STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio
2000”
Oggetto: collocamento
di prodotti assicurativi tramite Internet
Considerato il
crescente interesse da parte delle imprese e dei consumatori ad utilizzare
Internet per l’offerta e l’acquisto di prodotti assicurativi, questo Istituto
ritiene necessario delineare un primo quadro di riferimento per l’operatività
su Internet che consenta di conciliare le novità tecnologiche della rete con le
vigenti disposizioni regolanti l’esercizio dell’attività assicurativa, allo
scopo principale di garantire un’adeguata tutela dei consumatori.
In particolare, con
la presente circolare si intende fare riferimento a quelle tecniche di
comunicazione elettronica utilizzabili tramite Internet che ad oggi risultano
maggiormente diffuse, vale a dire il
world wide web e la posta elettronica (e-mail).
1. Attività
assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica
Italiana.
Tenuto conto della
facilità di accesso ad Internet da parte di operatori di tutto il mondo, si pone
in primo luogo il problema della identificazione dei soggetti che offrono
polizze di assicurazione tramite la rete e della verifica della loro
abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.
Tale questione
implica, tra l’altro, la necessità di inquadrare la vendita tramite Internet
nell’ambito delle vigenti norme che regolano l’esercizio transfrontaliero
dell’attività assicurativa.
Al riguardo è
opportuno ricordare che in base alle terze direttive (Direttiva 92/96/CEE per
le assicurazioni sulla vita e Direttiva 92/49/CEE per le assicurazioni contro i
danni, recepite in Italia rispettivamente dal d. lgs.
174/95 e dal d. lgs. 175/95) l’attività
transfrontaliera nel settore assicurativo può essere esercitata secondo due
regimi: la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi.
Come risulta anche
dal progetto di Comunicazione interpretativa della Commissione Europea in
materia di “libertà di prestazione di servizi e interesse generale nel settore
delle assicurazioni”, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, l’attività di vendita tramite Internet, se effettuata da
imprese non stabilite nello Stato in cui è ubicato il rischio, deve
configurarsi come attività in libera prestazione di servizi, soggetta alle
relative disposizioni comunitarie.
Ne consegue che le
imprese estere con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea che intendono collocare prodotti assicurativi
tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana, qualora non
risultino già ammesse ad operare in detto territorio in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi, devono rispettare le condizioni di accesso
previste dagli articoli 70 e seguenti del d. lgs.
174/95 e dagli articoli 81 e seguenti del d. lgs.
175/95.
Va inoltre
ricordato che, ai sensi dell’art. 97 del d. lgs.
174/95 e dell’art. 110 del d.lgs. 175/95, le imprese con sede legale in uno
stato Terzo rispetto all’Unione Europea possono esercitare attività
assicurativa in Italia solo in regime di stabilimento (previa autorizzazione
dell’ISVAP) e non anche in libera prestazione di servizi e che è fatto divieto
ai soggetti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede, in Italia
di concludere contratti con imprese operanti in violazione di detto limite. Le
citate norme stabiliscono inoltre il divieto di qualsiasi forma di mediazione
per la stipulazione di detti contratti.
Ciò premesso, è
necessario richiamare l’attenzione dei consumatori sulle conseguenze
sfavorevoli in cui gli stessi possono incorrere stipulando contratti con
imprese straniere operanti in violazione dei requisiti di legge, in particolare
sotto il profilo della eventuale mancata rispondenza delle coperture
assicurative offerte rispetto alle disposizioni di legge nazionali, con maggior
riguardo a quelle che regolano le assicurazioni obbligatorie.
Questo Istituto
ricorda che all’interno del proprio sito (indirizzo www.isvap.it) è a
disposizione, per la consultazione, l’elenco delle imprese italiane e delle
Rappresentanze di imprese extra U.E. autorizzate ad operare in Italia, nonché
l’elenco delle imprese con sede legale nella U.E. ammesse ad operare in Italia
in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tali elenchi,
aventi una finalità informativa, non assolvono alla funzione di pubblicità
legale, che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Attività assicurativa esercitata
all’estero, tramite Internet, da imprese con sede legale in Italia
In considerazione
di quanto precisato al punto 1, le imprese con sede legale in Italia che
intendono utilizzare Internet per svolgere attività assicurativa in uno Stato
membro dell’Unione Europea o in uno Stato terzo, qualora non risultino già
ammesse ad operare nel territorio di detto Stato in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, devono conformarsi alle previsioni di cui al
capo IV del titolo II del d. lgs. 174/95 e del capo V
del titolo II del d.lgs. 175/95.
