STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

Home Page | Marchi e Brevetti

 

 

“Codice Penale” (estratto)

 

LIBRO II

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

 

 

Art. 473 (*) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)        

            Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

            Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a eujro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

            I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interni, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

                        (*) articolo così sostituito dall’art. 15, 1° comma, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 474 (*) (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

            Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

            Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

            I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

                        (*) articolo così sostituito dall’art. 15, 1° comma, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 474 bis (*) (Confisca)

            Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

            Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter.

            Si applicano le disposizioni dell’art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

            Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

                        (*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 474 ter (*) (Circostanza aggravante)

            Se, fuori dei casi di cui all’art. 416, i delitti puniti dagli articoli 473 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

            Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’art. 474, secondo comma.

                               (*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99

 

Art. 474 quater (*) (Circostanza attenuante)

            Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuiti dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

                        (*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

 

Art. 475 (Pena accessoria)

            La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

 

 

 

Titolo VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio

 

Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio

 

 

Art. 514  (Frodi contro le industrie nazionali)

            Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (*).

            Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

                        (*) multa aumentata dall’art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e nuovamente aumentata dall’art. 113, Legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

            Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni (*) e con la multa fino a ventimila euro (**).

                        (*) sanzione così modificata dall’art. 15, 1° comma, lett. d), della Legge 23 luglio 2009, n. 9;

                        (**) multa così aumentata dall’art. 1, comma 10, del D.L. 4 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

Art. 517 bis (*) (Circostanza aggravante) 

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

                        (*) articolo inserito dall’art. 5. 1° comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1999,n. 507.

 

Art. 517 ter (*) (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

                        (*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. e), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 517 quater (*) (Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.         
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

                        (*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. e), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 517 quinquies (*) (Circostanza attenuante)

Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

                        (*) articolo inserito dall’art. 15, 1° comma, lett. e), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

 

Capo III – Disposizione comune ai capi precedenti

 

Art. 518 (Pubblicazione della sentenza)

            La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

 

 

 

 

Torna all'inizio

 

Home Page | Marchi e Brevetti