STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
TAR del Lazio, I sezione,
sentenza 8 settembre 2009, n. 8394
FATTO
Il
procedimento in esame trae origine dall'istruttoria avviata dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione, tra gli altri,
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, relativamente alle campagne
realizzate da Enel Energia S.p.A., Eni S.p.A., AceaElectrabel
Elettricità S.p.A., AEM Energia S.p.A., ASM Energia e Ambiente S.r.l., Trenta
S.p.A., Enìa Energia S.p.A., MPE Energia S.p.A., Italcogim Energie S.p.A., mediante diversi mezzi di
comunicazione, per pubblicizzare le offerte c.d. "prezzo
fisso/certo/bloccato" nonché l'offerta c.d. "bioraria" di
energia elettrica e gas, rivolte ai clienti domestici del mercato libero, e
ritenute potenzialmente idonee ad indurre in errore i destinatari relativamente
"alle caratteristiche essenziali delle offerte stesse, ovvero
relativamente al prezzo complessivo applicato al consumatore per l'erogazione
del servizio richiesto, attraverso indicazioni non rispondenti al vero,
inesatte o incomplete".
In particolare, in tali offerte "non sarebbe stata sufficientemente
specificata la presenza di componenti di prezzo regolamentate dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas [...] e, quindi, soggette a variazioni, ovvero non
sarebbe stati adeguatamente indicati i maggiori costi dell'energia previsti nelle
fasce diurne dalle suddette offerte".
L'Autorità ha pertanto ipotizzato la violazione la violazione degli artt. 20,
21 e 22 del Codice del Consumo.
In particolare, per quanto concerne l'odierna ricorrente è stata esaminata
l'offerta "ECO Emmepie SICURA XL Famiglia",
diffusa sul sito internet della società, la quale garantisce il "prezzo
bloccato dell'energia elettrica per 12 mesi" "senza, tuttavia,
fornire alcuna precisazione, neppure attraverso un rimando ad una nota, circa cosa
si debba intendere per costo fisso." (delibera n. 19223/2008, par. II).
Nel corso del procedimento, le imprese (tra cui anche l'odierna ricorrente)
hanno presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della
pratica commerciale oggetto di contestazione
In particolare MPE si impegnava ad inserire una nota, con maggiori dettagli
informativi, nella pagina web dedicata alle offerte, nonché ad inviare a
ciascuno dei clienti domestici che avevano già aderito alle suddette offerte
un'informativa scritta descrittiva della precisazione di cui sopra, oltre a
verificare tramite call - center, che i clienti avessero effettivamente
ricevuto e preso atto dell'informativa scritta loro inviata.
L'Autorità, nella sua adunanza del 30 aprile 2008, ha però ritenuto gli impegni
presentati manifestamente inidonei a far venire meno i profili di decettività e ne ha, pertanto, disposto il rigetto,
rilevando altresì che "sussiste l'interesse pubblico all'accertamento
dell'eventuale infrazione considerata la peculiarità della fattispecie in
esame, e, in particolare, la necessità di verificare nell'ambito di un
approfondimento istruttorio l'esattezza e la completezza della comunicazioni
commerciali, suscettibili di interessare un ampio numero di utenti, anche alla
luce della solo recente liberalizzazione della vendita di energia elettrica e
gas ai consumatori".
In data 27 marzo e 1° aprile 2008, la società ha prodotto memorie, il cui
contenuto è così sintetizzato nella delibera impugnata:
- con riferimento ai profili
di scorrettezza contestati, la società evidenzia che nella promozione
dell'offerta "Eco Emmepie Sicura XL
Famiglia", mediante la sua pubblicazione sul sito internet, non vi è stato
alcun intento di confondere la idee al consumatore, presentando un prezzo della
sola componente energia invece del prezzo complessivo determinato da detta
parte libera e dai costi stabiliti trimestralmente dall'AEEG. Da anni, infatti,
nel mercato di riferimento, il principale, per non dire unico, elemento che
contraddistingue le diverse offerte degli operatori è il prezzo dell'energia,
in quanto tutti gli altri numerosi elementi che compongono il prezzo finale non
sono determinati dagli operatori, ma dall'AEEG;
- delle circa quaranta voci
che compongono il prezzo finale dell'energia pagato dall'utente, solo una,
ossia l'energia, è lasciata alla libera autonomia del fornitore. In ogni caso,
tutte queste voci sono riportate specificamente nelle Condizioni Generali di
Contratto pubblicate, unitamente all'offerta in questione, sul sito internet;
- l'intento perseguito era
quello di permettere al cliente un confronto certo e diretto tra le offerte dei
vari operatori. Indicare il costo finale complessivo, senza evidenziare il
costo dell'energia, sarebbe più ingannevole per il cliente. Le varie voci di costo
che compongono il prezzo finale, oltre a essere plurime, variano in modo
complesso secondo scaglioni di consumo annuale. Per questa ragione, l'AEEG ha
deciso di non disporre per i clienti domestici la presentazione di una scheda
strutturata secondo le varie voci di costo, ma un più semplice conteggio del
prezzo complessivo per il cliente, secondo fasce di consumo predefinite;
- MPE in ottemperanza alle
disposizioni dell'AEEG, ha riportato sul proprio sito Internet tutti i
documenti (schede, Condizioni Generali di Contratto, offerte) che costituiscono
parte integrante del pacchetto di offerta, elencandoli espressamente nella
documentazione che deve essere scaricata per aderire all'offerta;
- i contratti stipulati in
relazione all'offerta in questione sono circa [...] (aprile 2008), a riprova
del fatto che l'offerta è risultata per i clienti finali poco appetibile,
oppure non adeguatamente pubblicizzata, ma certamente non ingannevole.
