STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

via Bocca di Lupo, 19  -  40123  BOLOGNA

 

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“R.D. 18 maggio 1942, n. 1369”

Regolamento per esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633,

per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

 


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESERCIZIO

DI DIRITTI REGOLATI DALLA LEGGE



Art. 1.

La rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli artt. 21 e 23 della legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata gia' effettuata ai sensi dell’art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel successivo art. 2 di questo regolamento.

Art. 2

1. La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, ai sensi dell'art. 28 della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato Modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge o da un procuratore speciale e deve contenere l'indicazione:

    a) dello pseudonimo, se fu usato;

    b) del titolo dell'opera;

    c) dell'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;

    d) della data di pubblicazione;

    e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.

3. L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione e' annotata nel registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopochè l'opera sia stata depositata e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.

Art. 3

II nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica proiezione.

Art. 4

Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge, è accertato d'accordo tra le parti interessate.   In difetto di accordo e' stabilito con mezzi di prova ordinari.

Art. 5

1. La radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell'art. 55 della legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione o esecuzione pubblica, dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o nel caso di recitazione, rappresentazione o esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima radiodiffusione.

2. Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine predetto è di tre mesi.

3. Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita puo' effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità orarie o tecniche, ai termini dell'art. 55 della legge.

4. L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.

Art. 6

1. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha l'obbligo di distruggere o comunque, di rendere inservibili le registrazioni a termini dell'art. 55 della legge.

2. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'ente esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione.

Art. 7

La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole «riproduzione riservata» o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.

Art. 8

1. Chi intende riservarsi i diritti previsti nel Capo I del Titolo II della legge sui dischi fonografici o altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci, deve presentare all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione in doppio originale per i dischi o apparecchi, per i quali egli intende fare la detta riserva.  Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato Modulo B.

2. Alla dichiarazione deve essere unito un esemplare di ciascun disco o apparecchio.

3. L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell'eseguito deposito.

4. Gli esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono portare l'indicazione, anche in forma abbreviata, dell'effettuato deposito.

Art. 9

1. Le indicazioni richieste dall'art. 90 della legge possono essere apposte sugli esemplari delle fotografie, anche in forma abbreviata, purchè i nomi e la data siano identificabili.

Art. 10

1. Chi intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92, secondo comma, della legge, sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o di spiccato valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve presentare all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per le fotografie per le quali egli intende fare la detta riserva.  Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato Modulo C.

2. Lo stesso obbligo incombe a chi intenda riservarsi analoghi diritti sui semplici documentari cinematografici che rispondano ai requisiti di cui all'art. 92, secondo comma, della legge. Per ogni documentario deve essere presentata una dichiarazione conforme all'allegato Modulo D.

3. Alla dichiarazione di cui al primo e secondo comma di questo articolo deve essere unito un esemplare di ciascuna fotografia e, per i documenti di cui sopra, una sommaria descrizione del film accompagnata da fotografia o diapositive, conformemente all'art. 32 del presente regolamento.

4. E' applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.

Art. 11

1. Chi, ai sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto a un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il Modulo E allegato a questo regolamento.

2. Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto.

3. E' applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.

Art. 12

1. L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera a norma dell'art. 123 della legge, spetta all'editore.

2. Il contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali interessate, a mezzo della Societa' Italiana degli autori ed editori (SIAE), salvo che l'autore non vi provveda direttamente contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso, l'autore direttamente e per mezzo dell'editore deve darne comunicazione alla propria associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione dell'opera.

3. Le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e in ispecie degli artt.122 e 130, nonché le modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate, salvo, in ogni caso, il diritto dell'autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera ai sensi del comma precedente.

Art. 13

1. La notificazione da parte dell'autore del suo intendimento di ritirare l'opera dal commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei riguardi delle persone alle quali egli ha ceduto i diritti sull'opera, mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la notificazione e' costituita da una dichiarazione, in doppio originale, presentata all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore munito di procura speciale.

