STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70”
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(G.U.
14.04.2003 S. O. n. 61) - Testo in vigore dal 14.05.2003
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1
marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B
Vista la direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 gennaio 2003;
Vista la notifica
alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota
n. 2003DAR0029/I del 24 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo
2003;
Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della funzione
pubblica;
EMANA
il seguente DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1 (Finalità)
1. Il
presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
2.
Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
a) I rapporti fra contribuente e amministrazione
finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti
tributari dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio
elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla
riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle
telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società
dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti
allo spazio economico europeo;
e) le attività, dei notai o di altre professioni,
nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei
pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che
implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le
lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti
dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è
prevalente.
3.
Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della
salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle
prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia
di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro,
del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed
esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 2 (Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della società
dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line-
nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21
giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o
giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il
prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una
stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei
mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non
costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": il
soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società
dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili
informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona
fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale,
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni commerciali": tutte
le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere
beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto
che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una
libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa,
del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di
posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa,
soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza
alcun corrispettivo;
g) "professione regolamentata":
professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
h) "ambito
regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai
servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano
di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato
riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le
disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
notifica;
2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione,
quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore,
la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili
alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
a) le merci in
quanto tali nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni
comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono
il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri
titoli autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3.
Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze
degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di
vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.
Art. 3 (Mercato interno)
1.
I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito
sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili
nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2.
Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della
società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro.
3.
Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le
disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale.
Art. 4 (Deroghe all'articolo 3)
1.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti
casi:
a) diritti d'autore,
diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al
decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà
industriale;
b) emissione di moneta elettronica da parte di
istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attività degli istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva
85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari;
d) all'attività assicurativa di cui all'articolo
30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle
assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE,
seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva
92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4
della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla
vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
e) facoltà delle parti di scegliere la legge
applicabile al loro contratto;
f) obbligazioni contrattuali riguardanti i
contratti conclusi dai consumatori;
g) validità dei contratti che istituiscono o
trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti
devono soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali
non sollecitate per posta elettronica.
Art. 5 (Deroghe)
1.
La libera circolazione di un determinato servizio della società
dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di
vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:
a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la
tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale,
religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia
della sicurezza e della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli
investitori.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso
concreto, sono:
a) necessari riguardo ad un determinato servizio
della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli
interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e
grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.
3.
Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di
un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle
attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di
adottare il provvedimento:
a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di
prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano
inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e allo
Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali
provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data
periodicamente comunicazione al Ministero competente.
4.
In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle
condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono
notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro,
insieme ai motivi dell'urgenza.
Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva)
1.
L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società
dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad
autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
2.
Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non
riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione
o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla
cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.
Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)
1.
Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici
beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e
permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti
informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione
sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che
permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente
ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle
attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli
estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta
a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni
regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di
identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il
prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed
inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società
dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al
consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora
un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia
fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
2.
Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La
registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente
per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
Art. 8 (Obblighi di informazione per la
comunicazione commerciale)
1.
In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le
comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo
invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad
evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della
quale è effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come
sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi
promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Art. 9 (Comunicazione commerciale non
sollecitata)
1.
Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni
commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica
devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal
momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il
destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali
comunicazioni.
2.
La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al
prestatore.
Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali
nelle professioni regolamentate)
1.
L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della
società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una
professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia
professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della
professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
Art. 11 (Esclusioni)
1.
Il presente decreto non si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge
l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che
implicano l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie
prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività
commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di
famiglia o di successione.
Art. 12 (Informazioni dirette alla
conclusione del contratto)
1.
Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a
quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori,
deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro
dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
a) le varie fasi tecniche da seguire per la
conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà
archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del
destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati
prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce
e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il
contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione
delle controversie.
2.
Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
3.
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario
devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la
memorizzazione e la riproduzione.
Art. 13 (Inoltro dell'ordine)
1.
Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il
destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione
inoltri il proprio ordine per via telematica.
2.
Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve,
senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta
dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali
e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle
caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata
del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei
tributi applicabili.
3.
L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni
individuali equivalenti.
Art. 14 (Responsabilità nell'attività di
semplice trasporto - Mere conduit)
1.
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione,
il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della
trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni
trasmesse;
2.
Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1,
includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle
informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione
sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo
ragionevolmente necessario a tale scopo.
3.
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può
esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 15 (Responsabilità nell'attività di
memorizzazione temporanea - caching)
1.
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle
imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di
tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati
sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le
informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga
effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse
dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o
un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2.
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può
esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di
memorizzazione di informazioni - hosting -)
1.
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente
nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio,
il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto
che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del
servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3.
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in
via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di
sorveglianza)
1.
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore
non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente
fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è
comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a
conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle
autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano
l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di
memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3.
Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso
in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di
vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto,
ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per
un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente.
Art. 18 (Codici di condotta)
1.
Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al
Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea con ogni utile
informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e
consuetudini relative al commercio elettronico.
2.
Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e
deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra
lingua comunitaria
3.
Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei
minori e salvaguardata la dignità umana.
Art. 19 (Composizione delle controversie)
1. In
caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società
dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale
che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono
notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per
l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle
controversie.
2.
Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla
Commissione Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede
a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni
significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché
ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico.
Art. 20 (Cooperazione)
1.
Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce
assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di
contatto è accessibile anche per via telematica.
2.
Il Ministero delle attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito
siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i
destinatari e i fornitori di servizi:
a) le informazioni generali sui diritti ed
obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso
di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di
consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30 luglio
1998, n. 281;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o
associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o
assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni
significative riguardo a controversie sui servizi della società
dell'informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi
al commercio elettronico. ù
Art. 21 (Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7,
8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24
novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio
o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di
accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle
attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 22 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli