STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
“Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185”
Attuazione della direttiva 97/7/CE
relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza
Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 143 del 21 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1 -
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) contratto a distanza: il contratto
avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o
più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che,
in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non
riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o
giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale;
d) tecnica di comunicazione a
distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal
presente decreto è riportato nell'allegato 1;
e) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o
più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2 -
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai
contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi al servizi finanziari, un
elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati;
e) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla
vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una
vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso
di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene
o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio,
comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della
consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o
di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in
caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica
di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta
e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso
di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il
cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo
chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di
lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche
che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1
sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso,
sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 4.
Art. 4 -
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma
per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed
a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1,
prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e
le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5,
inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede
del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal
contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante
una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
Art. 5 -
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere
da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi
e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il
consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2
per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui
esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il
cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il
fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati
su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono
essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti, audiovisivi
o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici
e riviste;
f) di servizi di.scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con
l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del
bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore
o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti
dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del
bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore
per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le
spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto
dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato
dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in
base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si
intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di
cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito
a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la
corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6 -
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche
temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine
di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore,
da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore
non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se
di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7 -
Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non si applicano:
a) al contratti di fornitura di generi
alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente
forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo
di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di
servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna
a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
Art. 8 -
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri
l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un
terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9 -
Fornitura non richiesta
1. È vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in
cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la
mancata risposta non significa consenso.
Art. 10
- Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del
telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si
dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11
- Irrinunciabilità dei diritti
1. 1 diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12
- Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di
cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine
ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13
- Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del
presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti
sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14
- Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15
- Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere
il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico
di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con
la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute
nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra
in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 22 maggio 1999.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO
1
Tecniche di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO
II
Servizi
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali
servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione
di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.