STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Trattato OMPI sul diritto d'autore”
Ginevra,
2 – 20 dicembre 1996
(Gazzetta Ufficiale del 11/04/2000)
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
Desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti
degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche;
Riconoscendo la necessità di istituire nuove norme internazionali e chiarire
l'interpretazione di talune norme esistenti, per risolvere in maniera adeguata
le questioni attinenti ai recenti sviluppi economici, sociali, culturali e
tecnologici,
Riconoscendo quanto profondamente incidano sulla creazione e sull'utilizzazione
delle opere letterarie e artistiche lo sviluppo e la convergenza delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
Sottolineando l'importanza capitale che riveste la protezione del diritto
d'autore in quanto incentivo alla creazione artistica e letteraria,
Riconoscendo la necessità di un equilibrio fra i diritti degli autori e un
superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca
e accesso all'informazione, quale si desume dalla Convenzione di Berna,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Rapporto con la
Convenzione di Berna)
1. Il presente
trattato è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche concluso fra Parti
contraenti che sono paesi dell'Unione istituita dalla Convenzione. Il presente
trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo alla Convenzione di Berna,
e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti da altri
trattati.
2. Nessuna
disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci che
incombono alle Parti contraenti in forza della Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche.
3. Per
"Convenzione di Berna" si intende la convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l'Atto
di Parigi del 24 luglio 1971.
4. Le Parti
contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all'annesso della
Convenzione di Berna.
Art. 2 (Oggetto della protezione
del diritto d'autore)
La protezione del
diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi
di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
Art. 3 (Applicazione degli
articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna)
Ai fini della
protezione contemplata dal presente trattato le Parti contraenti applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione
di Berna.
Art. 4 (Programmi per
elaboratore)
I programmi per
elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2
della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma
di espressione di un programma per elaboratore.
Art. 5 (Compilazione di dati
[banche dati])
Le compilazioni di
dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della
disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono
protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il materiale stesso e
non pregiudica i diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul
materiale contenuti nella compilazione.
Art. 6 (Diritto di distribuzione)
1. Gli autori di
opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle
stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.
2. Nessuna
disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti
di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l'esaurimento del
diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei
diritti di proprietà dell'opera originale o di una copia della stessa con il
consenso dell'autore.
Art. 7 (Diritto di noleggio)
1. Gli autori di
i) programmi per elaboratore,
ii) opere cinematografiche,
iii) opere incluse in fonogrammi, secondo
le disposizioni legislative delle Parti contraenti,
hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di
lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse.
2. Il paragrafo 1
non si applica:
i) ai programmi per elaboratore che non
costituiscano l'oggetto essenziale del noleggio;
ii) alle opere cinematografiche, a meno che
il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di
tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di
riproduzione.
3. In deroga al
paragrafo 1, la Parte contraente che al 15 aprile 1994 applicava un sistema di
equa remunerazione degli autori per il noleggio di copie delle loro opere
fissate in fonogrammi e lo applica tuttora, può mantenerlo in vigore purché il
noleggio di dette opere non comprometta in modo sostanziale il diritto
esclusivo di riproduzione degli autori.
Art. 8 (Diritto di
comunicazione al pubblico)
Fermo il disposto
degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2),
11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1,
della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno
i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o
via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle
loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in
un momento di sua scelta.
Art. 9 (Durata della
protezione delle opere fotografiche)
Per quanto attiene
alle opere fotografiche, le Parti contraenti non applicano l'articolo 7,
paragrafo 4, della Convenzione di Berna.
Art. 10 (Limitazioni e
eccezioni)
1. Le Parti
contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione,
limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e
artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non
siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e non
comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
2. Le Parti
contraenti, nell'applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono le
limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non
contrastino con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino
un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Art. 11 (Obblighi in materia
di misure tecnologiche)
Le Parti contraenti
prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso
efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate dagli autori
nell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla
Convenzione di Berna, allo scopo di impedire che vengano commessi, nei
confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati
per legge.
