STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Sentenza
8 ottobre 1999 n. 11525
della
Corte di Cassazione
CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Composta
dai magistrati:
Nicola
Zingale, Presidente
Lionello
Marini, Consigliere
Nicola
Bottalico, Consigliere
Donato
Danza, Consigliere
Giuseppe
D'Errico, Consigliere
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal P.G. di Firenze
contro la sentenza di quella Corte d'Appello, resa il 1.12.98 nei confronti di
xxx nato a ……… il ……… Relazione del cons. Giuseppe D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Mura)
annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Pisa con sentenza del 27.1.98
ha riconosciuto xxx colpevole del delitto di cui all'art. 171 ter legge n.
633/'41, introdotto con d. lgt. n.685/'94, per avere
detenuto a scopo di vendita 19 video-cassette riprodotte abusivamente in quanto
non contrassegnate dalla S.I.A.E.. Lo ha invece assolto dal reato di
ricettazione ritenendolo assorbito nel primo.
Su quest'ultimo punto ha proposto appello il
P.M., sostenendo l'autonomia dei due reati e la configurabilità del loro
concorso materiale.
La C.A. di Firenze, colla sentenza in data
1.12.'98, ha disatteso il gravame per la pregiudiziale ed assorbente
considerazione che difetterebbe il reato presupposto, consistente nella
duplicazione illecita delle video-cassette, dal momento che l'efficacia della
norma speciale surrichiamata sarebbe subordinata
all'emanazione, non ancora avvenuta, delle necessarie disposizioni
regolamentari.
Propone ricorso il P.G. deducendo errore di
diritto, dato che il regolamento richiamato nella norma incriminatrice
s'identificherebbe nel R.D. 18.5.'42 n. 1369 e non in un altro emanando corpo
di norme, avendo il legislatore del 1994 inserito la citata disposizione in un
sistema normativo già esistente, deliberatamente adoperando la tecnica
dell'interpolazione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La tesi sostenuta dalla C.A. di Firenze
corrisponde all'indirizzo più volte espresso da questa da Corte (cfr. Cass., Sez. II, 4.3.'97, Favilli,
in Cass. pen., '98, 1756;
Sez. III, 16.5.'97, Nannucci; 10.2.'98, Sambataro) ma è contraddetta in una più recente pronuncia (Cass., Sez. III, 31.7.'98, Stringa, in Riv.
pen., 1998, 1002) che, ad avviso del collegio, trova
pieno riscontro nei dati normativi.
Non vi è dubbio che l'art. 17 del d.lgt. n. 685/'94 innesta la norma incriminatrice nel corpo
della legge fondamentale sul diritto d'autore n. 633/41, come si evince del
resto con tutta evidenza dalla successione numerica che le viene attribuita. Ne
discende che la locuzione "ai sensi della presente legge e del regolamento
di esecuzione" non può riferirsi al provvedimento introduttivo della norma
bensì alla legge novellata. E infatti il d. lgt. n.
685/'94, non solo manca del regolamento d'esecuzione (com'è incontroverso), ma
anche di disposizioni proprie aventi per oggetto i contrassegni delle opere
(che avrebbe invece dovuto contenere qualora la suindicata espressione fosse
stata riferita a quel medesimo corpo di norme). Tali disposizioni sono invece
presenti sia nella legge-base del 1941 sia nel relativo regolamento di
esecuzione approvata con r.d. 18.5.'42 n. 1369 e
s'identificano - rispettivamente - negli artt. 123 e 12. Il primo è inserito
nella sezione relativa al contratto di edizione e dispone testualmente che
"gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme
stabilite nel regolamento". Il secondo, dopo avere posto a carico
dell'editore l'obbligo di promuovere tale adempimento, dispone che "il
contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali
interessate a mezzo della società italiana autori ed editori
("S.I.A.E."), salvo che l'autore non vi provveda
direttamente....".
Né può dubitarsi, secondo il collegio, che
gli oggetti per cui è causa siano regolati da tali norme, dato che, per un
verso i diritti di utilizzazione includono sicuramente anche le opere
audiovisive di qualsiasi tipo [del resto lo stesso d.lgt.
685/'94 (art. 10), per evitare dubbi in proposito, le ha espressamente
introdotte nella legge-base con norma apposita (art. 78/bis)]; per altro verso
l'ampiezza del concetto di edizione, costantemente inteso come sinonimo di
riproduzione in qualsiasi forma, è tale da comprendere ogni specie di supporto
e di tecnologia ancorché inesistenti al momento dell'entrata in vigore della
legge 633/41.
La sentenza impugnata va pertanto annullata
con rinvio ad altra sezione della C.A. di Firenze, la quale si atterrà al
principio di diritto secondo cui "integra il reato di cui all'art. 171 ter
lett. "c" legge n. 685/'41 la vendita o il
noleggio degli oggetti ivi indicati privi del contrassegno della S.I.A.E., in
quanto le disposizioni richiamate dalla norma esistono e sono costituite
dall'art. 123 della stessa legge n. 685P41 e dall'art. 12 del relativo
regolamento d'esecuzione approvato con r.d. 18.5.'42
n. 1369".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti ad altra sezione della C.A. di Firenze per nuovo
giudizio.