Sulla base delle risultanze istruttorie, con il provvedimento impugnato,
l'Autorità, con particolare riguardo ai messaggi diffusi da MPE s.p.a. volti a promuovere l'offerta "ECO Emmepie SICURA XL Famiglia", diffusi sul sito internet
della società, ha rilevato che gli stessi "risultano essere confusori ed omissivi. Il claim
'prezzo bloccato dell'energia elettrica per 12 mesi' risulta, infatti, non
veritiero, essendo fissa solo una delle componenti di costo e non l'intero
prezzo finale che il consumatore dovrà corrispondere. Peraltro, si evidenzia
che il claim non viene specificato neppure attraverso
un rimando in nota, non offrendo, dunque, al consumatore alcun dettaglio
informativo di immediata percezione per comprendere le reali caratteristiche
dell'offerta e cosa si debba intendere per costo fisso.".
Alla società è stata altresì irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 100.000.
Avverso siffatte determinazioni, con il presente ricorso, deduce;
- Mpe
non ha volutamente inteso indicare alcun prezzo di "impatto",
limitandosi, invece, a pubblicizzare una caratteristica dell'offerta, con
conseguente inapplicabilità dei precedenti dell'Autorità e della giurisprudenza
amministrativa in materia di promozione di prezzi e tariffe;
- l'unica stima effettuabile
dal consumatore medio è quella resa possibile dalla lettura della c.d.
"scheda di confrontabilità", anche tenendo conto del fatto che la
componente variabile del costo dell'energia non è determinabile ex ante in
quanto rimessa alle determinazioni dell'AEEG;
- i contenuti economici
dell'offerta potevano essere approfonditi dall'utente attraverso la
consultazione dell'apposito link che dava accesso alla documentazione,
in formato .pdf., relativa alle condizioni economiche dell'offerta. Nella prima
pagina si fornivano le istruzioni per aderire all'offerta, sottolineando che
per poter sottoscrivere il contratto era necessario prima di tutto stampare
l'offerta e la "Scheda di riepilogo per i clienti finali domestici ai
sensi della del. AEEG n. 105/2006 del 30.5.2006)";
- alcun rilievo è stato
attribuito alla circostanza che l'utente fosse obbligato a ricevere detta
scheda prima della conclusione del contratto, in conformità, peraltro, del
codice di condotta predisposto dall'AEEG;
- il messaggio in esame è
stato diffuso esclusivamente sul sito web della società e non si
articola mediante rinvii a fonti informative diverse, bensì si concretizza in
un percorso guidato che conduce a diverso pagine dello stesso sito che il
consumatore sta visitando; è la stessa AGCM, inoltre, a ritenere che, laddove
sussista un collegamento logico tra un link ipertestuale e la pagina
allo stesso collegata, ovvero laddove l'attivazione del link colleghi
l'utente direttamente e univocamente a tale pagina web, il messaggio debba
essere valutato tenendo presente le informazioni riportate in tutte la pagine
web tra di esse logicamente collegate (vengono in particolare richiamati i
precedenti dell'Autorità P13410 Tiscali "Mail Spamming" del
20.12.2001; PS1468 IT.LEO.Net-Suonerie e Loghi del 22 gennaio 2009: PI15083
Monitor Samsung - Garanzia di tre anni, del 5 luglio 2006);
- ai fini del rispetto
dell'obbligo di diligenza professionale stabilito dal Codice del Consumo, è
comunque sufficiente l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla competente
Autorità di regolazione;
- l'Autorità avrebbe peraltro
trascurato che la campagna promozionale in esame ha avuto un impatto limitato
(solo circa 70 utenti hanno scelto di aderire alle offerte promosse sul sito
internet), in relazione all'ampio bacino di utenza attualmente servito dalla
società, e che le componenti tariffarie non comprese nell'offerta di
invariabilità sono del tutto neutre sulla convenienza della scelta del
consumatore, essendo le stesse, ovviamente, presenti in ogni offerta di energia
elettrica da parte dei concorrenti sul mercato;
- relativamente al
provvedimento di rigetto degli impegni, la società ritiene che l'Autorità non
abbia correttamente valutato la portata informativa della modifica proposta, in
particolare mediante l'inserimento di elementi di maggior dettaglio all'interno
di una nota esplicativa;
- la sanzione irrogata alla
società, pari allo 0,024 del fatturato realizzato da quest'ultima nel 2007, è
comunque sproporzionata se paragonata a quella irrogata ai maggiori players energetici attivi in Itala, vale a dire Enel ed
Eni, nonché in rapporto all'effettivo impatto della campagna promozionale,
tenuto conto del fatto che nessun consumatore si è mai lamentato delle modalità
di presentazione dell'offerta da parte di Enia, al contrario, ad esempio, di
quanto avvenuto nei confronti di Enel ed Eni; contrariamente a quanto ritenuto
dall'Autorità, inoltre, non era possibile sottoscrivere il contratto
direttamente on - line.
Si
è costituita, per resistere, l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, depositando documenti e memoria.
La ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 24
giugno 2009, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
1.
Il procedimento in esame concerne il comportamento posto in essere da diverse
società, operanti nel mercato delle vendita del gas naturale e dell'energia
elettrica, consistente nel porre in essere campagne pubblicitarie, mediante
diversi mezzi di comunicazione, "relative alle offerte c.d. "prezzo
fisso/certo/bloccato" e c.d. "bioraria" di energia elettrica e
gas, rivolte ai clienti domestici del mercato libero, idonee ad indurre in
errore i destinatari relativamente alle caratteristiche essenziali delle
offerte stesse, ovvero relativamente al prezzo complessivo applicato al
consumatore per l'erogazione del servizio richiesto, attraverso indicazioni non
rispondenti al vero, inesatte o incomplete".
In tali offerte non sarebbe stata sufficientemente specificata la presenza di
componenti di prezzo regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
e, quindi, soggette a variazioni, ovvero non sarebbe stati adeguatamente
indicati i maggiori costi dell'energia previsti nelle fasce diurne dalle
suddette offerte (delibera n. 19223/2008, par. II).
