STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Monocratico
dott. GEREMIA CASABURI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2697 del
ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 1999, avente ad oggetto:
tutela marchio
T R A
PLAYBOY ENTERPRISES INC.,
società di diritto USA
Elettivamente domiciliata in Napoli, via S.
Lucia 20, presso lo studio dell’avv. Fulvio Marrucco, che la rappresenta e
difende unitamente agli avv.ti Fabio Angelini e Giovanni Antonio Grippiotti
(Foro di Roma)
attore
E
GIANNATTASIO MARIO
Elettivamente domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia 18, presso gli avv.ti Luigi e Luigi jr Campese, che lo rappresentano e difendono.
e
C.S. INFORMATICA DI GILDA COSENZA in persona del legale rappresentante
Elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera
di Chiaia, piazza Torretta 18, presso lo studio dell’avv. Bruno Campese, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro Braccini (foro di Pisa)
convenuti
E
C.N.R. CENTRO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Elettivamente domiciliato ex lege in Napoli, via Diaz 11, presso
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende
chiamato in causa
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 61 – 63 legge marchi (ma anche
richiamando la normativa in materia di concorrenza sleale e quella a tutela del diritto d’autore) la società Playboy enterprises Inc (d’ora in
avanti: Playboy) esponeva di essere
titolare, tra l’altro, del notissimo
marchio Playboy, registrato anche in Italia (in diverse versioni), e – essendo
presente su Internet- di aver anche
registrato sin dal 1994 il nome di dominio playboy.com.
La ricorrente deduceva poi che in rete era apparso un sito web contraddistinto dl nome
www.playboy.it, concesso dall’autorità
italiana il 13 marzo 1998, a seguito di richiesta di tale Mario Giannattasio;
il provider era la CS informatica,
ditta individuale con sede in Pisa. Si tratta di un sito a pagamento, e ha
contenuto erotico e/o pornografico. La società ricorrente non aveva mai
autorizzato l’uso del proprio nome; il sito, inoltre, conteneva fotografie di proprietà dell’istante.
Da qui la domanda cautelare volta conseguire l’inibitoria all’uso, da parte dei
resistenti indicati, del proprio marchio in Internet, come nome di dominio;
l’istante aveva altresì richiesto ordinarsi la cancellazione dal sito del
Giannattasio delle proprie fotografie, la
pubblicazione per estratto del provvedimento sulla stampa e – infine - la previsione di una penale ex art. 63 cpv
legge marchi.
Il provvedimento di inibitoria veniva
concesso dal GD con decreto del 2 dicembre 1998, confermato, all’esito di
istruttoria cautelare a contraddittorio integro, con ordinanza del 14 gennaio
1999, a sua volta confermata anche all’esito del giudizio di reclamo con
ordinanza del 24 marzo 1999 (GADI, 3992)
Con atto di citazione, notificato il 27
febbraio 1999, Playboy instaurava il giudizio di merito, chiedendo nei
confronti del Giannattasio e della CS Informatica di Gilda Cosenza:
a) accertare che l’uso del termine Playboy da
parte del convenuto Giannattasio come domain
name identificante l’omonimo sito web costituisce contraffazione del
marchio Playboy e della omonima
denominazione sociale;
b)
inibirsi al Giannattasio l’uso in qualsiasi forma del termine Playboy;
c) ordinarsi al medesimo la cancellazione del
domain name cit. e la cancellazione
di ogni riferimento al marchio in questione, in qualsiasi forma, anche come metatag;
d) condannarsi entrambi i convenuti al
risarcimento dei danni sia per la contraffazione del marchio che per
concorrenza sleale e per la violazione della normativa in materia di diritto
d’autore (importo quantificato in ultimo in lire 500.000.000) e) pubblicazione
della sentenza su giornali e siti web.
Il Giannattasio si costituiva e chiedeva il
rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, deducendone l’infondatezza.
La C.S. informatica pure si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, e in via
riconvenzionale la condanna della
società attrice ai danni; su autorizzazione del GI chiamava in causa, per
esserne garantita, con atto notificato il 23 6 1999, la R.A. italiana- GARR, Istituto per le applicazione
telematiche del CNR (consiglio nazionale delle ricerche).
Si costituiva il CNR (l’istituto per le
applicazioni telematiche ne è organo, non dotato di personalità giuridica) e
chiedeva il rigetto della domanda nei propri confronti.
All’esito, le parti concludevano come in
atti; l’attore inoltre chiedeva che, accertato il proprio esclusivo diritto di
marchio quanto al termine Playboy, anche come domain name, si ordinasse alla RA
l’assegnazione del dominio Playboy.it. a favore della licenziataria esclusiva
europea Playboy Products and Services International B.V.
La causa veniva quindi assegnata in
decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
A) INTERNET
E DIRITTO, PREMESSA DI METODO
1)
Criteri di redazione della sentenza, in particolare con riferimento ad INTERNET
Va subito svolta una precisazione di metodo.
Il Tribunale
- consapevole della rilevanza della controversia, anche economica, e della
complessità delle problematiche
giuridiche connesse - intende rendere conto in modo compiuto delle
ragioni giuridiche della propria decisione, adottata a cognizione piena (si
tratta, oltretutto, verosimilmente, di una delle prime sentenze in materia).
Resta fermo, tuttavia, che qualunque provvedimento giurisdizionale, per quanto ampiamente motivato, non può e non
deve avere le caratteristiche dell’intervento dottrinale, per l’intuitiva
radicale diversità di funzione.
Il
Tribunale si atterrà perciò ai criteri dettati per la motivazione delle
sentenze dall’art. 132 n. 4 C.P.C. e 118
norme di att. : si riporteranno le ragioni giuridiche (e i relativi presupposti
di fatto) della decisione, vale a dire il percorso logico - giuridico
seguito ed i principi di diritto applicati, evitando di riportare quegli
argomenti , anche prospettati dalle parti, non condivisi (Cass. 10 giugno 1997,
n. 5169, Giust. Civ., Mass. 1997, 952, id., 11 febbraio 1998, n. 1390, ivi,
1998, 301).
Ciò con la massima concisione possibile,
compatibilmente con la esigenza di
rendere conto in modo esaustivo delle
numerose questioni che la decisione implica (specie a fronte, lo si rileva
incidentalmente, dell’ampiezza degli scritti difensivi, soprattutto di parte
attrice); è poi evidente che sarà
osservata la prescrizione dell’art. 118 comma 3 cit. (fermo che
dell’elaborazione dottrinale, reperita anche a mezzo di ricerca on line, si terrà conto).
Il Tribunale, inoltre, ridurrà al minimo la
descrizione di dati e procedimenti
tecnici, relativi ad Internet : si tratta infatti di nozioni – e di definizioni
– che già possono considerarsi di dominio comune, almeno per gli operatori giuridici, e comunque – nel presente giudizio– non
controverse, né possibile fonte di confusione.
2) INTERNET e diritto: “crisi” dell’Ordinamento
La controversia per cui è causa è di agevole
soluzione in fatto; di contro presenta profili di notevole complessità in
diritto.
Ciò per due ordini di motivi, d’altronde ben
noti agli operatori giuridici:
in primo luogo il fenomeno Internet (si
adotta volutamente tale sintetica e atecnica indicazione generale) non ha
ancora avuto, in Italia, una specifica regolamentazione normativa, tantomeno a
livello legislativo, sia pure solo settoriale (ma v. il disegno di legge n.
4594, meglio noto come d.d.l. Passigli, presentato in Parlamento la scorsa
legislatura, poi decaduto, come altri con lo stesso oggetto, Giust. Civ. 2000,
II, 493; Foro It., 2000, I, 2337).
In secondo luogo l’emersione giurisprudenziale degli aspetti giuridici di
Internet è – sempre nel nostro Paese– ancora relativamente recente: i primi
provvedimenti editi sono del 1996, per un totale – ad oggi – di circa un
centinaio (v., per una ricognizione quasi esaustiva, i provvedimenti riportati
in Galli, I domaine nomes nella
giurisprudenza, Milano, 2001, da ora
in avanti: Galli ).
D’altronde la stessa diffusione, in Italia,
della rete , è divenuta rilevante
solo nella seconda metà dello scorso decennio, pur se con un ritmo di
espansione che può ormai considerarsi
esponenziale.
Tale evoluzione tecnonologica ha quindi messo in crisi il diritto, nel
senso che ha determinato delle lacune dell’ordinamento giuridico, vere o supposte.
Ciò – oltretutto – a fronte della oggettiva pericolosità del fenomeno Internet,
che per le sue stesse caratteristiche (l’immaterialità,
cui è correlata la mancanza di definitività temporale, la costante inesorabile
mutevolezza…) è fonte di molteplici
illeciti .
Tuttavia il Tribunale reputa che sia –
ancorché utopistico – giuridicamente errato configurare l’esistenza di un (non
meglio definito) cyberdiritto, con
regole proprie (non è dato sapere poste
da chi).
Costituisce poi addirittura una sorta di rinuncia allo
svolgimento della funzione giudiziaria l’interpretazione “tecnocratica” sostenuta da una del tutto minoritaria
giurisprudenza “toscana” (v. infra)
secondo cui <<finchè Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche
modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale…. gli aspetti operativi,
tecnici e logici … prevalgano sull’utilità che la singola impresa può ricavare
dalla corrispondenza nome – dominio>>.
D’altronde – in termini ancor più generali –
è criticabile, alla stregua delle stesse regole della lingua italiana, l’uso, e
l’abuso, riferito alla rete, delle
parole multimediale e, soprattutto, virtuale (Internet è infatti
un fenomeno ben tangibile, nel senso che appartiene – e come – al mondo reale).
Sicchè, nel caso di specie, la richiesta – da parte della società attrice – di
una tutela ultramediatica appare
inutilmente suggestiva.
3) Verso il superamento delle lacune
Il Tribunale, anche considerando che la
sentenza impone una riflessione più pacata rispetto a quella consentita dai
provvedimenti cautelari, avverte allora
la necessità di ribadire che il fenomeno Internet, come tutti quelli che
interessano l’Uomo, non può sottrarsi alla regolamentazione giuridica.
E’ infatti vero che Internet è una rete
aperta, senza “padroni”, cui tutti possono potenzialmente accedere (No one owns Internet), e che dà luogo a
manifestazioni anarchiche: ma ciò non
significa anche che sia una sorta di
entità astratta, sottratta ad ogni norma che non sia strettamente
tecnica.
A fronte della complessità del fenomeno taluno ha ritenuto che possa essere
definito solo in negativo, per quel che non
è: ma – per quel che qui interessa - Internet,
(utilizzando così una delle tante possibili definizioni) null’altro è che
<<il fenomeno telematico
conseguente alla interconnessione dei computer che, attraverso l’utilizzo delle reti di
telecomunicazioni esistenti, possono dialogare utilizzando protocolli univoci e
servizi di comunicazione standardizzati>>.
E’ cioè un fenomeno di comunicazione, anche
d’impresa, ove la pubblicità commerciale ha un ruolo di grande rilievo; in
definitiva è un fenomeno nuovo, certo, ma non incompatibile con le categorie
giuridiche già conosciute.
L’emersione di lacune dell’ordinamento a fronte di
innovazioni tecnologiche, d’altronde, costituisce un fenomeno non nuovo:
possono ricordasi i rilevanti problemi giuridici, anche di ordine
internazionalistico, seguiti alla diffusione del telefono (invenzione che, in
un certo senso, si pone all’inizio di un percorso che ha condotto proprio ad
Internet); e si rifletta anche sugli sviluppi “indotti” al tradizionale diritto
della navigazione dalla nascita e dalla diffusione della aviazione.
Vuole dirsi che l’Ordinamento - anche a fronte di innovazioni vissute dai
contemporanei come rivoluzionarie – ha sempre trovato, in sé stesso, i rimedi,
in un certo senso gli anticorpi, assimilando (e quindi dando veste giuridica)
al fenomeno nuovo: ciò in un primo momento ad opera degli interpreti (giudici e
studiosi), che si avvalgono, soprattutto, dell’analogia e dell’interpretazione
estensiva (pur se le soluzioni iniziali sono talora inappaganti ed inadeguate)
; in un secondo momento, e non necessariamente, interviene il legislatore.
Così è accaduto e sta tuttora accadendo anche – e questa volta di recente – per le
implicazioni giuridiche dell’informatica (oggetto, ormai, di non pochi
interventi legislativi, nei settori più diversi, anche processuali), così
sicuramente sta accadendo e accadrà per Internet (che dell’informatica è pur sempre espressione).
Allo stato, grazie anche a contributi
dottrinali sempre più approfonditi (e attenti alle elaborazioni straniere, sviluppate evidentemente specie
negli USA) possono ritenersi ormai già formati orientamenti costanti per
diversi e importanti aspetti del fenomeno: si allude, in primo luogo, alla
sicura, estesa applicabilità della disciplina della proprietà intellettuale ed
industriale.
Il Tribunale, in definitiva, condivide
l’opinione, autorevolmente espressa, secondo cui Internet è un fenomeno non
troppo dissimile, in ultima analisi, “dal già conosciuto”: e ad esso possono allora ampiamente
applicarsi modelli normativi e metodi di ragionamento già in uso, con gli
opportuni adattamenti.
4) INTERNET e la giurisprudenza
La strada da percorrere, beninteso, è ancora
impervia: è infatti innegabile che esistono ampie zone d’ombra, poco esplorate , o anche del tutto trascurate, su
aspetti pure di grande rilievo di INTERNET (v. infra sulla responsabilità del provider
e della R.A.).
Infine – ed è rilievo di non poco conto – la
giurisprudenza edita è tutta di merito, in quanto la Corte di Cassazione non ha
ancora potuto esercitare la propria funzione nomofilattica, ex art. 65 Ord.
Giud.
Anzi, a ben considerare, i provvedimenti
editi sono pressochè esclusivamente ordinanze cautelari (alcune collegiali,
emesse in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c.), pronunciate ai sensi
dell’art. 700 c.p.c. , o anche degli artt. 61 – 63 R.D. 21 giugno 1942 n. 929
(in seguito: legge marchi); la
inevitabile sommarietà della decisione cautelare, che si traduce- per i
profili di diritto – nel mero accertamento della possibile fondatezza della
pretesa della parte ricorrente (fumus
boni iuris) comporta anche, talora, una eccessiva stringatezza (se non
superficialità) di non poche delle motivazioni dei provvedimenti in parola.
5) Gli
illeciti in Internet
A fronte delle enormi potenzialità ed ella
inesauribile ricchezza di contenuti di Internet possono configurarsi –come già
accennato - gli illeciti più diversi.
Dottrina e giurisprudenza segnalano in
particolare la possibilità che, in rete, circolino messaggi diffamatori, o per quanto qui interessa, che sia violata la normativa sul diritto
d’autore, ovvero sulle privative industrialistiche, o infine che siano commesse
condotte di concorrenza sleale.
Ad una pluralità di discipline normative
invocabili corrisponde, evidentemente, una pluralità di titoli di responsabilità.
È un dato acquisito che il sistema di
responsabilità civile è ormai policentrico.
Una prima fondamentale distinzione è tra
responsabilità di fonte contrattuale e illecito extracontrattuale; contrattuali
sono in primo luogo i rapporti tra titolare del sito e provider e (come nella
specie) tra quest’ultimo e RA. (ulteriori rapporti contrattuali sussistono tra
il provider e il concessionario dell’infrastruttura di base).
La dottrina, al riguardo, configura contratti
atipici, con elementi di taluni contratti nominati.
Nella specie la responsabilità delle parti
convenute dalla Playboy è – fin alla
prospettazione della citazione – di tipo aquiliano; è d’altronde appena il caso
di ricordare che la società attrice ha proposto l’azione di contraffazione
(chiedendo il relativo risarcimento) ed e art. 2598 ss c.c.
B)
INTERNET , DOMAIN NAME e SEGNI DISTINTIVI
6) L’interferenza tra domain name e segni
distintivi: la normativa applicabile; l’orientamento prevalente…
L’uso commerciale dei domain names solleva il
problema della interferenza con i segni distintivi dell’impresa; infatti i domain names talora coincidono con marchi o altri segni
distintivi altrui, o comunque presentano elementi di somiglianza con questi
ultimi.
Il primo problema da affrontare è allora
quello della qualificazione giuridica
dei domain names e, quindi, della
individuazione delle norme applicabili, in primo luogo per risolvere i
conflitti scaturenti dalle interferenze sopra richiamate .
Si tratta della questione di maggiore rilievo
e che però ormai pone i minori problemi,
in quanto sul punto dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati
univoci e difficilmente reversibili, cui
il Tribunale aderisce (il che lo esonera, evidentemente, da particolari
approfondimenti).
Si è già affermato che Internet costituisce in primo luogo una forma di comunicazione,
anche di impresa, nonché un veicolo
pubblicitario (Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820, Dir. industriale 1997,1064).
Da qui allora l’applicabilità delle regole in
materia di segni distintivi: questi
ultimi a loro volta mezzi di comunicazione d’impresa, specie alla
stregua delle concezioni più avanzate che saranno esaminate in prosieguo.
Costituisce così principio ormai consolidato che
<<per
la sua capacità di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di
varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le
caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della
tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione
con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete
Internet>>, v. Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit.
(è il provvedimento di reclamo della fase cautelare del presente giudizio, che
pure mai le parti hanno richiamato nelle proprie difese). Il leading case è
ritenuto Trib. Milano 10 giugno 1997,
GADI, 3666, Foro it. 1998,I, 923 caso Amadeus: <<Va inibito, in quanto
integra contraffazione del marchio
Amadeus, l'utilizzo della denominazione
Amadeus.It. quale "domain name" di un sito Internet destinato ad
ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla societa' titolare del
marchio predetto>>.
Pertanto è
senz’altro illecito l’uso di un domain
name confondibile con un segno
distintivo altrui anteriore (e non solo quando l’appropriazione di quest’ultimo
(con la registrazione del domain name) è avvenuta all’esclusivo scopo di
ottenere un ingiusto profitto, c.d. domain grabing).
E’
veramente superfluo richiamare ulteriore giurisprudenza (comunque
analiticamente riportata in Galli, op. cit.), tranne forse – per la completezza
della motivazione – Trib. Viterbo 24 gennaio 2000, caso Touring, Corr. Giur.
2000, 1367; GADI, 4124; Foro It.. 2000,
I, 2334.
7) segue: … e la tesi minoritaria
E’ invece assolutamente minoritario, al punto
di essere definito dai commentatori “anarchico” e addirittura “bizzarro”
l’orientamento espresso da alcune decisioni toscane (Trib. Firenze 29 giugno
2000, Dir. Ind., 2000, 331; id. sezione
dist. di Empoli 23 novembre 2000, Giur.
It. 2001, 1902, ; ma v. anche Trib. Bari, 24 luglio 1996, Foro It., 1997, I,
2316), secondo cui <<la funzione
del domain name system è solo quella di
consentire a chiunque di raggiungere una
pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico – logico, non può porsi per
esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione
o dei suoi segni distintivi>>.
Si giunge ad affermare, da parte di tali decisioni, fatte
evidentemente proprie nella specie dai convenuti, che
il domain name è solo un mero indirizzo numerico, tradotto in lettere
alfabetiche: una sorta di numero
telefonico.
E’ stato però agevole replicare che il domain
name –oltretutto liberamente scelto dal
titolare (nel rispetto delle regole
tecniche), è solo tecnicamente un indirizzo, ma nell’uso commerciale, specie
nella prospettiva della pubblicità e del commercio elettronico – e di rimando
giuridicamente – può avere in concreto le stesse funzioni dei segni tipici
dell’imprenditore, ed è suscettibile di conflitto con questi ultimi.
Così Trib. Modena 1 agosto 2000, Giur. merito
2001, 328 che inoltre – espressamente
confutando i provvedimenti toscani surrichiamati – ha sottolineato che il
domain name può avere in comune con i segni
“tradizionali” soprattutto la natura di rappresentazione grafica
(denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività
o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa specifica).
Al più può riconoscersi – come ritenuto da
alcuni provvedimenti– che la qualifica dei domain
names come meri indirizzi telematici o come segni distintivi andrebbe
determinata in concreto caso per caso,
v. Trib. Modena, 27 luglio 2000, id., 328.
D’altronde la possibilità che l’uso di un
indirizzo costituisca violazione di un altrui segno distintivo si desume
agevolmente dall’art. 1-bis, comma 1° legge marchi.
Il
valore e la funzione commerciale
dei domain name, inoltre, sta anche nella loro capacità – economicamente
rilevantissima – di “catturare” il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo.
In particolare l’importanza dei domain names, coincidenti
con segni distintivi, sta nel fatto che
consentono all’utente medio, di individuare l’indirizzo di una impresa anche
senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.
Essi allora, in quanto consentono di
individuare nella rete un soggetto commerciale, sono a loro volta segni
distintivi: è stato giustamente rilevato
che i domain names sono davvero – come
si è rilevato – “la chiave” per l’ingresso nella new economy , e segnano inevitabilmente il divario tra il mercato
tradizionale e la rete Internet.
Infine sembra che il vulnus all’uniformità dell’insegnamento giurisprudenziale sopra
esposto sia stato “cicatrizzato” dalla
stessa giurisprudenza toscana successiva; così Trib. Firenze, 28 maggio 2001,
Guida al diritto, 2001, fasc. 37, 39, che ha riformato id. sez. distaccata Empoli 23 novembre 2000, Dir.
Inf. 2001, 509., ha prestato piena adesione all’accostamento tra domain name e
segni distintivi dell’impresa.
8) Domain name, insegne marchi e segni atipici
Vi è invece qualche perplessità, in
giurisprudenza, sul tipo di segno distintivo cui il domain name è
riconducibile: Trib. Milano 10 giugno 1997, cit, richiama l’insegna <<in quanto il sito spesso configura di fatto
il luogo (virtuale) ove l’imprenditore contatta il cliente al fine di
concludere con esso il contratto>>; v. anche Trib. Ivrea 19 luglio
2000 Dir. Ind. 2001, 177; in tale prospettiva la tutela è essenzialmente quella
prestata ex art. 2598 c.c.
Tale accostamento, certo suggestivo, è stato criticato in dottrina, osservandosi
che non sempre il sito contrassegnato dal domain name è strumento per l’esercizio di una attività
economica. Anche in tale ipotesi, d’altronde il domain name contrassegna
generalmente prodotti (venduti in quel sito), o servizi; ed allora potrebbe
essere meglio assimilato ad un marchio.
Effettivamente domain names e marchi assolvono una funzione che può
definirsi induttiva, in quanto – attraverso una serie di associazioni mentali –
comunicano informazioni e suggestioni su un certo prodotto o servizio.
La dottrina e la giurisprudenza più recenti,
infatti, a seguito soprattutto della novella del 1992 alle legge marchi, hanno
sottolineato che il marchio non ha più la funzione solo distintiva, di origine
di provenienza, ma anche – e sotto il profilo economico soprattutto – quella
pubblicitaria e di garanzia (pur se non in senso strettamente giuridico) della
qualità del prodotto o del servizio cui si riferiscono.
L’equiparazione al marchio, peraltro, non può
essere piena: diversissimi sono i presupposti per la registrazione e diversa e
anche la natura dei diritti che su di essi incidono (i domain name sono solo
assegnati in uso).
Marginale è poi l’accostamento alla testata
giornalistica (v. Trib. Viterbo,. 24
gennaio 2000 secondo cui << un sito del world wide web (può) essere equiparato
ad una rivista o altra pubblicazione del tipo cartaceo classico: con una home
page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain
name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in
una rivista cartacea>>).
E’ preferibile, ad avviso del Tribunale, il
richiamo al c.d. segno distintivo atipico, figura riconosciuta dalla
giurisprudenza ( v. – con riferimento allo slogan pubblicitario – App. Roma 20
gennaio 1981, GADI, 214); ed in realtà
il domain name ha - alla stregua di quanto si è prima rilevato- un valore giuridico ed economico autonomo,
irriducibile ai segni preesistenti.
La questione, in realtà, non è di rilievo decisivo: la giurisprudenza più
avveduta ha avuto modo di sottolineare che -
a prescindere dall’etichetta giuridica che si vuol dare ad un segno
- esso,
in quanto utilizzato nel commercio e nell’esercizio di una attività di
impresa, se costituisce contraffazione
degli altrui segni distintivi , viola la normativa a tutela di questi ultimi,
nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale, arg. ex Trib. Genova 13 ottobre 1999, Dir.
Inf., 2000, 346 (per la tutela anche della denominazione sociale, a fronte di
contraffazione a mezzo di domain name,
v. Trib. Napoli 27 maggio 2000, Giur. Nap., 2001, 3, 93).
In particolare va richiamato l’art. 1 legge marchi, che assicura al titolare del marchio registrato
l’utilizzo esclusivo del proprio segno, con interdizione di altrui segni uguali
o simili (se confusori).
La norma in parola non specifica però i contesti in cui può realizzarsi l’uso da
parte di chi non ne è titolare; pertanto nulla osta a che l’ambiente Internet si ricondotto a tale previsione; d’altronde – e di converso -- la tutela non
si vanifica solo perché ci sono nuovi strumenti di comunicazione
Così -
nella fase cautelare si è già
pronunciato anche questo Tribunale, ord. 24 marzo 1999 cit. : «Poiché la tutela prevista dall’art. 1 l.m.
è strutturata in modo tale da garantire il rispetto dei diritti connessi al
marchio prescindendo dalla tipizzazione del fatto illecito attraverso il quale
detti diritti risultano violati, essa trova immediata e diretta applicazione in
tutti i casi in cui l'utilizzazione di qualsiasi altro segno, ed attraverso
qualsiasi tipo di comportamento, determini la situazione pregiudizievole
contemplata dalla norma. Pertanto anche il domain name, considerata la sua
attitudine identificativa, può rientrare tra i segni idonei in concreto a
creare confusione con il marchio registrato»
Vi è di più: sempre l’art. 1 cpv legge marchi
consente al titolare di utilizzare il proprio marchio nella corrispondenza e
nella pubblicità, e anche tale previsione
sembra corrispondere ad alcuni fondamentali profili di Internet (pur se
non prevedibili dal legislatore, del 1941 e anche del 1992); in particolare può
derivarsene il diritto del titolare del
marchio all’uso esclusivo dello stesso come domain name.
E pure riconduce ad Internet, anzi agli
stessi domain names, l’art. 13 legge marchi, che vieta l’adozione di una denominazione uguale o simile all’altrui marchio; l’art. 17,
d’altro canto, stabilisce che non sono nuovi – e non possono essere registrati – i segni identici o simili
ad altro segno già noto come altrui ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna.
La dottrina ha d’altronde elaborato, con
riferimento alle due ultime norme citate,
il principio di unitarietà dei segni distintivi, e di circolarità della
tutela.
Si afferma così che il segno distintivo è
slegato da un determinato e specifico ambito di operatività; ciascun segno è
idoneo a violare o ad essere violato da segni pur di tipo diverso.
Anche l’uso dei domain names, può dare luogo
ad una tale interferenza, non diversamente da lesioni con altri mezzi,
giornali, radio TV.
Da qui l’unitarietà della normativa
applicabile: vale a dire che ai domain
names si applicherà, in via diretta e non analogica, la disciplina dei segni
distintivi, in primo luogo – evidentemente – quella archetipale dei marchi.
In termini v. – ad esempio - Trib. Parma, 26
febbraio 2001 (Galli, 76) secondo cui il
domain name è «un nuovo segno distintivo dell’impresa, suscettibile, in quanto tale,
di entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base al principio
dell’unità dei segni distintivi desumibile dall’art. 13 l.m.».
L’applicabilità ad Internet del diritto dei
marchi, peraltro, deve misurarsi – così come può trovare dei limiti – nelle
peculiarità del sistema stesso; così, ad esempio, il sistema Internet non conosce confini, sicchè ad esso è
inapplicabile il principio di
territorialità (fondamentale nel diritto dei marchi), così come non può trovare
applicazione il principio di specialità.
Infine non si esamina, perché non richiesta,
la possibilità di tutelare la testata, abusivamente usata come domain name,
alla stregua della normativa sul diritto d’autore (v. Trib. Padova 14 dicembre 1998, Trib. Bari 18 giugno 1998,
Foro It., 1999, 3061).
9) L’irrilevanza del principio first come first
served.
La registrazione dei siti, effettuata dalla
RA italiana, si regge sul principio, meramente cronologico, first come first served: chi chiede la
registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non coincida con altro già
registrato (per ragioni tecniche il domain name può essere assegnato una sola
volta).
La RA svolge esclusivamente un controllo
tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi
commerciali anteriori.
Da qui il principio, fermamente sostenuto in
giurisprudenza, secondo cui la pur regolare registrazione è inidonea a
conferire diritti di sorta; v. Trib.
Cagliari 25 febbraio 2000, Gius, 2519 (relativa alla tutela di un marchio
celebre di fatto); Trib. Vicenza 6
luglio 1998, GADi, 3824; Trib. Roma 2 agosto 1997, caso Porta Portese, Foro It., 1998, I, 923; Dir. industriale
1998, 138. La regola First come è
quindi irrilevante, ai fini che qui interessano: non ha forza normativa,
ma natura al più solo privatistica, e non potrà mai essere
opposta ai terzi.
Pertanto l’uso di un domain name pur correttamente attribuito dal punto di vista
tecnico può ben integrare gli estremi – a seconda dei casi – della lesione del
diritto al nome, o della concorrenza sleale, o della legge marchi; il
fatto che si sia ottenuto il domain name seguendo le regole del sistema
non vuol dire che si sia sottratti dalle norme giuridiche vigenti, che spiegano
la loro efficacia anche in Internet.
10)
premessa sulle peculiarità del giudizio di contraffazione
Il
giudizio di contraffazione e di confondibilità va condotto alla stregua dei principi
generali ormai consolidati in giurisprudenza, ma risente fortemente delle
peculiarità di Internet.
Si è già detto che per quest’ultimo non può
operare il principio di specialità: infatti in tutto il mondo non possono
coesistere due domain name uguali (principio di univocità), pur se per settori
diversissimi, mentre possono esistere marchi identici, se differenziati per
l’ambito merceologico e/o territoriale di protezione.
Ne segue allora – come giustamente osservato in dottrina – una
accentuazione dell’esclusiva del titolare sull’uso del segno che – sul piano della
tutela – si riflette (favorevolmente per
il titolare del segno preesistente)
anche sul giudizio di contraffazione.
Peraltro la contraffazione – e quindi la
confondibilità - di un marchio da parte
di un domain name successivo andranno affermate o negate all’esito di una comparazione
condotta solo tra parole, e non
tra qualunque segno grafico (v. Trib. Bergamo 5 maggio 2001, Dir. Inf., 2001,
735, relativa peraltro ad un marchio con parte denominativa debole).
Infatti il giudizio in parola è
necessariamente influenzato dalla essenzialità grafica dei domain name, che
hanno struttura rigida: possono essere
costituiti esclusivamente da una combinazione di lettere in grado di formare
parole di senso compiuto (la portata dell’art. 16 legge marchi, con riferimento ad Internet,
deve essere drasticamente “ridimensionata”).
Pertanto il giudizio in parola va condotto
tra un marchio denominativo (ovvero tra la parte denominativa di un marchio
complesso, se ne costituisce il cuore) di cui si lamenta la contraffazione in
rete, da un lato, e il domain name che si assume in violazione
della privativa, dall’altro.
Le eventuali varianti, idonee ad evitare il rischio di confusione,
rispetto al segno altrui, possono essere
solo letterali .
Si è acutamente osservato che – al momento in
cui l’utente digita il domain name – è esclusivamente la parte denominativa
dello stesso ad avere rilievo: la eventuale parte
grafica – che del domain name neanche fa parte - apparirà solo dopo il collegamento con il
sito.
Ma a questo punto sono del tutto
irrilevanti le differenziazioni
cromatiche o dimensionali (o anche ottenute con l’aggiunta di simboli o di
figure) che dovessero apparire –
essendosi – l’agganciamento con il segno altrui già verificato in
precedenza, prima del collegamento.
Può anzi concordarsi con quella dottrina che
giunge a ritenere irrilevanti per l’utente,
al momento della digitazione del domain
name, la considerazione dei servizi
offerti o la qualità dei soggetti che li offrono, assumendo importanza
esclusivamente il segno (o nome) che viene digitato.
La giurisprudenza ha poi segnalato che il
giudizio di confusione non è escluso dalla presenza del top level domain name
TLDN (ovvero, quando il confronto è tra domain name, dalla presenza di TLDN
diversi).
Si tratta, infatti, di un elemento di
variazione del tutto marginale; quello geografico (It, Fr…) è assegnato a tutti
i richiedenti nell’ambito del country code, ed è assimilabile ad un nome di uso generale; ha una rilevanza solo organizzativa, funzionale, nel
sistema di assegnazione dei domain name
(e del pari è qui irrilevante, a maggior ragione, l’hostname www).
Considerazioni analoghe possono farsi per il
TLDN Com., riservato ai siti commerciali.
V., in termini, Tribunale Roma, 28 agosto
2000, Dir. informatica 2001, 39.
La parte significativa del domain name – in
ultima analisi - è nella stringa di
secondo livello: lì vanno ricercati gli
elementi – propri del giudizio di contraffazione- di somiglianza ovvero di differenziazione.
Non ha poi particolare rilievo – ai fini
dell’identificazione del consumatore medio – rispetto al quale valutare il
rischio di confusione, la circostanza che la contraffazione avviene in ambiente
Internet.
Infatti deve ritenersi superata la fase pionieristica ed
iniziale, durante la quale i navigatori Internet erano effettivamente
forniti di un livello culturale alquanto
superiore alla media, ciò per le particolarità del mezzo di comunicazione, il
che li metteva al riparo dalla grande maggioranza dei possibili errori, come
ritenuto da parte della dottrina.
L’enorme diffusione, anzi la massificazione
dell’uso di Internet, comporta che l’utente
esposto al rischio di inganno e di confusione come qualsiasi altro
consumatore, nella realtà commerciale contemporanea.
In prosieguo saranno esaminati ulteriori
profili del giudizio di contraffazione e di confusione in ambito Internet.
C) IL CASO PLAYBOY: IL FATTO E LE PARTI
11) ll fatto: i marchi dell’attrice e il sito del convenuto
La vicenda per cui è causa può riassumersi
nei termini che seguono.
La società attrice, di diritto
americano, è titolare del marchio
PlayBoy, registrato in Italia fin dal 1963:
ma più precisamente i marchi PlayBoy
registrati, in varie formi e classi (ma sempre comprensivi della
denominazione sociale) sono ben 26 ( v. prod. att.); inoltre pubblica in lingua
italiana l’omonima rivista (editore Edizioni Lancio s.p.a.; in Italia circola
anche la rivista originale americana).
In particolare va segnalato l’omonimo marchio
denominativo (reg. italiana 000138 19 1 93); vi è poi una altra versione in cui
la lettera O di playboy è sostituita dalla rappresentazione
umoristica di una testa di coniglio con cravatta a fiocchetto
(registrazione 438786); la testa di coniglio,
in una ulteriore versione, sovrasta la parola in questione.
Fin dal 1996 l’attrice ha depositato il
marchio per la classe 42 (dom. n. rm96c001117), vale a dire per servizi
computerizzati (accessi in linea riviste
nel settore della moda, intrattenimento, costume e altri argomenti di interesse
generale).
Quanto ad Internet, l’attrice dal 1994 è
titolare del dominio PlayBoy.com; la
rivista è disponibile sul web-site .
Tuttavia il 13 marzo 1998 l’Autorità Italiana
ha concesso il dominio www.Playboy.it, su richiesta di Mario Giannattasio;
quest’ultimo si avvale, come provider, della C.S. informatica.
Il logo del sito è – secondo una definizione
dello stesso convenuto, (la testa di) un
maiale assatanato di sesso
Si tratta di un sito a pagamento, di
carattere erotico - pornografico.
i servizi principali offerti, sempre secondo l’indicazione del Giannattasio
(vedi prod. conv.), sono indirizzi di
massaggiatrici, transessuali, luoghi per incontri di sesso, scambio di coppie
ecc. foto porno vietate ai minori, filmati hardcore
con scene di sesso esplicite.
E’ previsto un abbonamento il cui costo varia
da 59.000 a 119.000 lire (a seconda se di durata mensile o trimestrale).
Il sito del Giannattasio contiene alcune
fotografie erotiche i cui diritti d’autore competono alla società attrice (v.
elencazione e contratti di copyright in
prod. att.); si tratta di una circostanza incontestata: il convenuto si limita
a riferire che si tratta di foto rinvenute nel “libero mercato”.
Infine il sito in questione consente –
tramite hyperlink (collegamento
telematico) il passaggio ad altro sito di analogo contenuto www.men.it, che pure presenta foto su cui l’attrice
dispone del diritto d’autore.
Da qui il giudizio cautelare prima, e
quindi il presente di merito.
12) Le azioni
proposte e i legittimati passivi.
La società attrice, in particolare, ha
proposto la fondamentale azione di contraffazione, ex art. 1 legge marchi, ed
ha altresì invocato la normativa in materia della concorrenza sleale.
Il principale destinatario delle domande è
quindi il titolare del sito in
contestazione, il Giannattasio, la cui legittimazione passiva – e sostanziale
responsabilità – sarà oggetto di accertamento.
Sarà esaminata anche – sotto il profilo della
legittimazione passiva- la posizione del
provider, CS informatica, pure convenuta in giudizio.
D’altronde
la domanda risarcitoria (di cui,
peraltro, si rileverà l’infondatezza), l’unica proposta nei confronti della CS
informatica, presuppone l’accertamento
della responsabilità del provider,
quanto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
L’attore non ha proposto alcuna domanda nei
confronti della R.A., l’autorità italiana preposta all’assegnazione dei domain
name, chiamata in causa solo dal provider (v. infra).
La Playboy ha così esercitato una propria
insindacabile facoltà.
Né sussiste alcun litisconsorzio necessario
con la RA, atteso che – al più – potrebbero porsi in astratto questioni
tecniche relative all’attuazione
dell’inibitoria (ma nella specie ha già trovato attuazione l’inibitoria
cautelare)..
La posizione della RA, a fronte della domanda
attorea, pur se qualificata, in
definitiva può in qualche misura richiamare quella dei soggetti terzi destinatari dei provvedimenti
di sequestro o descrizione, adottati ex art. 62 legge marchi (non può pertanto
condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui <<va
disattesa l'istanza
cautelare volta a
ottenere una pronuncia inibitoria
dell'utilizzo d'un nome di sito Internet senza chiamare in causa, oltre al preteso utilizzatore abusivo, la "Registration Authority"
italiana, v. Tribunale Modena, 7 dicembre 2000 , Giur. merito 2001, 328; v. anche Tribunale Brescia, 11 ottobre 2000, Dir. industriale 2001, 169) .
13)
La domanda di garanzia, questioni pregiudiziali e preliminari
Va anche esaminata la posizione della parte
chiamata in garanzia da C.S.
Informatica: il rigetto della domanda di risarcimento – infatti – non esonera
il tribunale da tale valutazione, al fine del governo delle spese (v. infra).
Si pongono alcune questioni pregiudiziali di
rito e preliminari di merito.
Il provider
ha ritenuto di citare la Registration Autority Italiana - G.A.R.R. “nella persona dell’istituto per le
Applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella
persona del direttore commissario legale con sede in Pisa”.
Si è costituito il C.N.R., a mezzo dell’Avvocatura dello Stato,
deducendo che la R.A. Registration Authority
Italiana costituisce un proprio organo interno, non dotato di personalità
giuridica autonoma.
Da qui l’eccezione di irritualità della
notifica della citazione; in realtà, tuttavia, il C.N.R. ha sostanzialmente
accettato il contraddittorio, e quindi la propria legittimazione passiva.
Infatti l’eccezione processuale è stata
avanzata esclusivamente <<ai fini della remissione in termini ex art. 184 bis c.p.c., per evitare
decadenze>>: la questione deve allora ritenersi assorbita, in quanto – in
concreto – non vi è stata alcuna violazione delle facoltà processuali di tale
parte.
Il C.N.R.
ha poi eccepito l’incompetenza per territorio di questo Tribunale,
sussistendo quella del Tribunale di Roma, foro convenzionalmente eletto, in
forza del contratto del 29 aprile 1998 tra il C.N.R. e la C.S. informatica.
L’eccezione è infondata, ex comb. disp. artt.
31, 32 e 33 c.p.c.
La domanda di garanzia, tipica causa
accessoria, può infatti essere proposta, alla stregua delle due prime norme
cit., al Giudice competente
territorialmente per la causa principale.
Né rileva che per la causa di garanzia – sia prevista la
competenza territoriale di altro giudice, in forza di clausola convenzionale,
ex art. 28 c.p.c..
Infatti,
alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il foro convenzionale, anche se pattuito come
esclusivo, puo' subire deroga nel
caso di connessione oggettiva, ai
sensi dell'art. 33 c.p.c.
D’altro canto il foro
stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non
legale, dà luogo
ad una ipotesi di
competenza derogata, e non inderogabile,
ed anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29
c.p.c.), non impedisce, al
pari di ogni altro criterio
determinativo della
competenza, che questa
possa essere modificata per
ragioni di connessione in base
alle regole della prevenzione
o dell'assorbimento ovvero ancora del cumulo soggettivo (art.
31-40 c.p.c.), v. Cass. 30 luglio 1996, n. 6882, Giust. civ. Mass. 1996,1080; 15 luglio 1985 n. 4143, id. Mass. 1985, fasc. 7; 4 giugno 1980 n.
3633, id. Mass. 1980, fasc. 6.
In termini
v. ancora Cass. 16 dicembre 1996, n. 11212 , id. Mass. 1996,1751, secondo cui in ipotesi
di cause contro piu' convenuti, connesse per
l'oggetto o per il
titolo, l'attore puo' adire il
giudice competente per una di
esse perche' le decida tutte in un
unico processo senza
esser limitato nella scelta
dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo; 16 gennaio
1990 n. 159, id. Mass. 1990, fasc. 1; 11
gennaio 1989 n. 72, id. Mass. 1989, fasc. 1.
La vis
attractiva della connessione, d’altronde, è tale che essa opera anche con
riferimento a cause connesse
assoggettate a riti differenti,
salva solo la competenza inderogabile per materia (v. Cass. 2 febbraio 1996, n.
898, Giur. it. 1997,I,1, 75 ).
Né può dubitarsi che la normativa in esame
trovi applicazione – per l’evidente identità di ratio- sia con riferimento a
più domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, sia
allorchè uno dei convenuti proponga a sua volta domanda autonoma (ma connessa)
nei confronti di un terzo.
E’ poi evidente che – accertata la
connessione - la clausola del foro è inoperante nei confronti delle altre parti
del giudizio principale, ad essa estranee (arg. ex Cass. 18 febbraio 1981 n.
989, Giust. Civ. 1981, I,1370).
Tale è il caso di specie, ove è evidente la
connessione oggettiva (e parzialmente soggettiva) tra la domanda principale, proposta
dall’attore nei confronti del Giannattasio e
di C.S., e quella di garanzia
proposta da quest’ultima – che assume così
la posizione di attore – nei confronti del C.N.R., in relazione alla
medesima fattispecie.
Si consideri poi che almeno uno dei convenuti
del giudizio principale, il Giannattasio,
risiede a Napoli: da qui allora la sicura applicabilità dell'art.
33 c.p.c., anche alla stregua della
giurisprudenza più rigorosa, secondo cui la norma in oggetto operi solo allorchè la competenza per la causa
principale sia stata determinata ex artt.
18 e 19 c.p.c., e non anche quando sia prevista la competenza di
un foro speciale esclusivo, v. Cass. 17 dicembre 1991 n. 13594, id. Mass. 1991, fasc.12.
Non può invece richiamarsi, in senso
contrario all’interpretazione qui sostenuta, Cass. 1 luglio 1994, n. 6269, id. Mass. 1994, 913 che esclude sì l’applicazione dell’art. 31 cit.,
e quindi la possibilità di proporre la domanda accessoria dinanzi al giudice che e' competente sulla domanda
principale per ragioni di
territorio, allorchè quest’ultimo sia determinato convenzionalmente per
effetto di una clausola negoziale, ciò in forza del carattere eccezionale della
norma cit: nel caso di specie, infatti, questo Tribunale è stato correttamente
individuato come giudice della causa principale, proposta dall’attore, alla
stregua degli ordinari criteri di competenza per territorio.
14) L’istruttoria processuale e le difese delle parti convenute
I convenuti
hanno chiesto il rigetto della domanda, in quanto la causa non sarebbe
stata istruita: ed effettivamente le parti, in primo luogo l’attore (su cui
incombeva l’ onere probatorio) non hanno
formulato richieste istruttorie.
Nondimeno, la domanda principale di
contraffazione può essere accolta.
Ciò
alla stregua di una cognizione senz’altro esauriente: da un lato infatti i principali fatti di causa sono sostanzialmente incontestati, dall’altro
le parti hanno prodotto, fin dalla fase cautelare, ampia ed idonea
documentazione.
Né ha pregio il rilievo che il Tribunale, in
questa sede di merito, decide alla stregua dello stesso materiale istruttorio
di cui disponeva il giudice della cautela.
Infatti
se è vero, in linea generale, che
il procedimento cautelare si fonda su una cognizione, in fatto,
sommaria, è del pari vero che il
giudizio di merito, successivo alla fase cautelare, ben può esaurirsi
rapidamente, senza lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto può essere deciso sulla base delle
sole prove precostituite.
Così nella specie, ove anzi i provvedimenti
cautelari sono stati adottati, in concreto, alla stregua di una cognizione già
esaustiva (per il più volte richiamato carattere documentale della
controversia): inoltre la causa può essere subito decisa anche quanto alle domande risarcitorie
(evidentemente non considerate in sede cautelare), come sarà meglio esposto in
prosieguo, rispetto alle quali effettivamente si riscontrano lacune
istruttorie, evidentemente imputabili alla attrice.
Di contro – e con scarso rispetto per le
vigenti regole processuali – i convenuti si sono limitati a richiamare le proprie difese nella fase cautelare, senza
riprodurle analiticamente in questa sede,
come invece sarebbe stato necessario (stante l’autonomia del giudizio di
merito da quello cautelare).
Quanto alle altre domande, a fronte di effettive lacune istruttorie (su cui v. infra), si farà ricorso ai fondamentali principi in materia di
prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. .
D) IL
MARCHIO PLAYBOY
15) Caratteri dei marchi Playboy
I marchi di parte attrice sono forti.
L’attenzione deve catalizzarsi sul marchio
denominativo Playboy, ovvero sulla omonima parte denominativa degli altri
marchi, di cui (anche per la costante presenza) costituisce l’elemento
caratterizzante, il cuore.
Si tratta di una parola di fantasia, di lingua inglese, priva di aderenza
concettuale, se non indiretta e allusiva, ai prodotti e i servizi cui si riferisce (d’altronde
molteplici, e nei più diversi ambiti).
Playboy è inoltre marchio di rinomanza, ex
art. 1 lettera c) e 13 cpv legge marchi,
ed anzi celebre.
Marchio
di rinomanza è quello «conosciuto
da una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti». (così Corte
Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, GADI, 4047; v. – con specifico riferimento ai
domain names - Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, Galli 70).
Un marchio invece è celebre quando è di fatto
conosciutissimo presso il pubblico in generale, a prescindere dal fatto che si
tratti di un pubblico di consumatori di prodotti contrassegnati dal marchio
ovvero di un pubblico costituito indistintamente da consumatori o da non
consumatori, e quando il segno è dotato di una carica simbolica che travalica
il contenuto tipico del marchio per assurgere a significati affatto diversi, v.
Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562.
Per altro verso, in giurisprudenza si segnala
che le due figure (solo la prima normativamente prevista) non coincidono: <<la
rinomanza ha una estensione più ampia
della celebrità, in quanto richiede unicamente che il marchio sia
notorio ad una gran parte dei consumatori. Ricorre infatti l’ipotesi del
marchio notorio che gode di
rinomanza quando vi sia una vasta
diffusione di prodotti recanti il detto marchio, tale da imprimersi nella mente
di una ampia fascia di pubblico che, pur non acquistando il prodotto,
viene comunque quotidianamente e
ripetutamente in contatto con lo esso. Invece il marchio celebre investe settori
merceologici differenti e differenti prodotti, tutti rispondenti ugualmente
alle aspettative del pubblico, in modo da fungere da collettore di clientela,
indirizzando il pubblico dei consumatori verso prodotti contrassegnati da quel
marchio quale garanzia di qualità del prodotto medesimo>>, Trib.
Monza 8 luglio 1999, GADI, 4016.
Nella specie parte attrice, peraltro, non ha ritenuto di documentare in
alcun modo tali caratteri dei propri marchi
(pur se usualmente, nei giudizi di merito, una tale prova è offerta,
anche a mezzo di indagini demoscopiche, v. ad es. Trib. Milano 13 settembre
1990, GADI, 2562)
Al riguardo il Tribunale (e nonostante
l’oggettiva negligenza difensiva della attrice) può fare ricorso al notorio, di
cui all’art.115 cpv c.p.c. , da
intendersi come fatto conosciuto da un
uomo di media cultura nel
tempo e
nel luogo della decisione, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, Giust. civ. Mass. 2001, 835.
Così già Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit.:
<<per la sua notevole capacità
distintiva (il nome Playboy) si imprime con particolare efficacia nella
memoria dell’utente. E ciò tanto più in quanto detta denominazione è divenuta
eccezionalmente nota e di conseguenza finisce con l’assumere un ruolo
decisamente preminente ed individualizzante per qualsiasi tipo di
clientela>> (e non è privo d’interesse il rilievo che la U.S.
District Court dello Stato di New York, nel 1996, ha dichiarato non accessibile
egli USA il sito playmen .it , proprio a tutela del segno Playboy).
Ed in realtà il Tribunale può affermare - come dato “sociologico” e di “generale conoscenza”
che la denominazione Playboy, che in origine contraddistingueva una rivista
americana, è ormai – da molti anni - segno
ben noto in tutto il mondo.
Da un lato infatti contraddistingue pubblicazioni, prodotti e
servizi di più vario genere (cfr le registrazioni italiane), anche solo
latamente erotico, in quanto è piuttosto legato allo svago e al divertimento (e
così è conosciuto da fasce di persone ben più ampie rispetto agli effettivi
utenti e acquirenti).
Dall’altro lato Playboy (rivista, marchi) è assurto a simbolo di una certa
concezione della vita, del piacere e del sesso, non volgare e anzi – ormai – in
un certo senso, “imborghesita” ; l’impero editoriale (e non solo) creato da Hugh Hefner a partire degli anni
cinquanta ha davvero contribuito in modo decisivo a quella che è stata definita
l’unica rivoluzione risuscita del XX secolo, quella sessuale.
A ben guardare l’assoluta notorietà di
Playboy è, nel caso di specie, riconosciuta dagli stessi convenuti, beninteso inconsciamente: ed in tal modo può
leggersi – i la “tesi” sostenuta nella fase cautelare dai convenuti, e già disattesa dal Tribunale , secondo i
quali il marchio di parte attrice
sarebbe assurto a termine di uso comune, una sorta di sinonimo di Don Giovanni .
E’ infatti fin troppo ovvio il rilievo che,
in Italia, prima dell’arrivo (o meglio, della conoscenza) dei prodotti e
servizi della attrice la parola Playboy non aveva particolare diffusione.
In termini giuridici, CS e Giannattasio
invocano la volgarizzazione del marchio
Playboy, vale a dire di perdita – per la generalizzazione – di capacità
distintiva.
Tale eccezione è palesemente pretestuosa e
infondata e non richiede particolare approfondimento: né è stata ulteriormente
sviluppata in questa sede; C.S. si limita
ad osservare – a quel che è dato comprendere ironicamente - che chiunque si definisce playboy – con
l’iniziale minuscola - sarebbe passibile
di denuncia da parte della attrice (e in fase cautelare, evidentemente sempre
con lo stesso proposito ironico, tale parte aveva indicato taluni playboy del passato, idealmente
includendo nell’elenco anche Gabriele D’Annunzio e lo stesso Don Giovanni).
L’attrice ha così potuto replicare – con
giustificato sarcasmo – di non essere contraria anche a che qualcuno voglia infliggere ad un figlio
un crudele destino, chiamandolo Playboy…augurandosi peraltro che il proprio
successo non arrivi a tanto!.
Si deve però convenire con la Playboy che
altra cosa è la tutela – alla stregua della normativa vigente – della propria
denominazione sociale e dei propri segni distintivi commerciali.
Solo per completezza, può rilevarsi da un
lato che la pretesa volgarizzazione costituisce un assunto assolutamente non
provato, dall’altro, sempre con il provvedimento di reclamo che <<deve certamente escludersi che (la
denominazione Playboy) sia divenuta un
termine usuale svincolato da qualsiasi riferimento con l’impresa di origine,
che definisca non solo un determinato prodotto proveniente da certa fonte
produttiva, ma ogni prodotto dello
stesso genere da chiunque offerto. La tesi (di parte convenuta) finisce per
confondere la presunta volgarizzazione del marchio con la sua particolare
diffusione e celebrità, anche a livello
mondiale, che impone anzi un giudizio di confondibilità più rigoroso e finisce
perciò per rafforzare l’esigenza di tutela invocata>>.
E) IL
GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE E DI
CONFONDIBILITA’
16) Il confronto tra i segni
Il domain name in contestazione del
Giannattasio costituisce contraffazione dei
marchi di cui è chiesta la tutela, come già
riconosciuto dai giudici della cautela,
alla stregua dei criteri tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza
(giudizio di sintesi, di impressione ecc.).
D’altronde il domain name www.playboy.it è identico – nel second level (unico elemento da considerare) al marchio
denominativo Playboy.
Il domain name del Giannattasio è poi
indiscutibilmente simile anche agli altri marchi della Playboy, vale a dire quelli
complessi, comprensivi – come si è detto – della denominazione omonima e della
testa di un coniglietto: l’elemento denominativo, di fortissima forza evocativa
(e – come pure detto – di vasta e ormai risalente notorietà) è senz’altro il cuore di tutti i marchi
Playboy.
Alcuna rilevanza ha poi il fatto che il domain name del
Giannattasio si accompagna al disegno
stilizzato della testa di un suino.
Può certo condividersi l’opinione del giudice
di reclamo, secondo cui la mera sostituzione di un animale – il coniglietto
Playboy con un altro, il maiale <<non
è privo di elementi che potrebbero indurre ad una qualche forma di collegamento
tra le fonti di provenienza dei servizi>>.
Coniglietto e maiale, l’uno con il papillon,
l’altro con una bombetta e un sigaro, evocano
evidentemente entrambi divertimento
e – quantomeno – erotismo (il secondo, beninteso, in modo ben più greve
e “radicale”).
Peraltro, e ben più radicalmente – alla
stregua di quanto si è esposto prima sub 1 d)- le varianti in parola non devono prendersi
in considerazione nel giudizio di contraffazione, in quanto appaiono sul sito
solo successivamente all’apertura dello stesso: la testa di suino, in
definitiva, neanche attiene al domain name (né potrebbe, tecnicamente, farne
parte).
