STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
“Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno
(G.U. 14.04.2003
S. O. n. 61) - Testo in vigore dal 14.05.2003
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo 2002, n.
39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B
Vista la direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
Vista la notifica alla Commissione
europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003DAR0029/I
del 24 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie e delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, dell'interno e della funzione pubblica;
EMANA
il seguente DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente
decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
2. Non rientrano
nel campo di applicazione del presente decreto:
a) I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria
connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in
materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei
servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo
al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171 e successive modifiche e integrazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione
effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio
economico europeo;
e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in
cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta
pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i
concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente,
nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.
3. Sono fatte
salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute
pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle
prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia
di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro,
del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed
esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) "servizi della società dell'informazione": le attività
economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta
un servizio della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita
effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un
tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie
per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del
prestatore;
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in
particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con
finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine
di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività
agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non
sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa,
del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di
posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa,
soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza
alcun corrispettivo;
g) "professione regolamentata": professione riconosciuta
ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
h) "ambito
regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai
servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano
di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato
riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le
disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
notifica;
2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione,
quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore,
la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili
alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali nonché
le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o
nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e
l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli
autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte
salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli
organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e
di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.
Art. 3 (Mercato interno)
1. I servizi
della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul
territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili
nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le
disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della
società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro.
3. Alle
controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le
disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale.
Art. 4 (Deroghe all'articolo 3)
1. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti
casi:
a) diritti d'autore, diritti
assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto
legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà industriale;
b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali
gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo
1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia
di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
d) all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV
della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli
articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle
assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza
direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva
90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come
modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
e) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro
contratto;
f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai
consumatori;
g) validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare
requisiti formali;
h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica.
Art. 5 (Deroghe)
1. La libera
circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione
proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento
dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle
autorità indipendenti di settore, per motivi di:
a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione,
individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e
la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico,
nonché contro la violazione della dignità umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e
della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono
essere adottati se, nel caso concreto, sono:
a) necessari riguardo ad un determinato servizio della società
dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi
pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di
pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i
procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale,
l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive
ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il
provvedimento:
a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere
provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano
inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al
comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti
adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al
Ministero competente.
4. In caso di
urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste
nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve
tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi
dell'urgenza.
Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva)
1. L'accesso
all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e
il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione
preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
2. Sono fatte
salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o
i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla
cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.
Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore,
in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi,
deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai
destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di
contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed
efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche,
REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente
autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza
od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione
considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti
un'attività soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle
tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti,
evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi
aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al
destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia
soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base
di un contratto di licenza d'uso.
2. Il prestatore
deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La
registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente
per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione
commerciale)
1. In aggiunta
agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le
comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo
invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad
evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata
la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o
omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e
le relative condizioni di partecipazione.
Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata)
1. Fatti salvi
gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non
sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo
chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui
il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del
messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del
carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore.
Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle
professioni regolamentate)
1. L'impiego di
comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione
regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e
in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al
segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
Art. 11 (Esclusioni)
1.
Il presente decreto non si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a
beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di
pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che
agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o
professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del
contratto)
1. Oltre agli obblighi informativi previsti
per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso
accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro,
comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del
destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del
contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le
relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per
individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare
l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi
per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre
all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1,
non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di
messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e
le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere
messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.
Art. 13 (Inoltro dell'ordine)
1. Le norme sulla
conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di
un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio
ordine per via telematica.
2. Salvo
differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza
ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del
destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari
applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche
essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei
mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi
applicabili.
3. L'ordine e la
ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati
hanno la possibilità di accedervi.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto
- Mere conduit)
1. Nella
prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione,
il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
2. Le attività di
trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di
comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente
necessario a tale scopo.
3. L'autorità
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere
anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui
al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione
temporanea - caching)
1. Nella
prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo
scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni,
indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del
settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha
memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a
conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato
disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa
ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità
giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere,
anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui
al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di
informazioni - hosting -)
1. Nella
prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia
al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto
l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità
giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella
prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è
assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti
o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella
amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di
presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del
servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti,
le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del
destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al
fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore
è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui,
richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di
vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto,
ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per
un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente.
Art. 18 (Codici di condotta)
1. Le
associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al
Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea con ogni utile
informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e
consuetudini relative al commercio elettronico.
2. Il codice di
condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere
redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua
comunitaria
3. Nella
redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori
e salvaguardata la dignità umana.
Art. 19 (Composizione delle controversie)
1. In caso di
controversie, prestatore e destinatario del servizio della società
dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale
che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono
notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per
l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle
controversie.
2. Gli organi di
composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione
Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne
comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni
significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché
ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico.
Art. 20 (Cooperazione)
1. Presso il
Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce
assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di
contatto è accessibile anche per via telematica.
2. Il Ministero
delle attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito siano rese
tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i destinatari e i
fornitori di servizi:
a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e
sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché
sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso
le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie sui servizi della società dell'informazione, comprese quelle
adottate dagli organi di composizione extragiudiziale nonché informazioni su
pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. ù
Art. 21 (Sanzioni)
1. Salvo che il
fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9,10 e 12
del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
2. Nei casi di
particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento
delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività
produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 22 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli