STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Sentenza
19 settembre 2000 n. 23
della
Corte di Cassazione
CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONI
UNITE PENALI
Presidente A.Vessia - Relatore P.
Onorato
Sentenza n. 23/2000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con sentenza del
27.6.1994 il pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, dichiarava M. P.
colpevole del reato di cui all'art. 171 lett. b)
della legge 22.4.1941 n. 633 e all'art. 81 cpv. c.p., perché, con più azioni
esecutive di uno stesso disegno criminoso, aveva diffuso senza averne diritto
composizioni musicali altrui (accertato 1'8.8.1991).
Per l'effetto, il pretore, riconosciute le
attenuanti generiche, condannava il P. alla pena di lire 150.000 di multa, col
beneficio della non menzione, nonché al risarcimento del danno a favore della
parte civile SIAE, da liquidarsi in separata sede.
Per motivare la sussistenza del reato, il
pretore richiamava la giurisprudenza della corte di cassazione, aggiungendo
che, mentre la prima parte della lett. b) dell'art.
171 legge 633/1941 pone sullo stesso piano e in alternativa tra loro, quali
autonome condotte criminose, la rappresentazione, l'esecuzione e la recita in
pubblico di un'opera altrui, da un lato, e la sua diffusione, dall'altro, la
seconda parte della disposizione si limita a specificare che la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico, costituisce una delle possibili
concrete modalità di rappresentazione o esecuzione in pubblico dell'opera
altrui, che sono vietate per chi non ha il diritto esclusivo di utilizzazione
economica.
In sostanza - secondo il pretore - il
legislatore si limita a sancire che la radiodiffusione mediante altoparlante
dell'opera altrui non rientra nel concetto di diffusione di cui al primo
periodo della lett. b) art. 171 legge 633/1941. Il
concetto di diffusione rientra invece in quello di pubblica esecuzione o
rappresentazione, dovendosi intendere per diffusione - alla luce della
disposizione di cui all'art. 15 legge 633/1941 - 1'atto col quale si rende
fruibile da parte del pubblico l'opera altrui, attraverso qualunque mezzo, e
cioè nelle forme, elencate nella citata lett. b),
della rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico. E' cosa oggettivamente
diversa e lecita l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera
in privato, e la fruizione passiva dell'esecuzione incisa su nastro 0 disco 0
altro supporto tecnico, "entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a
scopo di lucro" (ex secondo comma dell'art. 15).
Inoltre - concludeva la sentenza pretorile -
una cosa è il diritto di eseguire,
rappresentare o recitare in pubblico l'opera altrui (art. 15 legge 633/1941),
altra cosa è il diritto esclusivo di diffondere quella stessa opera con
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, come il telegrafo, il telefono,
la radio, la televisione e altri mezzi analoghi (art. 16 stessa legge): per cui
l'acquisto del diritto di rappresentare, eseguire, recitare o utilizzare
passivamente l'opera altrui, in quanto incisa su supporto tecnico, non
attribuisce di per sé l'ulteriore diritto di diffondere l'opera medesima, ma
solo il diritto di rappresentarla, eseguirla, recitarla (fruizione attiva) o
altrimenti consumarla passivamente (fruizione passiva) in privato, mediante il
supporto tecnico di registrazione, cioè nei termini dettati dall'art. 15 della
legge.
2 - Su impugnazione
dell'imputato, la corte d'appello di Venezia, con sentenza del 9.4.1999,
dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione,
confermando le statuizioni civili.
Osservava la corte territoriale che non
poteva essere accolta la richiesta difensiva di proscioglimento nel merito.
Infatti la tesi dell'appellante si fondava sull'interpretazione letterale
dell'art. 171, comma I lett. b) legge 633/1941, alla
quale però dovevano muoversi le seguenti obiezioni:
a) il primo comma del cit. art. 171 vieta la
diffusione dell'opera a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, e l'art. 16 della
medesima legge comprende nel termine di diffusione anche la radiodiffusione,
per cui, ove questa avvenga senza il consenso dell'autore, sussiste il reato
previsto dall'art. 171;
b) il diritto esclusivo di diffusione e il
diritto esclusivo di riproduzione fonografica o d'altro genere, previsto
dall'art. 13 legge 633/1941, sono fra loro indipendenti; sicché 1'esercizio di
uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, secondo
quanto dispone il successivo art. 19 della legge, con la conseguenza che non
può dedursene un'implicita rinuncia;
c) dalla previsione del divieto di diffusione
tramite altoparlante non può farsi discendere la liceità penale della
radiodiffusione senza il consenso dell'autore.
3 - Avverso
quest'ultima sentenza, il difensore del P. ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo i seguenti motivi:
3.1 - violazione dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 171 lett. b) legge 633/1941, perché né la diffusione, né la
radiodiffusione, né 1'utilizzazione di un'esecuzione musicale senza specifica
autorizzazione rientrano tra le condotte previste dalla legge come reato;
3.2 - violazione dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 72 e 73
legge 633/1941, perché da queste norme si desume chiaramente che è legittima
l'utilizzazione da parte delle radio e delle televisioni dei supporti che
fissano i fonogrammi delle esecuzioni musicali, quando sono stati realizzati e
posti in vendita col consenso del suo autore e dei suoi aventi causa;
3.3 - violazione degli artt. da 12 a 19 1egge
633/1941, nonché degli artt. 2575-2577 c.c., in relazione all'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., giacché le sentenze di merito
hanno erroneamente confuso la nozione di opera e quella della sua esecuzione:
sostiene il difensore che il fatto contestato all'imputato non è la
radiodiffusione di opere musicali, bensì la radiodiffusione delle esecuzioni di
opere o brani musicali, realizzata mediante l'utilizzazione dei supporti in
commercio, portanti la fissazione dei fonogrammi di esecuzioni musicali,
realizzati e posti in vendita dal produttore di essi col consenso dell'autore
dell'opera;
3.4 - violazione degli artt. 80 e ss. 1egge
633/1941 e dell'art. 2 legge 93/1992, in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. Sostiene che l'art. 80 cit.
conferisce agli artisti, interpreti ed esecutori il potere esclusivo di
autorizzare la fissazione delle loro prestazioni e la riproduzione di queste,
di autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico
delle loro prestazioni dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di
una loro utilizzazione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione;
che tutte le leggi successive - e in particolare la legge 93/1992 e i decreti
legislativi 685/1994 e 154/1997 - hanno confermato, ampliandolo, tale diritto.
