STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Sentenza
23 febbraio 2000 n. 2119
della
Corte di Cassazione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Presidente N. Marvulli - Relatore
L. Toth
Sent.
n. 2119/2000
Con sentenza del 3.6.1996 il Pretore di Roma
dichiarava D.P.colpevole dei reati di cui agli artt. 474
C.P. (vendita di prodotti con marchi contraffatti) e 1 Legge n. 406/1981, in
relazione all'art. 2 Legge n. 121/1987 (detenzione di musicassette sprovviste
di timbro della SIAE);
fatti commessi in Roma, il 3.2.1992).
Il Pretore, ritenuta la continuazione tra i
reati, condannava l'imputato alla pena di cinque mesi di esclusione e lire
700.000 di multa, oltre alla confisca dei prodotti sequestrati e alle pene
accessorie.
A seguito di gravame del prevenuto la Corte
d'Appello di Roma, con sentenza del 21.9.1998, confermava la decisione di primo
grado.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello
l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quale motivo la
violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, in quanto si
sarebbe in presenza di un'ipotesi tipica di falso "impossibile o
innocuo" essendo percepibile da qualsiasi acquirente di comune esperienza
che la merce venduta dal D. non poteva certamente essere stata prodotta e
distribuita, dati i prezzi praticati, dalle prestigiose ditte di livello
internazionale cui si riferivano i marchi contraffatti (Wuitton,
Cartier, Timberland, ecc.).
Non sussisteva pertanto - secondo tale
tesi - l'elemento materiale del reato di cui all'art. 474 C.P.
Il motivo del ricorso è fondato.
E' giurisprudenza costante di questa Corte
che in tanto un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore,
così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato contestato in
questa sede, in quanto provenienza prestigiosa del prodotto costituisca l'unico
elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare
nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto
stesso.
Qualora viceversa altri elementi del
prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo
prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano
rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il
prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la
contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della
libera determinazione del del compratore, sì da
integrare il delitto contestato.
Nel caso di specie dalla stessa motivazione
della sentenza impugnata si evince che la grossolanità della contraffazione era
evidente per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro
collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale
usato (cartone anziché pelle).
Anche sul piano logico la motivazione
presenta evidente contraddizione laddove, dopo aver elencato tali significativi
elementi di difformità rispetto ai marchi originali, conclude per la non
rilevabilità di tali grossolanità da parte di persona particolarmente
esperta".
Viceversa di fronte ad elementi di
grossolanità dei marchi di tale consistenza il giudice di merito avrebbe
dovuto concludere per inidoneità dei marchi stessi a trarre in inganno una
persona di media esperienza e diligenza.
Ne' si può ignorare sul piano dell'attuale
costume che l'offerta da parte dei venditori ambulanti di prodotti
"griffati" è ormai accolta dalla clientela con un diffuso e
sottinteso scetticismo circa l'autenticità dei marchi, con
un'accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti
stessi, dato il loro prezzo e l'evidente approssimazione dei segni a quelli
effettivi che la clientela di comune esperienza ben conosce nelle reali
caratteristiche distintive.
Da quanto premesso discende l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto contestato al ricorrente
non sussiste nella sua materialità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte annulla l'impugnata sentenza senza
rinvio perché il fatto non sussiste