3. Ambito di applicazione
Fermo restando
quanto indicato al punto 1, la presente circolare si applica al collocamento
tramite Internet di polizze di assicurazione sulla vita rivolte a contraenti
aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede, in Italia e di
polizze di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati in
Italia, effettuato da:
a) imprese di
assicurazione con sede legale in Italia e Rappresentanze in Italia di imprese
di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea,
di seguito denominate “imprese autorizzate”;
b) imprese di
assicurazione con sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, ammesse ad
operare sul territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, di seguito denominate “imprese ammesse”;
c) intermediari
operanti in collegamento con le imprese di assicurazione sub a) e sub b),
purché ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero di libera
prestazione di servizi.
Non rientra
nell’ambito di applicazione della presente circolare il collocamento di polizze
effettuato attraverso siti web che:
- contengono
l’esplicita avvertenza che il contenuto del sito è rivolto solo a contraenti
con domicilio abituale (o, se persone giuridiche, con sede legale) in Stati
diversi dall’Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla
vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto
riguarda le polizze di assicurazione contro i danni;
- dispongono di
procedure tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con
domicilio abituale (o, se persone giuridiche, con sede legale) in Italia, per
quanto riguarda le polizze vita, ovvero proposte o adesioni relative alla
copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda le polizze di
assicurazione contro i danni.
Alle imprese sub b) si applicano i punti
4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. e 4.9. della presente circolare.
Agli intermediari sub c) si applica il punto
5 della presente circolare. Gli stessi sono inoltre tenuti a conformarsi ai
principi generali della disciplina di cui al punto 4.
4. Disciplina applicabile al collocamento di
prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
Va preliminarmente
osservato che il ricorso ad Internet da parte delle compagnie di assicurazione
quale tecnica di vendita diretta dei prodotti richiede che la compagnia assuma
preventivamente la piena responsabilità dell’attività posta in essere dai
soggetti materialmente addetti alla gestione del sito web e/o all’interazione tramite posta elettronica (e-mail).
Le compagnie
autorizzate - vista la novità e la delicatezza dell’applicazione della tecnica
in esame al settore assicurativo - dovranno dotarsi di procedure di controllo
interno (art. 20, comma 4, d.lgs. 174/95 e art. 21, comma 4, d.lgs. 175/95)
adeguate a garantire, oltre al soddisfacimento di tutte le esigenze richiamate
nella presente circolare, anche la ricostruzione, a posteriori, delle modalità,
dei tempi e delle caratteristiche delle interazioni poste in essere dagli
addetti alla funzione.
Le stesse imprese
effettueranno - in base, ad esempio, a campionamenti - periodici e sistematici
controlli sulla completezza e sulla regolarità delle comunicazioni e dei
documenti (note informative, proposte, polizze, quietanze, certificati,
contrassegni, etc.) effettivamente pervenuti al contraente.
In ogni caso, le
compagnie porranno attenzione affinché tutte le iniziative di distribuzione dei
propri prodotti su Internet - attuate direttamente, ovvero per il tramite di
agenzie in gestione libera (v. punto 5) - contemplino modalità di pagamento dei
premi idonee a conferire il maggior grado possibile di certezza, sicurezza e
riservatezza ai versamenti effettuati dai contraenti.
4.2. Identificazione dell’impresa e
accertamento della sua abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in
Italia
Esigenza primaria
per la tutela degli assicurandi è che le modalità di
presentazione dell’impresa su Internet consentano l’agevole identificazione
dell’impresa stessa e l’accertamento della sua abilitazione all’esercizio
dell’attività assicurativa in Italia.
A tal fine, per quanto
riguarda le imprese autorizzate, il sito deve indicare la denominazione,
l’indirizzo della sede dell’impresa (compreso il recapito telefonico e il
numero di telefax), la data del provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa, la data ed il numero della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana recante la pubblicazione dell’atto nonché l’indicazione che
la compagnia è soggetta al controllo dell’ISVAP.
Per quanto riguarda
le imprese ammesse (sia in libera prestazione di servizi che in regime di
stabilimento) il sito deve riportare la denominazione sociale della compagnia,
l’indirizzo della sede legale ed eventualmente dello stabilimento che conclude
i contratti (compreso il recapito
telefonico e il numero di telefax), la dichiarazione del possesso
dell’abilitazione all’esercizio in Italia e l’indicazione dell’autorità di
vigilanza del paese di origine e dell’ISVAP, in qualità di autorità di
vigilanza dello Stato ospite.
Inoltre le imprese
ammesse ad operare in libera prestazione di servizi devono indicare il
nominativo del rappresentante fiscale nominato ai sensi degli articoli 78, d. lgs. 174/95 e 89, d. lgs. 175/95,
nonché del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’art. 90, d. lgs. 175/95.
4.3. Informativa precontrattuale
Come noto, le
imprese di assicurazione italiane ed estere operanti sul territorio della
Repubblica Italiana devono adempiere agli obblighi di informativa
precontrattuale di cui all’art. 109 del d. lgs.
174/95 e all’art. 123 del d.lgs. 175/95.
A tal fine, nel
caso di vendita tramite Internet, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
- sul sito deve
essere disponibile per la consultazione la nota informativa di cui alle vigenti
circolari ISVAP (per le assicurazioni sulla vita: circolari 249/95, 294/97,
317/97 e 363/99; per le assicurazioni contro i danni, circolare 303/97),
opportunamente adeguata per tenere conto delle disposizioni della presente
circolare;
- il file relativo
al testo della nota informativa deve essere immodificabile dall’utente;
- la nota
informativa deve essere inviata al contraente, prima della conclusione del
contratto, mediante tecniche di trasmissione che ne consentano l’acquisizione
su carta o su altro supporto duraturo disponibile ed accessibile al contraente.
Per supporto
duraturo si intende ogni strumento che consenta al contraente di conservare le
informazioni a lui personalmente e specificatamente dirette (in particolare
floppy disk, CD, o disco rigido che mantenga in memoria messaggi di posta
elettronica, ecc.).
La semplice
possibilità per il contraente di stampare la nota informativa disponibile sul
sito non si considera rilevante ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
trasmissione della nota informativa, che deve essere personalmente e
specificatamente diretta al contraente.
In tal senso,
l’obbligo di trasmissione si può considerare assolto anche nel caso in cui il
sistema sia tale da impedire la prosecuzione delle trattative precontrattuali
se il contraente non abbia proceduto a immagazzinare su supporto duraturo la
nota informativa.
Si richiama
l’attenzione delle imprese sulla necessità di assicurare, in caso di modifiche
o aggiornamenti dei testi, la coincidenza della nota informativa resa
disponibile sul sito con quella che sarà effettivamente inviata al contraente.
Nei casi in cui
l’impresa, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, scelga di
trasmettere la nota informativa in formato elettronico, sarà interesse
dell’impresa stessa garantire (ad esempio mediante deposito di un originale
cartaceo presso un notaio) l’identificazione del testo della nota informativa
resa disponibile sul sito ed effettivamente trasmessa al contraente.
4.4. L’autenticità e la consegna delle
condizioni di polizza
Sul sito devono essere
disponibili per la consultazione le condizioni di polizza, che devono essere
immodificabili dall’utente.
Considerata la
previsione di cui all’art. 1888 c.c., la consegna delle condizioni di polizza
deve comunque avvenire su supporto cartaceo, almeno fino a quando non diverrà
operativa la firma digitale di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (cfr.
successivo punto 4.9).
L’impresa deve
adottare procedure tali da assicurare, in presenza di aggiornamenti o modifiche
dei testi contrattuali, la coincidenza delle condizioni di polizza consultabili
sul sito con quelle che saranno effettivamente consegnate al contraente.
4.5 La certezza del momento di conclusione
del contratto e di decorrenza della copertura assicurativa
Ferme restando le
disposizioni normative vigenti circa la modalità di formazione dell’accordo tra
le parti (incontro di proposta e accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c. o
offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.), la nota informativa e le
condizioni di polizza devono illustrare le modalità di conclusione del
contratto ed indicare chiaramente sia il momento di conclusione sia, qualora
diverso, quello di entrata in vigore della copertura assicurativa.
