STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Direttiva
93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
concernente l'armonizzazione della
durata di protezione
del diritto d'autore e di alcuni diritti
connessi”
(Gazzetta
Ufficiale del 24/11/1993)
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e
artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti,
degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione contemplano soltanto durate di protezione minime,
lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione
per periodi più lunghi; che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale
facoltà; che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione
di Roma;
considerando che di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano
la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi
sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci
e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza
nel mercato comune; che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon
funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati
membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la
Comunità;
considerando che l'armonizzazione deve
riguardare non soltanto le durate di protezione in quanto tali, ma anche talune
loro modalità quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di
protezione è calcolata;
considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano
impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14
bis, paragrafo 2, lettere b, c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna;
considerando che il periodo di tutela minimo
di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di
Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi
discendenti; che, in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità
questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni;
considerando che alcuni Stati membri hanno
disposto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquantesimo anno dalla morte
dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione
commerciale delle opere;
considerando che, per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti
connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni
dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico;
considerando che, secondo la posizione adottata dalla Comunità nei negoziati
dell'Uruguay Round nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio (GATT), per i produttori di fonogrammi la durata di protezione
dovrebbe essere di cinquant'anni dalla prima pubblicazione;
considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali
del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; che, quindi,
un'armonizzazione delle durate della tutela del diritto d'autore e dei diritti
connessi non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui attualmente
fruiscono gli aventi diritto nella Comunità; che, allo scopo di limitare al
minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'effettivo
funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della
protezione su periodi lunghi;
considerando che nella sua comunicazione del 17 gennaio 1991 "Iniziative
da adottare a seguito del Libro verde - Programma di lavoro della Commissione
in materia di diritto d'autore e di diritti connessi", la Commissione
sottolinea che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi
deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi
diritti sono alla base della creazione intellettuale e che la loro protezione
permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività
nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e
dell'intera collettività;
considerando che, per istituire un livello di protezione elevato che risponda
tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un
quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria
e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione
dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla
data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e,
per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la
protezione;
considerando che le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2,
paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione
del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali; che tali opere sono
protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere
che compongono tali raccolte; che, conseguentemente, durate specifiche di
protezione devono poter essere applicate alle opere incluse nelle raccolte;
considerando che, in tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano
identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra
dalla loro morte; che la questione dell'appartenenza in tutto o in parte di
un'opera ad un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere
risolta dai giudici nazionali;
considerando che la durata di protezione deve essere calcolata a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo
del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma;
considerando che l'articolo 1 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore,
prevede che gli Stati membri tutelino i programmi per elaboratore mediante il
diritto d'autore in quanto opere letterarie ai sensi della convenzione di
Berna; che la presente direttiva armonizza la durata della protezione delle
opere letterarie nella Comunità; che occorre quindi abrogare l'articolo 8 della
direttiva 91/250/CEE, il quale istituisce soltanto un'armonizzazione
provvisoria della durata di protezione dei programmi per elaboratore;
considerando che gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale (5), prevedono soltanto una durata minima di protezione dei
diritti, con riserva di ulteriore armonizzazione; che la presente direttiva
prevede una siffatta ulteriore armonizzazione; che occorre di conseguenza
abrogare questi articoli;
considerando che la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è
soggetta a regimi diversi; che, per conseguire un'armonizzazione sufficiente
della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle
che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell'ambito del
mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di
originalità richiesto; che un'opera fotografica ai sensi della convenzione di
Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione
intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo,
indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; che è
opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale;
considerando che, al fine di evitare
differenze della durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi,
occorre prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in
tutta la Comunità; che per il calcolo della durata di protezione è opportuno
prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la
pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico; cioè i mezzi che
pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata
di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione,
fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al
pubblico;
considerando che i diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro
emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via
cavo o via satellite, non devono essere perpetui; che è dunque necessario che
la durata di protezione cominci a decorrere soltanto dopo la prima diffusione
di una specifica emissione; che questa disposizione si propone di evitare che
un nuovo periodo di protezione decorra allorquando un'emissione sia identica ad
una precedente;
considerando che gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere
o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in
relazione alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche; che, al
fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario
che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica
alla Commissione;
considerando che è utile precisare che l'armonizzazione realizzata dalla
presente direttiva non si applica ai diritti morali;
considerando che, per le opere il cui paese
di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui
autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto
delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella
Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva;
considerando che, qualora un titolare di
diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter
beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è
opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia la stessa di
quella prevista dalla presente direttiva, senza che tale durata possa superare
quella stabilita nel paese di cui il titolare ha la nazionalità;
considerando che il confronto delle durate di protezione non deve comportare,
per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali;
considerando che per il buon funzionamento del mercato interno è opportuno che
la presente direttiva sia applicata a decorrere dal 1° luglio 1995;
considerando che gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni
sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti
relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi
anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla
presente direttiva;
considerando che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono
tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; che è opportuno
che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate
circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente
alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone
che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in
cui dette opere erano di dominio pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 (Durata dei diritti
d'autore)
1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo
2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine
del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui
l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il
periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per
ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della
protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente
accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non
lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria
identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione
è quella prevista nel paragrafo 1.
