STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

via Bocca di Lupo, 19  -  40123  BOLOGNA

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

I SEZIONE CIVILE

 

 

in persona del Giudice Monocratico

dott. GEREMIA CASABURI

ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nella causa civile iscritta al n. 2697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 1999, avente ad oggetto: tutela marchio

 

T R A

 

PLAYBOY ENTERPRISES INC., società di diritto USA

Elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 20, presso lo studio dell’avv. Fulvio Marrucco, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fabio Angelini e Giovanni Antonio Grippiotti (Foro di Roma)

attore

 

E

 

GIANNATTASIO MARIO

Elettivamente domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia 18, presso gli avv.ti Luigi e Luigi jr Campese, che lo rappresentano e difendono.

e

C.S. INFORMATICA DI GILDA COSENZA  in persona del legale rappresentante

Elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia, piazza Torretta 18, presso lo studio dell’avv. Bruno Campese, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro Braccini (foro di Pisa)

convenuti

 

E

 

C.N.R. CENTRO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elettivamente domiciliato ex lege in Napoli, via Diaz 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende

chiamato in causa

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

 

 

Con ricorso ex art. 61 – 63 legge marchi (ma anche richiamando la normativa in materia di concorrenza sleale e  quella a tutela del diritto d’autore)  la società Playboy enterprises Inc (d’ora in avanti: Playboy)  esponeva di essere titolare, tra l’altro, del  notissimo marchio Playboy, registrato anche in Italia (in diverse versioni), e – essendo presente su Internet-  di aver anche registrato sin dal 1994 il nome di dominio playboy.com.

 

La ricorrente deduceva poi che  in rete era apparso un sito web contraddistinto dl nome www.playboy.it,  concesso dall’autorità italiana il 13 marzo 1998, a seguito di richiesta di tale Mario Giannattasio; il provider era la CS informatica, ditta individuale con sede in Pisa. Si tratta di un sito a pagamento, e ha contenuto erotico e/o pornografico. La società ricorrente non aveva mai autorizzato l’uso del proprio nome; il sito, inoltre, conteneva fotografie  di proprietà dell’istante.

 

Da qui la domanda cautelare volta  conseguire l’inibitoria all’uso, da parte dei resistenti indicati, del proprio marchio in Internet, come nome di dominio; l’istante aveva altresì richiesto ordinarsi la cancellazione dal sito del Giannattasio delle proprie fotografie, la  pubblicazione per estratto del provvedimento sulla stampa e – infine   - la previsione di una penale ex art. 63 cpv legge marchi.

Il provvedimento di inibitoria veniva concesso dal GD con decreto del 2 dicembre 1998, confermato, all’esito di istruttoria cautelare a contraddittorio integro, con ordinanza del 14 gennaio 1999, a sua volta confermata anche all’esito del giudizio di reclamo con ordinanza del 24 marzo 1999 (GADI, 3992)

 

Con atto di citazione, notificato il 27 febbraio 1999, Playboy instaurava il giudizio di merito, chiedendo nei confronti del Giannattasio e della CS Informatica di Gilda Cosenza:

a) accertare che l’uso del termine Playboy da parte del convenuto Giannattasio come domain name identificante l’omonimo sito web costituisce contraffazione del marchio Playboy   e della omonima denominazione sociale;

b)  inibirsi al Giannattasio l’uso in qualsiasi forma del termine Playboy;

c) ordinarsi al medesimo la cancellazione del domain name cit. e la cancellazione di ogni riferimento al marchio in questione, in qualsiasi forma, anche  come metatag;

d) condannarsi entrambi i convenuti al risarcimento dei danni sia per la contraffazione del marchio che per concorrenza sleale e per la violazione della normativa in materia di diritto d’autore (importo quantificato in ultimo in lire 500.000.000) e) pubblicazione della sentenza su giornali e siti web.

 

Il Giannattasio si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, deducendone l’infondatezza.

La C.S. informatica  pure si costituiva   e chiedeva il  rigetto della domanda, e in via riconvenzionale la  condanna della società attrice ai danni; su autorizzazione del GI chiamava in causa, per esserne garantita, con atto notificato il 23 6 1999, la R.A.  italiana- GARR, Istituto per le applicazione telematiche del CNR (consiglio nazionale delle ricerche).

 

Si costituiva il CNR (l’istituto per le applicazioni telematiche ne è organo, non dotato di personalità giuridica) e chiedeva il rigetto della domanda nei propri confronti.

 

All’esito, le parti concludevano come in atti; l’attore inoltre chiedeva che, accertato il proprio esclusivo diritto di marchio  quanto al termine Playboy,  anche come domain name, si ordinasse alla RA l’assegnazione del dominio Playboy.it. a favore della licenziataria esclusiva europea Playboy Products and Services International B.V.      

La causa veniva quindi assegnata in decisione.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

A)    INTERNET E DIRITTO, PREMESSA DI METODO

 

1) Criteri di redazione della sentenza, in particolare con riferimento ad INTERNET

 

Va subito svolta una precisazione di metodo.

Il  Tribunale - consapevole della rilevanza della controversia, anche economica, e della complessità delle problematiche  giuridiche connesse - intende rendere conto in modo compiuto delle ragioni giuridiche della propria decisione, adottata a cognizione piena (si tratta, oltretutto, verosimilmente, di una delle prime sentenze in materia).

Resta fermo, tuttavia, che qualunque  provvedimento giurisdizionale,  per quanto ampiamente motivato, non può e non deve avere le caratteristiche dell’intervento dottrinale, per l’intuitiva radicale diversità di funzione.

Il  Tribunale si atterrà perciò ai criteri dettati per la motivazione delle sentenze dall’art. 132 n. 4  C.P.C. e 118 norme di att. : si riporteranno le ragioni giuridiche (e i relativi presupposti di fatto) della decisione, vale a dire il percorso logico -  giuridico   seguito ed i principi di diritto applicati, evitando di riportare quegli argomenti , anche prospettati dalle parti, non condivisi (Cass. 10 giugno 1997, n. 5169, Giust. Civ., Mass. 1997, 952, id., 11 febbraio 1998, n. 1390, ivi, 1998, 301).

Ciò con la massima concisione possibile, compatibilmente con la esigenza  di rendere conto in modo esaustivo   delle numerose questioni che la decisione implica (specie a fronte, lo si rileva incidentalmente, dell’ampiezza degli scritti difensivi, soprattutto di parte attrice);  è poi evidente che sarà osservata la prescrizione dell’art. 118 comma 3 cit. (fermo che dell’elaborazione dottrinale, reperita anche a mezzo di ricerca on line, si terrà conto).

Il Tribunale, inoltre, ridurrà al minimo la descrizione di dati  e procedimenti tecnici, relativi ad Internet : si tratta infatti di nozioni – e di definizioni – che già possono considerarsi di dominio comune,  almeno per gli operatori giuridici,  e comunque – nel presente giudizio– non controverse, né possibile fonte di confusione.