17) Il giudizio di confusione
L’art. 1 lettera a) legge marchi vieta ai terzi di usare un segno
identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell’identità o somiglianza
fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione tra i due segni.
D’altro canto l’art. 13 legge marchi vieta
l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna – ed implicitamente anche domain
name, alla stregua del richiamato principio di unità dei segni distintivi- l’altrui marchio (se ne deriva pericolo di confusione, negli stessi termini dell’art. 1
cit.).
Peraltro – nella specie – trova applicazione
l’art. 1 lettera c) legge marchi, in comb. disp. con l’art. 13 cpv che vietano
ai terzi l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato altrui,
anche per prodotti o servizi non affini,
se il marchio registrato goda nello Stato
di rinomanza … se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.
Tale è il caso dei marchi Playboy, come già
rilevato.
La rinomanza/celebrità non rileva, qui, per
affermare la tutela ultamerceologica dei marchi in parola: infatti il prodotto Playboy e i servizi offerti dal sito del
Giannattasio sono affini.
La società attrice, fin dal ricorso
introduttivo della fase cautelare, segnala (ma si tratta di dati notori) che le
proprie pubblicazioni (anche informatiche) si caratterizzano <<per la bellezza esplosiva delle stupende
ragazze…ritratte> e per la qualità
delle <<opere dell’arte
fotografica ma anche della letteratura del genere, leggera quanto si vuole ma
pur sempre letteratura, ad esaltazione della bellezza femminile>>.
Si è già detto del carattere francamente erotico - pornografico del sito del Giannattasio.
Da qui allora l’affinità – e anzi la
contiguità - tra i servizi offerti
dalla Playboy e quelli del sito del
Giannattasio: erotismo e pornografia costituiscono settori omogenei (al di là
dei giudizi estetici e di qualità, o anche etici, che certo non competono al
Tribunale), e ciò è tanto più vero sotto
il profilo commerciale, con riferimento a pubblicazioni (anche elettroniche)
specializzate nel settore dell’Eros.
E’ appena il caso di ricordare che la
giurisprudenza riconosce l’affinità tra prodotti e servizi che presentano
l’attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato (Cass. 9 febbraio
2000, n. 1424, Foro it., 2001, I, 641, caso Formaggino Mio).
Deve poi considerarsi la particolare valenza del rischio di confusione, ex art. 1
e 13 legge marchi cit..
La giurisprudenza reputa che la celebrità del
marchio aumenta il pericolo di confusione, anche ove altri utilizzino il
medesimo marchio per prodotti non affini
(ad es. v. Trib. Vicenza 28 ottobre 1993, GADI 3076): e il rischio di
confusione è riconosciuto anche in ipotesi di
confondibilità in senso ampio, allorchè il pubblico sia indotto a
ritenere che esistano rapporti contrattuali o di gruppo tra il titolare del
segno imitato e il titolare del domain
name imitante.
In termini v. – con riferimento ai domain
names – Trib. Roma 9 marzo 2000 (Galli 37); Trib. Modena 24 gennaio 2001 (id.
72) secondo cui << L’utilizzazione di un domain name che ripete
esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel
quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli per i quali tale marchio è
registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto
quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese,
potendo indurre nell'utente l'opinione che tra le stesse sussistano rapporti di
licenza e collaborazione».
Tanto si riscontra anche nella specie, ove il
rischio che gli utenti ritengano sussistere siffatti legami tra la Playboy e il
Giannattasio è acuito dalla rilevata affinità tra i servizi offerti ; in particolare tale
affinità comporta che il rischio di confusione non può escludersi neanche
allorchè l’utente si avvalga di un motore di ricerca (dove i siti individuati vengono presentati insieme
ad una sommaria descrizione del loro contenuto).
18) Initial confusion
Il rischio di confusione/associazione si manifesta
con modalità peculiari in Internet, con riferimento ai domain names
costituenti contraffazione dei marchi di rinomanza.
L’attore ha richiamato al riguardo la pre –
sale confusion; in dottrina non mancano riferimenti all’initial confusion, in sostanza la confusione che si manifesta
solo in una prima fase dell’approccio
al prodotto o al servizio (quindi, nel nostro caso, al sito) contraddistinto
dal segno dell’imitatore.
Tale iniziale confusione è di per sé
sufficiente a determinare l’approfittamento per l’imitatore, e – di converso –
un pregiudizio per il titolare del marchio.
La dottrina più avveduta ha già avvertito che, in ambito telematico,
l’effetto utile per il titolare del sito è il momento del contatto.
Specularmente, il pregiudizio per il
titolare del marchio imitato non sta tanto nel fatto che rischia di essere
confuso con altri: il rischio è il contatto, nel senso che altri può
profittare della domanda dei consumatori/navigatori che, cercando prodotti di un certo genere o marca,
approdino a servizi e offerte più o meno succedanee,
che lo distolgano dall’obiettivo primario.
L’utente, infatti (sia che digiti
direttamente il domain name, sia che passi attraverso links o motori di ricerca) è indotto – sia
caduto o meno in confusione – ad associare mentalmente, e quindi ad instaurare
un collegamento, tra il domain name e il segno distintivo ad
esso simile.
Tale interferenza comporta un drenaggio della
clientela dall’uno (il titolare del segno da tutelare) all’altro (il titolare
del domain name); si è così segnalato che il mero collegamento favorisce la
provvista pubblicitaria dei siti non ricercati.
In particolare <<il modello distributivo di Internet…è quello che prevede uno schema
asimmetrico, in base al quale a fronte del solo costo di connessione ad
Internet, il consumatore riceve copia del prodotto informativo, mentre il
titolare del sito ottiene in cambio: informazioni sull’utente, riutilizzabili o
vendibili, il valore aggiunto rappresentato dal contatto tra l’utente e il sito, che fa lievitare il
valore di scambio del sito web, i compensi lucrabili quali corrispettivi di
inserzioni pubblicitarie>>.
In termini v. Trib. Macerata, ord. 2 dicembre
1998, Dir. Ind. , 1999, 35, che ha
vietato l’adozione di un domain name
simile all’altrui marchio rinomato per un sito relativo a prodotti non affini a
quelli per cui il marchio è registrato, «anche
in ragione della precipua e specifica modalità di accesso al servizio Internet,
tale che di primo acchito l’elemento fondamentale per il riconoscimento è
proprio l’indirizzo, quando riprenda un marchio altamente diffuso e
conosciuto.>>
Una tale configurazione ben si attaglia al
caso di specie: l’utente che, collegatosi al sito del Giannattasio attratto dal
domain name, identico a quello della notissima rivista dell’attrice, potrebbe
presto dubitare dei collegamenti tra l’uno e l’altro, in ragione del carattere
pornografico, e dell’intrinseca volgarità del sito del convenuto.
Tuttavia
a questo punto si sono già verificati
sia gli effetti pregiudizievoli per la Playboy
- nel senso sopra evidenziato –che il vantaggio parassitario per il
Giannattasio il cui sito, senza la contraffazione per cui è causa,
verosimilmente non sarebbe stato
contattato.
19) Le nuove funzioni del marchio
A ben vedere, tuttavia, la questione va posta
– ad ulteriore conferma dell’illiceità della condotta del convenuto - in termini ancora più radicali ed innovativi,
in considerazione sia del nuovo ruolo del marchio, specie se di rinomanza o celebre, e della relativa tutela a fronte di
fatti contraffattivi, ma anche delle
peculiarità di Internet.
Così
questo Tribunale – adeguandosi ad un orientamento sostenuto dalla
dottrina, ma anche dalla giurisprudenza più attenta alle esigenze del commercio
moderno - ha più volte ribadito che è
ormai venuta meno la centralità della funzione distintiva del marchio, ciò
quanto meno dalla novella del 1992 .
Prevale infatti, e non più sotto il solo
profilo economico, la concezione del marchio come brand: strumento di comunicazione e di “promozione”: concezione, si
noti, perfettamente omogenea con i
caratteri di Internet più volte richiamati, vale a dire di strumento di
comunicazione anche commerciale e veicolo pubblicitario.
Da qui
anche la più rigorosa, avanzata tutela del segno a fronte di condotte
confusorie, e che incidono negativamente su tale ulteriore funzione.
Particolare significato ha avuto, al
riguardo, l’introduzione del rischio di associazione, di cui agli artt. 1 e 13
legge marchi cit.
Così Trib. Napoli 3 luglio 1998, caso Levi
Strauss, riv. Dir. Ind. 1999, II, 344, nonché id. 5 novembre 1998, caso
Benckiser – Henkel, ivi 1999, I, 243.
In particolare il primo provvedimento ha
affermato: << Le riforme del 1992 (di attuazione della
direttiva 89/104 CE cit.) e del 1996 (di attuazione dell’ accordo TRIPs) hanno
quantomeno avviato una radicale “trasformazione” del diritto italiano dei
marchi.
In
particolare è entrata in crisi la tradizionale concezione del marchio come
“indicatore di provenienza” dei prodotti e servizi che contraddistingue. Basta
ricordare, a tale proposito, la riscrittura (ad opera del d. legisl. 480/92
cit.) dell’ art. 15 l.m. ;
capovolgendo l’ originaria previsione, è ora prevista la libera trasferibilità
del marchio, che può anche essere oggetto di licenza non esclusiva.
Così
anche in Italia i contratti di merchandising (con i quali si attribuisce ad
altri, verso il pagamento di una royalty, la utilizzazione del segno per
contraddistinguere prodotti che non hanno alcuna relazione con quelli in precedenza
contrassegnati) hanno trovato piena legittimazione.
In
altri termini si è notevolmente allentato (se non spezzato, per i marchi di
rinomanza) il nesso tra il marchio e l’
impresa che ne fa uso per contraddistinguere la propria produzione ; d’
altronde, a ben vedere, neanche è più
richiesto che il titolare del diritto sul marchio sia un imprenditore.
…. come rilevato in dottrina, il legame tra
“segno ed elementi reali della fonte di produzione risulta sostanzialmente
abolito in tutti i momenti più rilevanti della vita del marchio : nel
momento genetico, in quello traslativo, in quello circolatorio”.
Tali
fondamentali innovazioni sono espressione della “presa d’ atto”, da parte del
legislatore (comunitario e interno) dell’ effettivo ruolo svolto dal marchio
nel mercato.
Infatti
il marchio ha assunto ormai un valore autonomo- pubbllcitario, di
comunicazione, di investimento (per le imprese e per il pubblico)- ampiamente
svincolato dai prodotti e servizi cui inerisce (il che non è privo di profili
negativi : si pensi alla pratica del c.d. “marchio di richiamo”).
Esso,
come rilevato da accorta dottrina, non è tanto il segno o anche il simbolo di una origine comune dei prodotti
su cui è apposto (che può non esserci, ax art. 15 cit.), ma il compendio di un
insieme di informazioni e di suggestioni positive, che dal marchio si estendono
al prodotto o al servizio contraddistinto (che, in un certo senso, finisce per
avere una posizione di “secondo piano”).
Economisti
e dottrina giuridica sottolineano ormai come prevalente la funzione pubblicitaria o suggestiva del
marchio ; si è quasi
provocatoriamente affermato (ma con precisi supporti economici) che “la marca
moderna non appartiene più all’ universo del commercio, quanto piuttosto a
quello della comunicazione”.
In
termini semiologici, il marchio è il “significante” (strumento di
comunicazione) che racchiude e comunica valori, conoscenze, qualità, almeno in
parte autonome rispetto al “significato” (il prodotto o il servizio); esso - di
conseguenza- ha una valenza economica e, in forza della novellazione, giuridica propria (che è tanto maggiore
quanto più ampio è il divario tra significante e significato, ossia tra la
percezione del marchio e quella del prodotto o del servizio).
Il
valore di un marchio (inteso sia in
senso economico che come capacità distintiva) sta quindi nella capacità che
il segno ha di catturare l’ interesse dei consumatori,
anche in forza delle suggestioni e delle associazioni mentali che esso è in
grado di evocare.
Non
vuole certo affermarsi che la funzione di indicatore di provenienza sia venuta
meno, nel mercato e nella previsione normativa ; tuttavia tale funzione -
nella realtà economica e quindi nell’ottica giuridica - ha perduto importanza,
e comunque non è più esclusiva.
La rilevanza giuridica delle ulteriori funzioni
del marchio, fino ad ora negata, ormai si impone nel diritto interno italiano,
e ciò sia (in positivo) in forza delle novellazioni già richiamate sia (in
negativo) per la mancanza di reali dati ostativi (non essendo poi concepibile
che funzioni di primario rilievo non trovano tutela nelle generali previsioni
della l.m.).
In
tal senso depone lo stesso considerando 10 dirett. 89/04/CEE
(nonchè il 7 del reg. marchio com.), che espressamente
prevede la possibilità che il marchio svolga funzioni ulteriori rispetto a
quella di indicazione di provenienza.
Si consideri che la stessa Corte di giustizia CE ha di recente
riconosciuto autonoma valenza giuridica,
ex art. 7 2° comma dirett. Cit., alla funzione pubblicitaria del marchio (cfr
Corte di giustizia CE 4 novembre 1997 , c. 337/95, Foro It. 1998, V, 157).
Tanto si verifica con particolare forza per i
marchi rinomati o celebri, che hanno
finalmente trovato specifica tutela negli art. 1 lett. c. e 17 lett. b legge m., introdotti dalla
novella del 1992. ; in effetti la tutela ultramerceologica ad essi
attribuita non costituisce tanto una deroga al principio di specialità, quanto
il riconoscimento, in via generale, della loro peculiare ed autonoma rilevanza economica, tale da “oscurare” il ruolo dei
prodotti e servizi cui possono inerire.
Ulteriore
conferma della rilevanza giuridica della funzione “attrattiva” del marchio
(specie di rinomanza) sta proprio nella introduzione del rischio di
associazione.
Quest’
ultimo, quindi, non allarga- almeno direttamente- il concetto di “somiglianza tra segni”,
non “diluisce” i parametri cui il
giudice deve attenersi nella comparazione dei marchi, ma consente di riferire
il rischio di confusione (estendendone la relativa tutela) al nuovo contenuto
(giuridicamente rilevante) del marchio.
Il
rischio di confusione, pertanto, ne risulta “accresciuto”, quanto ad area di
operatività, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.
Autorevole
dottrina ha sottolineato che vi rischio di confusione “per associazione” quando
i consumatori riconoscono, anche inconsapevolmente, in un dato segno un
richiamo o un riferimento ad un altro segno registrato ; il pubblico, in
tal caso, associa determinati prodotti e servizi a una immagine seducente e
originale, quella espressa dal marchio usurpato.
Il
titolare di quest’ ultimo cattura l’ attenzione dei clienti non con la propria
capacità imprenditoriale ed inventiva, ma appunto facendo propri i caratteri
promozionali dell’ altrui segno.
La
giurisprudenza straniera già da tempo ha
sottolineato che si ha confusione (per associazione) allorchè vi è
appropriazione del “potere attrattivo”, ancorchè del carattere distintivo,
dell’ altrui marchio (cfr Trib. Comm. Namur, Belgio,
23 dicembre 1992, Journ. Trib.
1993, 319,).
La
tutela repressiva dovrà intervenire quando il segno “somigliante” è in grado di
evocare, per le modalità di utilizzo, e tenuto conto del concreto contesto di
mercato, il messaggio proprio del segno
imitato.
Quel
che rileva è l’ “association entre le signe et la marque” vale a dire “l’ impressione di dejà vu che il
segno imitante produce sul pubblico, richiamando alla mente dei consumatori il
messaggio collegato al segno imitato, impressione che- pur in assenza di un
pericolo di confusione sulla provenienza- può consentire al titolare del segno
posteriore di superare la diffidenza iniziale che il consumatore è indotto a
nutrire verso un prodotto su cui è apposto un marchio nuovo, riducendo così la
necessità di iniziative promozionali”.
E’
evidente- ed è qui la maggiore differenza con la norma previggente- che la confusione, così intesa, va riconosciuta
come sussistente ogni qualvolta si
instaura agli occhi del pubblico un
significativo collegamento - o, appunto,
associazione- tra segno imitante e marchio imitato, ciò per la presenza di
caratteri essenziali comuni (da individuare e valutare secondo i criteri prima
esposti).
Di
contro non occorre che, la confondibilità tra i segni comporti anche l’ insorgere
del dubbio (o anche di un errore) circa la provenienza imprenditoriale dei
prodotti o servizi contrassegnati.
In
altri termini - si è osservato in dottrina -
la confusione per associazione non presuppone necessariamente un errore
da parte del pubblico sulla provenienza e qualità dei prodotti
contrassegnati : si può verificare anche quando i consumatori siano
consapevoli di avere a che fare con due marchi del tutto indipendenti l’ uno
dall’ altro, in quanto facenti capo a soggetti diversi e non collegati (non è
neanche richiesto che il pubblico sia indotto a ritenere che i due prodotti
provengano da due imprese distinte, tra cui però intercorrono rapporti di
licenza, o comunque, di autorizzazione all’ uso del marchio, come invece
ritenuto da Corte d’ Appello di Milano, 28 novembre 1995, GADI 1996, 3444).
L’ associazione tra i marchi influenza il pubblico nelle sue scelte,
inducendolo ad acquistare prodotti (o servizi) il cui marchio evoca quello
antecedente, imitato; ciò in quanto il pubblico è indotto a trasferire almeno
una parte dell’ “immagine” positiva che ha della prima “marca” al prodotto o al
servizio contraddistinto dal marchio contraffatto. Tanto, lo si ribadisce, pure
se il pubblico è consapevole del fatto che marchio e prodotto non sono originali (in termini, con
ambiguità, Trib. Udine 31 maggio 1993, riv. Diritto industriale, 1995, II,
2)>>.
Già in
precedenza, ed ancor più icasticamente, Trib. Napoli 13 maggio 1996
(Rivista diritto industriale, 1996, II, p. 294 ; GADI, 3487, Diritto Industriale,
1997, 17; Giurisprudenza Napoletana, 1997, 84 ; Trib. Napoli 31 maggio
1997, Il Dir. ind. 1997, 923).
Aveva affermato che il <<concetto
di associazione, specie in presenza di marchi di rinomanza... comprende ogni
ipotesi di collegamento, anche potenziale, anche meramente psicologico tra i
due segni. Ciò nel senso che la clientela, indipendentemente da ogni confusione
tra i prodotti e, prima ancora, in ordine alla origine degli stessi, è indotta
a collegare il marchio originale al contraffatto, nel senso che tende ad
attribuire ai prodotti cui il secondo è apposto le caratteristiche- positive-
di quelli contrassegnati dal primo. In altri termini l' associazione è
meramente psicologica, al limite inconscia (si pensi al ruolo, anche in
pubblicità, dei messaggi subliminari), e comporta l' estensione, nella memoria,
al marchio contraffatto (rectius: ai prodotti relativi) dell'
"immagine", complessivamente intesa (e comprensiva di rinomanza,
qualità, garanzia ecc.) sottesa al marchio originale>>; v. anche App. Bologna 18 febbraio 1998, GADI,
3906.
20) Marchi di rinomanza e approfittamento
Ad integrazione di quanto sopra può solo
ribadirsi che le nuove funzioni del marchio – e quindi la nuova configurazione
del rischio di confusione/associazione- trovano particolare riconoscimento proprio con
riferimento ai marchi di rinomanza.
Si consideri al riguardo il chiaro disposto del già richiamato l’art. 1
lettera c) legge marchi, che vieta l’uso di un segno eguale o simile ad un
marchio di rinomanza, qualora tale uso «consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi» ; la norma in parola (e così
quella ex art. 13 cpv cit.), così come l’ipotesi di cui alla lettera a), e al
contrario di quanto previsto dalla lettera b) non richiama espressamente il rischio di confusione.
Da un lato, quindi, capacità distintiva e
rinomanza, dall’altro – ini stretto legame – vantaggio o pregiudizio.
Pertanto – alla stregua del letterale tenore della
norma in esame – il rischio di confusione/associazione, per tali segni, si
manifesta essenzialmente come possibilità che
l’uso illecito da parte di terzi di un segno uguale o simile si risolva in un indebito vantaggio (ossia in
un approfittamento del terzo), ovvero in
un pregiudizio per il titolare del segno imitato; e ciò, lo si
ribadisce, anche in virtù di un mero
«richiamo» psicologico al messaggio collegato al marchio di rinomanza.
Tanto si riscontra, indubbiamente, nella
specie, quanto al domain name del Giannattasio.
Poco interessa – in ultima analisi – che
l’utente Internet configuri o meno l’esistenza di collegamenti commerciali tra
la società Playboy e il Giannattasio: quel che rileva è che questi, con il proprio
domain name, coincidente con il marchio degli attori, si sia concretamente
approppriato –oltretutto nello stesso
ambito di mercato – del plusvalore positivo sotteso al marchio Playboy, uscendo
così, a costo zero, dall’anonimato.
Infatti il numero di siti erotico –
pornografici è, notoriamente, enorme e in continua crescita: da qui allora il
cruciale rilievo del domain name (illecitamente) scelto nella specice, in
quanto accattivante ed in grado di evocare (quantomeno) un “soggetto” ,
l’odierna attrice, particolarmente esperto
nel settore ed affidabile.
Si è realizzato – in altri termini - l’ approfittamento da parte del Giannattasio
dei valori positivi – e di rilevante
capacità attrattiva di clientela – sottesi ai marchi Playboy. Ciò in un settore
– quello dell’intrattenimento maschile- di forte interesse per la società
ricorrente e già sovrasaturato.
Inoltre il Giannattasio ha arrecato anche – e
soprattutto - un rilevante pregiudizio ai marchi della società attrice.
Ciò in quanto il domain name in contestazione
da un lato – e per i dedotti fini di approfittamento – richiama i marchi della
Playboy, dall’altro “contamina” il messaggio originario di tali marchi.
Il sito del Giannattasio è infatti
essenzialmente pornografico, mentre Playboy, anche con riferimento alla propria
presenza in rete, si fa vanto di non essere mai scaduta nella volgarità e,
tantomeno, nella pornografia. In definitiva si è realizzata la situazione così
brillantemente descritta in dottrina: <<il
pregiudizio sussisterà non soltanto quando il segno dell’imitatore venga a
contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili, ma più in generale
quando esso comunque sia utilizzato con modalità che non sono coerenti con
l’immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è proprio questa
coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato «stile», a
costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso. In
relazione ai segni distintivi di Internet, questa situazione potrà quindi
ricorrere in particolare quando l’attività svolta in un sito sia tale da
accostare il marchio a messaggi negativi o comunque distorsivi rispetto a
quello di cui il marchio stesso è portatore>>.
Può richiamarsi – in giurisprudenza - Trib.
Vicenza 6 luglio 1998 cit.; si è affermata
la contraffazione del celere marchio Peugeot (automobili) da parte del sito
peugeot.it, pur se nella disponibilità di società che si occupano di sistemi
informatici.
Il Tribunale ha osservato che : <<l’uso del marchio peugeot comporta
l’immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del gruppo
francese, sfruttando la buona fama da questo goduta. Vantaggio che è
sicuramente indebito attsa la mancanza di autorizzazione e smaccatamente
parassitario. Oltra a ciò, sussiste sicuramente, pur come rovescio della stessa
medaglia, il pericolo di pregiudizio per il titolare del marchio celebre che
vede il suo nome associato a servizi e prodotti non da lui provenienti, che ben
possono essere di scarso valore, tale da indurre a ritenere nel pubblico che la
casa non sia più all’altezza delle sue tradizioni e rinomanza»; in termini
v. anche Trib. Parma, 22 gennaio 2001
cit
E) LA
RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER
21) La responsabilità del provider, in generale
La questione più complessa su cui il Tribunale
deve pronunciarsi è quella della
responsabilità per le violazioni commesse a mezzo di Internet del provider, il soggetto che – grazie alla
propria organizzazione - fornisce al
titolare del sito l’accesso alla rete Internet.
Si tratta di un profilo di fondamentale
importanza, in primo luogo pratica, specie con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni.
L’Internet provider, che normalmente è un imprenditore, è infatti,
di norma – tra i possibili responsabili di illeciti commessi su Internet – il
soggetto più agevolmente individuabile e che offre (sempre in linea di massima)
le maggiori garanzie di solvibilità.
La riflessione giurisprudenza italiana sul
punto è tutt’altro che copiosa e,
inoltre, ad avviso del Tribunale, ancora insoddisfacente quanto
all’approfondimento.
Si riscontrano, inoltre, orientamenti
discordanti, nessun dei quali sembra aver avuto la prevalenza.
Vi è però una certa generale tendenza volta a
limitare la responsabilità del provider, anche alla stregua della legislazione
e della giurisprudenza straniera, specie USA (qui il provider – per escluderne
la responsabilità - è stato paragonato
ad un bibliotecario che non può
controllare l’afflusso di materiale alla rete, o al gestore di una bacheca elettronica, del pari non controllabile; si veda però
anche la direttiva comunitaria sul commercio elettronico, n. 2000/31/C.E.
dell’8 giugno 2000, G.U.C.E., n. L
178/1, del 17 luglio 2000; più rigorosa, quanto alla responsabilità penale del
provider, la legge antipedofilia 269/98).
In Italia è però minoritario l’orientamento che tende, radicalmente, ad esclude in ogni
caso la responsabilità del provider per
il contenuto del sito ospitato, assimilandone
il ruolo «a quello di un centro commerciale che abbia concesso in locazione la
bancarella sulla quale l’autore ha esposto i prodotti incriminati», v.
Trib. Cuneo, 23 giugno 1997, AIDA, 1997, 942.
E’ controversa, in sostanza, l’esatta
individuazione delle fattispecie di responsabilità del provider.
Va segnalato – per la radicalità speculare
all’indirizzo sopra esaminato - quello
che afferma con notevole ampiezza la responsabilità del provider, equiparandolo «ad una sorta di editore, il quale ha
l’obbligo di vigilare affinché attraverso la sua pubblicazione non vengano
perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica», (v. Trib. Macerata, 2
dicembre 1998 , cit. che pertanto ha
ritenuto un service provider responsabile
dell’illecito consistente nell’adozione, per un sito da esso ospitato, di un domain name che costituiva violazione
dell’altrui marchio e titolo di una pubblicazione).
La dottrina, a sua volta (ma senza riscontri
in giurisprudenza), ha talora tentato di
affermare la responsabilità del provider, per omesso controllo delle
informazioni presenti su internet, richiamando l’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose; vi è riscontro specifico nell’art. 18 della legge sulla privacy, n.
675/1996) o l’art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia); si è però
replicato che entrambe le norme – che pongono fattispecie quasi di
responsabilità oggettiva - postulano un
potere di controllo sulla attività o sulla cosa che – per il provider – neanche
è configurabile.
La medesima obiezione si muove a chi – anche
in giurisprudenza (v. Trib. Roma 6 novembre 1997 AIDA 1998, 75; Tribunale
Napoli, 8 agosto 1997, Giust. civ.
1998,I 259) – ha equiparato Internet
alla stampa, e il provider all’editore, così applicando il regime di
responsabilità che opera per quest’ultimo; né può trascurarsi – al di là delle
difficoltà tecniche di controllo sul flusso delle informazioni – che una tale
equiparazione finisce per attribuire al provider – che non ha poteri di
vigilanza sui contenuti dei siti- un
ruolo di garante rispetto alla liceità delle comunicazioni via rete.
22)
Tipologia di provider e fondamento colposo della responsabilità
Prevale – in dottrina e in giurisprudenza –
la valutazione della responsabilità del
provider secondo i parametri dell’art. 2043. Pertanto la responsabilità
sussiste solo se sia configurabile una colpa a carico del provider, vale a dire la
violazione norme di prudenza, diligenza e perizia individuate secondo l’agente
modello (v., per profili ulteriori, Tribunale Roma, 4 luglio 1998, Arch. civ. 2000,1252; peraltro ben più rigorosa
è la responsabilità del provider che emerge dalla normativa in materia di
pedofiia, legge 269/1998).
Assume allora rilievo il tipo di servizio da
lui effettivamente prestato.
Se infatti la prima obbligazione del provider
è quella di consentire l’accesso alla rete (qualificabile fornitura di servizi
propedeutica alla fruizione di tutti gli altri ), sono configurabili ben più
rilevanti obbligazioni ulteriori.
Si distingue così tra contratti che hanno ad
oggetto la mera fornitura dei servizi di connessione, e contratti di fornitura di accesso in hosting (in cui «il prestatore di servizi concede l’utilizzazione
di uno spazio all’interno del proprio disco rigido alle condizioni e secondo le
modalità previste dal contratto») o in housing
(nel quale invece«la proprietà dell’hardware
e del server e la sua
configurazione permangono in capo al titolare del sito»).
I primi danno luogo alle obbligazioni dell’access provider, gli altri, comportando
servizi aggiuntivi di editoria elettronica, a quelle del service provider, questi collabora
con il titolare del sito, ad esempio curando l’approntamento e la diffusione
dei messaggi immessi in rete (alla stregua di diversa classificazione il service provider fornisce servizi di
supporto, mentre il content provider
veicola propri contenuti, es . gestisce pagine web l’accesso ai servizi forniti
dai clienti).
Alla stregua del parametro della colpa, si
tende ad escludere, per gli illeciti industrialistici, la responsabilità dell’
access provider, responsabilità che –
per il ruolo ben più attivo – è più
agevolmente configurabile per il content provider.
Per altro verso la direttiva CE sul commercio
elettronico cit. pur escludendo che il provider <<sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio», né afferma invece la responsabilità quando sia
al corrente dell’illiceità dell’attività o dell’informazione (ovvero, ai fini
delle azioni risarcitorie, di fatti o circostanze che rendono manifesta
l’illegalità di esse) e quando egli, non appena al corrente di tali fatti, non
abbia agito immediatamente per rimuovere
le informazioni o per disabilitare l’accesso.
23) La giurisprudenza su provider
e domain name costituente contraffazione di marchio
La giurisprudenza si è più volte pronunciata
sulla responsabilità del provider per la registrazione di un domain name che interferisce con un marchio registrato.
Va subito segnalato che anche l’indirizzo che
con più forza esclude la responsabilità del provider ne ammette la
responsabilità proprio quando viene contestato il domain name, v. Trib.
Velletri, 20 maggio 2000 (Galli, 43).
Trib. Macerata 2 dicembre 1998 cit. – peraltro sul discutibile presupposto della
equiparazione del provider all’editore – ha sostenuto che questi ha l’obbligo
di vigilare affinchè non vengano commessi
illeciti, e ne ha affermato la responsabilità nell’ipotesi di adozione
di un domain name in violazione dell’altrui marchio.
Più interessante sono Trib. Napoli 8 agosto 1997 cit., caso Cirino
Pomicino s.p.a., uno dei primi provvedimenti editi sull’illecito concorrenziale
a mezzo di Internet, e Trib. Roma,. 22 marzo 1999, caso INA, (AIDA, 1999, n. 634; GADI, 4081; Dir. inf., 2000, 66).
Il Tribunale partenopeo – pur con qualche
incertezza lessicale (dovuta alla precocità
della pronuncia) ha affermato la
responsabilità concorrente, a titolo di
illecito concorrenziale, del titolare
del sito e del provider nella <<
diffusione di un messaggio promozionale allocato in un sito Internet il cui
domain name è costituito dal segno distintivo di un concorrente>>; in particolare la responsabilità del provider
è stata affermata per culpa in vigilando (v. infra per ulteriori rilievi).
Il provvedimento romano ha affermato che l’Internet
service provider , il quale ospitava il sito di un imprenditore risponde a
titolo di concorso dell’illecito concorrenziale commesso da quest’ultimo per
aver fatto uso di un domain name
riproducente l'acronimo di una nota società, l’INA, avendo «colpevolmente omesso di rilevare l'illecita
interferenza fra le due denominazioni», in quanto «Nel caso del provider, che effettua il collegamento, non si dubita che
egli non possa accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei
messaggi che vengono immessi in un sito; tuttavia, non può escludersi la sua
colpa, se le comunicazioni necessariamente date allo stesso provider al fine di
ottenere il collegamento, configurino esse stesse all'evidenza un illecito».
Infine va richiamato Trib. Firenze 7 giugno
2001, caso Novamarine, Guida al Dir., fasc. 37,
41, che – in sede di reclamo - pur
sostenendo l’interpretazione maggioritaria sulla contraffazione dei
marchi a mezzo dei domain name, ha revocato la misura cautelare dell’inibitoria
disposta nei confronti del provider , sostenendo che la responsabilità di questi può affermarsi solo <<in casi particolari se non proprio
eccezionali, stante la minore evidenza dell’illecito contraffattorio o
confusorio rispetto ad altri tipi di illecito>>. Quindi <<la responsabilità del provider
dovrà in concreto essere affermata con riferimento a quei casi palesi di illecito confusorio, come nel caso di marchi
o nomi celebri. Una simile conclusione è poi rafforzata (per) la necessità di diversificare il
comportamento del provider in relazione al contenuto delle singole obbligazioni
assunte con l’utente finale, al fine di valutare, poi, la diligenza del
comportamento del provider in relazione al diritto dei terzi, Invero qualora
..il provider abbia assunto la obbligazine di provvedere alla registrazione del
domain name, è evidente che nessun responsabilità sarà configurabile al di
fuori della ipotesi di registrazione di un nome di dominio corrispondente ad un
marchio di tale risonanza da indurre necessariamente il provider secondo le normali
regole di prudenza, ad astenersi dall’eseguire la prestazione, essendo di
immediata evidenza l’illecito dell’utente finale. Diversamente opinando si
finirebbe con l’addossare al provider il giudizio di liceità o meno della
registrazione del dominio, e quindi tutta una serie di valutazioni (ad es.
circa eventuali eccezioni di nullità del marchio, ecc.) che sicuramente non
competono a tale soggetto:…. la conclusione è particolarmente adeguata al
sistema italiano, considerato che neppure l’ufficio italiano Marchi e Brevetti
è in grado di verificare tutte l priorità in materia di marchi registrati, onde
è impensabile che un tale compito possa essere affidato ad un provider>>.
Nella specie il Tribunale ha escluso la responsabilità del provider perché
il marchio violato, seppure notorio, non è stato ritenuto di risonanza tale da
indurre il provider secondo l’ordinaria
diligenza a ritenere con sicurezza l’illiceità della registrazione come domain
name.
Nel caso di specie, si noti, la
responsabilità del provider CS Informatica potrebbe affermarsi alla stregua di
tutti tali provvedimenti: la convenuta, infatti, ha assunto in concreto il
compito, minimale (rispetto alle possibili obbligazioni del provider) ma
fondamentale, di attivare il sito (anche presentando la domanda di
registrazione del domain name Playboy).
Non poteva non avvedersi, alla stregua della
comune diligenza, dell’interferenza di tale denominazione con i celeberrimi
marchi di parte attrice. Ciò senza che abbia rilievo la distinzione tra access, service, content
provider, cui – al più – può farsi ricorso in relazione a messaggi ed
informazioni illecite presenti nel sito, ma non certo con riferimento
all’assegnazione dei domain name.
In altri termini l’estraneità del provider al contenuto dei siti cui fornisce il collegamento in rete
non si può spingere sino ad ignorare i domain
names di essi, specie se celebri.
24) Il carattere assoluto della responsabilità
contraffattoria
Il Tribunale tuttavia non condivide
integralmente le argomentazioni giuridiche ei provvedimenti surrichiamti, in
particolare di quello fiorentino, che rende del tutto marginale la
responsabilità del provider (e ciò pur se – come rilevato – comunque ne
discende la responsabilità della CS informatica).
Si è più volte rilevato che la Playboy ha
agito con la fondamentale azione di contraffazione di marchio, per conseguire
l’inibitoria e il risarcimento dei danni.
La giurisprudenza afferma senza esitazioni
che si tratta di una azione proponibile erga omnes, che accorda al titolare del
marchio una tutela assoluta ed esclusiva.
legittimati passivi sono tutti i
responsabili, vale a dire i contraffattori, tra cui si ricomprendono –
tradizionalmente –non solo i fabbricanti
gli importatori delle merci con i segni contraffatti, ma anche chiunque ne faccia commercio, o
comunque le utilizzi in contrasto con il diritto di esclusiva del titolare
della registrazione (App. Milano, 19 dicembre 1997, GADI 3896).
Si
afferma così che la
contraffazione del marchio è perpetrata da tutti i terzi che abbiano preso
parte all’uso dei prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto (Trib. Roma
15 novembre 1988, id., 2350) e comunque di chiunque commerci o detenga a scopo
di commercio prodotti con segni confondibili con quel marchio (trib. Palermo 30
maggio 1991, id., 2675); la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è
autonoma rispetto a quella degli altri.
Si prescinde dall’accertamento dell’esistenza
di un complicità tra commerciante e produttore, ovvero dall’esistenza di un comportamento
doloso o colposo del commerciante, rilevante solo al diverso fine del
risarcimento del danno (App. Napoli , 11 aprile 1994, id., 3229)
E’ stata così affermata la legittimazione
passiva anche del semplice rivenditore, pur se in buona fede (Trib Torino,11 maggio 1987, id.,
2258; Trib. Salerno, 27 giugno 1990, id.., 2551).
In tal senso anche la giurisprudenza di
legittimità: Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592 , caso Cristal (id., 4051):
<<il diritto di esclusiva accordato
al titolare del marchio è leso da chiunque pretenda, con qualsiasi atto di
commercio, di operare uno sfruttamento del segno altrui. Non rilevano a
differenziare tale qualità giuridica di atti che comunque conducono ad una
confusione nel mercato la diversa collocazione nella catena distributiva o
produttiva>>.
25) L’illecito contraffattorio del provider
Il Tribunale reputa che tali principi possano
essere riferiti, con gli opportuni adattamenti, anche alle violazioni
dell’esclusiva che avvengono in ambiente Internet.
Ciò con particolare riferimento al ruolo del
provider.
I siti Internet possono avere (e hanno, nella
gran parte dei casi) carattere commerciale/pubblicitario: da qui, d’altronde,
la più volte affermata possibilità di interferenza dei domain names con i segni
dell’imprenditore, in particolare con i marchi registrati.
La registrazione del domain name costituisce –è un dato intuitivo – il
presupposto stesso della “presenza” in rete, e quindi della conoscibilità, di
un sito: così come presupposto della
registrazione è la relativa domanda.
Certo, di per sé difficilmente la
registrazione (e così il collegamento alla rete) può qualificarsi atto di commercio in senso
stretto, e a maggior ragione l’attività preparatoria, a partire dalla stessa
domanda: da qui il carattere analogico della interpretazione proposta.
Tuttavia, pur non potendo qualificarsi di per
sé atti di commercio, la registrazione e il collegamento in rete costituiscono
presupposti ineludibili dell’attività commerciale svolta a mezzo Internet: si
pone quindi come il primo momento di una catena causale che ha – come logica
conclusione – l’accesso al sito, una volta attivato, da parte degli utenti (che
già concreta l’attività commerciale, v. quanto prima osservato sulla initial
confusion).
In altri termini, così come costituisce
contraffazione qualunque attività che si pone in qualunque punto della catena
distributiva di una merce o di un servizio, avvalendosi illecitamente di un
dato segno, così sono sanzionabili come atti di
contraffazione la registrazione, compresi gli atti preparatori, e quindi la stessa attivazione di un sito, in quanto primo segmento della
catena del “commercio elettronico” (ovvero, utilizzando per una volta il
linguaggio che pure si prima criticato,
la registrazione rientra – quanto meno come presupposto – nel commercio
mediatico, rappresentato dalla stessa accessibilità del sito)
D’altronde il comportamento da reprimere, nel
caso di contraffazione di marchio a mezzo di indebita utilizzazione di domain
name, non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra
la violazione, ma nella predisposizione del sito stesso, v. Trib. Verona, 18
dicembre 2000, Foro It., 2001, I, 2032.
Ne segue che il provider, assumendo
l’obbligazione di procedere alla registrazione, vale a dire di richiederla, e
dando attuazione a tale suo impegno, ha tenuto una condotta causalmente
rilevante rispetto alla registrazione stessa: d’altronde la registrazione è
sempre subordinata alla nomina di un provider.
Certo, il domain name è scelto di norma dal
(futuro) titolare del sito, ma il provider, accettando di chiedere la
registrazione di quella denominazione, assume – ed in via autonoma – la
posizione di legittimato passivo dell’azione di contraffazione, esattamente
come il rivenditore che mette in commercio il prodotto con il marchio
contraffatto.
Considerazioni non diverse valgono per
l’attivazione e il mantenimento del sito.
La buona fede, alla stregua della
giurisprudenza sopra richiamata, è irrilevante.
Tale interpretazione, certo rigorosa, è però
conforme al dato normativo, e assolve oltretutto anche ad una funzione di
deterrenza; anche sotto il profilo tecnico, d’altronde, il provider – esattamente come il titolare del sito – deve
considerarsi destinatario dell’inibitoria, e delle altre misure richieste.
Non può infatti trascurarsi che i
provider sono, di norma, come
accennato, imprenditori, e svolgono le
attività concordate con il cliente dietro corrispettivo: il rischio di chiedere
la registrazione di un domain name coincidente con un marchio da altri
registrato (subendone le conseguenze di legge)
è, in definitiva, un tipico rischio di impresa.
Beninteso, ai fini risarcitori (art. 66 cpv
legge marchi) il provider – sempre alla
stregua delle regole generali in materia di contraffazione – risponderà solo se
in dolo o in colpa: ma tale responsabilità non è certo configurabile solo in
ipotesi eccezionali, come erroneamente invece ritenuto dal Tribunale di
Firenze.
Nei confronti del terzo danneggiato, titolare del marchio registrato, il provider
risponderà esattamente come il titolare del sito.
Né può obiettarsi che in tal modo si grava il
provider di una responsabilità eccessiva, a fronte di illeciti di difficile
verificabilità.
Infatti
la legge stabilisce un regime di pubblicità delle registrazioni e delle
domande, che ne comporta l’agevole accessibilità (art. 79, 80 legge marchi);
così come chi intende registrare (e, ancor prima, utilizzare) un marchio ha
l’onere di accertare se questo è già stato oggetto di registrazione, così –
anzi a maggior ragione – deve procedere chi (utente, o per conto di questi, il
provider) deve procedere chi intende registrare un domain name.
A conclusioni non diverse – lo si rileva per completezza –
dovrebbe giungersi anche qualora si voglia affermare che la responsabilità
contraffattoria del provider non sia autonoma, ma concorrente con quella del
titolare del sito, che chiede (direttamente o a mezzo del provider) la
registrazione; troveranno in tal caso i
medesimi principi operanti per il concorso del provider nella concorrenza
sleale.
26) Il caso di specie
Nella specie, come già si è accennato, è del
tutto superfluo accertare le eventuali prestazioni accessorie rese dalla CS
informatica, quanto alla gestione del sito (anche se appare francamente poco credibile
quanto sostenuto dalla CS circa la “difficoltà” a conoscere il contenuto del
sito del Giannattasio).
Quel che rileva è che la CS ha provveduto,
quale provider, all’inoltro del nome di dominio per cui è causa, ed anche della
lettera di assunzione di responsabilità prevista dalle regole di naming, e ha
proceduto alla attivazione del collegamento.
Ciò in base ad una obbligazione
contrattualmente assunta con il Giannattasio.
Si tratta di circostanze incontestate, e che
trovano comunque riscontro negli atti
di causa: si veda il contratto di housing del 17 dicembre 1997; la
registrazione del sito Playboy, peraltro, è del 13 marzo 1998. La CS,
nonostante sia stata diffidata dala società attrice fin dal settembre di
quell’anno, ha rinnovato gli impegni contrattuali con il Giannattasio:v. cil
contratto 1 ottobre 1998 (housing a
banda garantita) e quello di connessione del 1 novembre 1998.
Così la comparsa conclusionale della CS:
<<la CS in qualità di provider mette a
disposizione del cliente i mezzi per rendere visibile ed accessibile il
sito…consentendo altresì al suddetto di operare sul proprio sito attività
commerciali mediante un servizio specifico di abilitazione di password…nel
nostro caso il provider si è limitato a offrire l’accesso in rete al cliente,
al più consentendogli di commercializzare il prodotto che quest’ultimo
offre>>.
Tali affermazioni – di portata latamente
confessoria – costituiscono la definitva conferma del contributo causale dato dal provider allo
svolgimento dell’attività commerciale del Giannattasio, con l’illegittimo uso
del segno distintivo della società attrice.
Vi è riscontro puntuale, d’altronde, nella
conclusionale del CNR, secondo cui <<la
registrazione del dominio di secondo livello Playboy sotto il dominio it. è
stata fatta a seguito di una precisa
richiesta della CS Informatica (che) chiedeva inoltre di poter usufruire del
servizio di name server secondario per il dominio Playboy.it>>
Né la CS può affermare correttamente che non
avrebbe potuto procedere diversamente, in quanto ormai contrattualmente
vincolata al Giannattasio, sicchè sarebbe incorso in responsabilità
contrattuale verso quest’ultimo se non
avesse registrato il domain name in discussione (sui presupposti tecnici di tale
rilievo, d’altronde, il CNR ha svolto convincenti deduzioni , che smentiscono
l’assunto della CS).
E’ infatti agevole replicare che tale pretesa
responsabilità non può certo opporsi alla società attrice, del tutto estranea
ai rapporti tra il Giannattasio e la CS, e che ha proposto azione extracontrattuale.
Di più: mai il provider deve considerarsi
contrattualmente vincolato ad attivarsi per la registrazione di un domain name
illecito, perché in violazione dell’altrui diritto: una tale clausola
contrattuale sarebbe infatti nulla per illiceità dell’oggetto.
F)
PROVIDER e R.A. (AUTORITA’ ITALIANA)
27
) RA e NA: natura privatistica
La CS informatica assume anche che - in ogni caso – il controllo (una sorta di
filtro) sui domain name è svolto dalla R.A. (registration authority), alla stregua delle regole di Naming, e che
questa e la sola valutazione possibile sui domain name medesimi.
La tesi
non può essere condivisa.
La R.A. , a dispetto del nome che
riecheggia le Autorità Garanti (che
prolificano nel nostro ordinamento) non
e’ un organismo istituzionale: infatti
non opera alla stregua di norme di diritto pubblico (benchè si
tratti di organo del CNR, e persegua finalità di interesse generale), ed
è anzi un soggetto privo di qualsiasi connotato pubblico, v. Trib. Genova 17
luglio 1999 , Dir. informatica 2000,
341.
Da qui anche l’inesattezza di ogni paragone
con il contenuto dei controlli svolti dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
che opera alla stregua di norme pubblicistiche (da cui derivano anche,
evidentemente, la configurazione della
relativa responsabilità).
La RA è stata istituita su base convenzionale
ed è filiazione di una più vasta organizzazione internazionale (l’ICANN);
gestisce il data base dei nomi di dominio
con il country code it. e verifica la rispondenza delle richieste di
assegnazione dei domain name al relativo regolamento.
La procedura operativa, e il regolamento in
base al quale opera la RA, sono fissate da un altro organismo, la NA (naming authority), separato ed
indipendente dalla RA.
In altri termini la NA definisce le regole di naming, regole
essenzialmente tecniche e procedurali per l’assegnazione e gestione nomi a
dominio registrati sotto il TLDOMAIN NAME it; la RA compie invece le operazioni
tecniche necessarie perché il domain name sia visibile e raggiungibile in
Internet.
Le regole di naming vigenti sono in uso dal
14 agosto 2001 che peraltro, per quel che qui interessa non si discosta dalla
versione in vigore all’epoca della registrazione del domain name in
contestazione.
E’ allora evidente che il provider non può
pretendere di escludere la propria responsabilità solo perché la registrazione
è avvenuta nel rispetto delle regole di naming: la richiamata natura
privatistica di queste ultime le rende inopponibili al terzo danneggiato, nella
specie la Playboy.
28) Regole di naming e marchi
Vi è di più.
L’assegnazione in uso dei domain name è
sostanzialmente automatica perché la RA si limita ad effettuare controlli di
natura tecnica sulla completezza delle domande, senza entrare nel merito, salvo
il divieto di registrazione dei nomi di dominio
riservati, assegnabili solo a soggetti determinati.
Unico criterio è quello, già richiamato, del first
come first served: chi chiede la registrazione di un domain name può
ottenerla, sempre che il second level
non coincida con altro già registrato.
In altri termini un segno può essere
utilizzato come domain name quando abbia avuto esito negativo la ricerca di
anteriorità identiche condotte dalla RA esclusivamente sui domain names già registrati, senza cioè che
l’esame si estenda al confronto con antecedenti registrazioni del medesimo
segno come marchio (v. trib. Genova 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521 : <<Tra i
compiti della Registration Authority non
rientra quello di verificare l'eventuale
conflitto tra il
"domain name" e la
disciplina relativa ai marchi e agli altri segni distintivi.>>
Le regole di naming prescindono quindi dal significato
commerciale di quella parola, e dalle possibili informazioni che possono essere
accessibili da quel dominio: non si occupano del rapporto tra nd e
marchio, ma puntualizzano che il domain
name è un domain name e null’altro.
Pertanto l’interferenza tra domain name e
marchio prescinde totalmente dalla registrazione: la procedura prevista dalle
regole di naming non assicura alcun tipo di
filtro, anche solo sommario, a tutela dei segni distintivi
dell’imprenditore (v. infra).
Al riguardo opereranno le norme
dell’Ordinamento statuale, evidentemente in primo luogo la legge marchi e la
normativa in materia di concorrenza sleale, come si è prima evidenziato, norme
cui sono soggetti tutti gli interessati, compresi i provider.
29)
La responsabilità della RA
E’ sorta semmai la questione della
corresposabilità anche della RA., sia con riferimento all’illecito
contraffattorio che alla concorrenza sleale.
Nella specie la questione deve essere
esaminata, pur se sommariamente, ai fini della sola valutazione della c.d.
soccombenza virtuale, perché (a seguito del rigetto della domanda di risarcimento,
v. infra) la domanda di garanzia
proposta dal provider nei confronti
della RA dovrà considerarsi assorbita.
L’unico provvedimento edito, Trib. Macerata,. 2 dicembre 1998 cit., ha escluso questa responsabilità in quanto la
registration authority «ragionevolmente, non può rifiutare una
registrazione solo perché ritiene che il nome proposto sia il marchio noto di
soggetto diverso, in quanto andrebbe incontro a possibilità di arbitrio e
sorgerebbero indubbiamente più questioni di quelle che invece sorgono con la
attuale disciplina ed interpretazione».
Si tratta di un ragionamento che non può
essere condiviso: palesemente è fondato su valutazioni di opportunità –
estranee all’attività giurisdizionale – e non giuridiche.
D’altronde Trib. Modena 7 dicembre 2000 e
Trib. Brescia 11 ottobre 2000 cit sembrano ispirati ad un ben diverso
atteggiamento nei confronti della RA.
In realtà
- a giudizio del Tribunale – la
RA , in ragione della sua stessa funzione “istituzionale” pone in essere una
condotta causalmente rilevante rispetto alla attivazione del sito con il domain
name illecito.
D’altronde è intuitivo che la registrazione
costituisce l’atto in forza del quale il domain name entra nella realtà di
Internet.
Resta da stabilire se la RA risponda
dell’illecito contraffattorio, ma anche della concorrenza sleale,
direttamente, allo stesso modo del
provider, o se si realizza una fattispecie di concorso.
Potrebbe anche affermarsi che la RA, per le
peculiarità del suo ruolo (soggetto imparziale, espressione di un ente
pubblico, preposto all’assegnazione dei domain names secondo regole
generali) risponda non alla stregua
della normativa industrialistica, ma
esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art.
2043 c.c.
La dottrina
- pur non avendo particolarmente approfondito la questione- tende ad affermare la responsabilità per colpa grave della RA
almeno nel caso di registrazione di
marchio che gode di rinomanza.
In ogni caso la RA non potrebbe opporre al
terzo danneggiato le limitazioni di responsabilità che discendono dagli atti
negoziali intercorrenti tra la RA
stessa, il titolare del sito e il
provider.
La RA neanche può affermare di operare alla stregua delle
regole di naming, poste da autorità diverse dalla RA stessa.
A parte infatti il rilievo che sia RA che Na
fanno capo al CNR, resta il dato ovvio che la prima opera, “liberamente” (si è
pur sempre in ambito solo privatistico), in base alle norme poste dalla
seconda, sicchè finisce per rispondere anche delle carenze delle norme in
questione.
Infatti le regole di naming sono inadeguate,
proprio perché- come accennato - non prevedono alcun utile filtro, volto a prevenire la
registrazione come domain name di marchi
registrati ed altri segni dell’impresa.
Ciò pure se le regole di naming prevedono la
possibilità della interferenza in questione: si veda la stessa previsione (come
condizione per l’assegnazione del domain name) di una lettera di assunzione di
responsabilità da parte del richiedente e di una procedura di contestazione (è
anche richiamata espressamente la possibilità che un terzo affermi che il
domain name sa tale da indurre confusione con il proprio marchio).
Anche a livello internazionale si è
raccomandato di non consentire la registrazione di domain name coincidenti con
marchi celebri, se non ai loro titolari.
In definitiva il procedimento italiano di
registrazione ha favorito il cybersquatting e la cyberpiracy, e ha reso – in caso di conflitto
(come
nella specie) quasi fisiologico il ricorso
all’autorità giudiziaria.
Alla stregua di quanto sopra, e anche a voler adottare l’interpretazione
più benevola per la RA, questa nella specie (poco rilevando il rispetto di
norme a loro volta inadeguato) mai avrebbe dovuto consentire la registrazione del domain name Playboy, agevolmente riconoscibile come non nella titolarità (come marchio o altro
segno distintivo) del Giannattasio.
Da qui allora, la
configurabilità della colpa grave della RA .
Questa poi non può opporre al provider che
agisce in garanzia la limitazione di responsabilità di cui al contratto del 29
aprile 1998 cit. , in quanto tale clausola
si pone in palese contrasto con l’art. 1229 1° comma c.c.
In definitiva, nel caso di specie, la domanda
di garanzia della CS non avrebbe potuto considerarsi infondata, ove fosse stata accolta pienamente la
domanda della società attrice nei confronti del convenuto in parola.
G) CONCORRENZA SLEALE
30)
Domain name e repressione della concorrenza sleale
L’azione c.d. reale a tutela dell’esclusiva
sul segno distintivo, ex legge
marchi, e quella personale di
concorrenza sleale, possono essere infatti proposte congiuntamente (Cass. 3
luglio 1992, GADI 2751).
Peraltro, proposta l’azione ex legge marchi,
l’ambito di tutela assicurato dalla previsione dell’art. 2598 c.c. è ristretto,
considerando anche che il Tribunale ha adottato un criterio di valutazione in
concreto – e non in astratto – del rischio di confusione tra i marchi.
Così,
nella specie, la normativa sulla concorrenza sleale ha una rilevanza
sostanzialmente marginale.
In ogni caso, la giurisprudenza in materia di
domain name richiama sovente anche la disciplina della concorrenza sleale,
talora anche in via esclusiva, sempre beninteso che vi sia un rapporto di concorrenza in concreto tra due imprenditori (v. Trib. Verona 10
gennaio 2001, Galli, 68).
Viene evidentemente in considerazione
soprattutto l’ipotesi di cui al n. 1) dell’art. 2598, l’uso di segni distintivi
idonei a produrre confusione con quelli altrui (ma la giurisprudenza richiama
anche la concorrenza sleale per appropriazione di pregi, e per violazione del
canone residuale di cui al n. 3 art. 2598 c.c.).
Così Trib. Napoli 8 agosto 1997, Riv. dir. ind. 1999: << L'utilizzo
di segni distintivi appartenenti ad
altra azienda… puo' ingenerare nella clientela confusione sulla
effettiva provenienza dei prodotti e
sulla identita' personale dell'imprenditore, determinando sicuramente perdita
e sviamento di clientela
data la capillare diffusione del sistema
telematico>>;v. ancora – in quanto particolarmente pertinente al caso di
specie - Pretura Valdagno, 27 maggio 1998, Giur. It. 1998, 2108 (è il caso
Peugeot, di cui Trib. Vicenza 6 luglio 1998 cit. costituisce il reclamo) , Giur. it. 1998,1875, 2108: <<Configura gli estremi
della concorrenza sleale per
confusione l'utilizzo da
parte di una societa' di un marchio notorio di altra
societa' per contraddistinguere un "domain name" su Internet.>>
.
Trib. Genova 13 ottobre 1999, caso Altavista,
Dir. Inf. 2000, 346 sottolinea poi che <<la
registrazione dell’altrui marchio come domain name impedisce al legittimo
titolare del marchio di registrarlo a
sua volta come domain name, e come tale
costituisce una violazione delle norme di lealtà e correttezza della
concorrenza, quanto all’accesso ai sistemi informatici integrati e alla loro
utilizzazione e quindi un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e
3>>.
Tale provvedimento segnala anche che il
mercato in cui le due società possono essere considerate concorrenti e' quello
della pubblicità via Internet.
Infine va segnalato che in giurisprudenza si
è anche affermata la trasposizione alla concorrenza sleale confusoria del
rischio di associazione ex legge marchi, v. Trib. Napoli, 11 luglio 2000, GADI, 4169: << la fattispecie normativa (ex art. 2598 n. 1
cit.) è integrata allorchè il pubblico è
indotto a trasferire il messaggio positivo comunicato dal prodotto
o dalla attività di cui è chiesta la tutela al prodotto o alla attività
di chi ha posto in essere gli atti appunto qualificati come concorrenzialmente
scorretti>>.
31) Il caso di specie
Nella specie la società attrice ha agito –
fin dalla fase cautelare – anche invocando l’art. 2598 c.c.
D’altronde sia la Playboy che il Giannattasio
hanno la qualità di imprenditori, in concorrenza anche per l’affinità merceologica dei
prodotti/servizi forniti.
Si è già rilevato poi che la società attrice è presente anche in
Internet, ed è titolare del sito www.playboy.com.
(si consideri che Trib. Velletri 20 maggio 2000, Galli 43, ha affermato che l’uso del domain name Touring costituisce concorrenza sleale a danno del
Touring Club Italiano, tenuto conto che questi gestisce un proprio sito
internet nel medesimo settore, quello turistico).
La condotta del Giannattasio allora
effettivamente integra gli estremi della concorrenza sleale.
Peraltro qui non viene in considerazione
tanto l’ipotesi della concorrenza sleale confusoria, sostanzialmente assorbita dalla previsione di
cui alla legge marchi, quanto l’appropriazione dei pregi e dei prodotti della società attrice.
Da questo punto di vista assume significato
particolare l’inserimento, nel sito del Giannattasio, di alcune fotografie,
riproducenti ragazze seminude, della Playboy , ciò in violazione anche dei
diritti patrimoniali d’autore che alla attrice competono.
Tale valutazione in termini di concorrenza
sleale è poi confermata dal fatto che il sito del convenuto consente – tramite hyperlink (collegamento telematico) il
passaggio ad altro sito di analogo contenuto,
che pure presenta foto su cui l’attrice dispone del diritto d’autore
(circostanza incontestata).
32) Responsabilità del provider per concorrenza
sleale
Il provider risponde anche di concorso
nell’illecito concorrenziale.
Sul punto
può concordarsi con Trib. Napoli, 8 agosto 1997, cit., che ha richiamato
l’espressa previsione dell’art. 2598 n. 3 c.c., secondo cui la concorrenza
sleale può essere compiuta anche indirettamente (il rapporto concorrenziale
diretto intercorre, evidentemente, tra il titolare del sito e l’attore in
contraffazione) .
Occorre, in primo luogo, che tra
l’imprenditore in concorrenza diretta (il titolare del sito) e il terzo (il
provider) esista una particolare relazione, per effetto della quale l’attività
del primo deve ritenersi svolta nell’interesse dell’imprenditore.
Di contro, non appare corretto ancorare la
corresponsabilità dell’extraneus – provider agli stessi requisiti dell’illecito
aquiliano; può richiamarsi, in quanto espressione di un principio generale, di
cui agli artt. 110 c.p. (concorso di
persone nel reato) o al più l’art. ) e 111 c.p. (cooperazione nel delitto
colposo), mentre appare del tutto inutile il richiamo a istituti di altri
ordinamenti (contributory infringment).
Ancor più radicalmente, può affermarsi che
chi coopera ad un atto di concorrenza sleale, specie se a propria volta
imprenditore, come nella specie,
risponde in solido con l’imprenditore ai sensi dell’art. 2598 c.c., quindi allo
stesso titolo.
Così Cass. 16 aprile 1983 n. 2634, Foro It.,
1983, I, 2160: <<la responsabilità
del terzo rimane ancorata allo stesso titolo perchè se è vero che le norme
sulla concorrenza sleale non vincolano gli estranei alla relazione di
concorrenza…tale non può considerarsi colui che si inserisce in tale relazione
a fianco dell’imprenditore concorrente, nel cui interesse si rende autore o
coautore del comportamento vietato. Di questo risponde secondo il principio
generale della solidarietà nell’illecito, art. 2055 c.c., verificandosi un
fenomeno non diverso da quello noto in diritto
penale come partecipazione dell’estraneo ad un reato proprio>>;
peraltro non è richiesto un pactum
sceleris, ma solo che l’azione del terzo sia obiettivamente collegata
all’interesse dell’imprenditore; v. anche Cass. 20 novembre 1985 n. 5708, GADI.
Si ricordi, infine, che in materia di
concorrenza sleale opera la presunzione di colpa di cui all’art. 2600 c.c.
Tanto si riscontra nella specie (quanto ai
residui profili di concorrenza sleale che si sono riconosciuti, una volta
accertato l’illecito contraffattorio):
si consideri che la CS Informatica era vincolata contrattualmente
al Giannattasio e, con la propria
condotta (domanda di registrazione, attivazione del collegamento) ha reso
oggettivamente possibile lo svolgimento dell’attività illecita in questione
H) LA
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
33) La mancanza di prova dell’an debeatur
La società attrice ha chiesto anche il
risarcimento dei danni subiti, evidentemente sia ex art. 66 legge marchi che,
per i profili di concorrenza sleale, ex art. 2600 c.c., quantificati in
conclusionale in lire 500.000.000.
E’ appena il caso accennare che la dottrina e
la giurisprudenza hanno individuato
diversi criteri per la liquidazione di tali danni (per una sintesi degli
orientamenti giurisprudenziali v Riv. Dir. Ind. 2001, 141 ss), che ben possono
adattarsi anche alle ipotesi di danno proveniente da contraffazione di domain
name.
Ciò specie allorchè – ed è proprio il caso di
specie –l’attività delle parti si svolga esclusivamente on line, cosicché è possibile fare riferimento alle forniture di
prodotti o servizi effettuate dal contraffattore e di quelle in ipotesi perse
dalla vittima dell’illecito (nella specie – peraltro – solo il Giannattasio
opera esclusivamente in rete).
In tal senso Trib. Ivrea, 19 luglio 2000 cit. allo
stato l’unica sentenza edita in materia.
Può solo rilevarsi, con la migliore dottrina,
che l’uso dei segni distintivi su Internet è essenzialmente pubblicitario,
sicchè – nel valutare il danno, il Giudice dovrà valutare l’impatto di
quest’uso sui risultati commerciali conseguiti dalle parti in conflitto.
Tuttavia nella specie la società attrice non
ha minimamente assolto all’onere probatorio cui era tenuta, con riferimento al
quantum debeatur, ma anche allo stesso an
debeatur.
La Playboy, quanto a tale ultimo,
fondamentale profilo, ha ritenuto– del tutto affrettatamente (alla stregua di
qualche non recente precedente giurisprudenziale) – che il danno subito sussista in re
ipsa, nel fatto stesso della contraffazione.
Di contro, il danno risarcibile è di per sé
autonomo, ontologicamente e giuridicamente,
dall’evento illecito eventualmente
idoneo a produrlo (nella specie la contraffazione): l’uno e l’altro sono
pertanto oggetto di prova, non potendo il primo desumersi, in mancanza di ulteriori elementi di
valutazione, dal secondo (arg. da Cass. 28 aprile 1990, n. 3604, GADI, 2472).
Così Trib. Milano 19 dicembre 1991, id.,
2721, proprio in materia di contraffazione di marchi: <<la mancanza di ogni prova di concreti danni
prodotti dalla contraffazione del marchio preclude l’accoglimento della domanda
risarcitoria, dovendosi escludere la possibilità del ricorso al criterio della
liquidazione equitativa o in una somma globale che afferisca alla determinazione
del quantum e non dell’an debeatur.>>; v. ancora Trib. Milano 3
giugno 1993, id. 2973, secondo cui << va rigettata la domanda di
risarcimento del danno derivante dalla contraffazione di marchio e dalla
concorrenza sleale posta in essere dal
convenuto se l’attore non ha in alcun modo comprovato il danno sofferto, né ha
indicato i parametri per una valutazione equitativa del danno medesimo>>,
in termini – tra i tanti – v. Trib.
Milano 11 gennaio 1996, id. 3455; App
Milano 4 febbraio 1997, id. 3886; 12 settembre 1997, id. 3892; Trib. Milano 25 settembre 1997, id.
3774; Trib. Catania 9 ottobre 1997, id. 3778; Trib. Bolzano 23 giugno 1998,
id. 3822; con specifico riferimento alla
concorrenza sleale v. anche Trib. Torino 12 giugno 1998, id. 3819 .
Anche parte della giurisprudenza richiamata
da parte attrice individua il danno risarcibile in re ipsa non
semplicemente nel fatto della contraffazione, ma in un quid pluris, quale è la
illecita captazione di clientela che dalla contraffazione deriva, fatto che a sua volta è oggetto di prova, v.
Trib. Prato, 21 febbraio 1994, id. 3110.
V. al riguardo anche Trib Torino 14 agosto
1989, id. 2440, che reputa sì che il danno in oggetto sia in re ipsa nel fatto
illecito, ammettendone la liquidazione
equitativa, ma indica una serie di parametri oggettivi, la cui prova incombe
evidentemente all’attore: entità del fenomeno, dimensioni dell’impresa che ha
commesso l’abuso, natura dei prodotti,
prezzi di mercato ecc.
Né l’attrice
si è limitata a chiedere una
condanna generica, che comunque pure implica la prova dell’an debeatur (così
Trib. Ivrea 19 luglio 2000 cit.)
Già alla stregua di tale considerazione la
pretesa della Playboy può essere disattesa.
34) La mancanza di prova del quantum debeatur
Per completezza, deve rilevarsi che la
“prova” del quantum debeatur offerto
dalla attrice non ha in realtà pregio giuridico.
Infatti – ad avviso del Tribunale – la Playboy ha preferito soffermarsi - non
brevemente – sulle difficoltà di quantificazione, in generale, del danno da illecito contraffattorio
L’attrice ancora si duole dell’inadeguatezza
dei risarcimenti spesso liquidati dai tribunali, che si risolvono in una sorta
di rischio calcolato per il contraffattore, pur se va affermandosi la tendenza
– più favorevole ai danneggiati – a considerare come punto di riferimento
l’utile realizzato dal contraffattore; la Playboy, infine, richiama l’art. 58
bis legge marchi, introdotto dalla novella del 1996 in attuazione dei TrIPs, e
che ha rivoluzionato la materia dell’esibizione dei documenti.
Rilievi tutti interessanti, e ampiamente
condivisi dal Tribunale: e tuttavia la società attrice non ha colto nel segno,
in quanto – nel caso concreto (l’unico, evidentemente, che qui interessa) non
ha offerto alcun elemento a sostegno della domanda risarcitoria, anche in
ordine al quantum debeatur.
In
citazione la Playboy, ex art.
58 bis legge marchi ha chiesto ordinarsi
ai convenuti l’esibizione dei tabulati deli istituti emittenti le carte di
credito utilizzate per il pagamento degli abbonamenti al fine di determinare
con esattezza assoluta l’ammontare dell’importo che i convenuti medesimi hanno
realizzato a danno dell’attrice.
Tuttavia
alcuna richiesta istruttoria è stata formulata in corso di causa, pur
avendo il GI fissato l’udienza ex art. 184 c.p.c., stabilendo i relativi
termini; sicchè la richiesta ex art. 58 bis cit deve ritenersi oggetto di
rinunzia (né è stata richiamata in
conclusionale), evidentemente perché l’attrice ha ritenuto sufficiente indicare
i criteri che saranno in prosieguo esaminati.
In ogni caso l’istanza di discovery – di cui
all’art. 58 bis – non avrebbe comunque potuto essere accolta, in quanto – come
rilevato – l’attrice non aveva fornito alcun elemento, anche indiziario, sulla
fondatezza della propria domanda risarcitoria, come invece richiesto dalla
norma in parola.
L’attrice – in realtà – ha abbandonato l
richiesta di discovery in quanto ha ritenuto che sussista la prova documentale
per l’esatto calcolo del danno subito, o almeno di parte di esso.
Ha infatti esibito il supplemento della
rivista L’Espresso, L’espresso On Line del 10 dicembre 1998. E’ qui pubblicata,
nell’ambito di un articolo con più ampio oggetto, una dichiarazione riferita a
Gilda Cosenza, della CS Informatica:
<<I siti erotici rappresentano solo
il 20% della nostra attività… ma proprio da questi arrivano praticamente tutte
le transazioni che gestiamo, per un cifra tra uno e due milioni al
giorno>> ; l’articolo osserva ancora che <<messi insieme i siti ospitati
dalla CS informatica gestiscono un traffico di poco meno di un milione di
accessi al mese con 10.000 abbonamenti>>.
Partendo da queste affermazioni la società
attrice reputa che sia possibile determinare l’ammontare del danno subito; in
sintesi ha calcolato che il sito Playboy abbi generato 1428 abbonamenti (i
10.000 dichiarati diviso per il numero dei siti gestiti dalla CS), considerando
poi che il costo medio dell’abbonamento è di lire 89.000 (media tra il coso di
abbonamento mensile e trimestrale) ha dedotto un guadagno, per il sito in
oggetto, di lire 127.092.000.
E’ agevole replicare che tale computo
costituisce il frutto di mere illazioni, e non certo di un corretto
ragionamento presuntivo.
La giurisprudenza – con ragionamento
agevolmente estensibile al caso di specie – afferma infatti che il danno in
oggetto non coincide con le vendite del contraffattore – perché non può
ritenersi che tutti gli acquirenti del prodotto contraffatto (nella specie
tutti gli abbonati al sito in discussione) avrebbero comprato i prodotti
originali (nella specie avrebbero preferito ricorrere al sito “originale” ,
Playboy.com), v. Trib. Torino 5 novembre 1999, GADI, 4106..
V’è di più: il ragionamento della Playboy è
viziato nel fondamento fattuale perché (a fronte di specifica contestazione
della CS Informatica) alcuna rilevanza istruttoria, anche solo indiziaria, può
riconoscersi all’articolo surrichiamato.
Infatti non è giuridicamente ammissibile
riferire alla Cosenza delle dichiarazioni riportate, in parte indirettamente,
dall’Espresso, ciò anche allargando a dismisura il concetto di documento
proveniente da terzi, come prova atipica o fondamento di presunzione.
Quanto poi al danno da annacquamento, o da
dilution, l’attrice reputa che il parametro di computo sia offerto dalle spese pubblicitarie,
e assume che, in Italia, spenda a tale
titolo importi rilevantissimi. Peraltro alcun elemento ha fornito o ha indicato
al riguardo (e pur se, ancora in conclusionale, si riserva di quantificare nel
prosieguo della causa le proprie spese pubblicitarie nel 1998; inoltre si è ben
guardata dall’indicare in base a quale ragionamento ha quantificato il danno
nel notevolissimo importo di cui alla conclusionale)
35) La liquidazione equitativa, in generale…
Neanche può accogliersi la domanda di liquidazione
equitativa, avanzata in via subordinata dalla società attrice.
E’ opportuna una premessa di carattere
generale.
La giurisprudenza in
materia di liquidazione equitativa è davvero ampia, ed è giunta a conclusioni
ormai univoche e ferme.
La norma di riferimento
è l’art. 1226 c.c. (applicabile, ex art. 2056, anche all’illecito
extracontrattuale): <<se il danno
non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con
valutazione equitativa>>.
Nello stesso rito del
lavoro l’art. 432 c.p.c. attribuisce al
giudice il potere di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore solo quando
sia certo il
relativo diritto, e soltanto quando sia stata accertata l'obiettiva impossibilita' di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla
stregua degli elementi
acquisiti al processo, v. Cass., sez. lav., 22 agosto
2001, n. 11210, Giust. civ. Mass.
2001,1612.
Quindi, preliminarmente, il giudice deve accertare il
presupposto stessa della liquidazione
in via equitativa, costituito
dall’esistenza del danno risarcibile: non può mai prescindersi dall’accertamento
dell’an debeatur; così Cass. 8 settembre
1997, n. 8711, id. Mass. 1997,1646:
<<Il potere
del giudice di
liquidare il danno con
valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza
del danno>>.
Inoltre il giudice deve riscontrare l'impossibilita'
o la rilevante difficolta' di fornire un qualsiasi elemento
di prova sul preciso ammontare del danno
stesso In altri termini il giudice deve accertare che non sussistono elementi
utili e sufficienti per la determinazione del danno sulla base di
elementi oggettivi, Cass. 2 aprile 2001, n.
4788, id. Mass. 2001, 665; 17 maggio 2000, n. 6414, id., Mass. 2000,1046; 27 dicembre 1996, n. 11535 , id. Mass.
1996,1797.
Impossibilità o difficoltà di prova vanno
parametrate alla peculiarita' del
fatto dannoso o alle
condizioni soggettive del danneggiato, v. Cass. 27 dicembre 1995, n.
13114, Danno e resp. 1996, 354 e possono
riscontrarsi anche solo per alcune delle
componenti del danno complessivo,
v. Cass. 3 novembre 1994, n. 9039, id.
Mass. 1994,fasc. 11.
Di particolare
interesse è Cass. 14 maggio 1998, n. 4894,
id. Mass. 1998,1041: <<Il
criterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui
all'art. 1226 c.c., e'
utilizzabile - sempreche'
sia certa l'esistenza di un
danno - solo se
la sua precisa determinazione
incorra in una
impossibilita' probatoria
o, quanto meno,
sia ostacolata da una rilevante difficolta', mentre non e' sufficiente
la semplice complessita', che renda
necessaria l'ammissione di una consulenza tecnica o
il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; inoltre
il giudice, nel procedere alla
liquidazione equitativa, deve innanzitutto
vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine
all'ammontare del danno (al
fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entita'
del pregiudizio)>>; Cass.
27 dicembre 1995, n.
13114, id. Mass. 1995,fasc. 12,
esclude la possibilità della liquidazione
equitativa, <<quando le
risultanze della causa
offrono elementi per
una precisa quantificazione
del danno attraverso
una consulenza tecnica, in ordine
alla quale la scelta
da parte del giudice
del merito e' insindacabile solo
se, almeno implicitamente, motivata in
relazione all'utilita'
dell'accertamento, da
valutare sulla base
delle risultanze istruttorie>>.
V. anche C.Conti reg. Sicilia sez.
giurisd., 1 luglio 1997, n. 188, Riv.
corte conti 1997,fasc. 6, 212, che ammette la liquidazione equitativa quando <<pur essendosi svolta un'attivita'
processuale della parte volta a
fornire questi elementi, il giudice per
la notevole difficolta' di una precisa quantificazione non
li abbia tuttavia riconosciuti
di sicura efficacia>>.
Inoltre il
potere del
giudice di liquidare il danno in
via equitativa è discrezionale ma non arbitrario:
il giudice deve adeguatamente dare
conto dell'uso di
tale facolta', indicando il
processo logico - valutativo ed i criteri seguiti, v. Cass., 27 giugno 2001, n.
8807,
Giust. civ. Mass. 2001,1282; id. 15 gennaio
2000, n. 409, Giust. civ. Mass. 2000, 64
Soprattutto deve
dare conto di quali
elementi della fattispecie concreta
abbia tenuto conto
nel decidere equitativamente, v. Cass. 9 maggio 2001, n. 6426, Giust. civ. Mass. 2001, 948
La stessa liquidazione
del danno morale da fatto illecito, pur necessariamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta
rispettando l'esigenza di una razionale
correlazione tra l'entita' oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario,
Cass. sez. lav., 19 gennaio 1999, n. 475, Orient. giur. lav. 1999,I,
295.
D’altro canto è illegittima una valutazione
equitativa compiuta al di fuori
del sistema codicistico
del risarcimento espresso
dagli art. 1218 e 1223 c.c.,
in particolare quando essa comporti il risarcimento di un danno non
imputabile o non conseguente immediatamente
e direttamente all'inadempimento, v. Cass. sez. lav., 13 luglio 1996, n.
6366, Notiziario giur. lav. 1996, 847.
In definitiva il
giudice <<se non e' tenuto ad
una dimostrazione minuziosa e
particolare degli eventi considerati nel
formulare il giudizio complessivo
sull'entita' del nocumento
risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al
processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei
danni liquidati>> Cass. sez. lav., 16 dicembre 1999, n.
14166, Giust. civ. Mass. 1999,2552, id.
25 settembre 1998, n. 9588, Appalti
urbanistica Edilizia 2000, 215 , id. 2 dicembre 1998, n. 12237, Giust. civ. Mass. 1998,2524.
La giurisprudenza è poi
ferma nel ritenere che la liquidazione equitativa non può valere a supplire
lacune istruttorie imputabili alla parte gravata del relativo onere.
Così Tribunale Roma, 22
aprile 1998, Resp. civ. e prev.
1998,1471: <<La liquidazione
equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. ha per presupposto un'oggettiva impossibilita' di prova e non la mera difficolta' di questa,
specie se dovuta ad
inerzia della parte gravata dall'onere della prova>>;
v. ancora Giudice di pace Monza, 16 dicembre 1997, Arch. civ. 1998, 840:
<<L'impossibilita' di esaminare e
conferire valore all'oggetto della controversia, per
fatti e colpa non
imputabili all'attore, costituisce
il presupposto della quantificazione del danno in via equitativa>>.
Ancor più pregnante è Cass. 3 dicembre 1997,
n. 12256 , Giust. civ. Mass. 1997,2321:
<<La parte che domanda il risarcimento del danno da
fatto illecito non puo' limitarsi ad invocare
la liquidazione equitativa del danno da parte del
giudice, ma e' necessario che
essa fornisca la prova del danno
indicando le componenti di esso,
potendo il giudice procedere alla relativa
liquidazione equitativa in caso di impossibilita' o di grave difficolta'
di dimostrare la misura del danno>>.
Ed ancora, Cass. 18 febbraio 1995, n.
1799, Giust. civ. Mass. 1995, 380:
<<Il potere, riconosciuto dalla
legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera
la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di
fatto in suo possesso, al fine
della precisa determinazione del
danno, che puo' essere conseguita con tutti i mezzi ammessi
dall'ordinamento giuridico>>.
36)
…ed in materia industrialistica
In materia di contraffazione di marchi la
liquidazione equitativa trova riscontro nella disposizione dell’art. 66, comma
2° l.m.; in materia di concorrenza sleale la stessa possibilità sussiste in
base alle disposizioni generali di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.
D’altronde in materia industrialistica la
liquidazione equitativa estremamente
frequente, data la difficoltà di determinare un danno che, consistendo per lo
più in un mancato profitto, difficilmente si presta ad una precisa
quantificazione (e ciò spiega anche perché, in materia cautelare, si afferma
che il periculum in mora sia in re ipsa, sotteso alla stessa potenzialità
espansiva del danno: ma per una prospettiva più rigorosa, volta
all’accertamento in concreto del rischio, v. Trib. Napoli 5 luglio 2001, Gius,
2002, 3, 321).
La liquidazione equitativa, in materia di
contraffazione di marchio e di concorrenza sleale, è comunque ammissibile solo
in presenza delle stesse condizioni già indicate in via generale, ed anzi la
giurisprudenza avverte con forza l’esigenza di fondarsi su dati e riscontri
positivi, che forniscano almeno un ordine di grandezza dell’ammontare del
danno.
In particolare occorre che l’attore,
essendone onerato, abbia dato prova dell’an debeatur.
Indubbiamente la perdita di guadagno di
un'attivita' commerciale comporta sovente notevole difficoltà, se non
l’impossibilità, di dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (Cass., 27
marzo 1997, n. 2745, Giust. civ. Mass.
1997, 482).
Tuttavia la giurisprudenza è particolarmente
rigorosa nell’affermare che difficoltà o impossibilità devono discendere da ragioni oggettive, e non
soggettive, e soprattutto che la liquidazione equitativa non può mai supplire l’inerzia dell’attore.
Questi, in primo luogo, deve indicare- sia
pure approssimativamente – un adeguato parametro liquidatorio del pregiudizio;
in mancanza di tali linee guida, infatti, la liquidazione sarebbe
inevitabilmente arbitraria (v. trib. Milano 27 gennaio 1992, ivi 2791; App. Milano 8 maggio 1992 , ivi 2825; in
Trib. Ferrara 1 settembre 1994, ivi 3150).
Trib. Catania 10 luglio 1998, ivi 3825 precisa che il richiedente deve fornire gli elementi
essenziali per orientare la valutazione del giudice, al quale sarà consentito
soltanto di intervenire al fine di colmare lacune inevitabl; in termini anche
Trib. Bologna 16 luglio 1999, ivi 4089;
Trib. Firenze 31 gennaio 2000, ivi 4131.
La liquidazione equitativa non può neanche
valere a colmare lacune istruttorie imputabili alla parte investita del
relativo onere probatorio.
Così App. Venezia, 5 giugno 1987, GADI, 2262,
assume che <<va respinta la domanda di risarcimento del danno da
contraffazione di marchio quando l’attore non abbia fornito, come pure avrebbe
potuto facilmente potuto – il che esclude la liquidazione equitativa – alcun
elemento circa l’ammontare del pregiudizio economico subito, relativo quanto
meno al proprio fatturato e alla sfera operativa del convenuto>>; ancor più rigorosamente Trib. Milano 19 dicembre 1991, ivi 2721
assume che <<i dati desumibili dalle scritture contabili
sono suscettibili di valutazione solo quando l’attore in contraffazione ha
dedotto o provato fatti sintomatici del danno>>; in mancanza di tale
prova l’esame delle scritture contabili e dei registri del contraffattore si
risolve in una mera, ed inammissibile, esplorazione.
V ancora Trib. Roma 27 settembre 1995, GADI
3435: <<va respinta la domanda
di condanna ai danni per contraffazione di marchio e per concorrenza
sleale quando l’attore non ha indicato i mezzi di prova per la dimostra del
pregiudizio subito, e si è limitato a richiedere l’esibizione delle scritture
contabili della convenuta >>
Ancor più precisamente, Trib. Milano 17
dicembre 1998, ivi 3968 esclude il risarcimento per contraffazione di marchi in
mancanza di prova della contrazione delle vendite o del fatturato a seguito
dell’illecito, o se manchi ogni riscontro probatorio su cui fondare una
valutazione equitativa, essendo
insufficiente a tal scopo il solo dato delle vendite del contraffattore, in
termini Trib. Milano 4 dicembre 1998, ivi 3965; App. Bologna 3 giugno 1999, ivi
4009.
Difettando tali elementi anche la CTU è
inammissibile, in quanto finirebbe per tradursi in un incarico meramente
esplorativo (Trib. Milano 21 luglio 1994, ivi, 3249, secondo cui una CTU contabile
presuppone la prova del nesso causale tra l’illecito e la perdita della
clientela; id. 11 gennaio 1996, ivi 3455; id., 23 giugno 1997, ivi 3761,.
E’ infine appena il caso di rilevare che non
può farsi luogo al risarcimento da danno industrialistico (nella specie
concorrenza sleale) quando l’unico elemento di prova è costituito dalle
dichiarazioni unilaterali della parte danneggiata, non confermate da
testimonianza e da produzione di libri sociali e bilanci, Trib. Milano 11
dicembre 1997, ivi 3787.
37) Il caso di specie
E’ allora evidente come – alla stregua dei criteri sopra riportati – nella specie
non possa procedersi alla richiesta liquidazione equitativa.
Mancano, infatti, tutti i presupposti prima
richiamati (anche a voler prescindere dalla prova dell’an): in primo luogo la
stessa difficoltà della quantificazione.
Anzi, al contrario, la stessa attrice ha
dedotto che il danno lamentato sarebbe stato di agevole liquidazione, in quanto
<<tutte le transazioni che passano dalla CS Informatica avvengono via
carta di credito, è agevole dimostrare l ricavato generato dagli abbonamenti al
sito Playboy>>.
Di contro, si è già rilevato che l’attrice stessa si è ben guardata da formulare richieste istruttorie, limitandosi a formulare deduzioni di cui si è riscontrata l’infondatezza.
Né la Playboy – negligentemente – ha indicato
linee guida, o elementi fattuali, che
possano consentire una tale liquidazione.
I)
DECISIONE
38) Iliceità del domain name ex legge marchi e
art. 2598 c.c.
In definitiva, la domanda della società
attrice va accolta solo per quanto di ragione.
Trattandosi, in primo luogo, di azione di
contraffazione, troveranno applicazione gli articoli 65 e 66 legge marchi,
oltrechè – per i profili di concorrenza sleale- gli articoli 2598 ss c.c.
Così, in primo luogo, va dichiarato che l’uso
del termine Playboy da parte di Mario
Giannattasio come domain name, identificante il sito Internet www.PlayBoy.it costituisce contraffazione dei marchi
registrati PlayBoy, della PlayBoy Enterprises International, inc. e della
omonima denominazione sociale.
Tale uso integra altresì gli estremi della concorrenza sleale
confusoria a danno della medesima società (il richiamo anche all’art. 2598 c.c.
anche nella domanda di accertamento della attrice è indiscutibile, atteso il
tenore degli scritti difensivi, e la consequenziale ed espressa domanda di
risarcimento ex art. 2598 c.c.)
39)
Misure ulteriori
Quanto alle misure ulteriori richieste
dall’attrice, queste pure possono essere – parzialmente adottate, in quanto
trovano riscontro nell’art. 66 legge marchi;
va appena ricordato che l’inibitoria definitiva, singolarmente non
prevista espressamente dalla legge marchi (che conosce solo l’inibitoria
cautelare) è ritenuta sicuramente ammissibile dalla giurisprudenza.
Di conseguenza va inibito al Giannattasio
l’uso del termine Playboy in qualsiasi
forma ed ambito, beninteso – atteso
l’oggetto del giudizio – in ambito industrialistico, quindi come marchio,
segno, denominazione sociale, segno atipico (ma anche – beninteso – alla
stregua della normativa sul diritto d’autore
- come testata giornalistica).
Va ancora
ordinato al Giannattasio la cancellazione del proprio domain name, prima
indicato, nonché di ogni riferimento – in qualsiasi forma – alla denominazione
Playboy; si accoglie così la domanda come formulata dalla società attrice, che
non ha ritenuto di estenderla nei confronti del provider e, tanto meno, della
RA italiana (non rilevando, pertanto, l’eventuale cooperazione tecnica che
queste ultime devono prestare per l’attuazione di tale misura).
Di contro, la domanda della società attrice
non può essere accolta nella parte in cui chiede la cancellazione di ogni
riferimento al marchio Playboy anche come metatag (si tratta di codici
alfanumerici, che possono formare anche parole chiave, posti all’interno di una
pagina web e non immediatamente
visibili che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i
testi presenti in rete, v. Trib. Roma 18 gennaio 2001, dir. Inf. 2001, 550)
Ciò, beninteso, non perché una tale
utilizzazione da parte del Giannattasio sia ammissibile, ma perché la società
attrice non ha provato in alcun modo che un tale illecito utilizzo abbia avuto luogo (la prospettazione
attorea, sul punto, è significativamente solo ipotetica).
Va rigettata, come rilevato, la domanda di
risarcimento dei danni.
Da qui l’assorbimento della domanda di
garanzia del provider nei confronti
della RA italiana, che – in termini processuali, pur se atipici – si traduce in
una pronuncia di non luogo a provvedere.
Va poi dichiarata inammissibile (pur se,
nella prima parte, in realtà superflua), perché tardivamente formulata (come
d’altronde eccepito dai convenuti) la domanda di cui al n. 5) del foglio di
conclusioni (peraltro solo parzialmente riprodotta in conclusionale):
<<accertato e dichiarato l’esclusivo
diritto di marchio e di utilizzazione del termine playboy da parte della
Playboy Enterprises International ic., anche come dominio, ordinare alla RA la
assegnazione del dominio Playboy.it a favore della licenziataria esclusiva
europea Playboy products and services International B.V. di Amsterdam,
Olanda>>.
Infine – come richiesto- va disposta la pubblicazione del dispositivo
della sentenza, con le modalità che saranno ivi indicate (ciò alla stregua
dell’art. 65 legge marchi).
Tale pubblicazione avrà luogo anche in
Internet: in dottrina si è giustamente osservato che <<se la ratio delle norme che prevedono la
possibilità per il giudice di disporre la pubblicazione è, come si diceva,
anche quella di rendere noto al pubblico il ripristino del diritto leso, è
perfettamente logico che la pubblicazione avvenga con i mezzi di comunicazione
più adeguati a conseguire questo scopo nella fattispecie concreta>>.
40)
Spese
Le spese – anche delle fasi cautelari- seguono la soccombenza dei convenuti e si
liquidano in dispositivo, nella misura della metà.
Ricorrono giusti motivi (tra cui l’esito del
giudizio e la oggettiva complessità delle questioni in diritto, ma anche le
oggettive lacune difensive della Playboy, ad onta della ampiezza delle difese
di tale parte) per dichiarare la compensazione delle spese per l’altra metà.
Ricorrono altresì giusti motivi per dichiarare l’integrale
compensazione delle spese tra C.S. Informatica e il C.N.R.; se da un lato,
infatti, si è rilevato che quest’ultimo – in astratto e nel caso concreto – non
va esente da responsabilità, quanto all’illecito per cui è causa, dall’altro
pure va considerata la difficoltà della causa, e il ruolo –beninteso in senso
lato – “istituzionale” della RA (che
certo alcun vantaggio può trarre dall’illecito uso del domain name).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a)
dichiara che l’uso del termine PlayBoy
da parte di Mario Giannattasio come
domain name, identificante il sito Internet
www.PlayBoy.it costituisce contraffazione dei marchi
registrati PlayBoy, della PlayBoy
Enterprises International, inc. e della omonima denominazione sociale, nonché
integra gli estremi della concorrenza sleale confusoria a danno della medesima
società.
b)
Inibisce al Giannattasio l’uso di tale
termine, in qualsiasi forma ed ambito (come indicato in parte motiva).
Ordina al Giannattasio la cancellazione del
proprio domain name, prima indicato, nonché di ogni ulteriore riferimento – in qualsiasi forma – alla
denominazione Playboy.
c)
Dispone la pubblicazione del
presente dispositivo, a cura della
società attrice e a spese dei convenuti in solido per due volte consecutive e
con caratteri doppi rispetto al normale
sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Internet News, nonché all’interno dei siti Internet www.tin.it, www.flashnet.it
d)
Rigetta la domanda di risarcimento nei
confronti del Giannattasio e della CS e dichiara per il resto inammissibili le
domande attoree.
e)
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di
garanzia della CS Informatica nei
confronti del CNR.
f)
Condanna i
convenuti Giannattasio e C.S. informatica in solido al pagamento delle spese
del giudizio nella misura della metà, che liquida, anche per la fase cautelare
in euro 1500 per esborsi, euro 1000 per diritti, euro 5000 per onorario di
avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge; dichiara per il resto la
compensazione delle spese.
Dichiara l’integrale compensazione delle
spese tra la C.S. Informatica e il C.N.R.
Napoli, 26 febbraio 2002
Il Giudice Monocratico