STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)”
Norme in tema di nome a dominio:
CAPO II - Norme relative all’esistenza, all’ambito e
all’esercizio dei diritti di proprietà industriale
Sezione I -
Marchi
Art. 22 (Unitarietà dei segni distintivi)
1. E’ vietato adottare come ditta, denominazione
o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un
segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità
tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi
per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i
due segni (*).
2. Il divieto
di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di
un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (*).
(*) commi modificati dal 1° comma dell’art. 14, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
CAPO III – Tutela giurisdizionale dei
diritti di proprietà industriale
Sezione I – Disposizioni processuali
Art. 118
(Rivendica)
1.
(omissis)
2.
(omissis)
3.
(omissis)
4.
(omissis)
5.
(omissis)
6.
Salvo
l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’art. 22 o
richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata
oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione
Art. 133
(Tutela cautelare dei nomi a dominio)
1. L’Autorità
giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso
nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente
registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto
opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del
provvedimento (*).
(*) comma modificato dal 1° comma dell’art.
60, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.