STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
“R.D. 18 maggio 1942, n. 1369”
Regolamento per esecuzione della Legge 22 aprile
1941, n. 633,
per la protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESERCIZIO
DI DIRITTI REGOLATI DALLA LEGGE
Art. 1.
La rivelazione del nome
dell'autore, agli effetti degli artt. 21 e 23 della legge, deve essere
comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, a meno che essa non sia stata gia' effettuata ai sensi dell’art.
28 della legge e con le modalità stabilite nel successivo art. 2 di questo regolamento.
Art. 2
1. La rivelazione del nome, agli
effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su
un'opera anonima o pseudonima, ai sensi dell'art. 28 della legge, deve essere
fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata all'Ufficio della
proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. La dichiarazione, redatta in
conformità dell'allegato Modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle
persone indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge o da un procuratore
speciale e deve contenere l'indicazione:
a) dello pseudonimo, se fu usato;
b) del titolo dell'opera;
c) dell'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;
d) della data di pubblicazione;
e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.
3. L'ufficio restituisce al
dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta
l'avvenuta presentazione. La dichiarazione e' annotata nel registro pubblico
generale previsto dall'art. 103 della legge, dopochè l'opera sia stata
depositata e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.
Art. 3
II nome o la denominazione sociale
del produttore, agli effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge, deve
essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa produttrice, sulla
pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica
proiezione.
Art. 4
Il giorno della consegna completa e
definitiva della parte letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 50 della legge, è accertato d'accordo tra le parti
interessate. In difetto di accordo e'
stabilito con mezzi di prova ordinari.
Art. 5
1. La radiodiffusione differita di
un'opera registrata a termini dell'art. 55 della legge, deve intendersi
consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di
recitazione, rappresentazione o esecuzione pubblica, dalla data in cui essa
abbia avuto luogo, o nel caso di recitazione, rappresentazione o esecuzione
effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima radiodiffusione.
2. Per quanto riguarda le
trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine predetto è di tre
mesi.
3. Nei suddetti periodi di
quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita puo' effettuarsi
anche più volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità
orarie o tecniche, ai termini dell'art. 55 della legge.
4. L'ente esercente, comunicando
agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse ai fini del
controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di
dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.
Art. 6
1. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha l'obbligo di distruggere o comunque, di rendere inservibili le registrazioni a termini dell'art. 55 della legge.
2. Il controllo sull'adempimento
di tale obbligo spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'ente esercente è tenuto, su
richiesta dell'interessato, a dare comunicazione dell'effettuata distruzione o
degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione.
Art. 7
La dichiarazione di riserva per la
riproduzione in altre riviste o in altri giornali anche radiofonici, di
articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati
nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65 della legge, si effettua
mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole «riproduzione
riservata» o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.
Art. 8
1. Chi intende riservarsi i
diritti previsti nel Capo I del Titolo II della legge sui dischi fonografici o
altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci, deve presentare
all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica una
dichiarazione in doppio originale per i dischi o apparecchi, per i quali egli
intende fare la detta riserva. Questa
dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato Modulo B.
2. Alla dichiarazione deve essere
unito un esemplare di ciascun disco o apparecchio.
3. L'ufficio restituisce al
dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell'eseguito
deposito.
4. Gli esemplari dei suddetti
dischi o apparecchi debbono portare l'indicazione, anche in forma abbreviata,
dell'effettuato deposito.
Art. 9
1. Le indicazioni richieste
dall'art. 90 della legge possono essere apposte sugli esemplari delle fotografie,
anche in forma abbreviata, purchè i nomi e la data siano identificabili.
Art. 10
1. Chi intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92, secondo comma, della legge, sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o di spiccato valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve presentare all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per le fotografie per le quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato Modulo C.
2. Lo stesso obbligo incombe a chi
intenda riservarsi analoghi diritti sui semplici documentari cinematografici
che rispondano ai requisiti di cui all'art. 92, secondo comma, della legge. Per
ogni documentario deve essere presentata una dichiarazione conforme
all'allegato Modulo D.
