STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

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“Codice Civile”

 

(estratto)

 

LIBRO IV  -  DELLE  OBBLIGAZIONI

 

TITOLO II  -  DEI CONTRATTI IN GENERALE

 

Capo II  -  Dei requisiti del contratto

Sezione I  -  Dell’accordo delle parti

 

 

Art. 1326 (Conclusione del contratto)

            Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

            L’accettazione deve giungere al proponente nel termine stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

            Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

            Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

            Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

 

Art. 1327 (Esecuzione prima della risposta dell’accettante)

            Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

            L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

 

Art. 1335 (Presunzione di conoscenza)

            La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a un determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. se questi non prova di esserne stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

 

 

 

Capo XIV bis - Dei contratti del consumatore (*)

 

(*) Capo aggiunto dall’art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52

 

 

Art. 1469 bis (*) (Contratti del consumatore)

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.    

(*) Articolo così modificato dall’art.142 del Codice del Consumo che ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.

 

 

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