L'Autorità ha pertanto ipotizzato la violazione la violazione degli artt. 20,
21, 22 del Codice del Consumo.
1.1. Per una migliore comprensione della vicenda, appare utile premettere il
contenuto dei messaggi sanzionati, presentati sul sito web della
società, oggetto della segnalazione da parte della AEEG.
Nella pagina iniziale delle offerte "per la casa" si legge che
l'offerta denominata "Eco Emmepie Sicura XL
Famiglia", si caratterizza, tra l'altro, come un "prezzo senza
sorprese". Si aggiunge che "questa è la soluzione sicura e
conveniente che manterrà bloccato per dodici mesi il prezzo dell'energia
elettrica consumata dalla tua famiglia, proteggendoti dal rischio di eventuali
rincari e aiutandoti nella pianificazione del tuo bilancio familiare".
Subito sotto compare un link in grassetto ("Scarica le condizioni
dell'offerta - Formato .pdf) seguito da altro link per aderire
all'offerta.
Nella stessa pagina, si precisa ancora che quella descritta è "la scelta
responsabile per una energia 'pura' e senza sorprese perché prodotta solo da
fonti rinnovabili e con un prezzo bloccato per dodici mesi".
2. Come già accennato in punto di fatto, l'Autorità ha:
- rigettato gli impegni
presentati dalla società volti a rimuovere i profili di scorrettezza della
pratica commerciale oggetto di contestazione;
- deliberato che la pratica
testé descritta, costituisce "una pratica commerciale scorretta ai sensi
degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, comma 4, lettera c), del Codice
del Consumo", vietandone l'ulteriore diffusione;
- applicato alla società una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 100.000.
In linea generale, nelle "Valutazioni conclusive", l'Autorità:
- quanto alle modalità di
prospettazione del prezzo finale, ha ritenuto che "l'indicazione del
prezzo al netto di imposte e di oneri aggiuntivi possa alterare in misura
significativa la percezione della convenienza dell'offerta da parte dei consumatori".
Ha altresì evidenziato che, nel settore dell'energia, "in cui sempre più
stanno proliferando le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili
tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da
una serie di voci (di difficile comprensione segnatamente per un consumatore
medio), la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo
dell'operatore pubblicitario, al fine di far percepire all'utente l'effettiva
convenienza dell'offerta".
Tale
esigenza di chiarezza si impone sin dal primo contatto pubblicitario,
attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli
elementi essenziali per una immediata percezione dell'offerta economica
pubblicizzata;
- quanto alla necessità di
completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario, ha rilevato che "la
possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l'esatta
portata dell'offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l'utente sia
in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento
immediatamente successivo, come nel caso di specie, quale quello della
consultazione del link "ulteriori informazioni", oppure
attraverso la fruizione del servizio di assistenza-clienti". La
consultazione di tale link da parte dell'utente è infatti solamente
eventuale e, in ogni caso, anche tale link è visibile in una fase
successiva rispetto a quella in cui il consumatore viene "agganciato"
dal claim.
Secondo
l'AGCM, inoltre, gli obblighi informativi definiti dall'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas sono finalizzati esclusivamente a garantire al consumatore
la completezza delle informazioni al momento della sottoscrizione del
contratto, ma non coprono la fase antecedente, rispetto alla conclusione del
contratto stesso, costituita del contatto con il consumatore attraverso il
messaggio pubblicitario relativo all'offerta commerciale, "contatto che è
invece oggetto della tutela del consumatore disciplinata dal Codice del
Consumo, e specificamente dagli artt. 21, 22 e 23. Pertanto, la disciplina
regolamentare settoriale non concerne la fattispecie oggetto del presente
procedimento e l'adempimento a questa disciplina non fa quindi venire meno né
esaurisce gli obblighi sanciti dalla normativa generale in materia di tutela
del consumatore.";
- quanto all'idoneità del
messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, ai
sensi del Codice del Consumo, l'Autorità ricorda che la nozione di
"pregiudizio economico dei consumatori" è del tutto svincolata
dalla presenza di un danno valutabile in termini monetari e non coincide con la
nozione civilistica di danno patrimoniale, economicamente valutabile e
qualificabile. In altre parole, "la ratio dell'articolo 20 del Codice del
Consumo è quella di proteggere non già l'integrità del patrimonio del
consumatore, bensì la sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere con
'cognizione di causa', ovvero di prendere decisioni 'informate' e determinare
la sua volontà negoziale o prenegoziale senza dover
subire alcun tipo di influenza esterna, anche indiretta a causa del carattere
decettivo del messaggio pubblicitario".
Con particolare riguardo alla posizione di MPE ha evidenziato che i messaggi
volti a promuovere l'offerta "ECO Emmepie SICURA
XL Famiglia", diffusi sul sito internet della società, "risultano
essere confusori ed omissivi. Il claim
'prezzo bloccato dell'energia elettrica per 12 mesi' risulta, infatti, non
veritiero, essendo fissa solo una delle componenti di costo e non l'intero
prezzo finale che il consumatore dovrà corrispondere. Peraltro, si evidenzia
che il claim non viene specificato neppure attraverso
un rimando in nota, non offrendo, dunque, al consumatore alcun dettaglio
informativo di immediata percezione per comprendere le reali caratteristiche
dell'offerta e cosa si debba intendere per costo fisso."
2.1. È utile anche, sintetizzare il quadro normativo e regolamentare di
riferimento.
Come noto, infatti, la normativa, di derivazione europea, posta a tutela
del consumatore e della concorrenza si è, di recente, arricchita per effetto
della Direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle "Pratiche commerciali sleali
tra imprese e consumatori nel mercato interno", alla quale, il
legislatore nazionale ha provveduto a dare attuazione adottando, nell'agosto
del 2007, due distinti decreti legislativi (nn. 145 e
146), rispettivamente destinati ai rapporti tra professionisti ed alle pratiche
intraprese da questi ultimi con i consumatori.