Aggiunge che l'opera musicale, a differenza dell'esecuzione, è costituita dalle
note sul pentagramma, dallo spartito e, quindi, da una composizione grafica
(artt. 118 e ss., nonché art. 137), come si deduce anche dalla legge 59/1993;
mentre l'esecuzione è regolata dagli artt. 136-141 (contratto di
rappresentazione o esecuzione) e si manifesta con suoni e voci: la
radiodiffusione ha necessariamente per oggetto l'esecuzione, e non l'opera;
3.5 - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 1322 e 2581
c.c. e agli artt. 107 e 141 legge 633/1941, giacché tali norme legittimano
l'alienazione dell'opera da parte dell'autore: il che comporta il trasferimento
di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, anche di quelli ignoti
al momento del contratto originario;
3.6 - violazione degli artt. 51 e ss. legge
633/1941, art. 21 Cost, art. 10 Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. Tali norme - secondo il ricorrente - riconoscono
il diritto di radiodiffusione, come diritto soggettivo perfetto, e la sua
prevalenza sugli interessi dei singoli autori delle opere radiodiffuse. Tale
diritto trova poi una tutela penale nell'art. 171 lett.
f) legge 633/1941, il quale punisce chi, in violazione dell'art. 79,
ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i
dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati;
3.7 - violazione dell'art. 606, lett. a) b) ed e) c.p.p., in relazione al titolo V della
legge 633/1941, giacché - come ha precisato autorevolmente Cass.
Sez. Un. 22.10.1954 - la riscossione dei diritti d'autore svolta dalla SIAE è
"attività di carattere patrimoniale svolta nell'interesse personale dei
singoli soci: attività che ha natura e finalità di natura strettamente
privata", sicché la SIAE non può qualificarsi come ente pubblico dotato
dei relativi poteri;
3.8 - violazione dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p. sul punto dell'efficacia
probatoria dei certificati prodotti dalla SIAE. Questi certificati che
dovrebbero provare il credito della SIAE per i compensi che pretende dovuti
agli autori - secondo il ricorrente - sono privi di valore in quanto non sono redatti
sulla base delle scritture contabili. Quanto poi agli attestati di tutela, essi
provano solo l'iniziale affidamento dell'opera alla SIAE, ma non la persistenza
dell'affidamento stesso, che anzi è categoricamente esclusa dal fatto stesso
dell'esistenza in commercio del supporto portante i fonogrammi dell'esecuzione;
3.9 (motivo nuovo) - violazione dell'art. 606
lett. a), b) ed e) c.p.p., giacché la sentenza
impugnata ha omesso di considerare la direttiva europea 92/100/CEE, le cui
norme (in particolare gli artt. da 6 a 9) sono vincolanti per tutti i giudici
europei;
3.10 (motivo nuovo) - violazione dell'art.
606, lett. a) b) ed e) c.p.p., in relazione all'art.
177 [ora 234] del Trattato di Roma, secondo il quale il giudice nazionale di
ultima istanza, quando sorge questione di interpretazione di una direttiva
europea, deve rimetterla alla Corte di Giustizia, competente in via esclusiva a
interpretare le norme del Trattato e le direttive del Consiglio d'Europa.
4 - Il ricorso è
stato assegnato alla terza sezione penale di questa corte, la quale, su istanza
del ricorrente e del pubblico ministero d'udienza, lo ha rimesso alle sezioni
unite, con ordinanza del 10.2.2000. Ha osservato al riguardo che il contrasto
giurisprudenziale esistente tra le decisioni di merito, che escludono la
sussistenza del reato, e le sentenze di legittimità, che sostengono
concordemente la tesi opposta, è suscettibile di potenziale estensione alle
sezioni della corte di cassazione.
5 - Il primo presidente della corte ha assegnato
il ricorso alle sezioni unite, fissando per la trattazione l'udienza odierna.
6 - Il difensore dell'imputato ha depositato
tempestivamente una memoria in cui ribadisce le argomentazioni già svolte nel
ricorso. In particolare, insiste perché - qualora non si pervenga
all'annullamento della sentenza impugnata per insussistenza del reato - questo
giudice rimetta alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato di Amsterdam
la questione relativa all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 8 della
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio d'Europa.
Anche il difensore della parte civile SL\E ha
ritualmente depositato ampia e articolata memoria, nella quale - in particolare
- confuta le tesi formulate dal ricorrente, additando i numerosi equivoci che
vi si annidano.
Entrambe le parti private hanno depositato
anche memorie di replica, allegando ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 - L'ordinanza di
rimessione, dopo una breve ricognizione delle due tesi giurisprudenziali in contrasto,
osserva che la tesi sostenuta dal ricorrente si fonda principalmente sulla
interpretazione letterale dell'art. 171 lett. b)
legge 633/1941, secondo cui la diffusione dell'opera altrui coincide con
l'utilizzazione primaria e diretta dell'opera, ma non comprende la
radiodiffusione mediante utilizzazione di dischi, nastri o altri supporti
meccanici su cui l'opera è stata registrata. Aggiunge inoltre l'ordinanza che
si apre anche un problema di interpretazione evolutiva, giacché all'epoca della
emanazione della legge 633/1941 vigeva il monopolio pubblico del servizio
radiofonico (e poi radiotelevisivo), che oggi è stato superato in seguito al
noto intervento della Corte costituzionale.