Art. 12 (Obblighi in materia
di informazioni sulla gestione dei diritti)
1. Le Parti
contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di
ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo (ovvero, ai fini dei rimedi civili,
dovendo ragionevolmente sapere) che il suo agire può indurre, consentire,
facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente
trattato o dalla Convenzione di Berna:
i) rimuovere o alterare qualunque
informazione elettronica sulla gestione dei diritti senza previo consenso;
ii) distribuire, importare a fini di
distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico, senza previo consenso,
opere o copie di opere ben sapendo che sono state sottratte o alterate
informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti senza previo consenso.
2. Ai sensi del
presente articolo, per "informazioni sulla gestione dei diritti" si
intende qualunque informazione che identifichi l'opera, l'autore, il titolare
di qualsiasi diritto sull'opera, ovvero qualunque informazione circa le
condizioni di utilizzazione dell'opera e qualunque numero o codice che
racchiuda tali informazioni, qualora anche uno soltanto di questi elementi di
informazione figuri su una copia dell'opera o compaia in una qualche
comunicazione al pubblico ad essa relativa.
Art. 13 (Efficacia temporale)
Le Parti contraenti
applicano l'articolo 18 della Convenzione di Berna a ogni forma di protezione
prevista dal presente trattato.
Art. 14 (Applicazione dei
diritti)
1. Le Parti
contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i
provvedimenti necessari per l'applicazione del presente trattato.
2. Le Parti
contraenti fanno in modo che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure
di applicazione in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi
violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rapidi
mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro
ulteriori violazioni.
Art 15 (Assemblea)
1. a) Le Parti
contraenti hanno un'Assemblea.
b) Ciascuna Parte è rappresentata da un
delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico della Parte contraente che l'ha designata. L'Assemblea può chiedere che
l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito
"OMPI") fornisca l'assistenza finanziaria necessaria per agevolare la
partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di
sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che
sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.
2. a) L'Assemblea
tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché
l'applicazione del presente trattato.
b) L'Assemblea esercita le funzioni
assegnatele dall'articolo 17, paragrafo 2, concernente i requisiti per
l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.
c) L'Assemblea convoca le conferenze
diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore
generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.
3. a) Ciascuna
Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
b) Ciascuna Parte contraente che è
un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in luogo e vece dei
suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero
dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta
organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, quando uno solo dei
suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.
4. L'Assemblea si
riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del
direttore generale dell'OMPI.
5. L'assemblea
adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione
delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del
presente trattato, alla maggioranza necessaria per adottare le varie decisioni.
Art. 16 (Ufficio
internazionale)
L'Ufficio
internazionale svolge i compiti amministrativi discendenti dal trattato stesso.
Art. 17 (Requisiti per l'adesione)
1. Ogni Stato
membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
2. L'Assemblea
delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa
che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata e la cui legislazione
vincoli tutti i suoi Stati membri quando sia stata autorizzata, conformemente
alle sue procedure interne, a diventare Parte del presente trattato.
3. La Comunità
europea, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante
la Conferenza diplomatica che ha adottato il trattato stesso, è Parte del
presente trattato.
Art. 18 (Diritti e obblighi)
Salvo disposizioni
contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei
diritti e si fa carico degli obblighi ivi sanciti.
Art. 19 (Firma)
Il presente
trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'OMPI e della
Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.
Art. 20 (Entrata in vigore)
Il presente
trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui sarà
avvenuto il deposito di trenta strumenti di ratifica o d'adesione di Stati
presso il direttore generale dell'OMPI.
Art. 21 (Data effettiva di
adesione)
Sono vincolati dal
presente trattato:
i) i trenta Stati di cui all'articolo 20, a
partire dalla data di entrata in vigore del trattato;
ii) ogni altro Stato, allo scadere di tre
mesi dalla data di deposito del proprio strumento presso il direttore generale
dell'OMPI;
iii) la Comunità europea, allo scadere di
tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione,
ove detto strumento sia stato depositato dopo l'entrata in vigore del trattato
a norma dell'articolo 20, ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata
in vigore del trattato, ove lo strumento sia stato depositato prima di tale
data;
iv) qualunque altra organizzazione
intergovernativa che sia ammessa a diventare parte del presente trattato, allo
scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Art. 22 (Esclusione di
riserve)
Non sono ammesse
riserve al presente trattato.
Art. 23 (Denuncia)
Ciascuna Parte
contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica
indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto dodici
mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
Art. 24 (Lingue)
1. Il presente
trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese,
francese, russa e spagnola, le quali fanno tutte ugualmente fede.
2. Il direttore generale
dell'OMPI cura la preparazione del testo ufficiale del trattato nelle lingue
diverse da quelle di cui al paragrafo 1, su richiesta di una parte interessata
e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente
paragrafo, per "parte interessata" si intende ogni Stato membro
dell'OMPI la cui lingua ufficiale, ovvero una delle cui lingue ufficiali, sia
interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione
intergovernativa che sia parte del presente trattato, ove sia interessata una
delle sue lingue ufficiali.
Art. 25 (Organo depositario)6
Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.
DICHIARAZIONI CONCORDATE
In merito all'articolo 1,
paragrafo 4
Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione dell'opera in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo 9 citato.
In merito all'articolo 3
Resta inteso che, nell'applicare l'articolo 3 del presente trattato, l'espressione "Paese dell'Unione" di cui agli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna, si intende riferita a una Parte contraente del presente trattato ogni qual volta i suddetti articoli vengano applicati ai fini della protezione contemplata dal presente trattato. Resta altresì inteso che l'espressione "Paese estraneo all'Unione" di cui ai citati articoli della Convenzione di Berna va riferita ai paesi che non sono Parti contraenti del presente trattato e che il riferimento alla "presente Convenzione", di cui all'articolo 2, paragrafo 8, all'articolo 2 bis, paragrafo 2 e agli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione di Berna, si intende fatto alla Convenzione stessa e al presente trattato. Infine, resta inteso che l'espressione "autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione" di cui agli articoli da 3 a 6 della Convenzione di Berna in quanto applicabili al presente trattato va riferita, nel caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del trattato stesso, agli autori di uno degli Stati membri di tale organizzazione.
In merito all'articolo 4
L'oggetto della protezione per quanto riguarda i programmi per elaboratore di cui all'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS.
In merito all'articolo 5
L'oggetto della protezione per quanto riguarda la compilazione di dati (banche dati) di cui all'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS.
In merito agli articoli 6 e 7
Per "copie" e "opere originali o copia delle stesse", in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.
In merito all'articolo 7
Resta inteso che l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non implica che una Parte contraente debba riconoscere un diritto esclusivo di noleggio a scopo di lucro agli autori che, secondo la legislazione di detta Parte, non godano di analoghi diritti sui fonogrammi. Resta altresì inteso che tale obbligo è conforme all'articolo 14, paragrafo 4, dell'accordo TRIPS.
In merito all'articolo 8
Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. Resta altresì inteso che l'articolo 8 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di applicare l'articolo 11 bis, paragrafo 2 [della Convenzione di Berna].
In merito all'articolo 10
Resta inteso che l'articolo 10 dà facoltà alle Parti contraenti di inserire ed estendere nei modi appropriati nell'ambiente digitale le limitazioni e eccezioni di diritto interno ritenute accettabili ai sensi della Convenzione di Berna. Parimenti, l'articolo 10 va inteso nel senso che consente alle Parti contraenti di contemplare nuove limitazioni e eccezioni adeguate al settore delle reti digitali.
Resta altresì inteso che l'articolo 10, paragrafo 2, non riduce né amplia l'ambito di applicazione delle limitazioni e eccezioni contemplate dalla Convenzione di Berna.
In merito all'articolo 12
Resta inteso che l'espressione "qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna" si intende riferita tanto ai diritti esclusivi quanto al diritto a un'equa remunerazione.
Resta altresì inteso che le Parti contraenti non potranno avvalersi di questo articolo per ideare e attuare sistemi di gestione dei diritti aventi l'effetto di imporre formalità non ammesse né dalla Convenzione di Berna né dal presente trattato, di ostacolare la libera circolazione delle merci e impedire il godimento dei diritti protetti in forza del trattato.