STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74”
Attuazione della
direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/55/CE,
in materia
di pubblicità ingannevole (*)
(*) Titolo così modificato
dall’art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
Decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
1
- Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di
tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella
fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di
liceità della pubblicità comparativa (*)
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera
e corretta.
(*)
Comma così sostituito dall’art. 2. comma 1, del D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 67.
2
- Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "pubblicità",
qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo
di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere
o di servizi;
b) per "pubblicità
ingannevole ", qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua
presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico
ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
b bis) per “pubblicità comparativa”,
qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente (*).
c) per "operatore pubblicitario
", il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché,
nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario
del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.
(*)
Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 67.
3
- Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia
ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni
o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui
questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi
vengono forniti;
c) alla categoria, alle
qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale,
ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
3
bis - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa (*)
1. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannavole
ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che
soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni oservizi;
d) non ingenera confusione sul mercato
fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione
di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi,
attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione
di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio
dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro
segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio
come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da
una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui
al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili
di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a
un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine
finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora
cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta
speciale dipende dalla disponibilità dei beni o servizi.
(*)
Articolo aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 67.
4
- Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente
riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve
essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con
modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini "garanzia",
"garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla
precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la
brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente
tali precisazioni, il riferimento sintentico al
contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui
siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità
subliminale.
5
- Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. È considerata ingannevole la pubblicità
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
6
- Bambini e adolescenti
1. È considerata ingannevole la pubblicità,
che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale
credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in
messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più
giovani.
7
- Tutela amministrativa e giurisdizionale (*)
1. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia
interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di
pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi
del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli
effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole
o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell’istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore
pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale
prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere
considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è
stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità
garante, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto
definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il
messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto nonché, eventualmente, di
un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continui
a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con
regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non
ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli
effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione
del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al
comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a
cinque milioni di lire.
11. I
ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere
non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. È comunque fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
dell'art. 2598 del codice civile. nonché, per quanto concerne la pubblicità
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul
diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e, successive
modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in
Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto si applica l’art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
(*)
Articolo così sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 67.
8
- Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere
che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi
di autodisciplina (*).
2. Iniziata la procedura davanti ad un
organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire
l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità
sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del
procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
(*)
Comma così sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 67.
9
- Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.