La chiara
individuazione del momento in cui il contratto è concluso è infatti
fondamentale ai fini della determinazione del momento da cui decorre il termine
entro il quale il contraente può esercitare il diritto di recesso di cui al
successivo punto 4.7., mentre la precisa indicazione della decorrenza della
copertura assicurativa è indispensabile per prevenire il contenzioso in caso di
sinistro.
Al fine di evitare
situazioni di incertezza, sia il momento di conclusione del contratto sia
quello di decorrenza della copertura assicurativa non devono essere fissati con
riferimento ad atti non conosciuti o non conoscibili dall’assicurato (quali, ad
esempio, la data di pervenimento all’impresa
dell’assegno con cui è stato pagato il premio o il momento in cui l’impresa
riceve conferma dell’avvenuto accredito sul proprio conto corrente del premio, ecc…).
Con riferimento ai
contratti r.c.a. è necessario inoltre che
l’assicurato sia messo in condizione di ottenere prontamente il certificato e
il contrassegno assicurativi, sul consueto supporto cartaceo. Si richiama
l’attenzione delle imprese sulla necessità che, in attesa dell’invio dei
predetti documenti, sia rilasciata tempestivamente all’assicurato, via fax o
con altro strumento idoneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma
secondo, D.P.R. 973/70, una ricevuta di pagamento del premio da applicare sul
veicolo per la regolare circolazione.
4.6. La gestione successiva del contratto
Tenuto conto
dell’esigenza che agli assicurati sia garantita un’adeguata assistenza anche
nella fase successiva alla conclusione del contratto, la nota informativa dovrà
contenere indicazioni sulle modalità di gestione del rapporto contrattuale, con
riferimento, ad esempio, ai mezzi di pagamento dei premi successivi, alle
modalità di denuncia del sinistro, alle richieste di riscatto, di prestito, di
liquidazione, ecc…. Per le assicurazioni r.c.a. l’assicurato dovrà essere messo a conoscenza delle
modalità attraverso cui potrà ottenere, almeno tre giorni prima della scadenza
contrattuale, l’attestazione dello stato di rischio, fermo restando che dette
modalità devono consentirgli di acquisire l’attestazione medesima senza
aggravio di oneri a suo carico.
Per le
assicurazioni sulla vita la predetta nota dovrà inoltre indicare le modalità
con cui l’impresa intende adempiere all’obbligo di informativa da rendere in
corso di contratto ai sensi dell’art. 109, c. 2, del d. lgs.
174/95 e delle circolari ISVAP n. 249/95 e n. 317/97.
In ogni caso
l’organizzazione dell’impresa dovrà risultare appropriata per l’esecuzione
delle prestazioni assicurate in base ai contratti conclusi tramite Internet. A
tal fine, con riferimento al ramo r.c.auto, il sito
dovrà riportare l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri
ovvero delle diverse strutture a ciò deputate. In tal senso nella nota informativa
dovrà essere presente un rinvio a detta
indicazione.
4.7. Il diritto di recesso
Nel caso di offerta
di polizze di assicurazione sulla vita deve essere riconosciuto il diritto di
recesso di cui all’art. 111 del d. lgs. 174/95, dando
chiara indicazione, nella nota informativa, del momento da cui è possibile
esercitarlo e delle procedure da seguire.
Ai sensi del citato
art. 111, l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso,
deve rimborsare al contraente il premio eventualmente pagato al netto della
parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle
eventuali spese sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che
queste siano state individuate e quantificate come previsto dallo stesso art.
111.
Deve essere anche
riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 del d. lgs. 174/95, il diritto di revoca della proposta di
assicurazione sulla vita, inteso come possibilità di interrompere l’iter di formazione del contratto prima
dell’avvenuta conclusione dello stesso.
Per le
assicurazioni contro i danni, per le quali il d. lgs.
175/95 non prevede il diritto di recesso, questo Istituto ritiene di richiamare
l’attenzione delle imprese sulla opportunità di introdurre comunque tale
diritto, in considerazione della sua particolare funzione di tutela in presenza
di forme di collocamento a distanza.
4.8. Legge applicabile al contratto e
autorità giudiziaria competente
Fermo restando
l’obbligo previsto dall’art. 109 del d.lgs. 174/95 e dall’art. 123 del d. lgs. 175/95 e dalle circolari ISVAP n. 249/95 e n. 303/97
di fornire al contraente, nella nota informativa, le indicazioni sulla legge
applicabile al contratto, nello stesso documento precontrattuale le imprese
dovranno richiamare l’attenzione del contraente sulla circostanza che, qualora
venga scelta una legge diversa da quella italiana, il diritto sostanziale
applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.