2. Nella dichiarazione debbono indicarsi:

    a) il nome e la residenza dell'autore;

    b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima;

    c) il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o produttrice;

    d) la data di pubblicazione dell'opera;

    e) il numero d'ordine del deposito eseguito;

    f) ogni altro elemento atto ad identificare l'opera.

3. Alla dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione effettuata ai cessionari.

4. L'Ufficio registra nella Parte IV del registro generale pubblico previsto dall'art. 103 della legge e dall'art. 30 di questo regolamento il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole e restituisce il secondo esemplare, in cui è certificata l'eseguita registrazione con le indicazioni suddette.  La dichiarazione e' anche annotata nella Parte I e nella Parte III del registro, qualora l'opera risulti depositata.  Notizia della dichiarazione è pubblicata nel bollettino dell'ufficio.

Art. 14

La richiesta di proibizione della rappresentazione o dell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 157 della legge, deve essere presentata per iscritto, al Prefetto della provincia in cui la rappresentazione o l'esecuzione deve aver luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il suo inizio.

 

 

CAPO II
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTI TECNICI

 

Art. 15

1. L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 20 della legge, e' riconosciuta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Il Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve termine possibile.

Art. 16

1. La misura del compenso separato per l'esecuzione pubblica a mezzo della proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o delle parole che le accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche ai sensi dell'art. 46 della legge, è eterminata con accordi generali e periodici tra la SIAE e le associazioni sindacali competenti della confederazione dei professionisti e artisti e della confederazione degli industriali.

2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.

3. Gli accordi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di 1 anno dalla data della loro stipulazione. Qualora 3 mesi prima della scadenza dell'anno non ne sia stata chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per eguale periodo.  La revisione puo' essere chiesta da uno degli enti indicati nel primo comma.

4. Salvo il caso previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore, anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da nuovi accordi.

Art. 17

II collegio di tecnici indicato nel seconda comma dell'art. 47 della legge è costituito in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 28 e 29.

Art. 18

Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati.  Si applicano, in tale caso, le norme contenute negli artt. 430 e 433 del codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.

Art. 19

1. La misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 58 della legge per l'esecuzione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante e' determinata con accordi fra la SIAE e, rispettivamente, le competenti federazioni nazionali degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo.

2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.

3. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validita' dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei cc. 3 e 4 dell'art. 16 di questo regolamento.

4. Le modalita' per la riscossione del compenso saranno concordate tra la SIAE e le associazioni sindacali competenti ai sensi del primo comma, previa autorizzazione dei Ministri competenti.

Art. 20

1. La misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, ai sensi dell'art. 60 della legge, è determinata fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto di radiotrasmissione.

2. In caso di disaccordo decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire apposite tariffe, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Art. 21

1. Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura dei compensi per diritti d'autore, sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione costituita a termini dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato.

2. Il parere della Commissione deve essere trasmesso, prima della decisione, al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Art. 22

1. La misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie a uso scolastico, ai sensi del secondo comma dell'art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, 12.000 lettere, se si tratta di poesia 180 versi, con un ulteriore margine di altri 30 versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto.  La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non puo' superare 20 battute.  Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non puo' superare 50 metri di pellicola.

2. L'equo compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.

Art. 23

1. La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.

2. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.

3. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti.

Art. 24

1. L'accertamento tecnico relativo all'autorizzazione dell'utilizzazione del disco o apparecchio analogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 della legge, e' fatto dal Collegio tecnico previsto dall'art. 28 con la procedura prevista all'art. 29 di questo regolamento.

2. Il Collegio suddetto, ove occorra, propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti da adottare per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.

Art. 25

1. La misura e i criteri di determinazione e di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e agli artisti esecutori di opere e composizioni musicali, ai sensi degli artt. 80 e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli aventi diritto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'accertamento e la riscossione dei compensi potranno essere affidati alla SIAE o ad altro ente pubblico appositamente costituito.

