STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione Mondiale della
proprietà intellettuale”
sottoscritta
a Stoccolma il 14 luglio 1967
Ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà
intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.
(in Suppl ordinario alla G. U. 19 giugno 1976, n.
160)
Testo ufficiale in lingua italiana stabilito in virtù dell'art. 20.2.
Le Parti Contraenti,
animate dal
desiderio di contribuire a una migliore comprensione e collaborazione tra gli
Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranità ed
eguaglianza, desiderose, per incoraggiare l'attività creativa, di promuovere la
protezione della proprietà intellettuale nel mondo, desiderose di ammodernare e
rendere più funzionale l'amministrazione delle Unioni istituite nei campi della
protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche,
pur rispettando pienamente l'autonomia di ciascuna di queste Unioni,
hanno convenuto
quanto segue:
Art. 1 (Istituzione dell'organizzazione)
Con
la presente Convenzione è istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale.
Art. 2 (Definizioni)
Ai
sensi della presente Convenzione, si deve intendere per:
i) "Organizzazione",
l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI);
ii) "Ufficio internazionale",
l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;
iii) "Convenzione di Parigi",
la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20
marzo 1883, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti;
iv) "Convenzione di Berna",
la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata
il 9 settembre 1886, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti;
v) "Unione di Parigi",
l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi;
vi) "Unione di Berna",
l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna;
vii) "Unioni", l'Unione di
Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione
alla medesima, l'Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale
tendente a promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui
amministrazione sia curata dall'Organizzazione giusta l'articolo 4 iii);
viii) "proprietà
intellettuale", i diritti relativi:
alle opere letterarie, artistiche e
scientifiche,
alle interpretazioni degli artisti
interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle
emissioni di radiodiffusione,
alle invenzioni in tutti i campi
dell'attività umana,
alle scoperte scientifiche,
ai disegni e modelli industriali,
ai marchi di fabbrica, di commercio
e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, alla
protezione contro la concorrenza sleale;
e tutti gli altri diritti inerenti
all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e
artistico.
Art. 3 (Scopo dell'Organizzazione)
. L'Organizzazione si propone:
i) di promuovere la protezione della
proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati,
collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale,
ii) di realizzare la cooperazione
amministrativa tra le Unioni.
Art. 4 (Funzioni)
Al
fine di conseguire lo scopo definito nell'art. 3, l'Organizzazione, mediante i
suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione:
i) si adopera a promuovere l'adozione
di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà
intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo
campo;
ii) cura i servizi amministrativi
dell'Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla
medesima e dell'Unione di Berna;
iii) può accettare di assumere
l'amministrazione relativa all'attuazione di qualsiasi altro impegno
internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprietà
intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione;
iv) incoraggia la conclusione di
qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della
proprietà intellettuale;
v) offre la sua cooperazione agli Stati
che le domandano un'assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprietà
intellettuale;
vi) riunisce e diffonde le informazioni
sulla protezione della proprietà intellettuale, effettua e incoraggia gli studi
in questo campo e ne pubblica i risultati;
vii) cura i servizi che facilitano la
protezione internazionale della proprietà intellettuale e, se è il caso,
procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle
medesime;
viii) prende ogni altro opportuno
provvedimento.
Art. 5 (Membri)
1.
Può diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle
Unioni definite nell'art. 2, vii).
2. Può parimenti
diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una
Unione, purché:
i) sia membro dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate connesse alla
medesima o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o partecipi allo
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, oppure
ii) sia invitato dall'Assemblea
generale a partecipare alla presente Convenzione.
Art. 6 (Assemblea generale)
1.
a) È istituita un'Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della
presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni.
b) Il Governo di ogni Stato membro è rappresentato
da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico del Governo che l'ha designata.