3. Alla dichiarazione di cui al
primo e secondo comma di questo articolo deve essere unito un esemplare di ciascuna
fotografia e, per i documenti di cui sopra, una sommaria descrizione del film
accompagnata da fotografia o diapositive, conformemente all'art. 32 del
presente regolamento.
4. E' applicabile la disposizione
del terzo comma del precedente art. 8.
Art. 11
1. Chi, ai sensi dell'art. 99
della legge, intende riservarsi il diritto a un equo compenso a carico di
coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare
all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione,
in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per ciascun
progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione
deve essere formulata secondo il Modulo E allegato a questo regolamento.
2. Alla dichiarazione deve essere
unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto.
3. E' applicabile la disposizione
del terzo comma del precedente art. 8.
Art. 12
1. L'obbligo di far contrassegnare
gli esemplari dell'opera a norma dell'art. 123 della legge, spetta all'editore.
2. Il contrassegno è apposto sugli
esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali interessate, a mezzo della
Societa' Italiana degli autori ed editori (SIAE), salvo che l'autore non vi
provveda direttamente contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma
autografa. In tal caso, l'autore direttamente e per mezzo dell'editore deve
darne comunicazione alla propria associazione sindacale di categoria, prima
della messa in circolazione dell'opera.
3. Le categorie di opere che devono
essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge
e in ispecie degli artt.122 e 130, nonché le modalità del contrassegno medesimo
e l'indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere
stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali
interessate, salvo, in ogni caso, il diritto dell'autore di contrassegnare con
la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera ai sensi del comma
precedente.
Art. 13
1. La notificazione da parte dell'autore del suo intendimento di ritirare l'opera dal commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei riguardi delle persone alle quali egli ha ceduto i diritti sull'opera, mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la notificazione e' costituita da una dichiarazione, in doppio originale, presentata all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore munito di procura speciale.
2. Nella dichiarazione debbono indicarsi:
a) il nome e la residenza dell'autore;
b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima;
c) il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o produttrice;
d) la data di pubblicazione dell'opera;
e) il numero d'ordine del deposito eseguito;
f) ogni altro elemento atto ad identificare l'opera.
3. Alla dichiarazione deve unirsi
la prova della notificazione effettuata ai cessionari.
4. L'Ufficio registra nella Parte
IV del registro generale pubblico previsto dall'art. 103 della legge e
dall'art. 30 di questo regolamento il contenuto della dichiarazione, indicando
il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole e restituisce
il secondo esemplare, in cui è certificata l'eseguita registrazione con le
indicazioni suddette. La dichiarazione
e' anche annotata nella Parte I e nella Parte III del registro, qualora l'opera
risulti depositata. Notizia della
dichiarazione è pubblicata nel bollettino dell'ufficio.
Art. 14
La richiesta di proibizione della
rappresentazione o dell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 157 della
legge, deve essere presentata per iscritto, al Prefetto della provincia in cui
la rappresentazione o l'esecuzione deve aver luogo, almeno otto ore prima di
quella annunciata per il suo inizio.
CAPO II
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTI TECNICI
Art. 15
1. L'importanza del carattere artistico,
ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 20 della legge, e'
riconosciuta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
2. Il Ministro procede
all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve termine possibile.
Art. 16
1. La misura del compenso separato
per l'esecuzione pubblica a mezzo della proiezione della pellicola sonora,
delle composizioni musicali o delle parole che le accompagnano, inserite nelle
opere cinematografiche ai sensi dell'art. 46 della legge, è eterminata con
accordi generali e periodici tra la SIAE e le associazioni sindacali competenti
della confederazione dei professionisti e artisti e della confederazione degli
industriali.
2. In caso di dissenso provvede il
Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.
3. Gli accordi, salvo che non sia
diversamente stabilito, hanno la durata di 1 anno dalla data della loro
stipulazione. Qualora 3 mesi prima della scadenza dell'anno non ne sia stata
chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per eguale periodo. La revisione puo' essere chiesta da uno
degli enti indicati nel primo comma.
4. Salvo il caso previsto nel
secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore, anche se ne sia stata
chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da nuovi accordi.
