STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Sentenza
19 gennaio 2000 – 8 febbraio 2000 n. 2
della
Corte di Cassazione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sul ricorso proposto da:
C. G.
nato a ………….. (CZ) il ……………
M. M. nato a ……………...(MC) il ………….
Avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 23.11.1998
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta
dal Consigliere dott. Amedeo Postiglione
Udito, per la parte civile, l'avv. Maurizio
Mondel
Udito il Pubblico Ministero in persona
dell’Avvocato Generale Dr. Toscani che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
udito i difensori
FATTO
A seguito di sequestro effettuato il 10
maggio 1993 presso l'esercizio commerciale “M………..” di Torino di 355
videocassette e numerose fascette illustrative, con marchio SIAE mancante o
falsificato, C. G. e M. M. venivano tratti a giudizio per i reati di cui agli
artt. 81 cpv. 110, 468 cod, pen.
e 1 l. 400/85, 2 l. 121/87 per concorso nei reati di detenzione di
videocassette abusivamente riprodotte e contraffazione del sigillo SIAE.
A conclusione del giudizio abbreviato il GUP
presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 5.11.1997, condannava gli
imputati alla pena di mesi cinque di reclusione e 100 mila di multa ed al
risarcimento dei danni a favore della SIAE, costituitasi parte civile.
A seguito di gravame, la Corte di Appello di
Torino, con sentenza in data 23.11.1998, confermava la decisione dei primi
giudici, adeguandosi all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione
nella materia e ritenendo isolato e non convincente l'orientamento contrario
espresso da alcune decisioni di questa Corte (Sentenza II Sez,
n. 1626 del 4.3.1997 imp. Favilli; Sent. III Sez., n. 2090 del
16.5.1997, imp. Nannucci).
Contro questa sentenza gli imputati propongono
ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione
sotto un triplice profilo:
a) il fatto contestato, in relazione all'art.
1 legge 20.7.1985 n. 400 e art. 2 legge 27.3.1987 n. 121, non costituirebbe più
reato, essendo intervenuta una "abolitio criminis" per effetto dell'art. 171 ter, lettera c
decreto legislativo 16.11.1994 n. 685, costituente norma penale parzialmente in
bianco, non applicabile a causa del rinvio ad un Regolamento di esecuzione non
ancora emanato, sicché la condotta punibile risulterebbe incompleta;
b) la normativa applicata si riferirebbe solo
alle opere cinematografiche in senso stretto e non alle videocassette
artigianalmente prodotte, quale sarebbero quelle sequestrate;
c) la insussistenza del diritto di falso per
la grossolanità della contraffazione materiale effettuata.
In via subordinata i ricorrenti, consapevoli
del contrasto di giurisprudenza evidenziatosi nella materia, hanno domandato
che la questione venisse rimessa alle Sezioni Unite.
La V Sezione Penale di questa Corte, con
ordinanza del 28.10.1999, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
Il Primo presidente, con decreto del
7.12.1999, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite per l'udienza pubblica del
19.1.2000.
Il Procuratore Generale e la parte civile
hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
DIRITTO
Sulla questione all’esame delle Sezioni Unite
sembra opportuno un breve esame della evoluzione legislativa. E' noto che, da
oltre cinquant'anni, si registra un fenomeno di stratificazione normativa, che
registra una sostanziale continuità, pur nel graduale adattamento ed
arricchimento del sistema, anche alla luce delle direttive comunitarie
(Direttive CEE 91/250 e Direttiva CEE n. 92/100) e di Convenzioni internazionali
(Conv. di Ginevra 29.10.1971).
La normativa di base rimane quella di cui
alla legge 22 aprile 1940 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.
Tale legge individua le opere protette (in
quanto espressioni dell'ingegno creativo e quindi della personalità
dell'autore) in alcuni grandi settori (letteratura, musica, arti figurative,
architettura, teatro, cinematografia) ex art. 1; contempla una protezione delle
"forme e modi di espressione" con una elencazione delle opere che
risultano comunque comprese nella protezione ex art. 2; disciplina i soggetti
(capo II) il contenuto e la durata del diritto, compresa la utilizzazione
economica (capo III); stabilisce, con l'art. 123, l'obbligo del contrassegno "in
conformità delle norme stabilite dal Regolamento"; introduce con l'art.
180 un apposito ente pubblico (all'epoca EIDA - Ente Italiano per i Diritti
d'Autore) con funzione di protezione, intermediazione e certificazione;
contempla apposite sanzioni penali (art. 171) per alcuni comportamenti posti in
essere da chiunque senza averne diritto (tra cui la commercializzazione, la
riproduzione, ecc.).