In conclusione, l'ordinanza pone alle sezioni
unite le seguenti questioni:
a) se il precetto penale dell'art. 171 lett. b) della legge 22.4.1941 n. 633 si riferisse, nella
sua formulazione originaria, anche alla radiodiffusione, e quindi anche alla
radiodiffusione delle opere registrate, considerato che al momento della
emanazione della legge esisteva il monopolio pubblico della radiotelevisione,
per la quale veniva dettata una disciplina speciale e derogatoria del diritto
d'autore;
b) se la cessazione del monopolio
radiotelevisivo abbia determinato l'espansione del diritto d'autore,
estendendolo alla radiodiffusione, e - conseguentemente - abbia determinato un
ampliamento dell'originario precetto dell'art. 171 lett.
b) legge 22.4.1941 n. 633, tale da far ricomprendere nella nozione di
diffusione anche la radiodiffusione di opere registrate;
c) come si atteggi la tutela del diritto
d'autore rispetto alla radiodiffusione delle opere registrate, con riferimento
all'ipotesi - praticamente abituale - in cui non solo il diritto di
riproduzione su disco o su nastro o su altro supporto elettronico, ma anche il
diritto di radiodiffusione dell'opera registrata, è stato alienato.
8 - Prima di
affrontare le suddette questioni, considerata la gran copia di argomentazioni
con cui il ricorrente ha voluto supportare le sue tesi, a volte in modo
ripetitivo e poco coordinato, sembra opportuno - anziché inseguire i singoli
argomenti, col rischio della confusione -tentare una trattazione più
sistematica, che sia peraltro esaustiva di tutte le censure prospettate dal
difensore.
8.1 - A tal fine, anzitutto, è utile
richiamare sinteticamente la nozione e il contenuto del diritto d'autore, quale
si desume dal vigente sistema normativo, con particolare riferimento alle opere
musicali.
Secondo la legge speciale sul diritto
d'autore e il codice civile (emanati approssimativamente nello stesso periodo,
anche se la legge speciale entrò in vigore qualche mese dopo l'entrata in
vigore del codice), l'autore, con la creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale, acquista a titolo originario un diritto
d'autore (art. 6 legge 22.4.1941 n. 633; art. 2576 c.c.), che ha un duplice
contenuto, morale e patrimoniale (art. 2577 c.c.). Il diritto morale d'autore
attiene - com'è noto - alla paternità e all'integrità dell'opera, e comprende
il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, di opporsi a qualsiasi
deformazione o modificazione, di ritirare l'opera dal commercio (cd. diritto di
pentimento: v. art. 2582 c.c.): come diritto a contenuto personale, esso è
imprescrittibile, irrinunciabile e inalienabile. Il diritto patrimoniale,
invece, riguarda l'utilizzazione economica dell'opera in via esclusiva; ed è
prescrittibile e trasmissibile.
Più specificamente, il diritto patrimoniale
attribuisce all'autore la facoltà esclusiva di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, così come previsto dalla
legge 633 (art. 12). Gli artt. da 13 a 18 della legge elencano specificamente
queste facoltà patrimoniali, stabilendone il contenuto. Per quanto riguarda in
particolare l'opera musicale, si possono segnalare il diritto di riproduzione,
che ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera (art.13), il diritto
di esecuzione in pubblico (art. 15), e quello di diffusione, che si identifica
nella facoltà di diffondere a distanza l'opera con qualsiasi mezzo, quale il
telegrafo, il telefono, la radio la televisione e altri mezzi analoghi
(art.16). Molto importante per l'autore, infine, è il diritto esclusivo di
distribuzione della sua opera, cioè di metterla in commercio, di porla in
circolazione o comunque a disposizione del pubblico (art. 17, comma 1). A
questo proposito è da sottolineare che la consegna gratuita dell'opera a fini
promozionali, didattici o scientifici, non costituisce esercizio del diritto esclusivo
di distribuzione (art. 17, comma 2).
Ma è soprattutto importante per il thema decidendum che questi vari
diritti di utilizzazione economica sono espressamente dichiarati indipendenti
tra loro, sicché l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo
di ciascuno degli altri (art. 19).
Sempre con riferimento all'opera musicale,
l'art. 61 della legge attribuisce all'autore il diritto esclusivo: a) di
adattare o registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola
cinematografica, il nastro metallico o altro analogo apparecchio meccanico
riproduttore di suoni e di voci; b) di riprodurre in più esemplari, noleggiare
o mettere in commercio l'opera così registrata; c) di eseguire pubblicamente e
radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro analogo
apparecchio meccanico. Anche per questi diritti derivanti dalla registrazione è
ribadito il principio dell'indipendenza, giacché la cessione del diritto di
riproduzione o del diritto di distribuzione commerciale non comprende, salvo
patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di
radiodiffusione (secondo comma art. 61, come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 16.11.1994 n. 685).
8.2 - Accanto al diritto d'autore
(disciplinato specificamente nel titolo primo), la legge 633/1941 disciplina
opportunamente i c.d. diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore
(titolo secondo), che riguardano principalmente i diritti dei produttori di
dischi fonografici e altri apparecchi analoghi (capo b, i diritti degli
emittenti radiofonici e televisivi (capo II), i diritti, sia morali che
patrimoniali, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (capo III).
In questa sede interessa sottolineare che i
produttori di dischi e di analoghi supporti hanno il diritto esclusivo di
riprodurre e di distribuire commercialmente i supporti stessi, sempre però
facendo "salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della
presente legge" (art. 72). Mentre gli esercenti emissioni radiofoniche o
televisive hanno il potere esclusivo di autorizzare le fissazioni delle proprie
emissioni, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle predette
fissazioni, di autorizzare la ritrasmissione e la distribuzione delle proprie
emissioni, ma sempre "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa
legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi
analoghi, (...) degli artisti interpreti e degli artisti esecutori" (art.
79). Sia i produttori fonografici, sia gli interpreti e gli esecutori che sono
protagonisti dell'interpretazione o dell'esecuzione fissata nel supporto
discografico, hanno diritto a un equo compenso per l'utilizzazione a scopo di
lucro del, supporto stesso a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva
(art. 36).
8.3 - In conclusione, l'autore di opera
musicale ha il diritto di riproduzione per le stampe della partitura musicale,
il diritto di esecuzione, il diritto di diffusione e il diritto di
registrazione dell'opera su disco o altro strumento meccanico. L'esecuzione
dell'opera può avvenire "dal vivo", oppure mediante l'impiego del
disco o dello strumento in cui l'opera è stata precedentemente registrata.
Di regola, l'autore cede all'editore il
diritto di riproduzione dell'opera per le stampe (attraverso un contratto di
edizione, di cui agli artt. 118 segg. legge 633), mentre cede al produttore
fonografico il diritto di registrazione su disco o analogo supporto e quello di
distribuzione commerciale del supporto stesso (contratto di edizione
fonografica).
Infine, l'autore, per l'esercizio dei suoi
diritti patrimoniali, ha la possibilità di avvalersi della intermediazione
della SIAE, iscrivendosi alla stessa Società, alla quale è riservata in via
esclusiva tale attività a norma delle disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari vigenti in materia (art. 180 legge 633).
9 - Fatta questa
premessa, va anzitutto affrontata l'interpretazione della norma incriminatrice,
e in particolare della lettera b) dell'art. 171 legge 633, secondo cui è punito
con la multa "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma" (...) "rappresenta, esegue o recita in pubblico o
diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico
spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in
pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico".
9.1 - Secondo il ricorrente la norma punisce
solo chi abusivamente esegue in pubblico un'opera musicale ("rappresenta,
esegue o recita in pubblico") o chi la esegue in privato ma la comunica al
pubblico ("diffonde"). In altri termini, la diffusione sarebbe una
ulteriore modalità comportamentale prevista dal legislatore accanto a quelle
della rappresentazione, dell'esecuzione o della recitazione in pubblico; ma non
comprenderebbe la radiodiffusione di un'opera fissata su supporto meccanico,
giacché il verbo "diffondere" sarebbe usato in alternativa non già
agli altri verbi "rappresentare" "eseguire" o
"recitare" ma all'avverbio "in pubblico", e starebbe
appunto a significare "eseguire in privato diffondendo pubblicamente".
Inoltre - sostiene ancora il ricorrente - ciò
che la norma punisce è la diffusione primaria e diretta dell'opera altrui, ma
non la diffusione secondaria e indiretta, che ha per oggetto l'esecuzione
dell'opera registrata su disco, nastro o altro supporto meccanico. Ciò anche
perché l'opera non va confusa con l'esecuzione dell'opera: solo la prima
e oggetto del diritto d'autore, mentre la seconda è oggetto del diritto
esclusivo degli interpreti esecutori e "fuoriesce" dal diritto
d'autore.
Infine - secondo il ricorso - la
radiodiffusione punita dalla lett. b) dell'art. 171
legge 633 è solo quella "mediante altoparlante azionato in pubblico".
9.2 - L'interpretazione sostenuta dal
ricorrente, però, è priva di base testuale o logica; ed anzi è una
interpretazione che finisce per vanificare in radice il sistema normativo a
tutela del diritto d'autore.
Il collegamento del verbo
"diffondere" con l'avverbio "in pubblico", anziché con gli
altri verbi che lo precedono, appare artificioso: invero esso è delegittimato
dalle regole sintattiche della lingua italiana e stravolge il significato del
testo cosi come interpretabile secondo il criterio semantico e sintattico di
cui all'art. 12 delle preleggi. Se il legislatore avesse voluto dire quello che
pretende il ricorrente avrebbe dovuto usare invece delle parole "o diffonde"
una frase del tipo "o in privato, ma diffondendola nel pubblico"
(cfr. la perspicua motivazione sul punto di Cass.
Sez. III, sent. n. 12820 dell'11.11.1999, ud.
18.10.1999, Sciscione ed altro, rv.
215780 e ss.).
In realtà, l'interpretazione letterale,
logica e sistematica della legge non lascia adito a dubbi.11 legislatore da una
parte ha chiaramente compreso nel diritto esclusivo di diffusione qualsiasi
trasmissione a distanza con mezzi quali il telefono, la radio e la televisione
(art. 16); dall'altra, con l'art. 171, ha vietato a chi non ne abbia diritto
qualsiasi diffusione e quindi anche quella radiotelevisiva (significativamente
definita "radiodiffusione" nel terzo comma dell'art. 79).
Nessun argomento in contrario può dedursi
dalla terminologia usata nel secondo periodo della lett.
b) dell'art. 171, la quale equipara la "radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico" alla recitazione o rappresentazione
pubblica di spettacoli o alla esecuzione in pubblico di composizioni musicali,
che sono sempre punite se effettuate da soggetti senza titolo. Questa
particolare disposizione, lungi dal ridurre l'ambito della diffusione vietata
alla radiodiffusione mediante altoparlante, intende invece precisare che anche
la diffusione mediante altoparlanti è compresa nell'ambito della
rappresentazione pubblica di spettacoli e dell'esecuzione in pubblico di
composizioni musicali, che sono vietate assieme alla diffusione se avvengono
senza titolo. In altri termini, per evitare equivoci, il legislatore ha
espressamente chiarito che la disciplina prevista per le rappresentazioni o le
esecuzioni pubbliche "dal vivo" è applicabile anche alle diffusioni
mediante altoparlante di un opera trasmessa per radio (che non è un'esecuzione
o rappresentazione dal vivo, ma che è ugualmente fruibile dal pubblico
fisicamente presente).
Né è pertinente richiamare al riguardo la
formulazione della lettera f) dell'art. 171, che punisce chi in violazione
dell'art. 79 ritrasmette o registra in dischi o altri analoghi apparecchi le
trasmissioni radiofoniche. Questa disposizione, infatti, da una parte non
indica una diversa nozione di radiodiffusione; e dall'altra ha un oggetto
diverso, perché tutela i diritti connessi delle emittenti radiotelevisive di
cui all'art. 79, mentre la disposizione di cui alla lettera b) tutela i diritti
d'autore o quelli connessi dell'interprete e dei produttori fonografici.
9.3 - Quanto poi alla distinzione tra la
diffusione primaria o diretta, che avrebbe per oggetto l'opera (e sarebbe
l'unica vietata) e la diffusione secondaria o indiretta, che avrebbe per
oggetto l'esecuzione dell'opera già fissata in supporto meccanico (e sarebbe
consentita), si tratta di un ulteriore artificio dialettico che non ha
fondamento giuridico e presuppone una sottostante distinzione - quella tra
opera ed esecuzione - priva di base reale. Per il ricorrente l'opera musicale
"è costituita dalle note sul pentagramma, dallo spartito e quindi da una
composizione grafica" ed è il risultato della creazione artistica
dell'autore; mentre l'esecuzione è il successivo evento sonoro, caratterizzato
appunto da "suoni e voci", frutto della prestazione dell'interprete.
9.3.1 - Orbene, questa distinzione non ha il
fondamento normativo che gli attribuisce il ricorrente. Infatti gli artt. 118 e
ss. legge 633, citati nelle argomentazioni del ricorrente, si riferiscono al
contratto di edizione, cioè alla pubblicazione per le stampe dell'opera
dell'ingegno (che può riguardare l'opera musicale in quanto stampabile, ma non
in quanto eseguibile); mentre l'art. 141 della legge si riferisce
all'esecuzione di una composizione musicale, ma è scarsamente significativo per
giustificare l'asserita distinzione, giacché rinvia alla disciplina degli
articoli da 136 a 140 relativi ai contratti di rappresentazione e di esecuzione
solo in quanto applicabili in rapporto alla particolare natura ed oggetto del
contratto di esecuzione musicale (per esempio non è significativo nel senso
voluto dal ricorrente, ma anzi può esserlo in senso contrario, che l'autore sia
obbligato a consegnare all'esecutore il testo dell'opera qualora questa non sia
stata pubblicata per le stampe: art. 137 n. 1).
9.3.2 - Ma la definizione di opera musicale
tenacemente sostenuta dal ricorrente non è condivisibile neppure dal punto di
vista semiologico e musicologico. Com'è stato acutamente rilevato
"diversamente dall'opera d'arte figurativa (dalla quale non sarebbe
altrimenti distinguibile), l'opera dell'ingegno musicale non consiste infatti
nella composizione grafica della partitura. La notazione musicale, al pari di
quella alfabetica, è costituita da una serie di simboli grafici, i quali,
appunto perché simboli, non incorporano il pensiero musicale, ma lo significano
(vale a dire che essi indicano qualcosa di essenzialmente diverso dal simbolo
stesso). Quanto alla composizione musicale, oggetto della protezione del
diritto d'autore, essa è costituita da una serie di rapporti varia natura
(altezza, durata, timbro, intensità dinamica) tra fenomeni sonori; e, per
quanto è stato appena detto, in linea di principio potrebbe essere espressa
anche con una notazione grafica diversa da quella comunemente usata in
Occidente (donde la radicale differenza rispetto a un'opera d'arte grafica,
consistente realmente in segni non sostituibili), o anche non essere annotata
graficamente (rimanere cioè, per così dire, orale), senza essere per ciò solo
priva di protezione nel sistema della legge. Infatti, titolo originario
dell'acquisto del diritto d'autore è la creazione dell'opera quale particolare
espressione del lavoro intellettuale (art. 6 legge 633/1941), e questa può aver
luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata
da parte del suo autore; mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti
a trasformare l'opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto
esclusivo da parte dell'autore (art. 14 legge 633/1941).
La composizione musicale così intesa è dunque
l'opera che l'art. 12 legge n. 633 del 1941 protegge in capo al suo autore
<in ogni forma e modo, originale e derivato>" (Cass.
Sez. III, Sciscione, cit.).
L'esecuzione dell'opera musicale invece non è
altro che l'esternazione in evento sonoro di questa creazione musicale,
significata ma non incorporata in segni grafici.
Il legame ontologico tra autore e opera, che
caratterizza il diritto d'autore, e specificamente il legame tra autore e opera
musicale, perciò, non può essere vanificato dalla circostanza contingente che
l'opera venga eseguita da un interprete (o dallo stesso autore come interprete
di se stesso), o venga registrata in un supporto meccanico, oppure sia
radiodiffusa (cioè diffusa attraverso emittenti radiofoniche o televisive,
secondo la precisazione terminologica di cui al terzo comma dell'art. 79). La
tesi sostenuta dal ricorrente ignora oggettivamente la distinzione e la
reciproca indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione dell'opera intestati
in capo all'autore; così come offusca la distinzione tra i diritti dell'autore
e i diritti connessi intestati agli interpreti esecutori, ai produttori
fonografici dei dischi o di simili supporti meccanici e alle imprese di
radiodiffusione. La circostanza che il bene immateriale protetto non possa
essere sfruttato indipendentemente dalla sua esecuzione, registrazione o
radiodiffusione, e in molti casi venga utilizzato attraverso un supporto
meccanico che lo incorpora, non può vanificarne il carattere immateriale; così
come non può annullare la differenza giuridica ed economica tra il diritto
d'autore e i diritti connessi degli interpreti, dei produttori fonografici e
delle emittenti radiotelevisive.
9.4 - Per conseguenza, quando, come sembra
pacificamente avvenuto nella fattispecie de qua, un autore cede ad altri il
diritto di eseguire pubblicamente la sua opera (art. 15) e cede a un produttore
il diritto alla riproduzione fonografica (art. 13), egli - per il richiamato
principio di indipendenza - non trasferisce anche il diritto alla
radiodiffusione (art. 16). Sicché il soggetto esercente la radiodiffusione che
diffonda l'opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, senza il
consenso dell'autore, è privo di titolo e incorre nella sanzione penale
prevista dall'art. 171. Né può costituire titolo idoneo per l'esercente la
circostanza (verosimilmente diffusa nella pratica) di avere ricevuto
gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o
anche dallo stesso autore (come si desume dal secondo comma dell'art. 17).
Per questa ragione è priva di fondamento la
tesi, che sorregge tutta l'impostazione del ricorrente, secondo cui l'autore
che ceda a un produttore fonografico il diritto di registrare su disco
l'esecuzione della sua opera musicale si spoglia definitivamente di ogni
diritto d'autore sull'esecuzione dell'opera stessa, al punto tale che qualsiasi
emittente radiotelevisiva avrebbe un autonomo diritto a radiodiffondere
l'esecuzione dell'opera registrata su disco o su altro supporto meccanico. Una
tesi siffatta non è sostenibile, non solo perché presuppone una distinzione tra
opera ed esecuzione dell'opera musicale, che è inammissibile (nel senso sopra,
evidenziato), ma anche perché: a) secondo il ripetuto principio di
indipendenza, il trasferimento del diritto di riproduzione discografica da
parte dell'autore (attraverso il cosiddetto contratto di edizione musicale
stipulato tra autore e produttore discografico) non implica alienazione o
comunque estinzione del diritto patrimoniale dell'autore di diffondere l'opera
con qualsiasi mezzo (art. 61, comma 2); b) i diritti connessi acquisiti dal
produttore discografico non possono limitare i diritti spettanti all'autore,
che sono fatti espressamente salvi (art. 72); c) anche la disciplina dei
diritti connessi degli interpreti ed esecutori non costituisce limitazione dei
diritti d'autore; d) parimenti i diritti connessi che spettano alle imprese
esercenti emittenza radiotelevisiva possono essere esercitati sempre
"senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli
autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi" (art.
79, comma 1); e) porterebbe all'assurda conseguenza che l'autore resterebbe
privato anche del suo diritto a ritirare dal commercio, per gravi ragioni
morali, l'opera (e la sua esecuzione registrata): che è un suo diritto
personale, come tale intrasmissibile (art. 2582 cod. civ.; art. 142 legge
speciale).
10 - Così accertata
l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 171 lett.
b) legge 633, che sicuramente punisce anche la radiodiffusione da parte di chi
non ne ha titolo, e quindi anche la radiodiffusione delle opere musicali
registrate, si deve aggiungere che nessuna diversa interpretazione evolutiva si
impone dal momento in cui è caduto il monopolio della radiotelevisione, vigente
all'epoca in cui la legge è stata emanata.
Al riguardo, infatti, la c.d.
liberalizzazione dell'etere derivata dalle note sentenze della Corte
costituzionale è una vicenda giuridica assolutamente irrilevante per il thema decidendum. La tesi
contraria si fonda su un'errata interpretazione della disciplina derogatoria
che alcune disposizioni contenute nella sezione IV, capo IV, del titolo primo
della legge, sotto la rubrica "opere radiodiffuse", riservano al
servizio statale della radiodiffusione.
Il principio generale secondo cui spetta
all'autore dell'opera il diritto esclusivo di utilizzazione dell'opera stessa
(art. 12), che comprende anche quello di diffondere e in particolare di
radiodiffondere (art. 16), subisce una deroga per effetto di queste norme, le
quali prevedono che l'ente esercente il servizio della radiodiffusione, come
servizio riservato allo Stato (che lo gestisce direttamente o per mezzo di
concessionari) ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere
dell'ingegno senza il previo consenso dell'autore in soli tre casi:
a) quando la radiodiffusione sia eseguita dai
teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, a meno che abbia
per oggetto opere nuove o prime rappresentazioni stagionali di opere non nuove
(in questi ultimi casi è ripristinato il principio generale, perché ridiventanecessario il consenso dell'autore) (v. art. 52);
b) quando si tratti di una radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, nel qual caso l'ente esercente è
autorizzato a registrare l'opera su disco o su nastro metallico o con procedimento
analogo, purché la registrazione sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile
(cd. registrazioni effimere) (art. 55);
c) quando l'ente esercente - su disposizione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effettui trasmissioni speciali di
propaganda culturale ed artistica destinate all'estero (art. 60).
La portata derogatoria di queste norme è
confermata dall'art. 59, secondo il quale le radiodiffusioni delle opere
dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio pubblico, cioè per le esecuzioni
"dal vivo", sono sottoposte al consenso dell'autore a norma del capo
terzo dello stesso primo titolo della legge. In conclusione, secondo la
normativa in esame, che disciplina la c.d. licenza legale a favore della
società concessionaria del servizio pubblico (prima ELAR, poi RAI, e infine
RAI-TV), la radiodiffusione è sempre soggetta al consenso dell'autore, salvo
che nelle menzionate tre ipotesi marginali, nelle quali il diritto al consenso
degrada nel diritto a un compenso, da liquidarsi - nel caso di disaccordo tra
le parti - dall'autorità giudiziaria (art. 56), ovvero da liquidarsi a termini
di regolamento (art. 60).
10.1 - Questa ricostruzione della portata
derogatoria della c.d. licenza legale a favore dell'ente esercente il servizio
pubblico è confermata dalla giurisprudenza costituzionale, che, ha chiaramente
ribadito il principio generale della necessità del consenso dell'autore anche
per le radiodiffusioni delle opere dai locali della RAI. In particolare, con la
sentenza n. 215/1986, il giudice delle leggi, dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 51-60 legge 633, in
riferimento all'art. 3 Cost., ha precisato che
"la regola applicabile alla fattispecie va individuata esclusivamente
nell'art. 59 della legge citata, secondo cui la radiodiffusione delle opere
registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico
servizio di radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore"; ed ha
aggiunto che le eccezioni alla regola, previste a favore dell'emittente
pubblico, sono solo quelle di cui all'art. 52, all'art. 56 e all'art. 60. In
conclusione, per la Corte Costituzionale non sussiste la denunciata posizione
di favore dell'ente esercente il servizio pubblico rispetto alle emittenti
private.
10.2 - Per la stessa ragione non può
sostenersi l'estensibilità alle emittenti private o "libere" della
disciplina prevista per la concessionaria pubblica. Infatti, per la
radiodiffusione dagli "studi" di composizioni musicali registrate su
disco o nastro (che è il caso di specie) è sempre necessaria l'autorizzazione
dell'autore (sia per le diffusioni da un'emittente privata, sia per quelle
dalla concessionaria pubblica); mentre la c.d. licenza legale per le ipotesi
eccezionali (radiodiffusioni da teatri o simili luoghi pubblici; c.d.
registrazioni effimere; trasmissioni di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero) è giustificata dalla natura e dai fini della
radiodiffusione come servizio pubblico riservato allo Stato (secondo l'esordio
dell'art. 51), sicché essa non appare applicabile alle emittenti private.
Per concludere sul punto, la liberalizzazione
della emittenza radiotelevisiva non ha modificato la disciplina dei diritti
d'autore in rapporto a quella dei diritti connessi spettanti alle stazioni
radiotelevisive e ai produttori discografici: sicché anche la prospettazione
problematica formulata dall'ordinanza di remissione non può essere accolta.
11 -
L'interpretazione sopra sostenuta è conforme al dettato costituzionale.
Manifestamente infondata è infatti la tesi del ricorrente secondo cui essa
sarebbe in contrasto con l'art. 21 Cost. e con l'art.
10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 (ratificata con legge 4.8.1955
n. 848) (v. n. 3.6 della narrativa).
Basti osservare in proposito che la libertà
di manifestare e diffondere con ogni mezzo il pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost. (e dall'art. 10 della Convenzione europea), ha per
oggetto il "proprio pensiero" e non quello altrui: sicché non
conferisce al soggetto un diritto a diffondere un'opera altrui senza il
consenso dell'autore.
Tanto meno può dirsi - come s'è già visto -
che il diritto alla radiodiffusione delle opere altrui spettante alle imprese esercenti
la emittenza radiotelevisiva prevalga sui diritti dell'autore delle opere
stesse, essendo questa affermazione palesemente contrastante col testo
dell'art. 79. E neppure può sostenersi - come invece sostiene il ricorrente -
che questo presunto diritto costituzionale a diffondere le opere altrui è
sanzionato penalmente dagli artt. 79 e 171 lett. f)
legge 633/1941: queste norme infatti si limitano ad attribuire alle imprese
emittenti il diritto esclusivo all'utilizzazione delle proprie trasmissioni, e
quindi il diritto di autorizzare a favore di terzi la fissazione e la
ritrasmissione delle trasmissioni effettuate (con sanzione penale per coloro
che violano l'esclusiva), ma con ciò non modificano affatto la disciplina cui
devono sottostare le stesse trasmissioni radiotelevisive a tutela dei diritti
spettanti agli autori, agli esecutori e ai produttori discografici. In altri
termini, il diritto connesso che spetta alle imprese emittenti per
l'utilizzazione esclusiva delle proprie trasmissioni radiotelevisive non
pregiudica i diritti connessi degli altri soggetti e tanto meno i diritti
morali e patrimoniali dell'autore dell'opera trasmessa; il diritto a utilizzare
le proprie trasmissioni non significa che queste trasmissioni possano avvenire
calpestando i diritti degli altri aventi titolo.
12 - Il sistema
normativo come sopra interpretato è perfettamente conforme alle convenzioni
internazionali stipulate in materia dallo Stato italiano e alle direttive
emanate al riguardo dalla Comunità Europea.
In particolare è in linea con la fondamentale
Convenzione di Berna, firmata nel secolo scorso e ripetutamente riveduta (da
ultimo a Parigi in data 14.7.1971), ratificata con legge 20.O'.1978 n. 399.
L'art. 11 bis di questa legge attribuisce espressamente e significativamente
agli autori il diritto esclusivo a radiodiffondere le loro opere, a comunicare
al pubblico l'opera radiodiffusa, a comunicare al pubblico mediante
altoparlante o mezzo analogo l'opera radiodiffusa; riserva alle legislazioni
dei singoli Stati aderenti il potere di determinare le condizioni per
l'esercizio dei suddetti diritti, facendo comunque salvo il diritto morale
dell'autore e il diritto dell'autore di ottenere un equo compenso; precisa che
- salvo patto contrario - l'autorizzazione a radiodiffondere o a comunicare
pubblicamente l'opera rilasciata dal suo autore non implica quella di
registrare l'opera radiodiffusa.
Sulla stessa linea sono anche la convenzione
internazionale firmata a Roma il 26.10.1961 (ratificata con legge 22.11.1973,
n. 866) e quella firmata a Ginevra il 29.10.1971, (ratificata con legge
5.5.1976 n. 404).
12.1 - Nonostante la tesi contraria del
ricorrente, il quadro normativo nazionale è perfettamente conforme anche alla
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle Comunità Europee. Infatti:
- a norma dell'art. 6 della direttiva
(diritto di fissazione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o
esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle
loro esecuzioni; agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 7 (diritto di
riproduzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori
il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione della fissazione
delle loro prestazioni; ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi; agli organismi di
radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione
delle fissazioni delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 8 (diritto di
radiodiffusione e comunicazione al pubblico), gli Stati membri riconoscono agli
artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni
artistiche (tranne quando la prestazione avvenga per trasmissione
radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione); agli organismi di
radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione
via etere delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 9 (diritto di
distribuzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori
il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche; ai produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di
distribuzione (pubblica) dei loro fonogrammi; agli organismi di
radiodiffusione, il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle
fissazioni delle loro emissioni.
La disciplina di questi diritti connessi -
come si vede - è di interpretazione univoca. Ma l'art. 14 della Direttiva
precisa ulteriormente che la protezione dei diritti connessi accordata dalla
Direttiva "lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto
d'autore".
Il D.Lgs.
16.11.1994 n. 685 ha dato fedele attuazione nell'ordinamento italiano a questa
Direttiva, modificando opportunamente le disposizioni della legge speciale n.
633/1941 nel senso già specificato nei paragrafi precedenti. In particolare
nessun contrasto o nessuna difformità sono ravvisabili laddove il decreto
attuativo ha modificato:
- l'art 17 della legge speciale, stabilendo
che il diritto esclusivo di distribuzione spettante all'autore comprende il
diritto di mettere l'opera in commercio 0 in circolazione 0 comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualunque titolo;
- l'art. 61 della legge speciale (che
disciplina il diritto d'autore per le opere registrate su apparecchi
meccanici), stabilendo che la cessione da parte dell'autore del diritto di
riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto
contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione;
- l'art. 72 della legge speciale (che
disciplina il diritto connesso del produttore fonografico), stabilendo che,
salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore fonografico ha il diritto
esclusivo di riprodurre il disco o l'apparecchio da lui prodotto;
- l'art. 79 della legge speciale (che
disciplina il diritto connesso degli esercenti attività di emissione
radiofonica), stabilendo che questi esercenti hanno il diritto esclusivo di
fissazione, di riproduzione, di ritrasmissione e di distribuzione al pubblico
delle loro emissioni.
Quest'ultima norma gioca un ruolo centrale
nella ricostruzione ermeneutica sostenuta dal ricorrente. Ma - come si può
agevolmente vedere - essa coincide perfettamente con la protezione che gli
artt. 6, 7, 8 e 9 della Direttiva comunitaria accordano agli organismi di
radiodiffusione. E soprattutto essa (sia nella formulazione della Direttiva,
sia nella formulazione della legge attuativa) non attribuisce affatto alle
emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a trasmettere l'opera (o
l'esecuzione dell'opera) senza il consenso dell'autore. Infatti, il diritto che
essa conferisce agli esercenti radiotelevisivi ha per oggetto l'emissione
radiotelevisiva stessa (su cui l'esercente ha una facoltà esclusiva di
fissazione riproduzione ecc.), ma non ha per oggetto l'opera (sulla quale le
facoltà di utilizzazione esclusiva spettano all'autore): con la conseguenza che
l'emissione radiotelevisiva attraverso la quale venga diffusa un'opera altrui
dovrà sempre rispettare i diritti dell'autore.
12.2 - Va quindi disattesa la richiesta del
ricorrente (peraltro incongruamente subordinata al rigetto della sua
ricostruzione ermeneutica) di rimettere alla Corte di giustizia europea la
questione interpretativa della Direttiva 92/100/CEE, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 234 del Trattato sull'Unione Europea.
Infatti la giurisprudenza di legittimità, sia
civile che penale, alla luce del principio secondo cui in claris
non fit interpretatio, è
assolutamente concorde nel ritenere che l'obbligo di rimettere in via
pregiudiziale alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione delle norme
comunitarie non sussiste allorché la corretta interpretazione del diritto
comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a dubbi (ex
pluribus in materia penale Cass. Sez. V, n. 3113 del
9.3.1988, ud. 9.10.1987, Andreotti, rv. 177842; Cass. Sez. VI, n 7525 del 30.5.1990, ud. 23.1.1990, Sarra, rv. 184453; in materia
civile, Cass. Sez. Lav., n. 2254 del 18.3.1996, Sbordone c. Cooperativa Interlavoro,
rv. 496408; Cass. Sez. I,
n. 5673 del 9.ó.1998, Soc. Philips c. Ministero delle
finanze, rv. 516230). E nel caso di specie non
sussiste alcun dubbio né sulla interpretazione della normativa comunitaria, né
sulla conformità del diritto nazionale a quello comunitario.
13 - Dalle
considerazioni precedenti risulta evidente che tutti i motivi (originari e
nuovi) formulati dal ricorrente in linea di diritto per sostenere che gli enti
emittenti hanno il potere di radiodiffondere opere altrui senza il consenso
dell'autore sono infondati e vanno quindi respinti (nn.
3.1, 3.2., 3.3, 3.4, 3.5, 3.ó, 3.9. e 3.10).
Restano i motivi (nn.
3.7 e 3.8) con i quali il ricorrente tende a contestare alla SIAE in diritto e
in fatto il suo potere di rappresentare gli autori e di pretendere in nome e
per conto di questi ultimi la corresponsione di un compenso per la radiodiffusione
delle loro opere.
Sul primo argomento (n. 3.7) basta osservare
che il carattere privatistico degli strumenti giuridici utilizzati dalla
Società non esclude il carattere pubblicistico di quest'ultima. E infatti la
sentenza n. 3991 Sez. Un. Civ. del 22.10.1954, rv. 881710 (citata dal ricorrente), pur affermando la
natura patrimoniale e privatistica dell'attività svolta dalla SIAE
nell'interesse dei soci, ha espressamente qualificato la Società come ente
pubblico economico. Tale qualificazione pubblicistica, in seguito, è stata
sempre riconosciuta dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale: si veda Cass. Sez. Un. Civ. n. 1649 del
27.6.1996, rv. 323246, e Cass.
Sez. Un. Civ. n. 1894 del 14.ó.1968, rv. 333876 (che hanno ribadito la natura di ente pubblico
economico), nonché C. Cost. 3-17 aprile 1968 n. 25
(che ha qualificato la Società sicuramente come ente di diritto pubblico, non
importa se a base istituzionale o a base associativa).
Ma quel che conta ai fini del presente
giudizio è che, quale che sia la natura giuridica della Società e della sua
attività strumentale, resta impregiudicato il suo potere di intermediazione
nell'esercizio dei diritti d'autore degli associati: potere che gli è
riconosciuto in via esclusiva dalla normativa vigente, sulla base del mandato
affidatogli dai singoli autori.
Quanto poi al secondo argomento (n. 3.8),
secondo cui la documentazione prodotta dalla SIAE non proverebbe l'affidamento
alla Società delle opere de quibus da parte degli
autori, si tratta di una censura in fatto, peraltro non coltivata in appello, e
come tale sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.
14 - E' appena il
caso di notare che il reato contestato (già dichiarato estinto per
prescrizione) non è stato depenalizzato per effetto dell'art. 32 legge
24.11.1981 n. 689 (succ. mod.),
giacché, pur essendo punito nell'ipotesi semplice con la sola multa, è punito
con la pena alternativa della reclusione o della multa nell'ipotesi aggravata
di cui al secondo comma dell'art. 171 della citata legge speciale.
15 - Il ricorso va
quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In
ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche
la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.. Il ricorrente va altresì
condannato alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate come in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese
a favore della parte civile, liquidate in lire 6.246.000, di cui lire 6.127.000
per onorari, oltre I.V.A. e Cassa Avvocati