Il d.lgs. n. 146/2007 è intervenuto direttamente sul Codice del Consumo,
sostituendo gli artt. 18-27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ed introducendo
una generale normativa sulle "pratiche commerciali scorrette".
Il Codice del Consumo abbandona il precedente, specifico riferimento alla sola
pubblicità ingannevole e comparativa per abbracciare una disciplina di portata
più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione,
condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, "ivi compresa la
pubblicità", posta in essere da un professionista "prima, durante e
dopo un'operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt. 18 e 19 del
Codice), così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili.
Quanto, invece, all'ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali
rilevanti ai fini della normativa in esame sono solo quelle poste in essere tra
professionisti e consumatori: rimangono, pertanto, escluse quelle
condotte connesse ad un rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa
precipuo riferimento il parallelo d.lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità
ingannevole e comparativa.
Il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva comunitaria 2005/29/CE,
ha indubbiamente rafforzato il ruolo dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato nella tutela amministrativa del consumatore, rendendola ben
più incisiva e ampia di quella prevista in precedenza e limitata alla
repressione della pubblicità ingannevole e comparativa.
Per tale ragione, del resto, il d.lgs. n. 146/2007, ha, contestualmente,
ampliato i poteri dell'Autorità, allineandoli a quelli tipici dell'azione
amministrativa a tutela della concorrenza e rendendo altresì più severe
le misure sanzionatorie.
Particolarmente delicato appare, ed ancora privo di un sufficiente
approfondimento dottrinale e giurisprudenziale, il tema del rapporto tra
l'eventuale regolamentazione adottata dalle Autorità di settore e il parametro
di diligenza imposto dal Codice ai professionisti.
Nella fattispecie oggi in rilievo, le società coinvolte nel procedimento (ivi
compresa l'odierna ricorrente), hanno ad esempio affermato che alcun addebito
può essere loro mosso in quanto risultano essersi pienamente attenute agli
obblighi informativi definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
A parere del Collegio, anche il procedimento in esame, analogamente a quelli
che hanno formato oggetto di recentissime pronunce della Sezione (cfr.le sentenze nn. 5625, 5627,
5628 e 5629 del 15 giugno 2009, nonché n. 6446 del luglio 2009), è un esempio
di come il nuovo quadro di tutela offerto dal Codice del Consumo venga
ad aggiungersi, da un lato, ai normali strumenti di tutela contrattuale,
dall'altro, a quelli derivanti dall'esistenza di specifiche discipline in
settori oggetto di regolazione (cfr., al riguardo, l'art. 19 del Codice, ed in
particolare il comma 3, secondo cui solo "in caso di contrasto le
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici
delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente
titolo e si applicano a tali aspetti specifici").
Le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai
"professionisti" l'adozione di modelli di comportamento in parte
desumibili da siffatte norme, ove esistenti, in parte dall'esperienza propria
del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal
Codice, purché, ovviamente, siffatte condotte siano loro concretamente
esigibili in un quadro di bilanciamento, secondo il principio di
proporzionalità, tra l'esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto
del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale (in
tal senso, opera soprattutto il modello, di derivazione comunitaria, del c.d.
consumatore medio).
Nel caso in esame, peraltro, reputa il Collegio che siffatte regole di
"esperienza" potessero essere agevolmente desunte dalla consolidata
prassi dell'Autorità, e dall'ampia casistica giurisprudenziale, formatasi in
materia di pubblicità ingannevole.
Il quadro regolamentare qui rilevante è invece caratterizzato dalla c.d. scheda
riepilogativa dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica nonché
dalla nota informativa per la vendita di gas ai clienti finali (articolo 11,
comma 1, lett. c), del Codice di condotta commerciale
per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei, di cui alla
deliberazione dell'AEEG n. 105/06), ed approvata con delibera n. 110/07 che ne
disponeva inoltre l'obbligo di consegna ai clienti del servizio di vendita di
energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, nonché dall'art. 12 del Codice
di condotta commerciale per la vendita di gas ai clienti finali, di cui alla
delibera dell'AEEG n. 126/04 come modificata dalle delibere n. 105/06 e Arg. 34/08.
2.2. È, indispensabile, infine, riportare il contenuto delle norme del Codice
del Consumo applicabili alla fattispecie.
L'art. 18 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (come
modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146) precisa
che, per le finalità considerate dal Titolo III (Pratiche commerciali,
pubblicità ed altre informazioni commerciali), si intende per:
- "professionista":
qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto
del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto
di un professionista;
- "prodotto":
qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
- "pratiche commerciali
tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità
e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
- "falsare in misura
rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di
una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del
consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Il successivo art. 19 puntualizza, poi, che le disposizioni contenute nel
Titolo anzidetto trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo
un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
Il comma 2 dell'art. 20 stabilisce, quindi, che "una pratica commerciale è
scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del
membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un
determinato gruppo di consumatori"; mentre il successivo comma 4
individua come scorrette le pratiche commerciali:
- ingannevoli di cui agli
articoli 21, 22 e 23
- aggressive di cui agli
articoli 24, 25 e 26.
In particolare, secondo l'art. 21, comma 1, "È considerata ingannevole una
pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o,
seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio
riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è
idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso: [...] d) il prezzo o il modo in cui questo è
calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo
[...]".
Infine, ai sensi dell'art. 22, comma 1, "è considerata ingannevole una
pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di
comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore
medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso".
Precisa il comma 4 della medesima disposizione che "Nel caso di un invito
all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni
seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:[...] c) il prezzo
comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del
prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o
postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate
in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al
consumatore".
