STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
TAR della Calabria,
Sentenza
3 dicembre 2004 - 9 febbraio 2005, n. 98
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA
alla
presenza dei Signori:
PIERINA
BIANCOFIORE Presidente ff.
GIOVANNI
IANNINI Giudice
GIUSEPPE
CHINE’ Giudice rel.
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso n. 893/2004 proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mario De Grazia e Aurelio Paola, domiciliato, in assenza di domicilio eletto in
Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,
contro
il
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale
domiciliataria,
per
l’annullamento del provvedimento prot. 313/2 del
6.04.2004 del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, con cui è stata
dichiarata l’irricevibilità del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente
avverso la sanzione disciplinare inflittagli il 23.01.2004 prot.
385/3 dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme.
VISTO
il ricorso con i relativi allegati;
VISTA
la memoria di costituzione dell’Amministrazione;
VISTI
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004 il magistrato dr. Giuseppe CHINE’;
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il
ricorrente, maresciallo capo della stazione Carabinieri di Gizzeria Lido, con
nota prot. 385/1 del 15.11.2003, a firma del
Comandante della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, riceveva comunicazione
dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, perché, in data
9.11.2003, “ometteva di dare comunicazione alla centrale operativa di essere
impossibilitato ad intraprendere il servizio poiché affetto da una momentanea
indisposizione fisica”.
Dopo
la presentazione di memoria difensiva in data 28.11.2003, al ricorrente veniva
comminata la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna, con provvedimento
del Comandante della Compagnia di Lamezia Terme, comunicatogli il 30.01.2004.
Avverso
tale sanzione disciplinare, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, inoltrandolo mediante
posta elettronica il 1°.03.2004. Tale ricorso veniva inoltre trasmesso in
originale, su supporto cartaceo, a mezzo corriere, al Comando Provinciale il
2.03.2004 (data di avvenuta ricezione).
Con
il provvedimento oggetto di presente gravame, il ricorso veniva dichiarato
irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla
notifica del provvedimento disciplinare.
Avverso
detto provvedimento, il ricorrente ha articolato un triplice ordine di motivi,
contestando la dichiarazione di irricevibilità e riproponendo censure attinenti
al merito del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare
inflittagli.
Con
la memoria di costituzione in giudizio, l’Amministrazione intimata ha chiesto
il rigetto del proposto gravame.
All’udienza
del 3 dicembre 2004, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale,
il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
2.
Con il primo motivo, è stata invero contestata la declaratoria di
irricevibilità del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, in quanto
l’Amministrazione resistente non avrebbe considerato che la trasmissione a
mezzo posta elettronica deve considerarsi equivalente agli altri mezzi di
trasmissione previsti dalla legge.
Il
motivo si appalesa privo di pregio.
Risulta
per tabulas che la trasmissione mediante posta
elettronica avvenne il 1°.03.2004, alle ore 22.06, mentre la presentazione del
ricorso su supporto cartaceo presso gli Uffici della Compagnia di Lamezia Terme
avvenne il giorno successivo. Del pari documentalmente
provato è che il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare venne
comunicato al ricorrente il 30.01.2004.
Per
effetto della disposizione dell’art. 2, 1° comma, l. n. 1199/71, il ricorso
gerarchico deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato;
il comma successivo precisa che tale ricorso può essere inoltrato “direttamente
o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e che allorquando
sia inoltrato a mezzo posta, “la data di spedizione vale quale data di
presentazione”.
Nel
caso di specie, il ricorso non fu inoltrato a mezzo posta ordinaria, bensì
mediante utilizzo dello strumento telematico della posta elettronica e, di
seguito, mediante corriere.
Il
mancato utilizzo dello strumento della posta ordinaria, segnatamente della
lettera raccomandata a.r., rende chiaramente
inapplicabile la disposizione normativa secondo cui “la data di spedizione vale
quale data di presentazione”.
Facendo
applicazione in subiecta materia della
disciplina generale sul computo dei termini contenuta nell’art. 155 c.p.c., ne discende, inoltre, che per essere tempestivo il
ricorso gerarchico avrebbe dovuto essere presentato il 1°.03.2004, giacché il
termine di trenta giorni, decorrente dal 30.01.2004 (data di comunicazione del
provvedimento disciplinare), non computando il dies
a quo e tenendo conto del fatto che il 29.02.2004 era giorno festivo,
scadeva proprio in tale data.
