STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Sentenza
26 marzo 1999 n. 1024
della
Corte di Cassazione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZ. III PENALE
MOTIVAZIONE
Con
decreto in data 2/10/98 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circond. di Catanzaro confermò il sequestro probatorio di oltre
400 supporti informatici del tipo CDROM, operato in via d'urgenza
dal
Nucleo Reg. di Pol. Tribut.
della G. di E, in danno di Fiorentino Roberto, titolare della Software
2000" sas, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 171-ter, lett. a) e e) L. 633/41, in
quanto l'intero materiale era privo dei contrassegni della SIAE;
veniva,
inoltre, precisato che i 300 CD-ROM del tipo "Game Empire”, in quanto
shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non sono soggetti a
vidimazione SIAE purché ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino li avrebbe
commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno.
Avverso
tale decreto il difensore del Fiorentino presentò richiesta di riesame, in
accoglimento della quale il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data
27/10/98, annullò il decreto di sequestro probatorio sopra citato, ordinando il
dissequestro e la restituzione all'avente diritto di tutto il materiale
di cui sopra.
Il
Tribunale adottò tale decisione ritenendo esservi "un decisivo ostacolo
alla stessa configurabilità astratta del reato", in quanto, come rilevato
da questa Corte in alcune decisioni, non essendo stato ancora emanato il
regolamento di esecuzione cui la norma penale fa espresso rinvio, si è in
presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta di tassatività del
precetto e che non può essere utilmente integrata dalla semplice disciplina
interna della SIAE; questa, infatti, "è sprovvista di una potestà
regolamentare e non può sostituirsi in ciò al potere rimesso all'amministrazione
dello Stato". Il Tribunale ha osservato che tale interpretazione è
certamente condivisibile con particolare riferimento alle riproduzioni in
questione che, per il loro funzionamento, richiedono la presenza di elaboratori
elettronici e dei loro prodotti.
L'ordinanza
del Tribunale del Riesame è stata impugnata con ricorso per cassazione dal proc. della Repubb. presso il
Tribunale di Catanzaro, il quale ha denunciato violazione - erronea
applicazione dell'art. 171-ter co, 1 lett. c) L.
6333/41, richiamando diversa interpretazione di questa Corte, secondo cui la
norma in esame trova il suo completamento, sotto il profilo descrittivo, nel
R.D. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben può essere
coordinato".
La
difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta di
riesame.
Il
ricorso è fondato.
Come
esattamente rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte, in precedenti
sentenze (sez. 11, 16/10/97 n. 1626; sez. III, 12/7/97 n. 2090) aveva osservato
che la condotta tipizzata dall'art. 171-ter co. 1 lett.
c) L. 633/41 consiste nel vendere o noleggiare i.supporti
"non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione";
che
lo stesso D. L.vo n. 685/1994 (che ha inteso
aggiornare e risistemare la regolamentazione di tutta la materia della
duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e
televisive, riconducendola alla L. 633/41, in particolare introducendo gli artt.
171-ter, quater e 172) nulla dispone in merito all'applicazione dei
contrassegni e il suo regolamento di esecuzione non è stato ancora emanato;
che
la L. 633/41 non impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in oggetto e
il suo Regolamento di esecuzione (R.D. 1369/42) all'art. 12 lo disciplina solo
per le opere letterarie;
che,
in conseguenza, deve ritenersi che non è stata ancora emanata la norma
necessaria per l'integrazione del reato, la quale avrebbe dovuto completare la
specificazione degli elementi che concorrono alla descrizione dell'illecito
penale; che, pertanto, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti
dalla S.I.A.E. non è tipica, nel senso che non corrisponde alla peculiare forma
di aggressione del bene tutelato nel modello legale;
che,
quindi, il precetto penale non può avere pratica attuazione perché si
riferisce a fattispecie non ancora completamente previste e descritte e la
S.I.A.E. non è legittimata a stabilire ed imporre le forme, i tempi e le
modalità della vidimazione, né autoritativamente né in virtù di accordi con
parti private quali le associazioni dei produttori di supporti.
Tali
argomentazioni si ponevano in contrasto con altre decisioni che avevano,
invece, affermato la sussistenza del reato (v. le sent.,
tutte di questa III sez. 24/6/97, RM. in proc.
Cibelli; 9/2/96 n. 1607, Viviani; 31/1/96 n. 1027, Aboulldr
M'Hamed).
Tale
contrasto di giurisprudenza può attualmente ritenersi superato, nel senso
dell'infondatezza della tesi che esclude la possibilità di attuazione pratica
del precetto penale perché riferito a fattispecie non completamente
prevista, da una serie di decisioni contrarie (cfr., sez. H, 4/12/98, ric. PC.
SLAE
c/Franco; sez. V, 24/11/98, Melita; sez. HI, 6/11/98, Pistol;
sez. HI, 16/6/98 Stringa; sez. 111, 8/5/98, Bellamari;
sez. 111, 28/4/98, Melucci), cui questo Collegio ritiene di aderire.
Infatti,
le decisioni da ultimo citate sono pervenute alla conclusione che l'art.
171-ter co. 1 lett. c) L. 633/4 1, attraverso
l'integrazione con l'art. 12 del R.D. 1369/42 che specifica elementi di fatto
già in esso contemplati, enuncia un precetto completamente descritto e
sufficientemente determinato che, di conseguenza, è allo stato attuale
pienamente applicabile, sulla base, essenzialmente, dei seguenti persuasivi
rilievi (che, esposti, in particolare, nella citata sentenza Melucci, vengono
qui solo richiamati, dovendo la questione ritenersi ormai risolta):
I) il citato D. L.vo 685/94 ha inteso (come risulta anche dalla Relazione allegata)
riaffermare il valore centrale della L. 633/41, al punto che il legislatore ha
operato la scelta di aggiornare tale corpo normativo originario attraverso
l'interpolazione, senza alterarne la struttura e anzi riassorbendo in esso il
contenuto di altri provvedimenti in precedenza emanati (le leggi 406/81, 400/85
e 421/87).
Il
ricorso alla tecnica della interpolazione (valutato, a norma dell'art. 12 delle
disp. prel. al cod. civ.,
secondo il canone interpretativo dell'intenzione del legislatore) dimostra
chiaramente la volontà di inserire le nuove previsione penali quale parte
integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, sicché il Regolamento
di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter altro non è che quello approvato con
il R.D. 1369/1942, ciò che deve ovviamente ritenersi per tutte le norme della
medesima legge che fanno riferimento al Regolamento di esecuzione di essa. Del
resto, il legislatore, nella materia in oggetto, quando ha voluto riferirsi ad
un diverso e nuovo regolamento di esecuzione, ha introdotto una previsione
espressa in tal senso (possono ricordarsi, al riguardo, gli artt. 6 e 12 del D.L.vo 518/92, che hanno rimesso a un apposito Regolamento
attuativo - poi emanato con il D.RCM n..244 del 3/1/94 - la disciplina delle
modalità di tenuta, da parte della SIAE., del registro pubblico speciale per i
programmi di elaboratore);
II) l'art. 171-ter co.
1 lett. c) L. 633/41 trova, dunque, a suo
completamento sotto il profilo descrittivo nel R.D.