2. L'Assemblea
generale:
i) nomina il Direttore generale su
proposta del Comitato di coordinamento;
ii) esamina e approva le relazioni del
Direttore generale concernenti l'Organizzazione e gli impartisce le necessarie
direttive;
iii) esamina e approva le relazioni e
le attività del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive;
iv) adotta il bilancio preventivo
triennale delle spese comuni alle Unioni;
v) approva le disposizioni proposte dal
Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni
internazionali contemplati nell'articolo 4, iii);
vi) adotta il regolamento finanziario
dell'Organizzazione;
vii) determina le lingue di lavoro
della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite;
viii) invita a partecipare alla presente
Convenzione gli Stati contemplati nell'art. 5.2 ii);
ix) decide quali Stati non membri
dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali
organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue
riunioni come osservatori;
x) svolge qualsiasi altro compito utile
nel quadro della presente Convenzione.
3. a) Ciascuno
Stato, sia esso membro di una o più Unioni, dispone di un voto nell'Assemblea
generale.
b) La metà degli Stati membri
dell'Assemblea generale costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b),
qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore
alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell'Assemblea
generale, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea
generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo
quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'Ufficio internazionale
comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell'Assemblea generale che non
erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla
data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere
del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro
astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il
conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono
esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dei commi e)
ed f) , l'Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi.
e) L'accettazione delle disposizioni per
l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali
contemplati nell'art. 4, iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti
espressi.
f) L'approvazione di un accordo con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli
articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite richiede la maggioranza dei
nove decimi dei voti espressi.
g) La nomina del Direttore generale (alinea
2, i) , l'approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per
l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali (alinea
2, v) e il trasferimento della sede (art. 10) richiedono la maggioranza
prevista, non solo nell'Assemblea generale, bensì anche nell'Assemblea
dell'Unione di Parigi e nell'Assemblea dell'Unione di Berna.
h) L'astensione non è considerata voto.
i) Un delegato può rappresentare un solo
Stato e votare soltanto a nome di esso.
4. a) L'Assemblea
generale si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria; essa è
convocata dal Direttore generale.
b) L'Assemblea generale è convocata in
sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di
coordinamento o d'un quarto degli Stati membri dell'Assemblea generale.
c) Le riunioni hanno luogo nella sede
dell'Organizzazione.
5. Gli Stati
partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni
sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea generale come osservatori.
6. L'Assemblea
generale stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 7 (Conferenza)
1.
a) È istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente
Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni.
b) Il Governo di ogni Stato è rappresentato
da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico del Governo che l'ha designata.
2. La Conferenza:
i) discute le questioni di interesse
generale nel campo della proprietà intellettuale e può adottare raccomandazioni
concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l'autonomia
delle Unioni;
ii) adotta il bilancio preventivo
triennale della Conferenza;
iii) stabilisce, nei limiti di detto
preventivo, il programma triennale d'assistenza tecnico giuridica;
iv) adotta le modificazioni alla
presente Convenzione secondo la procedura definita nell'art. 17;
v) decide quali Stati non membri
dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali
organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue
riunioni come osservatori;
vi) svolge qualsiasi altro compito
utile nel quadro della presente Convenzione.
3. a) Ogni Stato
membro dispone di un voto nella Conferenza.
b) Un terzo degli Stati membri costituisce
il quorum.
c) Riservate le disposizioni dell'art. 17,
la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
d) L'ammontare dei contributi degli Stati
partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni è
stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto
d'intervenire.
e) L'astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo
Stato e votare soltanto a nome di esso.
4. a) La Conferenza
è convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo
periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale.
b) La Conferenza è convocata in sessione
straordinaria dal Direttore generalea richiesta della
maggioranza degli Stati membri.
5. La Conferenza
stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 8 (Comitato di coordinamento)
1.
a) È istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi
della presente Convenzione che sono membri del Comitato esecutivo della Unione
di Parigi, del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna o di entrambi.
Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende più di un quarto dei
Paesi membri dell'Assemblea che l'ha eletto, il detto Comitato designa, fra i
suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in
modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso
che il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede non va preso in
considerazione per il calcolo di questo quarto.
b) Il Governo di ogni Stato membro del
Comitato di coordinamento è rappresentato da un delegato, che può essere
assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Allorché il Comitato di coordinamento
esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il
preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di
modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d'influire sui diritti
od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di
una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del
Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato.
La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono
intervenire a tali riunioni.
d) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico del Governo che l'ha designata.
