STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Giudice di Pace di Pozzuoli
Sentenza 6 ottobre 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
L’avv.
Italo Bruno, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. *****/** R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad
oggetto: accertamento negativo di debito,
tra
XXX - ATTORE
-
e
SCF
– CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te
pro-tempore, - CONVENUTO –
CONCLUSIONI
Per
l’attore: accertare e dichiarare che nulla deve corrispondere al Consorzio
Fonografici; condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per
il convenuto: dichiarare l’incompetenza per materia del Giudice adito in favore
del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli – Sezione
specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale; vittoria di
spese, diritti ed onorari del procedimento.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
XXX
con atto di citazione ritualmente notificato il 23/2/10, conveniva la Società
SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te
protempore, dinanzi a questo Giudice per l’accertamento negativo di debito nei
confronti del Consorzio Fonografici.
Nell’atto
di citazione deduceva:
- che, in data 20/1/10 riceveva
dalla SCF – Consorzio Fonografici – la richiesta di pagamento dell’importo di €
122,35 per l’anno 2009 a titolo di compenso per diritti discografici derivati
dalla diffusione al pubblico di musica registrata;
- che, all’interno del suo locale
commerciale denominato (YYY”) non possiede alcun impianto di diffusione
musicale e, pertanto, non avrebbe mai potuto diffondere al pubblico musica
registrata;
Instauratosi
il procedimento, si costituiva il Consorzio Fonografici che, preliminarmente,
eccepiva l’incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale
di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in
materia di proprietà industriale e intellettuale.
Esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle richieste ed eccezioni delle
parti questo Giudice si riservava e, all’udienza del 6/10/2010, invitava le
stesse a concludere ed a discutere la causa per la sua assegnazione a sentenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L’eccezione
di incompetenza per materia del Giudice adito è fondata e va accolta.
L’azione
di accertamento negativo proposta dall’attore, volta ad ottenere una sentenza
dichiarativa in ordine all’inesistenza del diritto vantato dal convenuto
Consorzio Fonografici, impone a questo Giudice la disamina della normativa
inerente la “protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” di cui alla Legge 22 aprile 1941 n.633.
L’art.
73 di detta legge dispone che:
- il produttore del disco
fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente
dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di
esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o
apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della
televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi. Il
compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.
L’art.
73 bis precisa che:
1.
gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato
hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.
73 è effettuata a scopo non di lucro;
2.
salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e
ripartito secondo le norme del regolamento.
La
legge sul diritto d’autore e la Direttiva dell'Unione Europea 2001/29
riconoscono ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori
un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali
(diverso e indipendente dal compenso dovuto Siae) e conferiscono alle imprese
discografiche il diritto esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali
registrazioni.
La
legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico, che
impegna risorse per realizzare il prodotto musicale, e il lavoro dell’artista
che presta la propria interpretazione per l’incisione discografica.
Per
diffondere musica registrata in un luogo pubblico, qualunque sia il mezzo
utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store,
ecc.) è quindi necessario riconoscere un compenso ad artisti, nonché ai
produttori discografici, titolari delle registrazioni musicali.
Il
D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168 ha istituito presso i
Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate
in materia di proprietà industriale ed intellettuale ed ha attribuito ad esse
la competenza in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali,
internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà
vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di
fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà
industriale ed intellettuale.
Pertanto,
si deve dichiarare l’incompetenza per materia del Giudice adito per essere
competente il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di
proprietà industriale ed intellettuale.
Per
quanto concerne la competenza territoriale del Tribunale, questo Giudice
ritiene che sia competente il Tribunale di Napoli in quanto per l’accertamento
negativo dell’esistenza di un’obbligazione, così come richiesto dall’attore,
bisogna aver riguardo al luogo in cui sarebbe sorta o dovrebbe eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero Quarto (NA) sede dell’Impresa Artigiana
di cui è titolare l’attore, a norma dell’art. 20 del c.p.c.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
La
peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le
parti le spese del procedimento.
In
relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione
di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della
stessa, nonostante il novellato disposto di cui all’art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di
condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e,
comunque, non a quelle dichiarative e di mero rito (potendosi, tutt’al più,
ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il
giudizio abbia deciso nel merito).
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da XXX nei confronti della SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI, in
persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)
dichiara la propria incompetenza per materia, essendo competente a conoscere la
causa il Giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di
proprietà industriale e intellettuale;
2)
fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della
presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice
competente;
3)
compensa tra le parti le spese del procedimento;
4)
sentenza non esecutiva.
Così
decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 6 ottobre 2010.
IL
GIUDICE DI PACE
Avv.
Italo BRUNO