1369/42 e, in particolare, nell'art. 12 di detto Regolamento di esecuzione, con
cui ben può essere coordinato. Il secondo comma di tale articolo, invero,
dispone che "il contrassegno è apposto sugli. esemplari dell'opera... a
mezzo della S.I.A.E. (subentrata all'E.I.D.A., Ente italiano per il diritto di
autore) ... ", mentre il successivo terzo comma prevede che "le
categorie d'opere che devono essere oggetto di contrassegno in applicazione
delle disposizioni della legge 633/41).... nonché le modalità del contrassegno
medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono
essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni
sindacali interessate...". E' vero che entrambi i commi predetti fanno
"salvo il diritto dell'autore di contrassegnare con la propria firma
autografa ciascun esemplare dell'opera" e che ciò è possibile solo per le
opere letterarie su supporto cartaceo, ma la previsione di un siffatto regime
eccezionale per tali opere specifiche non infirma la validità generale della
disciplina per tutte le altre categorie di opere che devono essere munite del
contrassegno secondo le disposizioni della L. 633/41. Un argomento di conferma
in tal senso si rinviene nell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 171-bis della
medesima legge 633 (norma inserita dall'art. 10 del D.L.vo
518/92), che richiama espressamente il rea. di esecuz.
del 1942 in relazione al contrassegno che deve essere apposto sui programmi per
elaboratore, cioè su supporti magnetici sui quali non è in pari misura
materialmente possibile l'apposizione della firma autografa dell'autore; per
musicassette e videocassette, l'obbligo del contrassegno (diversamente da
quanto affermato nella citata sentenza di questa Corte 12/7/97) è fissato
nell'art. 171-ter co. 1 lett. c) della legge
fondamentale (che lo prevede per ogni tipo di supporto), e non dagli accordi
stipulati dalla S.I.A.E. con le associazioni sindacali interessate, i quali,
secondo l'espressa previsione del citato art. 12 del regolamento di esecuz. 1369/42, hanno soltanto la finalità di individuare
e ripartire gli oneri economici connessi all'attività di apposizione del
contrassegno medesimo.
Tali
peculiari pattuizioni negoziali non hanno tutela penale in se stessa restando invece
penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato dei supporti non
contrassegnati dalla SIAE.
Né
vale obiettare, come fatto dal Tribunale e dall'indagato nella oià citata memoria difensiva, che i CD-ROM contenenti
videogiochi, oggetto specifico del presente procedimento, in quanto programmi
per elaboratori, sarebbero perciò stesso esclusi dall'obbligo della preventiva
vidimazione della SIAE.
Infatti,
sono a tale riguardo valide le controdeduzioni seguenti, fatte proprie anche
dal ricorrente: la norma incriminatrice non esclude affatto la sussistenza del
detto obbligo quando le immagini in movimento siano comandate da un programma.
L'obbligo del contrassegno è, infatti, stabilito dall'art. 171-ter lett. c) per ogni tipo di supporto e l'ambito di
operatività della norma è descritto dal legislatore con una formula di chiusura
deliberatamente ampia, tale da ricomprendere certamente anche i videogiochi in
tutti i casi in cui le diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono
attraverso sequenze di immagini in movimento; di conseguenza, sono esclusi
dall'ambito di tutela della norma stessa solo i programmi che non producono
immagini in movimento (e cioè i videogiochi che si esplicitano soltanto in
immagini statiche e sena alcuna colonna sonora ed i c.d. "programmi
operativi" finalizzati prevalentemente a.far
funzionare un sistema informatico, attraverso determinate istruzioni contenute
nel programma).
E'
infine, questione di merito, come tale non valutabile in questa sede, l'ultima
obiezione contenuta nella memoria difensiva, secondo cui "l'obbligo della
vidimazione, ove esistente, incomberebbe solo sui produttori, e non certo su
piccoli imprenditori o rivenditori, i quali, acquistando il materiale da
Società di prestigio, non possono essere chiamati ad effettuare una verifica
(che comporterebbe la manomissione della confezione e quindi la invendibilità
del prodotto).
Sulla
base di tali considerazioni deve concludersi che l'ordinanza impugnata, essendo
inficiata dalla denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art. 171-ter
co. 1 lett. c) L. 635/41, va annullata con rinvio
allo stesso tribunale che, nella nuova valutazione, si uniformerà, ex art. 697
Co. 3 c.p.p. al principio di diritto qui enunciato.
P.Q.M.
la
Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.