STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Codice Civile” (estratto)
Norme in tema di diritto al nome:
LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Titolo I
Delle persone fisiche
Art. 5
(Diritto al nome)
Ogni persona ha diritto al nome che
le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e
il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte
o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 6 (Tutela del diritto al nome)
La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del
proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente
ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il
risarcimento dei danni.
L’autorità giudiziaria può ordinare
che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Norme in tema di marchio:
LIBRO V - DEL
LAVORO
Titolo VIII
Dell’azienda
Capo III
Del marchio
Art. 2569 (Diritto di esclusività)
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un
nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi a diritto di valersene in
modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il
marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.
Art. 2570 (Marchi collettivi)
I soggetti che solgono la
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne
l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a prodottori
o commercianti.
Art. 2571 (Preuso)
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti
in cui anteriormente se ne è valso.
Art. 2572 (Divieto di soppressione del marchio)
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti
che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573 (Trasferimento del marchio)
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza
per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato
registrato, purchè in ogni caso dal trasferimento o
dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell’apprezzamneto del pubblico.
Quando il marchio è costituito daun segno figurativo, da una denominazione di fantasia o
da un ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia
trasferito insieme con l’azienda.
Art. 2574 (Leggi speciali)
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli
atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono
stabiliti dalle leggi speciali.
Norme in tema di concorrenza sleale:
LIBRO V - DEL LAVORO
Titolo X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Capo I
Disposizioni generali
Sezione II
Della concorrenza sleale
Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale)
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunquye:
1) usa nomi o
segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o omita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente;
2) diffonde
notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei
a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell’impresa di un concorrente;
3) si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Art. 2599 (Sanzioni)
La
sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e
dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano
eliminati gli effetti.
Art. 2600 (Risarcimento del danno)
Se
gli atti di concorrenza sleale sono compiti con dolo o con colpa, l’autore è
tenuto al risarcimento dei danni.
In tale
ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati
gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 (Azione delle associazioni professionali)
Quando
gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria
professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere
promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano
la categoria.