STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Sentenza 24 novembre 2011
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
24 novembre 2011
«Società
dell’informazione – Diritto d’autore – Internet – Programmi “peer-to-peer” –
Fornitori di accesso a Internet – Predisposizione di un sistema di filtraggio
delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che
ledono i diritti d’autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le
informazioni trasmesse»
Nel
procedimento C‑70/10,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, dalla cour d’appel
de Bruxelles (Belgio), con decisione 28 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria
il 5 febbraio 2010, nella causa
Scarlet Extended SA
Contro
Société belge
des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL
(SABAM),
con
l’intervento di:
Belgian Entertainment Association
Video ASBL (BEA Video),
Belgian Entertainment Association
Music ASBL (BEA Music),
Internet Service Provider
Association ASBL (ISPA),
LA
CORTE (TERZA SEZIONE),
composta
dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig.
J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e
G. Arestis, giudici,
avvocato
generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere:
sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2011,
considerate
le osservazioni presentate:
–
per la Scarlet Extended SA, dagli avv.ti T. De Meese e B. Van Asbroeck, avocats;
–
per la Société belge des auteurs, compositeurs
et éditeurs SCRL (SABAM), la Belgian
Entertainment Association Video ASBL (BEA Video) e la
Belgian Entertainment Association
Music ASBL (BEA Music), dagli avv.ti F. de Visscher,
B. Michaux e F. Brison, avocats;
–
per la Internet Service Provider Association ASBL
(ISPA), dall’avv. G. Somers, avocat;
–
per il governo belga, dai sigg. T. Materne e J.‑C. Halleux,
nonché dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, dal sig. M. Smolek e dalla sig.ra
K. Havlíčková, in qualità di agenti;
–
per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente,
assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
–
per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e B.
Koopman, in qualità di agenti;
–
per il governo polacco, dai sigg. M. Szpunar, M. Drwięcki e J. Goliński,
in qualità di agenti;
–
per il governo finlandese, dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, dalle sig.re J. Samnadda
e C. Vrignon, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile
2011,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle seguenti
direttive:
–
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(«Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1);
–
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10);
–
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE,
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45;
rettifiche nella GU 2004, L 195, pag. 16);
–
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), e
–
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata
e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).
2
Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Scarlet Extended SA (in prosieguo: la «Scarlet»)
e la Société belge des auteurs, compositeurs
et éditeurs SCRL (SABAM) (in prosieguo: la «SABAM»)
vertente sul rifiuto della Scarlet di predisporre un
sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche realizzate tramite
programmi per lo scambio di archivi (detti «peer-to-peer»), onde impedire gli
scambi dei file che ledono i diritti d’autore.
Contesto
normativo
Il
diritto dell’Unione
La
direttiva 2000/31
3
Ai sensi del quarantacinquesimo e del quarantasettesimo ‘considerando’ della
direttiva 2000/31:
«(45)
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella
presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di
altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere
ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a
porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione
dell’informazione illecita o la disabilitazione
dell’accesso alla medesima.
(...)
(47)
Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza
di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di
sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le
ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni».
4
L’art. 1 di questa direttiva così recita:
«1.
La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato
interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società
dell’informazione tra Stati membri.
2.
La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione
dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della
società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento
dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica,
la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione
extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la
cooperazione tra Stati membri.
(...)».
5
L’art. 12 di detta direttiva, che figura nella Sezione 4 del Capo II della
stessa ed è intitolato «Responsabilità dei prestatori intermediari», dispone
quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della
società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel
fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a)
non dia origine alla trasmissione;
b)
non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c)
non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
(...)
3.
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità
amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una
violazione».
6
Ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2000/31, anch’esso incluso nella sua
Sezione 4 del Capo II:
«1.
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati
membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2.
Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società
dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità
competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei
loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta,
informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi
con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».
La
direttiva 2001/29
7
A norma del sedicesimo e del cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva
2001/29:
«(16)(...)
La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli
previsti per [la direttiva 2000/31], in quanto tale direttiva fornisce un
quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l’altro alcune parti
importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le
regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(...)
(59)
In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere
sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti
intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto
fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari
dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento
inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di
un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe
essere disponibile anche ove gli atti svolti dall’intermediario siano soggetti
a eccezione ai sensi dell’articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale
provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale
degli Stati membri».
8
L’art. 8 della direttiva 2001/29 stabilisce quanto segue:
«1.
Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni
dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano
tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e
l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive.
(...)
3.
Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un
provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano
utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».
La
direttiva 2004/48
9
Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/48 così recita:
«[Senza
pregiudizio di] eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso
disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di
richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi
sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del
titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio
dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per
quanto riguarda le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, la
direttiva [2001/29] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto
l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] non dovrebbe essere
pregiudicato dalla presente direttiva».
10
Ai termini dell’art. 2, n. 3, della direttiva 2004/48:
«La
presente direttiva fa salve:
a)
le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di
proprietà intellettuale (…), la direttiva [2000/31] in generale e le
disposizioni degli articoli da 12 a 15 [di quest’ultima] in particolare;
(...)».
11
L’art. 3 della direttiva 2004/48 così recita:
«1.
Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso
necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di
cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono
leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini
irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2.
Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e
dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al
commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
12
L’art. 11 della direttiva 2004/48 così dispose:
«Gli
Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha
accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità
giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione
un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto
dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto,
ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere
reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che
i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di
intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di
proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della
direttiva [2001/29]».
Il
diritto nazionale
13
L’art. 87, n. 1, primo e secondo comma, della legge 30 giugno 1994, sul diritto
d’autore e sui diritti connessi (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297) prevede quanto
segue:
«Il
presidente del tribunal de première instance (…) consta[ta]
l’esistenza e [ordina] la cessazione di qualsiasi violazione del diritto
d’autore o di un diritto connesso.
[Può]
altresì emanare un provvedimento inibitorio contro intermediari i cui servizi
siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto
connesso».
14
Gli artt. 18 e 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione (Moniteur
belge del 17 marzo 2003, pag. 12962), recepiscono
nel diritto nazionale gli artt. 12 e 15 della direttiva 2000/31.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
15
La SABAM è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli
editori di opere musicali ed autorizza l’utilizzo delle loro opere tutelate da
parte di terzi.
16
La Scarlet è un fornitore di accesso ad Internet (in
prosieguo: «FAI») che procura ai propri clienti tale accesso, senza proporre
altri servizi come lo scaricamento o la condivisione dei file.
17
Nel corso del 2004, la SABAM perveniva alla conclusione che gli utenti di
Internet che si avvalevano dei servizi della Scarlet
scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere
contenute nel suo catalogo utilizzando reti «peer-to-peer», che costituiscono
uno strumento aperto per la condivisione di contenuti, indipendente,
decentralizzato e dotato di avanzate funzioni di ricerca e di scaricamento di
file.
18
Con atto di ricorso del 24 giugno 2004 essa citava pertanto la Scarlet dinanzi al presidente del tribunal
de première instance de Bruxelles, sostenendo che,
nella sua qualità di FAI, tale società si trovava nella situazione ideale per
adottare misure volte a far cessare le violazioni del diritto d’autore commesse
dai suoi clienti.
19
LA SABAM chiedeva, anzitutto, che venisse riconosciuta la violazione dei
diritti d’autore sulle opere musicali appartenenti al suo repertorio, in
particolare dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, dovuta
allo scambio non autorizzato di file musicali realizzato grazie a software «peer to peer». Tali violazioni
sarebbero state commesse avvalendosi dei servizi della Scarlet.
20
Essa domandava inoltre che la Scarlet fosse condannata,
a pena di ammenda, a far cessare tali violazioni rendendo impossibile o
bloccando qualsiasi forma di invio o di ricezione da parte dei suoi clienti,
mediante programmi «peer to peer»,
senza autorizzazione dei titolari dei diritti, di file contenenti un’opera
musicale, pretendendo infine che la Scarlet le
comunicasse la descrizione delle misure che intendeva applicare per ottemperare
all’emananda sentenza, a pena di ammenda.
21
Con sentenza 26 novembre 2004, il presidente del tribunal
de première instance de Bruxelles accertava
l’esistenza delle violazioni del diritto d’autore denunciate dalla SABAM.
Tuttavia, prima di statuire sull’istanza di provvedimenti inibitori, esso
incaricava un perito di verificare se le soluzioni tecniche proposte dalla
SABAM fossero tecnicamente realizzabili, se esse consentissero di filtrare
unicamente gli scambi illeciti di file e se esistessero altri dispositivi
idonei a controllare l’utilizzo di programmi «peer to
peer», nonché di quantificare il costo dei
dispositivi considerati.
22
Nella sua relazione, il perito designato traeva la conclusione che, nonostante
la presenza di numerosi ostacoli tecnici, non si poteva escludere completamente
che il filtraggio ed il blocco degli scambi illeciti di file fosse
realizzabile.
23
Con sentenza 29 giugno 2007, il presidente del tribunal
de première instance de Bruxelles condannava pertanto
la Scarlet a far cessare le violazioni del diritto
d’autore accertate con la sentenza 26 novembre 2004, rendendo impossibile
qualsiasi forma, realizzata mediante un programma «peer
to peer», di invio o di ricezione, da parte dei suoi
clienti, di file che contenessero un’opera musicale appartenente al repertorio
della Sabam, a pena di ammenda.
24
La Scarlet interponeva appello contro tale sentenza
dinanzi al giudice del rinvio, affermando, anzitutto, che le risultava
impossibile ottemperare a tale ingiunzione poiché l’efficacia e la durata nel
tempo dei dispositivi di blocco o di filtraggio non erano dimostrate e
l’attuazione di tali dispositivi era ostacolata da diversi fattori pratici,
quali problemi di capacità della rete e di impatto sulla stessa. Inoltre,
qualsiasi tentativo di bloccare i file incriminati, a suo avviso, sarebbe stato
destinato al fallimento a breve termine, stante l’esistenza di numerosi
programmi «peer-to-peer» che avrebbero reso impossibile la verifica del loro
contenuto da parte di terzi.
25
La Scarlet sosteneva poi che detta ingiunzione non
era conforme all’art. 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, che recepisce nel diritto
nazionale l’art. 15 della direttiva 2000/31, in quanto imponeva, de facto, un
obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni veicolate dalla sua rete,
posto che qualsiasi dispositivo di blocco o di filtraggio del traffico «peer to peer» presuppone una
sorveglianza generalizzata su tutte le comunicazioni che passano per tale rete.
26
Infine, la Scarlet spiegava che la predisposizione di
un sistema di filtraggio avrebbe leso le disposizioni del diritto dell’Unione
in materia di tutela dei dati personali e di segreto delle comunicazioni, in
quanto tale filtraggio implica il trattamento degli indirizzi IP, che sono dati
personali.
27
In tale contesto il giudice del rinvio ha ritenuto che, prima di verificare se
un meccanismo di filtraggio e di blocco dei file «peer-to-peer» esista e possa
essere efficace, occorre assicurarsi che gli obblighi da porre eventualmente a
carico della Scarlet siano conformi al diritto
dell’Unione.
28
In tale contesto, la cour d’appel
de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive
95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8
e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un
giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base
alla sola disposizione di legge che prevede che “[i giudici nazionali] possono
altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei
confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare
il diritto d’autore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un [FAI] di
predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto
e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale FAI e senza limitazioni
nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, sia
entranti che uscenti, che transitano per i suoi servizi, in particolare
mediante l’impiego di software “peer to peer”, al fine di individuare, nella sua rete, la
circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o
audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito
di bloccare il trasferimento di questi, al momento della richiesta o in
occasione dell’invio.
2)
In caso di risposta affermativa alla [prima] questione (…), se tali direttive
obblighino il giudice nazionale, adito per statuire su una richiesta di
ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui servizi si avvalgano
terzi per violare il diritto d’autore, ad applicare il principio della
proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull’efficacia e sull’effetto
dissuasivo della misura richiesta».
Sulle
questioni pregiudiziali
29
Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive
2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto
ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti
fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che
ostano all’ingiunzione rivolta ad un FAI di predisporre un sistema di filtraggio:
–
di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in
particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
–
che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela;
–
a titolo preventivo;
–
a sue spese esclusive, e
–
senza limiti nel tempo,
idoneo
ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti
un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il
richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde
bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto
d’autore (in prosieguo: il «sistema di filtraggio controverso»).
30
In proposito, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi degli artt. 8, n. 3,
della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari
di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento
inibitorio nei confronti degli intermediari, come i FAI, i cui servizi siano
utilizzati da terzi per violare i loro diritti.
31
Dalla giurisprudenza della Corte risulta poi che la competenza attribuita, a
norma di tali disposizioni, agli organi giurisdizionali nazionali deve
consentire a questi ultimi di ingiungere a detti intermediari di adottare
provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle
violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro
servizi della società dell’informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni
(v., in questo senso, sentenza 12 luglio 2011, causa C‑324/09, L’Oréal e
a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 131).
32
Infine, dalla medesima giurisprudenza si evince che le modalità delle
ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi di detti artt. 8, n.
3, e 11, terza frase, quali quelle relative alle condizioni che devono essere
soddisfatte e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto
nazionale (v., mutatis mutandis,
sentenza L’Oréal e a., cit., punto 135).
33
Pertanto, tali norme nazionali, al pari della loro applicazione da parte degli
organi giurisdizionali nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalle
direttive 2001/29 e 2004/48, nonché dalle fonti del diritto alle quali tali
direttive fanno riferimento (v., in questo senso, sentenza L’Oréal e a., cit.,
punto 138).
34
Di conseguenza, in conformità al sedicesimo ‘considerando’ della direttiva
2001/29 e all’art. 2, n. 3, lett. a), della direttiva
2004/48, dette norme, emanate dagli Stati membri, non possono intaccare le
disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi artt. 12‑15.
35
Tali norme devono quindi rispettare l’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31,
che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un FAI di
procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso
trasmette sulla propria rete.
