STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del
19 novembre 1992,
concernente il diritto di noleggio, il
diritto di prestito
e taluni diritti connessi al diritto di
autore
in materia di proprietà intellettuale”
(Gazzetta
Ufficiale del 27/11/1992)
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 66 e 100 A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in
materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni
protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di
noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di
barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento
e al buon funzionamento del mercato interno;
considerando che vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica
si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e
difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni
giurisprudenziali divergenti;
considerando che tali differenze devono
essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato, il
quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da
creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel
mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f) del trattato;
considerando che il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto
d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando
un'importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti ed i
produttori di fonogrammi e di pellicola, e che si registra un pericoloso
aumento della pirateria in tale materia;
considerando che l'adeguata tutela delle opere formanti oggetti del diritto
d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il
riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione
delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del
diritto di fissazione, di riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e
di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di
importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità;
considerando che la protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti
connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di
utilizzazione economica;
considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti
interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale
base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti
occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e
pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli
di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è
un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;
considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in
larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste
attività dev'essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica
armonizzata nella Comunità;
considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono
principalmente dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata
dalla istituzione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità;
considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo
che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute
nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d'autore e i
diritti connessi in molti Stati membri;
considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto e di noleggio
e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a
stabilire che gli Stati membri riconoscono i diritti di noleggio e di prestito
a determinate categorie di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti di
fissazione, riproduzione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al
pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi;
considerando che è necessario definire le nozioni di noleggio e di prestito ai
sensi della presente direttiva;
considerando che è auspicabile, a fini di chiarezza, escludere dal diritto di
noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva talune forme di
cessione, quali ad esempio la cessione di fonogrammi o di pellicole (opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o meno) ai fini della loro proiezione in pubblico o della
radiodiffusione, la cessione a fini di esposizione o la messa a disposizione a
scopo di consultazione in loco; che, ai sensi della presente direttiva, il
prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al
pubblico;
considerando che, quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al
pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo
necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono
vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente
direttiva;
considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori
e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un'irrinunciabile equa
remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l'amministrazione di
questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano;
considerando che l'equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o
più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all'atto della stipulazione
del contratto o successivamente;
considerando che l'equa remunerazione deve tener conto dell'importanza del
contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al
fonogramma o alla pellicola;
considerando che è anche necessario proteggere almeno i diritti degli autori,
per quanto riguarda il prestito pubblico, prevedendo un regime specifico; che
tuttavia ogni misura basata sull'articolo 5 della presente direttiva deve
essere conforme alla normativa comunitaria, in particolare all'articolo 7 del
trattato;
considerando che le disposizioni del capo II della presente direttiva non
impediscono agli Stati membri di estendere le presunzioni di cui all'articolo
2, paragrafo 5 ai diritti esclusivi inclusi in detto capo; che inoltre tali
disposizioni non impediscono agli Stati membri di prevedere una presunzione
semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti
interpreti o esecutori, previsti in detti articoli, purché tale presunzione sia
compatibile con la Convenzione internazionale per la protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione (qui di seguito denominata convenzione di Roma);
considerando che gli Stati membri possono riconoscere ai titolari di diritti
connessi al diritto d'autore una tutela più estesa di quella richiesta
dall'articolo 8 della presente direttiva;
considerando che i diritti di noleggio e di prestito e la tutela dei diritti
connessi al diritto d'autore, armonizzati per effetto della presente direttiva,
non devono essere esercitati in maniera da provocare una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri, o da contravvenire alla norma
della cronologia dei mezzi di comunicazione quale riconosciuta nella sentenza
nella causa Société Cinéthèque
c/FNCF,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DIRITTO DI NOLEGGIO E DIRITTO DI PRESTITO
Art. 1 (Oggetto dell'armonizzazione)
1. Nell'osservanza delle disposizioni del
presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 5, il diritto
di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle
copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate
all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Ai sensi della presente direttiva per " noleggio " si intende la
cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Ai sensi della presente direttiva, per " prestito " si intende la
cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene
effettuato da istituzioni aperte al pubblico.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 non si
esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali
o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 2 (Titolari ed oggetti
del diritto di noleggio e di prestito)
1. Il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta:
- all'autore, per l'originale e le copie della propria opera,
- all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione
artistica,
- al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi, e
- al produttore della prima fissazione di una pellicola per l'originale e le
copie della sua pellicola; ai sensi della presente direttiva si intende per
" pellicola " un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento, siano essere sonore o meno.
