STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19 - 40123
BOLOGNA
“Direttiva 98/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
del 13 ottobre 1998
sulla protezione giuridica dei disegni e
dei modelli”
(Gazzetta
Ufficiale del 28/10/1998)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, tenuto
conto del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 29 luglio
1998,
considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato,
rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli
dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e
l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei
paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale
scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato
dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione
di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di
questi obiettivi;
considerando che le difformità nella
protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa
degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento
del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i
modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza
nell'ambito del mercato interno;
considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato
interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di protezione dei disegni e dei modelli;
considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le
soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà
alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;
considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo
delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è
sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali
che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le
disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle
normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono
essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;
considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di
stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla
nullità dei diritti su disegni e modelli e le norme concernenti gli effetti di
tale nullità;
considerando che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e
ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una
protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla
pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i
diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per
invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità
civile;
considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto
d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della
protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con
quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di
determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;
considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede
che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato
siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una
definizione unitaria della nozione di disegno o modello e dei requisiti di
novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;
considerando che è essenziale, per agevolare la libera circolazione delle
merci, far sì che in linea di massima i diritti sui disegni ed i modelli
registrati attribuiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti
gli Stati membri;
considerando che la protezione è attribuita al titolare, mediante la
registrazione, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto
intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda
di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o
consultazione del relativo fascicolo;
considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti
che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle
caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è
montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e
dell'individualità; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla
protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per
determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno
ricorrano i requisiti di protezione;
considerando che l'accertamento del carattere individuale di un disegno o
modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione
generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il
modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di
disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato
o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene
e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello;
considerando che l'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla
concessione della protezione di un disegno o modello in relazione a
caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica; che ciò non
implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un
valore estetico; che, analogamente, l'interfunzionalità
di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata
estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche; che
le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali
ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per
altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di
protezione;
considerando che, tuttavia, le connessioni
meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante
delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo
commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;
considerando che i diritti non sussistono per disegni o modelli contrari all'ordine
pubblico o al buon costume; che la presente direttiva non costituisce
un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;
considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza
fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla
registrazione di disegni e modelli;
considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano
l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 ed
86 del trattato;
considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per
alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è
possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli
Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di
consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne
l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia
incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto
complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che la
mancanza di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri
relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la
riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione
delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono
più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che, pertanto, gli
Stati membri dovrebbero, nel frattempo, mantenere in vigore qualsiasi
disposizione conforme al Trattato riguardante l'uso del disegno o modello
protetto di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto
complesso per ripristinarne l'aspetto iniziale ovvero, qualora introducano nuove
disposizioni riguardanti tale uso, queste ultime dovrebbero avere
esclusivamente l'obiettivo di liberalizzare il mercato di detti componenti; che
gli Stati membri i quali, alla data di entrata in vigore della presente
direttiva, non prevedono la protezione dei disegni e dei modelli dei componenti
non sono tenuti ad introdurre la registrazione dei disegni e dei modelli per
detti componenti; che tre anni dopo la data di attuazione la Commissione
dovrebbe presentare un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della
presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la
concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, per quanto
concerne i componenti di prodotti complessi, l'analisi dovrebbe, in
particolare, esaminare la possibilità di un'armonizzazione sulla base delle
opzioni possibili, compreso un sistema di retribuzione e un periodo limitato di
esclusività; che, al più tardi un anno dopo la presentazione della sua analisi,
la Commissione dovrebbe, previa consultazione delle parti maggiormente
interessate, proporre al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della
presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto
riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica
che ritenga necessaria;
considerando che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti
il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un
prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso
previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca
un siffatto componente;
considerando che devono essere enumerati esaustivamente tanto i motivi
sostanziali di rifiuto di registrazione negli Stati membri in cui sia previsto
un esame di merito delle domande prima della registrazione, quanto le cause
sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti su disegni e
modelli registrati,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 (Definizioni)
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a)
"disegno o modello": l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua
parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei
materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b)
"prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra
l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;
c)
"prodotto complesso": un prodotto formato da più componenti che
possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del
prodotto.
Art. 2 (Ambito d'applicazione)
1. La presente direttiva si applica:
a)
ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà
industriale degli Stati membri,
b)
ai disegni o modelli registrati presso l'ufficio dei disegni e modelli del
Benelux,
c)
ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi
efficacia in uno Stato membro,
d)
alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e
c).
2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la
pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso
l'Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale
pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.
Art. 3 (Requisiti per la protezione)
1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e
conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della
presente direttiva.
2. I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano
carattere individuale.
3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un
prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato
nuovo e con carattere individuale soltanto:
a)
se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile
durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
b)
se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti
di novità e di individualità.
4. Per "utilizzazione normale" ai sensi del paragrafo 3, lettera a)
s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di
manutenzione, assistenza e riparazione.
Art. 4 (Novità)
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato
divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla
data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Art. 5 (Carattere individuale)
1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale
che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato
prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il
margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.
Art. 6 (Divulgazione)
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si
considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o
altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico,
salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel
corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione
della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima
della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia
divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo
esplicito o implicito di riservatezza.
2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e
5, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione
come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:
a)
dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o
atti del suo creatore o avente diritto, e
b)
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero,
quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di
quest'ultima.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato
divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente
diritto.
Art. 7 (Disegno o modello di
aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di
interconnessione)
1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche
dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche
dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle
loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno
o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso
meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno
ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la
propria funzione.
3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le
condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di
consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un
sistema modulare.
Art. 8 (Disegni e modelli
contrari all'ordine pubblico o al buon costume)
Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon
costume.
Art. 9 (Estensione della
protezione)
1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi
disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione
generale diversa.
2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di
libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.
Art. 10 (Durata della
protezione)
In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi
di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il
titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per
uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla
data di presentazione.
Art. 11 (Nullità o
rifiuto della registrazione)
1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato
registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:
a)
se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero
b)
se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero
c) se colui che richiede la registrazione
ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge
dello Stato membro interessato, ovvero
d)
se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che
sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si
rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a
decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario
registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato dello
Stato membro interessato o relativa domanda.
2. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del
disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia
dichiarato nullo:
a)
se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il
diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il
segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso,
ovvero
b)
se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera
protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero
c)
se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi
diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare
interesse pubblico nello Stato membro interessato.
3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere dedotti
esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge
dello Stato membro interessato.
4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e
b), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del
diritto in conflitto.
5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere dedotti
esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.
6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di
disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2,
lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato
membro interessato di propria iniziativa.
7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di
dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del
paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere
registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le
condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il
mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata
dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione
nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che
dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi
di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo
ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie
per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di
registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché
alle registrazioni che ne risultano.
9. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo
che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.
Art. 12 (Diritti conferiti dal
disegno o modello)
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo
consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione,
l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego
di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato,
ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di
cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni
attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello
non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti
da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data.
Art. 13 (Limitazione dei
diritti conferiti dal disegno o modello)
1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non
sono esercitati riguardo:
a)
agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali,
b)
agli atti compiuti a fini di sperimentazione,
c)
agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici,
purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino
indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la
fonte.
2. Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della
registrazione non sono esercitati riguardo:
a)
all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea
immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello
Stato membro interessato,
b)
all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e
accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra,
c)
all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.
Art. 14 (Disposizioni
transitorie)
Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della
Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le
loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello
protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto
complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche
alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la
liberalizzazione del mercato di tali componenti.
Art. 15 (Esaurimento dei
diritti)
I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si
estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è
applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione,
quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal
titolare del disegno o modello o col suo consenso.
Art. 16 (Relazioni con altre
forme di protezione)
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le
disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non
registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per
invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla
responsabilità civile e alla concorrenza sleale.
Art. 17 (Relazioni con il diritto d'autore)
I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro
o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi
a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente
in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o
stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione
della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado
di originalità che il disegno o modello deve possedere.
Art. 18 (Revisione)
Tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione
presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente
direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali
maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e
di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del
mercato interno. Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione
propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente
direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i
componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga
necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente
interessate.
Art. 19 (Attuazione)
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 28 ottobre 2001.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Art. 20 (Entrata in vigore)
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 21 (Destinatari)
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.