STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19 - 40123
BOLOGNA
“Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio”
Ratificato
con legge 29 dicembre 1994, n. 747
Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati
dell'Uruguay Round,
adottati
a Marrakech il 15 aprile 1994
(Accordi GATT/TRIPs)
(in Suppl. ordinario
n. 1, alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1994,)
I membri,
Desiderosi di
ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo
conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei
diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le
procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino
esse stesse ostacoli ai legittimi scambi; Riconoscendo, a tal fine, la
necessità di nuove regole e normative riguardanti:
a) l'applicabilità dei principi
fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni
internazionali in materia di proprietà intellettuale;
b) la predisposizione di norme e principi
adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio;
c) la predisposizione di mezzi appropriati
ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;
d) la predisposizione di procedure rapide
ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle
controversie tra
governi; e
e) disposizioni transitorie intese a
favorire la più completa partecipazione ai risultati dei negoziati;
Riconoscendo la
necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al
commercio internazionale delle merci contraffatte; Riconoscendo che i diritti
di proprietà intellettuale sono diritti privati; Riconoscendo i fondamentali
obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della
proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e
sviluppo;
Riconoscendo inoltre
le speciali esigenze dei paesi meno avanzati membri, cui occorre accordare la
massima flessibilità nell'attuazione interna di leggi e regolamenti onde
consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente;
Sottolineando
l'importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere
le controversie sulle questioni di proprietà intellettuale attinenti al
commercio attraverso procedure multilaterali;
Desiderosi di
instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l'OMC e l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre
competenti organizzazioni internazionali;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte
I
DISPOSIZIONI GENERALI
E
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 (Natura e ambito degli obblighi)
1.
I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la
facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione
più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non
contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di
determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del
presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
2. Ai fini del
presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" comprende
tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da
1 a 7.
3. Ciascun membro
accorda il trattamento previsto dal presente accordo ai cittadini degli altri
membri. Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si
considerano cittadini degli altri membri le persone fisiche o giuridiche che
soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione
di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e
al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, semprechè tutti i membri dell'OMC fossero membri di tali
convenzioni. I membri che si avvalgono delle possibilità di cui all'art. 5,
paragrafo 3 o all'art. 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno
notifica conformemente a dette disposizioni al consiglio per gli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("Consiglio
TRIPS").
Art. 2 (Convenzioni in materia
di proprietà intellettuale)
1. In relazione alle
parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli
da 1 a 12 e all'art. 19 della Convenzione di Parigi (1967)
2. Nessuna
disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli
eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della Convenzione di
Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato
sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.
Art. 3 (Trattamento nazionale)
1.
Ciascun membro accorda ai cittadini degli altri membri un trattamento non meno
favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di
protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste,
rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna
(1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale
in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o
esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione,
l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati
dal presente accordo. I membri che facciano uso delle facoltà di cui all'art. 6
della Convenzione di Berna (1971) o all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della
Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il
consiglio TRIPS.
2. I membri possono
avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure
giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina
di un rappresentante nell'ambito di un membro, soltanto se tali deroghe sono
necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili
con le disposizioni del presente accordo e se le procedure in questione non
sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del
commercio.
Art. 4 (Trattamento della
nazione più favorita)
Per
quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi,
benefici, privilegi o immunità accordati da un membro ai cittadini di qualsiasi
altro paese sono imme diatamente
e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri membri. Sono esenti
da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da
un membro:
a) derivanti da accordi internazionali in
materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere
generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà
intellettuale;
b) concessi in conformità alle disposizioni
della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle
quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento
nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;
c) relativi ai diritti degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione non contemplati dal presente accordo;
d) derivanti da
accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale
entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, purché tali
accordi siano notificati al consiglio TRIPS e non costituiscano una
discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri
membri.
Art. 5 (Accordi multilaterali
in materia di acquisizione o mantenimento della protezione)
Gli obblighi di cui
agli articoli 3 e 4 non si applicano alle procedure previste negli accordi
multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMPI in materia di acquisizione o
mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 6 (Esaurimento)
Ai
fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo,
fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del
presente accordo può essere utilizzata in relazione alla questione
dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 7 (Obiettivi)
La
protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero
contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al
trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei
produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da
favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e
obblighi.
Art. 8 (Principi)
1. In sede di
elaborazione o modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari i
membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela
dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse
in settori d'importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e
tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del
presente accordo.
2. Misure
appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente accordo,
possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà
intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino
un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento
internazionale di tecnologia.
Parte
II
NORME
RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO
DEI
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Sezione
1
DIRITTO
D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI
Art. 9 (Rapporto con la
Convenzione di Berna)
1. I membri si
conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo
annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente
accordo in relazione ai diritti conferiti dall'art. 6-bis della medesima
Convenzione o ai diritti da esso derivanti.
2. La protezione del
diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi
di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
Art. 10 (Programmi per elaboratore e compilazioni di dati)
1.
I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono
protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).
2. Le compilazioni di
dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma,
che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto
costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione,
che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore
eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.