3.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non
condivisibili si appalesano, in primo luogo, le censure relative ad un preteso
travisamento nel quale sarebbe incorsa l'Autorità per non avere adeguatamente
considerato che la società ricorrente non ha, volutamente, indicato uno
specifico prezzo, bensì solo una caratteristica dell'offerta. Secondo la
ricorrente, quest'ultima si sarebbe limitata inoltre ad esaminare il claim principale, senza operare una valutazione congiunta
con le ulteriori informazioni accessibili attraverso la consultazione del link
che rinviava alle condizioni economiche dell'offerta, e, con esse, alla scheda
di confrontabilità predisposta secondo le prescrizioni dell'AEEG.
3.1.1. Osserva il Collegio che, effettivamente, costituisce ormai consolidato
orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quello
secondo cui le affermazioni riportate in una pagina web vadano decodificate con
riferimento al contenuto dell'intero sito, salvaguardando, dunque, la
tendenziale unicità del messaggio.
L'Autorità ha però contemporaneamente osservato che le informazioni di
fondamentale importanza per i consumatori, ai fini della valutazione
della convenienza dell'offerta, debbano comunque essere rese loro disponibili
fin dal primo contatto pubblicitario (cfr., ad esempio, i procedimenti PI3527
Tirrenia Tariffe Ponte del 13.12.2001 e PI 3268 Poste Italiane - Posta Celere
del 31.5.2001; analoghi principi, del resto, si ricavano anche dalla
complessiva lettura dei precedenti invocati dalla ricorrente).
Vale a dire che sebbene, in linea di principio, l'elaborazione di pagine web si
presti, più agevolmente rispetto ad altri mezzi di comunicazione, ad
un'informazione completa ed esauriente, l'analisi della correttezza della
comunicazione commerciale va, anche in tali ipotesi, effettuata caso per caso,
attraverso un'attenta analisi della struttura del sito, non potendosi escludere
che, accanto a consumatori particolarmente smaliziati, in grado di
accedere ad ogni informazione ivi presente, ve ne siano altri che, invece, si
fermeranno al primo livello, senza volere, o sapere, effettuare ulteriori
approfondimenti.
Appare emblematico, al riguardo, il caso in esame, in cui non solo la pagina
iniziale reca un'indicazione di per sé fuorviante, atteso il generico
riferimento all'esistenza di offerte "senza sorprese", finalizzate a
"bloccare" il prezzo dell'energia elettrica consumata, ma la
consultazione del link ipertestuale che rinvia alla c.d. "scheda di
confrontabilità" appare meramente eventuale. Essa, inoltre, a parere del
Collegio, è comunque inidonea a depotenziare l'autonoma valenza decettiva del claim principale il quale, facendo generico riferimento
all'esistenza di offerte a prezzo fisso, è di per sé fonte di confusione per il
consumatore, anche nell'ipotesi in cui questi disponga della pazienza, e della
competenza, necessarie a completare il percorso di navigazione proposto.
Tale omissione informativa fa, in definitiva, aggio su qualsivoglia chiarimento
circa la reale consistenza dell'offerta, ancorché resa accessibile attraverso
la consultazione, più o meno articolata, di link ipertestuali.
Al riguardo, è consolidato orientamento della Sezione, già formatosi in tema di
pubblicità ingannevole, quello secondo cui il legislatore ha inteso
salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dal primo
contatto pubblicitario, imponendo dunque al professionista un particolare onere
di chiarezza nella propria comunicazione di impresa.
L'ingannevolezza del messaggio non è pertanto esclusa dalla possibilità che il
consumatore sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di
conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano, in quanto la
verifica condotta dall'Autorità riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e,
pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori,
indipendentemente dalle informazioni che l'operatore renda disponibili a
"contatto" già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai
prodotto.
Relativamente, poi, alla tecnica del rinvio ad un link ipertestuale, la
stessa, a parere del Collegio, risulta idonea ad escludere la decettività del messaggio solo ove risultino chiaramente
percepibili, sin dalla prima pagina del sito web (o, comunque, sin dal
primo livello di navigazione) le caratteristiche essenziali dell'offerta.
Nel caso di specie, andava dunque precisata non solo l'esistenza di una
componente variabile della spesa destinata a gravare sul consumatore finale, ma
anche, sia pure approssimativamente, l'incidenza percentuale di tale componente
sul prezzo complessivo.
Al riguardo, è consolidato, e risalente, orientamento della Sezione quello
secondo cui, "se, in linea di massima, è l'omissione di alcuno degli
elementi da cui dipende il prezzo del servizio pubblicizzato che può indurre in
errore il consumatore e rendere ingannevole il messaggio con riguardo a tale
profilo, anche le sole modalità di presentazione del prezzo possono sortire
tale effetto e quindi porsi in contrasto con l'ampia previsione della norma
richiamata, in particolare quando il messaggio pubblicitario enfatizza non il
prezzo finale ed effettivo, ma un prezzo base a cui si aggiungono ulteriori
costi ed oneri, e il prezzo finale ed effettivo non risulta di chiara e
immediata percezione da parte del consumatore, per la macchinosità del calcolo
o per la non agevole percezione delle relative informazioni.
È infatti noto che gli slogan pubblicitari vengono letti velocemente, e che,
sulla base di tale comune nozione di psicologia, i pubblicitari modellano le
proprie strategie di comunicazione.
Inoltre, non è l'articolazione del prezzo o della tariffa, che è connaturata
alla natura del bene o del servizio offerto e che obbedisce ad una autonoma
scelta imprenditoriale, a rendere ingannevole il messaggio pubblicitario, ma la
scelta di enfatizzare un prezzo base che non corrisponde al prezzo finale ed
effettivo, e che può indurre in errore il consumatore quando non si accompagni
a modalità di presentazione del messaggio complessivo che consentano una
precisa e immediata percezione del prezzo finale ed effettivo" (così TAR
Lazio, I, 16 gennaio 2008, n. 276; id., 16 gennaio 2008, n. 277; id., 21
gennaio 2002, n. 633).