Art. 17
II collegio di tecnici indicato
nel seconda comma dell'art. 47 della legge è costituito in conformità delle
disposizioni contenute nei successivi artt. 28 e 29.
Art. 18
Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56
della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all'autore
dell'opera radiodiffusa è esperito dalle associazioni sindacali che
rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme
contenute negli artt. 430 e 433 del codice di procedura civile, approvato con
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.
Art. 19
1. La misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 58 della legge per l'esecuzione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante e' determinata con accordi fra la SIAE e, rispettivamente, le competenti federazioni nazionali degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo.
2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.
3. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validita' dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei cc. 3 e 4 dell'art. 16 di questo regolamento.
4. Le modalita' per la riscossione del compenso
saranno concordate tra la SIAE e le associazioni sindacali competenti ai sensi
del primo comma, previa autorizzazione dei Ministri competenti.
Art. 20
1. La misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, ai sensi dell'art. 60 della legge, è determinata fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto di radiotrasmissione.
2. In caso di disaccordo decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
stabilire apposite tariffe, sentito il comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore.
Art. 21
1. Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura dei compensi per diritti d'autore, sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione costituita a termini dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato.
2. Il parere della Commissione deve essere
trasmesso, prima della decisione, al Comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore.
Art. 22
1. La misura della riproduzione di
brani di opere letterarie o scientifiche in antologie a uso scolastico, ai
sensi del secondo comma dell'art. 70 della legge, non può superare, per
ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono
riprodotti, se si tratta di prosa, 12.000 lettere, se si tratta di poesia 180
versi, con un ulteriore margine di altri 30 versi ove ciò si renda necessario
per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di
opera musicale, non puo' superare 20 battute.
Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere
cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non puo' superare 50
metri di pellicola.
2. L'equo compenso per tale
riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è determinato secondo criteri
stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro della Pubblica istruzione, su proposta del Comitato consultivo permanente
per il diritto d'autore, in adunanza generale.
Art. 23
1. La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
2. Con la stessa procedura sono
determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o
esecutori del suddetto compenso.
3. Le norme di cui sopra sono
applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti.
Art. 24
1. L'accertamento tecnico relativo
all'autorizzazione dell'utilizzazione del disco o apparecchio analogo, ai sensi
del secondo comma dell'art. 74 della legge, e' fatto dal Collegio tecnico
previsto dall'art. 28 con la procedura prevista all'art. 29 di questo
regolamento.
2. Il Collegio suddetto, ove
occorra, propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti da adottare per eliminare
le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 25
1. La misura e i criteri di determinazione e di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e agli artisti esecutori di opere e composizioni musicali, ai sensi degli artt. 80 e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli aventi diritto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
2. Con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'accertamento e la riscossione dei
compensi potranno essere affidati alla SIAE o ad altro ente pubblico
appositamente costituito.
3. I compensi vengono stabiliti
come sopra in quanto non sia diversamente pattuito tra le parti ovvero
stabilito con norme economiche corporative o da contratti collettivi di lavoro.
4. Restano ferme, per quanto
concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le disposizioni della Legge 14
giugno 1928, n. 1352.
Art. 26
L'accertamento tecnico, relativo
all'autorizzazione della riproduzione dell'opera dell'attore, interprete o
artista esecutore, ai sensi del secondo comma dell'art. 81 della legge, è fatto
in conformità delle norme contenute negli artt. 28 e 29 di questo regolamento.
Art. 27
Le tariffe previste dagli artt. 88
e 91 della legge, per determinare il compenso a favore del fotografo da parte
di chi utilizza la fotografia, nel caso di fotografia su commissione e di
fotografie riprodotte nelle antologie a uso scolastico, sono stabilite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro, su proposta del comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
Art. 28
1. I Collegi tecnici indicati negli artt. 17, 24, 26
sono costituiti ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ciascuno di essi è composto di 1 presidente e di 4 o 6 membri.
2. I membri sono nominati
pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a tale scopo presentati
dalle competenti associazioni sindacali.
3. Il presidente e' scelto tra i
membri del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
4. Un funzionario designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri adempie le funzioni di segretario del
Collegio.
