STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338“
Regolamento
di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società
italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della
legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto
d'autore
(G.U. n. 194 del 22 agosto 2001, serie
generale)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633,
concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942,
n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese
le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da
apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti
successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, nonché la
collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana
degli autori e degli editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi
del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti
prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di
tutela del diritto d'autore.
Art. 2. Caratteristiche e tipologia di
contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo
dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore
o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la
destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità
delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della
produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma
1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al
produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di
risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei
soggetti richiedenti il servizio.
Art. 3. Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato, di norma,
sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca
caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o
trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al
noleggio, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del
contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del
prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione
destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al
comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di
taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno
sull'involucro esterno della confezione.
Art. 4. Rilascio del contrassegno
1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita
richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica,
corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a
dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti
i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai
titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di
avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La
S.I.A.E. può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione
dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno può essere
differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta
quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di
seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il
rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o
sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà
comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o
incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché
per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista
dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso
di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di
scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce
specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da
questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la
relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del
materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo
del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta
a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore
deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio
nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede
il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta
giorni successivi all'importazione dei supporti.
Art. 6. Dichiarazione identificativa
sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato
può richiedere l'assenso della S.I.A.E. perché l'apposizione del contrassegno
venga sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione
non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il
produttore del programma invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa,
sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a
determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione
comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale
di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata
dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa
autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui
al terzo comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di
cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di
prodotto informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact
disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio,
abbinamento editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione,
sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione
(applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della
confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della
confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti
del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale
(controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione
irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso,
marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo "chiave
hardware", attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc.).
4. Qualora i programmi contengano opere
dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti,
le dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche in via
sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei
corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa può essere
effettuata anche cumulativamente per più tipi di programmi o nuove versioni di
un programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di
eventuali allegati e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno
dieci giorni prima della data di immissione in commercio o di importazione dei
supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità
idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione
dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633 del 1941, nonché l'ambito
operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e
lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione
non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste
dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio
nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge
18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento
sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di
novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, secondo le modalità indicate dal presente articolo. In ogni caso è
attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilità,
l'originalità dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai
diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con
ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso
gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 7. Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a
noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di
smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al
rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che
non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di
illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E.
sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso
dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità
giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei
supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del
contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti
radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti
connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o
comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo
che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque
titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.