STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Home
Page | Diritto d’Autore
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Sentenza 4 ottobre 2011 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
Indice
I – Il
contesto normativo
A – La
normativa internazionale
B – La
normativa dell’Unione
1. Le
direttive in materia di radiodiffusione
2. Le
direttive in materia di proprietà intellettuale
C – La
normativa nazionale
II – I
procedimenti principali e le questioni pregiudiziali
A – La
concessione in licenza dei diritti di diffusione degli incontri della «Premier
League»
B – La
trasmissione televisiva degli incontri della «Premier League»
III – Sulle
questioni pregiudiziali
A – Sulle
norme relative alla ricezione di programmi codificati provenienti da altri
Stati membri
1.
Considerazioni preliminari
2. La
direttiva sull’accesso condizionato
a)
Sull’interpretazione della nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell’art.
2, lett. e), della direttiva sull’accesso
condizionato (prima questione nel procedimento C‑403/08, nonché prima e
seconda questione nel procedimento C‑429/08)
b)
Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva sull’accesso condizionato
(terza questione nella causa C‑429/08)
c) Sulle
altre questioni riguardanti la direttiva sull’accesso condizionato
3. Le norme
del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi
a) Sul
divieto di importazione, di vendita e di utilizzazione di dispositivi di
decodificazione stranieri [ottava questione, lett.
b), e prima parte della nona questione nel procedimento C‑403/08, nonché
sesta questione, i), nel procedimento C‑429/08]
i)
Sull’individuazione delle disposizioni applicabili
ii) Sulla
sussistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi
iii) Sulla
giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi rispetto
all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
–
Osservazioni presentate alla Corte
– Risposta
della Corte
iv) Sulla
giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi
consistente nell’obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi
b)
Sull’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri a seguito
dell’indicazione di una falsa identità e di un falso recapito e
sull’utilizzazione di tali dispositivi a fini commerciali [ottava questione, lett. c), nel procedimento C‑403/08 e sesta
questione, ii) e iii), nel procedimento C‑429/08]
c) Sulle
altre questioni relative alla libera circolazione (seconda parte della nona
questione nel procedimento C‑403/08 e settima questione nel procedimento
C‑429/08)
4. Le norme
del Trattato TFUE in materia di concorrenza
B – Sulle
norme connesse all’utilizzazione delle trasmissioni a seguito della loro
ricezione
1.
Osservazioni preliminari
2. Sul
diritto di riproduzione previsto dall’art. 2, lett.
a), della direttiva sul diritto d’autore (quarta questione nel procedimento C‑403/08)
3. Sull’eccezione
al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul
diritto d’autore (quinta questione nel procedimento C‑403/08)
a)
Osservazioni preliminari
b) Sul
rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto
d’autore
4. Sulla
«comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sul
diritto d’autore (sesta questione nel procedimento C‑403/08)
5.
Sull’incidenza della direttiva sulla radiodiffusione via satellite (settima
questione nel procedimento C‑403/08)
IV – Sulle
spese
«Radiodiffusione
televisiva via satellite – Diffusione di incontri di calcio – Ricezione della
radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari – Schede di
decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro
ed utilizzate in un altro Stato membro – Divieto di commercializzazione ed
utilizzazione in uno Stato membro – Visualizzazione delle emissioni in
violazione dei diritti esclusivi concessi – Diritto di autore – Diritto di
radiodiffusione televisiva – Licenze esclusive per la radiodiffusione
televisiva sul territorio di un solo Stato membro – Libera prestazione di
servizi – Art. 56 TFUE – Concorrenza – Art. 101 TFUE – Restrizione della
concorrenza per oggetto – Tutela dei servizi ad accesso condizionato –
Dispositivo illecito – Direttiva 98/84/CE – Direttiva 2001/29/CE – Riproduzione
di opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su schermo televisivo
– Deroga al diritto di riproduzione – Comunicazione al pubblico delle opere in
locali di ristorazione – Direttiva 93/83/CEE»
Nei
procedimenti riuniti C‑403/08 e C‑429/08,
aventi ad
oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma
dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito) nonché dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Administrative Court) (Regno Unito), con decisioni
11 e 28 luglio 2008, pervenute in cancelleria, rispettivamente, in data 17 e 29
settembre 2008, nelle cause
Football Association Premier League Ltd,
NetMed Hellas SA,
Multichoice Hellas SA
contro
QC Leisure,
David Richardson,
AV Station plc,
Malcolm Chamberlain,
Michael Madden,
SR Leisure Ltd,
Philip George Charles Houghton,
Derek Owen (C‑403/08)
e
Karen Murphy
contro
Media Protection Services Ltd (C‑429/08)
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A.
Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues,
K. Lenaerts, J.-C. Bonichot,
A. Arabadjiev e J.‑J. Kasel,
presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský
(relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2010,
considerate
le osservazioni presentate:
– per la
Football Association Premier League Ltd, la NetMed Hellas SA e la Multichoice
Hellas SA, dai sigg. J. Mellor, QC, N. Green, QC,
dalla sig.ra C. May, dal sig. A. Robertson,
barristers, dai sigg. S. Levine, M. Pullen e dalla sig.ra R. Hoy, solicitors;
– per la QC
Leisure, il sig. M. Richardson, la AV Station plc, i sigg. M. Chamberlain e M. Madden, la SR Leisure Ltd, i sigg. P.G.C. Houghton
e D. Owen, dal sig. M. Howe, QC, dai sigg. A. Norris, S. Vousden, T. St
Quentin, nonché dalla sig.ra M. Demetriou, barristers, dai sigg. P. Dixon e
P. Sutton, solicitors;
– per la
sig.ra Murphy, dal sig. M. Howe, QC, dal sig. W.
Hunter, QC, dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, e dal sig. P. Dixon, solicitor;
– per la
Media Protection Services Ltd, dal sig. J. Mellor, QC, dal sig. N. Green, QC, dalla sig.ra H. Davies,
QC, dalla sig.ra C. May nonché dai sigg. A. Robertson e P. Cadman, barristers;
– per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson e dal sig. S. Hathaway, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra J. Stratford, QC;
– per il
governo ceco, dalla sig.ra K. Havlíčková, in
qualità di agente;
– per il
governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in
qualità di agente;
– per il
governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla
sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;
– per il
governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal
sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato;
– per il
Parlamento europeo, dai sigg. J. Rodrigues e L.
Visaggio, in qualità di agenti;
– per il
Consiglio dell’Unione europea, dal sig. F. Florindo Gijón e dalla sig.ra G.
Kimberley, in qualità di agenti;
– per la
Commissione europea, dai sigg. X. Lewis, H. Krämer,
I.V. Rogalski, J. Bourke, nonché dalla sig.ra J. Samnadda, in qualità di agenti;
– per
l’Autorità di vigilanza EFTA, dai sigg. O.J. Einarsson
e M. Schneider, in qualità di agenti,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2011,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di
pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
– della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE,
sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato (GU L 320, pag. 54; in prosieguo: la «direttiva sull’accesso
condizionato»),
– della
direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di
alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag.
15; in prosieguo: la «direttiva sulla radiodiffusione via satellite»),
– della
direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag.
23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30
giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva
“televisione senza frontiere”»),
– della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10; in prosieguo: la
«direttiva sul diritto d’autore»),
– nonché
degli artt. 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE.
2 Tali domande sono
state proposte nell’ambito di controversie sorte tra la Football Association Premier League Ltd. (in prosieguo: la «FAPL»),
la NetMed Hellas SA (in prosieguo: la «NetMed Hellas») e la Multichoice
Hellas SA (in prosieguo: la «Multichoice Hellas») (in
prosieguo, congiuntamente: la «FAPL e a.»), da un lato, e la QC Leisure, il sig. Richardson, la AV Station plc (in prosieguo: la «AV Station»), i sigg. Chamberlain e
Madden, la SR Leisure Ltd, i sigg. Houghton e Owen (in prosieguo, congiuntamente: la «QC Leisure e a.») dall’altro, (causa C‑403/08), nonché
tra la sig.ra Murphy e la Media Protection Services
Ltd. (in prosieguo: la «MPS») (causa C‑429/08), in merito alla
commercializzazione e all’utilizzazione, nel Regno Unito, di dispositivi di
decodificazione che danno accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite
di un ente di radiodiffusione, prodotti e commercializzati con l’autorizzazione
di tale ente, ma utilizzati, contro la volontà di quest’ultimo, al di fuori
della zona geografica per la quale sono stati forniti (in prosieguo: i «decoder
stranieri»).
I – Il
contesto normativo
A – La
normativa internazionale
3 L’Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che
costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato
approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa
alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994)
(GU L 336, pag. 1).
4 L’art. 9, n. 1,
dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio così dispone:
«I membri
si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al
suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente
Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6 bis della medesima
Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
5 Ai sensi dell’art.
11, primo comma, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione
risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione
di Berna»):
«1. Gli
autori di opere drammatiche, drammatico‑musicali e musicali hanno il
diritto esclusivo di autorizzare:
i) la
rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la
rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento;
ii) la
trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e
dell’esecuzione delle loro opere».
6 L’art. 11 bis, primo
comma, della Convenzione di Berna così recita:
«Gli autori
di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
i) la
radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse
mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od
immagini;
ii) ogni
comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando
tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;
iii) la
comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo
strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa».
7 L’Organizzazione
mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20
dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui
fonogrammi (in prosieguo: il «Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e
sui fonogrammi») nonché il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in
prosieguo: il «Trattato sul diritto d’autore»). Questi due trattati sono stati
approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000,
2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).
8 A termini dell’art.
2, lett. g), del Trattato sulle interpretazioni ed
esecuzioni e sui fonogrammi:
«Ai sensi
del presente trattato, si intende per:
(...)
g)
“comunicazione al pubblico” di un’esecuzione o di un fonogramma, la
trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla
radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una
rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15,
si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al
pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».
9 Il successivo art.
15, n. 1, così dispone:
«Quando un
fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o
indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al
pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno
diritto a un compenso equo e unico».
10 Il Trattato sul
diritto d’autore prevede, all’art. 1, n. 4, che le parti contraenti devono
conformarsi agli artt. 1‑21 nonché all’allegato della Convenzione di
Berna.
B – La
normativa dell’Unione
1. Le
direttive in materia di radiodiffusione
11 Il terzo
‘considerando’ della direttiva «televisione senza frontiere» così recita:
«(...) le
trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono
un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità[;] (...) si devono
adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato
comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di
concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che
compete ai servizi televisivi».
12 A termini del
ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36:
«(…) ai
fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la
società devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di
straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale
nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte […]
significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un
organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi».
13 I ‘considerando’
terzo, quinto, settimo, quattordicesimo, quindicesimo e diciassettesimo della
direttiva sulla radiodiffusione via satellite così recitano:
«(3) (…) la
diffusione di programmi oltre frontiera all’interno della Comunità, effettuata
in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi
per il conseguimento [degli] obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso
di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;
(…)
(5) i
titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano
utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l’utilizzazione in alcuni
Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; (…) tale
incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione
dei programmi all’interno della Comunità;
(…)
(7) (…) la
libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle
incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla
necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui
segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere
acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere
acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; (…)
(…)
(14) (…)
l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che
ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere
eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico
via satellite all’interno della Comunità; (…) questa definizione preciserà
anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; (…) tale
definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di
radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; (…)
(15) (…)
l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di
radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto
d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la
comunicazione al pubblico via satellite;
(…)
(17) (…)
all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della
determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di
radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei
telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».
14 A termini dell’art.
1, n. 2, lett. a-c), della direttiva medesima:
«a) Ai fini
della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di
inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di
radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti
dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite
e poi a terra.
b) La
comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato
membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di
radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza
ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
c) Qualora
i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è
comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la
decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura
dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».
15 L’art. 2 della
direttiva sulla radiodiffusione via satellite così dispone:
«In
conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono
all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via
satellite di opere protette dal diritto d’autore».
16 I ‘considerando’
secondo, terzo, sesto e tredicesimo della direttiva sull’accesso condizionato
così recitano:
«(2) (…) la
prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi della
società dell’informazione può contribuire, a livello individuale, alla piena
attuazione della libertà d’espressione in quanto diritto fondamentale e, a
livello collettivo, al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato;
(3) (…) il
trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti
dietro retribuzione; (...) questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione
e ai servizi della società dell’informazione, costituisce inoltre una
traduzione specifica nel diritto comunitario del più generale principio della
libertà di espressione sancito dall’articolo 10 della convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; (...)
questo articolo riconosce esplicitamente il diritto dei cittadini di ricevere o
di comunicare informazioni senza tener conto delle frontiere e (...) eventuali
restrizioni di tale diritto si giustificano solo se determinate da altri
interessi giuridicamente riconosciuti degni di tutela;
(…)
(6) (…) le
opportunità dischiuse dalle tecnologie digitali potrebbero ampliare le
possibilità di scelta dei consumatori e contribuire al pluralismo culturale
grazie alla creazione di una gamma ancora più ampia di servizi ai sensi degli
articoli [56 TFUE e 57 TFUE]; (…) la redditività di questi servizi dipende
spesso dal ricorso a tecniche di accesso condizionato al fine di garantire la
remunerazione del prestatore del servizio; (…) risulta pertanto necessario, per
assicurare la redditività di tali servizi, la protezione giuridica dei
prestatori di servizi contro i dispositivi illeciti che consentono l’accesso
senza pagamento del servizio;
(…)
(13) (…)
appare necessario far sì che gli Stati membri forniscano un’adeguata tutela
giuridica contro l’immissione sul mercato, ai fini di un profitto economico
diretto o indiretto, di un dispositivo illecito che renda possibile o facile
eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi misura tecnologica a protezione
della remunerazione di un servizio fornito in modo lecito».
