STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Codice Penale” (estratto)
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo II -
Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione
o riconoscimento
Art. 473 (*) (Contraffazione,
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni)
Chiunque, potendo conoscere
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o
segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi
o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione
da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a eujro
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,
nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o
alterati.
I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle
leggi interni, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali
sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
(*) articolo così sostituito dall’art. 15, 1° comma, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 474 (*) (Introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
Fuori dei casi di concorso nei reati
previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine
di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella
contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque
detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al
fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari delle convenzioni internazionali
sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
(*) articolo così sostituito dall’art. 15, 1° comma, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 474 bis (*) (Confisca)
Nei casi di cui agli articoli 473 e
474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e
al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il
prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il
provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di
cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si
applica il terzo comma dell’art. 322 ter.
Si applicano le disposizioni
dell’art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il
prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato
medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito
impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in
un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente
articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura
penale.
(*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 474 ter (*) (Circostanza aggravante)
Se, fuori dei casi di cui all’art.
416, i delitti puniti dagli articoli 473 474, primo comma, sono commessi in
modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività
organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione
fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti
puniti dall’art. 474, secondo comma.
(*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Art.
474 quater (*) (Circostanza
attenuante)
Le pene
previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuiti dalla metà a due terzi nei
confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di
polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai
predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti
negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
(*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art.
475 (Pena accessoria)
La condanna per
alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la
pubblicazione della sentenza.
Titolo VIII
- Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Capo
II - Dei delitti contro l’industria e il commercio
Art. 514 (Frodi
contro le industrie nazionali)
Chiunque, ponendo in vendita o
mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati,
cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (*).
Se per i marchi o segni distintivi
sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e
non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
(*) multa aumentata dall’art. 3, Legge
12 luglio 1961, n. 603 e nuovamente aumentata dall’art. 113, Legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art.
517 (Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci)
Chiunque
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri,
atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni (*) e con la
multa fino a ventimila euro (**).
(*) sanzione così modificata dall’art. 15, 1° comma, lett.
d), della Legge 23 luglio 2009, n. 9;
(**) multa così aumentata dall’art. 1,
comma 10, del D.L. 4 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella
Legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art.
517 bis (*) (Circostanza
aggravante)
Le
pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi
previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o
geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli
stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è
di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di
cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo
svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio
stesso.
(*) articolo inserito dall’art. 5. 1°
comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1999,n. 507.
Art. 517 ter (*) (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando
titoli di proprietà industriale)
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque,
potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica
o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo
di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita
con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di
cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis,
474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili
sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
(*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. e), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art.
517 quater (*) (Contraffazioni
di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche
o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita
con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo
comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.
(*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. e), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art.
517 quinquies (*) (Circostanza attenuante)
Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono
diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per
aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517
quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei
delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
(*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. e), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Capo
III – Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518 (Pubblicazione della sentenza)
La condanna
per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa
la pubblicazione della sentenza.