2. Se le altre
Unioni amministrate dall'Organizzazione desiderano essere rappresentate come
tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir
designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento.
3. Il Comitato di
coordinamento:
i) dà parere agli organi delle Unioni,
all'Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le
questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione
d'interesse comune sia a due o più Unioni, sia a una o più Unioni e all'Organizzazione,
in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni;
ii) prepara il progetto d'ordine del
giorno dell'Assemblea generale;
iii) prepara il progetto d'ordine del
giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza;
iv) si pronuncia, in base al preventivo
triennale delle spese comuni delle Unioni e al preventivo triennale della
Conferenza, come pure in base al programma triennale d'assistenza tecnico
giuridica, sui preventivi e i programmi annuali corrispondenti;
v) allo scadere delle funzioni del
Direttore generale, o qualora l'ufficio divenga vacante, propone un candidato
all'Assemblea generale; se l'Assemblea generale non nomina il candidato
presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura
continua fino a che l'Assemblea abbia nominato un candidato;
vi) qualora l'ufficio di Direttore
generale divenga vacante tra una sessione e l'altra dell'Assemblea generale,
nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l'entrata in
funzione del nuovo Direttore generale;
vii) svolge gli altri compiti che gli
sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
4. a) Il Comitato di
coordinamento si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria; esso è
convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell'Organizzazione.
b) Il Comitato di coordinamento è convocato
in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di
quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi
membri.
5. a) Ciascuno
Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati
nell'alinea 1, a), dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento.
b) La metà dei membri del Comitato di
coordinamento costituisce il quorum.
c) Un delegato può rappresentare un solo
Stato e votare soltanto a nome di esso.
6. a) Il Comitato di
coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la
maggioranza semplice dei voti espressi.
L'astensione non è considerata voto.
b) Nonostante il raggiungimento della
maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento può,
immediatamente dopo il voto, domandare che si proceda a un computo speciale dei
voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano
rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di
Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna,
il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna
delle liste in cui appare.
Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non è ottenuta
in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non è considerata adottata.
7. Ogni Stato membro
dell'Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento può essere
rappresentato alle riunioni di quest'ultimo da osservatori che partecipano alle
deliberazioni ma senza diritto di voto.
8. Il Comitato di
coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 9 (Ufficio internazionale)
1.
L'Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell'Organizzazione.
2. L'Ufficio
internazionale è diretto dal Direttore generale assistito da due o più Vice
direttori generali.
3. Il Direttore
generale è nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni.
La sua nomina può essere rinnovata per periodi determinati. La durata del primo
periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre
condizioni di nomina, sono stabilite dall'Assemblea generale.
4. a) Il Direttore
generale è il più alto funzionario dell'Organizzazione.
b) Egli rappresenta l'Organizzazione.
c) Egli rende conto all'Assemblea generale
e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed
esterni dell'Organizzazione.
5. Il Direttore
generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le
relazioni periodiche di attività. Egli li trasmette ai Governi degli Stati
interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell'Organizzazione.
6. Il Direttore
generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto
di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea generale, della Conferenza, del
Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il
Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio,
segretario di questi organi.
7. Il Direttore
generale nomina il personale necessario al buon andamento dell'Ufficio
internazionale. Egli nomina i Vice direttori generali, previa approvazione del
Comitato di coordinamento. Le condizioni d'impiego sono fissate dallo Statuto
del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su
proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento
e nella determinazione delle condizioni d'impiego deve essere la necessità di
assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrità. Sarà data la
debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del
criterio geografico più esteso possibile.
8. Le funzioni del Direttore generale e dei membri
del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento
dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno né riceveranno istruzioni
da alcun governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi
dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro
posizione di funzionari internazionali.
Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente
internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale
e a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.
Art. 10 (Sede)
1. La sede
dell'Organizzazione è stabilita a Ginevra.
2. Il suo
trasferimento può essere deciso alle condizioni previste nell'art. 6.3, d) e
g).
Art. 11 (Finanze)
1.
L'Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni
alle Unioni e quello della Conferenza.
