STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sez. II pen.,
Sentenza 1 giugno 2010, n. 20647
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26.6.06 il Tribunale di Mantova
condannava per il delitto di turbata libertà dell’industria e del commercio C.
Andrea, C. Gianguido e C. Carlo e quest’ultimo anche
per i delitti di appropriazione indebita e di violazione di segreti
industriali, delitti tutti aggravati ex art. 61 nn. 7
e 11 c.p.; condannava altresì tutti i predetti al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche
- ACMA S.p.A. (d’ora innanzi, più semplicemente ACMA S.p.A.), fissando a loro
carico una provvisionale.
Questi,
in sintesi, i fatti come ricostruiti in prime cure: C. Carlo, ex direttore
generale della ACMA S.p.A., società leader nel campo delle macchine automatiche
per il riempimento di liquidi, si era indebitamente appropriato di una serie di
disegni tecnici, progetti e numerosi altri documenti aziendali coperti da
segreto e, sfruttando il patrimonio di conoscenze da essi tratto, aveva dato
vita a due società - la Engipac e la Weightpack - operanti nel medesimo settore merceologico
della ACMA; di qui le imputazioni a suo carico per i delitti p. e p. dagli
artt. 646, 623 e 513 c.p., quest’ultimo ascritto anche ai figli Andrea e Gianguido, rispettivamente amm.re unico della Engipac (ma con ruolo di fatto primario anche nella Weightpack) e disegnatore ed utilizzatore materiale delle
copie dei progetti provenienti dalla ACMA.
Con sentenza 19.5.09 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della
pronuncia di prime cure, assolveva tutti e tre i prevenuti dal delitto di cui
all’art. 513 c.p. perché il fatto non sussiste, per l’effetto revocando le
statuizioni civili pronunciate in relazione a tale imputazione; dichiarava
estinto per intervenuta prescrizione il delitto di appropriazione indebita e
rideterminava la pena a carico di C. Carlo in mesi 10 di reclusione, riducendo
la provvisionale ad euro 100.000,00 e compensando per un terzo le spese del
grado sostenute dalla parte civile.
L’assoluzione dal delitto di cui all’art. 513 c.p. era motivata dall’assenza di
frode od inganno nella messa in commercio delle macchine prodotte dagli
imputati, nel senso che la frode doveva fungere da mezzo per il raggiungimento
dello scopo illecito e, quindi, avere attitudine ad ingannare il soggetto danneggiato
(la ACMA) e i terzi acquirenti, cosa che nella fattispecie non era avvenuta
perché costoro ben sapevano di trattare con un soggetto che aveva avuto lunga
esperienza lavorativa all’interno della ACMA e che, perciò, era in grado di
produrre beni di qualità a prezzi inferiori a quelli praticati dalla
concorrenza.
Ricorrevano C. Carlo, il PG presso la Corte d’Appello di Brescia e la ACMA
S.p.A. contro la sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di
seguito riassunti.
Il C. lamentava:
a)
erroneamente i giudici del gravame avevano ritenuto inammissibile il motivo
d’appello relativo al delitto di cui all’art. 623 c.p. in quanto
pedissequamente ripetitivo di una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio
di primo grado, senza specifiche censure alla motivazione in proposito spesa
dalla sentenza del Tribunale: in realtà ciò dipendeva dal fatto che il primo
giudice non aveva esaminato le argomentazioni esposte in tale memoria, il che
aveva costretto la difesa dell’imputato a riproporne il contenuto in sede di
gravame, per altro arricchito dalla specifica doglianza relativa all’aver il
primo giudice omesso di considerare che mancava la prova del requisito della
misura oggettiva di salvaguardia della segretezza prescritto dall’art. 98
d.lgs. 30/05 (codice della proprietà industriale);
b) il reato p. e p. ex art. 623 c.p. non era configurabile vuoi per la predetta
mancanza del requisito di cui all’art. 98 d.lgs. 30/05, vuoi perché la norma codicistica era applicabile soltanto a chi fosse venuto a
conoscenza di segreti (mentre il C., per 15 anni presente nella ACMA e creatore
della Divisione Liquidi, aveva in prima persona contribuito alla formazione del
contenuto della notizia destinata ad essere coperta da segreto industriale),
vuoi - infine - perché il requisito della segretezza avente i caratteri
prescritti dal cit. art. 98 del codice della proprietà industriale non era
stato adeguatamente individuato ed accertato;
c) contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza, sussistevano gli
estremi per il proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.: posto che
oggetto dell’appropriazione doveva ritenersi il bene immateriale costituito
dalle forme tecniche rappresentate nei documenti aziendali, il delitto di cui
all’art. 646 c.p., doveva escludersi perché la ACMA non aveva perso il possesso
e la disponibilità del bene medesimo, né era stato provato l’utilizzo dei
documenti de quibus nella realizzazione di macchine
automatiche per il riempimento di liquidi da parte della Engipac
o della Weightpack;
d) mancata motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale in
euro 100.000,00.
La ACMA S.p.A. deduceva, ai fini dei propri interessi civili e della parziale
compensazione delle spese del secondo grado:
e) l’assoluzione dei C. dal delitto di cui all’art. 513 c.p. si era
erroneamente basata sull’assenza di requisiti - come l’inganno del consumatore
o del concorrente e/o la vendita di prodotti industriali con segni mendaci -
che esulavano da tale previsione normativa, essendo propri, invece, dei reati
p. e p. dagli artt. 515 e 517 c.p.;
f) sempre in ordine al reato di cui all’art. 513 c.p., configurabile anche
quando la turbativa colpiva una singola azienda (come nel caso di specie) ed
era commesso con meri atti di concorrenza sleale
(mentre nella vicenda in oggetto vi era molto di più), erroneamente la
gravata pronuncia aveva trascurato che mezzo fraudolento atto a turbare la
libertà dell’industria e del commercio era anche l’impossessamento subdolo ed
indebito di documenti e progetti della ACMA, utilizzandone il relativo know how industriale e
commerciale accompagnato da storno di dipendenti, agenti e fornitori della
parte civile; effetto della configurabilità del delitto di cui all’art. 513
c.p. era che erroneamente erano state revocate le statuizioni civili, ridotta
la provvisionale e compensate per un terzo le spese del grado in rapporto a
tale imputazione, sicché la ACMA chiedeva che l’impugnata sentenza fosse
annullata ex art. 622 o 623 c.p.p. con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado d’appello per l’accoglimento delle domande risarcitorie svolte
dalla parte civile.
Il PG censurava la sentenza nella parte in cui aveva assolto i C. dal reato di
turbata libertà dell’industria e del commercio:
g) per violazione di legge, avendo erroneamente ristretto il concetto di mezzo
fraudolento attraverso l’ampliamento del requisito dell’attitudine ingannatrice
che, in realtà, non era richiesto dall’art. 513 c.p.;
h) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché,
mentre da un lato affermava la necessità di idonea condotta ingannatrice,
dall’altro escludeva che la ACMA ne fosse rimasta vittima, pur confermando
nella loro storicità i reati di cui agli artt. 646 e 623 c.p., pacificamente
intesi a realizzare una forma di concorrenza sleale; inoltre, ammetteva
l’attitudine ingannatrice laddove parlava di mezzi fraudolenti
(l’appropriazione indebita) posti in essere prima dell’immissione sul mercato
dei prodotti concorrenziali.
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
Il Tribunale aveva espressamente disatteso le difese del C. con duplice ratio decidendi formulata in via alternativa, ovvero sia perché
il concetto penalistico di notizia destinata al segreto non soffriva
interferenze ad opera di quello ricavabile dall’art. 98 del codice della
proprietà industriale sia perché, anche in ipotesi di applicazione di tale
ultima norma come norma extrapenale integratrice, nel
caso di specie ne sarebbero occorsi tutti i requisiti (su ciò la sentenza di
prime cure aveva diffusamente motivato).
A fronte di ciò l’appello del C. si era limitato ad una contestazione meramente
assertiva e, per di più, circoscritta al solo aspetto inerente all’assenza di
misure oggettive adeguate al mantenimento del segreto industriale, dando per
presupposto ciò che - invece - la sentenza appellata aveva negato con dovizia
di argomentazioni.
Di conseguenza, il motivo era effettivamente inammissibile perché con esso il
C. non esaminava specificamente - per confutarle - tutte le considerazioni
svolte dal provvedimento impugnato.
A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza
della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 lett.
c) - il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
che conduce, ex art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p.,
all’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951
del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass.
n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep.
3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
2 - L’inammissibilità dell’appello circa il delitto p. e p. ex art. 623 c.p.
preclude il motivo che precede sub b) e, con esso, ogni discorso in ordine ad
eventuale prescrizione del reato, essendosi già formato il giudicato sul punto all’esito
della sentenza di prime cure, non validamente impugnata a riguardo, con
conseguente impossibilità di dichiarare ex articolo 129 c.p.p. in cassazione
una - in ipotesi - intervenuta prescrizione del reato (v. giurisprudenza
costante di questa S.C.: Sez. III n. 35885 del 22.6.01, dep.
4.10.01, rv. 220068; Sez. V n. 4867 del 29.11.2000, dep. 5.2.01, rv. 219060; Sez. III
n. 1693 del 19.4.2000, dep. 1°.6.2000, rv. 216584).
3 - Il motivo che precede sub c) è infondato perché muove dall’erroneo presupposto
che la contestata appropriazione indebita abbia avuto ad oggetto un bene
immateriale come la proprietà industriale: al contrario, la lettera e lo
spirito dell’art. 646 c.p. non consentono altro oggetto materiale che denaro od
altra cosa mobile (sulla non estensione del concetto di “cosa mobile” anche a
beni immateriali v., ad es. Cass. Sez. II n. 36592
del 26.9.07, dep. 4.10.07, rv.
237807; in generale sul concetto di cosa mobile a fini penalistici v. altresì Cass. Sez. II n. 9802 del 7.5.84, dep.
8.11.84, rv. 166566; Cass.
Sez. I n. 8514 del 12.2.74, dep. 14.11.74, rv. 128491).
Invero,
per cosa mobile - secondo la nozione desumibile, nella sua massima estensione,
dall’art. 624 cpv. c.p. - deve intendersi qualsiasi entità di cui in rerum
natura sia possibile una fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od
appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o
perché ha l’attitudine a muoversi da sé oppure perché può essere trasportata da
un luogo ad un altro o, ancorché non mobile ab origine, resa tale da attività
di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua
avulsione od enucleazione.
In altre parole, la nozione penalistica di cosa mobile non coincide con quella
civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta e, per altri, più ampia:
è più ridotta laddove non considera cose mobili le entità immateriali - come,
appunto, le opere dell’ingegno e i diritti soggettivi - che, invece, l’art. 813
c.c. assimila ai beni mobili; è più ampia, laddove comprende beni che,
originariamente immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare
(queste ultime assoggettate dall’art. 818 c.c. al regime dei beni immobili),
siano mobilizzati, divenendo quindi asportabili e sottraibili
e, pertanto, potenzialmente oggetto di appropriazione.
Ulteriore conferma di ciò si desume - come sopra si è accennato - dall’art. 624
cpv. c.p., che considera cosa mobile anche l’energia, elettrica o di altra
natura, munita di valore economico: infatti, come si evince dalla relazione
ministeriale sul progetto del codice penale (vol. 2, p. 438 e ss.), il
legislatore avvertì l’esigenza di chiarire la connotazione materiale di un bene
come l’energia che, fino a quel momento, aveva fatto sorgere dubbi in molti
autori di dottrina.
Ma, come si è visto, il legislatore non si è spinto oltre, mantenendo costante
il requisito di base della naturalistica fisicità della cosa mobile nella sua
accezione penalistica, né il principio di stretta legalità consente di
estendere ulteriormente la nozione anche alla proprietà industriale.
Da quanto precede, deve concludersi che nel caso di specie l’appropriazione ha
avuto ad oggetto soltanto i documenti (di cui l’imputato aveva il possesso in
virtù del ruolo aziendale rivestito in seno alla ACMA S.p.A., quale direttore
generale della “Liquid Division”) analiticamente
elencati al capo n. 1) così come contestato nell’editto accusatorio, documenti
intesi nella loro cartacea fisicità non separabile dall’intrinseco valore
consistente nella sintesi delle informazioni tecniche in essi contenuta.
Quanto all’assunto secondo cui non ne sarebbe stato provato il concreto
utilizzo nella produzione di macchine automatiche da parte della Engipac o della Weightpack,
osserva questa S.C. che le sentenze di merito (conformi sul punto) hanno invece
motivatamente statuito il contrario, con riferimento anche alla deposizione
(definita di esemplare chiarezza dai giudici del gravame) del teste Adami.
Le obiezioni a riguardo mosse dal ricorrente non fanno altro che sollecitare,
in sostanza, un nuovo esame nel merito delle risultanze istruttorie, il che è
ovviamente precluso in sede di legittimità.
Ne discende l’insussistenza degli estremi per far luogo all’invocato
proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.
4 - Il motivo che precede sub d) collide - senza addurre argomento alcuno per
un suo ipotetico superamento - contro la costante giurisprudenza di questa S.C.
che nega la ricorribilità per cassazione del
provvedimento che liquida una provvisionale, in quanto privo di valore
vincolante di giudicato in sede civile e destinato ad essere travolto - per il
suo carattere di provvisorietà - dalle statuizioni definitive sul risarcimento
del danno (cfr. Cass. Sez. V n. 5001 del 17.1.07, dep. 7.2.07, rv. 236068; Cass. Sez. IV n. 36760 del 4.6.04, dep.
17.9.04, rv. 230271; Cass.
n. 4973/2000, rv. 215770; Cass.
n. 2246/91, rv. 186722).
5 - I motivi che precedono sub e), f), g) e h) - da trattarsi congiuntamente
perché tutti sostanzialmente inerenti all’esatta interpretazione dell’art. 513
c.p. - vanno disattesi perché infondati, sia pure correggendosi nei termini che
seguono, ai sensi dell’art. 619 cpv. c.p.p., la motivazione espressa dalla
gravata pronuncia, che confonde con una (non ravvisabile) frode ai danni della
parte civile e/o dei consumatori il mero impiego di mezzo fraudolento, pur
sicuramente riconoscibile nella violazione del segreto industriale da parte di
C. Carlo, ex direttore della Divisione liquidi della ACMA, ovvero di violazione
dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., inteso nella sua accezione giuslavoristica di abuso di posizione.
Si consideri, invece, che il delitto p. e p. ex art. 513 rientra nel titolo
VIII del secondo libro del codice, relativo ai reati contro il c.d. ordine
economico, espressione di sintesi per indicare una pluralità di interessi
protetti che vanno dall’ordine del lavoro alla libertà di produzione e scambio
di beni e servizi, dall’affidamento del consumatore alla libera concorrenza
etc.
Già l’oggetto giuridico dell’art. 513 c.p. segnala una prima divaricazione tra
la fattispecie normativa ed il fatto addebitato ai C., nel senso che la loro
condotta non impediva né turbava l’attività produttiva e commerciale della ACMA
(che è normalmente continuata), ma si limitava a farle un’illecita concorrenza
mediante fraudolenta violazione del segreto industriale.
Ma il bene della libertà di concorrenza forma oggetto non dell’art. 513, bensì
del successivo art. 513 bis c.p., che limita l’incriminazione alla sola
alterazione di una (leale) concorrenza posta in essere con violenza o minaccia
e non anche con mezzi fraudolenti.
Dunque, nell’un caso il bene protetto è la libertà stessa di iniziativa
economica nel settore dell’industria e del commercio, nell’altro la correttezza
della concorrenza.
Né si può ritenere che l’art. 513 c.p. svolga la funzione di integrare ed
esaurire l’area di penalizzazione non ricoperta dall’art. 513 bis c.p. e ciò
non solo e non tanto per tenore letterale, collocazione sistematica e
precedenza cronologica, quanto per la diversità - oltre che di oggetto
giuridico (di cui s’è detto) - di soggetto attivo, elemento oggettivo ed
elemento psicologico.
Infatti, mentre soggetto attivo del delitto p. e p. ex art. 513 c.p. può essere
chiunque, nella fattispecie di cui all’art. 513 bis c.p. agente è soltanto
l’imprenditore commerciale (sostanzialmente inteso, a prescindere dalla veste
formale rivestita; sulla natura di reato proprio dell’art. 513 bis c.p. cfr. Cass. Sez. VI n. 1089 del 22.10.08, dep.
13.1.09, rv. 243187; Cass.
Sez. II n. 26918 del 16.5.01, dep. 3.7.01, rv. 219804; Cass. Sez. VI n. 7627
del 31.1.96, dep. 30.7.96, rv.
206603).
Nell’uno l’elemento materiale consiste in un’azione impeditiva o perturbatrice
dell’industria o del commercio realizzata attraverso violenza sulle cose o
mezzi fraudolenti, nell’altro è integrato - invece - da concorrenza attuata
mediante violenza o minaccia (alle persone); mentre la concorrenza consiste in
uno sviamento di clientela, in quanto tale incidente sulla destinazione
dell’attività economica, ovvero sul target a valle dell’attività produttiva, id
est sul raggiungimento del consumatore, l’impedimento o la turbativa
dell’industria o del commercio agiscono a monte, sulla possibilità stessa di
produrre o scambiare beni o servizi ancor prima di arrivare alla platea dei
potenziali acquirenti.
Quanto all’elemento psicologico, nell’art. 513 è necessario il dolo specifico
(“... per impedire o turbare l’esercizio ..”), mentre nell’art. 513 bis basta
quello generico.
Trasferendo nel caso di specie le considerazioni che precedono, deve rilevarsi
che il fatto addebitato ai C. non coincide con la fattispecie dell’art. 513 né
con quella dell’art. 513 bis c.p.: della seconda presenta il soggetto attivo
(quanto ai soli C. Carlo e Andrea), l’oggetto giuridico, il dolo generico e la
forma della concorrenza illecita, ma non anche i connotati della violenza o
della minaccia; della prima ha il mezzo fraudolento, ma non l’azione
perturbatrice od impeditiva dell’attività economica né l’interesse violato e il
dolo specifico.
A quest’ultimo riguardo, infatti, si noti che ai C. si contesta non l’aver
agito al fine precipuo di impedire o turbare l’attività della ACMA S.p.A., ma
solo l’aver svolto un’attività concorrenziale che, sebbene illecita perché
basata sulla violazione dell’altrui segreto industriale, nondimeno aveva di
mira esclusivamente un utile economico.
Manca, dunque, quell’essenziale nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti
adoperati e l’impedimento o la turbativa del commercio o dell’industria che già
un’antica giurisprudenza di questa S.C. (Sez. VI n. 548 del 5.3.70, dep. 27.6.70, rv. 1 14717) aveva
ritenuto essenziale per la sussistenza del delitto p. e p. ex art. 513 c.p.
In sintesi, quel che si ascrive ai C. al capo n. 3 della rubrica non è altro
che una forma di concorrenza illecita o sleale civilisticamente
rilevante ex artt. 2958 e ss. c.c., ma sprovvista di sanzione penale perché
esterna all’area incriminatrice dei citati artt. 513 e 513 bis c.p.
Questo, in breve, il principio di diritto: “Gli atti di concorrenza illecita o sleale
posti in essere con mezzi fraudolenti non rientrano nella previsione
incriminatrice né dell’art. 513 c.p. né dell’art. 513 bis c.p.”.
6 - In
conclusione, tutti i ricorsi sono da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p.,
la condanna di C. Carlo e della ACMA S.p.A. al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e
condanna C. Carlo e la ACMA S.p.A. al pagamento delle spese processuali.