3. I compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente pattuito tra le parti ovvero stabilito con norme economiche corporative o da contratti collettivi di lavoro.

4. Restano ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le disposizioni della Legge 14 giugno 1928, n. 1352.

Art. 26

L'accertamento tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione dell'opera dell'attore, interprete o artista esecutore, ai sensi del secondo comma dell'art. 81 della legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli artt. 28 e 29 di questo regolamento.

Art. 27

Le tariffe previste dagli artt. 88 e 91 della legge, per determinare il compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel caso di fotografia su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie a uso scolastico, sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.

Art. 28

1. I Collegi tecnici indicati negli artt. 17, 24, 26 sono costituiti ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ciascuno di essi è composto di 1 presidente e di 4 o 6 membri.

2. I membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali.

3. Il presidente e' scelto tra i membri del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

4. Un funzionario designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri adempie le funzioni di segretario del Collegio.

Art. 29

1. Gli accertamenti dei Collegi tecnici sono promossi su istanza dell'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'istanza deve contenere, oltre all'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si richiede l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati.

2. Il Collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari, procede all'accertamento tecnico, facendolo constare in un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario del Collegio.

3. Il segretario comunica agli interessati le conclusioni del Collegio relative all'accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia autentica del processo verbale.

4. Ai componenti del Collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

5. Le spese relative agli accertamenti sono a carico della parte richiedente.

 

 

CAPO III
REGISTRI DI PUBBLICITÀ

E DEPOSITO DI ESEMPLARI DELLE OPERE



Art. 30

1. II registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103 della legge, e' tenuto dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il registro e' composto di 4 parti.

3. La prima parte riguarda le opere contemplate nel Titolo I della legge.

4. La seconda parte riguarda le opere contemplate nel Titolo II della legge.

5. La terza parte riguarda le opere straniere le quali, ai sensi dell'art. 188 della legge, sono sottoposte a formalità  equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane nello Stato straniero.

6. La quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.

7. Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.

8. L'Ufficio cura la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate.  Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e per titoli di opere.

Art. 31

1. Il deposito delle opere, ai sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, af eccezione di quelle contemplate nell'art. 32 di questo regolamento, con la presentazione all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di un esemplare dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, nei modi indicati nel successivo art. 34.

2. L'Ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole nella relativa parte del registro, ai sensi dell'art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione.  Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.

Art. 32

1. La presentazione all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dell'esemplare dell'opera per il deposito stabilito dall'art. 105 della legge, si effettua come segue per le seguenti categorie di opere.

2. Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno un numero di essi ogni anno.

3. Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell'architettura, con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera, atta ad individuarla.

4. Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l'opera.

5. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell'opera.

6. Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

7. Per le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini della Sezione V, Capo IV del Titolo I della legge, con la presentazione del catalogo del produttore.

8. Per i dischi fonografici e altri mezzi analoghi, sui quali si intenda esercitare i diritti previsti nel Capo I, Titolo II della legge, con presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale.

9. Per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge con la presentazione di un esemplare della fotografia stessa.

10. Per i semplici documentari di cui all'art. 10, secondo comma, di questo regolamento con la presentazione di una sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti a individuarlo.

11. Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi al fine previsto nel primo comma dell'art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal progetto.

12. Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86 della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.

Art. 33

1. Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il nome e cognome dell'autore e il titolo dell'opera anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione.  Le opere anonime o pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impressa l'indicazione dell'impresa editrice.

2. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della lingua da cui e' stata fatta la traduzione.