17 L’art. 2 della
direttiva medesima così dispone:
«Ai fini
della presente direttiva si intende per:
a)
“servizio protetto”, uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e
mediante un sistema di accesso condizionato:
–
trasmissioni televisive, ai sensi dell’articolo 1, lett.
a), della [direttiva “televisione senza frontiere”],
– (…)
b) “accesso
condizionato”, misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l’accesso in forma
intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva autorizzazione
individuale;
c)
“dispositivo per l’accesso condizionato”, apparecchiature o programmi per elaboratori
elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l’accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto;
(…)
e)
“dispositivo illecito”, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici
concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio
protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del prestatore del
servizio;
f) “settore
coordinato dalla presente direttiva”, quello disciplinato da qualunque
disposizione concernente le attività illecite di cui all’articolo 4».
18 Ai sensi del
successivo art. 3:
«1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le
attività di cui all’articolo 4 ed a prevedere le sanzioni e i mezzi di tutela
di cui all’articolo 5.
2. Salvo il
disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non possono:
a) limitare
la prestazione di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un
altro Stato membro; oppure
b) limitare
la libera circolazione dei dispositivi per l’accesso condizionato, per motivi
rientranti nel settore coordinato dalla presente direttiva».
19 Il successivo art. 4
dispone quanto segue:
«Gli Stati
membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
a) la
fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il
possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
b)
l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di
dispositivi illeciti;
c)
l’impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti».
2. Le
direttive in materia di proprietà intellettuale
20 La direttiva sul
diritto d’autore afferma, ai ‘considerando’ nono, decimo, quindicesimo,
ventesimo, ventitreesimo, trentunesimo, nonché trentatreesimo, quanto segue:
«(9) Ogni
armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le
mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono
essenziali per la creazione intellettuale (…)
(10) Per
continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o
esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere
(…)
(...)
(15) (…) La
presente direttiva serve (...) ad attuare una serie [dei] nuovi obblighi
internazionali [che scaturiscono dal Trattato sul diritto d’autore e dal
Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi].
(…)
(20) La
presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in
vigore [nel campo della proprietà intellettuale] [in particolare, dalla
direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CE, concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore
in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)] e sviluppa detti
principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione.
Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le
disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella
presente direttiva.
(...)
(23) La
presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore
applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere
inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico
non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe
comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(…)
(31) Deve
essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie
categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti
dei materiali protetti. (…)
(…)
(33) Si
dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per
consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni
transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la
trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto.
[Sempreché] siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti
che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi
gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione,
purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con
l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare
legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla
legge».
21 Ai sensi dell’art.
2, lett. a) ed e), della direttiva medesima:
«Gli Stati membri
riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o
vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli
autori, per quanto riguarda le loro opere;
(…)
e) agli
organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le
trasmissioni via cavo o via satellite».
22 Il successivo art.
3, n. 1, così dispone:
«Gli Stati
membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere,
compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente».
23 A termini del
successivo art. 5:
«1. Sono
esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di
riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio
che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:
a) la
trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
b) un
utilizzo legittimo
di un’opera
o di altri materiali.
(…)
3. Gli
Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di
cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
(…)
i) in caso
di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri
materiali;
(…)
5. Le
eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
24 A termini del quinto
‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12
dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28, in prosieguo: la
«direttiva sui diritti connessi»):
«Le opere
creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori
richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore
attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per
la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed
elevati.(...)».
25 Ai sensi dell’art.
7, n. 2, di detta direttiva, gli Stati membri riconoscono agli enti di
radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione
delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le
emissioni via cavo o via satellite.
26 A termini del
successivo art. 8, n. 3,:
«Gli Stati
membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché
la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi
accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».
27 Il quinto
‘considerando’ e gli artt. 7, n. 2, e 8, n. 3, della direttiva sui diritti
connessi ricalcano, sostanzialmente, il settimo ‘considerando’ e gli artt. 6,
n. 2, e 8, n. 3, della direttiva 92/100.
C – La
normativa nazionale
28 A termini dell’art.
297, n. 1, della legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e
brevetti (Copyright, Designs and Patents
Act 1988; in prosieguo: la «legge in materia di
diritto d’autore, modelli e brevetti»):
«Una
persona che riceva in modo fraudolento un programma facente parte di un
servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito, con
l’intento di evitare il pagamento dei diritti applicabili alla ricezione del
programma, commette un reato e potrà essere condannato con procedimento
sommario ad una multa non superiore al quinto livello della tabella di
riferimento».
29 Il successivo art.
298 così recita:
«1. Colui
che
a) chieda
il pagamento di diritti ai fini della ricezione di programmi contenuti in
servizi televisivi forniti da un luogo sito nel Regno Unito o in altro Stato
membro, ovvero
b) emetta
trasmissioni criptate di qualsiasi altro genere da un luogo sito nel Regno
Unito o in altro Stato membro,
(…)
beneficia
dei seguenti diritti e strumenti di tutela.
2. Dispone
degli stessi diritti e strumenti di tutela rispetto a
a) colui
che
i)
fabbrichi, importi, distribuisca, venda o noleggi, offra o esponga alla vendita
o al noleggio, ovvero pubblicizzi ai fini della vendita o del noleggio,
ii) detenga
a fini commerciali, o
iii)
istalli, manutenga o sostituisca a fini commerciali,
qualsiasi
apparecchio concepito o adattato per consentire a persone l’accesso a programmi
o altre trasmissioni o per loro fornire assistenza a tal fine ovvero per
aggirare la tecnologia di accesso condizionato connesso ai programmi o a altre
trasmissioni qualora esse non siano autorizzate, (…)
(…)
di cui
dispone il titolare di diritti d’autore a fronte di una violazione del diritto
d’autore.
(…)»
II – I
procedimenti principali e le questioni pregiudiziali
30 La FAPL gestisce la
«Premier League», principale campionato di calcio professionistico per società
calcistiche stabilite in Inghilterra.
31 Le attività della
FAPL comprendono, in particolare, l’organizzazione del calendario degli
incontri della «Premier League» e la gestione, per quanto riguarda detti
incontri, dei diritti di diffusione televisiva, vale a dire dei diritti di
messa a disposizione del pubblico del contenuto audiovisivo degli incontri
sportivi per mezzo di diffusione televisiva (in prosieguo: i «diritti di
diffusione»).
A – La
concessione in licenza dei diritti di diffusione degli incontri della «Premier
League»
32 La FAPL procede alla
concessione in licenza di tali diritti di diffusione, in diretta, su base
territoriale e per periodi triennali. A tal riguardo, la strategia perseguita
dalla FAPL consiste nell’offrire ai telespettatori del mondo intero la visione
del proprio campionato, massimizzando in tal modo il valore dei diritti stessi
a favore delle società ad essa aderenti.
33 Tali diritti vengono
quindi concessi agli enti di radiodiffusione televisiva per mezzo di una
procedura di gara aperta che inizia con l’invito a presentare offerte su base
mondiale, regionale, ovvero zona per zona. La domanda determina quindi la base
territoriale sulla quale la FAPL cede i propri diritti internazionali.
Tuttavia, in linea di principio, tale base è nazionale, considerato che esiste
solamente una domanda limitata, da parte delle imprese offerenti, per i diritti
mondiali o paneuropei, in quanto gli enti radiotelevisivi funzionano
abitualmente su base territoriale ed alimentano il mercato interno o nel
rispettivo paese o in un piccolo gruppo di paesi limitrofi di lingua comune.
34 All’impresa
offerente che acquisti, per una determinata zona, un pacchetto («bouquet») di
diritti di diffusione in diretta degli incontri della «Premier League», viene
concesso il diritto esclusivo di diffusione radiotelevisiva in tale zona. Ciò
sarebbe necessario, ad avviso della FAPL, per realizzare il valore commerciale
ottimale di tutti i detti diritti, tenuto conto che gli enti radiotelevisivi
sono disposti a versare un supplemento per acquistare tale esclusività, che è
quella che consente loro di distinguere i loro servizi da quelli forniti dai
concorrenti e di accrescere in tal modo la propria redditività.
35 Orbene, al fine di
proteggere l’esclusività territoriale di tutti gli enti di radiodiffusione,
ognuno di essi si impegna, nel proprio accordo di licenza con la FAPL, ad
impedire al pubblico la ricezione delle proprie emissioni al di fuori della
zona per la quale detiene la rispettiva licenza. Ciò presuppone, da un lato,
che ogni ente faccia in modo che tutte le proprie emissioni che possono essere captate
al di fuori di tale territorio – in particolare quelle emesse via satellite –
vengano criptate in modo assolutamente sicuro e non possano essere captate in
modo non criptato. Dall’altro, gli enti radiotelevisivi devono assicurarsi che
nessun dispositivo venga scientemente autorizzato al fine di consentire a
qualsivoglia soggetto la visione delle loro trasmissioni al di fuori del
territorio interessato. Conseguentemente, a detti enti viene vietato di fornire
dispositivi di decodificazione che consentano di decriptare le loro
trasmissioni ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio per il
quale detengono la licenza.
B – La
trasmissione televisiva degli incontri della «Premier League»
36 Nell’ambito delle
proprie attività, la FAPL è parimenti incaricata di provvedere
all’organizzazione del calendario degli incontri della «Premier League» e della
trasmissione del segnale televisivo agli enti detentori del diritto di
trasmissione.
37 A tal fine, le
immagini e i rumori di sottofondo catturati in occasione dell’incontro vengono
trasmessi ad un’unità di produzione che aggiunge i logo, le sequenze video, le
soluzioni grafiche sullo schermo, la musica ed il commento in lingua inglese.
38 Il segnale viene
quindi inviato, via satellite, ad un ente di radiodiffusione televisiva che
aggiunge il proprio logo e, eventualmente, i propri commenti. Il segnale viene
poi compresso e criptato, quindi trasmesso via satellite agli abbonati che lo
ricevono per mezzo di un’antenna parabolica. Il segnale viene infine decriptato
e decompresso in un decodificatore satellitare che necessita, ai fini del
funzionamento, di un dispositivo di decodificazione quale una scheda di
decodificazione.
39 In Grecia, il
titolare della sublicenza di trasmissione televisiva
degli incontri della «Premier League» è la NetMed
Hellas. Gli incontri vengono teletrasmessi via satellite sui canali «SuperSport» della piattaforma «NOVA» il cui proprietario e
gestore è la Multichoice Hellas.
40 I telespettatori
abbonati al bouquet satellitare della NOVA possono accedere a tali canali. Ogni
abbonato dev’essere stato in grado di fornire un nominativo nonché un recapito
ed un numero di telefono in Grecia. Tale abbonamento può essere sottoscritto a
fini sia privati sia commerciali.
41 Nel Regno Unito,
all’epoca dei fatti nelle cause principali, il titolare esclusivo dei diritti
di licenza per la radiodiffusione in diretta della «Premier League» era la BSkyB Ltd. Nel caso in cui una persona fisica o giuridica
intenda diffondere nel Regno Unito gli incontri della «Premier League», può
sottoscrivere un abbonamento commerciale presso tale società.
42 Tuttavia, taluni
centri di ristorazione hanno iniziato, nel Regno Unito, ad utilizzare, al fine
di accedere agli incontri della «Premier League», dispositivi di
decodificazione stranieri. Essi acquistano presso un distributore una scheda ed
un apparecchio di decodificazione che consentono la ricezione di un canale
satellitare diffuso in un altro Stato membro, quali i canali della NOVA, il cui
abbonamento è più conveniente rispetto all’abbonamento della BSkyB Ltd. Tali schede di decodificazione sono state
prodotte e commercializzate con l’autorizzazione del prestatore dei servizi, ma
sono state successivamente utilizzate in modo non autorizzato, in quanto gli
enti di radiodiffusione hanno subordinato la loro cessione alla condizione – ai
sensi degli impegni indicati supra al punto 35 – che
i clienti non utilizzino tali schede al di fuori del territorio nazionale
interessato.
43 La FAPL ritiene che
tali attività siano pregiudizievoli ai propri interessi, in quanto
pregiudicherebbero l’esclusività dei diritti concessi in base a licenza su un
territorio determinato e, conseguentemente, il valore dei diritti medesimi.
Infatti, l’ente di radiodiffusione televisiva che vende le schede di
decodificazione a prezzo più conveniente disporrebbe del potenziale per
divenire, in pratica, l’ente di radiodiffusione televisiva su scala europea, il
che produrrebbe la conseguenza che i diritti di radiodiffusione nell’Unione
europea dovrebbero essere concessi su scala europea. Ciò implicherebbe una
rilevante perdita di introiti tanto per la FAPL quanto per gli enti di
radiodiffusione televisiva, riducendo in tal modo le fonti di redditività dei
servizi da essi forniti.
44 Conseguentemente, la
FAPL e altri hanno avviato, nel procedimento C‑403/08, quelle che esse
considerano tre cause pilota dinanzi la High Court of Justice
(England & Wales), Chancery
Division (Intellectual Property). Di queste, due azioni riguardano la QC Leisure, il sig. Richardson, la AV Station ed il sig.
Chamberlain, i quali forniscono, in bar-ristoranti, materiale e schede di
decodificazione satellitare che consentono la ricezione dei programmi di
radiodiffusione stranieri, tra cui la NOVA, che trasmettono gli incontri di
«Premier League» in diretta.
45 La terza azione è
rivolta contro il sig. Maden, la SR Leisure Ltd, nonché i sigg. Houghton
e Owen, fornitori di bevande o gestori di quattro bar-ristoranti in cui sono
stati proiettati incontri di «Premier League» in diretta utilizzando un
dispositivo di decodificazione straniero.
46 La FAPL e a.
sostengono che tali soggetti violano i loro diritti protetti dall’art. 298
della legge in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti in quanto
effettuano operazioni commerciali ovvero, come nel caso dei tre convenuti nel
terzo procedimento, in quanto detengono a fini commerciali dispositivi di
decodificazione stranieri concepiti o adattati per consentire l’accesso ai
servizi della FAPL e a. senza autorizzazione.
47 Inoltre, i convenuti
nel terzo procedimento violerebbero i diritti d’autore degli attori creando
copie di opere nell’ambito del funzionamento interno del decodificatore
satellitare e riproducendo le opere sullo schermo nonché eseguendo, diffondendo
o mostrando le opere in pubblico e comunicandole al medesimo.
48 Inoltre, la QC Leisure e la AV Station violerebbero i diritti d’autore per
aver autorizzato le azioni compiute dai tre convenuti nel terzo procedimento
nonché da altri soggetti ai quali hanno fornito schede di decodificazione.
49 A parere della QC Leisure e a., le azioni sono infondate, in quanto non
vengono utilizzate schede di decodificazione pirata, atteso che tutte le schede
interessate sono state distribuite ed immesse sul mercato, in un altro Stato
membro, dall’ente di radiodiffusione televisiva satellitare interessato.
50 Nel procedimento C‑429/08,
la sig.ra Murphy, gestore di un bar-ristorante, si è procurata una scheda di
decodificazione NOVA per proiettare incontri della «Premier League».
51 Gli agenti della
MPS, ente incaricato dalla FAPL per avviare una campagna di procedimenti penali
nei confronti dei gestori dei bar-ristoranti che utilizzino dispositivi di
decodificazione stranieri, rilevavano che la sig.ra Murphy riceveva, nel proprio
bar-ristorante, le trasmissioni degli incontri della «Premier League»
effettuate dalla NOVA.
52 Conseguentemente, la
MPS denunciava la sig.ra Murphy dinanzi alla Portsmouth Magistrates’
Court che condannava la medesima per due reati ai sensi dell’art. 297, n. 1,
della legge in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti, per aver essa
captato, in modo fraudolento, un programma contenuto in un servizio di
radiodiffusione fornito da un luogo al di fuori del Regno Unito, con l’intento
di evitare il pagamento di qualsivoglia corrispettivo connesso alla ricezione
dei programmi trasmessi.
53 La sig.ra Murphy, a
seguito del sostanziale rigetto, da parte della Portsmouth Crown Court,
dell’appello proposto contro la condanna, presentava ricorso dinanzi alla High
Court of Justice, sostenendo tesi analoghe a quelle
esposte dalla QC Leisure e a.
54 Ciò premesso, la
High Court of Justice (England
and Wales), Chancery Division
(Intellectual Property),
decideva, nel procedimento C‑403/08, di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se,
nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato venga elaborato da o col
consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad
un’autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere
l’accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo
diventi un “dispositivo illecito” ai sensi dell’art. 2, lett.
e), della direttiva [sull’accesso condizionato], qualora esso venga usato per
dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di
un soggetto al di fuori dell’autorizzazione del prestatore del servizio.
b) Cosa si
intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell’art. 2, lett.
e), della direttiva.
2) Nel caso
in cui un primo prestatore del servizio trasmetta il contenuto di un programma
in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmetta
tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi
debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del
primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi
dell’art. 5 della [direttiva sull’accesso condizionato].
In
particolare:
nel caso in
cui una prima impresa trasmetta il contenuto di un programma (compreso
immagini, rumori di sottofondo e commento in inglese) sotto forma codificata ad
una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmetta al pubblico il contenuto
del programma (al quale abbia aggiunto il suo logo e, eventualmente, un
commento audio aggiuntivo):
a) se la
trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di
“trasmissioni televisive” ai sensi dell’art. 2, lett.
a), della direttiva [sull’accesso condizionato] e dell’art. 1, lett. a), della direttiva [“televisione senza frontiere”];
b) se sia
necessario che la prima impresa sia un’emittente ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva [“televisione senza frontiere”]
affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di
“trasmissioni televisive” ai sensi del primo trattino dell’art. 2, lett. a), della direttiva [sull’accesso condizionato];
c) se
l’art. 5 della direttiva [sull’accesso condizionato] debba essere interpretato
nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione ad agire
relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come
ritrasmesso dalla seconda impresa, o:
i) perché
si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di
trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o
ii) perché
la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono
pregiudicati da un’attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono
un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa).
d) se sulla
soluzione della questione c) incida il fatto che il primo e il secondo
prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodificazione e
dispositivi di accesso condizionati differenti.
3) Se il
“possesso a fini commerciali” di cui all’art. 4, lett.
a), della direttiva [sull’accesso condizionato] si riferisca solo al possesso
finalizzato al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti, o si
estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore finale nel
corso di un’attività di qualsiasi tipo.
4) Nel caso
in cui frammenti sequenziali di un film, di un’opera musicale o di una
registrazione sonora (nella specie, composizioni di audio e video digitali)
vengano creati i) all’interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso
di un film su uno schermo televisivo, e l’intera opera venga riprodotta,
qualora i frammenti sequenziali vengano considerati nel loro insieme ma solo un
numero limitato di frammenti sussista contemporaneamente in un dato momento:
a) se la
questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o
in parte debba essere risolta in base alle norme del diritto d’autore nazionale
relative a cosa costituisca un’illecita riproduzione di un’opera tutelata dal
diritto d’autore, o se dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva
[sul diritto d’autore].
b) qualora
dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva [sul diritto
d’autore], se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i
frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di
frammenti che esistono contemporaneamente. In quest’ultimo caso, a quale test
il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le
opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.
c) se il
diritto di riproduzione di cui al detto art. 2 si estenda alla creazione di
immagini transitorie su uno schermo televisivo.
5) a) Se si
debba ritenere che copie transitorie di un’opera create all’interno di un
decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al
decodificatore, e il cui unico intento sia di consentire un uso dell’opera non
altrimenti limitato dalla legge, abbiano un “rilievo economico proprio” ai
sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva [sul diritto d’autore] per il fatto
che tali copie forniscano l’unica base dalla quale il titolare dei diritti
possa derivare un compenso per l’uso dei suoi diritti.
b) Se sulla
soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano
un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte
di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero
essere usati senza violare il diritto d’autore; o iii) il licenziatario
esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto
un compenso per l’uso dell’opera in tale Stato membro.
6) a) Se
un’opera tutelata dal diritto d’autore venga comunicata al pubblico su filo o senza
filo ai sensi dell’art. 3 della direttiva [sul diritto d’autore], qualora una
trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio, un
bar) e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo
televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
b) Se sulla
soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:
i) il
pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall’emittente
(in questo caso perché una scheda di decodificazione nazionale che deve essere
utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in
un altro Stato membro);
ii) il
pubblico non costituisca un pubblico pagante in base al diritto nazionale;
iii) il
segnale televisivo venga ricevuto da un’antenna o da un ricevitore satellitare
sul tetto dei locali dove si trova il televisore o nelle loro adiacenze.
c) In caso
di soluzione affermativa di uno dei quesiti b), quali elementi debbano essere
presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell’opera
che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.
7) Se sia
compatibile con la direttiva [sulla radiodiffusione via satellite] o con gli
artt. 28 CE, 30 CE o 49 CE il fatto che la normativa nazionale in materia di
diritto d’autore preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in
una trasmissione via satellite vengano create all’interno di un decodificatore
satellitare o su uno schermo televisivo, sussista una violazione del diritto
d’autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se
abbia un’incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una
scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un servizio
di trasmissione via satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla
condizione che la scheda di decodificazione satellitare venga autorizzata solo
perché sia usata in tale altro Stato membro.
8) a) Nel
caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per
l’accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo
consenso divenga un “dispositivo illecito” ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva [sull’accesso condizionato]
allorché venga usato al di là dell’autorizzazione concessa dal prestatore del
servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia l’oggetto specifico
del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla
direttiva sull’accesso condizionato.
b) Se gli
artt. 28 CE o 49 CE si oppongano all’esecuzione di una disposizione del diritto
nazionale in un primo Stato membro che renda illecita l’importazione o la
vendita di una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore
di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro
subordinatamente alla condizione che la carta di decodificazione satellitare
venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.
c) Se sulla
soluzione di tale questione incida il fatto che la scheda di decodificazione
satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro
Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.
9) Se gli
artt. 28 CE e 30 CE o 49 CE ostino all’attuazione di una disposizione della
normativa nazionale in materia di diritto d’autore che renda illecito eseguire
o rappresentare in pubblico un’opera musicale allorché tale opera sia inserita
in un servizio protetto cui sia consentito l’accesso – e che [l’opera] venga
rappresentata in pubblico – mediante una scheda di decodificazione satellitare
allorché tale scheda sia stata emessa dal prestatore del servizio in un altro
Stato membro subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione
venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia
una certa incidenza il fatto che l’opera musicale sia un elemento irrilevante
del servizio complessivamente protetto e il diritto nazionale d’autore non si
opponga alla rappresentazione e all’esecuzione in pubblico degli altri elementi
del servizio.
10)
Allorché un fornitore di contenuti di un programma rilasci una serie di licenze
esclusive ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri in base alle
quali l’emittente sia autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo
nell’ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in
ogni licenza sia contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l’emittente
debba evitare che le sue schede di decodificazione satellitare, che consentono
la ricezione dei programmi oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del
territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba
applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in
considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile
con il divieto imposto dall’art. 81, n. 1, CE.
In
particolare:
a) se
l’art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale
obbligo per il solo motivo che debba ritenersi che esso abbia per oggetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) in tal
caso, se si debba anche dimostrare che l’obbligo contrattuale per poter
ricadere nel divieto imposto dall’art. 81, n. 1, CE impedisca, restringa o
falsi considerevolmente il gioco della concorrenza».
55 Nel procedimento C‑429/08,
la High Court of Justice (England
& Wales), Queen’s Bench
Division (Administrative
Court) decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
1) Quali
siano le circostanze in cui un dispositivo per l’accesso condizionato
costituisca un “dispositivo illecito” ai sensi dell’art. 2, lett.
e), della direttiva [sull’accesso condizionato].
2) In
particolare, se un dispositivo per l’accesso condizionato costituisca un
“dispositivo illecito” ove sia stato acquisito in circostanze in cui:
i) il
dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di
servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito
subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del
dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro
e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un
altro Stato membro, e/o
ii) il
dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di
servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente ottenuto e/o
attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in
tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all’esportazione di
tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o
iii) il
dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di
servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito
subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o
privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di
abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi
commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un
locale pubblico.
3) In caso
di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione 2), se l’art. 3, n. 2,
della direttiva [sull’accesso condizionato] osti a che uno Stato membro invochi
una disposizione nazionale che impedisca l’uso di tali dispositivi per l’accesso
condizionato nelle circostanze di cui alla summenzionata questione 2).
4) In caso
di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione 2), se l’art. 3, n.
2), della direttiva medesima sia invalido:
a) in
quanto discriminatorio e/o sproporzionato; e/o
b) in
quanto in contrasto con i diritti alla libera circolazione sanciti dal Trattato
e/o
c) per
qualsivoglia altra ragione.
5) In caso
di risposta affermativa alla questione 2), se gli artt. 3, n. 1, e 4 della
direttiva stessa siano invalidi, in quanto impongono agli Stati membri di
imporre restrizioni all’importazione di “dispositivi illeciti” da altri Stati
membri e ad altre operazioni con dispositivi medesimi, anche nel caso in cui
siffatti dispositivi possano essere legittimamente importati e/o utilizzati per
ricevere servizi di diffusione via satellite transfrontalieri in forza delle
norme sulla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE
e/o sulla libertà di fornire e ricevere servizi ai sensi dell’art. 49 CE.
