STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Tribunale Civile di Roma
Ordinanza 20 ottobre 2011
(l’hosting
provider non è responsabile del contenuto degli utenti – la responsabilità degli ISP che offrono servizi di hosting
sussiste solo nell’ipotesi in cui l’intermediario
“non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’Autoritàgiudiziaria
od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure
all’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole
per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete, non abbia provveduto ad informare l’autorità
competente – non è esigibile nei
confronti del fornitore di hosting l’esercizio di un controllo preventivo
in riferimento a tutti e ciascuno dei contenuti
ospitati sui siti dei propri server”)
TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile
IL GIUDICE
- nel procedimento C‑70/10,
sciogliendo la riserva del 5.10.2011;
- letti gli atti di causa ed esaminati
i documenti allegati;
PREMESSO CHE
Con
ricorso ex art. 156/163 legge
633/1941 – 131 d. lgs. N. 30/2005 e 700 c.p.c. depositato in data 331.05.2011 la società Reti
Televisive Italiana S.p.A. (di seguito RTI) ha chiesto un provvedimento
cautelare con il quale:
a)
si ordini alle società
VBBCOM.LIMITED (di seguito VBB) e Choopa LLC (si
seguito Choopa) – direttamente o anche per mezzo di
soggetti terzi controllati e/o collegati – la immediata rimozione dai server e
la conseguente immediata disabilitazione all’accesso
di tutti i contenuti riproducenti – in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente e con qualsiasi modalità di trasmissione – sequenze di immagini
fisse o in movimento relative ai programmi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e
“RIS Roma 2” (di seguito i “Programmi”;
b) si inibisca alle resistenti –
direttamente o per mezzo di soggetti terzi controllati e/o collegati – il
proseguimento della violazione di tutti i diritti esclusivi di proprietà
industriale (relativamente al marchio “Canale 5” e al logo dei “Programmi”) ed
intellettuale di RTI riferibile ai “Programmi” perpretata
in qualunque forma e/o con qualunque mezzo;
c) si fissi un somma – in misura non
inferiore ad euro 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia – per
ogni minuto di frazione di esso di diffusione dei contenuti audiovisivi
afferenti i “Programmi” successivamente constatata ed una somma non inferiore
ad euro 50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento dalla notifica in forma
esecutiva dello stesso;
d) si ordini che il dispositivo dell’emanando provvedimento venga pubblicato ripetutamente
(almeno su tre edizioni consecutive e/o per tre giorni consecutivi) a caratteri
doppi del normale nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, ad esclusive spese della resistente ed a cura di RTI,
sulla prima pagina cartacea e sulla homepage
dei seguenti quotidiani: “MF”, “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera”, “Il
Giornale”, nonché sulla pagina principale del portale VBB entro 3 giorni dalla
notificazione in forma esecutiva dell’emanando
provvedimento;
e) e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda RTI ha dedotto di
essere titolare esclusiva, in perpetuo e senza vincoli di territorio, di tutti
i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dei due “Programmi”,
inclusi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento a mezzo internet,
nonché dei diritti sul marchio “Canale 5” e sui loghi dei “Programmi”;
che
a partire dal mese di maggio del 2011 era stata rilevata la reiterata illecita
diffusione dal portale di VBB, ospitato sui server di Choopa,
in modalità streaming di numerosi contenuti audiovisivi afferenti i “Programmi”
con il marchio e i loghi di proprietà di RTI;
che
pertanto, sotto il profilo del fumus, doveva essere riconosciuta la responsabilità del
proprietario/gestore del portale VBB e quella dell’hosting provider, titolare
del server, per l’illecita riproduzione, trasmissione, comunicazione al
pubblico dei “Programmi”;
che
siffatto comportamento costituiva una palese violazione dei diritti esclusivi
di proprietà intellettuale e dei diritti di privativa sul marchio (con
conseguente possibilità di invocare la tutela prevista dagli artt. 156 e 163 l.d.a., e quella di cui agli artt. 20 e 131 del codice
della proprietà industriale) ed integrava altresì le fattispecie di illecito
aquiliano previste dall’art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.
ed in particolare la fattispecie qualificata come concorrenza parassitaria;
che
doveva ritenersi sussistente anche il periculum in mora,
non avendo le resistenti aderito alle diffide dei RTI finalizzate a far cessare
l’illegittima diffusione dei “Programmi” ed essendo quindi insito nel
perpetuarsi della violazione che sottrae
al bacino di utenza televisiva e telematica un numero indefinito di utenti,
sottraendo quote di mercato rilevanti anche sotto il diverso profilo della
pubblicità, senza contare il danno all’immagine collegato all’esclusività dei
diritti che si assumono violati.
Pur
regolarmente citata la società VBB non si è costituita ed è stata dichiarata
contumace.
Si
è costituita, invece, la società Choopa, la quale in
via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità
giudiziaria italiana in favore di quella degli Stati Uniti, in quanto luogo
dove si trova il server sul quale vengono caricati i contenuti del portale VBB;
nel
merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in
diritto;
in
particolare ha dedotto l’insussistenza in capo ad essa resistente, quale
hosting provider passivo, di un obbligo di rimozione dei contenuti video
ospitati dal portale VBB, anche in considerazione del mancato invio di una
diffida dettagliata e analitica idonea all’individuazione delle singole pagine
web da rimuovere;
in
via subordinata ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da VBB.
Nel
corso dell’istruttoria sommaria le parti costituite hanno depositato note
difensive ad integrazione dei due atti introduttivi e hanno prodotto documenti,
tra i quali due relazioni tecniche redatte per conto di RTI, nelle quali sono
specificamente individuate le pagine web da rimuovere con i relativi indirizzi
internet (c.d. URL).
All’udienza
del 5.10.2011 il difensore di RTI ha dichiarato che allo stato non risultano
più accessibili gli URL indicati nelle due perizie tecniche da essa depositate
e riferibili ai “Programmi”; ha però precisato che la suddetta rimozione non
esclude l’interesse ad agire della ricorrente con riferimento alla richiesta
inibitoria, né tanto meno esclude il periculum in mora;
alla stessa udienza il difensore di Choopa ha dato
atto di non aver volontariamente provveduto alla notifica dei propri scritti
difensivi nei confronti di VBB entro il termine ad essa concessa; all’esito il
giudice ha riservato la decisione.
OSSERVA
In
primo luogo occorre esaminare l’eccezione pregiudiziale sollevata da Choopa circa il difetto di giurisdizione dell’autorità
giudiziaria italiana.
L’eccezione
è infondata.
L’articolo
5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 recita testualmente: “Il convenuto domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 3) in
materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto”. L’articolo in questione riguarda gli illeciti
di natura extra-contrattuale (i quasi delitti), radicando appunto la
giurisdizione dinanzi al giudice del luogo dove si verifica l’evento dannoso
(cioè l’impoverimento patrimoniale del soggetto danneggiato). Secondo la
giurisprudenza europea, tale luogo deve essere inteso nel senso di luogo in cui
si sia determinato l’evento di danno. Tale orientamento è stato confermato dalle
sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno 1995 n.
6499.
Anche
se la Convenzione di Bruxelles del 1968 a rigore è applicabile solo agli Stati
aderenti alla Comunità Europea, in quanto stipulata nel quadro del Trattato
istitutivo della Comunità Europea, essa è però richiamata dalla legge n. 218
del 1995, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale
privato. In base all’art. 3, comma 2, di
questa legge la giurisdizione italiana sussiste, non solo nelle ipotesi dettate
dal medesimo articolo, ma anche in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3
e 4 della Convenzione sopra citata, anche “allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo
di applicazione della Convenzione”. La
legge n. 218/1995, quindi, amplia nei confronti di tutti l’applicabilità delle
norme della Convenzione sopra riportata, anche se il convenuto non è
domiciliato all’interno della Comunità europea.
Nel
caso specifico non vi è dubbio che il fatto lesivo assunto da RTI a fondamento
della domanda cautelare si è verificato in Italia, dove la ricorrente ha sede e
dove esercita i diritti che si assumono violati. Contrariamente a quanto
eccepito dal Choopa si fini della giurisdizione non
ha rilievo il luogo dove si trovano i server sui quali vengono caricati i
video, bensì solo il luogo dove si verifica l’illecito, il danno evento, che si
concretizza nel momento in cui i video sono diffusi nell’area di mercato ove la
danneggiata esercita i suoi diritti, cioè nel momento in cui la danneggiata
subisce la perdita patrimoniale. A
ritenere diversamente, e cioè se si volesse ammettere che la competenza si
radica nel luogo dove si trova il server che ospita il materiale ritenuto
illecito, l’agente potrebbe scegliersi la giurisdizione dello Stato a lui più
gradita.
Passando
all’esame del merito, sotto il profilo del fumus boni iuris, RTI ha documentato di essere
la titolare esclusiva nel territorio dello stato italiano di tutti i diritti di
utilizzazione e di sfruttamento economico anche a mezzo internet sui due
programmi televisivi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2”. Del resto tale circostanza non è stata
contestata né dalla costituita Choopa, né da VBB
rimasta contumace.
Sulla
base della documentazione versata in atti deve ritenersi altresì accertato e
comunque non contestato che il portale di cui la società VBB è titolare ha
diffuso tra il pubblico della rete in modalità streaming, attraverso il server gestito da Choopa,
numerosi contenuti audiovisivi di proprietà di RTI afferenti i due “Programmi”.
Nessun
dubbio può esserci sulla illiceità della condotta posta in essere dalla società
VBB, la quale svolge un’attività imprenditoriale a fine di lucro consistente,
oltre che nella messa a disposizione di spazi pubblicitari a pagamento, nella
prestazione in favore degli utenti che si registrano al portale di una
molteplicità di servizi, tra i quali il servizio di diffusione di contenuti
audiovisivi. Dalle condizioni
contrattuali che regolano i rapporti tra VBB e gli utenti del portale risulta
chiaramente che la società resistente si è riservata il diritto di sfruttare
commercialmente ed illimitatamente il contenuto del materiale inviato dagli
utenti ivi compresa la facoltà di diffondere a pagamento i contenuti
audiovisivi presenti sulla piattaforma telematica da essa gestita. Dunque l’attività svolta da VBB non può
ritenersi neutra rispetto ai contenuti ospitati dal portale, dal momento che la
società resistente non soltanto sfrutta l’appetibilità del materiale presente
sulla sua piattaforma telematica per offrire spazi pubblicitari, ma svolge
operazioni tecniche di organizzazione e selezione di detto materiale
finalizzate ad una migliore fruizione dello stesso da parte degli utenti.
La
condotta illecita di VBB denunciata dalla ricorrente deve ritenersi avvalorata
dal comportamento processuale tenuto dalla società resistente, la quale, pur
ritualmente citata in giudizio, non si è costituita per contrastare la domanda
avversaria o sollevare contestazioni di sorta.
A
diverse conclusioni si deve giungere, invece, con riferimento all’altra società
convenuta in giudizio (Choopa), quale titolare del
server utilizzato da VBB per la memorizzazione e la diffusione in rete dei dati
immessi dagli utenti dell’omonimo portale.
La
responsabilità addebitata dalla ricorrente all’internet service provider (ISP)
viene qualificata in termini di consapevole concorso nella violazione commessa
dai destinatari del servizio di connettività on-line fornito da Choopa; secondo la prospettazione di RTI, tale concorso
discende in particolare dalla omissione di qualsiasi intervento diretto da
parte del provider a fronte delle denunciate violazioni e della diffida
stragiudiziale trasmessa via e-mail in data 17 maggio 2011 (doc. n. 13 ter del
fascicolo di parte ricorrente). In altri
termini RTI lamenta che il provider – pur essendo stato informato
dell’esistenza delle condotte illecite denunciate – ha omesso di attivarsi per
la repressione delle violazioni dei diritti di utilizzazione economica sui
“Programmi” da parte del titolare del portale VBB.
Al
riguardo è bene premettere che la disciplina di riferimento in ordine
all’attività del prestatore di servizi nella società dell’informazione è contenuta
nel d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (“Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno”).
Nel
d. lgs. n. 70/2003 il principio generale che informa
la responsabilità del fornitore di servizi della società dell’informazione è
contenuto nell’art. 17 (intitolato “Assenza dell’obbligo generale di
sorveglianza”), il quale stabilisce che:
“I.
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14,15 e 16, il prestatore
non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente
fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
II. Fatte salve le disposizioni di
cui agli articoli 14,15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare
senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni
vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni
illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società
dell’informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità
competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione
del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei
dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite”.
Va
inoltre precisato che il potenziale contrasto tra la disciplina del d. lgs. n. 70/2003 e quella successivamente introdotta dalla
direttiva 2004/48/CE del 29.04.2004 (cd. direttiva “enforcement”)
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con d. lgs. 16 marzo 2006 n. 140) è espressamente risolta
dall’art. 2, n. 3, lett. a) della stessa direttiva
2004/48/CE, la quale lascia impregiudicata la direttiva 2000/31/CE in generale
e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 in particolare.
Pertanto
la direttiva “enforcement”, introdotta nel nostro
ordinamento dal d. lgs. n. 140/2006, deve essere
applicata nel rispetto della disciplina di
cui al d. lgs. n. 70/3003.
Quindi
nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto
delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi
della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico (v. art.
1 – intitolato “Finalità” – del d. lgs. n. 70/2003).
La
limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente
volta ad evitare l’introduzione di una ipotesi di responsabilità oggettiva non
legislativamente tipizzata o quantomeno l’ipotesi di una compartecipazione dei
providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di
connettività da essi fornito. La clausola di salvezza posta a beneficio degli
ISP “fornitori di connettività alle reti” riguarda i cd. intermediari di
servizi della società dell’informazione, ossia i soggetti che si limitano ad
offrire l’accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice
trasporto (mere conduit)
delle informazioni fornite da soggetti terzi (i cd. “destinatari del
servizio”), oppure ancora il servizio di memorizzazione temporanea (caching) o
permanente (hosting) delle
informazioni fornite dal “content provider” purchè essi restino del tutto estranei ai contenuti
trasmessi.
Nell’ambito
di tale quadro normativo occorre procedere alla valutazione delle condotte in
concreto addebitate da RTI a Choopa con riferimento
al provvedimento di inibitoria in sede cautelare.
Già
sul piano dell’allegazione dei fatti occorre rilevare che la società ricorrente
non ha addebitato a Choopa una condotta agevolatrice
attiva in grado di influire sulla diffusione dei contenuti audiovisivi
afferenti i due “Programmi”. La
resistente si è poi difesa affermando la propria qualifica di hosting provider
passivo (cioè di soggetto che offre un servizio di memorizzazione permanente di
informazioni senza avere alcun ruolo nell’origine della trasmissione e nella
selezione sia del destinatario che delle informazioni immesse in rete) ed in
ciò non è stata smentita da controparte.
Appare
dunque applicabile alla fattispecie in esame l’art. 16 D. Lgs.
n. 70/2003, che dispone la non responsabilità dell’hosting provider a
condizione che il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza
dell’illiceità dell’informazione o dei fatti e circostanze che rendano
manifesta detta illiceità e che, non appena a conoscenza di tali fatti o su
comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette
informazioni.
Rilevante
rispetto al caso di specie appare altresì la norma generale sopra richiamata di
cui all’art. 17 d. lgs. n. 70/2003 che esclude in via
generale che prestatore del servizio sia assoggettato ad un obbligo di
sorveglianza sulle informazioni memorizzate e trasmesse o ad alcun obbligo di
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite.
Se,
dunque, il richiamo ad un presunto concorso dell’hosting provider nelle
violazioni connesse alle informazioni immesse nella rete appare incongruo
rispetto alla disciplina prevista dall’art. 15 D. Lgs.
n. 70/2003, l’insorgenza dei presupposti per ritenere sussistente la civile
responsabilità di tale soggetto appare connessa alle sole ipotesi in cui esso
non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’autorità giudiziari od
amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure
all’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole
per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete,
non abbia provveduto ad informarne l’autorità competente (art. 17, comma 3, D. Lgs. n. 70/2003).
Nel
caso in esame tali presupposti non sussistono, tenuto conto che l’unica diffida
inviata da RTI a Choopa (l’e-mail datata 17 maggio
2011) non contiene una dettagliata e specifica indicazione dei video da
rimuovere e delle relative pagine web, se si esclude il riferimento, a mero
titolo esemplificativo, agli URL di due video riferibili alla serie televisiva
“Squadra Antimafia” che sono stati prontamente rimossi prima dell’introduzione
del presente giudizio.
L’esenzione
di responsabilità di cui al primo comma dell’art. 16 per i contenuti
informativi immessi in rete tuttavia non impedisce che l’hosting provider possa
essere destinatario di ordini da parte dell’autorità giudiziaria finalizzati a
determinare la cessazione di violazioni commesse dai soggetti in favore dei
quali il servizio è prestato: ciò è espressamente previsto dal terzo comma
dello stesso art. 16.
Tale
ipotesi appare finalizzata all’intento di pervenire con rapidità ed efficacia
alla cessazione della violazione, imponendo anche al provider un’autonoma
attivazione – ancorchè in assenza di specifica
responsabilità per le informazioni veicolate in rete – per ottenere lo stesso
risultato sul piano tecnico, laddove evidentemente non si reputi sufficiente
l’inibitoria comminata al responsabile della violazione o vi siano elementi in
base ai quali presumere che essa non sarà osservata da tale soggetto.
Nel
caso specifico, tuttavia, Choopa ha già provveduto a
far rimuovere non soltanto le due pagine web indicate nella e-mail del 17
maggio 2011, ma anche gli altri URL specificamente individuati nelle due
relazioni tecniche depositate nel corso dell’istruttoria sommaria, come ammesso
dalla stessa parte ricorrente all’udienza del 5.10.2011.
Da
ciò deriva per un verso l’inesistenza nel caso di specie di una condotta
effettivamente rilevante sotto il profilo della responsabilità civile del
convenuto provider, nonché l’attuale mancanza dei presupposti di fatto che
potrebbero indurre questo Giudice ad impartire al provider un ordine di
cessazione di condotte che risultano pacificamente già cessate in corso di
causa.
Né,
d’altra parte, appare concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile
un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite
altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa, in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di
un controllo preventivo in riferimento a tutti e a ciascuno dei contenuti che
fossero ospitati sui siti dei propri server.
Pertanto,
nei confronti di Choopa va esclusa la sussistenza dei
presupposti per l’adozione di qualunque provvedimento cautelare così come
invocato da RTI.
La
tutela cautelare deve, invece, essere accordata nei confronti di VBB che, per
quanto sopra evidenziato, è da ritenere responsabile, quantomeno sul piano del fumus, per la
violazione dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale di RTI afferenti i
due “Programmi”. L’accertata infrazione alla normativa del diritto d’autore è
di per sé sufficiente a fondare l’invocato provvedimento di inibitoria,
restando pertanto allo stato assorbita ogni valutazione in punto a concorrenza
sleale e di violazione dei marci da approfondire in sedi di merito.
In
ordine al presupposto del periculum in mora
per giurisprudenza e dottrina costante è consolidata nell’ipotesi di inibitoria
per violazione del diritto d’autore non è necessario un accertamento del
suddetto presupposto, essendo lo stesso insito nella perpetuazione
dell’illecita violazione del diritto stesso suscettibile di creare danni non
risarcibili anche sotto il profilo della violazione dell’esclusività e
dell’immagine.
In
ogni caso in considerazione dell’elevato numero di utente del portale VBB
appare evidente l’irreparabilità del danno consistente nel rischio concreto da
parte della ricorrente di perdere in modo permanente ed irreversibile
consistenti quote di mercato nonchè il danno
all’immagine commerciale e lo sviamento di clientela anche con riferimento ai
potenziali inserzionisti pubblicitari.
La
prima richiesta cautelare finalizzata all’immediata rimozione dal portale VBB
di tutti i contenuti audiovisivi afferenti ai due “Programmi” di RTI appare
superata dalla spontanea eliminazione delle pagine web denunciate quali
illecite, eliminazione di cui la ricorrente ha dato atto nel corso dell’ultima
udienza.
Tale
rimozione tuttavia non impedisce l’emanazione di un’inibitoria pro futuro così come invocato da RTI,
Sussiste
infatti l’interesse della ricorrente ad ottenere un provvedimento con funzione
preventiva e con effetti per il futuro volto ad impedire il compimento di fatti
antigiuridici non eliminabili a posteriori.
In proposito deve ritenersi integrato il pericolo di reiterazione e
ripetizione del comportamento illecito denunciato. Infatti, appare evidente che nelle more del
giudizio ordinario la condotta illecita di VBB potrebbe essere reiterata
infinite volte con grave pregiudizio per la ricorrente. La concessione dell’inibitoria finalizzata a
prevenire la condotta illecita futura è quindi giustificata dalla necessità di
elidere per il futuro il reiterarsi delle violazioni, per cui sotto il profilo
della irreparabilità del danno la tutela urgente si risolve in una funzione
preventiva per evitare situazioni a posteriori non eliminabili causate dalla
condotta illecita.
Ai
fini di una più efficace tutela cautelare appare opportuno fissare sin da ora
la misura della penale nel caso di violazione dell’inibitoria. Deve, invece, essere differita all’eventuale
fase di merito la decisione sulla pubblicazione del provvedimento.
Il
rigetto del ricorso nei confronti di Choopa comporta
l’assorbimento della domanda di manleva rivolta da quest’ultima a VBB; la
domanda, peraltro, deve intendersi rinunciata, avendo Choopa
desistito dal notificare il proprio atto difensivo nei confronti dell’altra
resistente rimasta contumace.
Le
spese di lite relative al rapporto processuale tra RTI e VBB seguono la
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per disporre
la compensazione, nei rapporti tra RTI e Choopa,
dell’onere delle spese processuali rispettivamente sostenute in considerazione
della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali
della controversia e della mancanza di un univoco orientamento
giurisprudenziale sulle questioni trattate.
P.Q.M.
- inibisce a VBB.LIMITED – direttamente
o anche a mezzo di soggetti terzi da essa controllati – il proseguimento della
violazione perpetuata in qualunque forma e/o qualunque mezzo dei diritti
connessi di utilizzazione e sfruttamento economico della società Reti
Televisive Italiane S.p.A. riferibili ai programmi televisivi “Squadra
Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2”;
- fissa la somma di euro 1.000,00 per
ogni giorni di ritardo nell’esecuzione a decorrere dalla notifica in forma
esecutiva della presente ordinanza e per ogni minuto di diffusione in
violazione del presente provvedimento;
- respinge la domanda cautelare
proposta da Reti Televisive Italiane S.p.A. nei confronti di Choopa LLC;
- condanna VBBCOM:LIMITED a rifondere a
Reti Televisive Italiane S.p.A. le spese di giudizio, liquidate in euro 650,00
per spese, euro 900 per diritti ed euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA;
- compensa interamente le spese di lite
tra Reti Televisive Italiane S.p.A. e Choopa LLC.
Si
comunichi.
Roma,
20/10/2011
Il
Giudice
Dott.
Giuseppe Russo