STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
TRIBUNALE DI
ROMA
IX
Sezione Civile
Ordinanza
18 gennaio 2001
TRIESTE e VENEZIA
ASSICURAZIONI GENERTEL S.p.A.
contro
CROWE ITALIA S.r.l.
Il Giudice Designato O. De
Masi
Sciogliendo la riserva di
cui al verbale di udienza che precede,
OSSERVA
La Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel S.p.A. con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via d’urgenza, di ordinare alla Crowe Italia s.r.l. di eliminare il riferimento “Genertel” dal sorgente della pagina HTML sita all’indirizzo http://www.crowe.it/index.htm e da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio crowe.it ove contenenti il nome di essa istanza, nonché di disporre adeguata forma di pubblicità su internet dell’estratto dell’emanando provvedimento ed infine, di imporre alla società resistente l’obbligo di pagamento della somma di lire 5.000.000, salvo altro importo ritenuto di giustizia per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza degli ordini sopra indicati.
Lamenta, in buona sostanza,
la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita di polizze
assicurative per telefono o tramite internet, che all’utente di internet che
digiti quale parola per la ricerca, “Genertel” tramite il motore di ricerca
“Virgilio” – ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca Godado ed Altaviata - compare
anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe
Italia, attiva dal 1998 nel mercato assicurativo come rappresentante per
l’Italia di uno dei sindacati dei Lloyd’s di Londra (cfr. la stampa delle
pagine web depositate in atti).
Evidenzia la ricorrente che
visualizzando il file sorgente della pagine HTML della Crowe
Italia appaiono inserite “etichette nascoste” e cioè parole che se digitate
dall’utente per la ricerca conducono a Crowe Italia
(cfr. la stampa della visualizzazione della pagina web in versione HTML sita
all’indirizzo http://www.crowe.it/index.htm).
Di contro, la società
resistente deduce che una cosa è l’elenco / indice dei siti richiamati dalle
parole chiavi digitate dall’utente della rete ed altra cosa è il “sito” cui
corrisponde il dominio registrato da ciascuna azienda che intenda dare
visibilità nel “cyberspazio” ai propri servizi o prodotti.
Dunque, secondo la Crowe Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non
considerata dalla ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso
proposto all’esame del Tribunale, ad informare l’utente della rete
dell’esistenza nonché dell’indirizzo internet dei vari operatori commerciali
ivi presenti attraverso l’impiego di parole chiavi e riferimenti incrociati
all’uopo combinati.
Com’è noto, con il temine
mega-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi,
codificate nel linguaggio della rete – html – e non immediatamente
visibili sulla pagina web che i motori
di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i veri siti presenti sulla
rete.
Nel caso di specie, l’uso da
parte di Crowe Italia, quale meta-tag,
della parola Genertel, che contraddistingue l’attività assicurativa per
telefono o via internet della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo,
così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della
ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza
sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta nel settore
per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di
mercato – dato non contestato – riportato nel ricorso introduttivo sulla base delle rilevazioni ufficiali ANIA –
ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui media.
Non v’è dubbio, del resto
che anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet, dell’esistenza
di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante,
conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando
slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi
analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad infuenzare
la scelta del consumatore.
Deve, in conlusione,
ritenersi prevalente l’esigenza, tutelata dall’ordinamento e segnatamente
dall’art. 2598 n. 3 c.c., che ciascun imprenditore nella lotta con i
concorrenti per l’acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si
avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera
parassitaria, per quanto sopra rilevato dall’effetto di “agganciamento” ai
risultati dei mezzi impiegati da altri.
Va inibito l’uso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente provvederà a
che nei motori di ricerca sia eliminata la presente parola Genrtel. Tale misura, peraltro, appare sufficiente a
realizzare le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Crowe Italia s.r.l. di eliminare immediatamente il riferimento Genertel del sorgente sulla pagina HTML sita all’indirizzo www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il termine di giorni 30 per la proposizione della causa di merito.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato
O. De Masi