4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto
d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una
persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di
protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le
persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali
nelle versioni dell'opera che sono rese accessibili al pubblico. Il presente
paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui
contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali
contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.
5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il
cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata
lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre
separatamente per ogni singolo elemento.
6. La protezione cessa di essere attribuita
alla opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte
dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al
pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.
Art. 2 (Opere cinematografiche
o audiovisive)
1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di
un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di
riconoscere altri coautori.
2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade
decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute
quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore
del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere
utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
Art. 3 (Durata dei diritti connessi)
1. I diritti degli artisti interpreti od
esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione
dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico
durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima
pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al
pubblico.
2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la
fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o comunicato al
pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data
della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima
comunicazione al pubblico.
3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono
cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono
cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo
quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola"
designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno.
4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la
prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere,
incluse le emissioni via cavo o via satellite.
Art. 4 (Protezione di opere
non pubblicate anteriormente)
Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima
volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non
pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti
patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di
venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima
volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
Art. 5 (Edizioni critiche e
scientifiche)
Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di
opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti
sarà di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta
l'opera è stata lecitamente pubblicata.
Art. 6 (Protezione di opere
fotografiche)
Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione
intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1.
Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione
altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre
fotografie.
Art. 7 (Protezione nei
confronti dei paesi terzi)
1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine
ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo ed il cui autore non sia
un cittadino comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la
protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la
durata prevista dall'articolo 1.
2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che
non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro
riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi
internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati
membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui
è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista
dall'articolo 3.
3. Gli Stati membri che alla data di adozione della presente direttiva, in
particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, garantiscono una
durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2
possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi
internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti
connessi.
Art. 8 (Calcolo dei termini)
I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
Art. 9 (Diritti morali)
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri
in materia di diritti morali.
Art. 10 (Applicazione nel
tempo)
1. Qualora, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro
sia già in corso un periodo di protezione la cui durata sia superiore a quella
prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di
abbreviare tale durata di protezione in detto Stato membro.
2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a
qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla
data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali
sul diritto d'autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la
protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE.
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi
forma, effettuata anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere
segnatamente i diritti acquisiti dei terzi. 4. Gli Stati membri non devono
necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche
o audiovisive realizzate anteriormente al 1° luglio 1994.
5. Gli Stati membri possono fissare la data a decorrere dalla quale l'articolo
2, paragrafo 1 è applicabile purché tale data non sia posteriore al 1° luglio
1997.
Art.11 (Modifica tecnica)
1. L'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE è abrogato.
2. Gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100/CEE sono abrogati.
Art. 12 (Procedura di notifica)
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto
governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali
dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.
Art. 13 (Disposizioni
generali)
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a
11 della presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1995.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
2. Gli Stati membri applicano l'articolo 12 dalla data di notifica della
presente direttiva.
Art. 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.