36
A questo riguardo, la Corte ha già statuito che siffatto divieto abbraccia in
particolare le misure nazionali che obbligherebbero un prestatore intermedio,
come un FAI, a realizzare una vigilanza attiva su tutti i dati
di
ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti
di proprietà intellettuale. Peraltro, un obbligo siffatto di vigilanza generale
sarebbe incompatibile con l’art. 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia
che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque e proporzionate
e non eccessivamente costose (v. sentenza L’Oréal e a., cit., punto 139).
37
Ciò considerato, occorre verificare se l’ingiunzione oggetto della causa principale,
che impone al FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso, implichi
in tale circostanza l’obbligo di procedere ad una sorveglianza attiva su tutti
i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione
di diritti di proprietà intellettuale.
38
A questo proposito, è pacifico che l’attuazione di tale sistema di filtraggio
presuppone:
–
che il FAI identifichi, in primo luogo, nell’insieme delle comunicazioni
elettroniche di tutti i suoi clienti, i file che appartengono al traffico
«peer-to-peer»;
–
che esso identifichi, in secondo luogo, nell’ambito di tale traffico, i file
che contengono opere sulle quali i titolari dei diritti di proprietà
intellettuale affermino di vantare diritti;
–
in terzo luogo, che esso determini quali tra questi file sono scambiati in modo
illecito e,
–
in quarto luogo, che proceda al blocco degli scambi di file che esso stesso
qualifica come illeciti.
39
Siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe così un’osservazione attiva sulla
totalità delle comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI
coinvolto e, pertanto, includerebbe tutte le informazioni da trasmettere e
ciascun cliente che si avvale di tale rete.
40
Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che l’ingiunzione rivolta al
FAI in questione di predisporre il sistema di filtraggio controverso lo
obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di
ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti
di proprietà intellettuale. Da ciò si evince che tale ingiunzione imporrebbe a
detto FAI una sorveglianza generalizzata, che è vietata dall’art. 15, n. 1,
della direttiva 2000/31.
41
Per vagliare la conformità di tale ingiunzione al diritto dell’Unione, occorre
inoltre tenere conto delle condizioni che discendono dalla tutela dei diritti
fondamentali applicabili, come quelli menzionati dal giudice del rinvio.
42
In proposito va ricordato che l’ingiunzione oggetto della causa principale è
volta a garantire la tutela dei diritti d’autore, che appartengono alla sfera
del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e
dal contenuto di talune comunicazioni elettroniche realizzate per il tramite
della rete del FAI in questione.
43
Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art.
17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in
prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla
giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela
debba essere garantita in modo assoluto.
44
Come emerge, infatti, dai punti 62‑68 della sentenza 29 gennaio 2008,
causa C‑275/06, Promusicae (Racc.
pag. I‑271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno
parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella
di altri diritti fondamentali.
45
Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle
autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per
proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra
la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su
cui incidono dette misure.
46
Pertanto, in circostanze come quelle della causa principale, le autorità ed i
giudici nazionali devono in particolare garantire un giusto equilibrio tra la
tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di
diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, appannaggio di operatori
come i FAI in forza dell’art. 16 della Carta.
47
Orbene, nella presente fattispecie, l’ingiunzione di predisporre il sistema di
filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell’interesse di tali
titolari, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI
coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi
futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti,
bensì anche opere future, che non sono state ancora create nel momento in cui viene
predisposto detto sistema.
48
Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della
libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre
un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo
carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite
dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure
adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non
siano inutilmente complesse o costose.
49
Ciò premesso, occorre dichiarare che l’ingiunzione di predisporre il sistema di
filtraggio controverso non rispetta l’esigenza di garantire un giusto
equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di
cui godono i titolari dei diritti d’autore, e, dall’altro, quella della libertà
d’impresa, appannaggio di operatori come i FAI.
50
Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al FAI coinvolto,
poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti
fondamentali dei clienti di tale FAI, ossia i loro diritti alla tutela dei dati
personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti,
questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta.
51
Da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di
filtraggio controverso implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i
contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli
utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che
costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in
modo preciso suddetti utenti.
52
Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di
informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere
adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo
impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto
lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una
trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto
di autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in certi Stati
membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere
state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.
53
Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l’ingiunzione che costringe il FAI
a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in
questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da
un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di
impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni.
54
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte
dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette
in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti
dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate
nel senso che ostano all’ingiunzione ad un FAI di predisporre il sistema di
filtraggio controverso.
Sulle
spese
55
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le
direttive:
–
del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul
commercio elettronico»);
–
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione;
–
del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
–
del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
–
del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche),
lette
in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti
dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate
nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di
predisporre un sistema di filtraggio:
–
di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in
particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
–
che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
–
a titolo preventivo;
–
a sue spese esclusive, e
–
senza limiti nel tempo,
idoneo
ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti
un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente
affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il
trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.
*) La presente
sentenza è tratta dal sito http://curia.europa.eu
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea