STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

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“Codice Civile” (estratto)

 

 

Norme in tema di diritto al nome:

 

LIBRO I  - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

 

Titolo I

Delle persone fisiche

 

Art.  5 (Diritto al nome)

            Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

            Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

            Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

 

Art.  6 (Tutela del diritto al nome)

            La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

            L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

 

 

 

Norme in tema di marchio:

 

LIBRO V  -  DEL LAVORO

 

Titolo VIII

Dell’azienda

 

Capo III

Del marchio

 

Art.  2569  (Diritto di esclusività)

            Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi a diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

            In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.

 

Art.  2570  (Marchi collettivi)

            I soggetti che solgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a prodottori o commercianti.

 

Art.  2571  (Preuso)

            Chi ha fatto uso di un  marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

 

Art.  2572  (Divieto di soppressione del marchio)

            Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

 

Art.  2573  (Trasferimento del marchio)

            Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purchè in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamneto del pubblico.

            Quando il marchio è costituito daun segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da un ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

           

Art.  2574  (Leggi speciali)

            Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

 

 

 

Norme in tema di concorrenza sleale:

 

LIBRO V - DEL LAVORO

 

Titolo X

Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Sezione II

Della concorrenza sleale

 

Art.  2598  (Atti di concorrenza sleale)

            Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunquye:

            1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o omita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

            2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

            3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

 

Art.  2599  (Sanzioni)

            La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano eliminati gli effetti.

 

Art.  2600  (Risarcimento del danno)

            Se gli atti di concorrenza sleale sono compiti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni.

            In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

            Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

 

Art.  2601  (Azione delle associazioni professionali)

            Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

 

 

 

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