Art. 34

1. La dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da depositare presso l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica ai sensi del precedente art. 31 deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie di opere sottoelencate:

    a) Riviste e giornali:

        1 - titolo della rivista o giornale;

        2 - carattere e periodicità della pubblicazione;

        3 - nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e dello stampatore;

        4 - luogo della pubblicazione;

        5 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.

    b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni e opere dell'architettura:

        1 - titolo dell'opera;

        2 - nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;

        3 - data di pubblicazione dell'opera;

        4 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.

    c) Opere cinematografiche:

        1 - titolo dell'opera;

        2 - nome degli autori o loro pseudonimi;

        3 - nome o pseudonimo dei principali interpreti;

        4 - nome, domicilio e nazionalità del produttore;

        5 - data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica;

        6 - metraggio della pellicola;

        7 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.

    d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende esercitare i diritti previsti nel Capo I, Titolo II della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, per i semplici documentari cinematografici, per i lavori dell'ingegneria o altri lavori analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione deve essere effettuata, rispettivamente, a norma degli artt. 8, 10 e 11 di questo regolamento.

2. La dichiarazione, per ogni altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni seguenti:

        1 - titolo dell'opera;

        2 - nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo;

        3 - nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore e del produttore;

        4 - anno e luogo di edizione o di fabbricazione;

        5 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.

3. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione.

4. Le indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, con i dati riguardanti l'opera originale.  In particolare, per le traduzioni da altra lingua o dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell'opera originale.

5. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

6. La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere dello stesso genere.

Art. 35

1. I depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o dalla messa in commercio del prodotto.

2. Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti al primo comma dell'art. 106 della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione o esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell'opera.

3. L'obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta.

4. Per le opere delle arti figurative di cui alla lett. b) dell'art. 34 di questo regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, l'esposizione pubblica o l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del termine stabilito nel primo comma di questo articolo.

Art. 36

1. Il sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera previsto dall'ultimo comma dell'art. 106 della legge è  eseguito in via amministrativa con l'assistenza, ove occorra, della forza pubblica.

2. Il sequestro si effettua a carico di colui che, ai sensi dell'art. 35 di questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso dell'esemplare o della copia per uso personale.

3. L'esemplare o la copia sequestrata è trasmessa all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

4. Qualora sia omesso il deposito di una fotografia dell'opera, la fotografia di questa è effettuata d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

Art. 37

1. Chi ha interesse a registrare un atto fra quelli indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto.

2. Deve altresì presentare all'Ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni:

        1 - nome, cognome e domicilio del richiedente;

        2 - natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione;

                    3 - nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme;

        4 - il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera oggetto dell'atto.

3. L'Ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella Parte IV del Registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.

4. L'Ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita registrazione con le indicazioni sopra accennate.

Art. 38

1. II decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato nella Parte IV del Registro generale pubblico, a cura dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.  Il decreto, qualora l'opera risulta registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel bollettino dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 39

1. Il Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dalla SIAE per gli effetti e con le modalita' del R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1061, convertito nella Legge 18 gennaio 1939, n. 458.

2. La registrazione delle opere cinematografiche in tale Registro speciale non esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di questo regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera cinematografica nel Registro pubblico generale.

Art. 40

1. La presentazione all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il deposito, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge o di questo regolamento, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta o plico raccomandati.

Art. 41

1. Il Registro pubblico generale, contemplato nell'Art. 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici.  Chiunque può prenderne visione e ottenere per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati.

2. L'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica può anche, a domanda, e senza che l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti.  A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito; allorchè si tratti di cessioni, o, in generale, di contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.

Art. 42

1. l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonchè degli atti registrati ai sensi degli artt. 37 e 39 di questo regolamento.

2. nel bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione dei decreti di espropriazione emanati ai sensi dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 43

Il registro tenuto dalla SIAE ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge, nonche' i documenti allegati, sono pubblici.  A tale registro sono applicabili le disposizioni contenute negli artt. 41 e 42 di questo regolamento.

 

 

CAPO IV
DIRITTI SUGLI AUMENTI DI VALORE



Art. 44

La denuncia delle opere d'arte, che in una vendita pubblica abbiano raggiunto il prezzo di aggiudicazione, indicato nell'art. 146 della legge, si effettua mediante dichiarazione presentata per ciascuna opera, in duplice originale, alla SIAE da chi legalmente presiede alla vendita pubblica, entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione, secondo le norme contenute nell'articolo seguente.