Appare,
quindi, ragionevole e conforme anche alle attuali disposizioni in materia di pratiche
commerciali sleali, la determinazione dell'Autorità di ritenere ingannevoli
messaggi pubblicitari quando il prezzo finale ed effettivo del servizio non sia
quello enfatizzato nel claim principale, ma a tale
prezzo si debbano aggiungere - in base ad indicazioni non contestuali e prive
della stessa enfasi - oneri ulteriori, dei quali non venga indicata, neppure
approssimativamente, l'incidenza sulla spesa complessiva.
L'Autorità spiega anche, nel corpo del provvedimento in esame, che il
"meccanismo psicologico che sottostà a questa tutt'altro che casuale
tecnica di comunicazione [scilicet: quella usata
nell'elaborazione dei messaggi oggetto del procedimento] è, del resto, ben noto
agli studiosi di marketing pubblicitario: la prima informazione si impone
subito all'attenzione del lettore e va a rappresentare il principale elemento
per la formazione della decisione di acquisto, che nessuna integrazione
successiva dovrà inficiare. Ciò funziona, soprattutto quando la prima
informazione consiste nella presentazione di un prezzo "d'impatto" in
assoluto conveniente rispetto alle aspettative del cliente, al quale viene poi
scaricato l'onere di calcolarsi il costo complessivo. Ciò spiega il ricorso a
tale tecnica da parte di tutti gli operatori di un settore: la finalità,
soprattutto quando si tratta di imprese già consolidate, non è tanto la
prevalenza sui concorrenti, quanto la persuasione ad utilizzare con maggiore
ampiezza un servizio generalmente avvertito come costoso".
L'Autorità soggiunge che, nei mercati delle vendita di energia elettrica e di
gas, la concorrenza degli operatori si svolge principalmente intorno alla
variabile prezzo. Di qui la centralità, nella comunicazione pubblicitaria,
dell'offerta economica, con la conseguenza che qualunque omissione informativa
o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell'offerta, assume
una rilevanza particolarmente significativa.
Nel caso di specie, se è vero che MPE non ha indicato, nel claim
principale, alcun importo preciso o prezzo "d'impatto", non per
questo la strategia comunicativa prescelta dalla società si sottrae alla
valutazione di ingannevolezza giacché essa non si è limitata a proporre
"l'invarianza del prezzo della componente del costo dell'energia",
come evidenziato in ricorso bensì ha lanciato una generica offerta finalizzata
a "bloccare" il prezzo dell'energia elettrica, senza chiarire che
quest'ultimo rappresenta comunque solo una parte del costo finale, sul quale
sono destinati ad incidere anche (per il 35% circa nel mercato dell'energia
elettrica, e per il 60% circa nel mercato del gas), imposte, oneri generali di
sistema, costi di rete e di misura.
A ben vedere, inoltre, l'Autorità non ha preteso dalle imprese la precisa
quantificazione di tali componenti di prezzo, non esattamente determinabili ex
ante in quanto legate alle decisioni dell'Autorità di regolazione, bensì ha
sottolineato la necessità che nei messaggi venga specificato, in maniera
semplice, contestuale e con adeguata evidenza grafica, che il prezzo
pubblicizzato non include detti oneri aggiuntivi, nonché la loro incidenza
percentuale.
Quanto poi all'argomentazione secondo cui il comportamento economico del
consumatore potrebbe essere influenzato solo dalla componente variabile del
costo dell'energia, è agevole rilevare che su tale elemento si gioca la
concorrenza tra le imprese ma che la spesa complessiva affrontata dal
consumatore è comunque comprensiva anche degli oneri aggiuntivi, con la
conseguenza che egli, al fine di adottare una decisione consapevole, deve essere
posto in grado di percepire in quale misura gli stessi incidano sulla reale
convenienza economica dell'offerta
.
3.2. Neppure condivisibile appare il rilievo secondo cui l'assolvimento degli
obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del consumatore, stabiliti
dalla competente Autorità di Settore - in particolare, la messa a disposizione
dei consumatori della scheda riepilogativa sul costo annuo del servizio
- escluda di per sé l'esistenza di una pratica scorretta.
Al riguardo, AGCM ha osservato che gli obblighi informativi definiti
dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sono finalizzati esclusivamente
a garantire al consumatore la completezza delle informazioni al momento della
sottoscrizione del contratto, ma non nella fase antecedente, rispetto alla
conclusione del contratto stesso, costituita del contatto con il consumatore
attraverso il messaggio pubblicitario relativo all'offerta commerciale,
contatto che è invece oggetto della tutela del consumatore disciplinata
dal Codice del Consumo, e specificamente dagli artt. 21, 22 e 23.
Pertanto, conclude l'Autorità "la disciplina regolamentare settoriale non
concerne la fattispecie oggetto del presente procedimento e l'adempimento a
questa disciplina non fa quindi venire meno né esaurisce gli obblighi sanciti
dalla normativa generale in materia di tutela del consumatore".
Relativamente ai rapporti tra disciplina di settore e Codice del Consumo, la
difesa erariale ha poi richiamato il parere n. 3999/2008 della I^ Sezione del
Consiglio di Stato, dal quale, conformemente alle conclusioni raggiunte
dall'Autorità nel caso in esame, si ricava che l'operare del c.d.
"principio di specialità", di cui al cit. art. 19, comma 3, del
d.lgs. n. 206/2005, opera solo laddove esista "una compiuta e organica disciplina
della materia [...]. Il che induce ad una più attenta considerazione, da
sviluppare di volta in volta, qualora, come avviene altrove, il settore che può
apparire speciale si limiti a regolare soltanto alcuni aspetti dell'attività
circa la quale vi è bisogno di intervento".
Nel settore della vendita dell'energia elettrica e del gas, gli obblighi
informativi disciplinati dall'AEEG riguardano, in definitiva, una fase non solo
eventuale del rapporto tra consumatore e professionista, ma, comunque, successiva
a quella di aggancio del consumatore medesimo attraverso il claim
pubblicitario.