Art. 29
1. Gli accertamenti dei Collegi tecnici sono promossi su istanza dell'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'istanza deve contenere, oltre all'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si richiede l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati.
2. Il Collegio, udite, qualora ne
facciano richiesta, le parti interessate, e adempiuti gli altri mezzi
istruttori che ritenga necessari, procede all'accertamento tecnico, facendolo constare
in un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario del
Collegio.
3. Il segretario comunica agli
interessati le conclusioni del Collegio relative all'accertamento tecnico e può
rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia autentica del processo verbale.
4. Ai componenti del Collegio
tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai
sensi delle disposizioni in vigore.
5. Le spese relative agli
accertamenti sono a carico della parte richiedente.
CAPO III
REGISTRI DI PUBBLICITÀ
E DEPOSITO
DI ESEMPLARI DELLE OPERE
Art. 30
1. II registro pubblico generale
delle opere protette, previsto dall'art. 103 della legge, e' tenuto
dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il registro e' composto di 4
parti.
3. La prima parte riguarda le
opere contemplate nel Titolo I della legge.
4. La seconda parte riguarda le
opere contemplate nel Titolo II della legge.
5. La terza parte riguarda le
opere straniere le quali, ai sensi dell'art. 188 della legge, sono sottoposte a
formalità equivalenti a quelle cui sono
sottoposte le opere italiane nello Stato straniero.
6. La quarta parte contiene le
registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti
di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113
della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.
7. Le registrazioni sono
progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle
opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.
8. L'Ufficio cura la tenuta di
schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di
autore o di produttore e per titoli di opere.
Art. 31
1. Il deposito delle opere, ai
sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della
legge, si effettua per tutte le opere, af eccezione di quelle contemplate
nell'art. 32 di questo regolamento, con la presentazione all'Ufficio della
proprietà letteraria, artistica e scientifica di un esemplare dell'opera,
accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, nei modi indicati nel
successivo art. 34.
2. L'Ufficio inserisce nel
registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, il contenuto della
dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine
assegnatole nella relativa parte del registro, ai sensi dell'art. 30 di questo
regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi
il numero di registrazione.
Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della
dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione, con le
indicazioni suddette.
Art. 32
1. La presentazione all'Ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica dell'esemplare dell'opera
per il deposito stabilito dall'art. 105 della legge, si effettua come segue per
le seguenti categorie di opere.
2. Per tutti i giornali quotidiani
e per le riviste, con la presentazione di almeno un numero di essi ogni anno.
3. Per le opere di scultura,
pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, per i disegni e per le opere dell'architettura, con la presentazione
di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera, atta ad
individuarla.
4. Per le opere cinematografiche,
con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film
prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l'opera.
5. Per le opere di pubblico
spettacolo e per le opere musicali quando non siano pubblicate per le stampe,
con la presentazione di un esemplare dell'opera.
6. Per le opere
drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura per
orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o per
pianoforte solo.
7. Per le opere registrate su
apparecchi meccanici, ai termini della Sezione V, Capo IV del Titolo I della
legge, con la presentazione del catalogo del produttore.
8. Per i dischi fonografici e
altri mezzi analoghi, sui quali si intenda esercitare i diritti previsti nel
Capo I, Titolo II della legge, con presentazione di un esemplare conforme alla
matrice originale.
9. Per le fotografie indicate nel
secondo comma dell'art. 92 della legge con la presentazione di un esemplare
della fotografia stessa.
10. Per i semplici documentari di
cui all'art. 10, secondo comma, di questo regolamento con la presentazione di
una sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive
sufficienti a individuarlo.
11. Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi al fine previsto nel primo comma dell'art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal progetto.
12. Per i bozzetti di scene
teatrali indicati nell'art. 86 della legge, con la presentazione di fotografie
o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.
Art. 33
1. Le opere a stampa non sono
ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il nome e cognome
dell'autore e il titolo dell'opera anche l'indicazione dello stabilimento
tipografico e dell'anno di pubblicazione.
Le opere anonime o pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare
impressa l'indicazione dell'impresa editrice.
2. Per le opere tradotte, sulla
copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono essere impressi, oltre il
nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della
lingua da cui e' stata fatta la traduzione.
Art. 34
1. La dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da depositare presso l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica ai sensi del precedente art. 31 deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie di opere sottoelencate:
a) Riviste e giornali:
1 - titolo della rivista o giornale;
2 - carattere e periodicità della pubblicazione;
3 - nome, domicilio e nazionalità del direttore,
dell'editore e dello stampatore;
4 - luogo della pubblicazione;
5 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della
incisione e delle arti figurative e similari, disegni e opere
dell'architettura:
1 - titolo dell'opera;
2 - nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;
3 - data di pubblicazione dell'opera;
4 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
c) Opere cinematografiche:
1 - titolo dell'opera;
2 - nome degli autori o loro pseudonimi;
3 - nome o pseudonimo dei principali interpreti;
4 - nome, domicilio e nazionalità del produttore;
5 - data e luogo della produzione e della prima proiezione
pubblica;
6 - metraggio della pellicola;
7 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si
intende esercitare i diritti previsti nel Capo I, Titolo II della legge, per le
fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, per i semplici
documentari cinematografici, per i lavori dell'ingegneria o altri lavori
analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione deve essere
effettuata, rispettivamente, a norma degli artt. 8, 10 e 11 di questo regolamento.
2. La dichiarazione, per ogni
altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni seguenti:
1 - titolo dell'opera;
2 - nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo;
3 - nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello
stampatore e del produttore;
4 - anno e luogo di edizione o di fabbricazione;
5 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
3. Per le opere di pubblico
spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche la data e il luogo
della prima pubblica esecuzione o rappresentazione.
4. Le indicazioni suddette debbono
essere completate, trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi
dell'art. 4 della legge, con i dati riguardanti l'opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra
lingua o dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto
dell'opera originale.
5. Le indicazioni contenute nella
dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera
cui esse si riferiscono.
6. La dichiarazione può essere
contenuta in uno stesso foglio per serie di opere dello stesso genere.
Art. 35
1. I depositi prescritti dall'art.
105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla
pubblicazione dell'opera o dalla messa in commercio del prodotto.
2. Per le opere di pubblico
spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le opere divulgate a mezzo
della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per
gli effetti stabiliti al primo comma dell'art. 106 della legge, deve essere
fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o
proiezione o esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell'opera.
3. L'obbligo spetta a colui che
abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o esecuzione pubblica o
che abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta.
4. Per le opere delle arti
figurative di cui alla lett. b) dell'art. 34 di questo regolamento e delle
quali non sia stato effettuato ancora il deposito, l'esposizione pubblica o
l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del termine
stabilito nel primo comma di questo articolo.
Art. 36
1. Il sequestro di un esemplare o
di una copia dell'opera previsto dall'ultimo comma dell'art. 106 della legge
è eseguito in via amministrativa con
l'assistenza, ove occorra, della forza pubblica.
2. Il sequestro si effettua a carico di colui che, ai sensi dell'art. 35 di questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso dell'esemplare o della copia per uso personale.
3. L'esemplare o la copia
sequestrata è trasmessa all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica.
4. Qualora sia omesso il deposito
di una fotografia dell'opera, la fotografia di questa è effettuata d'ufficio, a
spese dell'inadempiente.
Art. 37
1. Chi ha interesse a registrare
un atto fra quelli indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare
all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia autentica
dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate,
accompagnato da una copia dell'atto.
2. Deve altresì presentare
all'Ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale,
contenente le seguenti indicazioni:
1 - nome, cognome e domicilio del richiedente;
2 - natura e data del titolo di cui si domanda la
registrazione;
3
- nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme;
4 - il numero di registrazione dell'eseguito deposito
dell'opera oggetto dell'atto.
3. L'Ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella Parte IV del Registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
4. L'Ufficio restituisce al
richiedente l'originale dell'atto e uno dei due originali della dichiarazione,
nella quale certifica l'eseguita registrazione con le indicazioni sopra
accennate.
