STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Marchi
e Brevetti | Domini | Diritto d’Autore | Concorrenza | Privacy
Commercio Elettr. | Firma
digitale | Reati ed illeciti informatici |
varie
“Marchi e brevetti”
Normativa nazionale a
contenuto generale in materia di proprietà industriale:
Codice Civile (estratto)
(artt. 2563 e segg.: ditta e insegna; artt. 2569 e segg.:
del marchio; artt. 2584 e segg.: del diritto di brevetto per invenzioni
industriali;
artt. 2592 e segg.: del diritto di brevetto per modelli
di utilità e di registrazione per disegni o modelli)
(artt. 473 e segg.; art. 514; artt. 517 e segg.)
Codice della proprietà
industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) (testo
aggiornato)
(sul sito altalex.com)
Regolamento
di attuazione al Cod. della proprietà industriale (D. Lgs.
13 gennaio 2011, n. 33)
(sul sito
altalex.com)
D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione
di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale)
(sul sito
parlamento.it)
Le
Normative nazionali dei
paesi UE in materia di Marchi, Disegni e Modelli (nell’opuscolo
informativo dell’OAMI - Ufficio per l’armonizzazione nel Mercato Interno)
(sul sito oami.europa.eu) (*)
Normativa comunitaria a
contenuto generale in materia di proprietà intellettuale:
Direttiva
2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale - c.d. direttiva Enforcement)
(sul
sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)
Trattati
internazionali a contenuto generale in materia di proprietà intellettuale:
Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale (del 20 marzo 1883 e
success. modifiche)
Convenzione
istitutiva dell’OMPI (del 14 luglio 1967 e succ. modif.) (sul sito
wipo.int)
Accordi
GATT/TRIPs (adottati a Marrakeech il 15.04.1994)
Normativa comunitaria in materia di Marchi:
Direttiva
2008/95/Ce del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa)
(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)
Regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (sul marchio comunitario)
(sul sito dell’Unione Europea:
eur-lex.europa.eu)
Regolamento
(CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995
(modalità di esecuz. del Regolamento (CE) n. 40/94 (e
succ. modif.) sul marchio
comunitario)
(sul sito oami.europa.eu) (*)
Trattati
internazionali in materia di Marchi:
Accordo
di Madrid (del 15 ottobre 1894 – sulla registrazione internazionale dei
marchi)
(sul sito
wipo.int) (in inglese)
Protocollo
di Madrid (del 27 giungo 1989 e success. modificazioni – sulla registrazione
internazionale dei marchi)
sul sito wipo.int) (in inglese)
Paesi
aderenti all’Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid
(sul sito wipo.int)
Accordo
di Nizza (del 15 giugno 1957 e
success. modificazioni - sulla
classificazione internaz. dei beni e servizi al fine
della registrazione dei marchi)
(sul sito wipo.int)
Accordo
di Vienna (del 12 giugno 1973 e
succ. modif. - sulla classificazione
internazionale degli elementi figurativi dei marchi)
(sul sito wipo.int)
Trattato sul diritto
dei marchi (sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Trattato di Singapore (sottoscritto il 17 marzo
2006)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Trattato
di Nairobi (del 26.09.1981 - sulla protezione del simbolo olimpico –
ratificato in Italia con Legge 24.07.1985, n. 434)
(sul sito del Coni: scuoladellosport.coni.it)
Normativa nazionale in materia di Brevetti per invenzioni
industriali:
D.M. 2
aprile 2007 (determinazione dei diritti sui
brevetti e sui modelli, in attuaz. della legge n.