Secondo
l’approccio prescelto dal ricorrente, poiché la trasmissione a mezzo posta
elettronica deve essere considerata equivalente alla presentazione personale,
il ricorso sarebbe stato nel caso di specie tempestivo.
Tale
approccio non può essere condiviso dal Collegio, giacché non conforme alla
disciplina contenuta nel vigente Testo unico in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Ed invero, sebbene l’art. 14,
1° comma, stabilisca che “Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato”, e l’art. 1, lett.
b) definisca documento informatico “la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti”, tale disciplina non è nella specie
applicabile in quanto il ricorso gerarchico inoltrato per via telematica non
era accompagnato da firma digitale o altra tipologia di firma elettronica.
Detta mancanza, rende difatti inapplicabili le previsioni normative dell’art.
10, 2° e 3° comma, del Testo unico, secondo le quali, rispettivamente, “il
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il
requisito legale della forma scritta” e “quando è sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata
su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto”.
Ne
discende che il documento inviato mediante posta elettronica il 1°.03.2004,
alle ore 22.06, non essendo stato sottoscritto con firma digitale o altra
tipologia di firma elettronica, non possedeva i requisiti legali necessari per
ricondurne con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, detta trasmissione
per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un
documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere.
L’impossibilità
di ritenere rituale detta proposizione del ricorso gerarchico, impone al
Collegio la conclusione che il ricorso in questione fu presentato ritualmente,
sebbene tardivamente, soltanto il 2.03.2004, allorquando, a mezzo corriere,
pervenne al Comando Compagnia di Lamezia Terme ed ivi fu assunto al protocollo
n. 183/1 (v. attestazione in atti, a firma del Capitano Paolo S.).
Per
le ragioni sin qui esposte, la declaratoria di irricevibilità per tardività di
cui al provvedimento oggetto di gravame, sfugge alle censure proposte dal
ricorrente.
3.
Da tale ultima conclusione discende quella della inammissibilità del ricorso
giurisdizionale in epigrafe, e ciò in ossequio all’art. 16, 2° comma, della
legge 1° luglio 1978, n. 382 (“Norme di principio sulla disciplina militare).
Secondo
la norma citata, avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso il
ricorso giurisdizionale o straordinario, se prima non sia stato esperito il
ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione
del ricorso. La Corte Costituzionale (C. Cost. 22
aprile 1997, n. 113), scrutinando talune censure di incostituzionalità
sollevate all’insegna della norma, ha chiarito che è pienamente conforme alla
Carta fondamentale ed a una ponderata considerazione, da un lato,
dell’ordinamento gerarchico militare, dall’altro del diritto di difesa
costituzionalmente garantito, la previsione legislativa della necessità per il
militare di previa impugnazione in via amministrativa del provvedimento
disciplinare, ove intenda percorrere la strada della tutela davanti ad organi
giurisdizionali dello Stato.
Nel
caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all’onere previsto dall’art. 16,
2° comma, l. n. 382/78, giacché il ricorso gerarchico, come già evidenziato, è
stato proposto tardivamente. Né si può ritenere che la tardiva proposizione sia
comunque sufficiente per soddisfare il requisito normativo della previa
proposizione del ricorso gerarchico, in quanto tale ultima interpretazione
svuoterebbe di qualsiasi contenuto la norma legislativa, la cui ratio è
di postergare, nel rispetto della gerarchia propria dell’ordinamento militare,
l’intervento giurisdizionale rispetto al pronunciamento degli organi interni
del corpo. Poiché un ricorso gerarchico tardivo deve essere dichiarato
irricevibile, la ratio legislativa verrebbe chiaramente elusa.
Si
impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
giurisdizionale in epigrafe.
4.
La natura delle questioni esaminate configura comunque giusto motivo per
compensare integralmente tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara
inammissibile.
Compensa
spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004.
IL
GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Depositata
in Segreteria il 9 febbraio 2005