STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19 - 40123
BOLOGNA
“Direttiva 96/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 1996,
relativa alla tutela giuridica delle
banche di dati”
(Gazzetta
Ufficiale del 27/03/1996)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato,
considerando che attualmente le banche di
dati non sono sufficientemente tutelate in tutti gli Stati membri dalle
normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni
diverse;
considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle banche di dati
assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti negativi e diretti sul
funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le banche di dati, ed in
particolare sulla libertà per le persone fisiche e giuridiche di fornire beni e
servizi riguardanti le banche di dati in linea in base ad un regime giuridico
armonizzato in tutta la Comunità; che tali differenze rischiano di aggravarsi
con l'introduzione da parte degli Stati membri di nuove disposizioni
legislative in una materia che sta assumendo una dimensione sempre più
internazionale;
considerando che è opportuno eliminare le differenze esistenti che producono
distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di
nuove, mentre non occorre eliminare o impedire che sorgano quelle differenze
che non pregiudicheranno il funzionamento del mercato interno oppure lo
sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità;
considerando che la tutela delle banche di dati sulla base del diritto d'autore
esiste in forme diverse negli Stati membri, in base alla legislazione o alla
giurisprudenza, e che la mancata armonizzazione dei diritti di proprietà
intellettuale può avere per effetto di ostacolare la libera circolazione di
beni o servizi all'interno della Comunità fintantoché esistano differenze tra
le varie legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la portata e le
condizioni della tutela dei diritti;
considerando che il diritto d'autore rappresenta una forma adeguata di diritto
esclusivo degli autori delle banche di dati;
considerando, tuttavia, che in assenza di un sistema armonizzato di leggi o di
una giurisprudenza sulla concorrenza sleale, sono necessarie ulteriori misure
volte ad impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto
di una banca di dati;
considerando che per poter creare una banca di dati è necessario investire
considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile
copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto
per crearle autonomamente;
considerando che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di
una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze
economiche e tecniche;
considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo
sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità e che tale
strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;
considerando che la crescita esponenziale, all'interno della Comunità e a livello
mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in
tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi
avanzati di gestione dell'informazione in tutti gli Stati membri;
considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio nel livello degli
investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati
membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di
banche di dati;
considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e
gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a
meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per
tutelare i costitutori di banche di dati;
considerando che la presente direttiva tutela le raccolte, talvolta definite
"compilazioni", di opere, di dati o di altre materie la cui
disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati su processi di
tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura analoga;
considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva
alle banche di dati non elettroniche;
considerando che i criteri da applicare per stabilire se una banca dati sia
protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la
disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione
intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura
della banca di dati;
considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello
di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una
banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in
particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del
valore estetico della banca di dati;
considerando che con il termine "banca di dati" si intende definire
una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro
genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati;
che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi
indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente
accessibili; che di conseguenza la definizione di un'opera audiovisiva,
cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo
d'applicazione della presente direttiva;
considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli
autori di decidere se, o in quale maniera, essi consentano l'inserimento di
loro opere in una banca di dati, in particolare se l'autorizzazione concessa è
esclusiva e non esclusiva; che l'applicazione del diritto sui generis per la
protezione delle banche di dati lascia impregiudicati i diritti esistenti sul
loro contenuto e che, in particolare, se un autore o il titolare di un diritto
concesso autorizza l'inserimento in una banca di dati di alcune sue opere o
prestazioni in ordine all'esecuzione di un contratto di autorizzazione non
esclusiva, un terzo può utilizzare dette opere o prestazioni previa la necessaria
autorizzazione dell'autore o del titolare del diritto connesso senza che il
costitutore della banca di dati possa opporgli il diritto sui generis, purché
tali opere e prestazioni non siano estratte dalla banca di dati né reimpiegate
a partire da quest'ultima;
considerando che, di norma, la compilazione di varie registrazioni di
esecuzioni musicali su CD non rientra nel campo d'applicazione della presente
direttiva sia perché, in quanto compilazione, non soddisfa le condizioni per
essere tutelata dal diritto d'autore, sia perché non rappresenta un
investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui
generis;
considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva può applicarsi
anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di
determinate banche di dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di
indicizzazione;
considerando che la tutela prevista dalla
presente direttiva si riferisce alle banche di dati, in cui siano stati
disposti in maniera sistematica o metodica opere, dati o altri elementi; che
non è necessario che tali materie siano state memorizzate fisicamente in forma
organizzata;
considerando che le banche dati elettroniche ai sensi della presente direttiva
possono comprendere altresì dispositivi quali i CD-ROM e i CD-i;
considerando che il termine "banca di dati" non deve applicarsi ai
programmi per elaboratore utilizzati per la costituzione o per il funzionamento
di una banca di dati, programmi che rientrano nella tutela prevista dalla
direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore;
considerando che il noleggio ed il prestito di banche di dati nel settore del
diritto d'autore e dei diritti connessi sono disciplinati esclusivamente dalla
direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
considerando che la durata del diritto d'autore è già disciplinata dalla
direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi;
considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore e le prestazioni
tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati
beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto
essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l'autorizzazione del
titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;
considerando che l'esistenza di un diritto separato nella scelta o nella
disposizione di opere e prestazioni in una banca di dati lascia impregiudicati
i diritti d'autore su tali opere e i diritti connessi sulle prestazioni inserite
in una banca di dati;
considerando che il diritto morale della persona fisica che ha creato la banca
di dati appartiene all'autore e deve essere esercitato in base al diritto degli
Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie e artistiche; che esso non rientra pertanto
nel campo di applicazione della presente direttiva;
considerando che il regime applicabile alla creazione da parte di un lavoratore
dipendente è rimesso alla discrezionalità degli Stati membri; che, pertanto,
nella presente direttiva nulla osta a che gli Stati membri precisino nella
propria legislazione che, qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore
dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore
di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti
patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali;
considerando che i diritti esclusivi dell'autore devono comprendere il diritto
di stabilire le modalità di sfruttamento della sua opera e le persone
autorizzate a tal fine, in modo da controllare in particolare che la sua opera
non sia accessibile a persone non autorizzate;
considerando che la tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore
comprende anche la messa a disposizione delle medesime in forma diversa dalla
distribuzione di copie;
considerando che gli Stati membri devono assicurare almeno l'equipollenza
materiale delle rispettive disposizioni nazionali rispetto agli atti soggetti a
restrizioni contemplati dalla presente direttiva;
considerando che il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non
sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore delle
prestazioni di servizi; che ciò si applica anche in caso di copia materiale di
una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio con il consenso del
titolare del diritto; che, contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale è incorporata
in un supporto materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna
prestazione in linea è in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad
autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda;
considerando, tuttavia, che quando il titolare dei diritti abbia deciso di
mettere a disposizione di un utente una copia della sua banca di dati, sia in
linea sia per mezzo di altri sistemi di distribuzione, detto utente legittimo
deve poter accedere alla banca di dati ed utilizzarla per gli scopi e in base
alle modalità definite nell'accordo concluso con il titolare dei diritti, anche
se tale accesso ed impiego richiedono l'esecuzione di atti in via di principio
soggetti a restrizioni;
considerando che occorre prevedere un elenco di deroghe agli atti soggetti a
restrizioni, tenuto conto del fatto che il diritto d'autore contemplato dalla
presente direttiva si applica esclusivamente alla scelta o alla disposizione
delle materie contenute in una banca di dati; che occorre dare agli Stati
membri la facoltà di prevedere dette deroghe in determinati casi; che tuttavia
è opportuno avvalersi di tale facoltà conformemente alla convenzione di Berna e
qualora le deroghe riguardino la struttura della banca di dati; che occorre
distinguere le deroghe per uso privato dalla riproduzione per fini privati, che
riguarda disposizioni di diritto interno di taluni Stati membri in materia di
tasse sui supporti vergini o sugli apparecchi di registrazione;
considerando che il termine "ricerca scientifica" ai sensi della
presente direttiva comprende sia le scienze naturali che le scienze umane;
considerando che la presente direttiva lascia impregiudicato l'articolo 10,
paragrafo 1 della convenzione di Berna;
considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica
espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza
autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati,
di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente
alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;
considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per la scelta o la
disposizione originali del contenuto di una banca di dati, la presente
direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall'indebita
appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario e professionale
effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o
parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall'utente o da
un concorrente;
considerando che oggetto del diritto "sui generis" è di assicurare la
tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare o presentare il
contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto; che tale
investimento può consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro
ed energia;
considerando che l'obiettivo del diritto "sui generis" è di accordare
al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o
il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto di tale banca; che il costitutore di una banca di dati è la persona
che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti;
che ciò esclude in particolare i subappaltatori dalla definizione di
costitutore;
considerando che il diritto specifico di impedire l'estrazione e/o il reimpiego
non autorizzati riguarda atti dell'utente che vanno al di là dei diritti
legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all'investimento; che
il diritto di vietare l'estrazione e/o il reimpiego dell'intero contenuto o di
una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto
concorrente parassita, bensì anche l'utente che, con i suoi atti, arreca un
pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi,
all'investimento;
considerando che, in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il
reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per
quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della
stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario
alla trasmissione;
considerando che, qualora la visualizzazione su schermo di una banca di dati
richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione è soggetta ad
autorizzazione da parte del titolare del diritto;
considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non
autorizzati non costituisce in alcun modo un'estensione della tutela del
diritto d'autore a semplici fatti o dati;
considerando che l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione e/o il
reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale di opere,
dati o elementi di una banca di dati non dà luogo alla creazione di un nuovo
diritto su queste stesse opere, dati o elementi;
considerando che, al fine di favorire la concorrenza fra i fornitori di
prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione, la protezione
sulla base del diritto "sui generis" non deve essere esercitata in
modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, con particolare
riguardo alla creazione e diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore
aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o
commerciale; che, pertanto, le disposizioni della presente direttiva lasciano
impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza, siano esse
comunitarie o nazionali;
considerando che l'obiettivo della presente direttiva, che consiste
nell'assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela alle banche di dati,
in modo che il costitutore della banca possa ottenerne un beneficio economico,
è diverso dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che è quello di garantire la libera
circolazione dei dati personali sulla base di norme armonizzate volte alla
tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata,
riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che le disposizioni della
presente direttiva non ostano all'applicazione della normativa sulla tutela dei
dati;
considerando che, nonostante il diritto di impedire l'estrazione e/o il
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di una banca di dati,
occorre prevedere che il costitutore di una banca dati o il titolare dei suoi
diritti non possa impedire all'utente legittimo della banca di dati di estrarre
e riutilizzare parti non sostanziali; che, tuttavia, il medesimo utente non può
arrecare un pregiudizio ingiustificato né ai legittimi interessi del titolare
del diritto sui generis, né al titolare di un diritto d'autore o di un diritto
connesso riguardante opere o prestazioni contenute nella banca di dati;
considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere
deroghe al diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di
una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati qualora si tratti di
un'estrazione per fini privati, didattici o di ricerca scientifica, ovvero
qualora l'estrazione e/o il reimpiego siano effettuati a fini di sicurezza
pubblica o ai fini di una procedura amministrativa o giurisdizionale; che è
importante che queste operazioni non arrechino pregiudizio ai diritti esclusivi
del costitutore di sfruttare la banca di dati e che il loro scopo non presenti
carattere commerciale;
considerando che gli Stati membri, quando si avvalgono della facoltà di
autorizzare l'utente legittimo di una banca di dati a estrarne una parte
sostanziale del contenuto per fini didattici o di ricerca scientifica, possono
limitare detta autorizzazione a talune categorie di istituti di insegnamento o
di ricerca scientifica;
considerando che gli Stati membri nei quali è in vigore una normativa nazionale
specifica, la quale contempli un diritto simile al diritto "sui
generis" previsto dalla presente direttiva, devono poter mantenere,
rispetto al nuovo diritto, le deroghe tradizionalmente stabilite dalla
legislazione in questione;
considerando che l'onere della prova della data di completamento della
costituzione di una banca di dati incombe al costitutore della stessa;
considerando che incombe al costitutore della banca di dati l'onere della prova
riguardo alla conformità di criteri sulla base dei quali si può concludere che
una modifica sostanziale del contenuto della stessa deve essere considerata un
nuovo investimento sostanziale;
considerando che un nuovo investimento sostanziale che implichi una nuova
durata della tutela può comportare una verifica sostanziale del contenuto della
banca di dati;
considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non
autorizzati non si applica alle banche di dati i cui costitutori siano
cittadini o residenti abituali di paesi terzi e a quelle elaborate da società o
imprese non stabilite in uno Stato membro, a norma del trattato, a meno che
tali paesi terzi non offrano una tutela comparabile alle banche dati create da
cittadini di uno Stato membro o da residenti abituali sul territorio della
Comunità;
considerando che, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa degli
Stati membri per violazioni in materia di diritto d'autore o di altri diritti,
gli Stati membri devono prescrivere adeguate sanzioni contro l'estrazione e/o
il reimpiego non autorizzati di informazioni dal contenuto di una banca di
dati;
considerando che, oltre alla tutela concessa dalla presente direttiva alla
struttura della banca di dati mediante il diritto d'autore ed al suo contenuto
mediante il diritto sui generis che consiste nell'impedire l'estrazione e/o il
reimpiego non autorizzati, continuano ad applicarsi le altre disposizioni di
legge degli Stati membri relative alla fornitura di beni e servizi nel settore
delle banche di dati;
considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione alle banche di
dati composta da opere audiovisive delle norme eventualmente riconosciute dalla
legislazione di uno Stato membro in materia di telediffusione di programmi
audiovisivi;
considerando che taluni Stati membri tutelano
attualmente mediante un regime di diritto d'autore le banche di dati che non
soddisfano i criteri per essere ammesse alla tutela basata sul diritto d'autore
previsti dalla presente direttiva; che, anche se le banche di dati in questione
sono tutelabili in base al diritto previsto dalla presente direttiva di
impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del loro contenuto, la
durata della tutela accordata grazie a quest'ultimo diritto è sensibilmente
inferiore a quella di cui godono in base ai regimi nazionali attualmente in
vigore; che un'armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca
di dati sarà tutelata in base al diritto d'autore non può avere l'effetto di
ridurre la durata della tutela di cui attualmente godono i titolari dei diritti
in questione; che occorre prevedere una deroga in tal senso; che gli effetti di
tale deroga devono limitarsi al territorio degli Stati membri interessati,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Art. 1 (Campo d'applicazione)
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati,
qualunque ne sia la forma.
