STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sez. I Civile,
Sentenza 21 luglio 2011, n. 16041
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La ............ sas conveniva in giudizio davanti al Tribunale di ............
la s.p.a. S. e la s.p.a. A.
L'attrice sosteneva che essa impresa, operante nel settore informatico, aveva
stipulato il 29 maggio 1987 con la S. s.p.a. di
Milano un contratto di licenza di un proprio software da adoprarsi nelle
forniture del gas e che tale contratto imponeva alcune limitazioni all'uso del
software stesso da parte dell'utente, esigendo in particolare che questi non
potesse, senza autorizzazione di essa titolare, trasferire ad alcuno i diritti
di cui era licenziatario.
Invece
era accaduto che la società A. S.p.A. acquirente del ramo di azienda di S. si
era ritenuta legittimata ad utilizzare il software in questione ad onta della
predetta limitazione di trasferimento contenuta nel contratto di licenza.
Narrava che in perfetta buona fede essa attrice aveva dapprima posto in essere
un'attività di collaborazione con l'acquirente del ramo d'azienda, non
intendendo privarla della possibilità di gestire al meglio la licenza d'uso in
questione, ma sul presupposto che, quindi, i rapporti sarebbero stati
regolarizzati.
Ciò
non era accaduto giacché A. aveva invece precisato di essere legittimamente
titolare della licenza d'uso in questione in base al predetto contratto di
cessione di azienda, ritenendo non operante nei suoi confronti, ovvero rispetto
alla predetta cessione, la clausola limitativa di cui sopra.
La
............ chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto
stipulato con S. nel 1987 per inadempimento di quest'ultima, che venisse
accertato l'illegittimo utilizzo del suo diritto di proprietà da parte di A.,
con condanna delle due convenute al risarcimento del danno, da determinarsi in
altra sede.
Le
convenute resistevano.
Il
tribunale rigettava la domanda.
Proponeva appello contro questa sentenza la sas ............ notificato tanto
alla S. quanto alla A., come incorporata da E. S.p.A., nonché a quest'ultima
incorporante.
Resisteva
l'E. S.p.A. facendo rilevare per l'appunto la
predetta fusione.
La
corte d'appello dell'Aquila dichiarava l'interruzione del processo.
L'appellante
riassumeva il processo nei confronti di E. R. s.p.a.
che si costituiva riproponendo le medesime difese già avanzate dalla società
incorporata.
Radicato
il contraddittorio la Corte di merito, esaminata una questione pregiudiziale
non più rilevante, accoglieva l'appello e riformava la sentenza impugnata,
respingendo pertanto l'istanza di prosecuzione del giudizio per la
quantificazione del danno.
Dichiarava risolto per inadempimento di S., ora Si. S.p.A., il contratto
stipulato il 29 maggio 1987 con ............ oggi .............
Dichiarava
illegittima per violazione del diritto di autore l'utilizzazione da parte di A.
spa., incorporata oggi in E. R. S.p.A., del programma di software di cui al
cennato contratto.
Condannava
le parti appellate al risarcimento del danno nei confronti di .............
Per quel che rileva in questa sede il secondo giudice premetteva la
circostanza, pacifica fra le parti, che il programma di software di cui si
tratta era protetto dal diritto di autore in capo a ............ ai sensi della
legge n. 633 del 1941, e che E. S.p.A. aveva utilizzato, in quanto incorporante
di A., l'opera in questione senza averne acquistato il diritto mediante licenza
rilasciata dal titolare.
Il
secondo giudice negava che siffatta necessaria attribuzione del diritto si
potesse ricavare dalla cessione del ramo d'azienda S. con l'inerente contratto
di licenza del 29 maggio 1987, dal momento che questo prevedeva espressamente
l'incedibilità, ovvero, comunque, la necessità di autorizzazione scritta da
parte del titolare, per la sua ulteriore utilizzazione da parte di terzi.
Riteneva
invece che una cessione automatica in base all'avvenuta vendita del ramo di
azienda fosse esclusa dalla regola di cui al primo comma dell'articolo 2558 del
codice civile, attesa la natura personale del diritto in questione configurato,
ex lege, come esclusivo. Riteneva irrilevante, nel
senso sostenuto dalle parti appellate, la circostanza per la quale la
............, avendo inizialmente collaborato con la pretesa cessionaria, aveva
con ciò stesso eliminato l'inadempimento preteso. Siffatta circostanza infatti
secondo il giudice del merito, in ogni caso non poteva valere a superare il
patto scritto che, per l'appunto prevedeva l'incedibilità della licenza in
questione.
Avverso
questa sentenza ricorre per cassazione la Si. S.p.A. con atto notificato il 16
marzo 2009.
Ricorre
altresì la E. R. S.p.A. con atto notificato 19 marzo 2009.
Resiste e propone ricorso incidentale condizionato la ............ sas.
La E. R. resiste al ricorso incidentale di ............ ed a sua volta con
distinto atto propone ricorso incidentale condizionato.
