STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
TRIBUNALE DI RIMINI
ordinanza 11 settembre 2002
ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI
contro
RIMINIFIERE S.r.l.
Il GIUDICE
DESIGNATO
a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 03.09.2002;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
osserva
l’Ente Autonomo della Fiera di Rimini
premesso:
di essere stato riconosciuto con D.P.R. 06.02.1971 n. 369 e di essersi
trasformato in S.P.A. a seguito della L. regionale 25/02/2000 n. 12 con la
denominazione Rimini Fiera S.P.A.;
di aver utilizzato, nel corso degli anni, per contraddistinguere la propria
attività per oltre un trentennio la denominazione "le Fiere di
Rimini", "Fiera di Rimini" e "Riminifiera";
di aver registrato i seguente domain names:
il 17 febbraio 1997 www.fierarimini.it
il 6 dicembre 1999 www.riminifiera2001.it
il 1° febbraio 2000 www.riminifiera.it
il 7 novembre 2001 www.fierarimini.biz
il 7 novembre 2001 www.riminifiera.biz
il 7 novembre 2001 www.riminifiere.biz;
di aver rilevato che la Riminifiere s.r.l. utilizzava il nome a dominio
www.riminifiere.it confondibile con i propri segni distintivi, per
pubblicizzare servizi attinenti alle manifestazioni fieristiche riminesi;
che le trattative per una definizione amichevole erano fallite ed anzi le era
stato notificato atto di citazione con cui la Riminifiere s.r.l., costituita in
data 10 ottobre 2001, premesso di aver depositato il 12 ottobre 2001 domanda n.
IS 000024/2001 per la registrazione del marchio RIMINIFIERE per le classi 35,
41 e 42 e di aver registrato in data 25 giugno 2001 il sito www.riminifiere.it
proponeva inibitoria nei suoi confronti.
Tanto premesso in fatto e ritenuta in diritto la mancanza dei requisiti di
validità della registrazione del marchio "riminifiere" per difetto di
novità e decettività del segno (c.d. impedimenti di valida registrazione) e
l’abusivo utilizzo del marchio medesimo e del sito internet, nonché l’indebita
diffusione su tale sito dei segni distintivi delle manifestazioni ospitate
presso la Fiera di Rimini, registrati come marchi dall’ente fieristico,
chiedeva:
A) inibitoria nei confronti della Riminifiere s.r.l. dell’uso in qualsiasi
forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria anche tramite
internet della denominazione RIMINIFIERE, anche come domain name o indirizzo
nonché l’utilizzazione a qualsiasi titolo dell’indirizzo I.P.
www.riminifiere.it.
B) inibitoria da parte di riminifiere in qualsiasi forma, dei nomi pianeta
birra, sigepfiera, miafiera, medeseafood, nautex, endaprimavera,
sibinternational, dismamusicshow, mondonatura, hydrogeo, parkshow, ricicla,
siarimini, sugrworld, tecnargilla, enterteimentrimini, orietefinanza,
liberirimini ed altri somiglianti.
La Riminifiere s.r.l. costituitasi contestava ogni assunto avversario;
Negava, in particolare, che il termine "Riminifiera"avesse assunto
valenza di segno distintivo dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini e che potesse
pertanto qualificarsi come marchio di fatto, non avendo mai acquisito funzione
distintiva né carattere di notorietà;
Di qui la piena validità della propria domanda di marchio e liceità
dell’utilizzo del sito internet registrato nel giugno 2001; concludeva pertanto
per il rigetto del ricorso proposto dall’Ente Autonomo della Fiera di Rimini e
chiedeva, in via riconvenzionale inibitoria nei confronti della ricorrente
all’uso del termine Riminifiera e/o Riminifiere ed altro somigliante.
All’udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Deve preliminarmente negarsi la proponibilità della domanda riconvenzionale nel
procedimento cautelare:
Non sembra infatti applicabile al rito cautelare l’art. 36 c.p.c. che si
riferisce al solo procedimento a cognizione ordinaria;
Il giudizio cautelare appare inoltre incompatibile con la previsione dei
termini decadenziali previsti per le domande riconvenzionali nel procedimento
di cognizione ordinaria;
La posizione della riconvenzionale nella memoria di risposta e la conseguente
trattazione unitaria di contrapposti ricorsi appaiono inoltre in contrasto con
le forme previste dall’art. 669 bis c.p.c. e con il paradigma procedimentale
delineato dall’art. 669 sexies c.p.c. nonché con le stesse esigenze di celerità
che caratterizzano il procedimento cautelare.
Passando al merito del ricorso proposto dall’Ente Fiera Rimini, nella sommaria
delibazione propria del presente giudizio deve preliminarmente rilevarsi il
conflitto del termine "Riminifiere" con il segno distintivo
"FIERA DI RIMINI", che costituisce la denominazione sociale della
ricorrente ed è stata da questa altresì utilizzata come segno distintivo da
oltre un trentennio.
Si rileva al riguardo che in base al principio di unitarietà dei segni
distintivi il rischio di confusione si produce non solo in caso di interferenza
tra segni distintivi di tipo omogeneo ma anche di tipi diversi a condizione che
ricorra il rischio della confusione.
Nella fattispecie in esame, peraltro, l’espressione FIERA DI RIMINI non
costituisce soltanto la denominazione sociale dell’ente ma sembra altresì
potersi qualificare come marchio di fatto, sussistendo sia l’uso continuato che
la notorietà su tutto il territorio nazionale dell’attività organizzativa
espletata dalla ricorrente.
Il segno Fiera di Rimini deve inoltre ritenersi certamente confondibile con il
termine Riminifiere.
Premesso che la valutazione di confondibilità va effettuata in modo sintetico,
mediante una comparazione d’insieme dei due marchi, non è dubbio che gli
elementi salienti delle due espressioni (c.d. cuore del marchio) sono sia
concettualmente che foneticamente del tutto simili.
Tale valutazione appare altresì confermata dalla tipologia di servizi offerti
dalla resistente, che nel proprio sito internet pubblicizza le manifestazioni
fieristiche ospitate presso la Fiera di Rimini, con conseguente concreto
rischio che gli utenti possano considerare il sito in oggetto come diretta
emanazione dell’ente Fiera di Rimini.
Del pari illegittimo deve altresì ritenersi l’utilizzo senza autorizzazione da
parte della resistente dei marchi registrati dall’Ente Fiera quale segni
distintivi delle diverse manifestazioni fieristiche posto che ai sensi
dell’art. 1 L. Marchi è vietata l’utilizzazione del marchio altrui a fine di
profitto: è infatti riservato al titolare lo sfruttamento in qualsiasi forma,
compresi gli introiti derivanti dalla pubblicità dei propri segni distintivi.
Passando al "periculum" tale requisito deve ritenersi "in re
ipsa" nella lesione del diritto di marchio e nelle fattispecie
concorrenziali, in quanto fondato sull’impossibilità di quantificare nel
giudizio di merito il danno da contraffazione nel suo preciso ammontare, nonché
nel concreto rischio derivante dalla permanenza di un sito recante un segno
distintivo contraffatto, senza alcuna possibilità di preventivo controllo da
parte del ricorrente sul contenuto del sito medesimo.
P.Q.M.
Il Giudice Designato, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Visti gli artt. 669 quater, 669 sexies e 669 octies cpc, così dispone:
Inibisce alla Riminifiere s.r.l. l’uso in qualsiasi forma, in funzione
distintiva, descrittiva o pubblicitaria, anche tramite internet, della
denominazione RIMINIFIERE, anche come domain name o indirizzo nonché
l’utilizzazione a qualsiasi titolo dell’indirizzo I.P. www.riminifiere.it.
Inibisce alla Riminifiere s.r.l. l’uso in qualsiasi forma, dei nomi
pianetabirra, sigepfiera, miafiera, medeseafood, nautex, endaprimavera,
sibinternational, dismamusicshow, mondonatura, hydrogeo, parkshow, ricicla,
siarimini, sugarworld, tecnargilla, enterteinmentrimini, orientefinanza,
liberirimini.
Spese al definitivo.
Rimini, 11 settembre 2002
Il Giudice Istruttore
Dr. Guido Federico