2. Ai fini della presente direttiva per "banca di dati" si intende
una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi
elettronici o in altro modo.
3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per
elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati
accessibili grazie a mezzi elettronici.
Art. 2 (Limitazioni del campo
d'applicazione)
La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria
concernente:
a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) la durata di protezione del diritto
d'autore e di alcuni diritti connessi.
CAPITOLO II
DIRITTO D'AUTORE
Art. 3 (Oggetto della tutela)
1. Conformemente alla presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o
la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria
del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per
stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si
applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla
presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i
diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 4 (Titolarità della banca di
dati)
1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone
fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro
interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione
come titolare del diritto.
2. Qualora la legislazione di uno Stato
membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla
persona titolare del diritto d'autore.
3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche,
ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.
Art. 5 (Atti soggetti a
restrizioni)
L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale
banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a)
la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo
e in qualsivoglia forma;
b)
la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della
banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella
Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
diritto di controllare all'interno della Comunità le vendite successive della
copia;
d)
qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e)
qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera
b).
Art. 6 (Deroghe relative agli
atti soggetti a restrizioni)
1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire
tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari per l'accesso al
contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza
l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è
autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente
paragrafo si applica unicamente a tale parte.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di
cui all'articolo 5 nei casi seguenti:
a)
allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati
non elettronica;
b)
allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca
scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito;
c)
allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di
una procedura amministrativa o giurisdizionale;
d)
allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente
contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a),
b) e c).
3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie
e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da
consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai
legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il
normale impiego della banca di dati.
CAPITOLO III
DIRITTO SUI GENERIS
Art. 7 (Oggetto della tutela)
1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il
diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di
una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini
qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la
presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il
profilo qualitativo o quantitativo.
2. Ai fini del presente capitolo:
a)
per "estrazione" si intende il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su
un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b)
per "reimpiego" si intende qualsiasi forma di messa a disposizione
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della
banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea
o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella
Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il
diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.
3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere
oggetto di licenza contrattuale.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d'autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione
a norma del diritto d'autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati
in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti
esistenti sul loro contenuto.
5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di
parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un
pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca
di dati.
Art. 8 (Diritti e obblighi
dell'utente legittimo)
1. Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può impedire all'utente legittimo della stessa di estrarre e
reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o
quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se
l'utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte
della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte.
2. L'utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai
legittimi interessi del costitutore della stessa.
3. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto
d'autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in
tale banca.
Art. 9 (Deroghe al diritto sui
generis)
Gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una banca di
dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza
autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte
sostanziale del contenuto di tale banca:
a)
qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto di una banca
di dati non elettronica;
b)
qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca
scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia
giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti;
c)
qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o
per una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Art. 10 (Durata della tutela)
1. Il diritto di cui all'articolo 7 produce i propri effetti non appena
completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi
quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento.
2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico
prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione
di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a
disposizione del pubblico.
3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi,
del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale
risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che
permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale,
valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla
banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di
protezione.
Art. 11 (Beneficiari della
tutela basata sul diritto sui generis)
1. Il diritto di cui all'articolo 7 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o
risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo la
normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità;
tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede
sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame
effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono
il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi terzi
e non rientranti nel campo d'applicazione dei paragrafi 1 e 2. La durata della
tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella
prevista dall'articolo 10.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 12 (Sanzioni)
Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti
contemplati dalla presente direttiva.
Art. 13 (Mantenimento di altre
disposizioni)
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti
segnatamente il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od
obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di
dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la
protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese
e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la
riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della
vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
Art. 14 (Applicazione nel
tempo)
1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto
d'autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui
all'articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati
dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al
diritto d'autore.
2. In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente
direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d'autore in
uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al
diritto d'autore previsti all'articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva
non ha l'effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela
accordato in base al regime di cui sopra.
3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto
di cui all'articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite
completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all'articolo 16,
paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all'articolo 7.
4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.
5. Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti la
data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in base al
diritto di cui all'articolo 7 è di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio
successivo a tale data.
Art. 15 (Inderogabilità di
talune disposizioni)
Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1
e con l'articolo 8 è nulla e priva di effetti.
Art. 16 (Disposizioni finali)
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
disposte dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo 1
e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione
della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche
fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l'applicazione del diritto
sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione
dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare
misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non
volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva
agli sviluppi nel settore delle banche dati.
Art. 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.