2. Ai fini della presente direttiva si
considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera
cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri possono disporre affinché altre
persone siano considerate coautori.
3. La presente direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in
relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in
uso in base a licenze contrattuali.
5. Fatto salvo il paragrafo 7, allorché un contratto riguardante la produzione
di una pellicola viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra
artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola
contrattuale contraria, che l'artista interprete o esecutore contemplato da
detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo
l'articolo 4.
6. Gli Stati membri possono prevedere che una
presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 5 si applichi agli autori.
7. Gli Stati membri possono prevedere che la firma di un contratto concluso tra
un artista interprete o esecutore ed un produttore in merito alla produzione di
una pellicola abbia l'effetto di un'autorizzazione di noleggio, purché detto
contratto preveda un'equa remunerazione ai sensi dell'articolo 4. Gli Stati
membri possono anche prevedere che il presente paragrafo si applichi mutatis mutandis ai diritti di
cui al capo II.
Art. 3 (Noleggio di programmi
per elaboratore)
La presente direttiva lascia impregiudicate
le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera c) della direttiva 91/250/CEE
del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore.
Art. 4 (Diritto irrinunciabile
a un'equa remunerazione)
1. Qualora un autore o un artista interprete
o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto
attiene a un fonogramma o all'originale o copia di una pellicola, a un
produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o
esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio.
2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere
affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti
interpreti o esecutori.
4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta
la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere
un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.
Art. 5 (Deroghe al diritto
esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche)
1. Gli Stati membri possono derogare al
diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di
istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una
remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire
tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
2. Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di
cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i
programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli
autori, una remunerazione.
3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal
pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora
anteriormente al 1o luglio 1997 una relazione sui prestiti di opere da parte di
istituzioni pubbliche nella Comunità. Essa trasmette detta relazione al
Parlamento europeo ed al Consiglio.
CAPO II
TUTELA DEI DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO DI AUTORE
Art. 6 (Diritto di fissazione)
1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti
interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
fissazione delle loro esecuzioni.
2. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano
esse trasmesse su filo o via etere incluse le emissioni via cavo o via
satellite.
3. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione.
Art. 7 (Diritto di
riproduzione)
1. Gli Stati membri riconoscono il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta:
- delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, agli artisti interpreti o
esecutori,
- dei loro fonogrammi, ai produttori di fonogrammi,
- degli originali e copie delle loro pellicole ai produttori delle prime
fissazioni di una pellicola,
- delle fissazioni delle loro emissioni, agli organismi di radiodiffusione, in
conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
2. Il diritto di riproduzione di cui al paragrafo 1 può essere trasferito,
ceduto o dato in uso in base a licenze contrattuali.
Art. 8 (Radiodiffusione e
comunicazione al pubblico)
1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti
interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni
artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per
sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione
equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi
commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una
radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che
detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i
produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti
interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono
stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa
remunerazione.
3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione
avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto
d'ingresso.
Art. 9 (Diritto di
distribuzione)
1. Gli Stati membri riconoscono alle
categorie di titolari sottoindicati il diritto
esclusivo (in appresso denominato "diritto di distribuzione") di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa
la vendita, delle seguenti realizzazioni, comprese le copie delle medesime:
- agli artisti interpreti o esecutori, le fissazioni delle loro prestazioni
artistiche,
- ai produttori di fonogrammi, i loro fonogrammi,
- ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, l'originale e la copia
della loro pellicola,
- agli organismi di radiodiffusione, le
fissazioni delle loro emissioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
2. Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui
al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella
Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso.
3. Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui
al capo I, segnatamente all'articolo 1, paragrafo 4.
4. Il diritto di distribuzione può essere
trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.
Art. 10 (Eccezioni alla
protezione)
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di
disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata;
b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di
un avvenimento di attualità;
c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di
radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
d) quando vi sia utilizzazione unicamente a
fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere,
per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori
delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle
previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del
diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia
essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano
compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.
3. Il paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi
disposizione legislativa vigente o da emanarsi in materia di remunerazione per
la riproduzione ad uso privato.
CAPO III
DURATA DELLA PROTEZIONE
Art. 11 (*) [(Durata dei diritti d'autore)
Fino a ulteriore armonizzazione, la
protezione accordata ai diritti d'autore contemplati dalla presente direttiva
non ha una durata inferiore a quella stabilita nella convenzione di Berna per
la protezione delle opere letterarie ed artistiche.]
(*) abrogato dalla Direttiva 93/98/CEE
emanata il 29 ottobre 1993
Art. 12 (*) [(Durata dei diritti connessi)
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, la
protezione accordata dalla presente direttiva ai diritti degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione non ha una durata inferiore a quelle rispettivamente stabilite
dalla convenzione di Roma. I diritti che questa direttiva riconosce ai
produttori delle prime fissazioni di pellicole si esauriscono soltanto dopo che
siano trascorsi vent'anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stata
effettuata la fissazione.]
(*) abrogato dalla Direttiva 93/98/CEE emanata il 29 ottobre 1993
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Art. 13 (Efficacia temporale)
1. La presente direttiva si applica a
qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore, prestazione artistica,
fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole in essa contemplati che,
al 1°°luglio 1994, siano ancora tutelati dalle normative degli Stati membri in
materia di diritto d'autore e di diritti connessi o che, a tale data, siano
conformi ai requisiti di protezione a norma della presente direttiva.
2. Il disposto della presente direttiva si applica fatta salva l'utilizzazione,
in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al 1° luglio 1994.
3. Gli Stati membri possono adottare le necessarie disposizioni di modo che si
ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio o il
prestito di una realizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per la quale
sia stato dimostrato che è stata ceduta a terzi a tale scopo o che è stata
acquistata anteriormente al 1° luglio 1994. Tuttavia, in particolare se la
realizzazione è costituita da una registrazione digitale, gli Stati membri possono
stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere una remunerazione
adeguata per il noleggio o il prestito della realizzazione.
4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2,
paragrafo 2 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente
al 1° luglio 1994.
5. Gli Stati membri possono fissare la data a decorrere dalla quale l'articolo
2, paragrafo 2 è applicabile purché tale data non sia posteriore al 1° luglio
1997.
6. Senza pregiudizio del paragrafo 3 e fatti salvi i paragrafi 8 e 9, la
presente direttiva non si applica ai contratti conclusi anteriormente alla data
della sua adozione.
7. Gli Stati membri possono disporre che, fatti salvi i paragrafi 8 e 9,
qualora i titolari del diritto che acquisiscono nuovi diritti in base alle
disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva
abbiano espresso anteriormente al 1° luglio 1994 il loro consenso per
l'utilizzazione, si debba presumere che essi hanno trasferito i nuovi diritti
esclusivi.
8. Gli Stati membri possono determinare la data dalla quale esiste il diritto
irrinunciabile ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 4, purché tale data
non sia posteriore al 1° luglio 1997.
9. Per i contratti conclusi anteriormente al 1° luglio 1994, il diritto ad
un'equa remunerazione di cui all'articolo 4 si applica solo qualora gli autori
o gli artisti interpreti o esecutori o coloro che li rappresentano ne abbiano
presentato richiesta anteriormente al 1° gennaio 1997. In mancanza di un accordo
tra i titolari del diritto a proposito del livello della remunerazione, gli
Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione.
Art. 14 (Rapporti tra il
diritto d'autore e i diritti connessi)
La protezione dei diritti connessi con il diritto
d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la
protezione del diritto d'autore.
Art. 15 (Disposizioni finali)
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1994. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Art. 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1992.