Successivamente con atto datato 18 gennaio 2010 la ............ ha depositato
in cancelleria atto nel quale, premettendo di avere chiuso la lite con Si.
mediante accordo contenente rinuncia reciproca ad ogni domanda dichiarava di
accettare la rinuncia al ricorso presentata da Si. e quindi rinunciava al
proprio ricorso incidentale proposto nei confronti di questa. Enel ha
depositato memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2. Va preso atto della rinuncia di ............ ritualmente notificata a Si. nella
quale per l'appunto si menziona l'accordo tra dette parti raggiunto. Va dunque
preso atto della dichiarata cessata materia del contendere tra dette parti ed
il giudizio tra loro va dichiarato estinto.
3. Va esaminato il ricorso di E. R. S.p.A. proposto nei confronti della
............. Esso è articolato su due motivi.
3.a. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione degli articoli 360 n. 3 del codice di procedura civile, e degli
articoli 1 e 64 bis della legge numero 633 del 1941, nonché, quindi, dell'art.
2558 del codice civile.
Sostiene che il divieto imposto al contraente S. di trasferire a terzi
autonomamente la sola licenza d'uso del programma non impediva, anche
attraverso la cessione del ramo di azienda, che si pervenisse ad una
modificazione soggettiva del contraente utilizzatore. In sostanza, secondo
questa prospettazione, con la cessione del ramo di azienda il contraente
cessionario subentrò in modo automatico in tutti rapporti contrattuali,
compreso quello attributivo della licenza d'uso. E, sostiene pure la
ricorrente, ad impedire siffatto effetto sarebbe stata necessaria una
pattuizione contenuta nel contratto di cessione di azienda, e dunque tra
cedente la azienda e cessionario della stessa.
La ricorrente formula a conclusione della sua esposizione due quesiti di
diritto mediante i quali sintetizza la sua posizione.
3.b. Con il secondo motivo, che in quanto complementare al primo va esaminato
insieme ad esso, E. afferma l'insufficienza ovvero la carenza della motivazione
in relazione a fatti ritenuti decisivi. Sostiene infatti che nella specie
l'utilizzazione da parte di A. del programma di software di paternità
............ era stata più volte autorizzata da quest'ultima ,la quale, per il
tramite del proprio legale rappresentante, signor P., aveva addirittura
provveduto alla materiale installazione del pacchetto software presso A. e
successivamente alla manutenzione dell'installato.
4. Osserva il collegio che l'argomentazione che la ricorrente offre alla Corte,
secondo la quale si dovrebbe distinguere, al fine di valutare il portato del
patto concluso tra licenziante e licenziatario, il contratto di licenza dal suo
oggetto, ovvero dalla licenza stessa, cosicché il divieto di cessione della
licenza sarebbe superabile, e nella specie superato, dalla cessione del ramo di
azienda, non può essere condivisa.
Nella specie ciò che chiarisce il punto controverso è la
circostanza per la quale unico oggetto del contratto in questione è la
concessione di una licenza di uso del software.
Vi è, insomma, completa identificazione fra il contratto ed
il suo oggetto, nel senso che tutto il rapporto giuridico ha come contenuto
semplicemente la gestione del diritto di utilizzazione in questione.
Il contratto non ha altro oggetto che quanto in astratto lo
tipizza.
Dunque il divieto di trasferimento della licenza, pacifico
tra le parti che lo contrassero, ma conoscibile e conosciuto dal cessionario il
ramo di azienda, in quanto risultante dal titolo in possesso di A., poiché
integra la funzione economica del negozio, come tale esattamente individuata
dal giudice del merito, implica l'impossibilità di una distinzione, nella
volontà della parti contraenti, tra contratto ed oggetto che di fatto conduca
ad una gestione della licenza stessa e, quindi del software in questione, da
parte di soggetto del mercato che non sia identificato e voluto dal titolare
del diritto di sfruttamento ai sensi della legge sul Diritto di Autore. Osserva
quindi il collegio che le norme della legge suddetta evocate proprio dalla
ricorrente a sostegno del primo mezzo, ovvero gli artt. 64 bis e ss, non soccorrono affatto la sua tesi.
Detta norma infatti, individuando i diritti esclusivi conferiti dalla legge al
titolare del diritto sul software, alla lettera c) espressamente recita
"qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, del programma per
elaboratore …"
"Qualsiasi forma", dunque è espressione con la
quale la legge, attesa la particolare personalità del diritto in questione,
legato alla inventiva sua tipica e, in quanto diritto di autore, assistito
anche da una forma di tutela ulteriore a quella dei cosiddetti beni materiali,
qual è il diritto morale, stabilisce il pieno ed illimitato dominio del
titolare della protezione anche nel determinarne l'uso da parte di terzi. Ed anche di limitarne la concreta gestione
nel mercato. L'art. 64 ter peraltro, mentre stabilisce che "salvo patto contrario",
non sono soggette ad autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate alle lettere a) e b) del predetto art 64 bis (lettere nelle quali si
enumerano le forme concrete di utilizzazione del software che integrano la
effettività della concessione a terzi da parte del titolare, non menziona
invece la predetta lettera c).
Dunque quanto alle forme della distribuzione al pubblico,
esse sono lasciate alla esclusiva volontà del titolare che nella eventuale
licenza di uso può determinarsi a tutelare sue particolari esigenze, ovvero a
garantire usi specifici, ovvero a negare quelli che ritiene di non dovere
autorizzare, senza che a giustificare invece una pretesa di autonoma
determinazione da parte del licenziatario possano valere ragioni di impresa o
la logica del miglior sfruttamento del diritto concesso. Come invece stabilito
a proposito delle predette prime due lettere dell'art. 64 bis.
4.a. A parere del collegio dunque il principio di cui al primo comma dell'art.
2558 c.c. è stato correttamente adattato alla particolarità della vicenda da
parte del giudice del merito.
Il collegio infatti non ignora che tutta la esperienza giurisprudenziale,
esercitata su diritti diversi da quelli di cui è causa, ha enucleato il novero
dei contratti di impresa, ovvero necessari alla organizzazione della impresa e
realizzanti veri e proprio beni aziendali che si trasferiscono con la cessione
della azienda in modo automatico (Cass. n. 7651 del
2007 ex multis).
Ritiene tuttavia che la particolarità appena indicata del
diritto di autore, e la normativa citata sulla quale la Corte di merito si è
soffermata, giustificano la conclusione per la quale "pattuizione
diversa", capace di evitare il trasferimento della licenza di uso di un
diritto di autore, possa essere anche quella tra il titolare del diritto stesso
ed il suo contraente licenziatario, oltreché quella, pure possibile, tra
cedente e cessionario della azienda.
Anche ad evitare il paradosso che si realizzerebbe ove si
riconoscesse al solo cedente la impresa di dare luogo ad una pattuizione di
esclusione del trasferimento del diritto in questione, giacché in tal modo si
consentirebbe a chi ha accettato di non possedere tale potere, di utilizzarlo,
ed a dispetto di una evidenza contrattuale, pacifica nella vicenda, ma comunque
sempre acquisibile dal contraente la cessione di azienda, attesa la previsione
dell'art. 110 della Legge sul diritto di Autore che impone la forma scritta dei
patti di trasferimento.
Nemmeno, a parere del collegio, può supplire la previsione del comma secondo
dell'art. 2558 c.c. che prevede il recesso per giusta causa da parte del terzo
contraente (in tesi il titolare del diritto di autore licenziante), giacché
tale rimedio sarebbe un minus sottoposto alla
verifica del presupposto della giusta causa, mentre l'esclusività del diritto
di autore, per rimanere tale, deve trovare tutela nella efficacia di una
volontà espressa del suo titolare verso ogni possibile forma di sfruttamento.
Neppure, infine, a parere del collegio può trarsi argomento contrario alla
soluzione adottata dal giudice del merito dal principio generale di cui
all'art. 1379 c.c., relativo al divieto pattizio di alienazione, la cui
validità è soggetta a limitazioni stringenti. Nella vicenda emerge una
concessione temporanea e non una alienazione, ovvero emerge la convivenza di
due diritti, quello del concessionario allo sfruttamento economico e quello del
permanente titolare del diritto e del suo interesse a che lo sfruttamento
avvenga nella forma che egli ritiene di pattuire.
Dunque l'art. 2558 del codice civile laddove al primo comma
chiarisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa "se non è pattuito diversamente",
consente di prendere in considerazione proprio quelle situazioni nelle quali,
esplicitamente, le parti hanno voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un
diritto già ceduto.
La pattuizione in questione, in definitiva, limita la circolazione del diritto
di sfruttamento affidandola ad atti ai quali il titolare deve partecipare. E nega che la cessione, ulteriore, del
diritto possa avvenire diversamente che attraverso un negozio ad essa
direttamente rivolto, ovvero attraverso uno strumento più ampio il cui oggetto
precipuo sono tutti i contratti relativi all'esercizio di una impresa mediante
una specifica azienda.
5. Detta considerazione fondamentale toglie valore alla seconda doglianza
innanzi sintetizzata. Prima ancora di essere inammissibile, nella parte in cui
ripropone al giudice di legittimità un accertamento del fatto già compiuto dal
giudice di merito, essa in realtà, affermando in qualche modo una acquiescenza
del titolare della diritto di autore in questione all'uso che ne faceva il
cessionario dell'azienda, dimentica che in ogni caso siffatto comportamento non
poteva integrare la manifestazione di volontà negoziale capace di superare
quella, espressa e specifica, che per l'appunto aveva vietato che la
circolazione della licenza di uso potesse avvenire senza altre manifestazioni
di volontà del titolare del diritto.
6. Il ricorso è pertanto infondato. Esso deve essere rigettato.
Tale infondatezza assorbe la trattazione del ricorso incidentale di
............ che é espressamente condizionato.
La novità della questione e la sua contendibilità
giustificano la compensazione della spese.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi.
Dichiara estinto il giudizio tra Si. e .............
Rigetta il ricorso principale di E. e dichiara assorbita la
trattazione del ricorso incidentale di .............