2. a) Il bilancio
preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese
interessanti più Unioni.
b) Questo bilancio è finanziato dalle
risorse seguenti:
i) i contributi delle Unioni, restando
inteso che l'ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito
dall'Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni
sono fatte nell'interesse di detta Unione;
ii) le tasse e somme dovute per i
servizi resi dall'Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto
con una delle Unioni o che non sono riscosse per i servigi resi dall'Ufficio
internazionale nel settore dell'assistenza tecnico giuridica;
iii) il ricavo della vendita di
pubblicazioni dell'Ufficio internazionale che non concernono direttamente una
delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni
di cui l'Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell'alinea 3,
b) iv);
v) le pigioni, gli interessi e altri
diversi proventi dell'Organizzazione.
3. a) Il bilancio
preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni
della Conferenza e per il programma d'assistenza tecnico giuridica.
b) Questo bilancio è finanziato dalle
risorse seguenti:
i) i contributi degli Stati partecipi
della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni;
ii) le somme eventualmente messe a
disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l'ammontare
della somma stanziata da ciascuna Unione è stabilita dalla rispettiva Assemblea
e che ciascuna Unione ha facoltà di non contribuire a questo bilancio;
iii) le somme riscosse per i servizi
resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico giuridica;
iv) I doni, i lasciti e le sovvenzioni
di cui l'Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a).
4. a) Per
determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati
partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si
ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente
numero di unità:
Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
b)
Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti
nell'art. 14.1, indica in quale delle classi suindicate desidera essere
collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se
sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione
di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto
all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione.
c) Il rapporto tra l'ammontare del
contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi ai
bilancio della Conferenza pagati da questi Stati è uguale al rapporto tra il
numero di unità della classe in cui lo Stato è collocato e il numero totale di
unità dell'insieme degli Stati.
d) I contributi sono esigibili al 1°
gennaio di ogni anno.
e) Qualora il bilancio non sia ancora
adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va
ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5. Lo Stato
partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il
quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni
del presente articolo, come pure lo Stato partecipe della presente Convenzione
e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi
come membro della medesima, non può esercitare il suo diritto di voto, in
nessuno degli organi dell'Organizzazione di cui è membro, se l'ammontare del
suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti
per i due anni completi trascorsi.
Tuttavia, un tale Stato può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo
diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest'ultimo ritiene il
ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
6. L'ammontare delle
tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore
dell'assistenza tecnico giuridica è stabilito dal Direttore generale, che ne fa
rapporto al Comitato di coordinamento.
7. L'Organizzazione
può, con l'approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e
sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da
associazioni o da persone fisiche.
8. a)
L'Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento
unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente
Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene
insufficiente, se ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento unico di
ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi
dalla sua Assemblea.
c) L'ammontare del pagamento unico di
ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna
delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al
contributo annuale di questo Stato per l'anno in cui il fondo di cassa è
costituito o l'aumento è deciso. La proporzione e le modalità di pagamento sono
stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver
consultato il Comitato di coordinamento.
9. a) L'accordo di
sede concluso con lo Stato sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve
prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato
conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di
concessione saranno oggetto, di volta in volta di un particolare accordo tra
questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere
anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato di coordinamento.
b) Lo Stato contemplato nel comma a) e
l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere
anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre
anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.
10. La verifica dei
conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario,
da uno o più Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro
consenso, dall'Assemblea generale.
Art. 12 (Capacità giuridica; privilegi e immunità)
1.
L'Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle
leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo
scopo ed esercitare le sue funzioni.
2. L'Organizzazione
conclude un accordo di sede con la Confederazione Svizzera, e successivamente,
con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita.
3. L'Organizzazione
può concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri
onde procurare per sé, per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti
gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunità necessari a
conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.
4. Il Direttore
generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude
e firma in nome dell'Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2 e 3.
Art. 13 (Relazioni con altre organizzazioni)
1.
L'Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e
coopera con altre organizzazioni intergovernative.
Qualsiasi accordo generale, con esso stipulato a tale scopo, è concluso dal
Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.
2. L'Organizzazione
può prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia
per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e,
salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali
governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette
organizzazioni.
Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del
Comitato di coordinamento.
Art. 14 (Modalità di accessione alla Convenzione)
1.