 

2)  INTERNET e diritto: “crisi” dell’Ordinamento

 

La controversia per cui è causa è di agevole soluzione in fatto; di contro presenta profili di notevole complessità in diritto.

 

Ciò per due ordini di motivi, d’altronde ben noti agli operatori giuridici:

in primo luogo il fenomeno Internet (si adotta volutamente tale sintetica e atecnica indicazione generale) non ha ancora avuto, in Italia, una specifica regolamentazione normativa, tantomeno a livello legislativo, sia pure solo settoriale (ma v. il disegno di legge n. 4594, meglio noto come d.d.l. Passigli, presentato in Parlamento la scorsa legislatura, poi decaduto, come altri con lo stesso oggetto, Giust. Civ. 2000, II, 493; Foro It., 2000, I, 2337).

In secondo luogo   l’emersione  giurisprudenziale degli aspetti giuridici di Internet è – sempre nel nostro Paese– ancora relativamente recente: i primi provvedimenti editi sono del 1996, per un totale – ad oggi – di circa un centinaio (v., per una ricognizione quasi esaustiva, i provvedimenti riportati in Galli, I domaine nomes nella giurisprudenza, Milano, 2001,  da ora in avanti: Galli ).

D’altronde la stessa diffusione, in Italia, della rete , è divenuta rilevante solo nella seconda metà dello scorso decennio, pur se con un ritmo di espansione  che può ormai considerarsi esponenziale.

Tale evoluzione tecnonologica  ha quindi messo in crisi il diritto,  nel senso che ha determinato delle lacune dell’ordinamento giuridico, vere o supposte.

Ciò – oltretutto – a fronte della oggettiva pericolosità del fenomeno Internet, che  per le  sue stesse caratteristiche (l’immaterialità, cui è correlata la mancanza di definitività temporale, la costante inesorabile mutevolezza…)   è fonte di molteplici illeciti .

Tuttavia il Tribunale reputa che sia – ancorché utopistico – giuridicamente errato configurare l’esistenza di un (non meglio definito) cyberdiritto, con regole proprie  (non è dato sapere poste da chi).

Costituisce poi  addirittura una sorta di rinuncia allo svolgimento della funzione giudiziaria l’interpretazione “tecnocratica”  sostenuta da una del tutto minoritaria giurisprudenza “toscana” (v. infra) secondo cui  <<finchè Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale…. gli aspetti operativi, tecnici e logici … prevalgano sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome – dominio>>.

D’altronde – in termini ancor più generali – è criticabile, alla stregua delle stesse regole della lingua italiana, l’uso, e l’abuso,  riferito alla rete, delle parole multimediale e, soprattutto, virtuale (Internet   è infatti  un fenomeno ben tangibile, nel senso che appartiene – e come – al mondo reale). Sicchè, nel caso di specie, la richiesta – da parte della società attrice – di una tutela ultramediatica appare inutilmente suggestiva.

 

3)  Verso il superamento delle  lacune

 

Il Tribunale, anche considerando che la sentenza impone una riflessione più pacata rispetto a quella consentita dai provvedimenti cautelari,  avverte allora la necessità di ribadire che il fenomeno Internet, come tutti quelli che interessano l’Uomo, non può sottrarsi alla regolamentazione giuridica.

E’ infatti vero che Internet è una rete aperta, senza “padroni”, cui tutti possono potenzialmente accedere (No one owns Internet), e che dà luogo a manifestazioni anarchiche: ma  ciò non significa anche che sia una sorta di  entità astratta, sottratta ad ogni norma che non sia strettamente tecnica.

A fronte della complessità del  fenomeno taluno ha ritenuto che possa essere definito solo in negativo, per quel che non è: ma – per quel che qui interessa - Internet, (utilizzando così una delle tante possibili definizioni) null’altro è che <<il fenomeno telematico conseguente alla interconnessione dei computer che,  attraverso l’utilizzo delle reti di telecomunicazioni esistenti, possono dialogare utilizzando protocolli univoci e servizi di comunicazione standardizzati>>.

E’ cioè un fenomeno di comunicazione, anche d’impresa, ove la pubblicità commerciale ha un ruolo di grande rilievo; in definitiva è un fenomeno nuovo, certo, ma non incompatibile con le categorie giuridiche già conosciute.

L’emersione di  lacune dell’ordinamento a fronte di innovazioni tecnologiche, d’altronde, costituisce un fenomeno non nuovo: possono ricordasi i rilevanti problemi giuridici, anche di ordine internazionalistico, seguiti alla diffusione del telefono (invenzione che, in un certo senso, si pone all’inizio di un percorso che ha condotto proprio ad Internet); e si rifletta anche sugli sviluppi “indotti” al tradizionale diritto della navigazione dalla nascita e dalla diffusione della aviazione.

Vuole dirsi che l’Ordinamento  - anche a fronte di innovazioni vissute dai contemporanei come rivoluzionarie – ha sempre trovato, in sé stesso, i rimedi, in un certo senso gli  anticorpi,  assimilando (e quindi dando veste giuridica) al fenomeno nuovo: ciò in un primo momento ad opera degli interpreti (giudici e studiosi), che si avvalgono, soprattutto, dell’analogia e dell’interpretazione estensiva (pur se le soluzioni iniziali sono talora inappaganti ed inadeguate) ; in un secondo momento, e non necessariamente, interviene il legislatore.

Così è accaduto e sta tuttora accadendo  anche – e questa volta di recente – per le implicazioni giuridiche dell’informatica (oggetto, ormai, di non pochi interventi legislativi, nei settori più diversi, anche processuali), così sicuramente sta accadendo e accadrà per Internet (che  dell’informatica è pur sempre espressione).

Allo stato, grazie anche a contributi dottrinali sempre più approfonditi (e attenti alle elaborazioni   straniere, sviluppate evidentemente specie negli USA) possono ritenersi ormai già formati orientamenti costanti per diversi e importanti aspetti del fenomeno: si allude, in primo luogo, alla sicura, estesa applicabilità della disciplina della proprietà intellettuale ed industriale.

Il Tribunale, in definitiva, condivide l’opinione, autorevolmente espressa, secondo cui Internet è un fenomeno non troppo dissimile, in ultima analisi, “dal già conosciuto”:  e ad esso possono allora ampiamente applicarsi modelli normativi e metodi di ragionamento già in uso, con gli opportuni adattamenti.

 

4)  INTERNET e la giurisprudenza

 

La strada da percorrere, beninteso, è ancora impervia: è infatti innegabile che esistono ampie zone d’ombra, poco  esplorate , o anche del tutto trascurate, su aspetti pure di grande rilievo di INTERNET (v. infra sulla responsabilità del provider e della R.A.).

Infine – ed è rilievo di non poco conto – la giurisprudenza edita è tutta di merito, in quanto la Corte di Cassazione non ha ancora potuto esercitare la propria funzione nomofilattica, ex art. 65 Ord. Giud.

Anzi, a ben considerare, i provvedimenti editi sono pressochè esclusivamente ordinanze cautelari (alcune collegiali, emesse in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c.), pronunciate ai sensi dell’art. 700 c.p.c. , o anche degli artt. 61 – 63 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (in seguito: legge marchi); la  inevitabile sommarietà della decisione cautelare, che si traduce- per i profili di diritto – nel mero accertamento della possibile fondatezza della pretesa della parte ricorrente (fumus boni iuris) comporta anche, talora, una eccessiva stringatezza (se non superficialità) di non poche delle motivazioni dei provvedimenti in parola.

 

5) Gli illeciti in Internet

 

A fronte delle enormi potenzialità ed ella inesauribile ricchezza di contenuti di Internet possono configurarsi –come già accennato -  gli illeciti più diversi.

Dottrina e giurisprudenza segnalano in particolare la possibilità che, in rete, circolino messaggi diffamatori, o  per quanto qui interessa,  che sia violata la normativa sul diritto d’autore, ovvero sulle privative industrialistiche, o infine che siano commesse condotte di concorrenza sleale.

Ad una pluralità di discipline normative invocabili corrisponde, evidentemente, una pluralità di titoli di responsabilità.

È un dato acquisito che il sistema di responsabilità civile è ormai policentrico.

Una prima fondamentale distinzione è tra responsabilità di fonte contrattuale e illecito extracontrattuale; contrattuali sono in primo luogo i rapporti tra titolare del sito e provider e (come nella specie) tra quest’ultimo e RA. (ulteriori rapporti contrattuali sussistono tra il provider e il concessionario dell’infrastruttura di base).

La dottrina, al riguardo, configura contratti atipici, con elementi di taluni contratti nominati.

Nella specie la responsabilità delle parti convenute  dalla Playboy è – fin alla prospettazione della citazione – di tipo aquiliano; è d’altronde appena il caso di ricordare che la società attrice ha proposto l’azione di contraffazione (chiedendo il relativo risarcimento) ed e art. 2598 ss c.c.

 

B)  INTERNET , DOMAIN NAME e SEGNI DISTINTIVI

 

6)  L’interferenza tra domain name e segni distintivi: la normativa applicabile; l’orientamento prevalente…

 

L’uso commerciale dei domain names solleva il problema della interferenza con i segni distintivi dell’impresa;  infatti i domain names  talora coincidono con marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque presentano elementi di somiglianza con questi ultimi.

Il primo problema da affrontare è allora quello  della qualificazione giuridica dei domain names e, quindi, della individuazione delle norme applicabili, in primo luogo per risolvere i conflitti scaturenti dalle interferenze sopra richiamate .

Si tratta della questione di maggiore rilievo e che però ormai  pone i minori problemi, in quanto sul punto dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati univoci  e difficilmente reversibili, cui il Tribunale aderisce (il che lo esonera, evidentemente, da particolari approfondimenti).

Si è già affermato che Internet costituisce in primo luogo una forma di comunicazione, anche di  impresa, nonché un veicolo pubblicitario (Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820,  Dir. industriale 1997,1064).

Da qui allora l’applicabilità delle regole in materia di segni distintivi: questi  ultimi a loro volta mezzi di comunicazione d’impresa, specie alla stregua delle concezioni più avanzate che saranno esaminate in prosieguo.

Costituisce così   principio ormai consolidato che

<<per la sua capacità di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che  può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet>>, v. Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit. (è il provvedimento di reclamo della fase cautelare del presente giudizio, che pure mai le parti hanno richiamato nelle proprie difese). Il leading case è ritenuto  Trib. Milano 10 giugno 1997, GADI, 3666, Foro it. 1998,I, 923 caso Amadeus: <<Va  inibito,  in quanto  integra  contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo  della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga  a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio predetto>>.

Pertanto è  senz’altro illecito l’uso di un domain name  confondibile con un segno distintivo altrui anteriore (e non solo quando l’appropriazione di quest’ultimo (con la registrazione del domain name) è avvenuta all’esclusivo scopo di ottenere un ingiusto profitto, c.d.  domain grabing).

E’  veramente superfluo richiamare ulteriore giurisprudenza (comunque analiticamente riportata in Galli, op. cit.), tranne forse – per la completezza della motivazione – Trib. Viterbo 24 gennaio 2000, caso Touring, Corr. Giur. 2000,  1367; GADI, 4124; Foro It.. 2000, I, 2334.

 

7)  segue: … e la tesi minoritaria

 

E’ invece assolutamente minoritario, al punto di essere definito dai commentatori “anarchico” e addirittura “bizzarro” l’orientamento espresso da alcune decisioni toscane (Trib. Firenze 29 giugno 2000, Dir. Ind., 2000, 331;   id. sezione dist.  di Empoli 23 novembre 2000, Giur. It. 2001, 1902, ; ma v. anche Trib. Bari, 24 luglio 1996, Foro It., 1997, I, 2316), secondo cui <<la funzione del  domain name system è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere  una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico – logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi>>.

Si giunge ad affermare,  da parte di tali decisioni, fatte evidentemente proprie nella specie dai convenuti,   che  il domain name è solo un mero indirizzo numerico, tradotto in lettere alfabetiche:  una sorta di numero telefonico.

E’ stato però agevole replicare che il domain name –oltretutto  liberamente scelto dal titolare  (nel rispetto delle regole tecniche), è solo tecnicamente un indirizzo, ma nell’uso commerciale, specie nella prospettiva della pubblicità e del commercio elettronico – e di rimando giuridicamente – può avere in concreto le stesse funzioni dei segni tipici dell’imprenditore, ed è suscettibile di conflitto con questi ultimi.

Così Trib. Modena 1 agosto 2000, Giur. merito 2001, 328 che inoltre  – espressamente confutando i provvedimenti toscani surrichiamati – ha sottolineato che il domain name può avere in comune con i segni  “tradizionali” soprattutto la natura di rappresentazione grafica (denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa  specifica).

Al più può riconoscersi – come ritenuto da alcuni provvedimenti– che la qualifica dei domain names come meri indirizzi telematici o come segni distintivi andrebbe determinata in concreto caso per caso,  v. Trib. Modena,   27 luglio 2000,  id., 328.

D’altronde la possibilità che l’uso di un indirizzo costituisca violazione di un altrui segno distintivo si desume agevolmente  dall’art. 1-bis, comma 1° legge marchi.

Il  valore e la funzione commerciale dei domain name, inoltre, sta anche nella loro capacità – economicamente rilevantissima – di “catturare” il consumatore nella rete,  orientandone le scelte di consumo.

In particolare  l’importanza dei domain names, coincidenti con segni distintivi,  sta nel fatto che consentono all’utente medio, di individuare l’indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.

Essi allora, in quanto consentono di individuare nella rete un soggetto commerciale, sono a loro volta segni distintivi:  è stato giustamente rilevato che i domain names sono  davvero – come si è rilevato – “la chiave” per l’ingresso nella new economy , e segnano inevitabilmente il divario tra il mercato tradizionale e la rete Internet.

Infine sembra che il vulnus all’uniformità dell’insegnamento giurisprudenziale sopra esposto sia stato “cicatrizzato”  dalla stessa giurisprudenza toscana successiva; così Trib. Firenze, 28 maggio 2001, Guida al diritto, 2001, fasc. 37, 39, che ha riformato id.  sez. distaccata Empoli 23 novembre 2000, Dir. Inf. 2001, 509., ha prestato piena adesione all’accostamento tra domain name e segni distintivi dell’impresa.

 

8)  Domain name, insegne marchi e segni atipici

 

Vi è invece qualche perplessità, in giurisprudenza, sul tipo di segno distintivo cui il domain name è riconducibile: Trib. Milano 10 giugno 1997, cit, richiama l’insegna <<in quanto il sito spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l’imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto>>; v. anche Trib. Ivrea 19 luglio 2000 Dir. Ind. 2001, 177; in tale prospettiva la tutela è essenzialmente quella prestata ex art. 2598 c.c.

Tale accostamento, certo suggestivo,  è stato criticato in dottrina, osservandosi che non sempre il sito contrassegnato dal domain name  è strumento per l’esercizio di una attività economica. Anche in tale ipotesi, d’altronde il domain name contrassegna generalmente prodotti (venduti in quel sito), o servizi; ed allora potrebbe essere meglio assimilato ad un marchio.

Effettivamente domain names e   marchi assolvono una funzione che può definirsi induttiva, in quanto – attraverso una serie di associazioni mentali – comunicano informazioni e suggestioni su un certo prodotto o servizio.

La dottrina e la giurisprudenza più recenti, infatti, a seguito soprattutto della novella del 1992 alle legge marchi, hanno sottolineato che il marchio non ha più la funzione solo distintiva, di origine di provenienza, ma anche – e sotto il profilo economico soprattutto – quella pubblicitaria e di garanzia (pur se non in senso strettamente giuridico) della qualità del prodotto o del servizio cui si riferiscono.

L’equiparazione al marchio, peraltro, non può essere piena: diversissimi sono i presupposti per la registrazione e diversa e anche la natura dei diritti che su di essi incidono (i domain name sono solo assegnati in uso).

 

Marginale è poi l’accostamento alla testata giornalistica  (v. Trib. Viterbo,. 24 gennaio 2000  secondo cui << un sito del world wide web (può) essere equiparato ad una rivista o altra pubblicazione del tipo cartaceo classico: con una home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea>>).

E’ preferibile, ad avviso del Tribunale, il richiamo al c.d. segno distintivo atipico, figura riconosciuta dalla giurisprudenza ( v. – con riferimento allo slogan pubblicitario – App. Roma 20 gennaio 1981, GADI, 214); ed  in realtà il domain name ha - alla stregua di quanto si è prima rilevato-  un valore giuridico ed economico autonomo, irriducibile ai segni preesistenti.

 

La questione, in realtà, non è di  rilievo decisivo: la giurisprudenza più avveduta ha avuto modo di sottolineare che -  a prescindere dall’etichetta giuridica che si vuol dare ad un segno -  esso,  in quanto utilizzato nel commercio e nell’esercizio di una attività di impresa,  se costituisce contraffazione degli altrui segni distintivi , viola la normativa a tutela di questi ultimi, nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale,  arg. ex Trib. Genova 13 ottobre 1999, Dir. Inf., 2000, 346 (per la tutela anche della denominazione sociale, a fronte di contraffazione a mezzo di domain name,  v. Trib. Napoli 27 maggio 2000, Giur. Nap., 2001, 3, 93).

In particolare va richiamato  l’art. 1 legge marchi, che  assicura al titolare del marchio registrato l’utilizzo esclusivo del proprio segno, con interdizione di altrui segni uguali o simili (se confusori).

La norma in parola   non specifica però  i contesti in cui può realizzarsi l’uso da parte di chi non ne   è titolare;  pertanto nulla osta  a che l’ambiente Internet  si ricondotto a tale previsione;  d’altronde – e di converso -- la tutela non si vanifica solo perché ci sono nuovi strumenti di comunicazione

 

Così  - nella fase cautelare  si è già pronunciato anche questo Tribunale, ord. 24 marzo 1999 cit. : «Poiché la tutela prevista dall’art. 1 l.m. è strutturata in modo tale da garantire il rispetto dei diritti connessi al marchio prescindendo dalla tipizzazione del fatto illecito attraverso il quale detti diritti risultano violati, essa trova immediata e diretta applicazione in tutti i casi in cui l'utilizzazione di qualsiasi altro segno, ed attraverso qualsiasi tipo di comportamento, determini la situazione pregiudizievole contemplata dalla norma. Pertanto anche il domain name, considerata la sua attitudine identificativa, può rientrare tra i segni idonei in concreto a creare confusione con il marchio registrato»

 

Vi è di più: sempre l’art. 1 cpv legge marchi consente al titolare di utilizzare il proprio marchio nella corrispondenza e nella pubblicità, e anche tale previsione  sembra corrispondere ad alcuni fondamentali profili di Internet (pur se non prevedibili dal legislatore, del 1941 e anche del 1992); in particolare può derivarsene  il diritto del titolare del marchio all’uso esclusivo dello stesso come domain name.

E pure riconduce ad Internet, anzi agli stessi domain names, l’art. 13 legge marchi, che  vieta l’adozione di una denominazione uguale o simile all’altrui marchio; l’art. 17, d’altro canto, stabilisce che non sono nuovi – e non possono  essere registrati – i segni identici o simili ad altro segno già noto come altrui ditta,  denominazione o ragione sociale, insegna.

La dottrina ha d’altronde elaborato, con riferimento alle due ultime norme citate,  il principio di unitarietà dei segni distintivi, e di circolarità della tutela.

Si afferma così che il segno distintivo è slegato da un determinato e specifico ambito di operatività; ciascun segno è idoneo a violare o ad essere violato da segni pur di tipo diverso.

Anche l’uso dei domain names, può dare luogo ad una tale interferenza, non diversamente da lesioni con altri mezzi, giornali, radio TV.

 

Da qui l’unitarietà della normativa applicabile:  vale a dire che ai domain names si applicherà, in via diretta e non analogica, la disciplina dei segni distintivi, in primo luogo – evidentemente – quella archetipale dei marchi.

In termini v. – ad esempio - Trib. Parma, 26 febbraio 2001 (Galli, 76) secondo cui  il domain name è «un nuovo segno distintivo dell’impresa, suscettibile, in quanto tale, di entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base al principio dell’unità dei segni distintivi desumibile dall’art. 13 l.m.».

 

L’applicabilità ad Internet del diritto dei marchi, peraltro, deve misurarsi – così come può trovare dei limiti – nelle peculiarità del sistema stesso; così, ad esempio,  il sistema Internet   non conosce confini, sicchè ad esso è inapplicabile  il principio di territorialità (fondamentale nel diritto dei marchi), così come non può trovare applicazione il principio di specialità.

Infine non si esamina, perché non richiesta, la possibilità di tutelare la testata, abusivamente usata come domain name, alla stregua della normativa sul diritto d’autore (v. Trib. Padova  14 dicembre 1998, Trib. Bari 18 giugno 1998, Foro It., 1999, 3061).

 

9)  L’irrilevanza del principio first come first served.

 

La registrazione dei siti, effettuata dalla RA italiana, si regge sul principio, meramente cronologico, first come first served: chi chiede la registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non coincida con altro già registrato (per ragioni tecniche il domain name può essere assegnato una sola volta).

La RA svolge esclusivamente un controllo tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori.

Da qui il principio, fermamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui la pur regolare registrazione è inidonea a conferire diritti  di sorta; v. Trib. Cagliari 25 febbraio 2000, Gius, 2519 (relativa alla tutela di un marchio celebre di fatto);  Trib. Vicenza 6 luglio 1998, GADi, 3824; Trib. Roma 2 agosto 1997, caso Porta Portese,  Foro It., 1998, I, 923; Dir. industriale 1998, 138. La regola First come è quindi irrilevante, ai fini che qui interessano: non ha forza normativa, ma  natura al più  solo privatistica, e non potrà mai essere opposta ai terzi.

Pertanto l’uso di un domain name pur  correttamente attribuito dal punto di vista tecnico può ben integrare gli estremi – a seconda dei casi – della lesione del diritto al nome, o della concorrenza sleale, o della legge marchi;  il   fatto che si sia ottenuto il domain name seguendo le regole del sistema non vuol dire che si sia sottratti dalle norme giuridiche vigenti, che spiegano la loro efficacia anche in Internet.

 

10) premessa sulle peculiarità del giudizio di contraffazione

 

Il  giudizio di contraffazione e di confondibilità  va condotto alla stregua dei principi generali ormai consolidati in giurisprudenza, ma risente fortemente delle peculiarità  di Internet.

Si è già detto che per quest’ultimo non può operare il principio di specialità: infatti in tutto il mondo non possono coesistere due domain name uguali (principio di univocità), pur se per settori diversissimi, mentre possono esistere marchi identici, se differenziati per l’ambito merceologico e/o territoriale di protezione.

Ne segue allora – come  giustamente osservato in dottrina – una accentuazione  dell’esclusiva del titolare sull’uso del segno che – sul piano della tutela –  si riflette (favorevolmente per il titolare del  segno preesistente) anche sul giudizio di contraffazione.

Peraltro la contraffazione – e quindi la confondibilità -  di un marchio da parte di un domain name successivo andranno affermate o negate  all’esito di una  comparazione  condotta solo  tra parole, e non tra qualunque segno grafico (v. Trib. Bergamo 5 maggio 2001, Dir. Inf., 2001, 735, relativa peraltro ad un marchio con parte denominativa debole).

Infatti il giudizio in parola è necessariamente influenzato dalla essenzialità grafica dei domain name, che hanno struttura rigida: possono  essere costituiti esclusivamente da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto (la portata dell’art. 16  legge marchi, con riferimento ad Internet, deve essere drasticamente “ridimensionata”).

Pertanto il giudizio in parola va condotto tra un marchio denominativo (ovvero tra la parte denominativa di un marchio complesso, se ne costituisce il cuore) di cui si lamenta la contraffazione in rete, da un lato,   e il domain name che si assume in violazione della privativa, dall’altro.

Le eventuali varianti,  idonee ad evitare il rischio di confusione, rispetto al segno altrui,  possono essere solo letterali .

Si è acutamente osservato che – al momento in cui l’utente digita il domain name – è esclusivamente la parte denominativa dello stesso ad avere rilievo: la eventuale parte grafica – che del domain name neanche fa parte -  apparirà solo dopo il collegamento con il sito.

Ma a questo punto sono del tutto irrilevanti  le differenziazioni cromatiche o dimensionali (o anche ottenute con l’aggiunta di simboli o di figure)  che dovessero apparire – essendosi – l’agganciamento  con il segno altrui già verificato in precedenza, prima del collegamento.

Può anzi concordarsi con quella dottrina che giunge a ritenere irrilevanti per l’utente,  al momento della digitazione del domain name, la considerazione dei servizi offerti o la qualità dei soggetti che li offrono, assumendo importanza esclusivamente il segno (o nome) che viene digitato.

La giurisprudenza ha poi segnalato che il giudizio di confusione non è escluso dalla presenza del top level domain name TLDN (ovvero, quando il confronto è tra domain name, dalla presenza di TLDN diversi).

Si tratta, infatti, di un elemento di variazione del tutto marginale; quello geografico (It, Fr…) è assegnato a tutti i richiedenti nell’ambito del country code, ed è assimilabile ad un  nome di uso generale; ha una  rilevanza solo organizzativa, funzionale, nel sistema di  assegnazione dei domain name (e del pari è qui irrilevante, a maggior ragione, l’hostname www).

Considerazioni analoghe possono farsi per il TLDN Com., riservato ai siti commerciali.

V., in termini, Tribunale Roma, 28 agosto 2000,  Dir. informatica 2001, 39.

La parte significativa del domain name – in ultima analisi -  è nella stringa di secondo livello: lì vanno  ricercati gli elementi – propri del giudizio di contraffazione-  di somiglianza ovvero di differenziazione.

Non ha poi particolare rilievo – ai fini dell’identificazione del consumatore medio – rispetto al quale valutare il rischio di confusione, la circostanza che la contraffazione avviene in ambiente Internet.

Infatti deve ritenersi  superata la fase pionieristica ed iniziale,  durante la quale i navigatori Internet erano effettivamente forniti di un livello culturale alquanto superiore alla media, ciò per le particolarità del mezzo di comunicazione, il che li metteva al riparo dalla grande maggioranza dei possibili errori, come ritenuto da parte della dottrina.

L’enorme diffusione, anzi la massificazione dell’uso di Internet, comporta che l’utente  esposto al rischio di inganno e di confusione come qualsiasi altro consumatore, nella realtà commerciale contemporanea.

In prosieguo saranno esaminati ulteriori profili del giudizio di contraffazione e di confusione in ambito Internet.

 

C) IL CASO PLAYBOY: IL FATTO E LE PARTI

 

11)  ll fatto: i marchi  dell’attrice e il sito del convenuto

 

La vicenda per cui è causa può riassumersi nei termini che seguono.

La società attrice, di diritto americano,  è titolare del marchio PlayBoy, registrato in Italia fin dal 1963:  ma più precisamente i marchi PlayBoy  registrati, in varie formi e classi (ma sempre comprensivi della denominazione sociale) sono ben 26 ( v. prod. att.); inoltre pubblica in lingua italiana l’omonima rivista (editore Edizioni Lancio s.p.a.; in Italia circola anche la rivista originale americana).

In particolare va segnalato l’omonimo marchio denominativo (reg. italiana 000138 19 1 93); vi è poi una altra versione in cui la lettera O di playboy è sostituita dalla rappresentazione umoristica di una testa di coniglio con cravatta a fiocchetto (registrazione 438786); la testa di coniglio,  in una ulteriore versione, sovrasta la parola in questione. 

Fin dal 1996 l’attrice ha depositato il marchio per la classe 42 (dom. n. rm96c001117), vale a dire per servizi computerizzati  (accessi in linea riviste nel settore della moda, intrattenimento, costume e altri argomenti di interesse generale).

Quanto ad Internet, l’attrice dal 1994 è titolare del dominio PlayBoy.com; la rivista è disponibile sul web-site .

Tuttavia il 13 marzo 1998 l’Autorità Italiana ha concesso il dominio www.Playboy.it, su richiesta di Mario Giannattasio; quest’ultimo si avvale, come provider, della C.S. informatica.

Il logo del sito è – secondo una definizione dello stesso convenuto, (la testa di) un maiale assatanato di sesso

Si tratta di un sito a pagamento, di carattere erotico - pornografico.

i servizi principali offerti,  sempre secondo l’indicazione del Giannattasio (vedi prod. conv.), sono  indirizzi di massaggiatrici, transessuali, luoghi per incontri di sesso, scambio di coppie ecc. foto porno vietate ai minori, filmati hardcore con scene di sesso esplicite.

E’ previsto un abbonamento il cui costo varia da 59.000 a 119.000 lire (a seconda se di durata mensile o trimestrale).

Il sito del Giannattasio contiene alcune fotografie erotiche i cui diritti d’autore competono alla società attrice (v. elencazione e contratti di copyright  in prod. att.); si tratta di una circostanza incontestata: il convenuto si limita a riferire che si tratta di foto rinvenute nel “libero mercato”.

Infine il sito in questione consente – tramite hyperlink (collegamento telematico) il passaggio ad altro sito di analogo contenuto www.men.it,  che pure presenta foto su cui l’attrice dispone del diritto d’autore.

Da qui il giudizio cautelare prima, e quindi  il presente di merito.

 

12) Le azioni proposte e i legittimati passivi.

 

La società attrice, in particolare, ha proposto la fondamentale azione di contraffazione, ex art. 1 legge marchi, ed ha altresì invocato la normativa in materia della concorrenza sleale.

Il principale destinatario delle domande è quindi il  titolare del sito in contestazione, il Giannattasio, la cui legittimazione passiva – e sostanziale responsabilità – sarà oggetto di accertamento.

Sarà esaminata anche – sotto il profilo della legittimazione passiva-  la posizione del provider, CS informatica, pure convenuta in giudizio.

D’altronde   la   domanda risarcitoria (di cui, peraltro, si rileverà l’infondatezza), l’unica proposta nei confronti della CS informatica, presuppone  l’accertamento della responsabilità del provider,  quanto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

L’attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti della R.A., l’autorità italiana preposta all’assegnazione dei domain name, chiamata in causa solo dal provider (v. infra).

La Playboy ha così esercitato una propria insindacabile facoltà.

Né sussiste alcun litisconsorzio necessario con la RA, atteso che – al più – potrebbero porsi in astratto questioni tecniche relative   all’attuazione dell’inibitoria (ma nella specie ha già trovato attuazione l’inibitoria cautelare)..

La posizione della RA, a fronte della domanda attorea, pur se qualificata,   in definitiva può in qualche misura richiamare quella dei  soggetti terzi destinatari dei provvedimenti di sequestro o descrizione, adottati ex art. 62 legge marchi (non può pertanto condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui <<va  disattesa  l'istanza cautelare   volta  a  ottenere una  pronuncia inibitoria dell'utilizzo  d'un nome di sito  Internet senza chiamare  in causa, oltre   al preteso utilizzatore  abusivo, la "Registration Authority" italiana, v. Tribunale Modena, 7 dicembre 2000 ,  Giur. merito 2001, 328; v. anche  Tribunale Brescia, 11 ottobre 2000,  Dir. industriale 2001, 169) .

 

13) La domanda di garanzia, questioni pregiudiziali e preliminari

 

Va anche esaminata la posizione della parte chiamata in garanzia  da C.S. Informatica: il rigetto della domanda di risarcimento – infatti – non esonera il tribunale da tale valutazione, al fine del governo delle spese (v. infra).

Si pongono alcune questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.

Il provider ha ritenuto di citare la Registration Autority Italiana -   G.A.R.R. “nella persona dell’istituto per le Applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella persona del direttore commissario legale con sede in Pisa”.

Si è costituito il C.N.R.,  a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, deducendo che la R.A.  Registration Authority Italiana costituisce un proprio organo interno, non dotato di personalità giuridica autonoma.

Da qui l’eccezione di irritualità della notifica della citazione; in realtà, tuttavia, il C.N.R. ha sostanzialmente accettato il contraddittorio, e quindi la propria legittimazione passiva.

Infatti l’eccezione processuale è stata avanzata esclusivamente <<ai fini della remissione in termini  ex art. 184 bis c.p.c., per evitare decadenze>>: la questione deve allora ritenersi assorbita, in quanto – in concreto – non vi è stata alcuna violazione delle facoltà processuali di tale parte.

Il C.N.R.  ha poi eccepito l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, sussistendo quella del Tribunale di Roma, foro convenzionalmente eletto, in forza del contratto del 29 aprile 1998 tra il C.N.R. e la C.S. informatica.

L’eccezione è infondata, ex comb. disp. artt. 31, 32  e 33 c.p.c.

La domanda di garanzia, tipica causa accessoria, può infatti essere proposta, alla stregua delle due prime norme cit.,  al Giudice competente territorialmente per la causa principale.

Né rileva che   per la causa di garanzia – sia prevista la competenza territoriale di altro giudice, in forza di clausola convenzionale, ex art. 28 c.p.c..

Infatti,  alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il  foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, puo' subire deroga nel  caso  di  connessione oggettiva,  ai  sensi  dell'art. 33 c.p.c.

D’altro canto il  foro  stabilito  dalle  parti (convenzionale),  essendo di origine pattizia  e  non legale,    luogo  ad una  ipotesi  di  competenza derogata, e  non  inderogabile,  ed anche  quando  sia stabilito come esclusivo  (art. 29  c.p.c.),  non  impedisce, al  pari di ogni altro criterio  determinativo  della competenza,  che   questa  possa essere modificata per  ragioni   di  connessione in  base  alle  regole della prevenzione o  dell'assorbimento   ovvero ancora del cumulo soggettivo (art. 31-40 c.p.c.), v. Cass. 30 luglio 1996, n. 6882,  Giust. civ. Mass. 1996,1080;  15 luglio 1985 n. 4143,   id. Mass. 1985, fasc. 7; 4 giugno 1980 n. 3633,   id. Mass. 1980, fasc. 6.

In termini  v.  ancora Cass.  16 dicembre 1996, n. 11212 ,   id. Mass. 1996,1751, secondo cui in ipotesi di cause contro piu' convenuti, connesse per  l'oggetto  o per  il  titolo, l'attore puo' adire il  giudice  competente per una di esse perche' le decida tutte in  un unico   processo  senza  esser limitato   nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo; 16 gennaio 1990 n. 159,  id. Mass. 1990, fasc. 1; 11 gennaio 1989 n. 72,    id.  Mass. 1989, fasc. 1.

La vis attractiva della connessione, d’altronde, è tale che essa opera anche con riferimento a cause connesse  assoggettate  a riti differenti, salva solo la competenza  inderogabile  per materia (v. Cass. 2 febbraio 1996, n. 898,  Giur. it. 1997,I,1, 75 ).

Né può dubitarsi che la normativa in esame trovi applicazione – per l’evidente identità di ratio-  sia con riferimento a più domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, sia allorchè uno dei convenuti proponga a sua volta domanda autonoma (ma connessa) nei confronti di un terzo.

E’ poi evidente che – accertata la connessione - la clausola del foro è inoperante nei confronti delle altre parti del giudizio principale, ad essa estranee (arg. ex Cass. 18 febbraio 1981 n. 989, Giust. Civ. 1981, I,1370).

Tale è il caso di specie, ove è evidente la connessione oggettiva (e parzialmente soggettiva)  tra la domanda principale, proposta dall’attore nei confronti del Giannattasio e  di C.S.,  e quella di garanzia proposta da quest’ultima – che assume così  la posizione di attore – nei confronti del C.N.R., in relazione alla medesima fattispecie.

Si consideri poi che almeno uno dei convenuti del giudizio principale, il Giannattasio,  risiede a Napoli: da qui allora la sicura applicabilità dell'art. 33   c.p.c., anche alla stregua della giurisprudenza più rigorosa, secondo cui la norma in oggetto operi solo  allorchè la competenza per la causa principale sia stata determinata ex artt.  18  e  19 c.p.c., e non anche  quando sia prevista la  competenza di  un  foro  speciale esclusivo,  v. Cass. 17 dicembre 1991 n. 13594,  id. Mass. 1991, fasc.12.

Non può invece richiamarsi, in senso contrario all’interpretazione qui sostenuta, Cass. 1 luglio 1994, n. 6269,  id. Mass. 1994, 913 che  esclude sì l’applicazione dell’art. 31 cit., e quindi la possibilità di proporre la domanda accessoria dinanzi al  giudice che e' competente sulla domanda principale  per  ragioni di  territorio, allorchè quest’ultimo sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale, ciò in forza del carattere eccezionale della norma cit: nel caso di specie, infatti, questo Tribunale è stato correttamente individuato come giudice della causa principale, proposta dall’attore, alla stregua degli ordinari criteri di competenza per territorio.

 

14) L’istruttoria processuale e le difese delle parti convenute

 

I convenuti  hanno chiesto il rigetto della domanda, in quanto la causa non sarebbe stata istruita: ed effettivamente le parti, in primo luogo l’attore (su cui incombeva l’ onere probatorio)  non hanno formulato richieste istruttorie.

Nondimeno, la domanda principale di contraffazione può essere accolta.

 Ciò alla stregua di una cognizione senz’altro esauriente: da un lato infatti  i principali fatti di causa  sono sostanzialmente incontestati, dall’altro le parti hanno prodotto, fin dalla fase cautelare, ampia ed idonea documentazione.

Né ha pregio il rilievo che il Tribunale, in questa sede di merito, decide alla stregua dello stesso materiale istruttorio di cui disponeva il giudice della cautela.

Infatti  se è vero, in linea generale, che  il procedimento cautelare si fonda su una cognizione, in fatto, sommaria,  è del pari vero che il giudizio di merito, successivo alla fase cautelare, ben può esaurirsi rapidamente, senza lo svolgimento di attività istruttoria, in  quanto può essere deciso sulla base delle sole prove precostituite.

Così nella specie, ove anzi i provvedimenti cautelari sono stati adottati, in concreto, alla stregua di una cognizione già esaustiva (per il più volte richiamato carattere documentale della controversia): inoltre la causa può essere subito  decisa anche quanto alle domande risarcitorie (evidentemente non considerate in sede cautelare), come sarà meglio esposto in prosieguo, rispetto alle quali effettivamente si riscontrano lacune istruttorie, evidentemente imputabili alla attrice.

Di contro – e con scarso rispetto per le vigenti regole processuali – i convenuti si sono limitati a richiamare  le proprie difese nella fase cautelare, senza riprodurle analiticamente in questa sede,   come invece sarebbe stato necessario (stante l’autonomia del giudizio di merito da quello cautelare).

Quanto alle altre domande, a fronte di  effettive lacune istruttorie  (su cui v. infra), si farà ricorso ai fondamentali principi in materia di prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. .

 

D)   IL MARCHIO PLAYBOY

 

15)  Caratteri dei marchi Playboy

 

I marchi di parte attrice sono forti.

L’attenzione deve catalizzarsi sul marchio denominativo Playboy, ovvero sulla omonima parte denominativa degli altri marchi, di cui (anche per la costante presenza) costituisce l’elemento caratterizzante, il cuore.

Si tratta di una parola di fantasia, di  lingua inglese, priva di aderenza concettuale, se non indiretta e allusiva, ai prodotti  e i servizi cui si riferisce (d’altronde molteplici, e nei più diversi ambiti).

Playboy è inoltre marchio di rinomanza, ex art. 1 lettera c) e 13 cpv  legge marchi, ed anzi celebre.

Marchio  di rinomanza è quello «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti». (così Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, GADI,  4047; v. – con specifico riferimento ai domain names - Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, Galli 70).

Un marchio invece è celebre quando è di fatto conosciutissimo presso il pubblico in generale, a prescindere dal fatto che si tratti di un pubblico di consumatori di prodotti contrassegnati dal marchio ovvero di un pubblico costituito indistintamente da consumatori o da non consumatori, e quando il segno è dotato di una carica simbolica che travalica il contenuto tipico del marchio per assurgere a significati affatto diversi, v. Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562.

 

Per altro verso, in giurisprudenza si segnala che le due figure (solo la prima normativamente prevista) non coincidono:  <<la rinomanza ha una estensione più ampia  della celebrità, in quanto richiede unicamente che il marchio sia notorio ad una gran parte dei consumatori. Ricorre infatti l’ipotesi del marchio notorio che gode di  rinomanza  quando vi sia una vasta diffusione di prodotti recanti il detto marchio, tale da imprimersi nella mente di una ampia fascia di pubblico che, pur non acquistando il prodotto, viene  comunque quotidianamente e ripetutamente in contatto con lo  esso.  Invece il marchio celebre investe settori merceologici differenti e differenti prodotti, tutti rispondenti ugualmente alle aspettative del pubblico, in modo da fungere da collettore di clientela, indirizzando il pubblico dei consumatori verso prodotti contrassegnati da quel marchio quale garanzia di qualità del prodotto medesimo>>, Trib. Monza 8 luglio 1999, GADI, 4016.

Nella specie parte attrice,  peraltro, non ha ritenuto di documentare in alcun modo tali caratteri dei propri marchi  (pur se usualmente, nei giudizi di merito, una tale prova è offerta, anche a mezzo di indagini demoscopiche, v. ad es. Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562)

Al riguardo il Tribunale (e nonostante l’oggettiva negligenza difensiva della attrice) può fare ricorso al notorio, di cui all’art.115   cpv c.p.c. , da intendersi come fatto  conosciuto  da un  uomo di  media cultura nel tempo  e  nel  luogo della  decisione, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5809,  Giust. civ. Mass. 2001, 835.

Così già Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit.: <<per la sua notevole capacità distintiva  (il nome Playboy) si imprime con particolare efficacia nella memoria dell’utente. E ciò tanto più in quanto detta denominazione è divenuta eccezionalmente nota e di conseguenza finisce con l’assumere un ruolo decisamente preminente ed individualizzante per qualsiasi tipo di clientela>> (e non è privo d’interesse il rilievo che la U.S. District Court dello Stato di New York, nel 1996, ha dichiarato non accessibile egli USA il sito playmen .it , proprio a tutela del segno Playboy).

Ed in realtà il Tribunale può affermare  - come dato “sociologico” e di “generale conoscenza” che la denominazione Playboy, che in origine contraddistingueva una rivista americana, è ormai – da molti anni - segno ben noto  in tutto il mondo.

Da un lato infatti  contraddistingue pubblicazioni, prodotti e servizi di più vario genere (cfr le registrazioni italiane), anche solo latamente erotico, in quanto è piuttosto legato allo svago e al divertimento (e così è conosciuto da fasce di persone ben più ampie rispetto agli effettivi utenti e acquirenti).

Dall’altro lato Playboy (rivista, marchi) è assurto a simbolo di una certa concezione della vita, del piacere e del sesso, non volgare e anzi – ormai – in un certo senso, “imborghesita” ; l’impero editoriale (e non solo)  creato da Hugh Hefner a partire degli anni cinquanta ha davvero contribuito in modo decisivo a quella che è stata definita l’unica rivoluzione risuscita del XX secolo, quella sessuale.

A ben guardare l’assoluta notorietà di Playboy è, nel caso di specie, riconosciuta dagli stessi convenuti, beninteso inconsciamente: ed in tal modo può leggersi – i la “tesi” sostenuta nella fase cautelare dai convenuti,  e già disattesa dal Tribunale , secondo i quali il  marchio di parte attrice sarebbe assurto a termine di uso comune, una sorta di sinonimo di Don Giovanni .

E’ infatti fin troppo ovvio il rilievo che, in Italia, prima dell’arrivo  (o meglio, della conoscenza) dei prodotti e servizi della attrice la parola Playboy non aveva particolare diffusione.

In termini giuridici, CS e Giannattasio invocano la  volgarizzazione del marchio Playboy, vale a dire di perdita – per la generalizzazione – di capacità distintiva.

Tale eccezione è palesemente pretestuosa e infondata e non richiede particolare approfondimento: né è stata ulteriormente sviluppata in questa sede; C.S. si limita  ad osservare – a quel che è dato comprendere ironicamente -  che chiunque si definisce playboy – con l’iniziale minuscola -  sarebbe passibile di denuncia da parte della attrice (e in fase cautelare, evidentemente sempre con lo stesso proposito ironico, tale parte aveva indicato  taluni playboy del passato, idealmente includendo nell’elenco anche Gabriele D’Annunzio e lo stesso Don Giovanni).

L’attrice ha così potuto replicare – con giustificato sarcasmo – di non essere contraria anche  a che qualcuno voglia infliggere ad un figlio un crudele destino, chiamandolo Playboy…augurandosi peraltro che il proprio successo non arrivi a tanto!.

Si deve però convenire con la Playboy che altra cosa è la tutela – alla stregua della normativa vigente – della propria denominazione sociale e dei propri segni distintivi commerciali.

Solo per completezza, può rilevarsi da un lato che la pretesa volgarizzazione costituisce un assunto assolutamente non provato, dall’altro, sempre con il provvedimento di reclamo che <<deve certamente escludersi che (la denominazione Playboy)  sia divenuta un termine usuale svincolato da qualsiasi riferimento con l’impresa di origine, che definisca non solo un determinato prodotto proveniente da certa fonte produttiva,  ma ogni prodotto dello stesso genere da chiunque offerto. La tesi (di parte convenuta) finisce per confondere la presunta volgarizzazione del marchio con la sua particolare diffusione e celebrità, anche  a livello mondiale, che impone anzi un giudizio di confondibilità più rigoroso e finisce perciò per rafforzare l’esigenza di tutela invocata>>.

 

E)  IL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE  E DI CONFONDIBILITA’

 

16)  Il confronto tra i segni

 

Il domain name in contestazione del Giannattasio  costituisce contraffazione dei marchi di cui è chiesta la tutela, come già  riconosciuto dai giudici della cautela,  alla stregua dei criteri tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza (giudizio di sintesi, di impressione ecc.).

D’altronde il domain name www.playboy.it  è identico – nel second level  (unico elemento da considerare) al marchio denominativo Playboy.

Il domain name del Giannattasio è poi indiscutibilmente simile anche agli altri marchi della Playboy, vale a dire quelli complessi, comprensivi – come si è detto – della denominazione omonima e della testa di un coniglietto: l’elemento denominativo, di fortissima forza evocativa (e – come pure detto – di vasta e ormai risalente notorietà)  è senz’altro il cuore di tutti i marchi Playboy.

Alcuna rilevanza ha poi  il fatto che il domain name del Giannattasio  si accompagna al disegno stilizzato della testa di un suino.

Può certo condividersi l’opinione del giudice di reclamo, secondo cui la mera sostituzione di un animale – il coniglietto Playboy con un altro, il maiale <<non è privo di elementi che potrebbero indurre ad una qualche forma di collegamento tra le fonti di provenienza dei servizi>>.

Coniglietto e maiale, l’uno con il papillon, l’altro con una bombetta e un sigaro, evocano  evidentemente entrambi divertimento  e – quantomeno – erotismo (il secondo, beninteso, in modo ben più greve e “radicale”).

Peraltro, e ben più radicalmente – alla stregua di quanto si è esposto prima sub 1 d)-    le varianti in parola non devono prendersi in considerazione nel giudizio di contraffazione, in quanto appaiono sul sito solo successivamente all’apertura dello stesso: la testa di suino, in definitiva, neanche attiene al domain name (né potrebbe, tecnicamente, farne parte).

 

17)  Il giudizio di confusione

 

L’art. 1 lettera a)  legge marchi vieta ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza  fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un  rischio di associazione tra i  due segni.

D’altro canto l’art. 13 legge marchi vieta l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale,  insegna – ed implicitamente anche domain name, alla stregua del richiamato principio di unità dei segni distintivi-  l’altrui marchio (se ne deriva pericolo di  confusione, negli stessi termini dell’art. 1 cit.).