Inoltre, qualora,
in base alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia di
competenza giurisdizionale, l’autorità giudiziaria competente a dirimere le
controversie possa essere un’autorità diversa da quella italiana, di ciò andrà
data chiara indicazione nella nota informativa.
Più in generale,
tenuto conto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (recepita
nell’ordinamento italiano con legge n. 52/1996), questo Istituto ravvisa
l’esigenza che le imprese individuino quale foro competente quello del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore.
4.9. Necessità della forma scritta
In base alla
recente normativa in materia di documenti informatici (art. 15 della legge n.
59/97, D.P.R. 10 novembre 1997, n.513, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 febbraio 1999), il documento informatico, da chiunque
predisposto, sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito della forma
scritta e ha l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art.
2702 c.c.
Pertanto, quando la
firma digitale diventerà effettivamente operativa, i documenti formati tramite
l’utilizzo di tale firma sostituiranno, ai richiamati effetti di legge, i
documenti cartacei.
In attesa di ciò,
permane la necessità di forma scritta, di sottoscrizione e quindi di invio,
nelle forme ordinarie, di alcuni documenti e dichiarazioni, tra cui:
- la polizza di assicurazione,
comprensiva delle condizioni contrattuali e delle clausole di cui all’art. 1341
c.c., nonché ogni altro documento da sottoscrivere da parte dell’assicuratore
(art. 1888 c.c.);
- le dichiarazioni
rese dal contraente ai sensi degli artt. 1892-1893 c.c. relativamente alle
circostanze del rischio oggetto dell’assicurazione;
- l’assenso del
terzo sulla cui vita viene stipulato il contratto (art. 1919 c.c.);
- la dichiarazione
del contraente di avere acquisito su carta o su altro supporto duraturo la nota
informativa precontrattuale.
A mero titolo
esemplificativo, si evidenzia che l’esigenza di sottoscrizione da parte del
contraente e/o dell’assicurato potrebbe essere soddisfatta recependo tutte le
dichiarazioni che necessitano di sottoscrizione nel documento di polizza da
inviare in duplice copia al contraente, di cui una deve essere firmata e
ritrasmessa alla società.
Si richiama
l’attenzione delle imprese sulla necessità di escludere, nella predisposizione delle
condizioni di polizza, clausole che presentino profili di abusività ai sensi
della direttiva 93/13/CEE e degli artt. 1469 bis e ss. c.c., attuativi della
medesima.
Si ricorda in
proposito che l’eventuale specifica approvazione per iscritto da parte del
consumatore delle clausole di cui sopra non è sufficiente a configurare la
sussistenza di una trattativa individuale e ad escludere di conseguenza la vessatorietà delle clausole medesime.
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
L’utilizzo di
Internet, a causa della comunicazione a distanza, rende più difficile la
diretta identificazione, ad opera dell’impresa o dei suoi incaricati, del
soggetto che effettua o riceve pagamenti superiori a £ 20 milioni o del
soggetto che stipula la polizza di assicurazione sulla vita ed eventualmente
del suo mandatario (ai sensi dell’art. 4.1 del D.M. 19 dicembre 1991 “i dati
relativi all’accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi devono
essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto e del suo mandatario…”).
Al riguardo si
richiamano i criteri applicativi del citato D.M. enunciati dal Ministero del
Tesoro (comunicato del 5 giugno 1992), che richiedono all’intermediario
interessato (nella fattispecie l’impresa di assicurazione), nell’impossibilità
di identificazione diretta, di acquisire idonea attestazione rilasciata da un
altro intermediario di cui alla legge 197/91 che abbia già provveduto, per i
propri fini, all’identificazione del soggetto.
Non può in ogni
caso ritenersi sufficiente, ai fini dell’identificazione, la mera acquisizione
di un documento di identità del soggetto da identificare.
5. Attività degli intermediari di
assicurazione
Gli intermediari di
assicurazione sono tenuti a conformarsi ai principi generali della disciplina
di cui al punto 4, nonché alle disposizioni di cui ai successivi punti 5.1 e
5.2.
5.1. Agenti di assicurazione
Per gli agenti di
assicurazione, il ricorso ad Internet quale tecnica di vendita trova il suo
presupposto logico-giuridico sia nell’incarico ricevuto da una compagnia
(purché quest’ultima abbia perfezionato il suo accesso al mercato italiano),
che nell’iscrizione all’albo nazionale (1^ sezione).
Si evidenzia che
l’operatività tramite Internet degli agenti di area UE - se rivolta all’utenza
italiana - rientra nel più generale regime di libera prestazione di servizi,
che richiede la previa iscrizione all’albo di cui alla legge 7 febbraio 1979 n.
48. Al riguardo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla circolare n. 375 del 10 maggio 1999 relative all’attività transfrontaliera
dei broker di area U.E.
Per le imprese
assicuratrici ammesse ad operare in libera prestazione di servizi, si rammenta
il divieto di affidamento di incarichi di natura agenziale o parificata a
soggetti stabiliti sul territorio di prestazione (cfr. art. 70, u.c., d.lgs. n.174/95 ed art. 81, u.c.,
d.lgs. n.175/95).
Tenuto conto dei
profili di delicatezza insiti nel ricorso ad Internet, considerato che le
compagnie sono tenute a vigilare sulle reti di vendita, si ritiene che:
·
gli agenti interessati debbano aver previamente
effettuato una comunicazione scritta alle proprie mandanti in merito
all’applicazione di tale tecnica di vendita a distanza, dalla quale risultino
le modalità e l’oggetto della stessa, nonché l’impegno a garantire l’osservanza
delle istruzioni contenute nella presente circolare e a effettuare analoga
comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
·
gli agenti devono definire con le rispettive mandanti le
procedure di cui sopra e rimangono comunque sottoposti alle successive
verifiche delle compagnie, svolte sull’attuazione in concreto di tale tecnica
di vendita, rilevando l’esigenza di prevenire disservizi ed abusi di qualunque
natura e provenienza;
·
gli agenti, nei confronti delle rispettive mandanti,
dovranno assumersi ogni conseguente responsabilità - anche per culpa in eligendo o
in vigilando inerente l’eventuale
intervento di propri subordinati - connessa allo svolgimento dell’incarico
tramite tale tecnica a distanza;
·
l’apertura di un sito web
e l’invio di posta elettronica (e-mail)
non potranno mai prescindere - anche in sede di primo approccio con il
potenziale cliente - dall’espressa indicazione, da parte degli stessi agenti,
degli estremi della loro iscrizione all’albo di cui alla legge n. 48/79 (numero
di matricola e data di conseguimento) ed alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, nonché della sede dei propri uffici, del relativo
recapito telefonico e telefax, del codice amministrativo loro assegnato dalle
rispettive compagnie mandanti (da indicare anch’esse con la completa ragione
sociale e la sede);
·
in particolare, in
caso di agenzia plurimandataria, dovrà essere evidenziato chiaramente quale delle
suddette compagnie mandanti garantisce il prodotto offerto;
·
in caso di società-agenzia, l’indicazione in tema di
iscrizione all’albo nazionale agenti dovrà essere riferita ai legali o al
legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti dei
necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività
di agente di assicurazione (art. 6, I comma, legge n.48/79);
·
a prescindere dal soggetto, agente o contraente, che
assume l’iniziativa del contatto, l’interazione personalizzata tramite posta
elettronica, dovrà poi - pena la possibile violazione della legge n.48/79 -
essere riservata all’iscritto all’albo nazionale degli agenti di assicurazione,
ovvero anche a uno o più suoi procuratori, ma mai essere affidata a
collaboratori autonomi (subagenti, produttori, segnalatori, od altre risorse
esterne).
5.2. Mediatori di assicurazione.
Per i mediatori di
assicurazione e riassicurazione, il ricorso ad Internet propone problematiche
in parte diverse, laddove il broker di cui all’art.1, legge 28 novembre 1984
n.792 - non potendo assumere “impegni di sorta” nei confronti delle imprese di
assicurazione - non è legittimato a concludere contratti per conto delle
imprese stesse, pena lo snaturamento del ruolo normativamente riconosciutogli.
Si ricorda che
l’operatività tramite Internet dei mediatori di assicurazione di area UE - se
rivolta all’utenza italiana (con le modalità appresso indicate) - rientra nel
più generale regime di libera prestazione di servizi, che richiede, fra
l’altro, la previa iscrizione all’albo dei mediatori di cui alla suddetta legge
n.792/84, come esplicitato anche con circolare ISVAP n.375/D del 10 maggio
1999.
Per le imprese
ammesse ad operare in libera prestazione di servizi, l’instaurazione di
trattative con i mediatori di assicurazione stabiliti in Italia non pone
problemi vista la richiamata assenza di vincoli nei confronti delle imprese
sancita dalla legge.
Tanto premesso,
nulla osta a che il mediatore:
· allestisca
un suo sito, tramite il quale pubblicizzare i propri servizi di fiduciario
indipendente ed eventualmente conseguire, come da prassi, un incarico dal
contraente;
· utilizzi
le tecnologie di Internet (ad esempio, la posta elettronica) per sviluppare con
il suo assistito ipotesi di coperture;
· sviluppi
- tramite le tecnologie in esame - la mediazione con le compagnie del mercato,
assurgendo il suo sito e/o la sua posta elettronica a funzioni di “ponte” e di
“filtro” tra le due parti del potenziale rapporto assicurativo.
Qualora il broker
rilasci al cliente proprie lettere di formale conferma di copertura, queste
ultime, per produrre effetti tra la compagnia e il cliente, devono indicare gli
estremi dell’avvenuta accettazione del rischio da parte dell’impresa di
assicurazione. In caso contrario, le lettere di conferma risulteranno
impegnative solo nel rapporto broker/cliente, senza alcun riflesso nei
confronti della compagnia. Di tale ultima circostanza il mediatore deve dare
adeguata evidenza al destinatario della lettera di conferma.
Ai fini della
regolare circolazione di autoveicoli e natanti la prova, di fronte ai terzi,
dell’avvenuta copertura del relativo rischio di r.c.
auto dovrà essere ricondotta all’apposita documentazione prevista dalla legge
24 dicembre 1969 n. 990 e dalle relative modifiche e disposizioni di
attuazione, rilasciata dall’impresa di assicurazione.
I mediatori - sia
nel loro sito, che nelle interazioni con i consumatori e le compagnie -
dovranno esplicitare sempre gli estremi della loro iscrizione all’albo di cui
alla legge 28 novembre 1984 n.792 (numero di matricola e data di conseguimento)
ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché
l’indicazione della sede dei propri uffici (corredata delle utenze telefoniche
e telefax).
Per le società di
mediazione, l’iscrizione all’albo dovrà essere esplicitata con riferimento
tanto alla stessa persona giuridica, quanto ai suoi legali rappresentanti ed ai
gestori preposti alla mediazione tramite Internet.
Sia per la ditta individuale
che per la società di mediazione assicurativa, le suddette indicazioni devono
fornire contezza sui soggetti che realmente pongono in essere, in collegamento
con l’utente di Internet, qualificati atti negoziali da apprezzare anche alla
luce del disposto ex art. 5, I comma, lett. d), legge
n. 792/84 (quali, ad esempio, le richieste di emissione delle polizze e gli
ordini fermi di copertura).
Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità
degli iscritti all’albo anche per l’espletamento degli atti di natura
preparatoria e/o esecutiva dell’attività di mediazione di cui trattasi.
°°°°°
In relazione al
ricorso ad Internet per la raccolta di adesioni a fondi pensione aperti a
contribuzione definita, si continuano ad applicare le circolari ISVAP nn. 350/98 e 369/99, integrate con le disposizioni di cui
alla presente circolare.
Per quanto riguarda
la distribuzione di prodotti assicurativi tramite Internet da parte di enti
creditizi, si richiamano le disposizioni impartite con circolare ISVAP n.
241/95, fermo restando che le procedure adottate per la tecnica di vendita in
esame dovranno garantire anche il rispetto della presente circolare.
Al di fuori delle
condizioni sopra menzionate, non si rinvengono margini affinché altri soggetti
pongano in essere - in campo assicurativo - valide interazioni con gli utenti
di Internet, che non si risolvano cioè in mere e generiche prospettazioni
pubblicitarie.
Si richiama la
responsabile attenzione dei destinatari della presente circolare sul complesso
delle istruzioni impartite, con preghiera di dare la massima diffusione alle
stesse