qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale che la presente
Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti
territori.
3) a) Ogni
dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1) prende effetto alla data stessa
della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni
notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo
essere stata notificata dal Direttore Generale.
b) Ogni notificazione effettuata in forza
dell'alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore Generale l'ha
ricevuta.
4) Il presente
Articolo non potrà essere interpretato come implicante il riconoscimento o
l'accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell'Unione della
situazione di fatto di ogni territorio cui la presente Convenzione è resa
applicabile da parte di un altro Paese dell'Unione in forza di una
dichiarazione fatta in base all'alinea 1).
Art. 32
1) Il presente Atto
sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso
si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno
successivamente riveduta. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad
essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto
non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi
dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.
2) I Paesi estranei
all'Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle
disposizioni dell'alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell'Unione che non ne
sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'art. 28
1) b).
Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni
con essi:
i) applichi le disposizioni del più
recente Atto di cui sia partecipe e
ii) con riserva delle disposizioni
dell'art. I. 6) dell'Annesso, abbia la facoltà di adottare la protezione al
livello previsto dal presente Atto.
3) I Paesi che hanno
invocato il beneficio di una qualunque delle facoltà previste dall'Annesso
possono applicare le disposizioni dell'Annesso che riguardano la o le facoltà
di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi
dell'Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a condizione che
questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.
Art. 33
1) Ogni controversia
tra due o più Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione
della presente Convenzione che non sia stata composta mediante negoziati, potrà
venir deferita da uno qualunque dei Paesi interessati alla Corte internazionale
di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno
che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio
internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del
deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi
dell'Unione.
2) Ogni Paese può, al momento della firma del
presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione,
dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1).
Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese
dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1) non sono applicabili.
3) Ogni Paese che
abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell'alinea 2)
può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al
Direttore Generale.
Art. 34
1) Con riserva delle
disposizioni dell'art. 29-bis, l'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e
dell'Annesso preclude ad ogni Paese l'adesione o la ratifica di Atti anteriori
della presente Convenzione.
2) L'entrata in
vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà
di fare la dichiarazione in forza dell'art. 5 del Protocollo relativo ai Paesi
in via di sviluppo annesso all'Atto di Stoccolma.
Art. 35
1) La presente
Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascun Paese
potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al
Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti
anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la
Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione
3) La denuncia avrà
effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avrà ricevuto la
notificazione.
4) La facoltà di
denuncia prevista dal presente Articolo non potrà essere esercitata prima del
decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è
divenuto membro dell'Unione.
Art. 36
1) Ogni Paese parte
della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla propria
costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della
Convenzione stessa.
2) Resta inteso che,
dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve
essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 37
1) a) Il presente
Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e, con
riserva delle disposizioni dell'alinea 2), è depositato presso il Direttore
Generale.
b) Il Direttore Generale cura la
preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati,
nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre
lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
c) In caso di contestazione circa
l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.
2) Il presente Atto
rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l'esemplare
previsto all'alinea 1) a) sarà depositato presso il Governo della Repubblica
francese.
3) Il Direttore
Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del
presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo da ogni
altro Paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore
Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore
Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi
di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi
strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28. 1) c), 30. 2) a) e b) e
33. 2), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce
notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30. 2 c),
31. 1) e 2), 33. 3) e 38. 1), come pure le notificazioni previste nell'Annesso.
Art. 38
1) I Paesi
dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito
e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell'Atto di Stoccolma possono,
fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai
suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che
intende valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore
Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo
ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere
del detto periodo.
2) Fintanto che
tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri della Organizzazione,
l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio
dell'Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.
3) Allorché tutti i
Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli
obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno
trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
ANNESSO
Art. I
1) Ogni Paese considerato,
secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in
via di sviluppo, che ratifichi il presente Atto, di cui il presente Annesso è
parte integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi in grado, a causa
della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di
prendere immediatamente i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei
diritti previsti in detto Atto, può, mediante notificazione depositata presso
il Direttore Generale, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o
di adesione o, con riserva delle disposizioni dell'Articolo V. 1) c), in ogni
momento ulteriore, dichiarare che invocherà il beneficio della facoltà prevista
all'Articolo II o di quella prevista all'Articolo III o dell'una o dell'altra
di queste facoltà. Esso può, in luogo di avvalersi del beneficio della facoltà
prevista all'Articolo II, fare una dichiarazione in conformità dell'Articolo V.
1).
2) a) Ogni
dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) e notificata prima della scadenza di
un periodo di dieci anni, dall'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 del
presente Annesso conformemente all'art. 28. 2), rimane valida fino alla
scadenza del detto periodo. Essa può essere rinnovata in tutto o in parte, per
altri periodi successivi di dieci anni mediante notificazione depositata presso
il Direttore Generale non più di quindici mesi, ma non meno di tre mesi, prima
della scadenza del periodo decennale in corso.
b) Ogni dichiarazione fatta a norma
dell'alinea 1) e notificata dopo la scadenza d'un periodo di dieci anni, a
partire dall'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e del presente Annesso
conformemente all'art. 28. 2), rimane valida fino alla scadenza del periodo
decennale in corso. Essa può essere rinnovata come è previsto nella seconda
frase del comma a).
3) Ogni Paese
dell'Unione, che abbia cessato di essere considerato come un Paese in via di
sviluppo secondo quanto previsto all'alinea 1), non è più abilitato a rinnovare
la sua dichiarazione secondo quanto previsto all'alinea 2) e, sia che esso
ritiri o non ufficialmente la sua dichiarazione, tale Paese perderà la
possibilità di valersi del beneficio delle facoltà previste all'alinea 1), sia
alla scadenza del periodo decennale in corso, sia tre anni dopo che esso avrà
cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo, dovendo
applicarsi il termine che scade più tardi.
4) Quando, al
momento in cui la dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) o dell'alinea 2)
cessa di esser valida, c'è una scorta di esemplari prodotti a base a una
licenza accordata in forza delle disposizioni del presente Annesso, tali
esemplari potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro
esaurimento.
5) Ogni Paese che è vincolato
dalle disposizioni del presente Atto e che ha depositato una dichiarazione o
una notificazione in conformità alle disposizioni dell'art. 31. 1) riguardo
all'applicazione del detto Atto a un territorio particolare la cui situazione
può essere considerata come analoga a quella dei Paesi contemplati all'alinea
1), può, riguardo a questo territorio, fare la dichiarazione prevista
all'alinea 1) e la notificazione di rinnovo prevista all'alinea 2). Finchè tale dichiarazione o notificazione sarà valida, le
disposizioni del presente Annesso si applicheranno al territorio riguardo al
quale essa è stata fatta.
6) a) Il fatto che
un Paese invochi il beneficio di una delle facoltà previste all'alinea 1) non
consente a un altro Paese di dare, alle opere di cui il Paese di origine è il
primo Paese in questione, una protezione inferiore a quella che esso è tenuto
ad accordare secondo gli articoli 1 a 20.
b) La facoltà di reciprocità prevista
dall'art. 30. 2) b), seconda frase, non può, fino alla data in cui scade il
termine applicabile in conformità all'art. I, 3), essere esercitata per le
opere il cui Paese di origine è un Paese che ha fatto una dichiarazione in
conformità all'Articolo V. 1) a).
Art. II
1) Ogni Paese che
abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facoltà prevista dal
presente Articolo, sarà abilitato, per quanto riguarda le opere pubblicate in
forma stampata o in ogni altra forma analoga di riproduzione, a sostituire al
diritto esclusivo di traduzione, previsto dall'art. 8, un regime di licenze non
esclusive e incedibili, accordato dall'autorità competente alle condizioni che
seguono e in conformità alle disposizioni dell'Articolo IV.
2) a) Con riserva
delle disposizioni dell'alinea 3), quando, alla scadenza di un periodo di tre anni
o di un periodo più lungo determinato dalla legislazione nazionale del suddetto
Paese, a partire dalla prima pubblicazione di un'opera, la traduzione della
stessa non è stata pubblicata in una lingua d'uso generale in questo Paese dal
titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino
di tale Paese potrà ottenere una licenza per fare una traduzione dell'opera
nella detta lingua e pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto
ogni altra forma analoga di riproduzione.
b) Una licenza può anche essere accordata
in forza del presente Articolo, se tutte le edizioni della traduzione
pubblicata nella lingua considerata sono esaurite.
3) a) Nel caso di
traduzioni in una lingua che non è di uso generale in uno o più Paesi
sviluppati, membri dell'Unione, un periodo di un anno sarà sostituito al
periodo di tre anni previsto all'alinea 2) a).
b) Ogni Paese
contemplato all'alinea 1) può, con l'accordo unanime dei Paesi sviluppati,
membri dell'Unione, nei quali la stessa lingua è d'uso generale, sostituire,
nel caso di traduzione in questa lingua, il periodo di tre anni previsto
all'alinea 2) a) con un periodo più corto fissato in conformità al detto
accordo, purché tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia, le disposizioni
della frase precedente non sono applicabili quando la lingua di cui si tratta è
l'inglese, lo spagnolo o il francese. Ogni accordo in tal senso deve essere
notificato al Direttore Generale da parte dei Governi interessati.
4) a) Ogni licenza
contemplata nel presente Articolo non potrà essere accordata prima della
scadenza di un termine supplementare di sei mesi, nel caso in cui essa può
essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel
caso in cui essa può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno:
i) dalla data in cui il richiedente
adempie le formalità previste dall'Articolo IV. 1);
ii) o, se l'identità o l'indirizzo del
titolare del diritto di traduzione non è conosciuto, dalla data in cui il richiedente
procede, come previsto all'Articolo IV. 2), all'invio delle copie della domanda
all'autorità competente ad accordare la licenza.
b) Se, durante il termine di sei o nove
mesi, una traduzione nella lingua per la quale è stata fatta la richiesta è
pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione,
nessuna licenza potrà essere accordata in forza del presente Articolo.
5) Ogni licenza di
cui al presente Articolo non potrà essere accordata che per l'uso scolastico,
universitario o di ricerca.
6) Se la traduzione
di un'opera è pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua
autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel Paese di cui
si tratta per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente
Articolo scadrà se questa traduzione è nella stessa lingua e il suo contenuto
essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto della
traduzione pubblicata in virtù della licenza.
La messa in circolazione di tutti gli esemplari già prodotti prima della
scadenza della licenza potrà continuare fino al loro esaurimento.
7) Per le opere
composte principalmente di illustrazioni, una licenza per fare e pubblicare una
traduzione del testo e per riprodurre e pubblicare le illustrazioni può essere
accordata solo se le condizioni dell'Articolo III sono ugualmente adempiute.
8) Nessuna licenza
può essere accordata in forza del presente Articolo, quando l'autore abbia
ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari della sua opera.
9) a) Una licenza
per fare la traduzione di un'opera che è stata pubblicata sotto forma stampata
o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione può anche essere accordata a
qualunque organismo di radiodiffusione avente la sua sede in un Paese contemplato
all'alinea 1), a seguito d'una domanda rivolta all'autorità competente di tale
Paese da parte di detto organismo, purché siano adempiute tutte le condizioni
seguenti:
i) la traduzione è effettuata su un
esemplare prodotto e acquistato in conformità alla legislazione di detto Paese;
ii) la traduzione è utilizzabile
solamente nelle emissioni destinate all'insegnamento o alla diffusione di
informazioni a carattere scientifico o tecnico destinate agli esperti di una
professione determinata;
iii) la traduzione è utilizzata
esclusivamente ai fini enumerati al numero ii) nelle emissioni effettuate
lecitamente e destinate ai beneficiari sul territorio di detto Paese, comprese
le emissioni effettuate per mezzo di registrazioni sonore o visive realizzate
lecitamente ed esclusivamente per tali emissioni;
iv) tutte le utilizzazioni fatte della
traduzione non hanno alcun carattere lucrativo.
b) Delle registrazioni sonore o visive di
una traduzione fatta da un organismo di radiodiffusione in forza di una licenza
accordata in virtù del presente alinea possono, ai fini e sotto riserva delle
condizioni enumerate nel comma a) e con l'accordo di questo organismo, essere
anche utilizzate da ogni altro organismo di radiodiffusione avente la sua sede
nel Paese la cui autorità competente ha accordato la licenza in questione.
c) Purché tutti i criteri e le condizioni
enumerate al comma a) siano rispettate, una licenza può ugualmente essere
accordata a un organismo di radiodiffusione per tradurre qualunque testo
incorporato in una fissazione audio-visiva fatta e pubblicata ai soli fini
dell'uso scolastico e universitario.
d) Con riserva delle disposizioni dei comma
a) e c), le disposizioni degli alinea precedenti sono applicabili alla concessione
e all'esercizio di ogni licenza accordata in forza del presente alinea.
Art. III
1) Ogni Paese che
abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facoltà prevista dal
presente Articolo sarà abilitato a sostituire al diritto esclusivo di riproduzione
previsto all'art. 9 un regime di licenze non esclusive e non cedibili,
accordate dall'autorità competente alle condizioni che seguono e in conformità
alle disposizioni dell'Articolo IV.
2) a) Nei riguardi
di un'opera alla quale si applica il presente Articolo in forza dell'alinea 7)
e quando, alla scadenza:
i) del periodo fissato nell'alinea 3) e
calcolato a partite dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di
una tale opera, o
ii) di un periodo più lungo fissato
dalla legislazione nazionale del Paese previsto all'alinea 1) e calcolato a
partire dalla stessa data, degli esemplari di questa edizione non sono stati
messi in vendita in questo Paese per rispondere ai bisogni, sia del grande
pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del
diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a
quello che è in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni cittadino di tale
Paese potrà ottenere una licenza per riprodurre e pubblicare questa edizione, a
questo prezzo o a un prezzo inferiore, al fine di rispondere ai bisogni
dell'insegnamento scolastico e universitario.
b) Una licenza per riprodurre e pubblicare
una edizione, che è stata messa in circolazione in conformità al comma a), può
anche essere accordata in virtù delle condizioni previste dal presente Articolo
se, dopo la scadenza del periodo applicabile, degli esemplari autorizzati di
questa edizione non sono più in vendita, per una durata di sei mesi, nel Paese
interessato per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell'insegnamento
scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello che è richiesto
nel detto Paese per opere analoghe.
3) Il periodo a cui si
riferisce l'alinea 2) a) i) è di cinque anni. Tuttavia,
i) per le opere che trattano di scienze
esatte e naturali e di tecnologia è di tre anni;
ii) per le opere che appartengono al
campo dell'immaginazione, come i romanzi, le opere poetiche, drammatiche e
musicali, e per i libri d'arte, è di sette anni.
4) a) Nel caso in
cui può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, la licenza non
potrà essere concessa in forza del presente Articolo prima della scadenza di un
termine di sei mesi:
i) dalla data in cui il richiedente
adempie le formalità previste dall'Articolo IV, 1);
ii) o, se l'identità o l'indirizzo del
titolare del diritto di riproduzione non è conosciuto, dalla data in cui il
richiedente procede, come previsto all'Articolo IV. 2), all'invio delle copie
della domanda all'autorità competente ad accordare la licenza
b) Negli altri casi e se l'Articolo IV. 2)
è applicabile, la licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di un
termine di tre mesi dall'invio delle copie della domanda.
c) Se durante il termine di sei o di tre
mesi previsto ai comma a) e b) la messa in vendita come la descrive l'alinea 2)
a) ha avuto luogo, nessuna licenza sarà concessa in forza del presente
Articolo.
d) Nessuna licenza può essere concessa
quando l'autore ha ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari
dell'edizione per la riproduzione e la pubblicazione della quale la licenza è
stata richiesta.
5) Una licenza al
fine di riprodurre e pubblicare una traduzione di un'opera non sarà concessa,
in forza del presente Articolo, nei seguenti casi:
i) quando la traduzione di cui si
tratta non è stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la
sua autorizzazione;
ii) quando la traduzione non è fatta in
una lingua d'uso generale nel Paese in cui la licenza è richiesta.
6) Se degli
esemplari di una edizione di un'opera sono messi in vendita nel Paese
contemplato nell'alinea 1) per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o
dell'insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di
riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che
è in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del
presente Articolo scadrà se questa edizione è nella stessa lingua e il suo
contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del
contenuto dell'edizione pubblicata in virtù della licenza. La messa in
circolazione di tutti gli esemplari già prodotti prima della scadenza della
licenza potrà continuare fino al loro esaurimento.
7) a) Con riserva
delle disposizioni del comma b), le opere a cui si applica il presente Articolo
sono solo le opere pubblicate sotto forma stampata o sotto ogni altra forma
analoga di riproduzione.
b) Il presente Articolo si applica del pari
alla riproduzione audio-visiva di fissazioni lecite audio-visive quando
costituiscano o incorporino opere protette, come pure alla traduzione del testo
che le accompagna in una lingua di uso generale nel Paese in cui la licenza è
richiesta, sempre che le fissazioni audio-visive di cui si tratta siano state
concepite e pubblicate ai soli fini dell'uso scolastico e universitario.
Art. IV
1) Ogni licenza
prevista all'Articolo II o all'Articolo III potrà essere concessa solo se il
richiedente, in conformità con le disposizioni in vigore nel Paese di cui si
tratta, provi di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di
fare una traduzione e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare l'edizione, secondo
i casi, e di non aver potuto ottenere la sua autorizzazione o, malgrado la
dovuta diligenza da parte sua, di non averlo potuto raggiungere.
Contemporaneamente a questa domanda al titolare del diritto, il richiedente
deve informarne ogni centro nazionale o internazionale d'informazione
contemplato all'alinea 2).
2) Se il titolare
del diritto non ha potuto essere raggiunto dal richiedente, questi deve
mandare, per via aerea, in plico raccomandato, copie della richiesta sottoposta
da lui all'autorità competente a concedere la licenza, all'editore il cui nome
figura sull'opera e a ogni centro nazionale o internazionale d'informazione che
può essere stato designato, in una notifica depositata a questo fine presso il
Direttore Generale, dal Governo del Paese in cui l'editore si presume avere la
sede principale delle sue operazioni.
3) Il nome
dell'autore deve essere indicato su tutti gli esemplari della traduzione o
della riproduzione pubblicata in virtù di una licenza concessa in forza
dell'art. II o dell'art. III. Il titolo dell'opera deve figurare su tutti
questi esemplari. Se si tratta di una traduzione, il titolo originale
dell'opera deve in ogni caso figurare su tutti gli esemplari dell'opera.
4) a) Ogni licenza
accordata in forza dell'art. II o dell'art. III non si estende all'esportazione
di esemplari e non è valida che per la pubblicazione della traduzione o della
riproduzione, secondo i casi, all'interno del territorio del Paese in cui tale
licenza è stata richiesta.
b) Ai fini dell'applicazione del comma a),
si considera esportazione l'invio di esemplari da un territorio verso il Paese
che, per questo territorio, ha fatto una dichiarazione in conformità all'art.
I. 5).
c) Quando un organismo governativo o ogni
altro organismo pubblico di un Paese che ha accordato, conformemente all'art.
II, una licenza di fare una traduzione in una lingna
diversa dall'inglese, lo spagnolo o il francese, invia degli esemplari della
traduzione pubblicata in forza di una tale licenza a un altro Paese, un tale
invio non si considera, ai fini del comma a), come esportazione se sono
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) i destinatari sono dei privati
cittadini del Paese la cui autorità competente ha concesso la licenza, o
organizzazioni raggruppanti tali cittadini;
ii) gli esemplari sono utilizzati
soltanto per l'uso scolastico, universitario o di ricerca;
iii) l'invio degli esemplari e la loro
distribuzione ulteriore ai destinatari non hanno alcun carattere lucrativo; e
iv) il Paese a cui gli esemplari sono
stati inviati ha stipulato un accordo col Paese la cui autorità competente ha
rilasciato la licenza, per autorizzarne la ricezione, o la distribuzione, o
queste due operazioni, e il Governo di questo ultimo Paese ha notificato al
Direttore Generale un tale accordo.
5) Ogni esemplare
pubblicato in virtù di una licenza concessa in forza dell'art. II o dell'art.
III deve contenere una menzione nella lingua appropriata indicante che
l'esemplare non è messo in circolazione che nel Paese o territorio a cui la
detta licenza si applica.
6) a) Misure
appropriate saranno prese sul piano nazionale affinché
i) la licenza comporti in favore del
titolare del diritto di traduzione o di riproduzione, secondo i casi, una
remunerazione equa e conforme alla scala dei compensi normalmente versati nel
caso di licenze liberamente negoziate tra gli interessati nei due Paesi che li
riguardano; e
ii) siano assicurati il pagamento e il
trasferimento di questa remunerazione; se esiste una regolamentazione nazionale
in materia di divise, l'autorità competente non risparmierà alcuno sforzo,
ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare il trasferimento della
remunerazione in moneta convertibile internazionalmente o nel suo equivalente.
b) Misure appropriate saranno prese nel
quadro della legislazione nazionale Affinché sia garantita una traduzione
corretta dell'opera o una riproduzione esatta dell'edizione di cui si tratta,
secondo i casi.
Art. V
1) a) Ogni Paese abilitato
a dichiarare che esso invocherà il beneficio della facoltà prevista dall'art.
II può, al momento della ratifica del presente Atto o della sua adesione,
invece di fare una tale dichiarazione,
i) fare, se è un Paese a cui si applica
l'art. 30. 2) a), una dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto
riguarda il diritto di traduzione;
ii) fare, se è un Paese a cui non si
applica l'art. 30. 2) a), e anche se non è un Paese estraneo all'Unione, una
dichiarazione come previsto dall'art. 30. 2) b), prima frase.
b) Nel caso di un Paese che abbia cessato
di essere considerato Paese in via di sviluppo, come è contemplato nell'art. I.
1), una dichiarazione conforme al presente alinea resta valida fino alla data
in cui scade il termine applicabile ai sensi dell'art. I. 3).
c) Ogni Paese che ha fatto una
dichiarazione in conformità al presente alinea non può invocare ulteriormente
il beneficio della facoltà prevista dall'art. II, anche se ritira la detta
dichiarazione.
2) Con riserva delle
disposizioni dell'alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della
facoltà prevista dall'art. II non può fare ulteriormente una dichiarazione in
conformità all'alinea 1).
3) Ogni Paese che ha
cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come è contemplato
nell'art. I. 1) potrà due anni al massimo prima della scadenza del termine
applicabile conformemente all'art. 1. 3), fare una dichiarazione ai sensi
dell'art. 30. 2) b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un
Paese estraneo all'Unione. Questa dichiarazione prenderà effetto alla data in
cui scade il termine applicabile conformemente all'art. 1. 3).
Art. VI
1) Ogni Paese
dell'Unione può dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto e in
qualunque momento prima di esser vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente
Annesso:
i) se si tratta di un Paese che, se
fosse vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato
a invocare il beneficio delle facoltà previste dall'art. I. 1), che esso
applicherà le disposizioni dell'art. II o dell'art. III, o di entrambi, alle
opere il cui Paese di origine è un Paese che, in applicazione del punto ii) che
segue, accetta l'applicazione di questi articoli a tali opere o che è vincolato
dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso;
una tale dichiarazione può riferirsi all'art. V invece che all'art. II;
ii) che esso accetta l'applicazione del
presente Annesso alle opere di cui esso è il Paese di origine, da parte dei
Paesi che hanno fatto una dichiarazione in virtù del punto i) di cui sopra o
una notificazione in virtù dell'art. I.
2) Ogni
dichiarazione secondo l'alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata
presso il Direttore Generale. Essa prende effetto alla data del suo deposito.