296/2006, art. 1, comma 851)
(sul sito della Camera di Commercio di
Pisa: pi.camcom.it)
D.M. 27
giugno 2008 (sulla ricerca di anteriorità riguardo le
domando di brevetto per invenzioni industriali)
(sul sito della Camera di Commercio di Lucca: lu.camcom.it)
Normativa comunitaria in materia di Brevetti per invenzioni
industriali:
Regolamento
(CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (sul certificato protettivo complementare per
i medicinali)
(sul sito dell’Unione Europea:
eur-lex.europa.eu)
Trattati internazionali in materia di Brevetti per invenzioni
industriali:
Convenzione di
Strasburgo (del 27 novembre 1963 – concernente l’unificazione di taluni
elementi del diritto dei brevetti d’invenzione)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Accordo di Strasburgo
(del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei
brevetti)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Trattato di
cooperazione in materia di brevetti – Patent Cooperation Treaty (fatto a Washington
il 19 giugno 1970 e succ. modifiche)
(sul sito della wipo.org)
Regolamento
d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di Brevetti (in vigore dal
1.07.2010)
(sul sito della wipo.org)
Trattato
sul diritto dei Brevetti (adottato a Ginevra il 1 giugno 2000)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Convenzione di Monaco
sul brevetto europeo (del 7 ottobre 1973 e succ.
modifiche)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Trattato di Budapest (del
28 aprile 1977 - sul riconoscimento internazionale del deposito dei
microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Normativa nazionale in materia di Invenzioni biotecnologiche:
Legge 22
febbraio 2006, n. 78 (conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della
direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche)
(sul
sito parlamento.it)
Normativa comunitaria in materia di Invenzioni
biotecnologiche:
Direttiva
98/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 luglio 1998 (sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)
(sul sito dell’Unione Europea:
eur-lex.europa.eu)
Direttiva
2004/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (sulla
definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione,
approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio,
distribuzione di tessuti e cellule umani)
(sul sito dell’Unione Europea:
eur-lex.europa.eu)
Trattati internazionali in materia di Indicazioni geografiche
e di provenienza:
Accordo di Madrid
(rivisto
a Lisbona il 31 ottobre 1958 – sulla repressione delle false indicazioni di
provenienza)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Normativa comunitaria in materia di Disegni e Modelli:
Direttiva 98/71/CE del Parlamento e del
Consiglio del 13 ottobre 1998 (sulla protezione
dei disegni e modelli)
Regolamento
(CE) n. 2246/2002 della Commissione (e successive modifiche –
sulle tasse da pagare per la registrazione di disegni e modelli comunitari)
(sul sito oami.europa.eu) (*)
Trattati internazionali in materia di Disegni e Modelli:
Accordo dell’Aja (del 26 novembre 1925 e succ. modifiche – sul deposito internazionale dei disegni o
modelli industriali)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Accordo di Locarno
(dell’8 ottobre 1968 – sulla classificazione internazionale
per i disegni o modelli industriali)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Normativa nazionale in materia di Novità vegetali:
D.
Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (attuazione della Direttiva 2002/897CE sulle protezione
contro l’introduzione e diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o prodotti vegetali)
(sul sito camera.it)
Normativa comunitaria in materia di Novità vegetali:
Regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 (e successive modifiche - sulla privativa comunitaria per
ritrovati vegetali)
(sul
sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)
Trattati internazionali in materia di Novità vegetali:
Convenzione UPOV per la
protezione delle novità vegetali (del 2 settembre 1961 e succ. modifiche)
(sul sito della Confederazione
Elvetica: admin.ch)
Rassegna di giurisprudenza:
Corte di Cassazione, Sez.
V penale, sentenza n. 47081/2011
(ricambi per
auto non originali – riproduzione del marchio del costruttore – non integra il delitto di commercio di
prodotti con segni falsi porre in vendita ricambi per auto non originali sui
quali è stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente
originale, il marchio del costruttore
del veicolo – in tali casi il
marchio del costruttore apposto sugli stessi non svolge la sua tipica funzione distintiva, ma piuttosto quella estetico-descrittiva
di riprodurre fedelmente il ricambio originale – occorre pero’
che
nella pubblicizzazione del prodotto o nella confezione dello stesso sia chiaramente
indicato che si tratta di ricambio non originale – pertanto, “ai fini dell'applicazione degli articoli
473 e 474 c.p., la contraffazione penalmente sanzionabile è solo quella che
attiene al marchio nella sua funzione distintiva. E' legittima, invece, nei
casi e con i limiti indicati in sentenza, la riproduzione dei marchi con
funzione estetico-descrittiva”)
Corte di Cassazione, Sez.
III penale, sentenza n. 6254/2011
(il
reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche
con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design")
Corte di Cassazione, Sez. II
penale, sentenza n. 25073/2010
(il reato previsto
dall’art. 474 cod. pen. è configurabile qualora la
falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i
terzi, ingenerando confusione tra
contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore
circa l’origine e la provenienza del prodotto -
ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare
confusione - il reato, pertanto,
sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio
contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno
il cliente)
Corte di Cassazione, Sez. I
civile, sentenza n. 1906/2010
[l'apprezzamento della confondibilità fra segni
distintivi similari deve essere compiuto dal giudice del merito non in via analitica, attraverso il
solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo
elemento, ma in via globale e sintetica,
tenendo in particolare conto che ove si tratti di marchio "forte"
(cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti
contraddistinti) detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività
rispetto a quella dei marchi "deboli]
Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza n. 9291/2010
(la divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione
industriale il requisito della novità, sì da
impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una
comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le
quali siano poste in grado di
apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo
riprodurre, attuando cosi la invenzione - non vi è divulgazione allorquando
i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il
segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far
attuare da altri l’invenzione, o quando l’invenzione venga fatta conoscere
sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori
che la compongono, sì da renderne impossibile l’attuazione)
Corte di Cassazione, Sez. I
civile, sentenza n. 4531/2008 (l'azione di contraffazione del marchio
d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del
segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità
dei marchi e prescinde dall'accertamento
della effettiva confondibilità tra prodotti e
delle concrete modalità di uso del segno – accertamento riservato, invece, al
giudizio di concorrenza sleale)
Tribunale
Civile di Bari, sentenza n. 2405/2010
(il titolare di un
marchio registrato ha diritto di vietare a terzi nell'attività economica un segno
identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, se il marchio registrato goda di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio
o reca pregiudizio agli stessi - aggiungere
una quarta striscia non esclude la confondibilità tra i rispettivi segni e quindi non
è sufficiente per evitare la contraffazione
del marchio Adidas)
(sul
sito infogiur.com)
Altre
decisioni:
Corte di Giustizia
Europea, sentenza 18 ottobre 2011
(non
sono brevettabili le invenzioni che comportano l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali –
solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi e
sia utile all’embrione umano può essere oggetto di un brevetto)
Corte di Giustizia
Europea, sentenza 23 marzo 2010
[il titolare di un marchio può
vietare ad un inserzionista di fare pubblicità
- a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata
da un inserzionista al fine di un servizio di posizionamento su Internet senza
il consenso dello stesso titolare - sulla base dell’articolo 5 comma 1, lett. a) della Direttiva n. 89/104 che riconosce al
titolare di un marchio il diritto di “vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o
servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato” - Google non può essere ritenuta responsabile di violazione di
marchi se degli inserzionisti che si avvalgono del servizio AdWords utilizzano parole chiave che comprendono o sono
identiche a marchi di terzi (AdWords” è un servizio di posizionamento a pagamento fornito da Google che
consente di selezionare parole chiave da “associare” ad un messaggio
pubblicitario che rimanda ad uno specifico sito internet). Gli inserzionisti
sono quindi responsabili per violazione di marchio. Invece il prestatore di un servizio di
posizionamento (come Google) non viola i diritti di marchio ai sensi della
normativa europea, offrendo ai propri clienti solo la possibilità di usare
segni identici o simili a marchi, senza farne “uso nel commercio” per se
stesso. Tuttavia ai sensi dell’art. 14
della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, il prestatore del
servizio di posizionamento è ritenuto responsabile qualora, venuto a conoscenza
dell’uso illecito che viene fatto delle parole chiave da parte
dell’inserzionista, abbia conseguentemente omesso di rimuovere o disabilitare
l’accesso alle parole chiave in questione]
Siti interessanti:
UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
UAMI - Uff. per
l’armonizzazione nel Mercato interno
WIPO - World Intellectual Property Organization (OMPI)
United
States Patent and Trademark Office
(*) la O.A.M.I.autorizza la riproduzione delle informazioni
contenute sul proprio sito a fini non commerciali a condizione che ne venga menzionata
la fonte e il carattere non autentico e gratuito (vedi avvisi legali)
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