Gli Stati contemplati nell'art. 5 possono diventare partecipi della presente
Convenzione e membri dell'Organizzazione mediante:
i) la loro firma senza riserva di
ratifica, o
ii) la loro firma con riserva di
ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o
iii) il deposito d'uno strumento
d'adesione.
2. Per divenire
partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione
della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla
Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver già
acceduto, mediante ratifica o adesione, sia all'Atto di Stoccolma della
Convenzione di Parigi nel suo complesso o con la sola limitazione prevista
nell'art. 20.1, b) i) di detto Atto, sia all'Atto di Stoccolma della
Convenzione di Berna nel suo complesso o con la sola limitazione prevista
nell'art. 28.1, b) i) di detto Atto.
3. Gli strumenti di
ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Art. 15 (Entrata in vigore della Convenzione)
1.
La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri
dell'Unione di Parigi e sette Stati membri dell'Unione di Berna abbiano
compiuto uno degli atti previsti nell'art. 14.1, restando inteso che ciascuno
Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la
presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non
essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al più tardi tre mesi
prima di detta data, uno degli atti previsti nell'art. 14.1.
2. Per quanto riguarda
ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data
in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell'art. 14.1.
Art. 16 (Riserve)
Nessuna
riserva è ammessa alla presente Convenzione.
Art. 17 (Modificazioni)
1.
Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate
da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale.
Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano
sottoposte all'esame della Conferenza.
2. Le modificazioni
sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili
d'influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente
Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte
allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di
almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad
altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice
dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su
proposte di modificazione già accettate dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e
dall'Assemblea dell'Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna
di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro
rispettive Convenzioni.
3. Ogni modificazione entra in vigore un mese
dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di
accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali,
da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Organizzazione e
avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell'alinea 2,
al momento in cui la modificazione è stata adottata dalla Conferenza. Una
modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri
dell'Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore
o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, qualunque modificazione
aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che
hanno notificato di accettarla.
Art. 18 (Denuncia)
1. Ogni Stato membro
può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore
generale.
2. La denuncia
prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto
la notificazione.
Art. 19 (Notificazioni)
Il
Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri:
i) la data d'entrata in vigore della
Convenzione;
ii) le firme e i depositi di strumenti
di ratifica o di adesione;
iii) le accettazioni di modificazioni
della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in
vigore;
iv) le denunce della presente
Convenzione.
Art. 20 (Disposizioni protocollari)
1.
a) La presente Convenzione è firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese,
spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa è
depositata presso il Governo della Svezia.
b) La presente Convenzione rimane aperta
alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.
2. Il Direttore
generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei
Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre
lingue che la Conferenza dovesse indicare.
3. Il Direttore
generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e
di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri
delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in
cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne
faccia domanda. Le copie del testo firmato dalla Convenzione che sono trasmesse
ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.
4. Il Direttore
generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 21 (Clausole transitorie)
1.
Fino all'entrata in funzione di primo Direttore generale, i riferimenti
testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come
fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione
della proprietà industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici
internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale BIRPI) o
al loro Direttore.
2. a) Gli stati membri
di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione,
possono durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare,
se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato
che intende valersi di questa facoltà deposita a tal fine presso il Direttore
generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo
ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell'Assemblea generale e della
Conferenza fino allo scadere del detto periodo.
b) Allo scadere del periodo di cinque anni,
questi Stati non hanno più diritto di voto né all'Assemblea generale né alla
Conferenza né al Comitato di coordinamento.
c) Non appena divengono partecipi della
presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di
voto.
3. a) Fintanto che
tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti
partecipi della presente Convenzione, l'Ufficio internazionale e il Direttore
generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali
riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica
sia al loro Direttore.
b) Durante il periodo transitorio previsto
nel comma a) , il personale in funzione presso i suddetti Uffici all'entrata in
vigore della presente Convenzione è considerato in funzione pure presso
l'Ufficio internazionale.
4. a) Allorché tutti
gli Stati membri dell'Unione di Parigi saranno divenuti membri
dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa
Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
b) Allorché tutti gli Stati membri
dell'Unione di Berna saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti,
gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti
all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno
firmato la presente Convenzione.