6) Se gli
artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE ostino all’applicazione di una disposizione
nazionale, quale l’art. 297 della [legge in materia di diritto d’autore,
modelli e brevetti], che qualifichi come reato la ricezione fraudolenta di un
programma nell’ambito di un servizio di trasmissione fornito da un luogo
situato nel Regno Unito con l’intento di evitare il pagamento di qualsiasi
diritto applicabile alla ricezione del programma, in una qualsiasi delle
seguenti circostanze:
i) qualora
il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore
di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito
subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del
dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro
e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un
altro Stato membro (in questo caso, il Regno Unito), e/o
ii) qualora
il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore
di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente ottenuto e/o
attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in
tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all’esportazione di
tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o
iii)
qualora il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un
prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente
fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso
domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un
canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per
scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in
un locale pubblico.
7) Se
l’applicazione della disposizione nazionale in questione possa essere in ogni
caso esclusa per violazione del divieto di discriminazione di cui all’art. 12
CE o in quanto la legislazione nazionale è applicabile ai programmi trasmessi
nell’ambito di un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno
Unito ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.
8) Allorché
un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive,
ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali
l’emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo
nell’ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni
licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l’emittente deve
evitare che le sue schede di decodificazione satellitari, che consentono la
ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza, vengano usate al di
fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico
debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in
considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale violi il divieto
imposto dall’art. 81, n. 1, CE.
In
particolare:
a) se
l’art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale
obbligo per il solo motivo che debba ritenersi che esso abbia per oggetto
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
b) in caso
affermativo, se debba essere altresì dimostrato che l’obbligo contrattuale
impedisca, restringa o falsi sensibilmente il gioco della concorrenza per poter
rientrare nel divieto imposto dall’art. 81, n. 1, CE».
56 Con ordinanza del
Presidente della Corte 3 dicembre 2008 i procedimenti C‑403/08 e C‑429/08
sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché
della sentenza.
III –
Sulle questioni pregiudiziali
A –
Sulle norme relative alla ricezione di programmi codificati provenienti da
altri Stati membri
1.
Considerazioni preliminari
57 Si deve precisare,
in limine, che i procedimenti in esame riguardano unicamente la trasmissione
via satellite al pubblico di programmi contenenti gli incontri della «Premier
League» da parte degli enti di radiodiffusione quali la Multichoice
Hellas. In tal senso, la sola parte della comunicazione audiovisiva pertinente
nella specie è quella consistente nella trasmissione al pubblico di tali
programmi da parte degli enti di radiodiffusione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), della direttiva sulla radiodiffusione via
satellite, ove tale operazione viene effettuata da uno Stato membro in cui i
segnali portatori dei programmi sono inseriti in un canale di trasmissione via
satellite (in prosieguo: lo «Stato membro di emissione»), nella specie,
segnatamente, la Repubblica ellenica.
58 Per contro, la parte
della comunicazione a monte, tra la FAPL e detti enti, consistente nella
trasmissione di dati audiovisivi contenenti gli incontri medesimi, è priva di
pertinenza nella specie, considerato che tale comunicazione può essere d’altronde
effettuata con altri strumenti di telecomunicazione rispetto a quelli
utilizzati dalle parti nei procedimenti principali.
59 Dagli atti di causa
emerge inoltre che, a termini dei contratti di licenza conclusi tra la FAPL e
gli enti di radiodiffusione interessati, i programmi in questione sono
destinati al solo pubblico dello Stato membro di emissione e che gli enti
stessi devono far sì che le loro trasmissioni via satellite possano essere
captate solamente in tale Stato. Conseguentemente, gli enti di cui trattasi
devono provvedere a criptare le loro trasmissioni ed a fornire i dispositivi di
decodificazione solamente a soggetti residenti sul territorio dello Stato
membro di emissione.
60 Infine, è pacifico
che i proprietari dei bar-ristoranti utilizzino tali dispositivi di
decodificazione al di fuori del territorio di tale Stato membro, utilizzandoli
pertanto in contrasto con la volontà degli enti di radiodiffusione.
61 Ciò premesso, i
giudici del rinvio si chiedono, con la prima parte delle loro questioni, se una
siffatta utilizzazione di dispositivi di decodificazione ricada nella sfera
d’applicazione della direttiva sull’accesso condizionato e in qual misura
questa incida su tale utilizzazione. Nell’ipotesi, poi, in cui tale aspetto non
fosse armonizzato da detta direttiva, i giudici medesimi chiedono se gli artt.
34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE ostino ad una normativa nazionale e a
contratti di licenza che impediscano l’utilizzazione di dispositivi di
decodificazione stranieri.
2. La
direttiva sull’accesso condizionato
a)
Sull’interpretazione della nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell’art.
2, lett. e), della direttiva sull’accesso
condizionato (prima questione nel procedimento C‑403/08, nonché prima e
seconda questione nel procedimento C‑429/08)
62 Con tali questioni,
i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se la nozione di «dispositivo
illecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e), della
direttiva sull’accesso condizionato debba essere interpretata nel senso che
essa ricomprenda parimenti i dispositivi di decodificazione stranieri, ivi
compresi quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e
di un falso recapito, e quelli utilizzati in violazione di una restrizione
contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini privati.
63 A tal riguardo, si
deve rammentare, da un lato, che l’art. 2, lett. e),
della direttiva sull’accesso condizionato definisce la nozione di «dispositivo
illecito» nel senso di qualsivoglia apparecchiatura o programma per elaboratore
elettronico «concepiti» o «adattati» al fine di rendere possibile l’accesso ad
un servizio protetto in forma intellegibile senza l’autorizzazione del
prestatore del servizio.
64 Il tenore di tale
disposizione si limita quindi alle sole apparecchiature che abbiano costituito
oggetto di operazioni manuali o automatizzate anteriormente al loro impiego e
che consentano la ricezione di servizi protetti senza il consenso del
prestatore dei servizi medesimi. Conseguentemente, tale disposizione riguarda
unicamente apparecchiature che siano state fabbricate, manipolate, adattate o
riadattate senza l’autorizzazione del prestatore dei servizi e non ricomprende
l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri.
65 Dall’altro, si deve
rilevare che il sesto ed il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva
sull’accesso condizionato, che contengono precisazioni in merito alla nozione
di «dispositivo illecito», fanno riferimento alla necessità di lottare contro i
dispositivi illeciti che «consentono l’accesso senza pagamento» dei servizi
protetti nonché contro l’immissione sul mercato di dispositivi illeciti che
rendono possibile o facile «eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi
misura tecnologica» a protezione della remunerazione di un servizio fornito in
modo del tutto lecito.
66 Orbene, non ricadono
in alcuna di dette categorie né i dispositivi di decodificazione stranieri, né
quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome o di un falso
recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione
contrattuale che ne limiti l’utilizzazione unicamente a fini privati. Infatti,
tutti questi dispositivi sono fabbricati ed immessi sul mercato con
l’autorizzazione del prestatore del servizio, essi non consentono un accesso gratuito
ai servizi protetti e non rendono possibile o più agevole eludere una misura
tecnologica adottata per proteggere la remunerazione dei servizi stessi, atteso
che, nello Stato membro di immissione sul mercato, il corrispettivo è stato
assolto.
67 Alla luce delle
suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte nel senso
che la nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva sull’accesso condizionato deve
essere interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di
decodificazione stranieri, né quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione
di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati
in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l’utilizzazione
unicamente a fini privati.
b)
Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva sull’accesso
condizionato (terza questione nella causa C‑429/08)
68 Con tale questione,
il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 3, n. 2, della
direttiva sull’accesso condizionato osti ad una normativa nazionale che
impedisca l’utilizzazione dei dispositivi di decodificazione stranieri, ivi
compresi quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome e di
un falso recapito, ovvero quelli che siano stati utilizzati in violazione di
una restrizione contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini
privati.
69 Ai sensi dell’art.
3, n. 2, della direttiva sull’accesso condizionato, gli Stati membri non sono
autorizzati a limitare, per motivi rientranti nel settore coordinato dalla
direttiva stessa, la libera circolazione dei servizi protetti e dei dispositivi
di accesso condizionato, fermi restando gli obblighi fissati dall’art. 3, n. 1,
della direttiva medesima.
70 A tal riguardo, si
deve rilevare che quest’ultima disposizione impone obblighi nel settore
coordinato della direttiva sull’accesso condizionato – definito dal suo art. 2,
lett. f), nel senso di qualunque disposizione
concernente le attività illecite di cui al successivo art. 4 –, imponendo,
segnatamente, agli Stati membri, di vietare le attività indicate al detto art.
4.
71 Tuttavia, il
menzionato art. 4 riguarda unicamente le attività illecite, implicando
l’utilizzazione di dispositivi illeciti ai sensi della direttiva stessa.
72 Orbene, i
dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o
attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, e
quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente
l’utilizzazione unicamente a fini privati, non costituiscono, come emerge dai
punti 62‑66 supra, dispositivi illeciti di tal
genere.
73 Conseguentemente, né
le attività che implichino l’utilizzazione di tali dispositivi né una normativa
nazionale che vieti tali attività ricadono nel settore coordinato dalla
direttiva sull’accesso condizionato.
74 La questione posta
dal giudice a quo deve essere pertanto risolta nel senso che l’art. 3, n. 2,
della direttiva sull’accesso condizionato non osta ad una normativa nazionale
che impedisca l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi
compresi quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e
di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione
contrattuale che ne consente l’utilizzazione unicamente a fini privati, atteso
che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale
direttiva.
c) Sulle
altre questioni riguardanti la direttiva sull’accesso condizionato
75 Alla luce delle soluzioni
fornite alla prima questione nel procedimento C‑403/08, nonché alle
questioni prima, seconda e terza nel procedimento C‑429/08, non occorre
procedere all’esame della seconda, terza e ottava questione, lett. a), nel procedimento C‑403/08, né delle questioni
quarta e quinta nel procedimento C‑429/08.
3. Le norme
del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi
a) Sul
divieto di importazione, di vendita e di utilizzazione di dispositivi di
decodificazione stranieri [ottava questione, lett.
b), e prima parte della nona questione nel procedimento C‑403/08, nonché
sesta questione, i), nel procedimento C‑429/08]
76 Con tali questioni i
giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se gli artt. 34 TFUE, 36 TFUE e
56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa di
uno Stato membro ai sensi della quale risulti illecita l’importazione, la
vendita e l’utilizzazione, nello Stato medesimo, di dispositivi di
decodificazione stranieri che consentano l’accesso ad un servizio codificato di
radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro comprendente
oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato.
i)
Sull’individuazione delle disposizioni applicabili
77 Una normativa
nazionale, come quella oggetto delle cause principali, riguarda tanto la
prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione codificati quanto la
circolazione, nell’ambito dell’Unione, di dispositivi di decodificazione
stranieri che consentono di decodificare tali servizi. Ciò premesso, sorge la
questione se tale normativa debba essere esaminata sotto il profilo della
libera prestazione dei servizi ovvero sotto quello della libera circolazione
delle merci.
78 A tal riguardo,
dalla giurisprudenza risulta che, quando un provvedimento nazionale si
ricollega sia alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione
dei servizi, la Corte l’esamina, in linea di principio, con riferimento ad una
sola delle due libertà fondamentali qualora emerga che una delle due è del tutto
secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata (v. sentenze 24 marzo
1994, causa C‑275/92, Schindler, Racc. pag. I‑1039,
punto 22, e 2 dicembre 2010, causa C‑108/09, Ker-Optika,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).
79 Tuttavia, in materia
di telecomunicazioni, questi due aspetti sono spesso strettamente connessi,
senza che l’uno possa essere considerato del tutto secondario rispetto
all’altro. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui una normativa nazionale
disciplini la fornitura di apparecchiature di telecomunicazione, quali i
dispositivi di decodificazione, al fine di precisare i requisiti cui tali
apparecchiature devono rispondere, ovvero al fine di fissare le modalità di
vendita dei medesimi, ragion per cui, in un’ipotesi di tal genere, occorre
esaminare simultaneamente entrambe le libertà fondamentali (v., in tal senso,
sentenza 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite
Digital, Racc. pag. I‑607, punti 29‑33).
80 Ciò premesso, nel
caso in cui una normativa riguardi, in materia, un’attività particolarmente
caratterizzata a livello dei servizi forniti dagli operatori economici, laddove
la fornitura delle apparecchiature di telecomunicazione vi si ricolleghi
solamente in termini puramente secondari, occorrerà esaminare tale attività con
riguardo alla sola libertà di prestazione di servizi.
81 Ciò vale,
segnatamente, qualora la messa a disposizione di apparecchiature di tal genere
costituisca solamente una modalità concreta di organizzazione o di
funzionamento di tale servizio e qualora tale attività non presenti finalità
proprie, ma sia volta a consentire di beneficiare del servizio stesso. Ciò
premesso, l’attività consistente nella messa a disposizione di apparecchiature
di tal genere non può essere valutata a prescindere dall’attività connessa al
servizio cui la prima attività si ricollega (v., per analogia, sentenza
Schindler, cit., punti 22‑25).
82 Nei procedimenti
principali si deve rilevare che la normativa nazionale non è volta a
disciplinare i dispositivi di decodificazione al fine di stabilire i requisiti
cui essi devono rispondere ovvero di fissare le condizioni di vendita dei
medesimi. Infatti, essa li disciplina solamente nella loro qualità di strumenti
che consentono agli abbonati di beneficiare dei servizi di radiodiffusione
codificati.
83 Considerato che tale
normativa riguarda quindi, in primis, la libera prestazione dei servizi,
laddove l’aspetto della libera circolazione delle merci risulta del tutto
secondario rispetto alla libera prestazione dei servizi, la normativa medesima
deve essere esaminata alla luce di quest’ultima libertà.
84 Ne consegue che una
normativa di tal genere deve essere valutata con riguardo all’art. 56 TFUE.
ii) Sulla
sussistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi
85 L’art. 56 TFUE
impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei
servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali
e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o
rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato
membro, ove fornisca legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà
di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario
dei servizi (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2009, causa C‑42/07,
Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin
International, Racc. pag. I‑7633, punto 51, e
la giurisprudenza ivi richiamata).
86 Nelle cause
principali la normativa nazionale vieta l’importazione, la vendita e
l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri sul territorio
nazionale che diano accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite
provenienti da un altro Stato membro.
87 Orbene, atteso che
l’accesso ai servizi di trasmissione via satellite, come quelli oggetto delle
cause principali, è subordinato alla detenzione di un dispositivo di tal
genere, la cui fornitura è soggetta alla restrizione contrattuale secondo cui
il dispositivo stesso può essere utilizzato solamente sul territorio dello
Stato membro di emissione, la normativa nazionale interessata osta alla
ricezione di tali servizi da parte di soggetti residenti al di fuori dello
Stato membro di emissione, nella specie, al di fuori del Regno Unito.
Conseguentemente, tale normativa produce l’effetto di impedire a tali persone
di accedere ai servizi di cui trattasi.
88 È pur vero che
l’ostacolo alla ricezione di tali servizi scaturisce, in primo luogo, dai
contratti conclusi tra gli enti di radiodiffusione ed i rispettivi clienti, i
quali riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale
inserite nei contratti conclusi tra detti enti ed i titolari dei diritti di
proprietà intellettuale. Tuttavia, tale normativa, poiché riconosce a dette
restrizioni una tutela giuridica e ne impone il rispetto a pena di sanzioni
civili e pecuniarie, restringe di per sé la libera prestazione dei servizi.
89 Ne consegue che la
normativa de qua costituisce una restrizione alla libera prestazione dei
servizi vietata dall’art. 56 TFUE, a meno che essa non possa risultare
oggettivamente giustificata.
iii) Sulla
giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi rispetto
all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
–
Osservazioni presentate alla Corte
90 La FAPL e a., la
MPS, il governo del Regno Unito nonché i governi francese e italiano deducono
che la restrizione sottesa alla normativa oggetto dei procedimenti principali
può essere giustificata con riguardo ai diritti dei titolari dei diritti di
proprietà intellettuale, in quanto risulterebbe necessaria per garantire la
tutela di un’adeguata remunerazione dei titolari medesimi, ove tale
remunerazione presuppone che questi ultimi dispongano del diritto di
rivendicarla per l’utilizzazione delle loro opere o di altri oggetti protetti
in ogni singolo Stato membro e di concedere al riguardo un’esclusività
territoriale.
91 A tal proposito,
dette parti interessate ritengono, in particolare, che, in assenza di qualsiasi
protezione di tale esclusività territoriale, il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale non sia più in grado di ottenere remunerazioni adeguate
delle licenze da parte degli enti di radiodiffusione, atteso che la diffusione
in diretta degli incontri sportivi avrebbe perso parte del proprio valore.
Infatti, gli enti di radiodiffusione non sarebbero interessati all’acquisto di
licenze al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione.
L’acquisizione di licenze per tutti i territori nazionali in cui risiedano
clienti potenziali non risulterebbe interessante dal punto di vista economico,
in considerazione del prezzo estremamente elevato di tali licenze. Detti
organismi acquisterebbero quindi le licenze per diffondere le opere interessate
sul territorio di un solo Stato membro. Orbene, essi sarebbero disposti a
corrispondere un supplemento rilevante subordinatamente alla condizione di
disporre della garanzia dell’esclusività territoriale, in quanto questa
consentirebbe loro di distinguersi dai concorrenti e di attrarre, in tal modo,
ulteriore clientela.
92 La QC Leisure e a., la sig.ra Murphy, la Commissione e l’Autorità
di vigilanza EFTA sostengono che una siffatta restrizione alla libera
prestazione di servizi di radiodiffusione non può essere giustificata, in
quanto si risolve in un contingentamento del mercato interno.
– Risposta
della Corte
93 Al fine di esaminare
la giustificazione di una restrizione come quella oggetto dei procedimenti
principali, si deve rammentare che una restrizione a libertà fondamentali garantite
dal Trattato non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni
imperative di interesse pubblico, sia idonea a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento
dello scopo medesimo (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2009, causa C‑222/07,
UTECA, Racc. pag. I‑1407, punto 25, e la
giurisprudenza ivi richiamata).
94 Per quanto attiene
alle giustificazioni ammissibili, da costante giurisprudenza emerge che tale
restrizione può risultare giustificata, in particolare, da ragioni imperative
di interesse generale consistenti nella tutela dei diritti di proprietà
intellettuale (v., in tal senso, sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel e a., detta «Coditel I», Racc. pag. 881, punti 15 e 16, nonché 20 gennaio 1981,
cause riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran e K-tel International, Racc. pag. 147, punti 9 e 12).
95 Occorre quindi
anzitutto accertare se la FAPL possa invocare tali diritti per giustificare il
fatto che la normativa nazionale oggetto della causa principale istituisce una
tutela a suo favore costitutiva di una restrizione alla libera prestazione di
servizi.
96 A tal riguardo, si
deve rilevare che la FAPL non può far valere un diritto d’autore sugli incontri
stessi della «Premier League», atteso che questi non possono essere qualificati
come «opere».
97 Infatti, per poter
rivestire tale qualificazione, occorrerebbe che l’oggetto interessato fosse
originale, nel senso che costituisse una creazione intellettuale propria del
suo autore (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq International, Racc. pag.
I‑6569, punto 37).
98 Orbene, gli incontri
sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali
qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d’autore. Ciò
vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati
dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai
sensi del diritto d’autore.
99 Ciò premesso, gli
incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore.
È peraltro pacifico che il diritto dell’Unione non li tuteli ad alcun altro
titolo nell’ambito della proprietà intellettuale.
100 Ciò premesso, gli
incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal
profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela
analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa,
eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni.
101 A tal riguardo, si
deve rilevare che, a termini dell’art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE, l’Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua
funzione sociale ed educativa.
102 Ciò premesso, uno
Stato membro può legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a
titolo di tutela della proprietà intellettuale, istituendo una normativa
nazionale specifica ovvero riconoscendo, nel rispetto del diritto dell’Unione,
una tutela per tali incontri garantita da strumenti convenzionali conclusi tra
i soggetti legittimati a mettere a disposizione del pubblico il contenuto
audiovisivo degli incontri stessi e i soggetti che intendano diffondere tale
contenuto al pubblico di loro scelta.
103 A tal riguardo, si
deve aggiungere che il legislatore dell’Unione ha previsto l’esercizio di tale
facoltà da parte di uno Stato membro laddove fa riferimento, al ventunesimo
‘considerando’ della direttiva 97/36, ad eventi organizzati da un organizzatore
legittimato a vendere i diritti relativi agli eventi medesimi.
104 Pertanto,
nell’ipotesi in cui la normativa nazionale di cui trattasi sia volta a tutelare
gli incontri sportivi – verifica che spetterebbe al giudice del rinvio – il
diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a tale tutela ed una
siffatta normativa può quindi giustificare una restrizione alla libera
circolazione dei servizi come quella oggetto della causa principale.
105 Tuttavia, occorre
inoltre che tale restrizione non vada al di là di quanto necessario per il
conseguimento dell’obiettivo di tutela della proprietà intellettuale di cui
trattasi (v., in tal senso, sentenza UTECA, cit., punti 31 e 36).
106 A tal riguardo, si
deve rammentare che deroghe al principio della libera circolazione sono
ammissibili solo se siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo
specifico oggetto della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal
senso, sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑115/02, Rioglass
e Transremar, Racc. pag. I‑12705,
punto 23, e la giurisprudenza ivi richiamata).
107 In proposito,
secondo costante giurisprudenza, tale oggetto specifico mira, segnatamente, a
garantire ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di
sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione
degli oggetti protetti, concedendo licenze dietro il pagamento di un compenso
(v., in tal senso, sentenze Musik-Vertrieb membran e K-tel International,
cit., punto 12, nonché 20 ottobre 1993, cause riunite C‑92/92 e C‑326/92,
Phil Collins e a., Racc. pag. I‑5145, punto
20).
108 Tuttavia, si deve
necessariamente rilevare che tale oggetto specifico non garantisce ai titolari
dei diritti interessati la possibilità di chiedere il più alto compenso
possibile. Infatti, in considerazione di tale oggetto, quel che è loro
garantito – come previsto dal decimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto
d’autore e dal quinto ‘considerando’ della direttiva sui diritti connessi – è
solamente un compenso adeguato per ogni utilizzazione degli oggetti protetti.
109 Orbene, per poter
risultare adeguato, tale compenso deve collocarsi in un rapporto ragionevole
con il valore economico della prestazione fornita. In particolare, deve
presentare un rapporto ragionevole con il numero reale o potenziale di soggetti
che ne fruiscano o intendano fruirne (v., per analogia, sentenze 22 settembre
1998, causa C‑61/97, FDV, Racc. pag. I‑5171,
punto 15, e 11 dicembre 2008, causa C‑52/07, Kanal 5 e TV 4, Racc. pag. I‑9275, punti 36‑38).
110 In tal senso, in
materia di radiodiffusione televisiva, tale compenso deve collocarsi – come
confermato, segnatamente, dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva
sulla radiodiffusione via satellite – in un rapporto ragionevole con i
rispettivi parametri delle relative emissioni, quali il numero effettivo e il
numero potenziale di teleascoltatori nonché la versione linguistica delle
trasmissioni stesse (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 2005, causa C‑192/04,
Lagardère Active Broadcast, Racc.
pag. I‑7199, punto 51).
111 Ciò premesso, si
deve anzitutto sottolineare che i titolari dei diritti oggetto delle cause
principali ricevono un compenso per la radiodiffusione degli oggetti protetti
dallo Stato membro di emissione in cui si presume che l’atto di radiodiffusione
abbia avuto luogo, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett.
b), della direttiva sulla radiodiffusione via satellite, ed in cui tale
compenso adeguato è quindi dovuto.
112 Inoltre, si deve
rilevare che, qualora un siffatto compenso sia convenuto tra i titolari dei
diritti interessati e gli enti di radiodiffusione, nell’ambito di una vendita
preceduta da una gara, nulla osta a che il titolare dei diritti di cui trattasi
richieda, in tale occasione, un importo che tenga conto del numero effettivo e
potenziale di teleascoltatori tanto nello Stato membro di emissione quanto in
tutti gli altri Stati membri in cui vengano parimenti ricevute le emissioni
contenenti gli oggetti protetti.
113 A tal riguardo, si
deve ricordare, in particolare, che la ricezione di una trasmissione via
satellite, come quella oggetto della causa principale, è subordinata al
possesso di un dispositivo di decodificazione. Conseguentemente, è possibile
determinare, con un grado di precisione molto elevato, il numero complessivo di
teleascoltatori effettivi e potenziali dell’emissione di cui trattasi, vale a
dire dei teleascoltatori residenti tanto all’interno quanto all’esterno dello
Stato membro di emissione.
114 Infine, per quanto
attiene al supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione
di un’esclusività territoriale, non può essere certamente escluso che l’importo
del compenso adeguato rifletta parimenti il particolare carattere delle
emissioni in questione, vale a dire la loro esclusività territoriale, ragion
per cui un supplemento può essere corrisposto a tal titolo.
115 Ciò detto, nella
specie, un supplemento di tal genere viene corrisposto ai titolari dei diritti
di cui trattasi al fine di garantire un’esclusività territoriale assoluta, da
cui derivano differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Orbene, una siffatta compartimentazione ed
una tale differenza artificiosa di prezzi che ne consegue sono inconciliabili
con lo scopo essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del
mercato interno. Ciò premesso, tale supplemento non può più essere considerato
quale parte di quell’adeguato compenso che dev’essere garantito ai titolari dei
diritti di cui trattasi.
116 Conseguentemente, la
corresponsione di tale supplemento va al di là di quanto è necessario per
garantire a tali titolari un adeguato compenso.
117 Alla luce delle
suesposte considerazioni, si deve concludere che la restrizione consistente nel
divieto di utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri non può essere
giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà
intellettuale.
118 Tale conclusione non
è in contrasto con la citata sentenza Coditel I,
invocata dalla FAPL e a. nonché dalla MPS a sostegno delle proprie tesi. È pur
vero che, al punto 16 di tale sentenza, la Corte ha affermato che le norme del
Trattato non possono, in linea di principio, opporsi ai limiti geografici che
le parti abbiano convenuto nei contratti di cessione di diritti di proprietà
intellettuale per proteggere l’autore ed i suoi aventi causa e che la sola
circostanza che detti limiti geografici coincidano, eventualmente, con le
frontiere degli Stati membri non implica una posizione diversa.
119 Tuttavia, tali
rilievi si collocano in un contesto che non è paragonabile a quello delle cause
principali. Infatti, nella causa da cui è scaturita la citata sentenza Coditel I, le società di teledistribuzione hanno effettuato
una comunicazione di un’opera al pubblico senza disporre, nello Stato membro
del luogo di origine di tale comunicazione, di un’autorizzazione dei titolari
dei diritti de quibus e senza aver ivi versato
compensi ai medesimi.
120 Per contro, nei
procedimenti principali, gli enti di radiodiffusione procedono ad atti di
comunicazione al pubblico ben disponendo nello Stato membro di emissione – che
è lo Stato membro del luogo di origine di tale comunicazione – di
un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti interessati, e ben versando
un compenso ai medesimi, ove tale compenso può d’altronde tener conto del
numero di teleascoltatori effettivo e potenziale negli altri Stati membri.
121 Infine, si deve
tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione intervenuta medio tempore,
in particolare, per effetto dell’adozione della direttiva «televisione senza
frontiere» e di quella sulla radiodiffusione via satellite, che mirano a
garantire il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato unico di produzione
e di distribuzione dei programmi.
iv) Sulla giustificazione
di una restrizione alla libera prestazione dei servizi consistente
nell’obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi
122 La FAPL e a. nonché
la MPS sostengono, in subordine, che la restrizione oggetto delle cause
principali è necessaria per garantire il rispetto della cosiddetta regola del
«periodo di esclusione» che vieta la radiodiffusione nel Regno Unito di
incontri di calcio il sabato pomeriggio. Tale regola mirerebbe ad incoraggiare
il pubblico ad assistere agli incontri di calcio, in particolare a quelli delle
serie inferiori, obiettivo che non potrebbe essere conseguito, a parere della
FAPL e a. e della MPS, qualora i telespettatori nel Regno Unito potessero
liberamente seguire gli incontri della «Premier League» diffusi da enti di
radiodiffusione da altri Stati membri.
123 A tal riguardo,
anche ammesso che l’obiettivo di voler incoraggiare la presenza del pubblico
negli stadi sia idoneo a giustificare una restrizione alle libertà
fondamentali, è sufficiente rilevare che il rispetto di tale regola può essere
assicurato, in ogni caso, mediante una limitazione contrattuale inserita nei
contratti di licenza conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di
radiodiffusione, in base alla quale tali enti siano tenuti a non trasmettere
gli incontri della «Premier League» durante i periodi di esclusione. Orbene, è
incontestabile che una misura di tal genere risulta meno pregiudizievole per le
libertà fondamentali rispetto all’applicazione della restrizione oggetto delle
cause principali.
124 Ne consegue che la
restrizione consistente nel divieto di utilizzare dispositivi di
decodificazione stranieri non risulta giustificata dall’obiettivo di
incoraggiare l’affluenza del pubblico negli stadi.
125 Alla luce di tutte
le suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte
affermando che l’art. 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una
normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano illecite
l’importazione, la vendita e l’utilizzazione, nello Stato medesimo, di
dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l’accesso ad un
servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro
Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato.
b) Sull’utilizzazione
di dispositivi di decodificazione stranieri a seguito dell’indicazione di una
falsa identità e di un falso recapito e sull’utilizzazione di tali dispositivi
a fini commerciali [ottava questione, lett. c), nel
procedimento C‑403/08 e sesta questione, ii) e iii), nel procedimento C‑429/08]
126 Con tali questioni i
giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se la conclusione esposta supra al punto 125 risulti inficiata dalla duplice
circostanza che, da un lato, il dispositivo di decodificazione straniero sia
stato ottenuto o attivato mediante l’indicazione di una falsa identità e di un
falso recapito, con l’intento di eludere la restrizione territoriale oggetto
delle cause principali e, dall’altro, che tale dispositivo venga utilizzato a
fini commerciali laddove era riservato per una utilizzazione a carattere
privato.
127 Per quanto attiene
alla prima circostanza, essa è certamente idonea a produrre effetti nei
rapporti contrattuali tra l’acquirente, che ha indicato una falsa identità ed
un falso recapito, ed il soggetto fornitore del dispositivo medesimo, ove
quest’ultimo potrà pretendere dall’acquirente, segnatamente, il risarcimento
del danno nel caso in cui la falsa identità ed il falso recapito, da questi
indicati, gli abbiano causato un pregiudizio ovvero ne abbiano implicato la
responsabilità nei confronti di un ente quale la FAPL. Per contro, tale
circostanza non inficia la conclusione esposta supra
al punto 125, in quanto essa non ha alcuna incidenza sul numero di utenti che
hanno versato un corrispettivo per la ricezione delle emissioni.
128 Ciò vale parimenti
per quanto attiene alla seconda circostanza, quando il dispositivo di
decodificazione sia utilizzato a fini commerciali laddove era riservato per una
utilizzazione a fini privati.
129 A tal riguardo, si
deve precisare che nulla osta a che l’importo del corrispettivo convenuto tra i
titolari dei diritti interessati e gli enti di radiodiffusione venga
determinato in funzione del fatto che taluni clienti utilizzino i dispositivi
di decodificazione a fini commerciali mentre altri ne facciano uso a fini
privati.
130 Ripercuotendo tale
circostanza sui propri clienti, l’ente di radiodiffusione può così richiedere
un corrispettivo diverso per l’accesso ai propri servizi a seconda del fatto
che tale accesso persegua fini commerciali o privati.
131 Orbene, il rischio
che taluni soggetti facciano uso dei dispositivi di decodificazione stranieri
in violazione della destinazione loro riservata risulta analogo a quello che si
verifica in caso di utilizzazione di dispositivi di decodificazione in
situazioni puramente interne, vale a dire in caso di utilizzazione da parte di
clienti residenti sul territorio dello Stato membro di emissione. Ciò premesso,
la seconda circostanza summenzionata non può giustificare una restrizione
territoriale alla libera prestazione dei servizi e, pertanto, non inficia la
conclusione affermata supra al punto 124. Ciò non
pregiudica, tuttavia, la valutazione giuridica – sotto il profilo del diritto
d’autore – dell’utilizzazione delle emissioni via satellite a fini commerciali
successivamente alla loro ricezione, valutazione che verrà compiuta infra,
nella seconda parte della sentenza.
132 Alla luce delle
suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte nel senso
che la conclusione affermata al punto 125 supra non è
inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di decodificazione straniero
sia stato ottenuto o attivato mediante l’indicazione di una falsa identità e di
un falso recapito, con l’intento di eludere la restrizione territoriale in
questione, né dalla circostanza che tale dispositivo venga utilizzato a fini
commerciali pur essendo riservato ad un uso a fini privati.
c) Sulle
altre questioni relative alla libera circolazione (seconda parte della nona
questione nel procedimento C‑403/08 e settima questione nel procedimento
C‑429/08)
133 Tenuto conto della
risposta fornita all’ottava questione, lett. b), e
alla prima parte della nona questione nel procedimento C‑403/08, nonché
alla sesta questione, i), nel procedimento C‑429/08, non occorre
procedere all’esame della seconda parte della nona questione nel procedimento C‑403/08
né della settima questione nel procedimento C‑429/08.
4. Le norme
del Trattato TFUE in materia di concorrenza
134 Con la decima
questione nel procedimento C‑403/08 e con l’ottava questione nel
procedimento C‑429/08 i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se
le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un
titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione
costituiscano una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE
qualora impongano a detto ente l’obbligo di non fornire dispositivi di
decodificazione che consentano l’accesso ad oggetti protetti di tale titolare
al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza medesimo.
135 Si deve rammentare,
in limine, che un accordo ricade nel divieto sancito dall’art. 101, n. 1, TFUE
qualora abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza. L’alternatività tra oggetto ed effetto implica che occorre,
in primo luogo, verificare la presenza di un solo criterio, nella specie,
dell’oggetto dell’accordo. Solamente in via subordinata, qualora l’analisi del
tenore dell’accordo non abbia rivelato un pregiudizio per la concorrenza di
sufficiente entità, occorrerà esaminarne gli effetti e, per poterlo vietare,
dovranno sussistere tutti gli elementi che comprovino che il gioco della
concorrenza sia stato di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile
(v., in tal senso, sentenze 4 giugno 2009, causa C‑8/08, T‑Mobile
Netherlands e a., Racc. pag. I‑4529, punto 28,
nonché 6 ottobre 2009, cause riunite C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06
P e C‑519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., Racc. pag. I‑9291, punto 55).
136 Orbene, per poter
valutare l’oggetto eventualmente anticoncorrenziale di un accordo, occorre far
riferimento, segnatamente, al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi
dallo stesso perseguiti nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si
colloca (v., in tal senso, sentenza GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e
a., cit., punto 58, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
137 Quanto ai contratti
di licenza di diritti di proprietà intellettuale, dalla giurisprudenza della
Corte emerge che la sola circostanza che il titolare dei diritti abbia concesso
ad un unico licenziatario il diritto esclusivo di radiodiffusione di un oggetto
protetto a partire da uno Stato membro e, quindi, di vietarne la diffusione da
parte di altri, per un periodo determinato, non è tuttavia sufficiente per
affermare che tale accordo presenti un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal
senso, sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel
e a., detta «Coditel II», Racc.
pag. 3381, punto 15).
138 Ciò premesso, ai
sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva
sulla radiodiffusione via satellite, un titolare di diritti può concedere, in
linea di principio, ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffusione
via satellite, per un periodo determinato, di un oggetto protetto a partire da
un solo Stato membro di emissione o a partire da più Stati membri.
139 Ciò detto, per
quanto attiene alle restrizioni territoriali dell’esercizio di tale diritto, si
deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un accordo volto a
ristabilire la compartimentazione dei mercati nazionali può essere tale da
impedire il perseguimento dell’obiettivo del Trattato diretto a realizzare
l’integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico.
In tal senso, contratti diretti a compartimentare i
mercati nazionali secondo le frontiere nazionali ovvero rendendo più ardua
l’integrazione dei mercati nazionali devono essere considerati, in linea di principio,
quali accordi aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi
dell’art. 101, n. 1, TFUE (v., per analogia, nel settore dei medicinali,
sentenze 16 settembre 2008, cause riunite da C‑468/06 a C‑478/06, Sot. Lélos kai
Sia e a., Racc. pag. I‑7139, punto 65, nonché
GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cit., punti 59 e 61).
140 Atteso che tale
giurisprudenza risulta pienamente trasponibile al settore della prestazione
transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, come emerge, segnatamente, dai
punti 118‑121 supra, si deve dichiarare che
qualora un contratto di licenza sia volto a vietare o a limitare la prestazione
transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, si presume che esso abbia ad
oggetto di restringere la concorrenza, salvo che altre circostanze risultanti
dal suo contesto economico e giuridico non consentano di ritenere che tale
contratto non sia idoneo a pregiudicare la concorrenza.
141 Nelle cause
principali, la concessione stessa di licenze esclusive per la diffusione di
incontri della «Premier League» non è rimessa in discussione. Infatti, tali
cause vertono unicamente sugli obblighi supplementari volti ad assicurare il
rispetto delle limitazioni territoriali di sfruttamento di tali licenze
derivanti dalle clausole insite nei contratti conclusi tra i titolari dei
diritti e gli enti di radiodiffusione interessati, vale a dire l’obbligo degli
enti medesimi di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano
l’accesso agli oggetti protetti ai fini della loro utilizzazione al di fuori
del territorio contemplato dal contratto di licenza.
142 Per quanto attiene a
tali clausole, si deve rilevare, da un lato, che esse vietano agli enti di
radiodiffusione qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa a tali
incontri, il che consente di attribuire ad ogni ente di radiodiffusione
un’esclusività territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva
licenza e di eliminare, in tal modo, qualsiasi concorrenza tra i vari enti di
radiodiffusione nel settore di tali servizi.
143 Dall’altro, la FAPL
e a. e la MPS non hanno dedotto alcuna circostanza risultante dal contesto
economico e giuridico di dette clausole che consenta di ritenere che, malgrado
le considerazioni esposte al punto precedente, le clausole medesime non siano
tali da pregiudicare la concorrenza e non abbiano, pertanto, un oggetto
anticoncorrenziale.
144 Ciò premesso, atteso
che dette clausole insite nei contratti di licenza esclusiva hanno un oggetto
anticoncorrenziale, si deve concludere che esse costituiscono una restrizione
alla concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE.
145 Si deve aggiungere
che se, in linea di principio, l’art. 101, n. 1, TFUE non si applica ad accordi
che ricadono nelle categorie indicate al n. 3 del medesimo articolo,
considerato che le clausole insite nei contratti di licenza come quelle oggetto
delle cause principali non risultano conformi, per i motivi precisati supra ai punti 105‑124, alle esigenze previste da
quest’ultima disposizione, l’ipotesi dell’inapplicabilità dell’art. 101, n. 1,
TFUE conseguentemente non si pone.
146 Alla luce delle
suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte nel senso
che le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un
titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione
costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE
qualora impongano a detto ente l’obbligo di non fornire dispositivi di
decodificazione che consentano l’accesso agli oggetti protetti del titolare
medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto
del contratto di licenza stesso.
B –
Sulle norme connesse all’utilizzazione delle trasmissioni a seguito della loro
ricezione
1. Osservazioni
preliminari
147 Con la seconda parte
delle questioni pregiudiziali si chiede se la ricezione delle trasmissioni
contenenti gli incontri della «Premier League» nonché le opere connesse sia
soggetta a restrizioni previste dalle direttive in materia di diritto d’autore
e di diritti connessi in considerazione del fatto che essa si risolve in
riproduzioni di tali opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su
uno schermo televisivo, nonché in considerazione della proiezione delle opere medesime
in pubblico da parte dei proprietari dei bar-ristoranti in questione.
148 A tal riguardo, si
deve rammentare che, come emerge dai punti 37 e 57 supra,
due categorie di soggetti possono far valere diritti di proprietà intellettuale
relativi ad emissioni televisive come quelle oggetto delle cause principali,
vale a dire, da un lato, gli autori delle opere interessate e, dall’altro, gli
enti di radiodiffusione.
149 Per quanto attiene,
anzitutto, agli autori, questi possono fondarsi sul diritto d’autore connesso
alle opere sfruttate nell’ambito di tali emissioni. Nelle cause principali, è
pacifico che la FAPL può far valere i diritti d’autore su varie opere contenute
nelle emissioni radiodiffuse di cui trattasi, vale a dire, in particolare,
sulla sequenza video di apertura, sull’inno della «Premier League», su film
preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti
della «Premier League» o su una serie di soluzioni grafiche.
150 Per quanto riguarda
poi, gli enti di radiodiffusione quali la Multichoice
Hellas, questi possono invocare il diritto di fissazione delle loro emissioni
previsto dall’art. 7, n. 2, della direttiva sui diritti connessi, o il diritto
di comunicazione al pubblico delle loro emissioni ai sensi dell’art. 8, n. 3,
della direttiva medesima o, ancora, il diritto di riproduzione delle fissazioni
delle nuove emissioni, sancito dall’art. 2, lett. e),
della direttiva sul diritto d’autore.
151 Orbene, le questioni
sollevate nelle cause principali non vertono su tali diritti.
152 Ciò premesso,
l’esame da parte della Corte dev’essere limitato agli artt. 2, lett. a), 3, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva sul diritto
d’autore che tutelano il diritto d’autore sulle opere sfruttate nell’ambito
delle trasmissioni televisive oggetto delle cause principali, vale a dire,
segnatamente, sulla sequenza video di apertura, sull’inno della «Premier
League», sui film preregistrati che riportano i momenti più significativi di
recenti incontri della «Premier League» o su una serie di soluzioni grafiche.
2. Sul
diritto di riproduzione previsto dall’art. 2, lett.
a), della direttiva sul diritto d’autore (quarta questione nel procedimento C‑403/08)
153 Con tale questione
il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 2, lett.
a), della direttiva sul diritto d’autore debba essere interpretato nel senso
che il diritto di riproduzione si estenda alla creazione di frammenti
transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno
schermo televisivo i quali si succedono e sono immediatamente cancellati e
sostituiti dai frammenti seguenti. In tale contesto, il giudice a quo chiede,
segnatamente, se le sue valutazioni debbano essere compiute con riferimento a
tutti i frammenti dell’insieme composto ovvero unicamente con riferimento a
quelli esistenti in un determinato momento.
154 In limine, si deve
rammentare che la nozione di «riproduzione» di cui all’art. 2 di detta
direttiva costituisce una nozione di diritto dell’Unione che deve essere
oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme
(sentenza Infopaq International, cit., punti 27‑29).
155 Per quanto attiene
al suo contenuto, è stato già rilevato, al punto 97 supra,
che il diritto d’autore ai sensi del menzionato art. 2, lett.
a), può trovare applicazione unicamente con riguardo ad un oggetto che
costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore (sentenza Infopaq International, cit., punto 37).
156 La Corte ha così
precisato che le singole parti di un’opera beneficiano di una tutela ai sensi
di detta disposizione a condizione che esse contengano taluni degli elementi
che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera
stessa (sentenza Infopaq International, cit. supra, punto 39).
157 Ciò implica che, al
fine di verificare se elementi di tal genere siano contenuti, occorre esaminare
l’insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti – esistenti,
quindi, in un determinato momento. In caso di risposta affermativa, tale
insieme dev’essere qualificato come riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2,
lett. a), della direttiva sul diritto d’autore (v.,
in tal senso, sentenza Infopaq International, cit.,
punti 45 e 46). A tal riguardo, non è pertinente accertare se un’opera sia
riprodotta mediante frammenti lineari che possono avere un’esistenza effimera
in quanto immediatamente cancellati nell’ambito di un procedimento tecnico.
158 È alla luce di
quanto precede che spetta al giudice del rinvio valutare se la creazione di
frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare
e su uno schermo televisivo si risolva in riproduzioni ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d’autore.
159 Conseguentemente, la
questione posta dev’essere risolta affermando che l’art. 2, lett.
a), della direttiva sul diritto d’autore dev’essere interpretato nel senso che
il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella
memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a
condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della
creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di
verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l’insieme
composto dei frammenti simultaneamente riprodotti.
3.
Sull’eccezione al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, della
direttiva sul diritto d’autore (quinta questione nel procedimento C‑403/08)
160 Con tale questione
il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli atti di riproduzione del
genere di quelli oggetto del procedimento C‑403/08, operati nella memoria
di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondano ai
requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore e se,
conseguentemente, tali atti possano essere compiuti senza l’autorizzazione dei
titolari di diritti d’autore.
a)
Osservazioni preliminari
161 Ai sensi dell’art.
5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, un atto di riproduzione è esente
dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della medesima solo qualora
soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora:
– sia
temporaneo;
– sia
transitorio o accessorio;
–
costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
– il
procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete
tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di
un’opera o di oggetto protetto, e
– tale atto
sia privo di rilievo economico proprio.
162 Dalla giurisprudenza
emerge che i requisiti indicati supra devono
costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’art. 5, n. 1,
di tale direttiva costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla
medesima che impone che sia il titolare dei diritti d’autore ad autorizzare
qualsiasi riproduzione delle sue opere protette (sentenza Infopaq
International, cit., punti 56 e 57).
163 Ciò premesso,
l’interpretazione di tali requisiti deve consentire di salvaguardare l’effetto
utile dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità, come emerge,
segnatamente, dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto
d’autore e dalla posizione comune (CE) n. 48/2000, emanata dal Consiglio in
data 28 settembre 2000 ai fini dell’adozione della direttiva medesima (GU C
344, pag. 1).
164 In considerazione
del suo obiettivo, detta eccezione deve quindi consentire ed assicurare lo
sviluppo ed il funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto
equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e
degli utilizzatori delle opere protette che intendano beneficiare di tali nuove
tecnologie, dall’altro.
b) Sul
rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto
d’autore
165 È pacifico che gli atti
di riproduzione di cui trattasi soddisfano i primi tre requisiti elencati
all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, atteso che tali atti
sono temporanei, transitori e costituiscono parte integrante di un procedimento
tecnologico, realizzato per mezzo di un decodificatore satellitare e di un
apparecchio televisivo al fine di consentire la ricezione delle emissioni
radiodiffuse.
166 Non resta quindi
altro che procedere alla valutazione della sussistenza del quarto e del quinto
requisito.
167 Per quanto attiene,
anzitutto, al quarto requisito, si deve rilevare, in limine, che gli atti di
riproduzione di cui trattasi non mirano a consentire una trasmissione in una
rete tra terzi con l’intervento di un intermediario. Occorre quindi esaminare, alternativamente,
se essi perseguano unicamente lo scopo di consentire un utilizzo legittimo di
un’opera o di un oggetto protetto.
168 A tal riguardo, come
emerge dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto d’autore, si
presume che un’utilizzazione sia legittima quando sia stata autorizzata dal
titolare dei diritti di cui trattasi o qualora non sia limitata dalla normativa
applicabile.
169 Atteso che, nella
causa principale, l’utilizzazione delle opere in questione non è autorizzata
dai titolari dei diritti d’autore, occorre quindi valutare se gli atti de quibus mirino a consentire un’utilizzazione di opere non
limitata dalla normativa applicabile.
170 A tal riguardo, è
pacifico che detti atti effimeri di riproduzione consentano il corretto
funzionamento del decodificatore satellitare e dello schermo televisivo. Dal
punto di vista dei telespettatori, essi consentono la ricezione delle
trasmissioni contenenti opere protette.
171 Orbene, la semplice
ricezione, di per sé, di tali emissioni, vale a dire la loro captazione e
visualizzazione in un ambito privato, non costituisce un atto limitato dalla
normativa dell’Unione o da quella del Regno Unito, come emerge d’altronde dal
tenore della quinta questione pregiudiziale nel procedimento C‑403/08,
ragion per cui detto atto deve ritenersi legittimo. Inoltre, dai punti 77‑132
supra emerge che una siffatta ricezione di emissioni
dev’essere considerata legittima in caso di emissioni provenienti da uno Stato
membro diverso dal Regno Unito qualora essa sia effettuata per mezzo di un
dispositivo di decodificazione straniero.
172 Ciò premesso, si
deve rilevare che tali atti di riproduzione perseguono l’unico scopo di
consentire un «utilizzo legittimo» delle opere ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva sul diritto d’autore.
173 Gli atti di
riproduzione del genere di quelli oggetti nella causa principale rispondono,
quindi, al quarto requisito previsto da detta disposizione.
174 Per quanto attiene,
infine, al quinto requisito ivi previsto, si deve rilevare che detti atti di
riproduzione, realizzati nell’ambito di un procedimento tecnico, consentono
l’accesso alle opere protette. Atteso che queste ultime possiedono un valore
economico, l’accesso alle medesime riveste quindi necessariamente un rilievo
economico.
175 Tuttavia, per non
privare l’eccezione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto
d’autore del suo effetto utile, occorre, inoltre, che tale rilievo sia proprio
nel senso che vada al di là del vantaggio economico derivante dalla semplice
ricezione di un’emissione contenente opere protette, vale a dire, al di là del
vantaggio derivante dalla sua semplice captazione e visualizzazione.
176 Nella causa
principale, gli atti di riproduzione temporanei, realizzati nella memoria del
decodificatore satellitare e sullo schermo televisivo, costituiscono una parte
inseparabile e non autonoma del processo di ricezione delle emissioni
radiodiffuse contenenti le opere di cui trattasi. Tali atti sono peraltro
effettuati indipendentemente dall’influenza, ovvero dalla consapevolezza, delle
persone aventi in tal modo accesso alle opere protette.
177 Conseguentemente,
detti atti di riproduzione temporanei non possono generare un vantaggio
economico supplementare che vada al di là del vantaggio derivante dalla
semplice ricezione delle emissioni di cui trattasi.
178 Conseguentemente,
non si può ritenere che gli atti di riproduzione oggetto della causa principale
presentino un rilievo economico proprio. Conseguentemente, essi rispondono al
quinto requisito previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto
d’autore.
179 Tale considerazione,
unitamente a quella esposta supra al punto 172,
risulta d’altronde avvalorata dalla finalità di tale disposizione, volta ad
assicurare lo sviluppo ed il funzionamento di nuove tecnologie. Infatti, nel
caso in cui gli atti in questione non dovessero essere considerati conformi ai
requisiti fissati dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, a
tutti i telespettatori che si avvalessero di apparecchi moderni, i quali
necessitano, ai fini del loro funzionamento, della realizzazione di tali atti
di riproduzione, risulterebbe impedita la ricezione delle emissioni contenenti
opere radiodiffuse in assenza di un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti
d’autore. Orbene, ciò ostacolerebbe, per non dire paralizzerebbe, l’espansione
nonché un contributo effettivo delle nuove tecnologie, in contrasto con la
volontà del legislatore dell’Unione, quale espressa al trentunesimo
‘considerando’ della direttiva sul diritto d’autore.
180 Alla luce delle
suesposte considerazioni, si deve concludere che atti di riproduzione del
genere di quelli oggetto della causa principale rispondono a tutti i cinque
requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore.
181 Ciò premesso, per
poter sollevare l’eccezione prevista dalla menzionata disposizione, occorre,
inoltre, che tali atti rispondano ai requisiti di cui all’art. 5, n. 5, della
direttiva sul diritto d’autore. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che,
alla luce dei rilievi svolti supra ai punti 163‑179,
gli atti in questione soddisfano parimenti tali requisiti.
