STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Tribunale di Roma, Sez. IX Civile
Ordinanza 15-16 dicembre 2009
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IX CIVILE
Ordinanza 15-16
dicembre 2009
(Giudice Marvasi)
Rti Reti Televisive
Italiane
contro
YouTube LLc
Sciogliendo
la riserva;
rilevato
che con ricorso ex art. 156/163 L. 633/1941 - 131 D.Lgs.
n. 30/2005 e 669-bis e seguenti c.p.c. in corso di
causa depositato in data 3/11/2009 la Reti Televisive Italiane s.p.a. ha chiesto un provvedimento cautelare con il quale:
1) si ordini a YouTube
LLC, YouTube Inc e Google
UK Ltd - direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati
e/o collegati - la immediata rimozione dai propri server e la conseguente
immediata disabilitazione all'accesso di tutti i
contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in
movimento relative al programma il Grande fratello;
2) si inibisca alle resistenti -
direttamente o per mezzo di soggetti da esse controllati e/o collegati - il
proseguimento della violazione dei diritti connessi di utilizzazione e di
sfruttamento economico del Programma (e del logo/titolo/marchio del medesimo
programma) e dei diritti di privativa sul marchio di Rti
perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo;
3) si fissi una somma - in misura
non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) o, nella diversa misura ritenuta di
giustizia - per ogni minuto o frazione di esso di diffusione (diretta o
indiretta) dei contenuti audiovisivi afferenti il Programma successivamente
constatata (anche nominando un perito d'ufficio per il monitoraggio quotidiano
per tutta la durata di validità dei diritti esclusivi di Rti
del sito YouTube e Google Video) ed una somma non
inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla
notifica in forma esecutiva dello stesso;
4) si ordini che il dispositivo dell'emanando provvedimento venga pubblicato ripetutamente
(almeno su tre edizioni consecutive) con carattere Times New Roman 12 nelle
edizioni cartacee e nelle edizioni on line, ad esclusive spese delle resistenti
ed a cura di Rti, sulla prima pagina cartacea e sulla
homepage di sei quotidiani nonché sulla pagina principale (homepage) del sito YouTube e di Google video;
5) Con vittoria di spese.
Rilevato
che Rti ha addotto, a sostegno del ricorso, che tra
il 26 ed il 27 ottobre 2009 erano stati rilevati sul sito YouTube
e su Google Video n. 174 sequenze di immagini in movimento tratte dalla decima
edizione del programma televisivo Grande fratello trasmesso dalla rete
televisiva Canale 5 per un totale di oltre 542 minuti di emesso pari ad oltre
nove ore di trasmissione, filmati visionati 1.202.651 volte, programma concesso
in licenza alla Endemol Italia s.p.a.
e del quale Rti è titolare esclusiva nel territorio
dello stato di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico ed
in particolare della versione italiana a mezzo internet, nonché del diritto di
uso sul titolo Grande fratello sul relativo logo e sul marchio Grande fratello
e titolare dei relativi siti internet dietro compenso ad Endemol
di Euro 17.200.000; di tutta evidenza
era pertanto l'illecito anche di rilevanza penale commesso dalle convenute che
esponeva Rti a danni gravi ed irreparabili per il
rischio di perdere quote di mercato con un notevole sviamento di clientela per
il programma reality show più famoso e seguito della TV italiana, dal momento
che ciò che gli utenti trovano sui siti delle resistenti a titolo gratuito non
lo andranno a cercare a pagamento sulle utenze pay tv
di Rti;
rilevato
che Rti sul piano del fumus
ha addotto la titolarità dei diritti connessi al diritto d'autore relativi
all'emissione radiofonica e televisiva, ai sensi dell'art. 79 L.d.a. contro ogni indebita utilizzazione di terzi
integrante l'appropriazione di un prodotto da altri realizzato non
giustificabile ai sensi dell'art. 65 Lda o dell'art.
70 Lda o in nome del diritto di cronaca, nonché dei
diritti di privativa sul marchio Canale 5 e anche se non in esclusiva del logo
del programma; contro tali illeciti
pertanto ricorreva ex art. 156 e 163 Lda nonché
dell'art. 20 comma 1 e 131, integrando il comportamento delle resistenti la
fattispecie penale ex art. 171-ter di chiunque a fini di lucro abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo nella consapevolezza di
utilizzare a proprio vantaggio e sfruttare economicamente ciò che costituisce
oggetto di diritti esclusivi di Rti; comportamento
peraltro sussumibile nell'ambito dell'illecito concorrenziale parassitario ex
art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.; quanto al periculum
in mora ne ha poi dedotto la sussistenza non avendo le resistenti minimamente
aderito alle diffide di Rti a sospendere le
trasmissioni ed essendo quindi insito nel perpetuarsi della violazione che
sottrae giornalmente al bacino di utenza televisiva e telematica un numero
indefinito di utenti sottraendo quote di mercato rilevanti anche sotto il
diverso profilo della pubblicità, senza contare il danno d'immagine per la
lesione del carattere di esclusività;
rilevato
che YouTube LLC - anche nella sua qualità di
Incorporante per fusione YouTube Inc.
- e Google Inc. quest'ultima chiedendo in via
principale l'estromissione dal giudizio per aver cessato dal 28/11/2008 di
essere assegnataria del nome a dominio www.youtube.it hanno chiesto il
rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, per assoluta carenza
di giurisdizione, essendo prestato il servizio di hosting provider solo negli
Usa luogo dell'assunta violazione; per non essere il thema
decidendum compreso nell'atto di citazione del
giudizio in corso riguardante altre trasmissioni precedenti e non l'attuale
Grande fratello; per carenza di legittimazione attiva di Rti
non avendo dimostrato di essere titolare del diritto dell'emittente televisiva,
spettando la qualifica di emittente solo a chi compone servizi di programmi e
li trasmette, non al produttore audiovisivo né ai meri concessionari per la
gestione di reti di diffusione; per l'irrilevanza, nel presente provvedimento,
dell'addotta concorrenza sleale non avendo Rti
azionato l'art. 700 c.p.c., ma solo l'art. 156/163 Lda, e dell'asserita violazione del diritto sul titolo di
cui era unica ed esclusiva titolare Endemol avendo Rti soltanto un uso non esclusivo per consentire
l'esercizio dei diritti oggetto della licenza;
hanno
addotto inoltre che svolgendo YouTube mera attività
di hosting provider non è responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta di un destinatario del servizio, né è assoggettata ad un obbligo
generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e di ricercare fatti
e circostanze che indichino presenza di attività illecite; sotto altro profilo
il provvedimento richiesto sarebbe inammissibile ed irricevibile non potendosi
imporre loro di svolgere un'attività preventiva di controllo e accertamento di
quanto viene immesso in rete dai loro utenti, per cui l'ordine eventualmente
emesso dal giudice sarebbe contra legem e di fatto
tecnicamente ineseguibile e paralizzerebbe l'attività di YouTube
a livello mondiale, essendo esclusivamente tenuta a rimuovere i soli contenuti
che vengono specificatamente indicati ed individuati dall'autorità competente
come illeciti; mancherebbero poi la violazione del diritto connesso ex art. 79 Lda, riferendosi tale articolo alle emissioni nella loro
interezza e non agli estratti o frammenti, e la pretesa contraffazione del
marchio Canale 5 che non viene oscurato ma appare sul prodotto che
contraddistingue; hanno sostenuto infine l'insussistenza del periculum, ove si consideri che il provvedimento d'urgenza
viene chiesto solo per l'edizione del Grande fratello 10 mentre nel corso di
causa sono già andate in onda le trasmissioni precedenti, e dell'irreparabilità
del danno; in via riconvenzionale, poiché le resistenti responsabilizzano gli
utenti sul rispetto dei diritti dei terzi, impediscono tecnicamente di caricare
contenuti superiori a dieci minuti, pongono l'indicazione di segnalazioni per
eventuali contenuti problematici, hanno messo a disposizione procedure
semplificate per segnalazioni di illeciti ed avevano comunicato a Rti il modo di risolvere la situazione con la necessaria
collaborazione ricevendone un ostruzionistico rifiuto, hanno chiesto di inibire
a Rti di proseguire nell'illecito comportamento, di
obbligarla a comunicare gli Url e nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda di Rti di
subordinare comunque l'eventuale provvedimento alla cauzione di 10 miliardi di
Euro per il necessario bilanciamento degli interessi in gioco ed i danni
gravissimi che potrebbe subire YouTube, ritenuto che
per quanto concerne la giurisdizione trattandosi di violazione di diritti
connessi ex art. 79 Lda vige il principio del locus commissi delicti di cui all'art.
5.3 della Convenzione di Bruxelles, cioè del luogo in cui è avvenuto l'evento
dannoso e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei
diritti lesi: nella specie non v'è dubbio che il fatto lesivo si è verificato
in Italia dove Rti - che assume la violazione dei
propri diritti connessi - ha la sede (in Roma) e soprattutto dove tali diritti
vengono esercitati.
In tal senso è ormai la
giurisprudenza consolidata anche europea della Corte di giustizia che individua
la giurisdizione nel luogo dove l'evento dannoso è avvenuto ovvero dove si è
verificato l'evento generatore del danno: è indiscutibile pertanto la
giurisdizione del giudice Italiano tenuto conto che in Italia esercita la sua
attività commerciale Rti ed in particolare cura la
diffusione del programma il Grande fratello e sempre in Italia avviene la
vendita degli abbonamenti e delle tessere e la diffusione televisiva e via
internet del programma generatrice del danno. Di nessun pregio è in proposito
la tesi delle convenute, secondo la quale trattandosi di attività di hosting
provider varrebbe il luogo in cui «il materiale è stato caricato sul data
center - server - della resistente (Stati Uniti) e quindi nel momento e nel
luogo da cui detto materiale audiovisivo è stato messo a disposizione del
pubblico» in quanto per i diritti connessi ex art. 79 Lda
la violazione si verifica solo ed esclusivamente con l'uploading
del frammento audiovisivo e nei luogo in cui esso avviene, mentre sarebbe
irrilevante la sua successiva diffusione o ricezione da parte del pubblico e
nessuna rilevanza ai fini della giurisdizione può esser accordata al luogo in
cui si verifica il c.d. danno conseguenza dovendo invece rilevare il luogo in
cui si verifica il lamentato illecito il c.d. danno evento. Argomentazioni non
attinenti alla fattispecie in esame ove soltanto si consideri che l'evento del
caricamento del server - ammesso che si verifichi negli Usa - è di per sé solo
potenzialmente generatore di danno, ma in realtà privo di efficacia dannosa ed
effetti pregiudizievoli, che si verificano solo e soltanto nel momento in cui i
contenuti vengono diffusi nell'area di mercato ove la danneggiata esercita i
suoi diritti, nella specie il territorio italiano: non può opinarsi in
contrario dal momento che trattasi di programmi televisivi destinati al
pubblico italiano che Rti diffonde nel nostro
territorio nel quale vende le tessere che ne consentono la visione;
ritenuto
che le contestazioni relative alla presunta carenza di legittimazione attiva di
Rti e passiva delle convenute sono del tutto
infondate e smentite per tabulas oltre che dalle
risultanze desumibili dalla visione dei siti internet: documentata in giudizio
è la titolarità dei diritti connessi in capo a Rti
(vedi contratto Endemol e relativa documentazione)
così come incontrovertibile è la legittimazione passiva di YouTube
e di Google la cui titolarità dei siti ove si verificano le addotte violazioni
risulta dalla documentazione in atti e dagli stessi scritti difensivi - in
verità contraddittori in vari punti - nonché dai rispettivi siti nei quali è
visibile la trasmissione del programma; così come priva di pregio è
l'argomentazione riguardante la presunta mancata individuazione del thema decidendum, dal momento che
Rti avrebbe nella causa di merito assunto la
violazione dei diritti per alcune trasmissioni e programmi e non per il
programma - come quello in questione - della diffusione della nuova edizione
del Grande fratello: ci troviamo infatti in ipotesi di violazione dei diritti
di utilizzazione economica di opere tra le quali vi è il G.F. nelle sue varie
edizioni ed il thema decidendum
della causa di merito non può essere limitato semplicemente ai programmi già
trasmessi, altrimenti dovrebbe Rti promuovere una
causa per ciascun programma o addirittura per ciascun frammento di programma in
quanto oggetto del contendere è la continua violazione dei diritti di Rti sui programmi televisivi di cui ha la titolarità
(diritti di sfruttamento, diritti multimediali, diritti on line); anche la
violazione consumata in corso di causa è virtualmente compresa nella domanda
fondandosi sulla violazione della stessa norma e degli stessi diritti e facendo
parte della stessa pretesa, mutando soltanto non il fatto costitutivo ma la
misura dell'illecito originariamente denunciato (in sintonia con il disposto
legislativo che prevede la tutela inibitoria per chi ha ragione di temere la
violazione di un diritto di utilizzazione economica «oppure intende impedire la
continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta»);
ritenuto
che, accertata la titolarità esclusiva nel territorio dello stato italiano di
tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sul programma
televisivo Grande fratello per la decima edizione anche nella sua versione
italiana a mezzo internet in capo ad Rti ed accertata
e non contestata la diffusione abusiva del programma di sua titolarità da parte
delle convenute sui rispettivi siti internet, nessun dubbio può esserci sulla
illiceità di tale comportamento e conseguentemente sul diritto della ricorrente
alla inibitoria ai sensi degli artt. 156 e 163 Lda,
integrandosi l'ipotesi della violazione di un diritto di utilizzazione economica
con il conseguente diritto alla inibitoria di qualsiasi attività secondo le
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, dal
momento che le resistenti diffondendo la trasmissione del programma Grande
fratello di grande presa sul pubblico dei telespettatori ed internet secondo le
modalità già indicate svolgono sicuramente un'attività imprenditoriale a fine
di lucro;
ritenuto
che, a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei
diritti non è sostenibile la tesi delle resistenti su una presunta assoluta
irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l'unica funzione di
mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i
contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno
economico - escludendo il fine commerciale - connesso al proprio servizio in
mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne
l'accesso; tali asserzioni infatti sono smentite dagli stessi scritti difensivi
delle convenute nonché dalla documentazione prodotta in giudizio relativa alle
indicazioni desumibili sui siti YouTube e Google
riguardanti le regole stabilite dal provider, che consentono la esclusione di
contenuti pedopornografici, prevedono l'accettazione dell'utente di ogni
aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di
controllare i contributi, la assoluta discrezionalità nell'interrompere in
maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio «in qualsiasi
momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione» nonché il diritto
di risolvere il contratto con l'utente quando la fornitura non è più
«vantaggiosa dal punto di vista commerciale»;
ritenuto
che del resto la normativa - vedi d.lgs n. 70/2003 - e
la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di una valutazione caso per
caso della responsabilità del provider che seppur non è riconducibile ad un
generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado
di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una
inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il provider a
responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma
eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting)
e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando,
consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall'accertarne la
illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell'antigiuridicità ometta di
intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle
convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a
fini di pubblicità (raccolta con le diverse modalità disponibili sulla Rete),
nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da Rti e la consapevolezza della sua titolarità dell'opera
hanno continuato la trasmissione del Grande fratello - visibile 24 ore su 24
accedendo al servizio a pagamento offerto da Rti -
nei loro siti internet programmandone e disciplinandone la visione ove si
consideri che è possibile in tali siti anche scegliere le singole parti di
trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad ulteriore, anche se non
necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti
sicuramente inconciliabile con l'addotta semplice «messa a disposizione della
piattaforma»; ritenuto che per la violazione in questione non possono valere le
eccezioni e limitazioni di cui all'art. 65 Lda
relative all'esercizio del diritto di cronaca o dell'art. 70 Lda della utilizzazione di brani o di parti di opera ad uso
di critica e discussione in quanto, come si è detto, nella fattispecie è
evidente il fine puramente commerciale della diffusione di un programma che è
notoriamente riconosciuto come il reality più importante e famoso della tv
italiana peraltro effettuato su pagine web sulle quali vi è una notevole
pubblicizzazione commerciale (vedi perizia di parte allegata al ricorso e
documentazione notarile);
ritenuto
che la violazione accertata e ovviamente sufficiente alla concessione
dell'inibitoria richiesta per cui appare allo stato superflua la valutazione
relativa alla addotta concorrenza sleale ed all'eventuale violazione dei marchi
da approfondire in sede di merito; ritenuto che, come è noto per giurisprudenza
e dottrina costante e consolidata nella fattispecie d'inibitoria per violazione
del diritto d'autore non è necessario l'accertamento sul periculum
essendo lo stesso insito nella perpetuazione dell'illecita violazione del
diritto stesso e sostanzialmente contenuto nella continuazione della
trasmissione del programma suscettibile di creare danni non risarcibili sotto
il profilo della violazione dell'esclusività e dell'immagine e giustificato
dalla necessità di elidere per il futuro il reiterarsi delle violazioni
(l'inibitoria può infatti essere concessa anche prima ed in previsione della
condotta illecita) per cui sotto il profilo della irreparabilità del danno la
tutela urgente si risolve in una funzione preventiva per evitare situazioni a
posteriori non eliminabili causate dalla condotta illecita; ritenuto che in
base alle considerazioni esposte in ordine alle violazioni effettuate dalle
convenute all'accoglimento della inibitoria consegue il rigetto del ricorso ex
art. 700 c.p.c. proposto in via riconvenzionale dalle
convenute di inibire a Rti la prosecuzione del suo
illecito comportamento nelle trattative intercorse e di ordinare la
comunicazione dei riferimenti necessari ad individuare i materiali costituenti
violazione del diritto d'autore, dal momento che nessun comportamento illecito
è ravvisabile nella condotta di Rti e nessun ordine
deve essere dato di collaborazione per l'eliminazione di un illecito subito,
avendo peraltro la società già manifestato la disponibilità alla
collaborazione;
ritenuto
che ovviamente non sussistono i presupposti per concedere la cauzione richiesta
da YouTube e Google nella misura di dieci miliardi di
Euro per la rilevanza degli interessi in gioco e degli effetti pregiudizievoli
a livello mondiale dell'ordinanza, non potendo la sua concessione conseguire ad
un comportamento illecito reiterato nonostante le diffide e le azioni
giudiziarie e non essendosi le convenute, in pendenza del giudizio, adoperate
per diminuire le conseguenze dannose del loro comportamento; ritenuto che data
la particolare complessità della situazione e le trattative in corso per una
soluzione concordata non appare opportuno, allo stato, fissare la penale
richiesta per l'eventuale ritardo nella esecuzione della presente ordinanza e
disporre la pubblicazione sui quotidiani in formato cartaceo ed on line del
provvedimento; ritenuto che le spese del presente procedimento vanno rimesse al
definitivo
P.Q.M.
Ordina
alle resistenti - direttamente o anche a mezzo di soggetti terzi da esse
controllati - la immediata rimozione dai propri server e la conseguente
immediata disabilitazione all'accesso di tutti i
contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al
programma Grande fratello decima edizione; inibisce alle resistenti il proseguimento
della violazione dei diritti connessi di utilizzazione e di sfruttamento
economico del programma in questione;
Respinge
le domande proposte in via riconvenzionale dalle resistenti; rimette le spese
del presente procedimento cautelare al definitivo;
Manda
alla Cancelleria per le comunicazioni.