Art. 38
1. II decreto di espropriazione,
previsto nell'art. 113 della legge, è registrato nella Parte IV del Registro
generale pubblico, a cura dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica. Il decreto, qualora
l'opera risulta registrata, deve essere anche annotato in margine alla
registrazione.
2. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel
bollettino dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Art. 39
1. Il Registro pubblico speciale
per le opere cinematografiche è tenuto dalla SIAE per gli effetti e con le
modalita' del R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1061, convertito nella Legge 18 gennaio
1939, n. 458.
2. La registrazione delle opere
cinematografiche in tale Registro speciale non esonera dall'obbligo del
deposito dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di questo regolamento, per
la conseguente registrazione dell'opera cinematografica nel Registro pubblico
generale.
Art. 40
1. La presentazione all'Ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica di domande, dichiarazioni
ed esemplari di opere o prodotti per il deposito, ovvero ai sensi di altre
disposizioni della legge o di questo regolamento, può aver luogo direttamente o
per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta o plico raccomandati.
Art. 41
1. Il Registro pubblico generale,
contemplato nell'Art. 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i
documenti allegati sono pubblici.
Chiunque può prenderne visione e ottenere per certificato o per
estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni delle istanze, delle
dichiarazioni e dei documenti allegati.
2. L'Ufficio della proprietà
letteraria artistica e scientifica può anche, a domanda, e senza che
l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul
registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente,
nella sua domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data
probabile del deposito; allorchè si tratti di cessioni, o, in generale, di
contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi
dei contraenti.
Art. 42
1. l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonchè degli atti registrati ai sensi degli artt. 37 e 39 di questo regolamento.
2. nel bollettino dell'ufficio è
anche inserita l'indicazione dei decreti di espropriazione emanati ai sensi
dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a
norma di legge.
Art. 43
Il registro tenuto dalla SIAE ai
sensi e per gli effetti delle norme contenute nella Sezione VI, Capo II, Titolo
III della legge, nonche' i documenti allegati, sono pubblici. A tale registro sono applicabili le
disposizioni contenute negli artt. 41 e 42 di questo regolamento.
CAPO IV
DIRITTI SUGLI AUMENTI DI VALORE
Art. 44
La denuncia delle opere d'arte, che
in una vendita pubblica abbiano raggiunto il prezzo di aggiudicazione, indicato
nell'art. 146 della legge, si effettua mediante dichiarazione presentata per
ciascuna opera, in duplice originale, alla SIAE da chi legalmente presiede alla
vendita pubblica, entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione,
secondo le norme contenute nell'articolo seguente.
Art. 45
1. La dichiarazione prevista
nell'articolo precedente deve contenere i seguenti elementi, qualora essi siano
indicati nell'esemplare dell'opera o siano, comunque, a conoscenza del
dichiarante:
1 - nome dell'autore;
2 - titolo dell'opera;
3 - genere artistico a cui appartiene l'opera (pittura,
scultura, disegno, stampa);
4 - data di creazione.
2. La dichiarazione deve anche
contenere le misure dell'esemplare dell'opera, il prezzo lordo da esso
raggiunto nella vendita pubblica, il nome e il domicilio del venditore, una
succinta descrizione dell'opera e ogni altro elemento necessario per la sua
individuazione. Essa puo' essere
accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione,
atta a meglio individuarla.
3. Qualora si tratti di
acqueforti, litografie, xilografie o simili dovrà essere indicato se l'opera
abbia o meno dei segni distintivi particolari (numero di stampa, data, firma,
ecc.).
4. Se l'opera e' pseudonima o
anonima deve farsene menzione nella dichiarazione.
Art. 46
1. La SIAE registra in apposito
registro progressivo il contenuto della dichiarazione prevista dagli artt. 44 e
45 di questo regolamento, restituisce al dichiarante un originale della
dichiarazione stessa, con l'indicazione del giorno di presentazione e del
numero d'ordine assegnatole nel registro e custodisce negli archivi, in
appositi volumi, le fotografie e gli altri documenti che l'accompagnano.
2. La SIAE comunica ogni quindici
giorni all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica l'elenco
delle opere registrate, perché ne sia data pubblica notizia nel bollettino
dell'ufficio.
