STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Protocollo relativo ai paesi in via di
sviluppo”
Ratificato
con legge 28 aprile 1976, n. 424
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà
intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.
(in
Suppl ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 19
giugno 1976)
Art. 1
Ogni Paese
considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
quale Paese in via di sviluppo, il quale ratifichi l'Atto della presente
Convenzione, di cui il presente Protocollo è parte integrante, o vi aderisca
pur non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica o dei suoi
bisogni sociali o culturali, di prendere, nel prossimo avvenire, i
provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto
Atto, può, mediante notificazione al Direttore generale contemporanea alla
ratifica o all'adesione comprendente l'art. 21 dell'Atto, dichiarare che,
durante i primi dieci anni di appartenenza al medesimo, si prevarrà di una
qualunque o di tutte le riserve seguenti:
a) sostituirà al termine di cinquant'anni,
previsto negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, un
altro termine, non inferiore a venticinque anni, e al termine di venticinque
anni, previsto nell'alinea 4 del predetto articolo, un altro termine, non
inferiore a dieci anni;
b) sostituirà all'art. 8 della presente
Convenzione le disposizioni seguenti:
i) gli autori di opere letterarie e
artistiche protette dalla presente Convenzione godono, nei Paesi diversi da
quello di origine delle loro opere, del diritto esclusivo di farne o
autorizzarne la traduzione per tutta la durata della protezione dei loro
diritti sulle opere originali. Tuttavia, il diritto esclusivo di traduzione
cessa di esistere qualora l'autore non ne abbia fatto uso nei dieci anni
successivi alla prima pubblicazione in originale, pubblicando o facendo
pubblicare, in uno dei Paesi dell'Unione, una traduzione nella lingua per la
quale la protezione sarà reclamata;
ii) quando alla scadenza di un periodo
di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o di
un periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di
sviluppo interessato, la traduzione non sia stata, dal titolare del diritto di
traduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese
nella o in una delle sue lingue nazionali, ufficiali o regionali, qualsiasi
persona appartenente al predetto Paese potrà ottenere dall'autorità competente
una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera in tal modo
tradotta in una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali nella quale non è
stata pubblicata. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente,
in conformità alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda è presentata
dimostra di aver domandato al titolare del diritto di traduzione
l'autorizzazione a tradurre e a pubblicare la traduzione e, nonostante la
massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto di
autore o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potrà essere concessa, alle
medesime condizioni, se le edizioni di una traduzione già pubblicata in tale
lingua e Paese sono esaurite;
iii) se il titolare del diritto di
traduzione non è potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve
indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera
e, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è nota, al
rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene,
oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La
licenza non potrà essere concessa prima della scadenza di un termine di due
mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda;
iv) la legislazione nazionale adotterà
le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un
equo compenso, nonché il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva
delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una traduzione
corretta dell'opera;
v) il titolo e il nome dell'opera
originale devono essere stampati su tutti gli esemplari della traduzione
pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l'edizione all'interno del
territorio del Paese dell'Unione in cui essa è richiesta.
L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione sono
possibili se una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali di quest'altro
Paese è la medesima di quella nella quale l'opera originale è stata tradotta,
se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in
vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita;
l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove
le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di
questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non è cedibile;
vi) la licenza non può essere concessa
qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera;
vii) tuttavia se l'autore si avvale del
diritto conferito in conformità al numero i) nel termine di dieci anni dalla
data della prima pubblicazione, la licenza scadrà alla data in cui l'autore
pubblica o fa pubblicare la sua traduzione nel Paese dove la licenza è stata
concessa; resta inteso, però, che gli esemplari della traduzione già approntati
prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;
viii) se l'autore non si avvale del
diritto conferito in conformità al numero i) nel termine di dieci anni, il
compenso previsto per la licenza non esclusiva di cui sopra cessa di essere
dovuto per ogni utilizzazione posteriore alla scadenza di questo termine;
ix) se l'autore gode del diritto
esclusivo di traduzione in un Paese per avervi pubblicato o fatto pubblicare
una traduzione della sua opera entro dieci anni dalla prima pubblicazione, ma
se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte
le edizioni di tale traduzione ivi autorizzata si esauriscono, una licenza non
esclusiva di traduzione dell'opera potrà essere ottenuta presso l'autorità
competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non
esclusiva contemplata nei numeri ii) a vi), con riserva però delle disposizioni
del numero vii);
c) applicherà le disposizioni dell'art. 9.1
della presente Convenzione, riservatele disposizioni seguenti:
i) quando, alla scadenza di un periodo
di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o di
un periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di
sviluppo interessato, quest'opera non sia stata, dal titolare del diritto di
riproduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese
nella forma originale nella quale è stata creata, qualsiasi persona appartenente
al predetto Paese potrà ottenere dall'autorità competente una licenza non
esclusiva per riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale. La
licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità alle
disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda è presentata, dimostra di aver
domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di riprodurre e pubblicare
l'opera a scopo educativo o culturale e, nonostante la massima diligenza, di
non aver potuto raggiungere il titolare del diritto o ottenere la sua
autorizzazione.