Alla legge seguiva puntualmente il
Regolamento di esecuzione (R.D. 18.5.1942 n. 1369), che all'art. 12 stabiliva
l'obbligo del contrassegno per ogni esemplare dell'opera, spettante
all'editore, a cura dell'Ente pubblico proposto (EIDA, ora SIAE), precisando
altresì le modalità da seguire e la ripartizione dei costi.
Il sistema rimaneva immutato per oltre trenta
anni, allorché una prima integrazione si rendeva necessaria per ottemperare ad
una obbligazione assunta in sede internazionale.
Con la legge 5.5.1976 n. 404 ("Ratifica
ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi
contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, convenzione
sottoscritta a Ginevra il 29.10.1971) veniva ampliata la portata dell'art. 171
legge 633/41, prevedendosi, accanto alla punizione della abusiva duplicazione
di "dischi od altri apparecchi analoghi, la repressione della importazione
illegale dei suddetti supporti fonici.
Nel 1981 (con la legge 406/81) la abusiva
duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti
fonografici non autorizzati (dischi, nastri e supporti analoghi) registrava
soltanto una più puntuale definizione e soprattutto una più efficace sanzione
penale (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 500 mila a sei milioni),
con parallela e logica soppressione della lettera e, primo comma, art. 171
della legge di base, espressamente richiamata (che già prevedeva la sanzione
penale per tale condotta).
Nel 1985 un analogo intervento si verificava
in materia di abusiva (nel senso di carenza di contrassegno SIAE espressamente
menzionato art. 2) duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e
vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche:
migliore definizione della condotta e aumento della sanzione penale (l. 400/85
art. 1, integrata dal Decreto legge 9/87, convertito nella legge 121/87,
apparendo inadeguata la protezione penale generale accordata dall'art. 171
comma 1 lett. a legge di base n. 633/41.
Nel 1987, con la legge 121, veniva ancora
espressamente richiamato l'obbligo di opporre il contrassegno SIAE, secondo le
modalità costituite dal regolamento approvato con R.D. 15.5.1942 n. 1369.
Il Decreto Legge 26.1.1987 n. 9, convertito
nella legge 27.3.1987 n. 121, all'articolo 2 recita in modo molto chiaro:
"Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985
n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere
cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla
protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,
e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369.
Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio
1985, n. 400 si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi delle disposizioni
sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate
al comma 1.
Nel 1992, con decreto legislativo 29.12.1992
n. 518, il legislatore interveniva ancora sulla legge 22.4.1941 n. 633, per
garantire attuazione alla direttiva CEE 91/250 relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore.
Veniva così introdotto nella legge del 1941 l'art.
171 bis, che punisce chi abusivamente duplica, ai fini di lucro programmi per
elaboratore, nonchè chi importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o concede in locazione copie non autorizzate di
tali programmi.
L'abusività è sempre riferita alla mancata
autorizzazione dell'autore e alla mancata attestazione della SIAE che cura il
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (art. 6).
Il riferimento ad un Regolamento da emanare
con D.P.C.M. entro sei mesi, sentita la SIAE, attiene alle caratteristiche,
modalità e tariffe del nuovo Registro istituito, sicché si spiega la necessità
di menzionare questo specifico Regolamento rispetto a quello del 1942 (art.
12).
Ancora una volta la sanzione penale è
innestata nella "vecchia" legge del 1941 (art. 171 bis) e fa
riferimento al mancato contrassegno della SIAE (vedi art. 10).
Nel 1994, infine, il decreto legislativo
16.11.1994 n. 685 (con il quale il legislatore dà attuazione alla direttiva CEE
n. 92/100), mentre abroga, con l'art. 20, le precedenti disposizioni vigenti in
materia, introduce nella stessa legge del 1941, l’art. 173 ter, che punisce con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa di lire 500.000 a sei
milioni, numerose condotte attraverso le quali si realizzano gli illeciti sopra
indicati ed in particolare , la condotta di chi, "pur non avendo concorso
alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, cede in noleggio e
comunque in uso a qualunque titolo, a fine di lucro, detiene per gli usi
anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in
pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o
riproduzioni abusive ovvero vende o noleggia:
videocassette, musicassette di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini od altro supporto
contenente fonogrammi in movimento, non contrassegnati dalla S.I.A.E., ai sensi
della presente legge e del regolamento".
E' da rilevare che nella relazione al decreto
legislativo sopra indicato si chiarisce che la risistemazione della materia ed
il suo adeguamento alle direttive dettate in sede di Comunità Europea sono
misure volte al contrasto della così detta "pirateria" commerciale.