182 Conseguentemente, la
questione posta dev’essere risolta nel senso che gli atti di riproduzione del
genere di quelli oggetto del procedimento C‑403/08, effettuati nella
memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo,
rispondono ai requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto
d’autore e possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei titolari
dei diritti d’autore di cui trattasi.
4. Sulla
«comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sul
diritto d’autore (sesta questione nel procedimento C‑403/08)
183 Con tale questione
il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la nozione di «comunicazione
al pubblico» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore
debba essere interpretata nel senso che ricomprenda la trasmissione di opere
radiodiffuse, mediante uno schermo televisivo ed altoparlante, a clienti
presenti in un bar-ristorante.
184 In limine, si deve
rilevare che l’art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore non precisa
la nozione di «comunicazione al pubblico» (sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05,
SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 33).
185 Ciò premesso,
conformemente ad una costante giurisprudenza, occorre determinare il senso e la
portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla
direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione
interpretata si colloca (v. sentenza SGAE, cit., punto 34, nonché la
giurisprudenza ivi richiamata).
186 A tal proposito, si
deve anzitutto rammentare che la direttiva sul diritto d’autore persegue quale
obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a
favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso
per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una
comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di comunicazione al
pubblico dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente affermato nel
ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva medesima (v. sentenza SGAE, cit.,
punto 36).
187 Si deve inoltre
rilevare che, ai sensi del ventesimo ‘considerando’ della direttiva stessa,
questa si fonda su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore nel
campo della proprietà intellettuale, quali la direttiva 92/100, codificata
dalla direttiva sui diritti connessi (v. sentenza Infopaq
International, cit., punto 36).
188 Ciò premesso, alla
luce delle esigenze di unicità e di coerenza dell’ordinamento giuridico
dell’Unione, le nozioni utilizzate da tutte le dette direttive devono avere lo
stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione espressa
in un contesto legislativo preciso.
189 Infine, il
menzionato art. 3, n. 1, dev’essere interpretato, nella misura del possibile,
alla luce del diritto internazionale e, in particolare, tenendo conto della
Convenzione di Berna e del trattato sul diritto d’autore. Infatti, la direttiva
sul diritto d’autore è volta a dare esecuzione a detto trattato il quale,
all’art. 1, n. 4, obbliga le parti contraenti a conformarsi agli artt. 1‑21
della Convenzione di Berna. Lo stesso obbligo è peraltro previsto dall’art. 9,
n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 35, 40 e
41, nonché la giurisprudenza ivi citata).
190 Sulla base di questi
tre elementi occorre quindi interpretare la nozione di «comunicazione al
pubblico» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore
esaminando se essa ricomprenda la trasmissione di opere radiodiffuse, mediante
uno schermo televisivo ed altoparlante, a clienti presenti in un bar-ristorante.
191 Per quanto attiene,
anzitutto, alla nozione di comunicazione, dall’art. 8, n. 3, della direttiva
sui diritti connessi e dagli artt. 2, lett. g), e 15
del trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi emerge che tale
nozione comprende «l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la
rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma» e che essa si estende alla
radiodiffusione o «qualunque comunicazione al pubblico».
192 Più precisamente e
come espressamente indicato nell’art. 11 bis, primo comma, iii), della
convenzione di Berna, tale nozione ricomprende la comunicazione mediante
altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni
od immagini, estendendosi quindi – conformemente all’esposizione della
motivazione della proposta di direttiva sul diritto d’autore [COM(97) 628 def.] – ad un mezzo di comunicazione quale la
rappresentazione di opere su uno schermo.
193 Ciò premesso e tenuto
conto che il legislatore dell’Unione non ha espresso diversa volontà per quanto
attiene all’interpretazione di tale nozione nella direttiva sul diritto
d’autore e, segnatamente, all’art. 3 della medesima (v. supra,
punto 188), la nozione di comunicazione dev’essere intesa in senso ampio, nel
senso che ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a
prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati.
194 Nel solco di tale
interpretazione la Corte ha già avuto modo di affermare che il titolare di
un’azienda alberghiera realizza un atto di comunicazione qualora consenta ai
propri clienti di accedere alle opere radiodiffuse mediante apparecchi
televisivi distribuendo nelle stanze dell’albergo, con piena cognizione di
causa, il segnale ricevuto, portatore delle opere protette. A tal riguardo, la
Corte ha sottolineato che un’operazione di tal genere non costituisce un
semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della
trasmissione originaria nella sua zona di copertura, bensì un atto in assenza
del quale i clienti non potrebbero usufruire delle opere diffuse, pur
trovandosi all’interno della zona stessa (v., in tal senso, sentenza SGAE,
cit., punto 42).
195 Nel procedimento C‑403/08,
il proprietario di un bar-ristorante consente volutamente ai propri clienti
presenti nel locale stesso di accedere ad una emissione radiodiffusa,
contenente opere protette, per mezzo di uno schermo televisivo e di
altoparlanti, fermo restando che, senza l’intervento del proprietario stesso, i
clienti non potrebbero usufruire delle opere radiodiffuse, pur trovandosi
all’interno della zona di copertura dell’emissione medesima. In tal senso, le
circostanze di un atto di tal genere risultano analoghe a quelle già oggetto
della menzionata sentenza SGAE.
196 Ciò detto, si deve
dichiarare che il proprietario di un bar-ristorante procede ad una
comunicazione qualora trasmetta volutamente opere radiodiffuse, mediante uno
schermo televisivo ed altoparlanti, a clienti presenti nel proprio locale.
197 Ciò premesso, per
poter ricadere, in circostanze come quelle oggetto della causa principale,
nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della
direttiva sul diritto d’autore occorre, inoltre, che l’opera radiodiffusa sia
trasmessa ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato
preso in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui
hanno autorizzato l’utilizzazione delle opere stesse mediante comunicazione al
pubblico di origine (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42,
nonché ordinanza 18 marzo 2010, causa C‑136/09, Organismos
Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto
38).
198 A tal riguardo, si
deve rammentare che, autorizzando la radiodiffusione delle loro opere, gli
autori prendono in considerazione, in linea di principio, solo i detentori di
apparecchi televisivi i quali, individualmente o nella loro sfera privata o
familiare, ricevono il segnale e seguono le trasmissioni. Orbene, nel momento
in cui una trasmissione di un’opera radiodiffusa viene effettuata in un luogo
accessibile al pubblico e rivolta ad un pubblico ulteriore al quale viene
consentito, dal detentore dell’apparecchio televisivo, di godere dell’ascolto o
della visualizzazione dell’opera, tale intervento deliberato dev’essere
considerato quale atto con cui l’opera in questione viene comunicata ad un
pubblico nuovo (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 41, e ordinanza Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, cit., punto 37).
199 Ciò si verifica nel
caso della trasmissione di opere radiodiffuse da parte del proprietario di un
bar-ristorante ai clienti presenti nel proprio locale, in quanto detti clienti
costituiscono un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione
dagli autori all’atto dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro
opere.
200 Inoltre, perché
sussista una comunicazione al pubblico, l’opera radiodiffusa dev’essere
trasmessa ad un «pubblico non presente nel luogo in cui [le comunicazioni]
hanno origine», come si legge nel ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva
sul diritto d’autore.
201 A tal riguardo,
dalla posizione comune n. 48/2000 menzionata supra
emerge che tale ‘considerando’ fa seguito alla proposta del Parlamento europeo
che intendeva ivi precisare che la comunicazione al pubblico ai sensi di tale
direttiva non comprende «le rappresentazioni o esecuzioni dirette», nozione che
rinvia a quella di «rappresentazione e esecuzione pubbliche» di cui all’art.
11, primo comma, della Convenzione di Berna, ove quest’ultima nozione
ricomprende l’interpretazione di opere dinanzi al pubblico che si trovi in
contatto fisico e diretto con l’autore o l’esecutore delle opere stesse (v. la
guida della Convenzione di Berna, documento interpretativo elaborato dall’OMPI
il quale, senza peraltro possedere efficacia vincolante, contribuisce tuttavia
all’intepretazione della convenzione stessa, come
rilevato dalla Corte al punto 41 della citata sentenza SGAE).
202 In tal senso, al
fine di escludere la sussistenza di una tale rappresentazione ed esecuzione
pubblica diretta dalla sfera della nozione di comunicazione al pubblico
nell’ambito della direttiva sul diritto d’autore, il menzionato ventitreesimo
‘considerando’ ha precisato che la comunicazione al pubblico ricomprende tutte
le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.
203 Orbene, tale
elemento di contatto fisico e diretto è appunto assente in caso di
trasmissione, in un luogo quale un bar-ristorante, di un’opera radiodiffusa per
mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, al pubblico presente nel luogo
della trasmissione ma non presente nel luogo di origine della comunicazione ai
sensi del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto d’autore,
vale a dire nel luogo della rappresentazione radiodiffusa (v., in tal senso,
sentenza SGAE, cit., punto 40).
204 Si deve infine
rilevare che il carattere lucrativo di una «comunicazione» ai sensi dell’art.
3, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore non è privo di pertinenza (v., in
tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 44).
205 In una fattispecie
come quella oggetto della causa principale, è incontestabile che, da un lato,
il titolare proceda alla trasmissione delle opere radiodiffuse nel proprio
bar-ristorante al fine di trarne un vantaggio e, dall’altro, che tale
trasmissione sia idonea ad attirare clienti interessati dalle opere così
trasmesse. Conseguentemente, la trasmissione di cui trattasi incide sulla frequentazione
del locale e, in fin dei conti, sui suoi risultati economici.
206 Ne consegue che la
comunicazione al pubblico in esame riveste carattere lucrativo.
207 Alla luce di tutte
le suesposte considerazioni, la questione posta deve essere risolta dichiarando
che la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’art. 3, n. 1, della
direttiva sul diritto d’autore dev’essere interpretata nel senso che comprende
la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed
altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.
5.
Sull’incidenza della direttiva sulla radiodiffusione via satellite (settima
questione nel procedimento C‑403/08)
208 Con tale questione
il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva sulla
radiodiffusione via satellite incida sulla liceità di atti di riproduzione
effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.
209 A tal riguardo, si
deve ricordare che la direttiva sulla radiodiffusione via satellite prevede solamente
un’armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti
d’autore e dei diritti connessi in caso di comunicazione al pubblico via
satellite o di ritrasmissione via cavo di emissioni provenienti da altri Stati
membri. Orbene, a differenza della direttiva sul diritto d’autore, tali norme
di armonizzazione minima non forniscono elementi per accertare la liceità di
atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su
uno schermo televisivo (v., per analogia, sentenze 3 febbraio 2000, causa C‑293/98,
Egeda, Racc. pag. I‑629,
punti 25 e 26, nonché SGAE, cit., punto 30).
210 Conseguentemente, la
questione posta dev’essere risolta dichiarando che la direttiva sulla
radiodiffusione via satellite dev’essere interpretata nel senso che essa non
incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un
decoder satellitare e su uno schermo televisivo.
IV –
Sulle spese
211 Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La
nozione di «dispositivo illecito», ai sensi dell’art. 2, lett.
e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998,
98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di
accesso condizionato, deve’essere interpretata nel
senso che essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri –
che consentono l’accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite di un ente
di radiodiffusione, che sono fabbricati e commercializzati con l’autorizzazione
dell’ente medesimo ma vengono utilizzati, in contrasto con la volontà del
medesimo, al di fuori della zona geografica per cui sono stati rilasciati –, né
quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un
falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una
restrizione contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini
privati.
2)
L’art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 non osta ad una normativa nazionale che
impedisca l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi
compresi quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e
di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione
contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini privati, atteso
che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale
direttiva.
3)
L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che
– esso
osta ad una normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano
illecite l’importazione, la vendita e l’utilizzazione, nello Stato membro
medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l’accesso
ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un
altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo
Stato,
– tale
conclusione non è inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di
decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l’indicazione
di una falsa identità e di un falso recapito, con l’intento di eludere la
restrizione territoriale in questione, né dalla circostanza che tale
dispositivo venga utilizzato a fini commerciali pur essendo riservato ad un uso
a fini privati.
4) Le
clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare
di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione
costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE
laddove impongano a detto ente l’obbligo di non fornire dispositivi di
decodificazione che consentano l’accesso agli oggetti protetti del titolare
medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto
del contratto di licenza stesso.
5)
L’art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che il diritto di
riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un
decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali
frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione
intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la
sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto dei
frammenti simultaneamente riprodotti.
6) Gli
atti di riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C‑403/08,
effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo,
rispondono ai requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e
possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti
d’autore di cui trattasi.
7) La
nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all’art. 3, n. 1, della
direttiva 2001/29, dev’essere interpretata nel senso che comprende la
trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed
altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.
8) La
direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di
alcune norme in materia di diritto d’autore e di diritti connessi applicabili
alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, dev’essere
interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di atti di
riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno
schermo televisivo.
Firme
*) La presente
sentenza è tratta dal sito http://curia.europa.eu
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Torna
all'inizio
Home
Page | Diritto d’Autore