STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
“Regolamento
(CE) n. 733/2002
del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2002
relativo
alla messa in opera del dominio di primo livello .eu”
(testo rilevante
ai fini del SEE)
(Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee del 30.04.2002)
IL
PARLAMENTO EUROPEO e IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La creazione del dominio di primo livello .eu fa parte
degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel
quadro dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
(2) La comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet
fa riferimento alla creazione di un dominio di primo livello .eu e la
risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, relativa all'organizzazione e
alla gestione di Internet incarica la Commissione di incoraggiare il
oordinamento delle politiche legate alla gestione di Internet.
(3) I domini di primo livello costituiscono parte integrante
dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di rimo piano ai fini
dell'interoperabilità del World Wide Web ("WWW "o "Web ")
su scala mondiale. Grazie al ollegamento e alla presenza consentiti
dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli
utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla
rete.I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni
indirizzo Internet di posta elettronica.
(4) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe agevolare l'uso
e l'accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità
dell'articolo 154, paragrafo 2,del trattato, predisponendo un dominio di
registrazione complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello
geografici (ccTLDs) o una registrazione globale tra i domini di primo livello
generici,e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e i
concorrenza.
(5) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe migliorare
l'interoperabilità delle reti transeuropee, in conformità degli articoli 154 e
155 del trattato, garantendo la disponibilità dei server di nomi .eu nella
Comunità. Ciò avrà effetti favorevoli sulla topologia e sull'infrastruttura
tecnica di Internet in Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un
nuovo gruppo di server di nomi nella Comunità.
(6) Grazie al dominio di primo livello .eu,il mercato
interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi
commerciali virtuale basato su Internet.
Il dominio di primo livello .eu dovrebbe offrire un nesso
chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato e
con il mercato europeo.
Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle
organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un
dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo
livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del
commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli
obiettivi dell'articolo 14 del trattato.
(7) Il dominio di primo livello .eu può accelerare i
benefici della società dell'informazione nell'intera Europa, svolgere un ruolo
nell'integrazione dei futuri Stati membri nell'Unione europea e contribuire a
ridurre il rischio di divario digitale con i paesi limitrofi. È pertanto
prevedibile che il regolamento sia esteso allo Spazio economico europeo e che
siano richieste modifiche degli accordi vigenti tra l'Unione europea e Stati
terzi europei, allo scopo di adeguare i requisiti del dominio di primo livello
.eu per consentire la partecipazione degli organismi di tali paesi.
(8) Il presente regolamento non pregiudica la normativa
comunitaria nel settore della protezione dei dati personali. La sua
applicazione dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi relativi al rispetto
della vita privata e alla protezione dei dati personali.
(9) La gestione di Internet si è in genere ispirata ai
principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione.
Nella misura del possibile e fatta salva la normativa
comunitaria, tali principi dovrebbero altresì applicarsi al dominio di primo
livello geografico .eu .A questo riguardo, nella messa in opera del dominio di
primo livello .eu possono essere prese in considerazione le migliori prassi,
affiancate, addove opportuno, da orientamenti o codici di condotta su base
volontaria.
(10) La creazione del dominio di primo livello .eu dovrebbe
contribuire alla promozione dell'immagine dell'Unione europea sulle reti
globali dell'informazione e apportare valore aggiunto al sistema di nomi
Internet oltre ai domini di primo livello geografici nazionali.
(11) Il presente regolamento è inteso a stabilire le
condizioni di messa in opera del dominio di primo livello .eu in maniera tale
da designare un registro e determinare il quadro di politica generale entro cui
il registro stesso dovrà operare. Il presente regolamento non disciplina i
domini di primo livello geografici nazionali.
(12) Il Registro è l'organismo incaricato
dell'organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello
.eu,tra cui la manutenzione delle corrispondenti basi dati e dei servizi
correlati di interrogazione destinati al pubblico,il riconoscimento dei
Conservatori del Registro (Registrars),la registrazione dei nomi di dominio
richiesta da parte di Conservatori riconosciuti, la gestione dei server dei
nomi di dominio di primo livello e la diffusione dei file di zona relativi ai
domini di primo livello. I servizi di interrogazione destinati al pubblico
associati al dominio di primo livello sono denominati interrogazioni "Who
is ". Le basi di dati di tipo "Who is " dovrebbero essere
conformi alla normativa comunitaria sulla protezione dei dati e il rispetto
della vita privata.
L'accesso a tali basi fornisce informazioni sui detentori
dei nomi di dominio e costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare la
fiducia degli utilizzatori.
(13) Dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse, la Commissione
dovrebbe designare un Registro servendosi di una procedura di selezione aperta,
trasparente e non discriminatoria. La Commissione dovrebbe stipulare con il
Registro selezionato un contratto che specificherà le condizioni applicabili al
Registro stesso per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del
dominio di primo livello .eu e che sarà limitato nel tempo e rinnovabile.
(14) La Commissione,in rappresentanza della Comunità
europea,ha chiesto la delega per il codice UE,con lo scopo di creare un dominio
di primo livello geografico Internet. Il 25 settembre 2000 l'Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha adottato una risoluzione,
secondo cui "i codici alfanumerici a 2 elementi sono delegabili in quanto
domini di primo livello geografici solo nei casi in cui l'Agenzia di
aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio elenco
eccezionale di nomi riservati, la destinazione esclusiva (reservation)del
codice destinata a coprire qualsiasi utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia
necessaria una rappresentazione codificata della denominazione del paese,
territorio o regione in questione ".Il codice UE adempie a tali condizioni
ed è quindi "delegabile "alla Comunità europea.
(15) L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN)è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che
rappresentano i domini di primo livello geografici presso i Registri. La
risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, incoraggia la messa in opera dei
principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello geografici
adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee).Il Registro
dovrebbe concludere un contratto con l'ICANN nel rispetto dei principi del GAC.
(16) L'adozione di misure in materia di registrazione
abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i
titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione
nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici,un determinato
periodo di tempo (periodo "sunrise") in cui la registrazione dei loro
nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari di diritti
preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria
e organismi pubblici.
(17) La revoca dei nomi di dominio non dovrebbe essere
effettuata in maniera arbitraria. È tuttavia possibile ottenere una revoca in
particolare qualora il nome di dominio fosse manifestamente contrario
all'ordine pubblico. La politica in materia di revoca dovrebbe comunque
prevedere un meccanismo opportuno ed efficace.
(18) Occorrerebbe adottare norme in materia di "bona
vacantia "per regolamentare lo status dei nomi di dominio la cui
registrazione non è rinnovata o che, ad esempio per effetto del diritto di
successione, restano senza detentore.
(19) Il nuovo Registro del dominio di primo livello .eu non
dovrebbe essere autorizzato a creare domini di secondo livello utilizzando i
codici alfanumerici a 2 elementi che rappresentano i paesi.
(20) Nell'ambito stabilito dal presente regolamento, dalle
regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del
dominio di primo livello .eu e dai principi di politica pubblica in materia di
registrazione, sarebbe opportuno esaminare, in sede di definizione della
politica di registrazione, diverse opzioni, compreso il metodo del "primo
arrivato, primo servito ".
(21) Quando si fa riferimento alle parti interessate,
dovrebbe essere prevista una consultazione che comprenda in particolare le
autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni e le persone fisiche. Il
Registro potrebbe istituire un organo consultivo incaricato di organizzare tale
consultazione.
(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente
regolamento tra cui i criteri della procedura di selezione del Registro, la
designazione del Registro e l'adozione di regole di politica generale sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio,del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione, le misure di attuazione del presente regolamento (1 ).
(23) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la messa in
opera del dominio di primo livello .eu,non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque,a causa delle dimensioni e degli
effetti dell'inter- vento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto
necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 - Obiettivo e campo d'applicazione
1. Obiettivo del presente regolamento è la messa in opera
del dominio di primo livello geografico (ccTLD).eu nella Comunità. Il
regolamento stabilisce le condizioni di tale messa in opera, in particolare per
quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di
politica generale entro il quale opererà tale Registro.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le
disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i domini di primo
livello geografici nazionali.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Registro " l'organismo al quale sono affidate
l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello
.eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi
correlati di interrogazione destinati
al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la
gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di
dominio di primo livello del Registro e la diffusione dei file di zona relativi
ai domini di primo livello;
b) "Conservatore del Registro (Registrar)" una
persona o organismo che, attraverso la stipulazione di un contratto con il
Registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti.
Articolo 3 - Caratteristiche del Registro
1.La Commissione:
a) definisce, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 3,i criteri e la procedura per la designazione del
Registro;
b) designa, conformemente alla procedura di cui all'articolo
6, paragrafo 2,il Registro dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse e una volta
conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse;
c) conclude, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 6,paragrafo 2,un contratto che stabilisce le condizioni secondo
cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del
dominio di primo livello .eu attuate dal Registro. Il contratto concluso tra la
Commissione e il Registro è limitato nel tempo e rinnovabile.
Il Registro non può accettare registrazioni finché non è
definita la politica di registrazione.
2. Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito
conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede
legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio
della Comunità europea.
3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il
Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di
primo livello geografico .eu.A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi
adottati dal comitato GAC (Governmental
Advisory Committee).
4. Il Registro del dominio di primo livello .eu non agisce
direttamente in quanto Conservatore.
Articolo 4 - Obblighi del Registro
1. Il Registro rispetta le regole, le politiche e le
procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all'articolo
3. Il Registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie.
2. Il Registro:
a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo
livello .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi
di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità;
b) registra nel dominio di primo livello .eu,a cura di
qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti
da:
i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale,
amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della
Comunità europea; o
ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della
Comunità europea,fatta salva l'applicazione della normativa nazionale;o
iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della
Comunità europea;
c) applica diritti, direttamente connessi ai costi
sostenuti;
d) mette in applicazione la politica e la procedura di
risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei
costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di
dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi,ivi compresi i diritti di
proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni
prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo 5,
paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate
garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica
lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;
e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei
Conservatori del dominio .eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive
ed eque tra detti Conservatori;
f) assicura l'integrità delle basi di dati dei nomi di
dominio.
Articolo 5 - Quadro politico
1. La Commissione, previa consultazione del Registro e applicando
la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica
pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo
livello .eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale
politica include segnatamente:
a) una politica per la risoluzione delle controversie in
sede extragiudiziale;
b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva
e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di
procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai
titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione
nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo
per la registrazione dei loro nomi;
c) una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di
dominio, comprendente la questione "bona vacantia ";
d) questioni di lingua e i concetti geografici;
e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e
altri diritti.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri
Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione
ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione
politica o territoriale e che possono:
a) non essere registrati, oppure
b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello
conformemente alle regole di politica pubblica.
La Commissione comunica immediatamente al Registro l'elenco
dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla
pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al Registro.
Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno
Stato membro o la Commissione sollevino un'obiezione riguardo a una menzione
contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per
ovviare alla situazione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6,
paragrafo 3.
3. Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il
Registro adotta la politica iniziale di registrazione per il dominio di primo
livello .eu in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate.
Il Registro applica,nella poli- tica di registrazione,le regole di politica
pubblica adottate a norma del paragrafo 1,tenendo conto dell'elenco di
eccezioni di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione informa periodicamente il Comitato di cui
all'articolo 6 delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 6 – Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le
comunicazioni istituito dall'articolo 22,paragrafo 1,della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro)(1 ).Fino all'istituzione del comitato per le comunicazioni,
conformemente alla decisione 1999/468/CE,la Commissione è assistita dal
comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio,del
28 giugno 1990,sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realiz- zazione della fornitura di una rete
aperta di telecomunicazioni
(Open Network Provision
—ONP)(2 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 3 e7della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e7della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6,della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4.Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Articolo 7 - Mantenimento di diritti
La Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio
di primo livello .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli
altri diritti relativi alle banche dati del Registro atti a garantire
l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il
Registro.
Articolo 8 - Relazione sull'attuazione
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di
primo livello .eu un anno dopo l'adozione del presente regolamento e
successivamente ogni due anni.
Articolo 9 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P.COX
Per il Consiglio
Il Presidente
M.ARIAS CAÑETE