Ciè è particolarmente evidente nella fattispecie qui
in rilievo, in cui la conoscibilità della scheda di confrontabilità è resa
possibile al consumatore solo ove questi si determini ad accedere al link
"Scarica le condizioni dell'offerta", o comunque a contattare
l'azienda per ricevere la documentazione contrattuale.
3.3.
Relativamente allo scarso successo dell'iniziativa promozionale diffusa e
quindi alla pretesa insussistenza di un apprezzabile distorsione del
comportamento dei consumatori e del mercato, tale da escludere, secondo
la ricorrente, la stessa configurabilità della pratica sleale, è sufficiente
rinviare a quanto già diffusamente argomentato dalla Sezione circa la struttura
dell'illecito consumeristico in esame.
L'illiceità della condotta, al fine di assumere rilevanza ai sensi delle più
volte riportate disposizioni del Codice del Consumo, "non deve dimostrare
una concreta attuazione pregiudizievole (per le ragioni dei consumatori),
quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva (per le scelte che questi ultimi,
altrimenti, sono legittimati a porre in essere fuori da condizionamenti e/o
orientamenti decettivi) che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell'illecito
(non già di danno) ma di mero pericolo" in quanto intrinsecamente idonea a
condurre alle conseguenze che la disciplina di legge ha inteso, invece,
scongiurare (sentenza n. 3722 dell'8 aprile 2009).
Gli effetti della condotta, si pongono, in definitiva, al di fuori della
struttura dell'illecito, atteso che la normativa in materia non ha la mera
funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalle pratiche
scorrette agli interessi patrimoniali del consumatore, ma si colloca su un più
avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche
soltanto ipotetici.
Le norme che tutelano il consumatore dagli effetti delle pratiche commerciali
scorrette e/o aggressive sono dunque naturalmente preordinate a prevenire le
distorsioni della concorrenza anche in una fase ampiamente prodromica a quella
negoziale.
Gli effetti della condotta possono, semmai, assumere significatività quale
elemento aggravante, laddove il comportamento ascrivibile all'operatore abbia
avuto diffuse ricadute pregiudizievoli nell'ambito dei consumatori: da
tale circostanza essendo con ogni evidenza dato desumere la grave inadeguatezza
del comportamento posto in essere da quest'ultimo a fronte del paradigma di
diligenza cha la normativa di riferimento ha posto quale essenziale referente
di valutabilità della condotta.
4.
Un distinto ordine di censure è poi dedicato alla decisione di rigetto degli
impegni proposti dalla società.
Come noto, ai sensi ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo,
come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, "Ad eccezione dei casi
di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre
fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in
modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del
professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali
impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il
procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.".
L'istituto appare modellato su quello della c.d. "decisione con
impegni", introdotto, nell'ambito della tutela della concorrenza,
dall'art. 9 del Regolamento CE n. 1/2003, e, analogamente a quest'ultimo,
comporta una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'Autorità,
tenuto conto del fatto che l'accettazione degli impegni non produce
quell'effetto di chiarimento della regola giuridica che deriva, invece, dalle
decisioni di infrazione.
Anche in materia di pratiche commerciali scorrette, l'Autorità è quindi
chiamata a valutare non solo l'idoneità delle misure correttive proposte ma
anche, come avvenuto nel caso di specie, la sussistenza di un rilevante
"interesse pubblico all'accertamento dell'eventuale infrazione".
Deve dunque convenirsi con la difesa erariale che, in taluni casi, la
peculiarità e complessità del caso concreto, ovvero la necessità di stabilire
dei principi con riguardo ad una fattispecie inedita, o ad un mutato assetto di
mercato, ovvero ancora, l'interesse dell'amministrazione ad irrogare
un'ammenda, attesa la funzione deterrente e di monito per gli operatori
rivestita da quest'ultima, ben possa giustificare il rigetto degli impegni
presentati, e la conseguente necessità di accertare, concludendo il
procedimento ordinario, l'avvenuta infrazione.
Nel caso di specie, l'Autorità ha rappresento agli operatori "la necessità
di verificare nell'ambito di un approfondimento istruttorio, l'esattezza e la
completezza delle comunicazioni commerciali, suscettibili di interessare un
ampio numero di utenti, anche alla luce della solo recente liberalizzazione
della vendita di energia elettrica e gas ai consumatori".
Al riguardo, la ricorrente non ha però svolto alcuna censura, essendosi
limitata a stigmatizzare quella parte della motivazione in cui l'Autorità ha
ritenuto gli impegni inidonei a rimuovere i rilevati profili di decettività dei messaggi, soprattutto con riguardo alla
circostanza che "la complessità delle informazioni, ovvero il linguaggio
eccessivamente tecnico, che la società intenderebbe adottare, renderebbe ancora
più difficoltoso per il consumatore la comprensione del messaggio, ed, in particolare,
del prezzo finale effettivamente applicato".
Per quanto possa occorrere, rileva il Collegio che siffatto apprezzamento non
si rivela manifestamente criticabile nel merito, ove si consideri che la nota
esplicativa proposta da MPE, senza richiamare alcun preciso importo - o,
quantomeno, il peso relativo delle diverse componenti di prezzo - risulta del
seguente tenore "Oltre al prezzo base di MPE Energia saranno applicati in
modo trasparente i costi, previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas, per consegnare l'energia (tra cui le dispersioni delle reti elettriche,
dette "perdite di rete") e per misurare i consumi, gli oneri generali
di sistema previsti per legge (lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la ricerca,
lo smantellamento delle centrali nucleari etcc.) e le
imposte, come previsto dall'art. 7 delle Condizioni generali di
contratto".
5.
È necessario a questo punto esaminare le restanti argomentazioni svolte dalla
società, in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria. L'Autorità
ha in primo luogo messo in luce che la liberalizzazione "ha comportato
l'ingresso sul mercato di numerosi nuovi operatori che, come anche gli incumbents, hanno cercato di guadagnare rapidamente quote
di mercato investendo particolarmente in massicce campagne di comunicazione.
Questa fase iniziale di presentazione di offerte sul mercato da parte dei
diversi operatori ha reso, da una parte, il consumatore maggiormente bisognoso
di chiarimenti e di informazioni, specie per quanto riguarda le reali condizioni
economiche del servizio; e dall'altra impone all'operatore pubblicitario un
onere informativo particolarmente stringente e rigoroso". Secondo
l'Autorità, nel settore dell'energia, "la posizione di asimmetria
informativa in cui versa il consumatore medio rispetto all'operatore si può
ritenere, dunque, particolarmente accentuata. Il consumatore è, infatti,
certamente meno avvezzo a confronti di prezzo del costo dell'energia e,
soprattutto, ad operazioni di calcolo del prezzo complessivo del servizio; si consideri
che fino al luglio 2007, non si parlava di prezzo, bensì di tariffa che
l'utente corrispondeva al monopolista, ovvero all'unico soggetto operante sul
mercato".
Relativamente alla capacità di penetrazione del messaggio, ha sottolineato il
fatto che "i messaggi sono stati diffusi, da tutte le società, almeno via
Internet, e dunque hanno raggiunto potenzialmente un numero estremamente ampio
di destinatari tra cui semplici utenti in cerca di un'offerta
vantaggiosa".
A tale proposito ha altresì evidenziato che la gravità della violazione va
parametrata alla capacità di penetrazione del messaggio e non alla sua
effettiva penetrazione (ad esempio numero di contratti che sono stati
stipulati), nonché alla sua potenzialità decettiva, indipendentemente dal numero
di consumatori effettivamente tratti in inganno.
Con particolare riguardo alla posizione di MPE, l'Autorità ha preso in
considerazione, in primo luogo, la dimensione economica dell'impresa "che
rappresenta uno dei principali operatori nel settore dell'energia elettrica a
livello locale, ed in crescita su tutto il territorio nazionale."
Relativamente all'ampiezza della pratica, è stato altresì dato adeguato rilievo
alla circostanza che la società ha promosso le proprie offerte esclusivamente
sul proprio sito internet.
Secondo l'Autorità, inoltre, il consumatore poteva aderire all'offerta anche
mediante sottoscrizione online.
Dovendosi, peraltro, tenere conto anche "dell'opera svolta dall'impresa
per eliminare o attenuare l'infrazione" ha formato oggetto di particolare
considerazione la circostanza che la società si sia adoperata per modificare e
sospendere i messaggi pubblicitari nel corso del procedimento.
In concreto è stata irrogata alla società una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a euro 100.000.
5.1.
MPE lamenta, in primo luogo, una pretesa disparità di trattamento rispetto ad
imprese, di ben più ampie dimensioni, operanti nel settore in esame, quali Enel
ed Eni.
Il Collegio osserva però che non è possibile operare un raffronto con gli importi
comminati ad altri operatori commerciali, essendo noto che l'ammissibilità di
una siffatta censura postula, anzitutto, l'assoluta identità delle situazioni
poste a raffronto.
Nel caso di specie, accanto alla dimensione economica delle imprese, hanno
formato oggetto di valutazione e di bilanciamento gli ulteriori parametri
indicati dall'art. 11 della l.n. 689 del 1981 (al
quale rimanda l'art. 27, comma 13 del Codice del Consumo), dei quali la
ricorrente non ha punto dimostrato la non pertinente applicazione da parte
dell'Autorità.
Relativamente al preteso, limitato impatto della pratica, desunto dall'esiguo
numero di contratti stipulati, va sottolineato che la gravità della violazione
è stata ravvisata dall'Autorità principalmente nelle omissioni informative
riguardo alle condizioni economiche dei servizi offerti, in un settore, come
quello in esame, in cui, in relazione al recente processo di liberalizzazione,
"la posizione di asimmetria informativa in cui versa il consumatore medio
rispetto all'operatore si può ritenere [..] particolarmente accentuata".
È dunque evidente che la circostanza rilevata dalla società ha formato oggetto
di bilanciamento - come consentito dal cit. art. 11 della l. n. 689/81 -
rispetto ai restanti indici di gravità della condotta, risultanti dagli
elementi sopra posti in evidenza, secondo un ragionamento che, a parere del
Collegio, si presente esente da vizi logici, soprattutto ove si consideri che,
secondo l'orientamento formatosi in materia di pubblicità ingannevole, non è necessario
procedere ad un accertamento del pregiudizio economico subito dal consumatore.
Come sopra più diffusamente argomentato, la normativa in materia non esaurisce
infatti la sua funzione nel garantire una reazione alle lesioni arrecate agli
interessi patrimoniali dei consumatori, ma è essenzialmente finalizzata
a preservarne la libertà di autodeterminazione.
Quanto, infine, alla circostanza, contestata dalla ricorrente, secondo cui,
contrariamente a quanto ritenuto dall'Autorità, non fosse possibile sottoscrivere
le offerte direttamente on - line, osserva il Collegio che, perlomeno dalla
schermata web versata in atti dalla difesa erariale, risulta, come sopra
accennato, l'esistenza, all'epoca di rilevazione dei messaggi, non solo di un link
attraverso il quale era possibile scaricare la documentazione contrattuale, ma
anche di altro link denominato "aderisci all'offerta".
Per quanto occorrer possa, ancora oggi, nel sito della società, viene
pubblicizzata la possibilità di aderire direttamente on - line alle offerte
proposte.
6.
Per tutto quanto appena argomentato, il ricorso non si appalesa suscettibile di
accoglimento.
Sembra
equo, peraltro, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Roberto
Politi, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario