STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

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Tribunale Civile di Roma

Ordinanza 20 ottobre 2011

 

(l’hosting provider non è responsabile del contenuto degli utenti – la responsabilità degli ISP che offrono servizi di hosting sussiste solo nell’ipotesi in cui l’intermediario “non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’Autoritàgiudiziaria od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure all’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete,  non abbia provveduto ad informare l’autorità competente – non è esigibile nei confronti del fornitore di hosting l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e ciascuno dei contenuti ospitati sui siti dei propri server”)

 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

 

 

IL GIUDICE

 

-           nel procedimento C‑70/10, sciogliendo la riserva del 5.10.2011;

-           letti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati;

 

PREMESSO CHE

 

 

Con ricorso ex art. 156/163 legge 633/1941 – 131 d. lgs. N. 30/2005 e 700 c.p.c. depositato in data 331.05.2011 la società Reti Televisive Italiana S.p.A. (di seguito RTI) ha chiesto un provvedimento cautelare con il quale: 

a)         si ordini alle società VBBCOM.LIMITED (di seguito VBB) e Choopa LLC (si seguito Choopa) – direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi controllati e/o collegati – la immediata rimozione dai server e la conseguente immediata disabilitazione all’accesso di tutti i contenuti riproducenti – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e con qualsiasi modalità di trasmissione – sequenze di immagini fisse o in movimento relative ai programmi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2” (di seguito i “Programmi”;

b)         si inibisca alle resistenti – direttamente o per mezzo di soggetti terzi controllati e/o collegati – il proseguimento della violazione di tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale (relativamente al marchio “Canale 5” e al logo dei “Programmi”) ed intellettuale di RTI riferibile ai “Programmi” perpretata in qualunque forma e/o con qualunque mezzo;

c)         si fissi un somma – in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia – per ogni minuto di frazione di esso di diffusione dei contenuti audiovisivi afferenti i “Programmi” successivamente constatata ed una somma non inferiore ad euro 50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento dalla notifica in forma esecutiva dello stesso;

d)         si ordini che il dispositivo dell’emanando provvedimento venga pubblicato ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive e/o per tre giorni consecutivi) a caratteri doppi del normale nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, ad esclusive spese della resistente ed a cura di RTI, sulla prima pagina cartacea e sulla homepage dei seguenti quotidiani: “MF”, “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera”, “Il Giornale”, nonché sulla pagina principale del portale VBB entro 3 giorni dalla notificazione in forma esecutiva dell’emanando provvedimento;

e)         e con vittoria di spese.

 

A  sostegno della domanda RTI ha dedotto di essere titolare esclusiva, in perpetuo e senza vincoli di territorio, di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dei due “Programmi”, inclusi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento a mezzo internet, nonché dei diritti sul marchio “Canale 5” e sui loghi dei “Programmi”;

che a partire dal mese di maggio del 2011 era stata rilevata la reiterata illecita diffusione dal portale di VBB, ospitato sui server di Choopa, in modalità streaming di numerosi contenuti audiovisivi afferenti i “Programmi” con il marchio e i loghi di proprietà di RTI;

che pertanto, sotto il profilo del fumus, doveva essere riconosciuta la responsabilità del proprietario/gestore del portale VBB e quella dell’hosting provider, titolare del server, per l’illecita riproduzione, trasmissione, comunicazione al pubblico dei “Programmi”;

che siffatto comportamento costituiva una palese violazione dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale e dei diritti di privativa sul marchio (con conseguente possibilità di invocare la tutela prevista dagli artt. 156 e 163 l.d.a., e quella di cui agli artt. 20 e 131 del codice della proprietà industriale) ed integrava altresì le fattispecie di illecito aquiliano previste dall’art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. ed in particolare la fattispecie qualificata come concorrenza parassitaria;

che doveva ritenersi sussistente anche il periculum in mora, non avendo le resistenti aderito alle diffide dei RTI finalizzate a far cessare l’illegittima diffusione dei “Programmi” ed essendo quindi insito nel perpetuarsi  della violazione che sottrae al bacino di utenza televisiva e telematica un numero indefinito di utenti, sottraendo quote di mercato rilevanti anche sotto il diverso profilo della pubblicità, senza contare il danno all’immagine collegato all’esclusività dei diritti che si assumono violati.

 

Pur regolarmente citata la società VBB non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

 

Si è costituita, invece, la società Choopa, la quale in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in favore di quella degli Stati Uniti, in quanto luogo dove si trova il server sul quale vengono caricati i contenuti del portale VBB;

nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;

in particolare ha dedotto l’insussistenza in capo ad essa resistente, quale hosting provider passivo, di un obbligo di rimozione dei contenuti video ospitati dal portale VBB, anche in considerazione del mancato invio di una diffida dettagliata e analitica idonea all’individuazione delle singole pagine web da rimuovere;

in via subordinata ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da VBB.

 

Nel corso dell’istruttoria sommaria le parti costituite hanno depositato note difensive ad integrazione dei due atti introduttivi e hanno prodotto documenti, tra i quali due relazioni tecniche redatte per conto di RTI, nelle quali sono specificamente individuate le pagine web da rimuovere con i relativi indirizzi internet (c.d. URL).

All’udienza del 5.10.2011 il difensore di RTI ha dichiarato che allo stato non risultano più accessibili gli URL indicati nelle due perizie tecniche da essa depositate e riferibili ai “Programmi”; ha però precisato che la suddetta rimozione non esclude l’interesse ad agire della ricorrente con riferimento alla richiesta inibitoria, né tanto meno esclude il periculum in mora; alla stessa udienza il difensore di Choopa ha dato atto di non aver volontariamente provveduto alla notifica dei propri scritti difensivi nei confronti di VBB entro il termine ad essa concessa; all’esito il giudice ha riservato la decisione.

 

OSSERVA

 

In primo luogo occorre esaminare l’eccezione pregiudiziale sollevata da Choopa circa il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana.

L’eccezione è infondata.

L’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 recita testualmente: “Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”. L’articolo in questione riguarda gli illeciti di natura extra-contrattuale (i quasi delitti), radicando appunto la giurisdizione dinanzi al giudice del luogo dove si verifica l’evento dannoso (cioè l’impoverimento patrimoniale del soggetto danneggiato). Secondo la giurisprudenza europea, tale luogo deve essere inteso nel senso di luogo in cui si sia determinato l’evento di danno. Tale orientamento è stato confermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno 1995 n. 6499.

Anche se la Convenzione di Bruxelles del 1968 a rigore è applicabile solo agli Stati aderenti alla Comunità Europea, in quanto stipulata nel quadro del Trattato istitutivo della Comunità Europea, essa è però richiamata dalla legge n. 218 del 1995, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato.  In base all’art. 3, comma 2, di questa legge la giurisdizione italiana sussiste, non solo nelle ipotesi dettate dal medesimo articolo, ma anche in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 della Convenzione sopra citata, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione”.  La legge n. 218/1995, quindi, amplia nei confronti di tutti l’applicabilità delle norme della Convenzione sopra riportata, anche se il convenuto non è domiciliato all’interno della Comunità europea.

Nel caso specifico non vi è dubbio che il fatto lesivo assunto da RTI a fondamento della domanda cautelare si è verificato in Italia, dove la ricorrente ha sede e dove esercita i diritti che si assumono violati. Contrariamente a quanto eccepito dal Choopa si fini della giurisdizione non ha rilievo il luogo dove si trovano i server sui quali vengono caricati i video, bensì solo il luogo dove si verifica l’illecito, il danno evento, che si concretizza nel momento in cui i video sono diffusi nell’area di mercato ove la danneggiata esercita i suoi diritti, cioè nel momento in cui la danneggiata subisce la perdita patrimoniale.  A ritenere diversamente, e cioè se si volesse ammettere che la competenza si radica nel luogo dove si trova il server che ospita il materiale ritenuto illecito, l’agente potrebbe scegliersi la giurisdizione dello Stato a lui più gradita.

 

Passando all’esame del merito, sotto il profilo del fumus boni iuris, RTI ha documentato di essere la titolare esclusiva nel territorio dello stato italiano di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico anche a mezzo internet sui due programmi televisivi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2”.  Del resto tale circostanza non è stata contestata né dalla costituita Choopa, né da VBB rimasta contumace.

Sulla base della documentazione versata in atti deve ritenersi altresì accertato e comunque non contestato che il portale di cui la società VBB è titolare ha diffuso tra il pubblico della rete in modalità streaming, attraverso il server gestito da Choopa, numerosi contenuti audiovisivi di proprietà di RTI afferenti i due “Programmi”.

Nessun dubbio può esserci sulla illiceità della condotta posta in essere dalla società VBB, la quale svolge un’attività imprenditoriale a fine di lucro consistente, oltre che nella messa a disposizione di spazi pubblicitari a pagamento, nella prestazione in favore degli utenti che si registrano al portale di una molteplicità di servizi, tra i quali il servizio di diffusione di contenuti audiovisivi.  Dalle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra VBB e gli utenti del portale risulta chiaramente che la società resistente si è riservata il diritto di sfruttare commercialmente ed illimitatamente il contenuto del materiale inviato dagli utenti ivi compresa la facoltà di diffondere a pagamento i contenuti audiovisivi presenti sulla piattaforma telematica da essa gestita.  Dunque l’attività svolta da VBB non può ritenersi neutra rispetto ai contenuti ospitati dal portale, dal momento che la società resistente non soltanto sfrutta l’appetibilità del materiale presente sulla sua piattaforma telematica per offrire spazi pubblicitari, ma svolge operazioni tecniche di organizzazione e selezione di detto materiale finalizzate ad una migliore fruizione dello stesso da parte degli utenti.

La condotta illecita di VBB denunciata dalla ricorrente deve ritenersi avvalorata dal comportamento processuale tenuto dalla società resistente, la quale, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita per contrastare la domanda avversaria o sollevare contestazioni di sorta.

 

A diverse conclusioni si deve giungere, invece, con riferimento all’altra società convenuta in giudizio (Choopa), quale titolare del server utilizzato da VBB per la memorizzazione e la diffusione in rete dei dati immessi dagli utenti dell’omonimo portale.

La responsabilità addebitata dalla ricorrente all’internet service provider (ISP) viene qualificata in termini di consapevole concorso nella violazione commessa dai destinatari del servizio di connettività on-line fornito da Choopa; secondo la prospettazione di RTI, tale concorso discende in particolare dalla omissione di qualsiasi intervento diretto da parte del provider a fronte delle denunciate violazioni e della diffida stragiudiziale trasmessa via e-mail in data 17 maggio 2011 (doc. n. 13 ter del fascicolo di parte ricorrente).  In altri termini RTI lamenta che il provider – pur essendo stato informato dell’esistenza delle condotte illecite denunciate – ha omesso di attivarsi per la repressione delle violazioni dei diritti di utilizzazione economica sui “Programmi” da parte del titolare del portale VBB.

 

Al riguardo è bene premettere che la disciplina di riferimento in ordine all’attività del prestatore di servizi nella società dell’informazione è contenuta nel d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”).

Nel d. lgs. n. 70/2003 il principio generale che informa la responsabilità del fornitore di servizi della società dell’informazione è contenuto nell’art. 17 (intitolato “Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”), il quale stabilisce che:

            “I. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14,15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 

            II. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite”.

Va inoltre precisato che il potenziale contrasto tra la disciplina del d. lgs. n. 70/2003 e quella successivamente introdotta dalla direttiva 2004/48/CE del 29.04.2004 (cd. direttiva “enforcement”) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con d. lgs. 16 marzo 2006 n. 140) è espressamente risolta dall’art. 2, n. 3, lett. a) della stessa direttiva 2004/48/CE, la quale lascia impregiudicata la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 in particolare.

Pertanto la direttiva “enforcement”, introdotta nel nostro ordinamento dal d. lgs. n. 140/2006, deve essere applicata nel rispetto della disciplina di  cui al d. lgs. n. 70/3003.

Quindi nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico (v. art. 1 – intitolato “Finalità” – del d. lgs. n. 70/2003).

La limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente volta ad evitare l’introduzione di una ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata o quantomeno l’ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito. La clausola di salvezza posta a beneficio degli ISP “fornitori di connettività alle reti” riguarda i cd. intermediari di servizi della società dell’informazione, ossia i soggetti che si limitano ad offrire l’accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice trasporto (mere conduit) delle informazioni fornite da soggetti terzi (i cd. “destinatari del servizio”), oppure ancora il servizio di memorizzazione temporanea (caching) o permanente (hosting) delle informazioni fornite dal “content provider” purchè essi restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi.

 

Nell’ambito di tale quadro normativo occorre procedere alla valutazione delle condotte in concreto addebitate da RTI a Choopa con riferimento al provvedimento di inibitoria in sede cautelare.

Già sul piano dell’allegazione dei fatti occorre rilevare che la società ricorrente non ha addebitato a Choopa una condotta agevolatrice attiva in grado di influire sulla diffusione dei contenuti audiovisivi afferenti i due “Programmi”.  La resistente si è poi difesa affermando la propria qualifica di hosting provider passivo (cioè di soggetto che offre un servizio di memorizzazione permanente di informazioni senza avere alcun ruolo nell’origine della trasmissione e nella selezione sia del destinatario che delle informazioni immesse in rete) ed in ciò non è stata smentita da controparte.

Appare dunque applicabile alla fattispecie in esame l’art. 16 D. Lgs. n. 70/2003, che dispone la non responsabilità dell’hosting provider a condizione che il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza dell’illiceità dell’informazione o dei fatti e circostanze che rendano manifesta detta illiceità e che, non appena a conoscenza di tali fatti o su comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette informazioni.

Rilevante rispetto al caso di specie appare altresì la norma generale sopra richiamata di cui all’art. 17 d. lgs. n. 70/2003 che esclude in via generale che prestatore del servizio sia assoggettato ad un obbligo di sorveglianza sulle informazioni memorizzate e trasmesse o ad alcun obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Se, dunque, il richiamo ad un presunto concorso dell’hosting provider nelle violazioni connesse alle informazioni immesse nella rete appare incongruo rispetto alla disciplina prevista dall’art. 15 D. Lgs. n. 70/2003, l’insorgenza dei presupposti per ritenere sussistente la civile responsabilità di tale soggetto appare connessa alle sole ipotesi in cui esso non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’autorità giudiziari od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure all’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete, non abbia provveduto ad informarne l’autorità competente (art. 17, comma 3, D. Lgs. n. 70/2003).

Nel caso in esame tali presupposti non sussistono, tenuto conto che l’unica diffida inviata da RTI a Choopa (l’e-mail datata 17 maggio 2011) non contiene una dettagliata e specifica indicazione dei video da rimuovere e delle relative pagine web, se si esclude il riferimento, a mero titolo esemplificativo, agli URL di due video riferibili alla serie televisiva “Squadra Antimafia” che sono stati prontamente rimossi prima dell’introduzione del presente giudizio.

L’esenzione di responsabilità di cui al primo comma dell’art. 16 per i contenuti informativi immessi in rete tuttavia non impedisce che l’hosting provider possa essere destinatario di ordini da parte dell’autorità giudiziaria finalizzati a determinare la cessazione di violazioni commesse dai soggetti in favore dei quali il servizio è prestato: ciò è espressamente previsto dal terzo comma dello stesso art. 16.

Tale ipotesi appare finalizzata all’intento di pervenire con rapidità ed efficacia alla cessazione della violazione, imponendo anche al provider un’autonoma attivazione – ancorchè in assenza di specifica responsabilità per le informazioni veicolate in rete – per ottenere lo stesso risultato sul piano tecnico, laddove evidentemente non si reputi sufficiente l’inibitoria comminata al responsabile della violazione o vi siano elementi in base ai quali presumere che essa non sarà osservata da tale soggetto.

Nel caso specifico, tuttavia, Choopa ha già provveduto a far rimuovere non soltanto le due pagine web indicate nella e-mail del 17 maggio 2011, ma anche gli altri URL specificamente individuati nelle due relazioni tecniche depositate nel corso dell’istruttoria sommaria, come ammesso dalla stessa parte ricorrente all’udienza del 5.10.2011.

Da ciò deriva per un verso l’inesistenza nel caso di specie di una condotta effettivamente rilevante sotto il profilo della responsabilità civile del convenuto provider, nonché l’attuale mancanza dei presupposti di fatto che potrebbero indurre questo Giudice ad impartire al provider un ordine di cessazione di condotte che risultano pacificamente già cessate in corso di causa.

Né, d’altra parte, appare concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa, in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e a ciascuno dei contenuti che fossero ospitati sui siti dei propri server.

Pertanto, nei confronti di Choopa va esclusa la sussistenza dei presupposti per l’adozione di qualunque provvedimento cautelare così come invocato da RTI.

 

La tutela cautelare deve, invece, essere accordata nei confronti di VBB che, per quanto sopra evidenziato, è da ritenere responsabile, quantomeno sul piano del fumus, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale di RTI afferenti i due “Programmi”. L’accertata infrazione alla normativa del diritto d’autore è di per sé sufficiente a fondare l’invocato provvedimento di inibitoria, restando pertanto allo stato assorbita ogni valutazione in punto a concorrenza sleale e di violazione dei marci da approfondire in sedi di merito.

In ordine al presupposto del periculum in mora per giurisprudenza e dottrina costante è consolidata nell’ipotesi di inibitoria per violazione del diritto d’autore non è necessario un accertamento del suddetto presupposto, essendo lo stesso insito nella perpetuazione dell’illecita violazione del diritto stesso suscettibile di creare danni non risarcibili anche sotto il profilo della violazione dell’esclusività e dell’immagine.

In ogni caso in considerazione dell’elevato numero di utente del portale VBB appare evidente l’irreparabilità del danno consistente nel rischio concreto da parte della ricorrente di perdere in modo permanente ed irreversibile consistenti quote di mercato nonchè il danno all’immagine commerciale e lo sviamento di clientela anche con riferimento ai potenziali inserzionisti pubblicitari.

La prima richiesta cautelare finalizzata all’immediata rimozione dal portale VBB di tutti i contenuti audiovisivi afferenti ai due “Programmi” di RTI appare superata dalla spontanea eliminazione delle pagine web denunciate quali illecite, eliminazione di cui la ricorrente ha dato atto nel corso dell’ultima udienza.

Tale rimozione tuttavia non impedisce l’emanazione di un’inibitoria pro futuro così come invocato da RTI,

Sussiste infatti l’interesse della ricorrente ad ottenere un provvedimento con funzione preventiva e con effetti per il futuro volto ad impedire il compimento di fatti antigiuridici non eliminabili a posteriori.  In proposito deve ritenersi integrato il pericolo di reiterazione e ripetizione del comportamento illecito denunciato.  Infatti, appare evidente che nelle more del giudizio ordinario la condotta illecita di VBB potrebbe essere reiterata infinite volte con grave pregiudizio per la ricorrente.  La concessione dell’inibitoria finalizzata a prevenire la condotta illecita futura è quindi giustificata dalla necessità di elidere per il futuro il reiterarsi delle violazioni, per cui sotto il profilo della irreparabilità del danno la tutela urgente si risolve in una funzione preventiva per evitare situazioni a posteriori non eliminabili causate dalla condotta illecita.

Ai fini di una più efficace tutela cautelare appare opportuno fissare sin da ora la misura della penale nel caso di violazione dell’inibitoria.  Deve, invece, essere differita all’eventuale fase di merito la decisione sulla pubblicazione del provvedimento.

 

Il rigetto del ricorso nei confronti di Choopa comporta l’assorbimento della domanda di manleva rivolta da quest’ultima a VBB; la domanda, peraltro, deve intendersi rinunciata, avendo Choopa desistito dal notificare il proprio atto difensivo nei confronti dell’altra resistente rimasta contumace.

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra RTI e VBB seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  Sussistono invece giusti motivi per disporre la compensazione, nei rapporti tra RTI e Choopa, dell’onere delle spese processuali rispettivamente sostenute in considerazione della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della controversia e della mancanza di un univoco orientamento giurisprudenziale sulle questioni trattate.

 

P.Q.M.

 

-           inibisce a VBB.LIMITED – direttamente o anche a mezzo di soggetti terzi da essa controllati – il proseguimento della violazione perpetuata in qualunque forma e/o qualunque mezzo dei diritti connessi di utilizzazione e sfruttamento economico della società Reti Televisive Italiane S.p.A. riferibili ai programmi televisivi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2”;

-           fissa la somma di euro 1.000,00 per ogni giorni di ritardo nell’esecuzione a decorrere dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza e per ogni minuto di diffusione in violazione del presente provvedimento;

-           respinge la domanda cautelare proposta da Reti Televisive Italiane S.p.A. nei confronti di Choopa LLC;

-           condanna VBBCOM:LIMITED a rifondere a Reti Televisive Italiane S.p.A. le spese di giudizio, liquidate in euro 650,00 per spese, euro 900 per diritti ed euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;

-           compensa interamente le spese di lite tra Reti Televisive Italiane S.p.A. e Choopa LLC.

 

Si comunichi.

 

Roma, 20/10/2011

 

Il Giudice

Dott. Giuseppe Russo

 

 

 

 

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