La predetta relazione, a proposito dell'art.
17 (con il quale viene introdotto nella legge del ‘41 l'art. 171 ter), afferma
che "si è reso necessario in aggiunta ai comportamenti penalmente
rilevanti già contemplati e sanzionati nell'art. 171 della nostra legge,
prevedere gli abusi specifici riferenti ai diritti esclusivi di nuova introduzione,
soprattutto in funzione antipirateria. In tale contesto, si è palesata la
opportunità di riunire nel presente articolo della legge del diritto di autore
la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nella leggi n. 406/1981, n.
400/1985 e n. 121/1987, alla luce di esigenze di armonizzazione e chiarezza
interpretativa".
Rileva la Corte, che, alla luce della
evoluzione legislativa sopra descritta e soprattutto del suo metodo, appare
pienamente fondato l'orientamento prevalente già espresso da molte decisioni
della Cassazione, che si riassume nei seguenti punti:
a) il decreto legislativo 685/94 ha avuto una
funzione di armonizzazione del regime sanzionatorio che disciplina la materia;
b) il riferimento contenuto nell'art. 173 ter
alla necessità del contrassegno della SIAE "ai sensi della presente legge
e del regolamento" va inteso in relazione alla legge del 1941 ed il
relativo regolamento (anche se gli estremi non vengono indicati), proprio in
considerazione dell'opera di riformulazione e sistemazione organica delle
disposizioni vigenti in precedenza;
c) la fattispecie penale ex art. 171 ter è
sufficientemente delineata, sicché non si pone il problema di una norma in
bianco, neppure parzialmente, da integrare con norme regolamentari nuove;
d) nessuna "abrogatio
criminis" si è verificata in quanto il sistema
sanzionatorio preesistente è stato conservato, anzi risulta rafforzato e
chiarificato in forza dell'opera di coordinamento ed integrazione compiuta;
e) è rimasto costante il riferimento ad un
ente di diritto pubblico (prima EIDA, ora SIAE) con una funzione ufficiale di
vidimazione e certificazione (con la sola estensione dell'obbligo di
vidimazione dall'originario solo editore, art. 1211 legge del 1941, a
"chiunque" ponga in essere una delle condotte contemplate dallo art.
171 ter D.Lgs. 685/94).
A sostegno ulteriore della soluzione sopra
indicata giova richiamare l'Ordinanza n. 220 del 1996 della Corte
Costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 1 l. 406/81, ebbe a dichiarare:
"non osta alla ammissibilità della
questione, la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata, ad opera
dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo 16.11.1994 n. 685, posto che
l'art. 17 del medesimo decreto, che ha riformulato la norma in un contesto più
ampio, ha lasciato immutate le pene previste e non ha dunque inciso sulla
applicabilità della norma ai fatti... connessi al vigore della norma nella sua
formulazione originaria".
In conclusione deve, dunque, affermarsi il
seguente principio:
"In materia di diritto d'autore, con il
D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685, il legislatore ha inteso riaffermare il valore
centrale della legge 22 aprile 1941 n. 633, aggiornando il corpo normativo
originario senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà di inserire le nuove
previsioni penali quali parti integranti della legge fondamentale sul diritto
d'autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter è
quello approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter, trova,
pertanto, il suo completamento nel citato Regolamento restando così penalmente
sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati
dalla S.I.A.E.".
I ricorrenti hanno tra l'altro sostenuto che
la normativa in questione sarebbe applicabile solo alle opere cinematografiche
in senso stretto e dunque non anche alle videocassette artigianalmente
prodotte, quale sarebbero nel caso di specie quelle sequestrate.
Sul punto questa Corte ha già precisato - e
tale orientamento va confermato - che ai fini della sussistenza del reato di
vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche prive
del contrassegno SIAE, non è rilevante la loro destinazione al circuito
commerciale o televisivo, in quanto anche le opere prodotte artigianalmente
(compresi i film "a luci rosse") sono sottoposte al controllo SIAE.
La tutela non viene meno neppure se l'opera
sia "caduta in pubblico dominio" e non siano dovuti più i diritti
d'autore.
L’altra censura sulla insussistenza del
delitto di contraffazione ex artt. 468 e 469 C.P., per la grossolanità della
materiale alterazione, attiene ad una valutazione di merito, incensurabile in
sede di legittimità, perché adeguatamente motivata e contraddetta dalla perizia
in atti.
P.Q.M.
La Corte Rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione
delle spese e competenze in favore della parte civile, che liquida in
complessive 3.302.000, di cui 3.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 19.1.2000