STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

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“Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)”

 

Norme in tema di nome a dominio:

 

CAPO II -  Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale

 

Sezione I  -  Marchi

 

Art. 22 (Unitarietà dei segni distintivi)

1.    E’ vietato  adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (*).

2.    Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (*).

                        (*) commi modificati dal 1° comma dell’art. 14, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

 

 

CAPO III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

 

Sezione I – Disposizioni processuali

 

Art.  118 (Rivendica)

1.          (omissis)

2.          (omissis)

3.          (omissis)

4.          (omissis)

5.          (omissis)

6.    Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’art. 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione

 

Art.  133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio)

1.    L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento (*).

(*) comma modificato dal 1° comma dell’art. 60, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

 

 

 

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