Art. 45

1. La dichiarazione prevista nell'articolo precedente deve contenere i seguenti elementi, qualora essi siano indicati nell'esemplare dell'opera o siano, comunque, a conoscenza del dichiarante:

        1 - nome dell'autore;

        2 - titolo dell'opera;

        3 - genere artistico a cui appartiene l'opera (pittura, scultura, disegno, stampa);

        4 - data di creazione.

2. La dichiarazione deve anche contenere le misure dell'esemplare dell'opera, il prezzo lordo da esso raggiunto nella vendita pubblica, il nome e il domicilio del venditore, una succinta descrizione dell'opera e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.  Essa puo' essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione, atta a meglio individuarla.

3. Qualora si tratti di acqueforti, litografie, xilografie o simili dovrà essere indicato se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (numero di stampa, data, firma, ecc.).

4. Se l'opera e' pseudonima o anonima deve farsene menzione nella dichiarazione.

Art. 46

1. La SIAE registra in apposito registro progressivo il contenuto della dichiarazione prevista dagli artt. 44 e 45 di questo regolamento, restituisce al dichiarante un originale della dichiarazione stessa, con l'indicazione del giorno di presentazione e del numero d'ordine assegnatole nel registro e custodisce negli archivi, in appositi volumi, le fotografie e gli altri documenti che l'accompagnano.

2. La SIAE comunica ogni quindici giorni all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica l'elenco delle opere registrate, perché ne sia data pubblica notizia nel bollettino dell'ufficio.

3. La SIAE tiene a disposizione del pubblico copia dell'elenco delle opere registrate.

Art. 47

1. L'importo delle percentuali dovute ai sensi degli artt. 144 e 145 della legge, è versato alla SIAE da chi legalmente presiede alla vendita pubblica, entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione.  L'importo è accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, contenente le indicazioni prescritte nell'art. 45 di questo regolamento, nonché  il numero d'ordine assegnato all'opera nel registro, qualora si tratti di opera che risulti già registrata a termini dell'art. 154 della legge e dell'art. 46 di questo regolamento.

2. La SIAE trascrive nel registro contemplato nell'art. 46 di questo regolamento il contenuto della dichiarazione, restituendo all'interessato il secondo esemplare, certificato in calce il versamento effettuato.  Notifica quindi il versamento effettuato in sue mani dall'autore, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione della notifica nel bollettino dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

3. Trascorso un mese dalla pubblicazione suddetta, senza che sia intervenuta opposizione, la SIAE versa all'avente il diritto le somme dovute, detratto il compenso che le spetta per il servizio di registrazione, di deposito e di ripartizione delle somme suddette.

4. Qualora si tratti di opere anonime o pseudonime, dà soltanto comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del versamento eseguito in sue mani.

Art. 48

ll compenso dovuto alla SIAE ai sensi dell'articolo che precede, è periodicamente concordato fra la SIAE e il sindacato nazionale delle belle arti.  In caso di disaccordo e' fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

CAPO V
DIRITTO DEMANIALE



Art. 49

Le disposizioni contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, sull'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e quelle contenute nel R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589, sull'incasso dei diritti erariali sui cinematografi e successive modificazioni, sono applicabili, secondo i casi, per l'accertamento dell'incasso lordo sul quale si determina il diritto demaniale previsto dall'art. 175 della legge, per la compilazione delle relative distinte d'incasso e di ogni altro documento, ai fini dell'esazione di tale diritto.

Art. 50

1. L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni non può essere inferiore alla metà dell'ammontare del compenso normalmente riscosso dalla SIAE per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

2. Tale ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono determinate dalla SIAE, ai sensi dell'art. 175 della legge, ultimo comma, su proposta di un comitato costituito presso la SIAE medesima a norma del suo statuto.

3. Speciali accordi saranno presi tra la SIAE e l'ente esercente per quanto riguarda la radiodiffusione.

Art. 51

1. Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.

2. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra l'ente esercente e l'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale.

3. Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l'obbligo di comunicare all'ente incaricato dell'esazione del diritto, al momento della prima programmazione, l'elenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola.  Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l'obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.

Artt. 52 – 56  (omissis)(*)

 

(*) Articoli abrogati dalla legge 22 maggio 1993, n. 159

 

 

CAPO VI
REGOLAMENTO DEGLI INTERMEDIARI


Art. 57

1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione della Assemblea delle Commissioni di Sezione.

2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dopo la deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una relazione illustrativa, alla quale e' allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 58

1. La SIAE che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, esercita in via esclusiva, sia in Italia che all'estero, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo bollettino l'elenco dei paesi stranieri nei quali esso svolge la sua attività ai sensi del terzo comma del suddetto art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle quali tale attività di rappresentanza è sottoposta.

2. La pubblicazione suddetta è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 59

1. La SIAE non può accettare dichiarazione di opere per l'esercizio della tutela attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze e autorizzazioni indicate nel n. 1 dell'art. 180 della legge non è riservata all'autore.

2. Quote fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti, per una o più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma dell'art. 180 della legge, possono essere stabilite dalla SIAE solo mediante accordi di carattere generale fra la SIAE stessa e le associazioni sindacali interessate.

3. L'accordo è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Art. 60

L'autorizzazione a esercitare l'attività per il collocamento delle opere drammatiche, non musicali, italiane e delle traduzioni delle opere straniere presso le compagnie e le imprese teatrali, e la vigilanza su tale esercizio ai sensi dell'art. 183 della legge, sono regolate dalla Legge 22 gennaio 1942, n. 103, contenente le norme per la disciplina del suddetto collocamento.

Art. 61

1. Il consiglio direttivo dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (EIST) è nominato dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo (*), che provvede altresì con suo decreto alla nomina del presidente del consiglio stesso.

2. I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'ente sono trasmessi annualmente dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, al Capo del dipartimento dello Spettacolo per l'approvazione definitiva.

3. L'Ente italiano per gli scambi teatrali (EIST) deve mensilmente trasmettere al Capo del Dipartimento dello Spettacolo l'elenco delle opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonchè l'elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo altresì per ciascuna opera, le indicazioni richieste dal Dipartimento dello Spettacolo.

 

(*) Dipartimento istituito con Legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

Art. 62

1. Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, ai sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, alIa SIAE.

2. L'ente stesso, a mezzo delle proprie rappresentanze all'estero o attraverso le società estere, provvede all'esazione dei diritti riflettenti le opere collocate, ai sensi dell'art. 184 della legge.

Art. 63

Il pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti nell'art. 164, n. 3, della legge, sono il presidente dell'ente di diritto pubblico e i funzionari all'uopo designati, secondo le norme statutarie dell'ente.

 

 

CAPO VII
DISPOSIZIONI PENALI


Art. 64

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 chiunque:

    a) non provvede, entro il termine, e nelle forme stabilite ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo III di questo regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità

    b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, ai sensi dell'art. 51;

    c) non presenta alla SIAE il rendiconto dell'edizione dell'opera di pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53;

    d) omette di denunciare alla EIST le opere drammatiche non musicali collocate in paesi stranieri.

 

 

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 65

Le opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata in vigore della legge, per i quali l'omissione del deposito, ai sensi del secondo comma dell'art. 106 della legge, impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi diritti, possono, ai sensi dell'art. 105 della legge stessa, essendo depositati, con gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 77 e 92 comma secondo e 99 comma secondo della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta, purchè non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.

Art. 66

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce annualmente la somma stanziata a norma dell'art.198 della legge, fra le Casse delle associazioni sindacali di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti sulla base delle proposte della confederazione dei professionisti e artisti.

Art. 67

Gli enti intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, diritti relativi alle facoltaà esclusive di autore elencate nel primo comma dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare con la SIAE attraverso diretti accordi le modalita' per l'ulteriore funzionamento degli enti intermediari suddetti e per la cessazione della loro attività.

 

 

 

 

 

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