STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Codice Civile”
(estratto)
LIBRO IV -
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II - DEI
CONTRATTI IN GENERALE
Capo II - Dei
requisiti del contratto
Sezione I -
Dell’accordo delle parti
Art. 1326 (Conclusione del contratto)
Il contratto è concluso nel momento in
cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al
proponente nel termine stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo
la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace
l’accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente
avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per
l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data
in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla
proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1327 (Esecuzione prima della risposta
dell’accettante)
Qualora, su richiesta del proponente
o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza
una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui
ha avuto inizio l’esecuzione.
L’accettante deve dare prontamente
avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al
risarcimento del danno.
Art. 1335 (Presunzione di conoscenza)
La proposta, l’accettazione, la loro
revoca e ogni altra dichiarazione diretta a un determinata persona si reputano
conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. se
questi non prova di esserne stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di
averne notizia.
Capo XIV bis - Dei contratti del
consumatore (*)
(*) Capo aggiunto dall’art. 25 della Legge
6 febbraio 1996, n. 52
Art. 1469
bis (*) (Contratti
del consumatore)
Le
disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove
non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per
il consumatore.
(*) Articolo così modificato
dall’art.142 del Codice del Consumo che
ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.