La licenza potrà essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di
quest'opera nella forma originale, già pubblicate in tale Paese sono esaurite;
ii) se il titolare del diritto di
riproduzione non è potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve
indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera
e, se la nazionalità del titolare del diritto di riproduzione è nota, al
rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene,
oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La
licenza non potrà essere concessa prima della scadenza di un termine di due
mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda;
iii) la legislazione nazionale adotterà
le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di riproduzione un
equo compenso, nonché il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva
delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una
riproduzione corretta dell'opera;
iv) il titolo originale e il nome
dell'autore dell'opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della
riproduzione pubblicata.
La licenza sarà valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del
Paese dell'Unione in cui essa è richiesta.
L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione, a scopo
educativo o culturale, sono possibili se la legge nazionale ammette la licenza
e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone
all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di
qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono
regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi.
La licenza non è cedibile;
v) la licenza non può essere concessa
qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera;
vi) tuttavia se l'autore si avvale del
diritto di riprodurre l'opera, la licenza scadrà alla data in cui l'autore
pubblica o fa pubblicare la sua opera in forma originale nel Paese dove la
licenza è stata concessa; resta inteso, però, che gli esemplari dell'opera già
approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere
venduti;
vii) se l'autore pubblica o fa pubblicare la
sua opera nella forma originale in un Paese, ma se, posteriormente e durante
l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni autorizzate in
detta forma originale si esauriscono in questo Paese, una licenza non esclusiva
di riproduzione e di pubblicazione dell'opera potrà essere ottenuta presso
l'autorità competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la
licenza non esclusiva contemplata nei numerii) a v),
con riserva però delle disposizioni del numero vi);
d) sostituirà agli alinea 1 e 2 dell'art.
11-bis della presente Convenzione le disposizioni seguenti:
i) gli autori di opere letterarie ed
artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione delle
loro opere e la comunicazione al pubblico delle opere radiodiffuse qualora
questa comunicazione sia fatta a scopo di lucro;
ii) spetta alle legislazioni nazionali
dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto
previsto nel precedente numero, ma tali condizioni hanno effetto strettamente
limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il
diritto morale dell'autore né il diritto del medesimo ad un equo compenso che
in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente;
e) si riserverà il diritto, esclusivamente
a scopo d'insegnamento, di studio e di ricerca in tutti i settori
dell'educazione, di limitare la protezione delle opere letterarie ed artistiche
purché la legislazione nazionale adotti disposizioni atte ad assicurare
all'autore un compenso conforme alle norme di pagamento applicabili agli autori
nazionali; il pagamento e il trasferimento del compenso saranno assoggettati
alle disposizioni nazionali in materia di divise. Gli esemplari di un'opera
pubblicata in applicazione delle riserve fatte in forza del presente alinea
possono essere importati e venduti in un altro Paese dell'Unione per gli scopi
succitati, purché questo Paese non si sia prevalso delle predette riserve e non
vieti l'importazione e la vendita. Se le suddette condizioni non sono
adempiute, l'importazione e la vendita di questi esemplari in un Paese
dell'Unione che non beneficia del presente Protocollo sono vietate ove manchi
l'accordo dell'autore o dei suoi aventi causa.
Art. 2
Ogni Paese che non
abbia più la necessità di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve
fatte in conformità dell'art. 1 del presente Protocollo, la o le ritirerà
mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Art. 3
Ogni Paese che abbia
fatto delle riserve secondo l'art. 1 del presente Protocollo e che, trascorso
il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa
della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di
ritirare le dette riserve, può mantenerle in tutto o in parte fino al momento
in cui ratificherà l'Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della
presente Convenzione o vi aderirà.
Art. 4
Se, secondo la
prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un Paese cessa di essere
considerato quale Paese in via di sviluppo, il Direttore generale lo
notificherà al Paese interessato e a tutti gli altri Paesi dell'Unione. Alla
scadenza di un periodo di sei anni da questa notificazione, il predetto Paese
non avrà più diritto di mantenere alcuna delle riserve fatte in forza del
presente Protocollo.
Art. 5
1. Ogni Paese
dell'Unione può dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione
e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal
presente Protocollo,
a) che, se è un Paese contemplato dall'art.
1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui
Paese di origine è un Paese della Unione che accetta l'applicazione delle
riserve del presente Protocollo, o
b) che ammette l'applicazione delle
disposizioni del Protocollo alle opere dellequali
esso è Paese di origine, da parte dei Paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1
a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una
dichiarazione di applicazione del presente Protocollo in forza della
disposizione del comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo
stesso.
2. La dichiarazione deve
essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa
prende effetto alla data del deposito.
Art. 6
Ogni Paese,
vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una
dichiarazione o una notificazione ai sensi dell'art. 31.1. della presente
Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della
presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l'estero e si
trovano in una situazione analoga a quella dei Paesi contemplati nell'art. 1 del
presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni
del presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti
territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale
territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno
firmato il presente Atto.