STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19 - 40123
BOLOGNA
“Codice Civile” (estratto)
Norme in tema di concorrenza sleale:
LIBRO V - DEL LAVORO
Titolo X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Capo I
Disposizioni generali
Sezione II
Della concorrenza sleale
Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale)
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunquye:
1) usa nomi
o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o omita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente;
2) diffonde
notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei
a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell’impresa di un concorrente;
3) si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Art. 2599 (Sanzioni)
La
sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e
dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano
eliminati gli effetti.
Art. 2600 (Risarcimento del danno)
Se
gli atti di concorrenza sleale sono compiti con dolo o con colpa, l’autore è
tenuto al risarcimento dei danni.
In tale
ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati
gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 (Azione delle associazioni professionali)
Quando
gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria
professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere
promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano
la categoria.