Art. 11 (Diritti di noleggio)
Almeno in relazione
ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i membri accordano
agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio
al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un membro è esonerato da
questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio
non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta
sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso
membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per
elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo
non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.
Art. 12 (Durata della protezione
)Ogni
qualvolta la durata della protezione di un opera, eccettuate le opere
fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa
dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50
anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera,
oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla
realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine dell'anno civile di
realizzazione.
Art. 13 (Limitazioni ed
eccezioni)
I membri possono
imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi
speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e
non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del
titolare.
Art. 14 (Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di
radiodiffusione)
1. Per quanto
riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti
interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la
fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale
fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro
esecuzione dal vivo.
2. I produttori di
fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione
diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
3. Gli organismi di
radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le
seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione
al pubblico delle loro emissioni televisive.
Se i membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno
ai titolari del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilità di
impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di
Berna (1971).
4. Le disposizioni
dell'art. 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori
di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi
delle legislazioni dei membri. Se al 15 aprile 1994 in un membro vige un
sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi,
tale sistema può essere mantenuto purché il noleggio di fonogrammi non
comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei
titolari.
5. La durata della
protezione concessa dal presente accordo agli artisti interpreti o esecutori e
ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di
50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui è stata fatta la
fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione. La durata della protezione concessa
ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell'anno
civile in cui l'emissione ha avuto luogo.
6. Qualsiasi membro
può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni,
limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di
Roma. Tuttavia le disposizioni dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971)
si applicano, mutatis mutandis,
anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di
fonogrammi sui fonogrammi.
Sezione 2
MARCHI
Art. 15 (Oggetto della protezione)
1.
Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire
un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di
persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché
qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come
marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere
i corrispondenti beni o servizi, i membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con
l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione,
che i segni siano visivamente percettibili.
2. Il paragrafo 1
non va interpretato nel senso di impedire ai membri di escludere dalla
registrazione un marchio d'impresa per altri motivi, purché questi non
pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967).
3. I membri possono
condizionare la registrabilità all'uso.
Tuttavia l'uso effettivo di un marchio d'impresa non può costituire un
requisito per la presentazione di una domanda di registrazione.
Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l'uso previsto
non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di
presentazione.
4. La natura dei
prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio d'impresa non costituisce
in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio.
5. I membri pubblicano
ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli
possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre
essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del
marchio.
Art. 16 (Diritti conferiti)
1. Il titolare di un
marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi
identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora
tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno
identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di
confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori,
nè compromettono la facoltà dei membri di concedere
diritti in base all'uso.
2. L'art. 6-bis
della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis
mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di
un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il
pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione
conseguente alla promozione del marchio.
3. L'art. 6-bis
della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis
mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli
per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in
relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o
servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che
tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.
Art. 17 (Eccezioni)
I membri possono prevedere limitate eccezioni
ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi,
purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del
marchio e dei terzi.
Art. 18 (Durata della protezione)
La
registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio
hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un
marchio è rinnovabile indefinitamente.
Art. 19 (Requisito dell'uso)
1.
Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una
registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo
ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio
non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del
marchio.
Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da
costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni
all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o
servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.
2. L'uso del marchio
da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio
ai fini del mantenimento della registrazione.
Art. 20 (Altri requisiti)
L'uso
del marchio nel commercio non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali,
quali l'uso con un altro marchio, l'uso in una forma particolare o l'uso in un
modo che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la
possibilità di prescrivere che il marchio distintivo dell'impresa produttrice
dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che
contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima
impresa.
Art. 21 (Licenza e cessione)
I
membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione
dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non è consentita e che
il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio
contestualmente o meno all'azienda cui il marchio appartiene.
Sezione 3
INDICAZIONI GEOGRAFICHE.
Art. 22 (Protezione delle indicazioni geografiche)
1.
Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le
indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un
membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata
qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente
attribuibili alla sua origine geografica.
2. In relazione alle
indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire
alle parti interessate di impedire:
a) l'uso nella designazione o presentazione
di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in
questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine
in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;
b) qualsiasi uso che costituisca un atto di
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi
(1967).
3. Un membro rifiuta
o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su
richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene
o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari
del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali
prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo
luogo d'origine.
4. La protezione di
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che,
per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla
località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i
prodotti sono originati di un altro territorio.
Art. 23 (Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i
vini e gli alcolici)
1.
Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate
di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per
vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione,
o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non
originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se
la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è
tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere",
"tipo", "stile", "imitazione" o simili.
2. La registrazione
di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che
identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in
un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o
dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su
richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine
non corrisponda alle indicazioni.
3. Nel caso di
indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata
a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 22, paragrafo 4.
Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni
omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della
necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento
equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
4. Al fine di facilitare la protezione delle
indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al
consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica
e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione
nei membri partecipanti al sistema.
Art. 24 (Negoziati internazionali. Eccezioni)
1. I membri
convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole
indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23.
Un membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8
per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o
multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i membri saranno disposti a
considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole
indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l'oggetto dei negoziati
stessi.
2. L'applicazione
delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio
TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore
dell'accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui
alle presenti disposizioni può essere sottoposto all'attenzione del consiglio
che, su richiesta di un membro, procede a consultare qualsiasi membro o i
membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una
soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilatetali
tra i membri interessati. Il consiglio prende le misure che possono essere
concordate per facilitare l'attuazione e perseguire gli obiettivi della
presente sezione.
3. Nell'attuare le
presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni
geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata
in vigore dell'accordo OMC.
4. Nessuna
disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l'uso
continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro
membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da
parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano
utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi
prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di
detto membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona
fede prima di tale data.
5. Se un marchio è
stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati
acquistati con l'uso in buona fede:
a) prima della data di applicazione delle
presenti disposizioni nel membro in questione ai sensi della parte VI, oppure
b) prima che l'indicazione geografica fosse
protetta nel suo paese d'origine,le misure adottate
per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la
validità della sua registrazione, nè il diritto ad
usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a
un'indicazione geografica.
6. La presente
sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in
relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o
servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine
correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel
territorio di detto membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un
membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica
di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia
identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel
territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
7. Un membro può
disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in
relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata
entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione
protetta sia divenuto comunemente noto nel membro stesso o dalla data di
registrazione del marchio nel medesimo membro, purché per tale data il marchio
sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l'uso
pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel membro in questione, a
condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.
8. Le disposizioni
della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi
persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore
nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da
ingannare il pubblico.
9. Non sussiste
alcun obbligo ai sensi del presente accordo di proteggere le indicazioni
geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese
d'origine, o che siano ivi cadute in disuso.
Sezione 4
DISEGNI INDUSTRIALI
Art. 25 (Requisiti per la protezione)
1. I membri
assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che
siano nuovi o originali. Essi possono
stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo
significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I membri possono
inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente
da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
2. Ciascun membro fa
in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a
livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo
ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I membri
hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia
di disegno industriale o di diritto d'autore.
Art. 26 (Protezione)
1. Il titolare di un
disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un
disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto,
quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
2. I membri possono
prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché
tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento
dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i
legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei
legittimi interessi dei terzi.
3. La protezione è
accordata per una durata non inferiore a 10 anni.
Sezione 5
BREVETTI
Art. 27 (Oggetto del brevetto)
1. Fatte salve le
disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia,
che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere
un'applicazione industriale. Fatti salvi
l'art. 65, paragrafo 4, l'art. 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente
articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non
sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore
tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione
locale.
2. I membri possono
escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale
nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di
moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli
animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché
l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato
dalle loro legislazioni.
3. I membri possono
inoltre escludere dalla brevettabilità:
a) i metodi diagnostici, terapeutici e
chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali;
b) i vegetali e gli animali, tranne i
microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di
vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia
i membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o
mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le
disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo
la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
Art. 28 (Diritti conferiti)
1. Il brevetto
conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto,
il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento,
il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento,
nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno
il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione.
2. Il titolare ha
inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di
concedere licenze.
Art. 29 (Condizioni relative
ai richiedenti)
1. I membri possono
disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo
sufficientemente chiaro e completo perchè una persona
esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il
richiedente indichi il miglior modo di attuare l'invenzione noto all'inventore
alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di
priorità della domanda.
2. I membri possono
disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le
corrispondenti domande da lui presentate all'estero e i corrispondenti brevetti
conseguiti all'estero.
Art. 30 (Eccezioni ai diritti conferiti)
I
membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da
un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un
normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i
legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei
terzi.
Art.
31 (Altri usi senza il consenso del
titolare)
Qualora la
legislazione di un membro consenta altri usi dell'oggetto di un brevetto senza
il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della pubblica
amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti
disposizioni:
a) l'autorizzazione dell'uso in questione
si considera nei suoi aspetti peculiari;
b) l'uso in questione può essere consentito
soltanto se precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere
l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e
se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole
periodo di tempo. Un membro può derogare a questo requisito nel caso di
un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso
di uso pubblico non commerciale. In situazioni d'emergenza nazionale o in altre
circostanze d'estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima
possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica
amministrazione o l'impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno
evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da o per
la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente;
c) l'ambito e la durata dell'uso in
questione sono limitati allo scopo per il quale esso è stato autorizzato; nel
caso della tecnologia dei semiconduttori lo scopo è unicamente l'uso pubblico
non commerciale oppure quello di correggere un comportamento, risultato in
seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale;
d) l'uso in questione non è esclusivo;
e) l'uso non è alienabile, fuorché con la
parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento;
f) l'uso in questione è autorizzato
prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del membro che lo
autorizza;
g) l'autorizzazione dell'uso in questione
può, fatta salva un'adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone
autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che l'hanno motivata
cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi. L'autorità
competente ha il potete di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di
tali circostanze;
h) in ciascun caso il titolare riceve un
equo compenso, tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione;
i) la legittimità di qualsiasi decisione
relativa all'autorizzazione dell'uso in oggetto è sottoposta a controllo
giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un'autorità superiore
distinta del membro in questione;
j) qualsiasi decisione relativa al compenso
previsto per l'uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o altro
controllo esterno da parte di una distinta autorità superiore del membro in
questione;
k) i membri non sono tenuti ad applicare le
condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l'uso in oggetto sia autorizzato
per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento
giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere
pratiche anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l'importo
del compenso in tali casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare
la revoca di un'autorizzazione se e quando le condizioni che l'hanno motivata
hanno probabilità di ripresentarsi;
l) qualora l'uso in questione sia
autorizzato per consentire lo sfruttamento di un brevetto ("il secondo
brevetto") che non si possa sfruttare senza contraffazione di un altro
brevetto ("il primo brevetto"), si applicano le seguenti condizioni
supplementari:
i) l'invenzione rivendicata nel secondo
brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di considerevole
rilevanza economica in relazione all'invenzione rivendicata nel primo brevetto;
ii) il titolare del primo brevetto ha
diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli
per l'uso dell'invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e
iii) l'uso autorizzato in relazione al
primo brevetto non è alienabile fuorchè con la
cessione del secondo brevetto.
Art. 32 (Revoca/Decadenza)
Qualsiasi decisione
di revoca o decadenza di un brevetto può essere sottoposta a controllo
giurisdizionale.
Art. 33 (Durata della protezione)
La
durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un
periodo di 20 anni computati dalla data del deposito.
Art. 34 (Brevetti di procedimento: obbligo della prova)
1. Ai fini dei procedimenti civili in ordine
alla violazione dei diritti del titolare di cui all'art. 28, paragrafo 1,
lettera b), se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di
ottenere un prodotto, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di imporre al
convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico è
diverso dal procedimento brevettato. Pertanto i membri dispongono, almeno in
uno dei casi sottoindicati, che un prodotto identico,
fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo
prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è nuovo;
b) se esiste una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia
stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha
potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato.
2. Ciascun membro ha facoltà di
stabilire che l'obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto
contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o
soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b).
3. Nell'espletamento della prova
contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del
convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
Sezione 6
TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
Art. 35 (Rapporto con il trattato IPIC)
I membri
convengono di accordare protezione alle topografie di prodotti a semiconduttori
(in appresso "topografie") conformemente agli articoli da 2 a 7
(escluso l'art. 6, paragrafo 3), all'art. 12 e all'art. 16, paragrafo 3 del
trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori e di
conformarsi alle disposizioni sottoindicate.
Art. 36 (Ambito della protezione)
Fatte
salve le disposizioni dell'art. 37, paragrafo 1, i membri considerano illegali,
se eseguite senza il consenso del titolare, le seguenti operazioni:
importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una
topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una
topografia protetta o di un articolo che incorpori un siffatto prodotto
soltanto nella misura in cui continui a contenere una topografia riprodotta
illegalmente.
Art. 37 (Atti che non richiedono il consenso del titolare)
1.
In deroga all'art. 36, i membri non considerando illegale l'esecuzione degli
atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori
che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che
incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti
suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l'articolo in
cui esso è incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che
il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I
membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la
topografia è stata riprodotta illegalmente, può eseguire gli atti suddetti in
relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l'informazione,
ma è tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un'equa
royalty, quale sarebbe pagabile in virtù di una licenza negoziata liberamente
per la medesima topografia.
2. Le condizioni di cui all'art. 31,
lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di una licenza non volontaria su una
topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso
del titolare.
Art. 38 (Durata della protezione)
1.
Presso i membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata
della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un
periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di una domanda di
registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del
mondo.
2. Presso i membri che non
subordinano la protezione alla registrazione, la topografia è tutelata per un
periodo non inferiore a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale
in qualunque parte del mondo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un
membro può prescrivere che la protezione decada 15 anni dopo la creazione della
topografia.
Sezione 7
PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE
Art. 39
1. Nell'assicurare un'efficace
protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della
Convenzione di Parigi (1967), i membri assicurano la protezione delle
informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti
alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.
2. Le persone fisiche e giuridiche
hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni
sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite
o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche
commerciali nella misura in cui tali informazioni:
a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o
facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di
informazioni in questione;
b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e
c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a
mantenerle segrete.
3. I membri, qualora subordinino
l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati
relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi
commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei
casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non
vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi
commerciali.
Sezione 8
CONTROLLO DELLE PRATICHE ANTICORRENZIALI
NEL CAMPO DELLE LICENZE CONTRATTUALI
Art. 40
1. I membri convengono che alcune
modalità o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà
intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul
commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia.
2. Nessuna disposizione del presente
accordo impedisce ai membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche
o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti
di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato
corrispondente. Come previsto sopra, un membro può adottare, compatibilmente
con le altre disposizioni del presente accordo, opportune misure intese ad
impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive
al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validità e
imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni
legislative e regolamentari del membro in questione.
3. Ciascun membro avvia, su
richiesta, consultazioni con qualsiasi altro membro che abbia motivo di
ritenere che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, cittadino
del membro al quale è stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi
residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e
regolamentari del membro richiedente sull'oggetto della presente sezione e
desideri garantire l'osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi
azione ai sensi di legge e la piena libertà di una decisione definitiva per
ciascuno dei due membri. Il membro al quale viene rivolta la richiesta di
consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilità e offre adeguate
opportunità per le consultazioni con il membro richiedente; collabora inoltre
fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al
problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le
normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in
ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del membro
richiedente.
4. Qualora cittadini di un membro o
residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro membro a procedimenti
per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di
quest'ultimo relative all'oggetto della presente sezione, al primo membro viene
concessa, su richiesta, dall'altro membro la possibilità di consultazioni alle
condizioni di cui al paragrafo 3.
Parte III
TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Sezione
1
OBBLIGHI GENERALI
Art. 41
1. I membri fanno in modo che le
loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte
in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei
diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi
compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un
deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano
in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire
salvaguardie contro il loro abuso.
2. Le procedure atte ad assicurare
il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non
sono indebitamente complicate o costose nè comportano
termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.
3. Le decisioni sul merito di una
controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono
rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le
decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di
prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di
essere sentite.
4. Le parti di un procedimento hanno
la possibilità di promuovere un riesame da parte di un'autorità giudiziaria
delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni
giurisdizionali della legislazione di un membro relative all'importanza di un
procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie
iniziali sul merito della controversia. Tuttavia non vi è alcun obbligo di
prevedere un'opportunità di riesame delle assoluzioni nelle cause penali.
5. È inteso che la presente parte
non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei
diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della
legge in generale, né influisce sulla capacità dei membri di applicare le
rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea
alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la
tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l'applicazione
della legge in generale.
SEZIONE 2
PROCEDIMENTI E RIMEDI CIVILI
E AMMINISTRATIVI
Art. 42 (Procedure leali ed eque)
I
membri assicurano ai titolari di diritti la possibilità di ricorrere a
procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale contemplati dal presente accordo. I convenuti hanno diritto ad un
avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento
delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentate da avvocati
indipendenti e le procedure non impongono condizioni eccessivamente gravose
riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le patti dei procedimenti
in questione sono debitamente autorizzate a provare la validità delle loro
affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La
procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni
riservate, a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.
Art. 43 (Elementi di prova)
1.
Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente
accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato
elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità
giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da
quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela
delle informazioni riservate.
2. Nei casi in cui una parte di un
procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l'accesso a
informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine
ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo
ad un'azione intentata per far valere un diritto, un membro può concedere
all'autorità giudiziaria la facoltà di emettere decisioni preliminari e
definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite,
ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato
accesso all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilità di
essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.
Art. 44 (Ingiunzioni)
1.
Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere
dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei
circuiti commerciali di loro com petenza
di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà
intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I membri non sono
tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato
da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che
commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di
proprietà
intellettuale.
2.
In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva
l'osservanza delle disposizioni della parte II specificamente relative all'uso
da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza
il consenso del titolare, i membri possono limitare i rimedi possibili contro
tale uso al pagamento di un compenso conformemente all'art. 31, lettera h). In
altri casi si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi
siano incompatibili con la legislazione di un membro, si possono ottenere
sentenze dichiarative a un adeguato risarcimento.
Art. 45 (Risarcimento dei danno)
1.
L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di
pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che
quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà
intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione
consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.
2. L'autorità giudiziaria ha altresì
la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le
spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato.
Ove opportuno, i membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare
il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se
l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o
avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.
Art. 46 (Altri
rimedi)
Al fine di creare un
efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l'autorità giudiziaria ha
la facoltà di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni
costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere,
rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del
diritto oppure, a meno che ciò sia contrario agli obblighi costituzionali
vigenti, distrutte. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare
che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle
merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun
genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi
di ulteriori violazioni. Nell'esaminare tali richieste, si tiene conto del
fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravità
della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda
le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del
marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per
consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.
Art. 47 (Diritto d'informazione)
I membri possono
disporre che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia
sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore
della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi
implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi
costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali.
Art. 48 (Indennizzo del convenuto)
1. L'autorità
giudiziaria ha la facoltà di ordinare ad una parte su richiesta della quale
siano stati presi provvedimenti e che abbia fatto abuso dei procedimenti di
tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o
un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso.
L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'attore di pagare
al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario
per l'avvocato.
2. Per quanto
riguarda l'amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla
tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, i membri
esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione
soltanto se nell'amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o
inteso agire in buona fede.
Art. 49 (Procedure amministrative)
Nella misura in cui
un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure
amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono
conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella
presente sezione.
Sezione 3
MISURE PROVVISORIE
Art. 50
1. L'autorità
giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:
a) per impedire che abbia luogo la
violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per
impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti,
compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;
b) per preservare elementi di prova
pertinenti riguardo alla presunta violazione.
2. L'autorità
giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte
nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo
possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando
esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere
distrutti.
3. L'autorità
giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi
elemento di prova ragionevolmente accertare al fine di accertare con un
sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una
violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare
all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a
proteggere il convenuto e a impedire abusi.
4. Nei casi in cui
misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti
interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle
misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo
su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole
dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o
confermate.
5. L'attore può
essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei
prodotti in questione da parte dell'autorità che eseguirà le misure
provvisorie.
6. Fatto salvo il
paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono
revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se
una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene
iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità
giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente,
o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20
giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un
periodo più lungo.
7. Qualora le misure
provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione
dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata
violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale,
l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del
convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio
eventualmente arrecato dalle misure in questione.
8. Nella misura in
cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedure
amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente
equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.
Sezione 4
DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA
DI MISURE ALLA FRONTIERA
Art. 51 (Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali)
I membri adottano,
conformemente alle disposizioni che seguono, procedure intese a consentire al
titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa
verificarsi l'importazione di merci contraffatte o di merci usurpative, di
presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una
richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali
dell'immissione in libera pratica delle merci interessate. I membri possono
consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si
ravvisino altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, fatta salva
l'osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I membri possono
altresì prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle
autorità doganali dell'immissione di merci costituenti violazione destinate
all'esportazione dai loro territori.
Art. 52 (Domanda)
Qualsiasi
titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all'art. 51 è tenuto a
fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorità competenti
che ai sensi della legislazione del paese d'importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprietà
intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata
delle merci per consentirne l'immediato riconoscimento da parte delle autorità
doganali. Le autorità competenti comunicano al richiedente entro un termine
ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse
determinarlo, il periodo per il quale le autorità doganali prenderanno
provvedimenti.
Art. 53 (Cauzione o garanzia equivalene)
1. Le autorità
competenti hanno la facoltà di fare obbligo ad un richiedente di costituire una
cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e
le autorità competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia
equivalente non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in
questione.
2. Qualora in
seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l'immissione in libera
pratica di merci implicanti, disegni industriali, brevetti, topografie o
informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorità doganali in base ad una
decisione non emessa da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità
indipendente e il periodo di cui all'art. 55 sia scaduto senza la concessione
di misure provvisorie da parte dell'autorità abilitata, purché tutte le altre
condizioni per l'importazione siano state soddisfatte il proprietario,
l'importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro
svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere
il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non
pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare può avvalersi,
restando inteso che la garanzia è liberata se il titolare non si avvale del
diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.
Art. 54 (Avviso di sospensione)
L'importatore e il
richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell'immissione in
libera pratica delle merci
conformemente all'art. 51.
Art. 55 (Durata della sospensione)
Se,
entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il
richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono
state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un'azione
diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l'autorità a ciò
abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello
svincolo delle merci, queste sono svincolate, purché tutte le altre condizioni
per l'importazione o l'esportazione siano soddisfatte; ove opportuno, il
suddetto termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Se è stato
iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della
controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente
la possibilità di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine
ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o
confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo
venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario
provvisorio, si applicano le disposizioni dell'art. 50, paragrafo 6.
Art. 56 (Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci)
Le autorità
competenti hanno la facoltà di imporre al richiedente di corrispondere
all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato
risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione
ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma
dell'art. 55.
Art. 57 (Diritto di ispezione e di informazione)
Fatta
salva la protezione delle informazioni riservate, i membri accordano alle
autorità competenti la facoltà di concedere al titolare un'adeguata possibilità
di far ispezionare le merci detenute dalle autorità doganali per comprovare la
validità delle sue affermazioni. Le autorità competenti hanno altresì la
facoltà di concedere all'importatore un equivalente opportunità di far
ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una
controversia, i membri possono accordare alle autorità competenti la facoltà di
comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore,
dell'importatore e del destinatario nonché la quantità delle merci in
questione.
Art. 58 (Azione d'ufficio)
Qualora i membri
richiedano alle autorità competenti di agire d'ufficio e di sospendere lo
svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova
della violazione di un diritto di proprietà intellettuale:
a) le autorità competenti possono in
qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa
aiutarle nell'esercizio di tali poteri;
b) l'importatore e il titolare del diritto
sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l'importatore abbia
presentato un ricorso contro la sospensione alle autorità competenti, la
sospensione è soggetta, mutatis mutandis,
alle condizioni di cui all'art. 55;
c) i membri esonerano le autorità pubbliche
e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o
inteso agire in buona fede.
Art. 59 (Rimedi)
Fatte
salve le altre misure alle quali può fare ricorso il titolare del diritto e
fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di
un'autorità giudiziaria, le autorità competenti hanno la facoltà di ordinare la
distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai
principi di cui all'art. 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le
autorità non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti
violazione né li destinano ad un diverso regime doganale, fuorché in
circostanze eccezionali.
Art. 60 (Importazioni de minimis)
I membri possono
escludere dall'applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli
quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio
personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni.
Sezione
5
PROCEDIMENTI PENALI
Art. 61
I membri prevedono
procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione
intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala
commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o
pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione coerentemente con
il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove
opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca
e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e
strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I membri possono
prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta
di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.
Parte IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E RELATIVE
PROCEDURE INTER PARTES
Art. 62
1. I membri possono
richiedere, come condizione per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di
proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 2 a 6, l'osservanza di
ragionevoli procedure e formalità. Tali procedure e formalità devono essere
compatibili con le disposizioni del presente accordo.
2. Se l'acquisizione
di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla
registrazione del diritto, i membri fanno in modo che le procedure di
concessione o di registrazione, fatta salva la conformità alle condizioni
fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la
registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di
evitare un'indebita abbreviazione della durata della protezione.
3. L'art. 4 della
Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai marchi di servizio.
4. Le procedure
relative all'acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprietà
intellettuale, nonché, qualora siano previste dalla legislazione di un membro,
la revoca amministrativa e le procedure inter partes
quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi
generali di cui all'art. 41, paragrafi 2 e 3.
5. Le decisioni
amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a
riesame da parte di un'autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia non
vi è alcun obbligo di prevedere una possibilità di riesame delle decisioni in
caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purché i motivi di
tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.
Parte V
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 63 (Trasparenza)
1. Le disposizioni
legislative e regolamentari, nonché le decisioni giudiziarie definitive e le
decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un membro
in relazione all'oggetto del presente accordo (esistenza, ambito, acquisizione,
tutela e prevenzione dell'abuso) dei diritti di proprietà intellettuale sono
pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a
disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai
governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresì
pubblicati gli accordi relativi all'oggetto del presente accordo vigenti tra il
governo o un ente pubblico di un membro e il governo o un ente pubblico di un
altro membro.
2. I membri
notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al
consiglio TRIPS per assisterlo nell'esame del funzionamento del presente
accordo. Il consiglio cerca di ridurre al minimo l'onere che l'adempimento di
tale obbligo comporta per i membri e potrà decidere di abolire l'obbligo di
notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se
consultazioni con l'OMPI sull'istituzione di un registro comune delle
disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il
consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in
materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente accordo
derivanti dalle disposizioni dell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi
(1967).
3. Ciascun membro è
disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro membro, il
tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un membro che abbia motivo di
ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo
bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale pregiudichi i suoi
diritti ai sensi del presente accordo può anche chiedere per iscritto di poter
prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi
bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni
sufficientemente particolareggiate.
4. Nessuna
disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i membri a rivelare informazioni
riservate che impedirebbero l'applicazione della legge o sarebbero comunque
contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi
commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.
Art. 64 (Risoluzione delle controversie)
1. Le disposizioni
degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate
dall'intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle
consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente
accordo, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo.
2. L'art. XXIII,
paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione
delle controversie nel quadro del presente accordo per un periodo di cinque
anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
3. Durante il
periodo di cui al paragrafo 2, il consiglio TRIPS esamina ambito e modalità per
le rimostranze del tipo previsto all'art. XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c)
del GATT 1994 presentate a norma del presente accordo e sottopone le sue
raccomandazioni all'approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione
della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare
il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le
raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i membri senza un
ulteriore processo di accettazione formale.
Parte VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 65 (Disposizioni transitorie)
1. Fatte salve le
disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun membro è obbligato ad applicare le
disposizioni del presente accordo prima della scadenza di un periodo generale
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
2. Un paese in via
di sviluppo membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di
applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente
accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.
3. Qualsiasi altro
membro che sia in fase di transizione da un'economia centralizzata ad
un'economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo
una riforma strutturale del suo regime in materia di proprietà intellettuale e
incontri particolari problemi nella preparazione e nell'attuazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprietà intellettuale
può beneficiare anch'esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2.
4. Nella misura in
cui un paese in via di sviluppo membro è tenuto, in forza del presente accordo,
ad estendere la protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che
non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di
applicazione generale del presente accordo per tale membro, quale definita al
paragrafo 2, il membro in questione può ritardare l'applicazione delle
disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla sezione 5 della parte II ai
suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni.
5. I membri che si
avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4
assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni
legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione
non ne riducano la compatibilità con le disposizioni del presente accordo.
Art. 66 (Paesi meno avanzati membri)
1. I paesi meno
avanzati membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessità, dei loro
condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro
bisogno di flessibilità per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono
tenuti ad applicare le disposizioni del presente accordo, salvo gli articoli 3,
4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita
all'art. 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato membro
debitamente motivata, il consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo.
2. I paesi
industrializzati membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro
territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i
paesi meno avanzati membri in modo da consentir loro di crearsi una base
tecnologica solida ed efficiente.
Art. 67 (Cooperazione tecnica)
Al fine di
facilitare l'attuazione del presente accordo, i paesi industrializzati membri
offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate,
cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei
paesi meno avanzati membri. Tale cooperazione comprende assistenza
nell'elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela
giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale e sulla prevenzione
dell'abuso di tali diritti, nonché sostegno per la creazione o il rafforzamento
di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di
personale.
Art. 68 (Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio)
Il consiglio TRIPS
controlla l'applicazione del presente accordo e, in particolare, l'osservanza
da parte dei membri degli obblighi che esso impone loro e offre ai membri la
possibilità di consultazioni su questioni relative agli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio. Esso assolve gli altri compiti
assegnatigli dai membri e, in particolare, fornisce loro su richiesta
assistenza nel contesto delle procedure di risoluzione delle controversie.
Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio TRIPS può rivolgersi per
consultazioni e informazioni a tutte le fonti che ritenga appropriate. In
consultazione con l'OMPI, il consiglio cerca di stabilire, entro un anno dalla
sua prima riunione, un appropriato regime di cooperazione con gli organi di
tale organizzazione.
Art. 69 (Cooperazione internazionale)
I membri convengono
di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci
costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine essi
istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono
disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare,
promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità
doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.
Parte VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70 (Protezione di oggetti esistenti)
1. Il presente
accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima
della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione.
2. Salvo
disposizione contraria in esso contenuta, il presente accordo crea obblighi in
relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il
membro in questione e che sono protetti in detto membro a tale data o che sono
o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente
accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in
materia di diritto d'autore in relazione ad opere esistenti sono determinati
unicamente a norma dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli
obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti
interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a
norma dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi
dell'art. 14, paragrafo 6 del presente accordo.
3. Non è
obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di
applicazione del presente accordo per il membro in questione sia caduto in
pubblico dominio.
4. Per quanto
riguarda atti relativi a specifici oggetti incorporanti elementi oggetto di
protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtù di norme
conformi al presente accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato
effettuato un investimento significativo, prima della data di accettazione
dell'accordo OMC da parte del membro in questione, qualsiasi membro può
prevedere una limitazione dei rimedi dei quali può avvalersi il titolare del
diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di
applicazione del presente accordo per il medesimo membro. In tali casi,
tuttavia, il membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso.
5. Un membro non è
tenuto ad applicare le disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 14, paragrafo 4,
per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione
del presente accordo per tale membro.
6. I membri non sono
tenuti ad applicare l'art. 31, nè la disposizione di
cui all'art. 27, paragrafo 1, secondo la quale il godimento dei diritti di
brevetto non è soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico,
all'uso senza consenso del titolare del diritto se l'autorizzazione a tale uso
è stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si è
avuta conoscenza del presente accordo.
7. Per i diritti di
proprietà intellettuale la cui protezione è subordinata alla registrazione, è
consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di
applicazione del presente accordo per il membro in questione, al fine di
chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente
accordo. Tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto.
8. Se alla data di
entrata in vigore dell'accordo OMC un membro non concede una protezione
mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli
obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 27, tale membro:
a) in deroga alle disposizioni della parte
VI, dà modo, dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, di presentare
domande di brevetto relative a tali invenzioni;
b) applica a dette domande, dalla data di
applicazione del presente accordo, i criteri di brevettabilità definiti nel
presente accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito
nel membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la
priorità, alla data di priorità della domanda; e c) concede la protezione
brevettuale in conformità al presente accordo a decorrere dalla concessione del
brevetto e per la restante durata del brevetto, computata dalla data di
deposito conformemente all'art. 33 del presente accordo, per le domande che
soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b).
9. Se un prodotto è
oggetto di una domanda di brevetto in un membro in conformità al paragrafo 8,
lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga
alle disposizioni della parte VI, per un periodo di cinque anni dopo
l'ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale membro o fino a
quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo membro, a
seconda di quale periodo sia più breve, purché, successivamente all'entrata in
vigore dell'accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia
stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro membro e
sia stato ottenuto in quest'ultimo un benestare alla commercializzazione.
Art. 71 (Esame e modifica)
1. Il consiglio
TRIPS esamina l'attuazione del presente accordo dopo la scadenza del periodo
transitorio di cui all'art. 65, paragrafo 2. Successivamente al riesame, alla
luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e
a intervalli identici. Il consiglio può anche intraprendere ulteriori esami
alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare
una modifica del presente accordo.
2. Gli emendamenti
aventi come unico scopo l'adeguamento a più alti livelli di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi
multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i membri dell'OMC
possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perchè
questa agisca in conformità all'art. X, paragrafo 6 dell'accordo OMC sulla base
di una proposta unanime del consiglio TRIPS.
Art. 72 (Riserve)
Non potranno essere
formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il
consenso degli altri membri.
Art. 73 (Eccezioni riguardanti la sicurezza)
Nessuna disposizione
del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a) obbligare un membro a fornire
informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi
essenziali interessi in materia di sicurezza; o
b) impedire ad un membro di prendere misure
da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in
materia di sicurezza:
i) in relazione ai materiali fissili o
ai materiali da cui essi sono ricavati;
ii) in relazione al traffico di armi,
munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali
direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura
militare;
iii) in tempo di guerra o in altre
circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
c) impedire ad un membro di prendere misure
conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.