3. La SIAE tiene a disposizione
del pubblico copia dell'elenco delle opere registrate.
Art. 47
1. L'importo delle percentuali
dovute ai sensi degli artt. 144 e 145 della legge, è versato alla SIAE da chi
legalmente presiede alla vendita pubblica, entro il termine di quindici giorni
dall'aggiudicazione. L'importo è
accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, contenente le
indicazioni prescritte nell'art. 45 di questo regolamento, nonché il numero d'ordine assegnato all'opera nel
registro, qualora si tratti di opera che risulti già registrata a termini
dell'art. 154 della legge e dell'art. 46 di questo regolamento.
2. La SIAE trascrive nel registro
contemplato nell'art. 46 di questo regolamento il contenuto della
dichiarazione, restituendo all'interessato il secondo esemplare, certificato in
calce il versamento effettuato.
Notifica quindi il versamento effettuato in sue mani dall'autore, nonchè
al Presidente del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione della notifica
nel bollettino dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica.
3. Trascorso un mese dalla
pubblicazione suddetta, senza che sia intervenuta opposizione, la SIAE versa
all'avente il diritto le somme dovute, detratto il compenso che le spetta per
il servizio di registrazione, di deposito e di ripartizione delle somme
suddette.
4. Qualora si tratti di opere
anonime o pseudonime, dà soltanto comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del versamento eseguito in sue mani.
Art. 48
ll compenso dovuto alla SIAE ai
sensi dell'articolo che precede, è periodicamente concordato fra la SIAE e il
sindacato nazionale delle belle arti.
In caso di disaccordo e' fissato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
CAPO V
DIRITTO DEMANIALE
Art. 49
Le disposizioni contenute nel R.D.
30 dicembre 1923, n. 3276, sull'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e
quelle contenute nel R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589, sull'incasso dei diritti
erariali sui cinematografi e successive modificazioni, sono applicabili,
secondo i casi, per l'accertamento dell'incasso lordo sul quale si determina il
diritto demaniale previsto dall'art. 175 della legge, per la compilazione delle
relative distinte d'incasso e di ogni altro documento, ai fini dell'esazione di
tale diritto.
Art. 50
1. L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni non può essere inferiore alla metà dell'ammontare del compenso normalmente riscosso dalla SIAE per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.
2. Tale ammontare e le modalità
d'incasso del diritto sono determinate dalla SIAE, ai sensi dell'art. 175 della
legge, ultimo comma, su proposta di un comitato costituito presso la SIAE
medesima a norma del suo statuto.
3. Speciali accordi saranno presi
tra la SIAE e l'ente esercente per quanto riguarda la radiodiffusione.
Art. 51
1. Chi dirige l'esecuzione di
opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sulle
esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere
per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di
tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi
composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di
trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona da
tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo
spettacolo o trattenimento.
2. Per quanto riguarda i programmi
radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra
l'ente esercente e l'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale.
3. Agli effetti del controllo
sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in
programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario
per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l'obbligo di
comunicare all'ente incaricato dell'esazione del diritto, al momento della
prima programmazione, l'elenco di ogni composizione musicale registrata sulla
pellicola. Gli esercenti di spettacoli
cinematografici hanno poi l'obbligo di comunicare al detto ente il programma
con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o
concessionaria.
Artt. 52 – 56 (omissis)(*)
(*) Articoli abrogati dalla legge 22 maggio 1993, n. 159
CAPO VI
REGOLAMENTO DEGLI INTERMEDIARI
Art. 57
1. Il presidente della SIAE è
nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa designazione della Assemblea delle Commissioni
di Sezione.
2. Il bilancio preventivo e il
conto consuntivo dopo la deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una
relazione illustrativa, alla quale e' allegata la relazione del Collegio dei
revisori.
Art. 58
1. La SIAE che, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 180 della legge, esercita in via esclusiva, sia in Italia che
all'estero, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di
riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie, teatrali e
musicali, deve pubblicare nel suo bollettino l'elenco dei paesi stranieri nei
quali esso svolge la sua attività ai sensi del terzo comma del suddetto art.
180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle quali tale attività di
rappresentanza è sottoposta.
2. La pubblicazione suddetta è
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 59
1. La SIAE non può accettare
dichiarazione di opere per l'esercizio della tutela attribuitagli dalla legge
se una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze e autorizzazioni
indicate nel n. 1 dell'art. 180 della legge non è riservata all'autore.
2. Quote fisse di ripartizione tra
gli aventi diritto dei proventi suddetti, per una o più facoltà di autore fra
quelle indicate nel primo comma dell'art. 180 della legge, possono essere
stabilite dalla SIAE solo mediante accordi di carattere generale fra la SIAE
stessa e le associazioni sindacali interessate.
3. L'accordo è approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Comitato consultivo
permanente per il diritto d'autore.
Art. 60
L'autorizzazione a esercitare
l'attività per il collocamento delle opere drammatiche, non musicali, italiane
e delle traduzioni delle opere straniere presso le compagnie e le imprese
teatrali, e la vigilanza su tale esercizio ai sensi dell'art. 183 della legge,
sono regolate dalla Legge 22 gennaio 1942, n. 103, contenente le norme per la
disciplina del suddetto collocamento.
Art. 61
1. Il consiglio direttivo
dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (EIST) è nominato dal Capo del
Dipartimento dello Spettacolo (*), che provvede altresì con suo decreto alla
nomina del presidente del consiglio stesso.
2. I bilanci preventivi e i conti
consuntivi dell'ente sono trasmessi annualmente dopo l'approvazione del
Consiglio direttivo, al Capo del dipartimento dello Spettacolo per l'approvazione
definitiva.
3. L'Ente italiano per gli scambi
teatrali (EIST) deve mensilmente trasmettere al Capo del Dipartimento dello
Spettacolo l'elenco delle opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia,
nonchè l'elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate
all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo altresì per ciascuna
opera, le indicazioni richieste dal Dipartimento dello Spettacolo.
(*) Dipartimento istituito con Legge 30 maggio 1995, n.
203, di conversione del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.
Art. 62
1. Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, ai sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, alIa SIAE.
2. L'ente stesso, a mezzo delle
proprie rappresentanze all'estero o attraverso le società estere, provvede
all'esazione dei diritti riflettenti le opere collocate, ai sensi dell'art. 184
della legge.
Art. 63
Il pubblico ufficiale e il
funzionario autorizzato a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti
nell'art. 164, n. 3, della legge, sono il presidente dell'ente di diritto
pubblico e i funzionari all'uopo designati, secondo le norme statutarie
dell'ente.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 64
1. Salvo che
il fatto costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a
lire 40.000 chiunque:
a) non provvede, entro il termine, e nelle forme stabilite ai
sensi delle disposizioni contenute nel Capo III di questo regolamento, al
deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non
rispondenti a verità
b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni
all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, ai sensi dell'art.
51;
c) non presenta alla SIAE il rendiconto dell'edizione
dell'opera di pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53;
d) omette di denunciare alla EIST le opere drammatiche non
musicali collocate in paesi stranieri.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 65
Le opere pubblicate e i prodotti
fabbricati prima della data di entrata in vigore della legge, per i quali
l'omissione del deposito, ai sensi del secondo comma dell'art. 106 della legge,
impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi diritti, possono, ai sensi
dell'art. 105 della legge stessa, essendo depositati, con gli effetti delle
disposizioni contenute negli artt. 77 e 92 comma secondo e 99 comma secondo
della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta, purchè non sia
decorso il termine stabilito dalla legge per la tutelabilità dell'opera o del
prodotto.
Art. 66
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri ripartisce annualmente la somma stanziata a norma dell'art.198 della
legge, fra le Casse delle associazioni sindacali di assistenza e di previdenza
degli autori e scrittori e dei musicisti sulla base delle proposte della
confederazione dei professionisti e artisti.
Art. 67
Gli enti intermediari di diritto
privato, che esercitano, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
diritti relativi alle facoltaà esclusive di autore elencate nel primo comma
dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare con la SIAE attraverso
diretti accordi le modalita' per l'ulteriore funzionamento degli enti
intermediari suddetti e per la cessazione della loro attività.